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PDL 695

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 695



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORI, MENIA

Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il principio di eguaglianza costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica e il frutto di una lunga evoluzione storica. Non discriminare tra gli esseri umani sia come singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche) è divenuto - giustamente - imperativo etico-civile fondamentale. Non sempre è stato così. In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai neri e persino alle donne non veniva riconosciuta la personalità giuridica.
      Oggi il principio di non discriminazione deve essere riconosciuto nell'ambito delle diverse età e condizioni di una medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente, morente e sofferente. Si tratta di riconoscere, anche nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi con cui si indica una identica realtà, un identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo. Soprattutto la vita umana prenatale è sottoposta a rischi di varia natura. Urge una completa disciplina dell'intervento manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo è preliminare la definizione dello «statuto giuridico dell'embrione umano», come richiesto anche dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica e della procreazione artificiale umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella riflessione giuridica si accavallano e si combinano in vario modo concetti diversi («stato di necessità», «conflitto di diritti e di interessi», «tutela della vita», «autodeterminazione della donna», «servizio sociale»), è indispensabile individuare con chiarezza il significato giuridico dell'essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, la cui affermazione iniziale («Lo Stato (...) tutela la vita umana fin dal suo inizio») deve meglio essere precisata.
      Il trasferimento del principio di eguaglianza (o di non discriminazione) nell'ambito giuridico implica il riconoscimento della soggettività giuridica ad ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi condizione o circostanza. La soggettività (detta anche personalità o capacità) giuridica implica l'attitudine ad essere titolari di diritti o doveri. Non è necessaria la titolarità attuale, è sufficiente la possibilità anche in futuro.
      L'articolo 1 del codice civile recita, testualmente, che «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita», ma subito aggiunge: «I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita». Una tale formulazione, di origine romanistica, ha suscitato una quantità enorme di discussioni. Come si può escludere la «capacità» del concepito, se gli si riconoscono dei diritti? In ogni caso la norma è stata scritta quando ancora non esistevano le moderne discussioni sullo «statuto giuridico dell'embrione umano» e tanto meno le problematiche sulla manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale e sull'aborto, così come oggi vengono poste. Inoltre, il citato articolo 1 è stato pensato soltanto con riferimento al diritto privato e cioé prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la personalità giuridica è unica e si estende ad ogni ambito del diritto, sia privato che pubblico. Se si riconosce - come ha fatto la sentenza n. 25 del 1975 della Corte costituzionale - che anche il concepito è titolare del diritto alla vita, garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 della Costituzione («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'uomo»), come si fa a escluderne - già secondo il diritto positivo vigente - la soggettività giuridica? Del resto nello stesso codice civile, quale modificato dalla legge n. 151 del 1975, recante la riforma del diritto di famiglia, a parte le disposizioni patrimoniali in tema di successione e donazione a favore del concepito, esiste una norma - l'articolo 254 - che riconosce indirettamente il carattere personale del concepito, in quanto consente il riconoscimento del figlio naturale, in un qualsiasi momento successivo al concepimento.
      Queste riflessioni inducono a proporre una modifica (tanto piccola formalmente quanto intensa dal punto di vista contenutistico) dell'articolo 1, primo comma, del codice civile. Si tratta di dichiarare che ogni uomo ha la capacità giuridica in quanto uomo, cioè che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita.
      Si ritiene peraltro di non dover intervenire nella complessa disciplina dei diritti patrimoniali legati alle successioni e alle donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime successorio, che meglio dovrebbero essere valutati. Va perciò introdotto al secondo comma del medesimo articolo 1 l'aggettivo «patrimoniale». Senza di esso, infatti, resterebbero irrisolte le attuali discussioni sulla soggettività giuridica generale del concepito.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Capacità giuridica). - Ogni essere umano acquista la capacità giuridica dal momento del concepimento.
      I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».


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