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PDL 691

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 691

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

Modifica dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie che si trovano a dover affrontare il doloroso percorso dell'assistenza a un figlio (o, in caso di scomparsa dei genitori, a un fratello o sorella) con disabilità grave.
      A tale scopo si interviene su quanto disposto dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - il quale costituisce attualmente il riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori lavoratori - e in particolare sull'articolo 42, che disciplina le forme di agevolazione per riposi, permessi e congedi dei genitori con figli portatori di handicap grave, i quali in alcuni casi possono essere goduti solo in alternativa a quelli già previsti in generale per tutti i genitori.
      Per tale motivo la presente proposta di legge modifica - aumentandoli del doppio, rispetto alla normativa vigente - i periodi relativi ai riposi, ai permessi e ai congedi. Sempre in un'ottica agevolativa si dispone, altresì, che i lavoratori possono fruire del congedo di cui al comma 5 dell'articolo 42 entro quindici giorni dalla richiesta (e non sessanta come previsto attualmente) e che l'importo complessivo massimo entro il quale tale congedo viene retribuito e coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici sia elevato a 50.000 euro lordi annui.
      Gli interventi proposti sono stati pensati anche al fine di rendere la materia trattata meno complessa e più vicina ai destinatari delle norme in esame; per tale motivo l'introduzione delle nuove norme non è stata realizzata attraverso modifiche parziali del testo vigente, bensì attraverso la riscrittura dell'articolo 42 del citato testo unico.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, pertanto, il nuovo articolo 42, il quale disciplina le tre forme di astensione temporanea dal lavoro.
      Ai sensi del comma 1, le ore di riposo giornaliero - usufruite da uno o dall'altro dei genitori in alternativa al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave - sono portate da due a quattro.
      Ai sensi del comma 2, i giorni di permesso di cui possono usufruire i genitori, alternativamente, anche in maniera continuativa nell'arco di un mese - successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino - sono portati da tre a sei.
      Ai sensi del comma 3, una volta che il figlio abbia raggiunto la maggiore età, i sei giorni di riposo giornaliero - sempre coperti da contribuzione figurativa - sono fruibili da parte dei genitori a condizione che sussista la convivenza con il figlio o che, in assenza di convivenza, l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
      Il comma 4 dell'articolo in commento specifica che i riposi giornalieri e i permessi mensili si cumulano con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, secondo la disciplina prevista dai commi 43 e 44 del citato testo unico.
      Il nuovo comma 5 dell'articolo 42, come accennato, innanzitutto riduce da sessanta a quindici giorni il tempo entro il quale deve essere accordato, una volta richiesto, il periodo di congedo fino a due anni riconosciuto, per l'assistenza del figlio, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap grave che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 42 del testo unico; quest'ultimo è retribuito e coperto da contribuzione figurativa fino all'importo massimo di 50.000 euro lordi annui (e non più 36.151,98 come previsto dalla legislazione vigente). La durata complessiva del congedo, fruito sempre alternativamente dai genitori, è elevata da due a quattro anni.
      Il comma 6, infine, dispone che i riposi, i permessi e i congedi possono essere fruiti interamente anche da un solo genitore, se all'altro non spettano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 42 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - (Riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a quattro ore di riposo giornaliero retribuito.
      2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a sei giorni di permesso mensile. Tali permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
      3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui al comma 2. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, tali permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
      4. I riposi e i permessi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del presente testo unico, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
      5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro quindici giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 50.000 euro annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2008, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di quattro anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
      6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non vi abbia diritto».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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