Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 3 ottobre 2012


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ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato, come pure la perequazione delle risorse finanziarie;
evidenziato che le Regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, ai sensi dell'articolo 119, di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 16 relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi delegati di cui all'articolo 1, che gli schemi dei predetti decreti legislativi siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, per i profili in cui assumono rilievo le competenze delle autonomie territoriali;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'opportunità di prevedere che siano assicurate specifiche e puntuali modalità di collaborazione tra l'Agenzia del territorio ed i comuni;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire forme di compartecipazione degli enti locali nella procedura di recupero del gettito fiscale, con la previsione che una parte del gettito recuperato con la collaborazione delle amministrazioni comunali possa rimanere nella disponibilità delle medesime amministrazioni.


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ALLEGATO 2

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (emendamenti al testo unificato C. 953 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati, per i profili di propria competenza gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 del relatore, 2.2 Zazzera, 2.4, 3.12, 3.13, 3.11, 3.14, 3.15 (nuova formulazione), 4.16 (nuova formulazione), 4.21, 5.3, 6.4, 6.5 (nuova formulazione), 6.6, 7.3, 8.3, 9.4, 10.4, 10.5, 11.8 del relatore, gli articoli aggiuntivi 11.01 e 12.02 del relatore, l'emendamento 13.1 del relatore, approvati in linea di principio dalla VII Commissione della Camera nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 953 ed abb., recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, su cui la Commissione ha espresso parere in data 27 marzo 2012;
rilevato in particolare l'articolo aggiuntivo 12.02 del relatore, per il quale sono fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del provvedimento in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'Agenda digitale (nuovo testo unificato C. 4891 e C. 5093).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 4891 e abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni per l'Agenda digitale;
evidenziato che il provvedimento si colloca nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, afferenti al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che l'articolo 28-bis, relativo all'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire ai cittadini l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale, dispone che, ai fini della richiesta e fornitura di servizi digitali, le disposizioni da esso recate costituiscano principi fondamentali cui si devono conformare regioni e province autonome nell'esercizio delle proprie competenze normative;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano previste, con riferimento all'articolo 31 sulla sanità digitale, specifiche modalità di concertazione tra lo Stato e le Regioni in ordine all'attuazione delle previsioni ivi richiamate;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 16, comma 2, possa essere applicato, qualora ne sussistano le condizioni, anche a comuni diversi da quelli capoluogo di provincia.


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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (S. 3408, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 3408, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso la 9a Commissione del Senato, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, su cui la commissione ha espresso parere alla IX Commissione della Camera in data 15 marzo 2012;
rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata prevalentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia «sicurezza», di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
preso atto delle previsioni di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3, comma 4, volte ad assicurare un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate, che recepiscono le osservazioni formulate dalla Commissione nel menzionato parere del 15 marzo 2012;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.