Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 1° agosto 2012


Pag. 437

ALLEGATO 1

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese (S. 3426 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le Commissioni riunite 8a e 10a del Senato, recante misure urgenti per la crescita del Paese, su cui la Commissione ha reso parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera in data 11 luglio 2012;
evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie, quali, in particolare, infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo;
considerato che agli ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attengono specificamente alla «tutela della concorrenza», al «sistema tributario e contabile dello Stato», all'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», alle «norme generali sull'istruzione» ed alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
rilevato che, in merito alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, si segnalano, in particolare, i profili d'intervento relativi al «governo del territorio»; alle «professioni»; alla «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali»; all'»ordinamento sportivo»; preso atto altresì che il «turismo» rientra tra le materie di competenza legislativa regionale;
considerate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia previsto che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali nel quadro dei vincoli dell'Unione europea;
2) sia previsto che le politiche dello sviluppo siano raccordate e connesse ad un chiaro ed oggettivo screening delle risorse provenienti dal quadro economico di sostegno europeo, dai fondi FAS e dalle risorse già previste nei provvedimenti afferenti ai programmi di intervento;
3) sia previsto che le risorse dei piani finanziari previsti per le aree colpite dal sisma del 20-29 maggio, in ordine alla rinascita produttiva in gran parte dell'Emilia, in parte della Lombardia e del Veneto, in proporzione ai danni accertati ed asseverati, siano nella disponibilità delle regioni interessate e siano organicamente


Pag. 438

programmati per tutti quei settori (imprese artigianali - impianti industriali - officine manifatturiere - attività dell'agro filiera e imprese di trasformazione) che possono assecondare e rilanciare la crescita economico-sociale nei territori suddetti;
4) sia previsto, all'articolo 39, che i parametri delle aliquote delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati soprattutto nei settori produttivi siano definiti attraverso modalità di coordinamento e collaborazione istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle materie che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità ai principi generali fissati dal decreto-legge ed ai sensi delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione;
b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di riservare all'esclusiva competenza regionale la disciplina recata dall'articolo 66 in materia di turismo.


Pag. 439

ALLEGATO 2

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, su cui la Commissione ha espresso parere alla 5a Commissione del Senato in data 18 luglio 2012;
considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;
rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali, ed in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 23-ter in materia di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici;
apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;
considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante norme volte al riordino delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;
2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni standard dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata; si consideri, in particolare, che


Pag. 440

le autonomie speciali non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni standard recato dalla disciplina del federalismo fiscale e sia altresì precisata la portata delle norme relative ai parametri di individuazione dei capoluoghi di provincia; si consideri, altresì, che lo stanziamento di risorse per i comuni, pari ad ottocento milioni di euro, appare insufficiente e risultano peraltro indefiniti i relativi criteri di utilizzo;
4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;
5) sia precisato, all'articolo 24-bis, che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi, oltreché agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sul riordino delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 23-quater, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.


Pag. 441

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (emendamenti C. 1373-A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati, per i profili di propria competenza, gli emendamenti riferiti al testo C. 1373-A, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, riconosce la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.