Doc. II, n. 24




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica al Regolamento interviene sulla disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari. Essa trae origine da un'iniziativa presentata dai deputati Questori della Camera il 5 luglio 2012 (doc. II, n. 22) su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza.
Il dibattito in Giunta per il Regolamento, grazie anche all'impegno profuso da tutti i Gruppi per giungere ad una definizione condivisa del testo, è stato molto approfondito e fruttuoso, per quanto concentrato in un arco di tempo davvero limitatissimo: nella riunione della Giunta del 31 luglio è stato avviato l'esame con una relazione introduttiva del Presidente della Camera; il dibattito è poi proseguito il 12 settembre con l'incarico conferito ai relatori di riformulare il testo, raccogliendo gli orientamenti rappresentati nella discussione e condivisi da tutti i colleghi intervenuti; infine, il 19 settembre - in un contesto nel quale la questione era venuta prepotentemente alla ribalta mediatica - l'esame si è concluso con un voto unanime della Giunta su un testo ulteriormente riformulato alla luce di rimeditati orientamenti sulla questione dei controlli. I tempi ristretti non hanno però impedito un esame approfondito delle varie questioni; anzi, lo sforzo compiuto ha prodotto un testo dall'impianto equilibrato, molto innovativo e rigoroso che, pur muovendosi nel solco del documento originario presentato dai Questori, se ne differenzia e lo migliora.
La ratio dell'intervento è quella della trasparenza e della responsabilità, chiamandosi anche i Gruppi parlamentari - in quanto destinatari di risorse finanziarie e materiali a carico del bilancio della Camera, ma altresì in quanto soggetti indefettibili nel nostro ordinamento costituzionale e regolamentare - a partecipare al disegno complessivo nel quale il Parlamento si sta impegnando per corrispondere all'esigenza di massimo rigore e pubblicità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Si tratta di una svolta che si può definire epocale, poiché si inseriscono per la prima volta nel Regolamento della Camera norme stringenti e rigorose sugli statuti dei Gruppi, sull'utilizzo delle risorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Camera, sulla rendicontazione annuale e sui relativi controlli. Con l'occasione, inoltre, si introduce, all'articolo 14 del Regolamento, un nuovo comma premissivo che chiarisce la definizione di Gruppo parlamentare, riconoscendo espressamente i Gruppi parlamentari quali associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate dal medesimo articolo 14 e prevedendo che ad essi, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, siano assicurate le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività a carico del bilancio della Camera. Resta ferma, naturalmente, la loro piena autonomia rispetto alla Camera medesima e la titolarità di rapporti giuridici autonomi e distinti.
La proposta introduce poi all'articolo 15 del Regolamento una disposizione che impone a ciascun Gruppo, entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'obbligo di approvare lo statuto, da trasmettere al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto (disciplinato analiticamente all'articolo 15-ter, di nuova introduzione) e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo. Lo statuto, pubblicato sul sito internet della Camera, prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità indicate espressamente nel nuovo ultimo comma dell'articolo 15, ossia agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. In tale formulazione è chiaramente (ed ovviamente) da ricomprendersi, come finalità generale, l'autonoma azione politica di ciascun Gruppo.
La proposta opera poi alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 15, in cui si prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
L'articolo 15-ter, che la presente proposta introduce, prevede che ciascun Gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune definito dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. Al comma 2 si stabilisce che, allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una unica società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. La previsione dell'individuazione di un'unica società è finalizzata a garantire l'applicazione di criteri di controllo uniformi per tutti i Gruppi; resta affidata all'Ufficio di Presidenza - oltre all'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, della società - la disciplina delle specifiche modalità attuative di questa disposizione anche quanto ai costi, che appare scontato siano posti a carico del bilancio della Camera.
Al comma 3 si prevede che il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera (il conto consuntivo - come è noto - è pubblicato anche sul sito internet della Camera). La scelta di questa forma di pubblicità è coerente con il fatto che il comma 01 dell'articolo 14 e l'articolo 15, comma 3, stabiliscono che le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività sono assicurate ai Gruppi a carico del bilancio della Camera. Tale forma di pubblicità-notizia comporta che, analogamente a quanto avviene per gli altri documenti allegati a solo scopo informativo al conto consuntivo (ossia il prospetto di sintesi degli inventari, il fondo di solidarietà fra i deputati e il fondo di previdenza per il personale della Camera), essi non sono - né potrebbero essere - sottoposti ad alcuna forma di deliberazione parlamentare.
Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo di tale controllo. Si prevede poi, raccogliendo lo spirito di una proposta emendativa presentata in Giunta dall'on. Favia, che il Collegio dei Questori riferisca all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta in proposito.
Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato dalle successive deliberazioni attuative dell'Ufficio di Presidenza, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse finanziarie. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
L'ultimo comma dell'articolo 15-ter assegna all'Ufficio di Presidenza il compito di disciplinare i termini e le modalità per l'attuazione dell'articolo stesso, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Prevede inoltre che apposite disposizioni debbano essere dettate per il Gruppo misto.
In proposito si segnala che le deliberazioni che l'Ufficio di Presidenza dovrà assumere sono numerose e complesse e richiederanno inevitabilmente un denso lavoro istruttorio, propedeutico e indispensabile alla concreta operatività della nuova disciplina: si va dall'individuazione della società di revisione legale, selezionata con procedura ad evidenza pubblica (dunque nel rispetto delle regole e dei tempi stabiliti dalla normativa vigente), al modello comune di rendiconto annuale, alla disciplina delle forme e modalità di effettuazione del controllo ad opera del Collegio dei Questori, alle disposizioni specifiche per il Gruppo misto fino a quelle più generali - sopra accennate - sui termini e sulle modalità di attuazione dell'articolo 15-ter nel suo complesso.
La Giunta - nel prevedere, come logico e coerente, che le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrino in vigore non appena adottate le suddette deliberazioni propedeutiche (tale previsione non riguarda anche la modifica dell'articolo 14, che non richiede alcuna misura attuativa), e dunque non appena completato il quadro normativo in questa materia - ha comunque stabilito che tale termine non potrà andare oltre l'inizio della XVII legislatura (ossia fra pochi mesi) e, al fine di accelerare il più possibile l'attuazione della riforma, garantendone l'operatività, ha assegnato all'Ufficio di Presidenza in carica nell'attuale legislatura il complesso compito di predisposizione del pacchetto di misure attuative (evidentemente questa disposizione entra in vigore secondo i termini ordinari, e cioè, parallelamente alla sopra citata modifica all'articolo 14, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Per quanto detto, e confidando che in Assemblea si possa pervenire ad una decisione condivisa come quella assunta presso la Giunta, si raccomanda una rapida approvazione della importante riforma regolamentare in esame.

On. Gianclaudio BRESSA
e on. Antonio LEONE, Relatori


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