Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 18 luglio 2012


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ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5150, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie;
rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali e l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale;
considerato che le suddette norme costituzionali dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5148, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante «Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali (Nuovo testo C. 1428).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali»;
considerato che l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni, in conformità dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre le norme generali in materia di istruzione sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione;
rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, nel precisare la portata degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione», ha precisato che vi rientrano la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in relazione all'adozione del decreto ministeriale che dispone l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.


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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;
preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani.


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ALLEGATO 5

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (S. 3396 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di esame presso la 5a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;
rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;
apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;
considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante la soppressione o l'accorpamento delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione, agli Statuti speciali e relative norme di attuazione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;
2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni standard dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata;
3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo alla spesa storica ed al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni standard recato dalla disciplina del federalismo fiscale;


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4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;
5) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sulla soppressione o accorpamento delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione.


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ALLEGATO 6

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (S. 3402 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 3402 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame presso la 13a commissione del Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, su cui la Commissione ha espresso parere alla VIII Commissione della Camera il 20 giugno 2012;
considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (sistema tributario; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;
preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, la portata della norma che prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono «fatte salve le peculiarità regionali»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-bis, recante la disciplina dell'AIA;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 4, comma 2, le norme che assegnano ai presidenti delle regioni interessate la competenza alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati con la disposizione secondo cui alle esigenze nell'ambito di tali interventi si provvede secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il presidente della regione interessata;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, la possibilità per gli enti locali colpiti dagli


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eventi sismici di escludere dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le voci di spesa relative alla ricostruzione e consolidamento degli edifici scolastici ed al personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.