Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvato dal Senato).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il progetto di legge C. 5565, approvato dal Senato e in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
rilevato che la normativa introdotta sembra possa ricollegarsi, da un lato, ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, in quanto attuativa di normativa europea, e alla disciplina dell'ordinamento civile e penale che l'articolo 117, primo comma, lett. a) e l) della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e dall'altro, alla materia dell'alimentazione, affidata, dall'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
evidenziata l'esigenza che siano fatte salve le prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni sui profili di relativa competenza;
esprime
DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite IX e X della Camera, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», su cui la Commissione ha espresso parere alla 10a Commissione del Senato in data 7 novembre 2012;
evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali, in particolare, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, anagrafi, pagamenti elettronici, concorrenza, ordinamento delle società imprenditoriali innovative, infrastrutture;
considerata l'esigenza che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali;
preso atto delle modifiche apportate all'articolato nel corso dell'esame al Senato ed in particolare di quelle volte ad affermare un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione del provvedimento;
pur considerata la disomogeneità di previsioni afferenti alla gestione dei servizi pubblici essenziali, che sembra comprimere talune competenze assegnate in materia alle autonomie territoriali;
esprime
con la seguente condizione:
sia previsto, all'articolo 34-quinquies, che il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia sia adottato dal Governo, su proposta del Ministro con delega al turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle previsioni che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, quali i trasporti e i servizi pubblici locali, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità alle prescrizioni del Titolo V della Costituzione.
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (Testo unificato C. 4093 e abb.).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3286 ed abb., in corso di esame presso le Commissioni riunite VII e XI della Camera, recante disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole;
rilevato che il contenuto della proposta di legge appare riconducibile alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n) della Costituzione;
considerato che la categoria delle scuole di montagna è definita in relazione ai comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
esprime
DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che i profili relativi al «governo del territorio», alla «tutela della salute» e alla «tutela e sicurezza del lavoro» sono riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde alla necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e conseguente tutela della salute con quelle di mitigazione dell'impatto negativo sui livelli occupazionali dell'area interessata;
esprime
con la seguente condizione:
siano previste specifiche modalità di attuazione del provvedimento che assicurino un pieno coinvolgimento della Regione, in conformità alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico - sanitarie;
e con la seguente osservazione:
valutino le commissioni di merito l'opportunità di stabilire che la Regione sia impegnata nel compito di monitorare gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno screening assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e sull'ambiente.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (S. 3584 Governo, approvato dalla Camera).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (S. 3585 Governo, approvato dalla Camera).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati congiuntamente il disegno di legge S. 3584, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed il disegno di legge S. 3585, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», approvati dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla V Commissione della Camera in data 24 ottobre 2012;
rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili;
evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, le norme del disegno di legge di stabilità recanti misure volte a perseguire ingenti riduzioni di spesa destinate agli enti territoriali ed al comparto sanitario;
rilevato come i disegni di legge in esame attengano in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
esprime
sul disegno di legge S. 3584 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013);
con la seguente condizione:
sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni in materia di autonomie territoriali, al fine di contenere e mitigare l'impatto della «Legge di stabilità» sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario, e siano altresì previste apposite norme volte a disciplinare la fase di transizione del processo di riordino delle province;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una attenta riconsiderazione, alla luce dei provvedimenti emanati, delle norme che disciplinano un più autonomo e compiuto regionalismo e
un più articolato e organico sistema delle autonomie locali (comuni e province) in ordine all'esercizio di nuove e più adeguate funzioni amministrative;
esprime altresì
sul disegno di legge S. 3585 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015».