Doc. II, n. 15




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona impone a tutti i Parlamenti degli Stati membri di avviare una riflessione sulle migliori modalità per cogliere i maggiori spazi di azione che il Trattato offre per l'intervento degli organi legislativi nazionali nel processo normativo comunitario. La possibilità di un intervento più incisivo da parte dei Parlamenti è rappresentata in particolare dal controllo di sussidiarietà affidato ai Parlamenti nazionali in base a un Protocollo allegato ai Trattati. In particolare, in base al Protocollo, ciascun Parlamento nazionale disporrà di due voti (e in caso di Parlamenti bicamerali ciascuna Camera avrà un voto). Qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa dell'Unione raggiungano la maggioranza semplice, la proposta viene riesaminata e, attraverso una procedura ad hoc, Consiglio e Parlamento europeo possono decidere, conformandosi ai pareri dei Parlamenti nazionali, di non dare ulteriore seguito alla proposta.
L'esigenza di un adeguamento delle procedure normative interne alle significative novità sopra richiamate si pone anche per il Parlamento italiano che, allo stesso tempo, deve adeguare i propri regolamenti anche agli elementi di novità contenuti nella legge n. 11 del 2005, primo fra tutti la riserva di esame parlamentare. In tal senso molto opportunamente la Giunta per il Regolamento ha approvato, nella riunione del 6 ottobre scorso, un importante parere sulle procedure di raccordo tra la Camera e le Istituzioni europee, che si tratta ora di sviluppare ulteriormente. Inoltre, emerge anche la necessità di rafforzare ulteriormente uno strumento prezioso come quello della legge comunitaria, individuando per il suo esame tempi certi sul modello di quello che avviene per la legge finanziaria.
Su questi tre aspetti (adeguamento al Trattato di Lisbona, adeguamento alla riserva di esame parlamentare prevista dalla legge n. 11 del 2005, tempi certi per l'esame del disegno di legge comunitaria) interviene la presente proposta di riforma regolamentare.
In particolare, si prevede di aggiungere all'articolo 126-bis del Regolamento un comma 1-bis che prevede che la XIV Commissione esamini le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, rediga una propria relazione all'Assemblea. La modifica proposta ha la finalità di potenziare il controllo parlamentare sull'azione governativa presso le istituzioni dell'Unione europea.
Si propone quindi di sostituire l'articolo 126-ter con un nuovo testo dell'articolo stesso e con i nuovi articoli 126-quater e 126-quinquies. I nuovi articoli hanno la finalità di introdurre un'apposita sessione europea con tempi definiti di esame di quarantacinque giorni in ciascuna Camera. Poiché, in base alla legge n. 11 del 2005, il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea devono essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno, la sessione europea terrebbe impegnato il Parlamento da febbraio ad aprile. Insieme al disegno di legge e alla relazione annuale dovrebbero essere anche esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea e i documenti di programmazione del Consiglio dell'Unione.
Le modifiche all'articolo 127 intendono in primo luogo consentire alla Commissione politiche dell'Unione europea di esprimersi sulle proposte di atti comunitari autonomamente rispetto alla Commissione competente per materia, in maniera analoga a quanto avviene al Senato. Attualmente, infatti, le Commissioni di merito spesso non procedono all'esame di atti comunitari, vanificando così anche l'esame eventualmente avviato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
Inoltre le modifiche intendono introdurre procedure parlamentari ad hoc per quel che concerne la riserva di esame parlamentare, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 11 del 2005, e il controllo di sussidiarietà attribuito alle Camere dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Lisbona. Con riferimento a tali aspetti già il parere della Giunta per il Regolamento ha introdotto alcuni importanti principi. In particolare, con riferimento alla riserva di esame parlamentare, si è stabilito che, in caso di sua apposizione, si tenga conto del termine di venti giorni previsto dalla legge n. 11 del 2005 entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi: decorso tale termine è consentito, infatti, al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare. Si propone quindi di recepire tale indicazione della Giunta nel testo del Regolamento della Camera. Inoltre, con riferimento al controllo di sussidiarietà, la Giunta per il Regolamento nel suo parere ha attribuito una competenza generale alla XIV Commissione, rilevando altresì che «una volta entrato in vigore il Trattato [...] la procedura sperimentale sopra descritta (cioè quella in ordine al controllo di sussidiarietà) dovrà essere oggetto di nuova valutazione soprattutto al fine di verificare la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà».
Su questo punto la proposta, oltre che recepire le indicazioni della Giunta, prevede una «procedura aggravata» finalizzata a consentire l'espressione dell'Assemblea su tale aspetto. Si propone, pertanto, che centocinquanta deputati ovvero uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di pari consistenza numerica, possano richiedere un esame specifico del progetto di atto normativo dell'Unione europea per quel che attiene il rispetto del principio di sussidiarietà. In tal caso, l'esame è deferito alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea, che lo esaminano congiuntamente entro il termine dei venti giorni successivi e, a conclusione dell'esame, approvano una relazione da sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea si potrà quindi esprimere sulla questione con una risoluzione. Ad integrazione di tale previsione si dispone infine che vengano trasmesse alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea le eventuali deliberazioni di altri Parlamenti dell'Unione sugli atti comunitari. Tale modifica ovviamente dovrebbe fare seguito ad opportune modifiche della legge n. 11 del 2005, che attualmente disciplina i rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, modifiche in particolare volte a garantire l'acquisizione di tali deliberazioni da parte del Governo italiano presso la Commissione europea, che attualmente ne è destinataria e, quindi, la loro trasmissione alle Camere. In tal senso si esprime anche una proposta di legge in materia a mia prima firma.


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