Doc. II, n. 9




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 14.
Art. 14.
  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati eletti in liste aventi il medesimo contrassegno. Con riferimento ad un contrassegno non può essere costituito più di un Gruppo parlamentare. I deputati che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo e per la sua permanenza.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 1.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. Identico.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Può essere autorizzata la costituzione di componenti del Gruppo misto, purché siano decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, qualora lo chiedano almeno quindici deputati, già appartenenti al medesimo Gruppo, che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Art. 16.
Art. 16.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi. 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività, fermo restando il criterio indicato nel periodo precedente.
  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.
Art. 16-bis.
Art. 16-bis.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. 2. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera fra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione.
  I commi 6 e 6-bis sono sostituiti dai seguenti:
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove le condizioni abbiano ad oggetto modificazioni specificatamente formulate, le corrispondenti proposte di soppressione o modificazione del testo s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti, né la richiesta di votazione per parti separate. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano le disposizioni dell'articolo 93, comma 3.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. 6-bis. I progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge sono assegnati dal Presidente della Camera al Comitato perché esprima su di essi il parere. Le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge nei quali abbiano introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.
  6-ter. Il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione.
Art. 23.
Art. 23.
  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. 5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario in data anteriore a quarantacinque giorni dall'effettivo inizio dell'esame da parte della Commissione. Tale disposizione non si applica ai progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione, al momento della predisposizione del programma o del calendario, ne abbia già concluso l'esame a seguito di deliberazione del proprio ufficio di presidenza adottata con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero quando nella Conferenza dei presidenti di Gruppo su una data di iscrizione anteriore si verifichi il consenso di presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99, nonché ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali diversi da quelli di particolare rilevanza politica per i quali ne richiedano l'applicazione, fino al momento dell'iscrizione in calendario, il Governo o un Gruppo.
Art. 24.
Art. 24.
  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti. Sugli argomenti iscritti su proposta dei Gruppi di opposizione non è ammessa in Assemblea la richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo consenso dei Gruppi interessati. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
  Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24. Di tutti gli argomenti il calendario stabilisce il punto dell'ordine del giorno delle sedute in cui ne è prevista la trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute.
  5-bis. Nel calendario è assicurato che, di norma, in ogni giornata di lavoro parlamentare sia destinata alle riunioni delle Commissioni una fascia oraria pari almeno ad un terzo di quella destinata alle votazioni dell'Assemblea. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119.
  I commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità, individuando distintamente i tempi destinati alla discussione sulle linee generali, ivi compresa quella delle questioni incidentali, quelli destinati alla discussione degli articoli e quelli destinati alle fasi successive fino al voto finale. La Conferenza, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quello per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quindici minuti, per la discussione degli articoli un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti, e per le fasi successive fino al voto finale un tempo non inferiore a quindici minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  Il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore alla metà di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
  Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  12-bis. I progetti di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza a norma dell'articolo 69 sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea non prima del giorno successivo a quello nel quale scade il termine stabilito dall'articolo 81, comma 2. Sono conseguentemente derogati i termini di cui all'articolo 79, commi 1, ultimo periodo, e 14. La discussione è organizzata in modo da assicurare che la votazione finale del progetto di legge abbia luogo entro il trentesimo giorno successivo alla dichiarazione dell'urgenza, comunque assicurando all'esame in Assemblea, di norma, almeno tre giorni.
Art. 25.
Art. 25.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24 e da garantire, per l'esame di ciascun progetto di legge, il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 5, e salvo il caso in cui l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 5, ritenga di prevedere termini inferiori per i progetti di legge non compresi nel programma dei lavori dell'Assemblea. A tal fine è predisposta un'organizzazione dei lavori che destina almeno un terzo del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive richieste da uno o più Gruppi di opposizione e almeno la metà del tempo alla formulazione del testo, in modo da garantire comunque il rispetto delle previsioni del calendario dei lavori dell'Assemblea. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
  Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. 6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, nel caso in cui i presidenti delle Commissioni non ottemperino al suo invito o ogniqualvolta lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.
Art. 26.
Art. 26.
  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. 1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, determinati sulla base del programma e del calendario, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea sono indicati l'orario di conclusione della seduta, nonché l'ora di inizio e di conclusione delle votazioni.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1. Soppresso.
Art. 39.
Art. 39.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti. 1. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti.
  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda. 5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a venti minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale, nonché dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che il Governo o un Gruppo ritengano di particolare rilevanza politica. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
Art. 40.
Art. 40.
  Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Le questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità su tali argomenti sono poste in votazione al termine della discussione sulle linee generali.
Art. 69.
Art. 69.
  L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. 1. Il Governo o un presidente di Gruppo possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza di un progetto di legge.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 2. Quando il programma dei lavori è predisposto per tre mesi non possono essere dichiarati urgenti complessivamente più di quattro progetti di legge, dei quali due su richiesta del Governo, uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di maggioranza ed uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di opposizione. Quando il programma è predisposto per due mesi il numero complessivo dei progetti di legge dichiarati urgenti non può essere superiore a tre, dei quali due su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, ed uno su richiesta di un presidente di un Gruppo di opposizione. Sulle richieste di dichiarazione d'urgenza delibera la Conferenza dei presidenti di Gruppo all'unanimità. In difetto di unanimità, decide il Presidente della Camera tenendo conto, in presenza di un numero di richieste eccedenti i limiti di cui al presente comma, della consistenza numerica di ciascun Gruppo e di un principio di rotazione.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. 3. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale, dei progetti di legge elettorale, dei progetti di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
  4. Ove, nell'ambito di un programma dei lavori, siano presentati o trasmessi alla Camera disegni di legge di conversione di decreti-legge in misura complessivamente superiore al numero massimo di progetti di legge dichiarati urgenti su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, al momento della presentazione o della trasmissione alla Camera di un disegno di legge di conversione eccedente tale numero, il Governo indica il progetto di legge per il quale rinuncia alla dichiarazione d'urgenza. Ove sia stata già conclusa la discussione di tutti i progetti di legge dichiarati urgenti su richiesta del Governo o di un presidente di un Gruppo di maggioranza, si intende corrispondentemente ridotta la quota di cui al comma 2 per il programma successivo.
Art. 72.
Art. 72.
  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, se un progetto di legge reca contenuto eterogeneo e disposizioni le quali investano univocamente e in misura consistente la competenza di più Commissioni, ove il Presidente della Camera, valutato l'impianto complessivo del progetto di legge, non ritenga possibile l'assegnazione a Commissioni riunite, su richiesta di uno o più presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati, comunica all'Assemblea, prima di procedere alla assegnazione, lo stralcio delle disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti. Queste costituiscono uno o più autonomi progetti di legge, che il Presidente assegna contestualmente alla Commissione competente. Le medesime disposizioni si applicano altresì ad un progetto di legge di contenuto eterogeneo che investa la competenza di una sola Commissione. Il presente comma non si applica ai disegni di legge finanziaria e di bilancio e al disegno di legge comunitaria.
Art. 77.
Art. 77.
  Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione non può procedere all'abbinamento con altri progetti di legge, né modificare il testo, se non vi sia il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso di tale Gruppo sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ove la Commissione, con l'assenso dei Gruppi di opposizione interessati, decida di derogarvi, procedendo all'esame abbinato di tutti i progetti di legge vertenti sulla stessa materia.
Art. 79.
Art. 79.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principî di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principî di economia procedurale, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 25, comma 2. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
  Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. 6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione organizzano le attività conoscitive in modo da renderne lo svolgimento compatibile con i termini previsti dall'articolo 23, comma 5 e dall'articolo 81 e con i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 25, selezionando a tal fine le richieste più utili per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo, e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 23, comma 5 e dall'articolo 81.
  Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  9-bis. La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.
  Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. Il presidente della Commissione dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli di un progetto di legge senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.
Art. 81.
Art. 81.
  L'articolo 81 è sostituito dal seguente:
1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente. 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di quarantacinque giorni dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII. 2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni debbono presentare la relazione entro il ventesimo giorno successivo alla data in cui essa è stata dichiarata. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
Art. 85.
Art. 85.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di dieci minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che il Governo o un Gruppo ritengano di particolare rilevanza politica. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.
  Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2. 6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati in cinque minuti, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.
Art. 86.
Art. 86.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli. 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, o nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli. Il Presidente della Camera dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.
  I commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai seguenti:
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che siano iniziate le dichiarazioni di voto sull'articolo o sull'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente, comunque non inferiore a tre ore. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. I suddetti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale è dato annuncio della loro ammissibilità.
5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere. 5-bis. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce in ogni caso un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate ed il termine entro il quale possono essere chiamate ad esprimere il parere le Commissioni interessate. Quando un emendamento presentato ai sensi del comma 5 contenga specifiche disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate, e la Commissione di merito non ne proponga l'adeguamento all'Assemblea, s'intendono presentate come subemendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, comma 3, le corrispondenti proposte di soppressione o modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
  5-ter. Ove sul progetto di legge sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69, la Commissione ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi entro l'inizio della seduta nella quale ha inizio la discussione dell'articolo cui si riferiscono. Se il Governo e la Commissione presentano emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi successivamente a tale termine e chiedono di sottoporli al voto dell'Assemblea, il Presidente rinvia l'esame del progetto di legge e stabilisce un termine non inferiore a ventiquattro ore, decorrente dall'annuncio in Assemblea dell'ammissibilità dell'emendamento, per l'esame dell'emendamento e dei relativi subemendamenti da parte della Commissione in sede plenaria. Si applica il comma 5-bis. È conseguentemente differito il termine per la conclusione dell'esame del progetto in Assemblea stabilito dal calendario dei lavori.
Art. 87.
Art. 87.
  Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. 1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. Non sono ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate.
Art. 92.
Art. 92.
  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza. 1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Se la proposta è respinta, il progetto è assegnato in sede redigente. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è direttamente assegnato in sede redigente se l'opposizione è fatta da un decimo dei componenti della Camera. Se l'opposizione è fatta dal Governo o da un quarto dei componenti della Camera, il progetto è assegnato in sede referente. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. 2. La procedura di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 96.
Art. 96.
  L'articolo 96 è sostituito dal seguente:
1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. 1. I progetti di legge riguardanti materie diverse da quelle di cui all'articolo 92, comma 2, ove non siano assegnati alle Commissioni ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sono assegnati in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea riserva a sé medesima la discussione sulle linee generali, l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i disegni di legge di conversione di decreti-legge e comunitaria, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71.
2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. 2. Un progetto di legge, fino alla conclusione dell'esame in sede redigente, è assegnato in sede referente:

a) quando, in sede di predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, ne facciano richiesta al Presidente della Camera, il Governo o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica pari ad almeno un quarto dei componenti della Camera;

  b) quando, nel corso dell'esame presso la competente Commissione permanente o speciale, ne faccia richiesta al Presidente della Camera il Governo o almeno un quarto dei componenti della Commissione;
  c) in qualunque momento quando si tratti di progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate dall'articolo 49, comma 1, e ne facciano richiesta uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica pari ad almeno un decimo dei componenti della Camera.
3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo. 3. La discussione in Assemblea di un progetto di legge licenziato dalla Commissione in sede redigente non ha comunque luogo quando vi si opponga il Governo o un quarto dei componenti della Camera.
4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme degli articoli 79, in quanto compatibili, 93 e 94. L'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea avviene nel rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 5.
5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. 5. Identico.
6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Soppresso.
Art. 96-bis.
Art. 96-bis.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. Si applicano i commi 6 e 6-ter dell'articolo 16-bis.
  Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. 7. Il Presidente dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo del disegno di legge recante la clausola di conversione ovvero di altro articolo del disegno di legge di conversione o del relativo decreto-legge, contestualmente soppressivi di altri articoli o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che tra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico normativa. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.
Art. 96-ter.
Art. 96-ter.
  Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, comunica alla Camera le ragioni del mancato recepimento.
Art. 113.
Art. 113.
  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  5. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica l'articolo 112, comma 1, salvo che il Gruppo richiedente l'iscrizione consenta all'abbinamento delle altre mozioni presentate. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.
Art. 118.
Art. 118.
  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. In ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì è individuata una fascia oraria, di norma di durata non inferiore a trenta minuti, destinata allo svolgimento di dibattiti politici, senza votazione di documenti conclusivi, alla presenza del Governo e su richiesta dei Gruppi. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda un'informativa all'Assemblea su un determinato argomento di rilevanza generale e di particolare attualità politica, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente ad intervenire nella prima seduta utile. Il Presidente destina alle richieste dei Gruppi di opposizione almeno quattro dibattiti per ogni calendario, dei quali dispone la trasmissione televisiva diretta. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di tre minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini stabiliti dal Presidente. Nel corso di tali interventi possono essere formulate ulteriori richieste al Governo sul tema in discussione, a seguito delle quali il Governo fornisce i chiarimenti necessari con successivi interventi di durata non superiore a due minuti ciascuno.
Art. 123-bis.
Art. 123-bis.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee. 1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle competenti Commissioni. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee. Si applica l'articolo 72, comma 1-bis.
  Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:
 
Art. 124-bis.
  1. Il Comitato per il controllo sulla spesa pubblica è composto da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno, in modo da garantire l'alternanza tra appartenenti a Gruppi di maggioranza e di opposizione. I componenti si succedono alla presidenza secondo l'anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria secondo l'anzianità parlamentare e, quindi, anagrafica.
  3. Il Comitato, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti, cura il monitoraggio dei principali flussi di finanza pubblica; controlla la spesa pubblica, valutandone l'economicità, l'efficienza e l'efficacia; verifica i dati relativi all'effettivo andamento degli effetti finanziari delle leggi.
  4. Il Comitato, per le finalità di cui al comma 3, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche e avvalersi, per il tramite del Governo, della collaborazione dell'Istat. Il Comitato può, altresì, richiedere alla Corte dei conti, nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti, informazioni, chiarimenti e documenti. Il Comitato può disporre lo svolgimento di audizioni dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili per la sua attività.
  5. Il Comitato approva relazioni che sono presentate al Presidente della Camera. Ogni volta che lo ritenga opportuno, il Comitato può chiedere che le stesse siano discusse e votate dall'Assemblea. La deliberazione della Camera ha luogo con una risoluzione. Alle discussioni sopra indicate partecipa un rappresentante del Governo.
Art. 130.
 
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti. L'articolo è abrogato.
2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.  
Art. 135-bis.
Art. 135-bis.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. 1. Lo svolgimento di interrogazioni orali a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di tali interrogazioni intervengono nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per una volta il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per le restanti il Ministro o i Ministri competenti per le materie individuate ai sensi del comma 2.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. 2. Entro il lunedì antecedente al mercoledì nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, il Presidente della Camera, dopo aver sentito la Conferenza dei presidenti di Gruppo, individua il settore o i settori di azione del Governo sul quale invitare il titolare del relativo dicastero a rispondere, assicurando un tendenziale criterio di rotazione.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera. 3. Ciascun Gruppo, entro il giorno antecedente allo svolgimento delle interrogazioni orali a risposta immediata, comunica al Presidente della Camera lo specifico argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica sul quale intende interrogare il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro la cui partecipazione sia prevista. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, gli argomenti devono rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Il Presidente della Camera trasmette al Governo ed ai Gruppi le indicazioni relative agli argomenti.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. 4. Ciascun Gruppo, attraverso l'intervento di un proprio deputato, formula il quesito al Governo relativamente all'argomento indicato per non più di due minuti. Il rappresentante del Governo risponde a ciascun quesito per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti, eventualmente formulando ulteriori quesiti conseguenti alla risposta fornita dal Governo, cui risponde il rappresentante del Governo per non più di un minuto. Ove sia stato indicato il medesimo argomento da più Gruppi, il rappresentante del Governo risponde con un unico intervento, di durata complessiva comunque non superiore a dieci minuti.
  4-bis. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro individuato ai sensi del comma 2 comunichi, entro il giorno antecedente allo svolgimento delle interrogazioni orali a risposta immediata, di non poter intervenire, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta al mercoledì della settimana successiva, il Presidente dispone il rinvio dello svolgimento delle relative interrogazioni, dandone annuncio all'Assemblea. Il Presidente invita i Gruppi interessati a formulare quesiti agli altri Ministri dei quali sia prevista la partecipazione. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro comunicano di non poter intervenire anche nella data successiva, il Presidente mantiene comunque lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e, salvo che i Gruppi interroganti consentano ad un ulteriore rinvio, rinvia la seduta al giorno successivo e, successivamente, a quelli ancora successivi fino a che le interrogazioni non vengano svolte. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute successive, fino all'intervento del rappresentante del Governo già individuato, altri argomenti, anche se compresi nel calendario dei lavori, salvi gli atti dovuti diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo. 5. Identico.
6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis. Soppresso.
7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. Soppresso.
Art. 138.
Art. 138.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica. 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.
Art. 138-bis.
Art. 138-bis.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo. 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di tre interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.
Art. 143.
Art. 143.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. 2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Possono chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza al CNEL, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed alle autorità amministrative indipendenti.
  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono comunque disposte qualora lo richieda un terzo dei componenti della Commissione.
Art. 144.
Art. 144.
  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, dispongono comunque lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno, non può essere disposta, per ogni Commissione, più di un'indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.


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