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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 25 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Barbi, Baretta, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Corsaro, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Narducci, Pagano, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Barbi, Baretta, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Corsaro, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Narducci, Pagano, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TOMMASO FOTI: «Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro» (2233);
NASTRI: «Istituzione dell'Agenzia per il controllo e gli interventi a sostegno del "Distretto del riso in Piemonte"» (2234);
CARLUCCI: «Istituzione del Servizio per la prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole nonché dell'alcolismo tra i giovani» (2235);
OLIVERIO ed altri: «Interventi straordinari per il settore ittico» (2236);
LUSSANA: «Modifiche al codice civile in materia di stato giuridico dei figli» (2237);
RAVETTO: «Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la soppressione dell'imposta sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti concessi alle imprese» (2238).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LOLLI ed altri: «Disciplina dello sport di cittadinanza» (2022) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, in materia di ascolto dei figli minorenni nei procedimenti di separazione dei coniugi» (2154) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbieri, Brigandì, Cirielli, Giulio Marini e Valentini.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2066, d'iniziativa dei deputati MINNITI e AMICI, ha assunto il seguente titolo: «Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
MINNITI e AMICI: «Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari» (2066) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII e XIV;
MINNITI e AMICI: «Disposizioni in materia di sicurezza urbana» (2068) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
PICIERNO ed altri: «Modifiche all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di applicazione dei controlli antimafia relativamente ai sub-contratti» (2103) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 24 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 23 ottobre 2008 e la relativa relazione concernente l'indagine sullo stato di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere del 10 febbraio 2009, ha trasmesso dieci note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: BARETTA n. 9/1386-B/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2008, e DI BIAGIO n. 9/1386-B/23, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti il trattamento dei lavoratori con contratto a tempo determinato; VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/1857/33, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 novembre 2008, riguardante iniziative a tutela dei minori stranieri non accompagnati; BOCCIA n. 9/1185/91, D'INCECCO ed altri n. 9/1185/108, CODURELLI ed altri n. 9/1185/117, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, D'INCECCO ed altri n. 9/1386/57, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, concernenti la possibilità per l'INAIL di realizzare investimenti immobiliari in forma diretta, e per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno MUSSOLINI n. 9/1519/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2008, concernente la libertà di espressione dei fanciulli di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, FAVIA ed altri n. 9/1742-A/7, concernente lo stato di crisi delle imprese del gruppo Merloni, e BURTONE ed altri n. 9/1742-A/25, riguardante lo stato di crisi della società Cesame s.r.l., rispettivamente accolto come raccomandazione ed accolto dal Governo nella seduta del 22 ottobre 2008.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 13 febbraio 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno FONTANELLI ed altri n. 9/1891/77, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 dicembre 2008, concernente iniziative volte a rinviare al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009, e all'ordine del giorno BRAGA ed altri n. 9/1813/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 dicembre 2008, riguardante l'attivazione di procedure di monitoraggio dell'emergenza abitativa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, l'elenco delle somme che vengono conservate alla fine dell'anno finanziario 2008 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2009 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 24 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (atto Camera n. 2206).

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1306 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208, RECANTE MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2206)

A.C. 2206 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, limitatamente ai capoversi comma 5.2, in quanto rimettono a un decreto del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di erogazione di risorse destinate ad interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2206 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 3.1, 3.30, 6.2, 6.3, 7-ter.4, 7-quater.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8-bis.1, 8-sexies.1, 8-sexies.3 e 8-sexies.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.030, 8-bis.02, 8-sexies.01, 8-sexies.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.

A.C. 2206 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorità di bacino di rilievo nazionale).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

Art. 2.
(Danno ambientale).

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA è autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4.
(Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Art. 6.
(Rifiuti ammessi in discarica).

1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7.
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 8.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

Art. 9.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2206 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono prorogate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003».

All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese» è inserita la seguente: «interessate»; la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e» e dopo le parole: «schema di contratto, che viene» sono inserite le seguenti: «concordato con le imprese interessate e»;
al comma 2, la parola: «osservazioni» è sostituita dalle seguenti: «ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento» e le parole: «, senza obbligo di risposta» sono soppresse;
al comma 4, la parola:
«obbligata» è soppressa;
al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto»;

al comma 6, le parole: «, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del Ministero» e dopo le parole: «del mare,» sono inserite le seguenti: «quest'ultimo,»;
al comma 7, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «I soli proventi»; dopo le parole: «al presente articolo,» sono inserite le seguenti: «introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione».

All'articolo 3:
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi»;
nella rubrica, dopo la parola: «ambientale» sono aggiunte le seguenti: «. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "di natura regolamentare," sono soppresse.
1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123"».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata».

All'articolo 5:
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224" sono inserite le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e".
2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal".
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni»;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale».

All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di acqua potabile). - 1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione,".
Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Art. 6-quater. - (Rifiuti contenenti idrocarburi). - 1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni). - 1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.
2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7-ter. - (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto".
Art. 7-quater. - (Progetti ed iniziative di educazione ambientale). - 1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 ed euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Art. 7-quinquies. - (Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università). - 1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-sexies. - (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.
2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.
3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, è prorogato di ulteriori diciotto mesi.
5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.
5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: "unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo"».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati".
Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra). - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".
Art. 8-quater. - (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti). - 1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative".
Art. 8-quinquies. - (Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006). - 1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono inserite le seguenti: "o messa in sicurezza".
Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). - 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

A.C. 2206 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Autorità di bacino di rilievo nazionale).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modificazione delle delimitazioni dei distretti idrografici di cui al comma 1».
1. 30.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:
3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.
3-ter. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 3-bis definisce le forme di cooperazione con le autorità di bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge 18 maggio 1989, n. 183, il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle autorità di bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla disposizione di cui al comma 3-bis.
3-quater. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della citata legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle autorità di bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione.
1. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
1. 2. Froner.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
3-quinquies. Nelle more dell'istituzione delle autorità di bacino distrettuale, le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.
3-sexies. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 3-quinquies definisce le forme di cooperazione con le autorità di bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge 18 maggio 1989, n. 183, il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle autorità di bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla disposizione di cui al comma 3-bis.
3-septies. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della citata legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle autorità di bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione.
1. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
3-quinquies. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.
1. 3. Ruvolo, Libè.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Danno ambientale).

Sopprimerlo.
*2. 1. Mariani, Realacci, Oliverio, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*2. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria,.
2. 3. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 5. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 aggiungere le seguenti: e d'intesa con la regione interessata.
2. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, D'Incecco, Mario Pepe, Miglioli, Lo Moro, Borghesi, Anna Teresa Formisano, Ceccuzzi, Cenni, Benamati, Lovelli.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicato con le seguenti: trasmesso, ai fini dell'espressione dei relativi pareri, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento,.
2. 30. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Brati, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicato con la seguente: trasmesso.
2. 7. Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'Avvocatura generale dello Stato aggiungere le seguenti: e del Consiglio di Stato.
2. 8. Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile con le seguenti: dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile, alla quale sono comunque invitati la Regione, la Provincia ed il Comune territorialmente interessati.
2. 9. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle Regioni sul cui territorio insista un sito di cui al comma 1, è riconosciuta la legittimazione attiva nelle azioni previste, anche per quanto attiene al riconoscimento economico del danno, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione.
2. 10. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le parole:, sottoscritto per accettazione dalla impresa,.
2. 11. Margiotta, Rigoni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali.
2. 12. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e da enti pubblici territoriali.
2. 13. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché soggetti attivi negli accordi transattivi.
2. 14. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione.
*2. 15. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione.
*2. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
5-ter. Nell'ambito del contratto di transazione possono essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportano decisi miglioramenti ambientali nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
2. 17. Piffari, Scilipoti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può dichiarare con la seguente: dichiara.
2. 18. Piffari, Scilipoti.

Sopprimere il comma 7.
2. 19. Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I proventi derivanti dalla transazione di cui al presente articolo sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:
a) per il trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del quaranta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai comuni territorialmente interessati e nella misura del trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.
2. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: le finalità previamente individuate fino alla fine del periodo con le seguenti: la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 21. Piffari, Scilipoti, Libè.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e d'intesa con gli enti pubblici territoriali competenti e sono volti alla copertura delle spese di bonifica, ripristino e soddisfazione del pregiudizio ambientale del luogo cui il contratto di transazione si riferisce.
2. 32. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, destinandoli prioritariamente ai territori interessati.
2. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la regione territorialmente competente.
2. 23. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. A favore dei beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, reso attuativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001 si provvede mediante il prelievo delle risorse garantite dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, iscritte a bilancio al Capitolo 7299.
2. 030. Fiorio, Esposito, Lovelli.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT).

Al comma 3, sostituire le parole 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, al contempo, l'espletamento di ulteriori procedure selettive volte alla stabilizzazione di detto personale.
3. 30. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 4.
(Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

Sopprimere il comma 1-ter.
4. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 5.
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale).

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: o di una provincia autonoma con le seguenti: o di ciascuna provincia autonoma.
5. 2. Froner.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
2-sexies. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono, in via sperimentale, applicare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, anche in deroga alla fase di transizione di cui all'articolo 11 del decreto stesso e ai relativi provvedimenti di proroga.
5. 30. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 6.
(Rifiuti ammessi in discarica).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
6. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
b) dopo le parole: «apposito fondo» è aggiunta la seguente: «vincolato»;
c) dopo le parole: «alternativi alle discariche» è aggiunto il periodo «prioritariamente infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36».

1.2. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 1.1, è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento. I rifiuti non pericolosi smaltiti nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono presentare una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento ed un elevato quantitativo conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5».
6. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 7-ter.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003).

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito aggiungere le seguenti: e a favore dei comuni nel raggio di cento chilometri.
7-ter. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito aggiungere le seguenti: e a favore dei comuni nel raggio di cinquanta chilometri.
7-ter. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso una parte delle risorse attribuite ai comuni deve essere investita in interventi ambientali.
7-ter. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Piffari.

ART. 7-quater.
(Progetti ed iniziative di educazione ambientale).

Al comma 1, sopprimere le parole: e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7-quater. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7-sexies.
(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato).

Al comma 1, sostituire la parola: rinascita con la seguente: valorizzazione.
7-sexies. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro,.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
si provvede aggiungere le seguenti: per l'anno 2008;
al comma 3, sostituire le parole da:
, si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per l'anno 2009 mediante riduzione lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro, delle dotazioni di spesa di natura corrente di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 1. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.
5.2. Le risorse di cui al comma 5.1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5.3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile».

5.4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5.1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5.3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.
8. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Piffari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.
5.2. Le risorse di cui al comma 5.1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5.3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile».

5.4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5.1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5.3, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5-bis,
8. 30. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 38 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da: 19 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 38 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per un importo pari a 19 milioni di euro, mediante una riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e mediante una riduzione lineare, per un importo pari a 19 milioni di euro, delle dotazioni relative all'autorizzazione di spesa di natura corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 6. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.
*8. 7. Libè.

Al comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.
*8. 8. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole da: 19 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede, per 19 milioni di euro relativamente all'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 5. Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

Al comma 5-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 9. Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

Dopo il comma 5-quater aggiungere i seguenti:
5-quater.1. Al fine di consentire le prime misure di sostegno dell'economia della provincia di Parma, colpita dagli straordinari eventi meteorologici del febbraio 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono destinate prioritariamente a favore delle aree colpite dall'alluvione e dalle numerose frane, per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
5-quater.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, sono individuate le misure prioritarie e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quater.1.
5-quater.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-quater.1 e 5-quater.2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 10. Motta.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-septies. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
5-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-septies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 12. Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-septies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondenti riduzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 14. Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

ART. 8-bis.
(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti locali di cui al comma 1, sono escluse dal patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.
8-bis. 1. Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti al fine di ridurre l'emissione di gas a effetto serra.
2. Le spese per la realizzazione di impianti volti a ridurre l'emissione di CO2, effettuate dagli enti locali, sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.
8-bis. 02. Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

ART. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra).

Al comma 1, capoverso 7-bis, alinea, sostituire le parole: siano accertate con la seguente: abbiano.

Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo capoverso:
all'alinea, dopo le parole:
realizzazione finale, aggiungere la seguente: almeno;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) un miglioramento della qualità delle acque di falda eventualmente affioranti a seguito di escavazione di materiali per uso industriale, potenzialmente soggette a fenomeni di inquinamento o, in prossimità delle linee di costa, ad ingressione del cuneo salino;
al capoverso 7-ter, secondo periodo, dopo la parola: residui aggiungere le seguenti: non pericolosi
8-ter. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1. - 1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
8-ter. 01. Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

ART. 8-quinquies.
(Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Sopprimerlo.
8-quinquies. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 8-sexies.
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato).

Sopprimerlo.
8-sexies. 30. Piffari, Scilipoti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). - 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una relazione alle Camere in ordine ai programmi per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsti nei Piani d'ambito, nonché al loro grado di progressiva attuazione.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
7. L'Autorità d'ambito competente provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi di realizzazione delle opere e di informazione all'utenza da parte del gestore mediante opportune forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Autorità d'ambito competente provvede ad informare semestralmente il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche dello stato di avanzamento della realizzazione del piano d'ambito.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere una relazione in ordine ai programmi per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsti nei piani d'ambito, nonché al loro grado di progressiva attuazione.
8-sexies. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
8-sexies. 1. Libè.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, aggiungere le seguenti:, rivalutata degli interessi legali.
8-sexies. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il termine massimo di cinque anni con le seguenti: trenta mesi.
8-sexies. 3. Libè.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
8-sexies. 4. Libè, Piffari.

Dopo l'articolo 8-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 8-septies. - (Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate). - 1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di «commissario ad acta per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate».
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 1, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.
3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte del commissario ad acta di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.
4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario ad acta di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4-decies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvede a destinare le necessarie risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.
5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario ad acta di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.
6. Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, è utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.
8-sexies. 01. Ruvolo, Libè.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 8-septies. -1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
8-sexies. 030. Rossa, Tullo, Zunino, Andrea Orlando.
(Inammissibile)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla posizione amministrativa del dottor Gioacchino Genchi e iniziative del Governo in materia di aspettativa e distacchi sindacali - 3-00402

CICCHITTO, BOCCHINO, CALDERISI e CAZZOLA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nell'articolo pubblicato sul numero di Panorama del 5 febbraio 2009, riguardante il «caso Genchi», dal titolo «Nella rete di Interceptor», segnalato anche sulla copertina del settimanale con il titolo «L'uomo che spia lo Stato», viene affermato che Gioacchino Genchi - libero professionista con contratti di consulenza con diverse procure della Repubblica - è «vicequestore in aspettativa sindacale alla questura di Palermo» -:
se sia vero e, in caso affermativo, da quanto tempo, che Gioacchino Genchi, dipendente dell'amministrazione dell'interno, usufruisce del distacco sindacale, eventualmente retribuito dalla pubblica amministrazione, se ritenga il ruolo di dipendente pubblico compatibile con l'esercizio di una delicata attività da libero professionista resa in favore dell'autorità giudiziaria e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che la fruizione dei distacchi sindacali sia utilizzata in modo strumentale e distorto, per finalità che nulla hanno a che vedere con l'attività sindacale. (3-00402)

Sospensione dell'attività formativa prevista per i cancellieri neoassunti presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano - 3-00403

ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da fonti sindacali si è appreso che la direzione generale del personale e della formazione del ministero della giustizia ha sospeso la formazione prevista per i cancellieri C1 neoassunti presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, adducendo a motivazione l'apertura di un contenzioso instaurato dalla provincia stessa;
i neoassunti in servizio presso gli uffici giudiziari sul resto del territorio nazionale, invece, hanno avuto la formazione, ed essa è anche già stata conclusa, con ciò profilandosi una discriminazione per i neoassunti della provincia autonoma di Bolzano, che sono stati completamente esclusi dall'attività formativa;
si rammenta che l'amministrazione ha un preciso dovere alla formazione dei propri dipendenti, specialmente dei nuovi assunti, anche del personale di lingua tedesca e ladina impiegato negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano, come disciplina l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, che stabilisce un preciso diritto per il personale che partecipa a moduli formativi che non si svolgono in provincia di Bolzano -:
quali siano i motivi che hanno bloccato l'attività formativa del personale pubblico impiegato negli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano. (3-00403)

Iniziative relative alla crisi aziendale della società Ittierre di Pettoranello del Molise

DI GIUSEPPE, DI PIETRO e DONADI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il consiglio di amministrazione della It holding Ittierre di Pettoranello del Molise, il 9 febbraio 2009, ha chiesto, ai sensi della «legge Marzano», il ricorso all'amministrazione controllata;
l'indebitamento netto al 30 settembre 2008 ha superato i 295 milioni, di cui 187 milioni a fronte di un patrimonio di 136,5 milioni di euro; a questi vanno aggiunti i debiti contratti con Efibanca, in un quadro complessivo aggravato dal rapporto con i licenziatari, che, da quanto si apprende, hanno messo in mora la It holding per il mancato pagamento delle royalties;
queste cifre preannunciano forti rischi per una crisi che rischia di trascinare con sé anche marchi storici dell'abbigliamento italiano, come Ferrè (la maggioranza delle quote fanno capo proprio a It holding), che potrebbe finire ugualmente in amministrazione controllata, non potendo restituire anticipatamente un prestito obbligazionario di 185 milioni di euro;
il 17 febbraio del 2009 si è riunito a Bologna il coordinamento sindacale delle aziende che fanno capo al gruppo It holding e alla Ittierre, quali: It holding Ittierre - stabilimento di Isernia; Malo di Firenze; I.t.c. di Bologna; Malo di Piacenza; Ferrè di Milano; per chiedere un incontro con i commissari nominati dal Governo, allo scopo di ottenere informazioni precise sulla situazione di crisi e sulle iniziative che si intendono attivare, soprattutto nella materia dello sblocco del credito per garantire la continuità funzionale dell'impresa;
attorno all'azienda molisana operano oltre 1500 dipendenti, diretti e dell'indotto, impegnati in decine di laboratori sparsi sull'intero territorio regionale;
da tale situazione non poteva non derivare un diffuso allarme sociale, che ha trovato come portavoce, oltre alle maestranze direttamente coinvolte, le forze politiche e quelle sindacali, circa le prevedibili ricadute negative sull'occupazione e sul reddito di centinaia di famiglie molisane, nonché sull'intero sviluppo della regione Molise;
secondo alcune notizie riportate dalla stampa il ricorso alla «legge Marzano» si sarebbe potuto evitare: sarebbero state, infatti, fatte sfumare dall'amministrazione dell'Ittierre offerte di trattative con aziende straniere -:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza con gli opportuni provvedimenti, al fine di preservare l'attività aziendale dell'Ittierre e risolvere l'attuale momento di crisi, anche nell'ottica di consentire l'ulteriore sviluppo del made in Italy e di salvare i numerosi posti di lavoro, sia diretti che indiretti, dell'azienda di Pettoranello del Molise, che è presente nei mercati mondiali. (3-00404)

Iniziative urgenti per la definizione dei processi di gestione e organizzazione dell'Expo 2015 - 3-00405

VOLONTÈ, VIETTI, ANNA TERESA FORMISANO, PEZZOTTA, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la paralisi della governance della Expo 2015 sta creando un diffuso malcontento dei rappresentanti del tessuto economico del Nord Italia;
la stessa Confindustria ha manifestato la sua disapprovazione per una situazione che sta penalizzando il mondo produttivo del Nord, che teme il ripetersi di un vicenda quale quella di Malpensa;
nel corso del «tavolo Lombardia», che doveva essere risolutore, non sono emerse grandi novità rispetto alle opere che dovranno essere realizzate entro il 2014; i fondi da destinare alla manifestazione e il riassetto del consiglio di amministrazione della società che gestirà l'Expo 2015 risultano essere il vero nodo dello scontro tra il Governo e le istituzioni locali lombarde, anche se pubblicamente non se ne è parlato;
infatti, nel corso della terza riunione del «tavolo Lombardia» sono state risolte alcune competenze della società di gestione della manifestazione, mentre la «questione nomine», invece, resta un problema insoluto;
il presidente della regione Lombardia ha rassicurato che «su tutte le 65 opere si stanno rispettando alla lettera il cronoprogramma, sia per le essenziali che per le 17 cosiddette connesse e le 35 necessarie, e contiamo di concluderle tutte entro settembre» e anche i finanziamenti sembrerebbero essere stati confermati e messi a disposizione per l'esecuzione delle opere necessarie, confermando anche quelli, non ancora disponibili al momento, per le opere connesse in un primo momento non previste e che corrispondono a 1 miliardo e 890 milioni di euro;
nell'organizzazione dell'Expo è necessario soprattutto assicurare la presenza dell'imprenditoria operosa della Lombardia, per evitare che la stessa manifestazione rischi di risultare un fallimento -:
se non intenda assumere iniziative per evitare che i ritardi nella definizione della governance dell'Expo 2015 possano compromettere l'organizzazione di un appuntamento nazionale fondamentale, anche per la ripresa economica non solo del Nord ma di tutto il Paese. (3-00405)

Iniziative urgenti per l'omologazione dei sistemi che quantificano la durata residua della luce gialla dei semafori - 3-00406

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il T-red è un sistema connesso all'impianto semaforico che, dal momento di accensione della luce rossa e per tutta la sua durata, rileva il superamento, da parte del veicolo, della linea d'arresto, fotografandone la targa nel momento dell'infrazione e nel momento in cui si allontana dall'intersezione;
la diffusione sul territorio del T-red era abbastanza capillare dal Nord al Sud Italia;
le indagini da parte della magistratura hanno portato all'arresto di Raul Cairoli, 38 anni, amministratore unico della Ci.ti.Esse srl di Rovellasca (Como); Giuseppe Astorri, 51 anni, direttore commerciale della Scae spa; Simone Zari, 43 anni, socio e amministratore di fatto della Centro servizi srl; e Antonino Tysserand, 50 anni, amministratore unico della Tecnotraffco srl e titolare della ditta individuale Tecnologie per il traffico. Cairoli, considerato «promotore del cartello», è finito in cella, gli altri agli arresti domiciliari;
le indagini hanno portato, altresì, al coinvolgimento di 80 comuni, 63 dirigenti di polizia locale, 40 amministratori pubblici e 6 amministratori di società private, con il conseguente sequestro e smantellamento di tutte le apparecchiature T-red installate;
l'indagine della procura ha scavato a fondo ed ha ribaltato l'omologazione del ministero, in quanto non erano stati esaminati tutti i componenti dell'impianto: in particolare, l'omologazione era validata solo per le telecamere dei T-red e non per le apparecchiature (cioè l'hardware) contenute in un armadio di vetroresina, che stava vicino ai semafori, e questo portava alla modificazione della durata del giallo del semaforo, portandolo sotto i 3/4 secondi e non garantendo così la possibilità di poter arrestare correttamente il veicolo;
tutto ciò ha portato ad un elevato numero di ricorsi in merito all'abuso del sistema T-red presso i vari giudici di pace, intasando ulteriormente la già critica situazione;
risulta dalle indagini che il sistema T-red sia stato utilizzato dai comuni coinvolti nell'inchiesta non per fini relativi alla sicurezza stradale, ma per impiegare gli introiti in voci improprie dei bilanci comunali;
in molti Paesi europei i sistemi semaforici sono collegati a display che quantificano la durata residua del colore giallo in attesa del rosso -:
se il Ministro interrogato non intenda intervenire, facendo in modo che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda al più presto all'omologazione anche in Italia dei sistemi che quantificano la durata residua della luce gialla, al fine di evitare sia abusi da parte dei comuni sia l'introduzione di tasse occulte nei confronti di cittadini indifesi.
(3-00406)

Problematiche relative alle condizioni di sicurezza in Afghanistan, con particolare riferimento al personale militare e alle organizzazioni non governative, e strategie per la stabilizzazione della situazione di tale Paese - 3-00407

VILLECCO CALIPARI, GAROFANI, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, MOGHERINI REBESANI, MARAN, RUGGHIA, RECCHIA, ROSATO e LA FORGIA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in Afghanistan sembrano ulteriormente essersi deteriorate le condizioni di sicurezza, stando anche alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Ministro interrogato, che ha parlato di pericoli gravissimi all'orizzonte per i soldati italiani;
tale circostanza sembra essere confermata anche dall'invito manifestato la scorsa settimana dalla nostra ambasciata a Kabul affinché le organizzazioni non governative presenti in Afghanistan lasciassero il Paese, a causa del pericoloso deterioramento delle condizioni sul terreno;
da tempo si prospetta in varie sedi internazionali e all'interno della stessa Nato la convinzione che in Afghanistan non sia possibile una mera soluzione militare se non affiancata da una chiara strategia politica e diplomatica e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto proprio questa posizione in una recente intervista rilasciata a Le Figaro;
tuttavia, a fronte delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri Frattini in merito al fatto che ad eventuali richieste di maggior coinvolgimento l'Italia non si tirerebbe indietro e qualora la Nato lo chiedesse l'Italia risponderebbe positivamente, si ravvisano dichiarazioni opposte del Ministro interrogato in merito a incrementi meramente marginali del nostro contingente in Afghanistan in occasione delle elezioni che si terranno ad agosto 2009 e sull'opportunità, piuttosto, che altri Paesi dell'alleanza contribuiscano con l'invio di uomini e mezzi, essendo l'Italia il terzo Paese contributore in assoluto;
non è chiaro, pertanto, né se la situazione nel contesto afgano si sia deteriorata al punto di ritenere opportuno l'allontanamento del personale delle organizzazioni non governative, presenti in loco, e dunque quali possano essere in questo nuovo contesto anche le possibili conseguenze sul nostro personale militare in missione, né quale sia la strategia italiana complessiva in merito allo scenario afgano, in particolare rispetto al ruolo e al coinvolgimento delle organizzazioni non governative in una soluzione anche politica della situazione, sull'opportunità di un eventuale invio di nuovi soldati e sul loro possibile impiego, o in alternativa sul mero invio di ulteriori mezzi militari -:
quale sia nella valutazione del Governo l'attuale livello di sicurezza nel complesso teatro afgano e il ruolo delle organizzazioni non governative in tale contesto e quale strategia intenda adottare, politica e militare, per contribuire ad una più efficace stabilizzazione del Paese.
(3-00407)