Doc. II, n. 1




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di modifica del Regolamento si intende affrontare il tema delle condizioni necessarie per la costituzione dei Gruppi Parlamentari e delle componenti interne al Gruppo Misto.
Il Parlamento resta, oltre che un simbolo, una condizione della democrazia nel nostro emisfero politico-culturale, sicché la sua evoluzione, quale che sia la direzione che essa prenderà sotto il profilo funzionale, rappresenta una delle sfide più rilevanti alla trasformazione della politica democratica e alla sua comprensione. Non c'è democrazia senza istituzioni rappresentative e non c'è democrazia senza Parlamento, che è l'unico luogo dove la sovranità popolare non è mito, ma principio ispiratore di un sistema bilanciato di poteri. Restituire dignità alla rappresentanza e all'impegno civile della rappresentanza è il compito che si deve assolvere nel cammino riformatore: per far questo abbiamo bisogno in primo luogo di restituire al Parlamento gli strumenti che permettano allo stesso di svolgere la propria azione in modo efficace.
Le attuali norme in materia di costituzione di Gruppi parlamentari dimostrano la loro inadeguatezza rispetto ad un quadro politico estremamente diverso rispetto al periodo in cui queste norme furono introdotte nel Regolamento. Le stesse norme non aiutano il Parlamento a mantenere la propria centralità ed importanza nell'attuale forma di governo perché non agevolano la coesistenza di rappresentatività e funzionalità.
La frammentazione politica ha raggiunto, negli anni scorsi, livelli insostenibili per qualsiasi democrazia che voglia non solo rappresentare ma anche governare.
Gli stessi Gruppi parlamentari non riescono a svolgere quel ruolo di mediazione politica su cui si basa la stessa funzionalità dei lavori parlamentari.
I dati ricavabili dalla XV legislatura sono estremamente eloquenti. Alla Camera abbiamo avuto quattordici Gruppi, di cui tredici costituitisi ad inizio legislatura (7 di diritto e 6 autorizzati) ed 1 costituitosi nel suo corso. A ciò vanno aggiunte 4 componenti politiche del misto (minoranze linguistiche, Movimento per le autonomie, Repubblicani, Liberali e Riformatori e La Destra) e sei deputati indipendenti.
Va evidenziato, inoltre, che nelle elezioni del 2006 alcuni partiti (Ulivo, Forza Italia e Lega Nord) hanno concesso «ospitalità» a taluni esponenti di partiti minori in cambio del loro sostegno alla coalizione, così da garantirne la rappresentanza parlamentare indipendentemente dal superamento delle soglie di sbarramento (di tale fenomeno hanno beneficiato: alla Camera i Gruppi Italia dei valori, Popolari-Udeur e Dc-Psi e la componente politica del misto Movimento per l'Autonomia; al Senato il gruppo Democrazia cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia)
Se si vuole limitare il fenomeno della frammentazione politica, occorre innanzi tutto ripristinare la coerenza tra dato elettorale e dato regolamentare (cfr. S. Curreri in I Gruppi parlamentari nella XV legislatura in Quaderni Costituzionali, n. 3 del 2006) escludendo quelli che non corrispondano a liste presentate alle elezioni.
A tal fine, con il nuovo comma 1 dell'articolo 14 del Regolamento si propone che per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, in ogni caso non può essere costituito, con riferimento a tali liste, più di un Gruppo. Per garantire un Parlamento efficiente e rappresentativo si propone al comma 5 che solo con dieci deputati possano formarsi componenti politiche all'interno del Gruppo misto purché gli stessi rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati.


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