Doc. II, n. 18




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 56.
Art. 56.
 

Al comma 1 sono premessi i seguenti:

 01. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato, tra il venticinquesimo e il decimo giorno antecedente la data in cui la Camera stessa è convocata per il primo scrutinio, può proporre non più di una candidatura. Questa deve contenere, oltre al nome del candidato, l'atto di accettazione della candidatura da parte del medesimo, il suo curriculum, una dichiarazione da lui sottoscritta che escluda la sussistenza di qualsiasi conflitto di interessi in relazione alla carica cui si riferisce la candidatura e la relativa dichiarazione patrimoniale. La candidatura, con i documenti allegati, è depositata presso la Segreteria generale della Camera.
 02. Entro il termine indicato al comma 01, ciascun cittadino può presentare autonomamente la propria candidatura, depositandola presso la Segreteria generale della Camera, unitamente alla copia di un documento d'identità, ad un certificato attestante la propria iscrizione nelle liste elettorali, al curriculum nonché alle altre dichiarazioni di cui al medesimo comma 01. Le candidature di cui al presente comma possono essere presentate, negli stessi termini e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, anche in forma telematica sul sito internet della Camera, in un apposito registro pubblico, allegando i documenti di cui al presente comma.
 03. Alla scadenza del termine indicato al comma 01 le candidature pervenute sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Commissione competente per materia al fine dell'espressione di un parere. I nomi dei candidati, i relativi curricula e gli altri documenti allegati alla candidatura, con l'indicazione dei soggetti che l'hanno proposta, sono pubblicati sul sito internet della Camera.
 04. Nei sette giorni successivi alla trasmissione delle candidature alla Commissione, ciascun deputato può chiedere che sia disposta l'audizione pubblica di uno dei candidati da parte della Commissione. L'audizione ha, in particolare, ad oggetto il possesso dei titoli richiesti dalla legge o dalla Costituzione per la carica cui si riferisce la candidatura e le motivazioni della proposizione della candidatura. Della seduta della Commissione è redatto, oltre al resoconto sommario, un resoconto stenografico.
 05. La Commissione, esaminate le candidature e svolte le audizioni di cui al comma 04, delibera il parere almeno settantadue ore prima della seduta dell'Assemblea in cui è prevista la votazione. Il parere è trasmesso al Presidente della Camera ed è pubblicato in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.
1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.


Frontespizio Relazione