Doc. II, n. 17




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 15.
Art. 15.
3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.  
  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a carico del bilancio della Camera di cui al comma 3 si ha riguardo esclusivamente alla consistenza numerica dei Gruppi risultante all'inizio della legislatura.


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