Doc. II, n. 12




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 17-bis.
Art. 17-bis.
  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge non siano seguite le dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti del comma 2, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato, salvo che, prima della comunicazione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, un riesame da parte della Giunta delle elezioni. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, il deputato interessato s'intende decaduto dal mandato parlamentare. Se l'Assemblea approva l'ordine del giorno, gli atti sono rinviati alla Giunta.


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