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PDL 3016-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3016-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 dicembre 2009 (v. stampato Senato n. 1850)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 dicembre 2009

(Relatori: STEFANI, per la III Commissione;
CIRIELLI, per la IV Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) s ul disegno di legge n. 3016.
Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), l'11 dicembre 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3016.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3016 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2009 della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente, cui si connettono altre disposizioni applicabili potenzialmente all'intero apparato militare indipendentemente dall'impiego in missioni internazionali (i commi 2 e 7-bis dell'articolo 3); non è invece riconducibile a tale ambito normativo la norma che proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato dei componenti in carica del COCER e degli altri organi rappresentativi del personale militare (articolo 3, comma 7);

                secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria - più volte auspicata dal Comitato - che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui ad esempio, si rinvia per le disposizioni in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto, da un lato, di riprodurre testualmente la norma della medesima legge n. 108 (per cui si rinvia al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001), dall'altro lato, sono dettate nuove ulteriori disposizioni sia sostanziali che procedurali; tale modalità di produzione normativa - pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari all'estero per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari - non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato settore della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un intervento sui suddetti codici militari, come peraltro annunciato dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori del Senato dedicati al presente provvedimento, nella forma del disegno di legge delega per la predisposizione del codice penale delle missioni militari all'estero;

                in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento

 

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vigente (ad esempio in materia penale) per le quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

                esso reca, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica (articolo 3, comma 5), nonché all'articolo 3, comma 2, una modifica non testuale all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) in quanto integra la disciplina della «carta elettronica» con specifico riguardo al personale militare, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;

                il decreto-legge presenta all'articolo 3, commi 2 e 7, due norme che, in quanto volte, rispettivamente, a regolamentare il rilascio di tessere di riconoscimento ed a prorogare un termine che scadrà solo nella metà del 2010, suscitano perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, requisito che va dunque valutato anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel primo caso, si concretizzano nell'adozione di un decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e nel secondo caso non sono espressamente indicati ma sono implicitamente individuabili nei diversi adempimenti che regolano i procedimenti elettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979);

                il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 2 - secondo cui «la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni (...) può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

 

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            all'articolo 4 - ove si detta la disciplina di rango penale applicabile alle missioni internazionali - dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una sua riscrittura al fine di realizzare un accorpamento della normativa processuale e sostanziale, attualmente desumibile invece da rinvii normativi plurimi e da interventi piuttosto stratificati e disomogenei, connessi alla proroga nel tempo delle singole missioni; al riguardo, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo in oggetto rinvia all'articolo 5 del decreto-legge 209 del 2008, il quale a sua volta, oltre a contenere specifiche previsioni in materia di giurisdizione, rinvia ulteriormente al codice penale militare di pace e ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, anch'esse di natura giurisdizionale e procedurale; inoltre, i commi da 1-bis a 1-quinquies disciplinano le modalità di svolgimento di accertamenti tecnici su mezzi militari impiegati nelle missioni all'estero ed i successivi commi 1-sexies e 1-septies disciplinano le conseguenze penali della condotta del militare in missione all'estero, in relazione alle ipotesi di uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, configurando le ipotesi di non punibilità della condotta ovvero di punibilità a titolo di delitto colposo in modo non del tutto coincidente con quanto previsto nel codice penale militare di pace agli articoli 41 e 45;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 7-quater - che modifica il comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 209 del 2008, al fine di rendere permanente la deroga inizialmente prevista per il solo anno 2009 rispetto alla disciplina dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), deroga che consente la corresponsione dell'indennità di trasferta, altrimenti in via generale soppressa, per il personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio di massima connesse con l'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione facendo ricorso all'espressione «a decorrere dall'anno 2009» anziché «a decorrere dall'anno 2010», atteso che potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi quantomeno con riguardo al periodo che intercorre dalla data di entrata in vigore della norma ed il 1o gennaio 2010.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3016 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni,

 

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del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», che le lettere a), d) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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