Doc. II, n. 3




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 14.
Art. 14.
 

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo, in difetto dei requisiti di cui al comma 1, qualora lo chiedano almeno trenta deputati, già appartenenti al medesimo Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, purché questo rappresenti, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito organizzato nel Paese.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Identico.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. Identico.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati. Può essere altresì autorizzata la costituzione di componenti del Gruppo misto qualora lo chiedano almeno quindici deputati già appartenenti al medesimo Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, purché rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento organizzato nel Paese. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
 

Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:

 

Art. 15-ter.
 

1. Entro otto giorni dalla seduta nella quale la Camera ha votato la fiducia al Governo, il Presidente della Camera convoca i deputati appartenenti ai Gruppi e alle componenti politiche del Gruppo misto che abbiano dichiarato di non votare la mozione di fiducia per l'elezione del Capo dell'Opposizione ovvero, qualora il Capo dell'Opposizione sia un senatore, per l'elezione del suo vice, che esercita alla Camera le funzioni attribuite dal Regolamento al Capo dell'Opposizione.

  2. Entro sette giorni dalla data della sua elezione il Capo dell'Opposizione comunica al Presidente della Camera i nomi dei deputati che compongono il Governo-ombra. Sono altresì comunicati i nomi dei senatori che ne fanno parte.
  3. Il Capo dell'Opposizione rappresenta, congiuntamente ai rispettivi presidenti, i Gruppi la maggioranza dei cui deputati ha votato per la sua elezione, secondo la comunicazione resa dal Capo dell'Opposizione stesso.
  4. L'Ufficio di Presidenza definisce la dotazione delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni del Governo Ombra.
  5. I Gruppi di opposizione diversi da quelli di cui al comma 3 sono rappresentati dai rispettivi presidenti.

Art. 17.

Art. 17.
 

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dei Gruppi di opposizione. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

  1-bis. Ove su una questione su cui la Giunta debba riferire all'Assemblea si sia verificata parità di voti e la Giunta medesima non abbia conseguentemente deliberato una proposta per l'Assemblea, il presidente della Giunta riferisce all'Assemblea sui lavori svolti, formulando una proposta su cui delibera l'Assemblea.

Art. 18.

Art. 18.
 

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventidue deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dei Gruppi di opposizione. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione previste dall'articolo 68 della Costituzione. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

  1-bis. Ove su una questione su cui la Giunta debba riferire all'Assemblea si sia verificata parità di voti e la Giunta medesima non abbia conseguentemente deliberato una proposta per l'Assemblea, il presidente della Giunta riferisce all'Assemblea sui lavori svolti, formulando una proposta sui cui delibera l'Assemblea.

Art. 23.

Art. 23.
 

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

1. Identico.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è predisposto dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Alla Conferenza può intervenire il Capo dell'Opposizione. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera, al Capo dell'Opposizione e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine il Capo dell'Opposizione e ciascun Gruppo possono trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo, delle proposte del Capo dell'Opposizione e dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. 5. Identico.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo. 6. Il programma contiene prioritariamente gli argomenti indicati dal Governo. Il Presidente riserva un terzo degli argomenti compresi nel programma a quelli indicati dai Gruppi parlamentari, destinandone metà agli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e la restante parte a quelli indicati dagli altri Gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica e secondo un criterio di tendenziale rotazione.
7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 7. Il programma formato ai sensi dei commi precedenti diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 8. Identico.
9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79. 9. Identico.
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare. 10. Identico.
11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26. Soppresso.

Art. 24.

Art. 24.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante. Alla Conferenza può intervenire il Capo dell'Opposizione. Il Governo comunica al Presidente della Camera, al Capo dell'Opposizione e ai presidenti dei Gruppi parlamentari con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine il Capo dell'Opposizione e ciascun Gruppo possono trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 2. Il calendario prevede l'esame degli argomenti segnalati dal Governo, sulla base delle priorità da esso indicate. Il Presidente riserva un terzo del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi parlamentari, destinando metà del tempo per gli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e la restante parte per gli argomenti indicati dagli altri Gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica e secondo un criterio di tendenziale rotazione. Gli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e dagli altri Gruppi di opposizione sono svolti nell'ambito di sedute ad essi dedicate. Il calendario prevede tendenzialmente a tale fine due sedute al mese, della durata di mezza giornata. Il Capo dell'Opposizione può chiedere, una volta al mese, che ad una delle suddette sedute partecipi il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio può chiedere che tale seduta sia differita per non più di sette giorni.
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Il calendario formato ai sensi dei commi precedenti diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui al comma 2. Ai fini del calcolo delle quote previste dal suddetto comma non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. 5. Il calendario formato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 6. Per l'esame di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua formazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 7. Il Presidente della Camera determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Il Presidente, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, il Presidente della Camera riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 8. Identico.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. Soppresso.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 9. Nella ripartizione di cui al comma 7, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente. 10. Identico.
12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. Soppresso.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario. 11. Identico.
 

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

 
Art. 25-bis.
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al momento della presentazione alla Camera di un disegno di legge, può comunicare al Presidente della Camera che il disegno di legge riveste carattere prioritario in quanto diretto ad attuare il programma di governo.
  2. In tal caso, il Presidente della Camera, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, assume le conseguenti decisioni per organizzare l'esame del disegno di legge, in modo da assicurare un adeguato esame del medesimo, in relazione alla sua complessità, fermi restando i termini di conclusione dell'esame stesso previsti dal comma 3. Il Presidente informa altresì il presidente della Commissione competente in sede referente.
  3. L'Assemblea conclude l'esame del disegno di legge entro trenta giorni dalla sua assegnazione. Il Presidente stabilisce i termini per la Commissione in sede referente, anche in relazione alle richieste del Capo dell'Opposizione.
  4. La Commissione competente in sede referente esamina il disegno di legge prioritario con precedenza rispetto agli altri progetti di legge ad essa assegnati.
  5. Qualora la relazione sul disegno di legge non sia presentata dalla Commissione nel termine prescritto dal Presidente a norma del comma 3, la discussione in Assemblea ha luogo sul testo del disegno di legge presentato dal Governo.
  6. Il programma ed il calendario dei lavori adottati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 devono in ogni caso assicurare che l'esame dei disegni di legge di natura prioritaria presentati dal Governo si concluda entro i termini di cui al presente articolo.
  7. Qualora la contemporanea presentazione di più disegni di legge prioritari non consenta un adeguato esame dei medesimi, il Presidente della Camera può differire, per non più di due settimane, il termine di conclusione dell'esame da parte dell'Assemblea.
  8. Nell'ambito della organizzazione dei tempi di discussione in Assemblea dei disegni di legge prioritari ai Gruppi di opposizione deve essere comunque riservata una quota pari ai due terzi del tempo disponibile.

Art. 26.

Art. 26.
 

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno della seduta successiva sulla base del programma e del calendario dei lavori e tenendo conto delle indicazioni di priorità del Governo.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1. Soppresso.

Art. 37.

Art. 37.
 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

1-bis. Il Capo dell'Opposizione, ovvero il suo vice, ha sempre la facoltà di prendere la parola subito dopo l'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio. I componenti del Governo-ombra hanno sempre la facoltà di prendere la parola subito dopo l'intervento in Assemblea dei corrispondenti Ministri.

Art. 44.

Art. 44.

1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

L'articolo è soppresso.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.

Art. 63.

Art. 63.
 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera. Il Capo dell'Opposizione, una volta al mese, può chiedere la diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea che è disposta dal Presidente della Camera.

 

Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

 

Art. 68-bis.
 

1. I progetti di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo.

  2. Il Presidente dichiara irricevibili i progetti di legge presentati alla Camera composti da articoli aventi contenuto eterogeneo.
  3. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che presentino contenuto eterogeneo o comunque interamente sostitutivi di più articoli di un progetto di legge.

Art. 69.

Art. 69.
 

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale.

Art. 79.

Art. 79.
 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da

degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
 

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta i componenti del Governo-ombra o almeno quattro componenti della Commissione, salvo che il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa o non compatibile con la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Sentito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché il Governo, il presidente della Commissione stabilisce il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

 

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

  Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  16. Qualora sia all'esame una proposta di legge inserita nel calendario dei lavori su richiesta del Capo dell'Opposizione ovvero di uno dei Gruppi di minoranza, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altre proposte di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario. Gli emendamenti fatti propri dalla Commissione senza il consenso del primo firmatario sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.

Art. 85.

Art. 85.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

Il comma 4 è soppresso.

 

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

9. Nel corso dell'esame dei disegni di legge prioritari di cui all'articolo 25-bis, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo può chiedere che sia posto per primo in votazione un articolo o un emendamento sul quale abbia espresso parere favorevole. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, si intendono decaduti gli emendamenti e subemendamenti ad essi riferiti. In caso di voto contrario dell'Assemblea le votazioni riprendono secondo l'ordine consueto previsto dal Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano anche con riferimento agli articoli aggiuntivi. In caso di approvazione, si intendono decaduti i relativi subemendamenti. Ove siano presentati più articoli aggiuntivi, il Governo, fatta salva la facoltà di cui ai periodi precedenti, può chiedere che l'Assemblea si pronunci preliminarmente con un'unica votazione sulla loro reiezione. In caso di voto favorevole si intendono respinti tutti gli articoli aggiuntivi e i relativi subemendamenti. In caso di voto contrario, le votazioni riprendono secondo l'ordine consueto previsto dal Regolamento.
10. Nei casi di cui al precedente comma 9, il Capo dell'Opposizione ha facoltà di presentare un emendamento o un articolo aggiuntivo alternativo rispetto a quello sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria, che è discusso congiuntamente al medesimo e posto in votazione immediatamente dopo, in caso di reiezione da parte dell'Assemblea del testo sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria. Il Presidente della Camera fissa un termine per consentire la presentazione dell'emendamento o dell'articolo aggiuntivo alternativo, eventualmente sospendendo brevemente la seduta.

Art. 85-bis.

Art. 85-bis.
 

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale.

Art. 86.

Art. 86.
 

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché strettamente attinenti agli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

  Dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
 

5-ter. Qualora il Governo eserciti la facoltà di cui al comma 9 dell'articolo 85, relativamente ad un emendamento o ad un articolo aggiuntivo presentato ai sensi del comma 5 del presente articolo, il Capo dell'Opposizione può chiedere al Presidente della Camera di differire l'esame dei suddetti emendamenti o articoli aggiuntivi, anche al fine di consentire la presentazione di testi alternativi.

 

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

 

Art. 124-bis.
 

1. Il Comitato per il controllo sui conti pubblici è composto da trenta deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dei Gruppi di opposizione.

  2. Il Comitato, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti, esercita le funzioni conoscitive sulla gestione del bilancio dello Stato e sui rendiconti delle altre amministrazioni pubbliche.
  3. In occasione della presentazione del disegno di legge di rendiconto dello Stato e del referto annuale sul rendiconto generale dello Stato, deliberato dalla Corte dei conti con riferimento all'esercizio finanziario precedente, il Comitato provvede, con l'ausilio di ogni altro elemento conoscitivo e documentale ritenuto necessario, all'elaborazione di una relazione conclusiva contenente una sintesi delle valutazioni riferite dall'organo di controllo e tratte dal medesimo Comitato anche sulla base di altre fonti istruttorie e documentali. In particolare, il Comitato formula valutazioni in ordine alla efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di politica economica, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato, mediante il loro confronto con gli obiettivi contenuti nei vari documenti programmatici. Tale analisi si avvale anche della costruzione di appositi indicatori di risultato e parametri di sintesi elaborati, a tal fine ricorrendo anche ad organismi specializzati. La relazione conclusiva si articola secondo i vari settori e comparti della finanza pubblica, fornendo indicazioni circa gli andamenti registrati nelle dinamiche della spesa e delle entrate per ogni settore. A tal fine, la relazione è integrata, per ogni comparto, da un quadro di sintesi degli obiettivi raggiunti dai programmi di spesa per ogni comparto, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Il Comitato può anche chiedere che tale relazione sia discussa dall'Assemblea.
  4. A tal fine il Comitato può effettuare l'audizione degli organi di amministrazione degli enti soggetti a istruttoria, di funzionari delle Amministrazioni sottoposte al controllo nonché del magistrato delegato al controllo per conto della Sezione enti pubblici della Corte dei conti e può chiedere di acquisire la documentazione utile al fine di effettuare il proprio esame.
  5. Qualora analogo Comitato per il controllo della finanza pubblica sia istituito presso il Senato della Repubblica, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato affinché i due Comitati procedano congiuntamente.

Art. 135-bis.

Art. 135-bis.
  L'articolo 135-bis è sostituito dal seguente:

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì, su una o più materie specificatamente individuate dal Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, anche sulla base delle indicazioni del Capo dell'Opposizione e degli altri Gruppi di minoranza e della disponibilità alla presenza dei rappresentanti del Governo.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. 2. Nello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia. Una volta al mese interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale può chiedere che la seduta dedicata allo svolgimento delle relative interrogazioni sia differita per non più di tre giorni.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera. 3. Per ciascuna materia individuata ai sensi del comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, strettamente attinente alla materia in oggetto, senza alcun commento. Hanno la priorità le interrogazioni rivolte al Governo dal Capo dell'Opposizione o dagli altri componenti del Governo-ombra.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. 4. Per ciascuna materia, il rappresentante del Governo risponde complessivamente per non più di dieci minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo. 5. Identico.
6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis. Soppresso.
7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. Soppresso.
 

Art. 144.
 

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

4-bis. Il Capo dell'Opposizione può chiedere al presidente della Commissione di autorizzare lo svolgimento di indagini conoscitive, nella misura di una indagine l'anno per ciascuna Commissione. Il presidente della Commissione autorizza l'indagine previa intesa con il Presidente della Camera, il quale valuta la congruità della richiesta e la sua attinenza alle competenze della Commissione.

Art. 154.

Art. 154.

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

Il comma 1 è soppresso.


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