Doc. II, n. 14




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 13.
Art. 13.
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente. Il comma 2 è soppresso.
Art. 14.
Art. 14.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. Il comma 2 è soppresso.
Art. 16-bis.
Art. 16-bis.
1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. L'articolo è soppresso.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. 
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. 
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. 
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni. 
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. 
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento. 
Art. 23.
Art. 23.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di due mesi.
Art. 39.
Art. 39.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda. Il comma 5 è soppresso.
Art. 40.
Art. 40.
  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. 4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
Art. 42.
Art. 42.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione. Il comma 2 è soppresso.
Art. 44.
Art. 44.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da un presidente di Gruppo, in Commissione da quattro deputati o da un rappresentante di Gruppo, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.Il comma 2 è soppresso.
Art. 49.
Art. 49.
 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali. 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione.
  Il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale. 2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi mediante procedimento elettronico.
  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda. 3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi mediante procedimento elettronico, ovvero, se si tratta di elezioni, deponendo nelle urne apposita scheda.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici. Il comma 4 è soppresso.
 Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico. 5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno cinque minuti di anticipo. In caso di votazione nominale o a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico il preavviso è aumentato a venti minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.
Art. 51.
Art. 51.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente a scrutinio palese con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.
Art. 52.
Art. 52.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano. 1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare.
Art. 53.
Art. 53.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. 1. Il voto di norma viene espresso mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.Il comma 4 è soppresso.
Art. 54.
Art. 54.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi. 1. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale. Il comma 4 è soppresso.
Art. 55.
Art. 55.
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. L'articolo è soppresso.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. 
Art. 69.
Art. 69.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. Il comma 3 è soppresso.
Art. 83.
Art. 83.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, del Governo e di un deputato per Gruppo, per non più di quindici minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.Il comma 2 è soppresso.
Art. 85.
Art. 85.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di dieci minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Art. 86.
Art. 86.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Il comma 4-bis è soppresso.
5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.Il comma 5-bis è soppresso.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.Il comma 8 è soppresso.
Art. 96.
Art. 96.
  L'articolo è sostituito dal seguente:
1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. 1. I progetti di legge sono assegnati, di norma, in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea riserva a sé medesima la discussione sulle linee generali, l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.
 2. Ove un presidente di Gruppo o venti deputati facciano richiesta di assegnazione in diversa sede, in occasione dell'annuncio in Aula, il Presidente, preso atto della richiesta, iscrive la questione all'ordine del giorno della seduta successiva e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera con voto espresso attraverso procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i progetti di legge di cui al comma 2 dell'articolo 92 e i disegni di legge di conversione di decreti-legge e comunitaria, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71.
2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. 
3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo. 
4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. 
5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. 
6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi. 
Art. 96-bis.
Art. 96-bis.
  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
Art. 96-ter.
Art. 96-ter.
  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo. 3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9.


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