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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 17 giugno 2009

TESTO AGGIORNATO AL 23 GIUGNO 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 giugno 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Villecco Calipari, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Villecco Calipari, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MONAI: «Riforma dell'ordinamento forense e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della professione di avvocato» (2512);
RAINIERI ed altri: «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2513).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CENNI ed altri: «Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole» (2354) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ceccuzzi, De Pasquale, Farinone, Fontanelli, Froner, Lovelli, Miglioli, Motta, Nannicini, Andrea Orlando, Realacci e Scarpetti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GOISIS e GRIMOLDI: «Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni» (1314) Parere delle Commissioni V e VII;
FAVA ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernenti la composizione e le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (1490) Parere delle Commissioni V e X.

VII Commissione (Cultura):
CASTIELLO: «Istituzione del Centro operativo di Afragola nell'ambito della soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta» (1260) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
CAVALLARO ed altri: «Norme per la tutela e la valorizzazione degli itinerari ferroviari dismessi e per la promozione della mobilità dolce» (2409) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STASI ed altri: «Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica» (2436) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
RAINIERI ed altri: «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2513) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e XIV.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 16 giugno 2009, il deputato Andrea Ronchi ha rappresentato alla Presidenza, allegando la relativa documentazione, che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'Associazione U.CO.I.I.-Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 15 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, la deliberazione n.10 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 29 maggio 2009 e la relativa relazione concernente l'attuazione del progetto «Polizia di prossimità».
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45, la prima relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal medesimo articolo 2 (doc. CCXVII, n.1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n.231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 (doc. LXX, n.3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 1o al 15 giugno 2009.
Tali atti sono stati trasmessi alle Commissione competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1534 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2468)

A.C. 2468 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Art. 1.
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo).

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subìto e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 2.
(Realizzazione urgente di abitazioni).

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese).

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;
b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 5.
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti).

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Art. 6.
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari).

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1o aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

Art. 7.
(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate).

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1o giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1o gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

Art. 8.
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese).

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:
a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefìci di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II
MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 9.
(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni).

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Capo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 10.
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Capo IV
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 11.
(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12.
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi).

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Art. 13.
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Art. 14.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

Art. 16.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo).

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo).

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2468 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «le cui abitazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi»;
al comma 2, le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;
al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009»;
al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» e le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore»;
al comma 11, le parole: «L'assegnazione degli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10» e le parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1» sono soppresse;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1»;

al comma 13, le parole: «dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 12»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Informativa annuale al Parlamento). - 1. Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».

All'articolo 3:

al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera
e), le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati»;
dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis)
nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali»;
alla lettera g), dopo le parole: «la concessione» sono inserite le seguenti: «, previa presentazione di una perizia giurata,»;
alla lettera i), dopo la parola: «sociali,» è inserita la seguente: «culturali,»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito,» sono sostituite dalle seguenti: «le banche»;
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

All'articolo 4:

al comma 1:
alla lettera a), le parole: «nonché gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli immobili»;
alla lettera b), dopo le parole: «danneggiati dagli eventi sismici,» la parola: «comprese» è sostituita dalle seguenti: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico e»; dopo le parole: «Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila,»; dopo le parole: «di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «, formalmente dichiarati» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
alla lettera c), dopo le parole: «eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, per assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali»;

al comma 3, le parole: «di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie» sono sostituite dalle seguenti: «sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi»;
al comma 7, dopo la parola: «riprogrammati» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,»;
al comma 8, dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio».

All'articolo 5:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «sono sospesi i processi civili e amministrativi» sono inserite le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale»; dopo le parole: «ad eccezione delle cause» sono inserite le seguenti: «di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause»; e le parole: «gli abusi familiari ed in genere quelle» sono sostituite dalle seguenti: «gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2»;
al comma 2, dopo le parole: «civili e amministrative» sono inserite le seguenti: «e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «Per il periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni»;
al comma 10, le parole: «5 aprile 2009 e che» sono sostituite dalle seguenti: «5 aprile 2009, che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. È fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate».

All'articolo 6:

al comma 1:
alla lettera i), le parole: «comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
alla lettera m), dopo le parole: «articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa»;

dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis)
la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
alla lettera n), le parole: «elenchi speciali» sono sostituite dalla seguente: «elenchi» e le parole: «testo unico bancario, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:
«r-bis)
la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «articolo 151 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4»;
al comma 4, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno».

All'articolo 7:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa,»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera d), dopo le parole: «articolo 51 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»;
alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99»;
al comma 4, dopo la parola: «ISPRA» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante,»;
il comma 7 è soppresso.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche). - 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l'Autorità di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione";
4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici" sono soppresse;
b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".

7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 12:

al comma 1:
alla lettera g), le parole da: «all'articolo 38, comma 3,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o più provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o più provvedimenti" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai princìpi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia"»;
alla lettera i), nell'alinea, dopo le parole: «all'articolo 110, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al» e, nel numero 4), le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «citato articolo 22» e le parole: «persona giuridica» dalle seguenti: «persona giuridica,»;
alla lettera l), nell'alinea, le parole: «somme giocate; definire» sono sostituite dalle seguenti: «somme giocate, definendo»;
alla lettera l), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali»;
alla lettera l), nel numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»;
alla lettera l), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara»;
alla lettera n), dopo le parole: «scommesse a quota fissa» sono inserite le seguenti: «su sport e su altri eventi» e le parole: «non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere inferiori ad 1 euro»;
alla lettera p), la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «disporre»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 13, comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2009».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «408,5 milioni di euro»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, le parole: «ubicate nelle predette aree» sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 1»;
al comma 3, le parole: «sono adottate le disposizioni per disciplinare,» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate»;
al comma 4, le parole: «entrate derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «entrate rivenienti»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno»;
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1o gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis».

All'articolo 16:
al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 180, comma 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «sui contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e sui successivi subappalti e subcontratti» e dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 5, dopo le parole: «nei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e nei successivi subappalti e subcontratti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo».

All'articolo 17:
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila»;
al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «articolo 92 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici di cui al»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma».

All'articolo 18, al comma 1, alinea, le parole: «dall'articolo 2, comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 13»; dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 4» sono inserite le seguenti: «, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6,» e le parole: «dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 1,».

A.C. 2468 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ART. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere l'intervento dei comuni di cui all'articolo 1, volti a ripristinare le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate dal sisma, con particolare riguardo per quelle relative ai centri storici, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole:
1.1152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.182,5 milioni per l'anno 2009, a 589,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 381,8 milioni di euro per l'anno 2012;
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis)
a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 15. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvede fino alla fine del comma con le seguenti: provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla proprietà dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Conseguentemente, al comma 4:
primo periodo, sostituire le parole:
alla regione Abruzzo con le seguenti: alla provincia di l'Aquila, al comune di l'Aquila e agli altri comuni individuati dall'articolo 1;
sostituire il secondo periodo con i seguenti: La regione Abruzzo, d'intesa con gli enti locali interessati, adotta entro 60 giorni un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica nei territori interessati dal terremoto che modifica, per le parti di competenza, il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole le risorse aggiuntive di cui al presente comma sono direttamente assegnate agli enti locali competenti.
4. 16. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole: del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche con le seguenti: delle province e dei comuni.
4. 19. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra L'Aquila e Roma, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione prioritariamente alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma, quindi L'Aquila-Avezzano-Sulmona ed infine Pescara-Sulmona.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 26. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune di L'Aquila devono mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco regionale del Sirente Velino, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: trenta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 27. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle zone colpite fino alla fine del comma con le seguenti: e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il presidente della Provincia di L'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i sindaci dei comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.
5-ter. Ai fini di cui ai commi 5 e 5-bis è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni.
4. 31. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città di L'Aquila.
4. 36. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di far fronte all'urgente necessità di far ripartire l'Università di L'Aquila e i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi, nonché corsi e servizi universitari, sono stanziati 30 milioni di euro per il 2009. Per il finanziamento di cui al presente comma, le risorse per il 2009 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ridotte di 30 milioni di euro.
4. 42. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1 è disposto l'esonero della seconda rata della tassa universitaria per l'anno accademico 2008-2009, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009-2010 e per i due anni accademici successivi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
4. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono rimborsate all'Università di L'Aquila, all'Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio le minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamento delle relative tasse.
4. 34. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di euro 16 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per le istituzioni scolastiche ubicate nel cratere sismico della regione Abruzzo. Agli stessi fini di cui al comma 5, in relazione al decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sospesi gli effetti sulla dotazione organica del personale docente ed ATA della provincia di L'Aquila e della regione Abruzzo per l'anno scolastico 2009/2010. Tali effetti possono essere prorogati per gli anni scolastici successivi in relazione allo stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 4 e alla eventuale normalizzazione della situazione organizzativa delle attività didattiche nei territori interessati.
4. 32. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole: 1.152,5 milioni con le seguenti: 1.157,5 milioni;
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis) a 5 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla rimodulazione gli interventi previsti per la Provincia di L'Aquila e per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
4. 103. Lolli, Livia Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi sui beni culturali). - 1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.
3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
4. 01. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siracusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 5.
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.
5. 1. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi, nonché del tribunale di Chieti, e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 7. Tenaglia, Lolli, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza; nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 8. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 6.
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari).

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese sostenute dai comuni abruzzesi che abbiano subito danni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, per interventi di ricostruzione e riparazione, derivanti dal terremoto effettuati a valere sulle proprie disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.
6. 33. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dai comuni e dalle province della regione Abruzzo per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 247, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 da parte della Regione Abruzzo, della Provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1.
6. 41. Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
p-bis) l'esclusione, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 43. Ginoble.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009 con le seguenti: nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
6. 52. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa, per un periodo di tre anni, una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera i-bis) del comma 1, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6. 59. Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.
6. 67. Giovanelli, Margiotta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo».
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, prioritariamente assicurando alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e alla Camera di commercio di L'Aquila, il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla sospensione dei versamento dei tributi, tariffe e canoni locali, anche afferenti i servizi erogati da aziende partecipate o interamente a controllo pubblico, nonché per la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2009.
6. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 7.
(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, dell'informatica e dei beni culturali della Giunta regionale, in corso alla data del 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione è operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna direzione regionale coinvolta.
7. 25. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. La Regione Abruzzo è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, stipulati dalla predetta regione Abruzzo per le attività del Centro funzionale d'Abruzzo, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale.
7. 15. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati, fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti da calamità naturali.
7. 9. Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle necessità della difesa nazionale e della protezione civile.
7. 10. Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2009-2011 la spesa di 20 milioni di euro destinata al reclutamento di 2000 unità all'anno di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valersi sulle graduatorie ancora in essere.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2009, 40 milioni per l'anno 2010 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2011.
7. 07. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 1000 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di completare entro il prossimo biennio il completo recupero del turn-over che, attualmente, certifica una carenza di organico di 3.500 unità rispetto alla dotazione prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005.
2. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate prioritariamente dalla stabilizzazione dei precari e attraverso l'esaurimento della graduatoria del concorso a 184 vigili dei fuoco.
3. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 011. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 da destinare all'incremento della misura delle indennità notturna e festiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 012. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
7. 013. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 8.
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese).

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: indennizzo aggiungere le seguenti:, per un periodo corrispondente alla sospensione dell'attività,

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nei termini già disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 9 aprile 2009.
8. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro). - 1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del citato testo unico.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi, calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Capo II
MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

ART. 9-bis.
(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche).

Sopprimere il comma 6.
9-bis. 4. Mariani.

Al comma 6, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il Programma è predisposto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: utilizzazione dei risparmi derivanti fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante utilizzo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9-bis. 2. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Di Giuseppe.

Capo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

ART. 10.
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Con decreto fino a: può essere stabilita con le seguenti: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita.
10. 1. Ginoble.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: comprese quelle commerciali aggiungere la seguente:, artigianali.
10. 101. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
10. 4. Mariani, Fluvi.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012;

Conseguentemente:
al comma 1
-ter, alinea, dopo le parole 1-bis, aggiungere: e a valere sulle medesime risorse.
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.
10. 7. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 8. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano, sono individuati quali «siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale «Fiumi Saline e Alento», da attivare ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 229 milioni di euro, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, così ripartita: 15 milioni di euro per l'anno 2010, 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 25 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse, al netto dell'assistenza tecnica, sono attribuite nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene agli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
10. 17. Lolli.

Capo IV
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART. 11.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, sono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
12. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 508,5 milioni.
11. 2. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare, in accordo con le regioni interessate e secondo criteri e modalità definiti d'intesa con la Conferenza Unificata, un programma di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di edifici pubblici e di infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti in relazione alte conseguenze di un loro eventuale collasso, da completare entro un anno dall'approvazione della presente legge.
1-ter. Le verifiche interessano prioritariamente gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti ubicate nelle zone ad alta e media sismicità, a cominciare da quelle dell'Appennino centrale contigue a quelle colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, e sono svolte in collaborazione con gli enti locali e con gli enti pubblici proprietari degli edifici o delle infrastrutture interessate. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da prelevare nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1.
1-quater. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1-bis il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone annualmente un piano degli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Gli enti interessati realizzano le predette opere partecipando anche con proprie risorse, nei limiti che sono stabiliti in occasione dell'approvazione del piano.
11. 9. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare un'agevolazione fiscale, disposta con il meccanismo del credito d'imposta, per le spese di adeguamento sismico sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati criteri e modalità di attribuzione del credito d'imposta, che non può comunque essere inferiore al 30 per cento delle spese sostenute.
11. 10. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati). - 1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
3. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
11. 01. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

ART. 13.
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, sulla base di apposito accordo bilaterale con i competenti organi dello Stato, destinando le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 conseguite nei rispettivi territori.
13. 4. Froner.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla Regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera dei Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.
13. 6. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila). - 1. È costituito, presso l'Azienda sanitaria locale di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.
2. Le risorse vengono rese disponibili:
a) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato «A» del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;
b) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;
c) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010.

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Azienda sanitaria locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.
6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.
13. 01. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila). - 1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.
13. 03. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 14.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo.

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 17:
sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie per la realizzazione ed il completamento degli interventi originariamente previsti per lo svolgimento del vertice del G8 alla Maddalena, ed in particolare per:
a) la realizzazione delle strade statali Olbia-Arzachena, Sassari-Olbia ed Olbia-San Teodoro;
b) gli interventi sulla portualità turistica;
c) il riassetto del collettore fognario costiero.
Tali interventi sono a totale carico di fondi statali.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 giugno 2009 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle opere previste nell'ambito del programma varato per la realizzazione del vertice del G8 alla Maddalena realizzate e su quelle da completare, nonché sui fondi impiegati, le risorse ed i tempi necessari per il loro completamento.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale e fermo restando che l'attuale consistenza del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e del Fondo infrastrutture è attribuibile per 1'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il rimanente 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, l'ammontare complessivo delle riduzioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate destinato agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al presente decreto è imputato dal CIPE per il 50 per cento a ciascuna delle due macroaree geografiche, fino a concorrenza della quota complessiva spettante al Centro-Nord.
14. 101. Boccia.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione e per le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi una quota aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14. 5. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è istituita per l'anno 2009 un'imposta patrimoniale di solidarietà. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, per un valore complessivo superiore ad un milione di euro. L'imposta si applica sul complesso dei beni posseduti in misura pari al 7 per mille. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione e riscossione dell'imposta.
14. 102. Boccia, Andrea Orlando, Lolli.

Al comma 5-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
14. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis
. Il commissario delegato assicura altresì il monitoraggio e l'informazione al pubblico volte a promuovere la conoscenza circa la gestione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa, anche disponendo a tal fine le opportune intese con le forze dell'ordine.
15. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 17.
(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del vertice mondiale dell'ambiente, da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del G8. A tal fine sono stanziate risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 1. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 3. Marrocu, Calvisi, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono, comunque, fatte salve le risorse relative agli interventi funzionalmente legati allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della SS 125/133 Olbia-San Teodoro, al riassetto funzionale del collettore fognario costiero, agli interventi sulla portualità turistica, ai diversi usi degli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e alla sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché al potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 3, secondo periodo, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 7. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, con le seguenti:, ivi compresi i contratti per lavori, servizi e forniture in subappalto, sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, entro un limite massimo del 20 per cento,

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 8. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dal 1o marzo 2009 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 9. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dal 1o marzo 2009. con le seguenti: dalla data di comunicazione alle imprese appaltatrici di modifica dello svolgimento del G8 nella regione Abruzzo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 12. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, quinto periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 14. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 4, dopo le parole: derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, aggiungere le seguenti: relativi a risorse non impegnate dalla regione Sardegna alla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere programmate nella regione Sardegna.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 4, valuti nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 18. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 potranno essere rimborsati fino al 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126.
17. 19. Pes, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

A.C. 2468 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il comma 5-ter dell'articolo 14 del decreto-legge in esame precisa che le eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già stanziate dal Governo italiano;
il principale strumento finanziario dell'Unione europea per rispondere alle calamità naturali sostenendo la ricostruzione delle regioni colpite è il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), istituito (Regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;
l'intervento del Fondo consente di coprire una parte delle spese pubbliche sostenute dallo Stato beneficiario per attuare i seguenti interventi di emergenza:
a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;
c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale;
d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali;
il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro, un quarto della quale deve rimanere a disposizione il 1o ottobre di ogni anno per far fronte ad eventuali esigenze fino alla fine dell'anno;
secondo notizie di stampa la Commissione europea - se sarà confermata la stima di 10 miliardi di euro di danni nelle zone colpite dal sisma - erogherebbe 480 milioni di euro dal Fondo di solidarietà, pari quindi a circa il 5 per cento dell'ammontare complessivo dei danni,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di competenza, per:
garantire che le zone colpite dagli eventi sismici beneficino del massimo ammontare possibile di aiuti finanziari erogati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;
promuovere un incremento della dotazione finanziaria complessiva del fondo, al fine di incrementare, nell'ipotesi di catastrofi naturali, l'intervento dell'Unione europea a favore delle zone colpite, in coerenza con il principio di solidarietà su cui si fonda la costruzione europea.
9/2468/1. Razzi.

La Camera,
premesso che:
a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 avvenuti nella provincia di Catania fu disposto, con l'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge del 27 dicembre 2002 n. 286, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, venisse adottato un provvedimento dal Ministro dell'economia e delle finanze avente l'effetto di concedere la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per quei soggetti colpiti dalle calamità che la stesso decreto-legge n. 245 aveva identificato nei soggetti che «erano residenti, avevano sede operativa, o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni» colpiti da calamità;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, con l'integrazione di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 1, che si riferisce alle persone fisiche, dispone che l'agevolazione riguarda i soggetti che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti;
la sede operativa delle persone fisiche, essendo riferita esclusivamente all'attività del contribuente persona fisica, va riferita al posto di esercizio del proprio lavoro, sia esso in proprio che in qualità di dipendente, e gli uffici finanziari hanno chiesto all'amministrazione finanziaria centrale di confermare o meno tale orientamento interpretativo;
il comma 2, lettera b), dell'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevedeva l'attualizzazione del debito per tutti i soggetti che versino gli importi sospesi dovuti residui senza avvalersi della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi siano molti contribuenti che intendono avvalersi della suddetta norma, l'amministrazione finanziaria, non ha ancora chiarito quale è il tasso e il metodo di attualizzazione da applicare al relativo calcolo, rendendo di fatto inapplicabile una norma avente l'obiettivo di eliminare una gran quantità di ruoli sospesi, di produrre un gettito nel breve, e di chiudere migliaia di posizioni sospese,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti affinché:
le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, con l'integrazione di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, vengano applicate a tutte le persone fisiche che alla data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede operativa, o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni individuati;
l'amministrazione finanziaria chiarisca agli uffici locali le modalità, e il tasso, di attualizzazione delle rate non ancora scadute;
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché si definiscano le problematiche legate a tutti gli eventi sismici e calamitosi occorsi negli anni passati in Italia a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti provvisori di emergenza, di carattere finanziario e normativo, non ancora conclusi.
9/2468/2. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
Abruzzolavoro, ente strumentale della Regione Abruzzo, ha realizzato una piattaforma informativa allo scopo di mettere in rete le informazioni in possesso dei diversi attori per rendere disponibili i dati sulla sicurezza e l'emersione del lavoro sommerso;
gli interventi previsti si propongono di: implementare la rete di tutti i servizi pubblici e privati impegnati nella prevenzione e nella vigilanza; favorire l'integrazione dei sistemi informativi dei vari enti ed organismi che saranno coinvolti nell'attuazione della strategia; aumentare la frequenza dei controlli da parte degli organi di vigilanza; programmare incisive campagne di sensibilizzazione su temi specifici nell'ambito della sicurezza del lavoro e della sua corrispondenza alle leggi e ai contratti; diffondere la cultura dei comportamenti sicuri;
le esperienze fino ad ora condotte nelle azioni riguardanti la costituzione dell'archivio informatico per il monitoraggio e il controllo sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro e della rete regionale relativa alla sicurezza del lavoro sono risultate significative;
è in preparazione un massiccio intervento per la ricostruzione delle aree terremotate della regione che richiederà un consistente impiego di manodopera,

impegna il Governo

a favorire, nella misura del possibile, lo sviluppo e il consolidamento della piattaforma informatica per la sicurezza e l'emersione del lavoro irregolare predisposta da Abruzzolavoro.
9/2468/3. Cazzola, Pelino, Castellani, Dell'Elce, De Angelis, Di Biagio, Lorenzin, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana.

La Camera,
premesso che:
bisogna determinare un notevole, forte e consistente intervento organico per risolvere con ogni urgenza le condizioni logistiche ai fini abitativi, e le prime momentanee accoglienze in immobili funzionali a fronte di una acquisizione aggiornata dei dati oggettivi in relazione alle abitazioni private, agli immobili pubblici, alle infrastrutture materiali, alle viabilità intercomunali;
è necessario prevedere con ogni celerità la prima sistemazione e la ricostruzione degli immobili per evitare i gravosi danni provenienti dalle difficoltà abitative e dallo stato di incertezza che regna nelle tendopoli insieme alla predisposizione con ogni urgenza delle modifiche urbanistiche e territoriali per allocare gli alloggi residenziali e per modificare o integrare le aree di sviluppo produttivo industriale avviando concretamente la rinascita economica e produttiva delle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009 con politiche incentivanti, con detrazioni fiscali, con sostegni agevolativi in modo da ripristinare le dinamiche endogene dello sviluppo e costituire quel trend fisiologico di dinamismo socio-economico che caratterizza le aree suddette,

impegna il Governo

a fronte degli interventi urgenti, immediati e successivamente definitivi che bisogna attuare prioritariamente per le popolazioni e le comunità dell'Abruzzo, profondamente colpite da calamità inusitate e drammatiche, con la dotazione certa di poste economiche e finanziarie da programmare nello spazio di un quinquennio, a predisporre un dossier ricognitivo delle eventuali residue pratiche, prodotte ai sensi delle leggi vigenti dopo eventi sismici già dichiarati, che si richiamano all'ultimo trentennio e che restano ancora inevase producendo ulteriori danni e sacrifici per i cittadini e per le comunità.
9/2468/4. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il rischio di infiltrazioni malavitose nelle fasi di emergenza e nelle opere di ricostruzione è stato scongiurato attraverso previsioni normative molto stringenti, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di usura delle fasce più deboli di popolazione, in un momento in cui ogni cittadino subirà effetti devastanti sulla possibilità di accedere al credito;
al fine di favorire un più rapido accesso al credito di soggetti residenti nei comuni del cratere che si trovino nelle circostanze di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. alla data dell'evento sismico del 6 aprile 2009, coerentemente con i principi di prevenzione del rischio di usura previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108,

impegna il Governo:

ad applicare in sanatoria la normativa di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, su tutte le somme iscritte a ruolo a carico di persone fisiche e giuridiche, residenti o esercenti attività professionali ed economiche nei comuni del cratere alla data del 6 aprile. Le somme dovute ad Equitalia verranno calcolate al netto delle more e degli oneri accessori;
a consentire la possibilità di richiedere la riabilitazione secondo il disposto dell'articolo 17 e successivi della citata legge n. 108 del 1996 nei termini ridotti nella misura del 50 per cento;
ad anticipare, secondo gli stessi principi guida, i termini di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, n. 316; tale anticipazione infatti si riflette sulla permanenza della segnalazione delle infrazioni all'interno della Centrale di allarme interbancaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, da cui i soggetti interessati dovranno essere cancellati secondo una riduzione dei tempi del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
a ridurre analogamente nella misura del 50 per cento tutti i termini di permanenza dei dati all'interno delle banche dati informatiche previste dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300.
9/2468/5. De Angelis.

La Camera,
premesso che:
il territorio abruzzese appare segnato in maniera diffusa e profonda dalla presenza di strutture di interesse storico-artistico di grande varietà, sia tipologica che cronologica, disseminate nel suo paesaggio dalla fascia costiera a quella collinare e pedemontana fino alle aree interne;
tale patrimonio di interesse storico-artistico, anche quello privato sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce una risorsa culturale inestimabile non solo per il valore intrinseco degli immobili e delle opere in essi contenute ma, soprattutto, per il valore che questi assumono nel complesso del sistema turistico abruzzese;
la Regione Abruzzo ha nel settore del turismo un importante quota del proprio prodotto interno e proprio un rapido recupero delle attività turistiche della Regione può rappresentare una delle leve per recuperare stabilità economica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
è in preparazione un massiccio intervento per la ricostruzione delle aree terremotate della Regione Abruzzo;
il provvedimento in esame all'articolo 4, lettera b), prevede le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la Regione Abruzzo, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
il provvedimento in esame esclude, dal piano degli interventi urgenti, gli immobili di soggetti privati, ancorché formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, sopra citato, con l'inevitabile rischio di non veder recuperati, alla comunità abruzzese, importanti beni architettonici già parte del patrimonio culturale della Regione e del relativo sistema turistico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel corso dell'attuazione dei piani d'intervento lungo tutto il periodo della ricostruzione e nell'ambito delle risorse disponibili, di riconoscere un sostegno economico anche per il recupero di quegli immobili di proprietà di soggetti privati, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come peraltro già disposto in precedenti analoghe situazioni.
9/2468/6. Pelino, Cazzola, Castellani, Dell'Elce, De Angelis.

La Camera,
premesso che:
la tragedia che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 ha visto impiegati in attività di soccorso moltissimi volontari della protezione civile composti per lo più da dipendenti pubblici o privati che in occasioni come queste prestano la loro opera gratuitamente mossi solamente da spirito di solidarietà;
i dipendenti che sono impiegati in attività di soccorso ed assistenza in zone colpite da eventi straordinari hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonché al mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
ai datori di lavoro pubblici o privati che ne facciano richiesta viene risarcito l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario indicando la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliere spettante, le giornate di assenza dal lavoro in seguito all'evento calamitoso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso;
dopo il periodo di volontariato il lavoratore presenta al datore di lavoro il documento rilasciato dalla Prefettura o dalla Provincia che accerta e certifica il periodo esatto che il volontario è stato impegnato in attività di soccorso affinché questi lo possa presentare assieme alla richiesta di risarcimento;
i datori di lavoro lamentano che i tempi di restituzione dei rimborsi degli emolumenti anticipati arrivino fino a due anni,

impegna il Governo

a valutare forme alternative a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, per il rimborso degli emolumenti anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti legittimamente impegnati come volontari della protezione civile.
9/2468/7. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede, all'articolo 17, che non siano più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009;
è necessario prorogare il termine del 1o marzo, di cui al primo punto di questa premessa, al 1o maggio 2009 e fare salvi i diritti acquisiti in relazione ad attività realmente effettuate per ragioni di diritto e per venire incontro alle esigenze dei soggetti interessati che hanno investito in attività economiche,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine dal 1o marzo 2009 al 1o maggio 2009 e soprattutto di fare salvi i diritti acquisiti degli appaltatori in relazione ad attività realmente effettuate per riconoscere a costoro le percentuali di corrispettivo che devono essere erogate e per permettere agli stessi una continuità nell'attività economica intrapresa, nonché l'equo riconoscimento economico di quanto dovuto.
9/2468/8. Cicu, Fallica, Moles.

La Camera,
premesso che:
occorre garantire ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato residenti nei comuni all'interno del cratere al 6 aprile 2009 la possibilità di ottenere il trattamento di fine rapporto o di fine servizio maturato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere che ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, residenti nei comuni all'interno del cratere al 6 aprile 2009, sia data facoltà di ottenere a domanda il trattamento di fine rapporto o fine servizio maturato.
9/2468/9. Aracu.

La Camera,
premesso che:
le eccezionali precipitazioni di fine aprile 2009 hanno causato ingenti danni nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Piacenza;
i danni hanno interessato opere pubbliche, beni mobili e immobili, attività produttive e aziende industriali, agricole e commerciali;
i dissesti idrogeologici hanno interessato in maniera diffusa una gran parte del territorio creando una serie di cedimenti e smottamenti sulle strade locali a causa di centinaia di frane;
si tratta di una situazione territoriale allarmante, è stato richiesto con provvedimento datato 15 maggio 2009 lo stato di calamità naturale; gli enti locali competenti non sono in grado di fronteggiare con risorse proprie,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse del Fondo di cui all'articolo 17, comma 4, esattamente ad autorizzare la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di consentire l'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, a ripristinare i danni accertati per la messa in sicurezza e risanamento dei versanti, per il consolidamento dei dissesti idrogeologici e per il riassetto idraulico, nonché ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Piacenza colpite dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009, nonché per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture viarie, allo scopo di permettere il ritorno alle normali condizioni di vita dei cittadini;
ad escludere dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia le spese sostenute dalla regione Piemonte, dalle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Piacenza e dai comuni di tali province per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali di cui sopra, sia le entrate degli anzidetti enti locali allo stesso titolo acquisite da parte di altri enti o soggetti pubblici o privati.
9/2468/10. Tommaso Foti, Ghiglia, Armosino, Stradella, Zacchera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
le disposizioni del provvedimento in esame prevedono la concessione di contributi e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere le suddette garanzie e concessioni agli immobili di proprietà dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni colpiti degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ovvero all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
9/2468/11. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi, Zacchera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;
molti sono i cittadini stranieri, residenti nelle zone coinvolte dagli eventi sismici, che hanno perso la vita tra le macerie delle proprie case o che hanno perso la casa e il lavoro;
i dati attestano a circa 4.000, di cui quasi 600 minorenni, gli stranieri residenti nella zona dell'epicentro del sisma che ha colpito l'Abruzzo;
a seguito dell'evento calamitoso si è verificato il blocco di molte attività lavorative e produttive con la conseguente perdita del posto di lavoro anche per centinaia di lavoratori stranieri;
la vigente normativa in materia di immigrazione impone come condizione per la permanenza regolare nel nostro Paese, il possesso di un regolare contratto di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere ai cittadini extracomunitari che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa o produttiva di funzione nei comuni e nei territori colpiti dagli eventi sismici, che a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 abbiano visto compromesse le condizioni per la permanenza regolare nel nostro Paese, e che siano in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, il rilascio di un permesso di soggiorno con motivazioni umanitarie.
9/2468/12. Angeli, Di Biagio.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
premesso che:
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rappresenta un'importante componente del servizio nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 255 ed è un centro di competenza del dipartimento della protezione civile. La sua attività, che è reputata di altissimo livello dalla comunità scientifica mondiale, è fondamentale per l'opera di prevenzione e soccorso in caso di eventi sismici. Tra le attività realizzate dall'INGV vi è la costruzione della mappatura dettagliata del rischio sismico atteso nel territorio nazionale. Senza contare che, nello spazio di poche decine di secondi dall'avvenimento sismico, l'INGV è in grado di individuarne l'epicentro permettendo così un veloce e corretto intervento di soccorso da parte delle strutture della protezione civile. Il miglior funzionamento dell'INGV è pertanto fondamentale per evitare o ridurre i danni di ulteriori eventi sismici;
l'INGV utilizza, oltre che 554 unità a tempo indeterminato, centinaia di contrattisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Questo personale è impegnato interamente nella ricerca scientifica (ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici) ed è fondamentale per il funzionamento dell'Ente. Di queste centinaia la maggior parte è stata dichiarata stabilizzabile ai sensi della normativa contenuta nelle Leggi finanziarie 2007 e 2008. L'ente ha manifestato, nel monitoraggio promosso dal Governo sul lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, la volontà di procedere alle stabilizzazioni;
la copertura finanziaria di tale processo sarebbe interamente sostenuta all'interno della dotazione ordinaria dell'Istituto. L'INGV è uno degli enti più virtuosi per quanto riguarda la spesa per il personale. Essa incide, in rapporto al budget, soltanto per il 59,8 per cento ben al di sotto della soglia massima di legge stabilita all'80 pr cento. Le stabilizzazioni permetterebbero di rimanere al di sotto di tale percentuali. Inoltre l'INGV è fortemente in attivo ricevendo oltre 20 milioni di euro da fonti esterne per la propria attività di ricerca. Il processo di stabilizzazione non avrebbe pertanto maggiori oneri per lo Stato. Ciò che si frappone al completamento del processo di stabilizzazione è l'incapienza della pianta organica dell'Istituto. Con una pianta organica di poco inferiore alle 600 unità di personale diventa impossibile, ai sensi della normativa in vigore, completare le stabilizzazioni nonostante vi siano la volontà dell'istituto e le risorse finanziarie per realizzarle,

impegna il Governo

ad operare, entro il 31 luglio 2009, le necessarie modifiche affinché l'organico dell'Ente sia costituito dal personale di ricerca e dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla predetta data, nei limiti della dotazione organica deliberata a tal fine dal consiglio direttivo dell'Istituto stesso e nel pieno rispetto dei vincoli di legge per la spesa per il personale in rapporto al budget complessivo.
9/2468/13. (Nuova formulazione) Madia, Gatti, Cazzola, Damiano, Di Biagio, Angeli, Bellanova, Berardi, Berretta, Calabria, Giachetti, Miglioli, Recchia, Tocci.

La Camera,
premesso che:
il 20 maggio 2009 la Commissione cultura ha svolto una missione a L'Aquila, sulla quale sono state svolte comunicazioni del Presidente nella seduta del 27 maggio 2009 che hanno evidenziato le indicazioni fornite dalle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 volte ad intervenire al più presto nei settori dell'istruzione, dell'università e dei beni culturali delle zone terremotate;
sollecitazioni in tal senso sono state ribadite da studenti e insegnanti del Campo scuola di Paganica nel corso dell'incontro svolto il 10 giugno 2009 alla Camera con la Presidente e i rappresentanti della Commissione cultura;
il disegno di legge in esame reca numerosi profili di competenza della Commissione;
va rilevata l'esigenza di semplificare e snellire le procedure di attribuzione alla Regione Abruzzo di finanziamenti aggiuntivi in tema di edilizia scolastica, considerando in particolare l'esigenza di agevolare gli interventi da parte degli enti locali esentando i comuni colpiti dagli eventi sismici dalla compartecipazione finanziaria degli interventi già programmati, che quindi potranno essere realizzati, anche senza l'intervento finanziario dei comuni interessati;
esiste, altresì, l'esigenza di rendere più snelle le procedure per la messa a disposizione delle risorse statali già disponibili, consentendo l'immediata utilizzazione di circa sette milioni di euro da destinare ai primi interventi di ripristino delle strutture scolastiche parzialmente inagibili, in modo che queste possano essere adeguatamente utilizzate con l'inizio del prossimo anno scolastico 2009-2010, senza alcun aggravio di spesa, in quanto le risorse utilizzate risultano già disponibili nell'ambito del capitolo 7151 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
va evidenziata al contempo l'esigenza di prevedere risorse aggiuntive da destinare al settore scolastico per le popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, assicurando altresì maggiori risorse al settore universitario interessato dagli interventi predisposti dal Governo e integrando gli stanziamenti previsti a favore del recupero dei beni culturali colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a prevedere che con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, alla regione Abruzzo sia riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 200 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
ad interpretare in sede applicativa l'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto in esame nel senso di prevedere che per le medesime finalità possono essere utilizzate, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse disponibili all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sul capitolo 7151 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
ad interpretare in sede applicativa il medesimo articolo 4, comma 5, nel senso di prevedere che, al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici sia prevista:
a) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
b) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato;
a prevedere che alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedano la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici, e il presidente della Provincia di L'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i sindaci dei comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza;
a definire i necessari interventi sui beni artistico-architettonici, ai sensi dei quali per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili, coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica istruzione in sedi alternative, siano stanziate risorse tali da consentire interventi immediati.
9/2468/14. Aprea, Lolli, Granata, Ghizzoni, Goisis, Ciocchetti, Zazzera, Latteri, Frassinetti, Coscia, Mazzarella, Nicolais.

La Camera,
premesso che:
le organizzazioni di volontariato ed in genere tutto il settore del no profit operante nell'ambito della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, si sono particolarmente distinti nell'opera di soccorso alle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, contribuendo ad alleviarne le sofferenze;
le associazioni di volontariato sono considerate ONLUS di diritto per mezzo di una clausola di automaticità inserita nella legge 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 10, comma 8). Attraverso tale clausola le associazioni di volontariato iscritte ai registri possono avvalersi anche delle agevolazioni concesse alle ONLUS;
tuttavia si riscontrano crescenti difficoltà a conciliare la gestione di attività anche storiche con i vincoli sempre più stringenti posti dalla normativa, in particolare con i vincoli imposti dal decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 (cosiddetto decreto sulla marginalità) e più di recente con l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto decreto anticrisi), con il quale si nega l'automaticità della qualifica di ONLUS a quelle associazioni di volontariato che ponessero in essere attività commerciali fuori dal concetto di marginalità di cui al citato decreto sulla stessa marginalità;
appare quantomai opportuno un intervento finalizzato a rendere le associazioni di volontariato più libere di svolgere le attività statutarie, ad alto livello sociale, senza la minaccia di perdere le agevolazioni connesse o addirittura il loro status di organizzazione di volontariato,

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni integrative ed interpretative del decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato nel senso di porre come discriminante, in particolare per le associazioni operanti nei settori della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, non l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, ma il fine sociale che si concreta nell'assistenza o nell'intervento diretti, attività delle quali l'eventuale impresa economica organizzata costituisce mera attività di supporto (cosiddetto requisito della professionalità);
a tal fine a valutare l'abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto nonché l'introduzione di specifiche norme di richiamo del trattamento fiscale d'impresa qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità.
9/2468/15. Lupi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto in esame definisce in modo specifico la sospensione dei contributi consortili, così come era già stato fatto per il sisma delle regioni Umbria e Marche con l'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
i tributi consortili rientrano nella categoria generale dei tributi ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione;
a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 verificatosi nelle regioni Molise e Puglia, con il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazione, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si è stabilito che «con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria» e con successivi provvedimenti il termine è stato prorogato fino al 30 giugno 2008;
che con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si sono stabiliti, per i cittadini delle regioni Molise e Puglia che avevano usufruito della sospensione, le modalità e i tempi di restituzione, nonché l'abbattimento del 60 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi e dei tributi sospesi, così come era già stato fatto con la legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 109) e con il decreto-legge n. 61 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2008 (articolo 2, comma l) e successive modifiche;
alla luce di queste norme, molti consorziati del «Consorzio di bonifica integrale larinese», ricadenti nell'area del cosiddetto cratere sismico, hanno sospeso i versamenti dei contributi consortili dal 31 ottobre 2002, fino al 30 giugno 2008 e chiedono oggi di poter restituire quanto dovuto ai sensi del citato decreto-legge n. 185 del 2008;
il Consorzio di bonifica integrale larinese, per non incorrere in un dissesto finanziario, derivante dalle minori entrate dovute alle sospensioni e al successivo abbattimento dei tributi non versati dai consorziati, si è visto costretto a intimare il pagamento dei tributi nei confronti dei consorziati che invece ritenevano di poter usufruire delle sospensioni previste dalle normative vigenti;
la sentenza n. 73/02/2009 della seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso specifica che: «il Consorzio di bonifica di Larino, a seguito dell'ordinanza di sospensione del pagamento dei tributi, non poteva richiedere il pagamento dei contributi consortili nel periodo de quo, ne deriva che gli atti di intimazione di pagamento emessi sulla base delle cartelle di pagamento notificate alla contribuente sono nulle per violazione dei termini di sospensione previsti dalla richiamata ordinanza del P.C.M»,

impegna il Governo:

a chiarire, con proprio provvedimento che la sospensione dei tributi previsti dalla normativa vigente, per i territori del Molise e della Puglia che hanno subito il sisma del 31 ottobre 2002, riguardano anche i tributi consortili;
ad utilizzare le risorse previste nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la copertura finanziaria delle minori entrate del Consorzio di bonifica larinese che diversamente andrebbe verso il dissesto finanziario.
9/2468/16. De Camillis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame riconosce la sospensione del pagamento dei canoni di locazione relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili di proprietà dello Stato;
occorre assicurare l'applicazione di tale misura anche agli inquilini delle case popolari, famiglie a basso reddito che rischiano di ritrovarsi ad affrontare un contenzioso con l'ente proprietario a causa dell'inagibilità totale o temporanea dei loro alloggi;
allo stesso tempo occorre garantire un adeguato ristoro all'ente proprietario degli immobili per i mancati introiti derivanti dai predetti canoni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure applicative, eventualmente anche attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, affinché sia sospeso il pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica distrutti o dichiarati non agibili limitatamente al periodo di non agibilità e siano rimborsati i canoni di locazione sospesi agli enti proprietari, anche attraverso un credito d'imposta, di ammontare equivalente ai canoni sospesi, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale 2010.
9/2468/17. Gibiino, Frassinetti, Giammanco.

La Camera,
premesso che:
va sottolineata la necessità di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale e fermo restando che le risorse finanziarie assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate sono attribuite per l'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il rimanente 15 per cento alle regioni del Centro-Nord,

impegna il Governo

affinché l'ammontare complessivo delle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate da destinare agli interventi di ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto sia imputato dal CIPE per il 50 per cento a ciascuna delle due macro aree geografiche, fino a concorrenza della quota complessiva spettante al Centro-Nord.
9/2468/18. Marinello.

La Camera,
premesso che:
si prende atto positivamente del contribuito fornito dai gruppi del Genio campale delle Forze armate nelle attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo e nelle attività istituzionali a supporto delle esigenze delle Forze armate sul territorio nazionale e nelle operazioni fuori area;
esiste la necessità di garantire ai suddetti gruppi una capacità produttiva costante nel tempo che ne garantisca la possibilità di intervento con i caratteri della continuità avvalendosi di personale professionalmente specializzato e in possesso di necessari requisiti di sicurezza,

impegna il Governo

ad assumere con ogni possibile tempestività una iniziativa legislativa che consenta al Genio campale di avvalersi della manodopera necessaria per le peculiari lavorazioni richieste, senza limitazioni temporali, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9/2468/19. Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Rugghia, Vico.

La Camera,
premesso che:
il Governo, con il decreto in esame ha stabilito che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007;
nel decreto in esame è anche ribadito che le richiamate ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna;
le opere relative alla Sassari-Olbia sono programmate nell'evento dei 150 anni dell'Unità d'Italia e, per lo stesso intervento, il Governo ha disposto la pubblicazione delle gare d'appalto già dallo scorso agosto 2008 e si è in attesa di definire la ripartizione dei fondi FAS tra Stato e Regione per l'avvio delle opere;
si prende atto che tale opera non risulta essere affidata all'unità di missione del G8 ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità Nazionale - quale stazione appaltante per conto del soggetto attuatore;
per la strada statale Sassari-Olbia (svincolo SS 131 bivio Ploaghe - SS 597 - SS 199) sono stati già banditi gli appalti per l'adeguamento al tipo B con piattaforma a quattro corsie;
il Governo si è concretamente impegnato con il disposto dell'articolo 17 del decreto in esame «al completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate» e appare necessario prevedere nell'ambito delle ordinanze commissariali un apposito provvedimento che consenta di rispettare integralmente i contratti in essere sottoscritti per la realizzazione delle opere stesse,

impegna il Governo

a valutare il coordinamento, con atto commissariale, del termine a partire dal quale non sono più dovute le percentuali di corrispettivo riconosciute agli operatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite in più turni, relativamente agli interventi oggetto dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, con la data di entrata in vigore del decreto-legge (28 aprile 2009), evitando che con la data del 1o marzo 2009 indicata nel decreto si possa provocare un effetto retroattivo, incidendo su posizioni già consolidate delle imprese esecutrici dei lavori oggetto della citata ordinanza.
9/2468/20. Pili, Murgia, Vella, Nizzi, Testoni.

La Camera,
premesso che:
in seguito al gravissimo evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito particolarmente la città de L'Aquila, oltre a numerosi altri comuni dell'Abruzzo, si rende utile fissare un termine di più ampio respiro per l'attuazione del piano di risanamento regionale di cui all'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e revocare la nomina del commissario ad acta effettuata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fissare al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per completamento del piano di risanamento regionale, in relazione alle difficoltà connesse allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo e al rispetto degli adempimenti previsti dall'accordo di cui in premessa, subordinando la proroga alla redazione, a cura della regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, accompagnato dalla rimodulazione di idoneo piano finanziario, e all'approvazione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di rientro riformulato e prevedendone, altresì, la decorrenza dalla data dell'approvazione del piano;
ad adottare, altresì, al fine di garantire una più diretta responsabilità della Giunta regionale della regione Abruzzo al rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, lettera q), dell'articolo 6 del decreto in esame, gli atti necessari per la revoca della nomina del commissario ad acta effettuata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e la contestuale nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo quale Commissario ad acta per tutto il periodo di vigenza del piano di rientro.
9/2468/21. Toto.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2468 di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
premesso che:
appare necessario assicurare la piena operatività del Dipartimento della protezione civile a cui è affidato il compito di fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito dei recenti eventi sismici e quello di supportare il commissario delegato nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per i connessi aspetti amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771;
appare, altresì, necessario evidenziare come il comma 4-bis, dell'articolo 7 non rechi alcuna ripartizione in merito all'autorizzazione di spesa ivi prevista né alcuna disposizione che determini, almeno in percentuale, la somma da assegnare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
in favore delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il medesimo articolo 7, al comma 3, prevede la concessione di un'autorizzazione di spesa pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,

impegna il Governo

ad emanare un apposito provvedimento con il quale vengono stabilite le modalità, anche speciali, per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante procedure di reclutamento di personale, che ne valorizzino la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore, nonché a reperire ulteriori risorse per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/2468/22. (Nuova formulazione) Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

La Camera,
premesso che:
le misure di ambito agricolo contenute dal decreto in esame riguardano, in particolare:
la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualunque genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario;
la sospensione fino al 31 dicembre 2009 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi del settore agricolo (compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
l'utilizzo del Corpo forestale dello Stato per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento delle emergenze;
la corresponsione di un'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, agli imprenditori agricoli ed agli imprenditori ittici, allo scopo erogata dall'INPS a richiesta dell'interessato e su autocertificazione senza che essa concorra alla formazione del reddito;
la disciplina agevolata delle modalità di attuazione dei piani di sviluppo rurale (PSR) ai produttori che svolgono attività agricola, relativamente alle anticipazioni delle spettanze dell'anno in corso e delle successive annualità. In particolare si procederà con sei mesi di anticipo all'erogazione del 75 per cento dei fondi ed il saldo del 25 per cento sarà erogato a fine anno;
sempre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del perimetro normativo assicurato dal decreto-legge, ha provveduto ad inviare alla Commissione Europea una nota che evidenzia l'urgenza di attivare ulteriori iniziative in favore delle aree colpite dal sisma dell'Abruzzo, consistenti, in particolare: nell'anticipazione del pagamento dei premi relativi alla politica agricola comune (PAC) con erogazione di un pagamento anticipato a partire dal 18 giugno 2009, pari al 50 per cento dell'aiuto richiesto e saldo del rimanente 50 per cento a decorrere dal 16 ottobre 2009 previ controlli puntuali; nell'attivazione automatica dei diritti all'aiuto per gli agricoltori colpiti dal sisma; nella possibilità di presentare la domanda unica di aiuto 2009 tramite una procedura semplificata e considerando la medesima domanda come conferma di quella del 2008; nella disapplicazione delle sanzioni per ritardata presentazione, oltre il termine del 15 maggio 2009, della domanda unica 2009 fino al 9 giugno 2009;
ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 19 maggio 2009, è stato previsto che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo sia assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, con la mobilitazione del personale necessario a fornire assistenza tecnica alla Regione Abruzzo nella fase di gestione del proprio PSR. È da evidenziare che analoghe condizioni presenti per le aziende agricole colpite dagli eventi sismici avuti nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, si ravvisano per le imprese agricole delle province di Parma e di Reggio Emilia che hanno subito il sisma del 23 dicembre 2008;
sarebbe auspicabile che le predette misure di favore che il decreto legge in esame dispone per gli agricoltori della Regione Abruzzo possano essere applicate anche nei riguardi degli agricoltori delle province di Parma e di Reggio Emilia interessati dal terremoto del 23 dicembre 2008,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi diretti a prevedere che misure analoghe a quelle disposte dal decreto in esame, in favore delle imprese agricole colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella Regione Abruzzo, trovino applicazioni anche per gli agricoltori delle province di Parma e di Reggio Emilia interessati dal terremoto del 23 dicembre 2008.
9/2468/23. Rainieri, Negro.

La Camera,
premesso che:
va sottolineata la necessità di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale e fermo restando che l'attuale consistenza del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e del Fondo infrastrutturale è attribuibile per l'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il rimanente 15 per cento alle regioni del Centro-Nord,

impegna il Governo

affinché l'ammontare complessivo delle riduzioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate destinato agli interventi di ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto sia imputato dal CIPE per il 50 per cento a ciascuna delle due macro aree geografiche, fino a concorrenza della quota complessiva spettante al Centro-Nord.
9/2468/24. De Girolamo, Germanà, Fucci, Savino, Castiello, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Franzoso, Antonino Foti, Formichella, Sisto, Lo Presti, Mussolini, Di Caterina, De Camillis, Murgia, Santelli, Iapicca, Vessa, Granata, Gibiino, Pili, Lehner.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dotato di 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016;
rispetto alla formulazione originaria dell'articolo il Fondo appare provvedere agli interventi antisismici sull'intero territorio nazionale, invece che nella sola area abruzzese ed appenninica; interventi di adeguamento antisismico sono già stati avviati da decenni da diversi provvedimenti normativi, alcuni dei quali sono ancora in corso di attuazione;
si prospetta la necessità di unificare le normative e le modalità della loro applicazione, al fine di non determinare disparità di trattamento tra i cittadini, a fronte di identica situazione giuridica,

impegna il Governo:

a destinare le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico anche a copertura degli interventi di analoghi provvedimenti in corso di attuazione; ad uniformare su tutto il territorio nazionale le disposizioni in materia di agevolazioni per interventi antisismici;
ad introdurre in un prossimo provvedimento di legge, anche al fine della riduzione della spesa pubblica, il bonus del 55 per cento fiscale per gli interventi antisismici attuati da privati ed un analogo credito di imposta per gli interventi posti in essere dalle imprese, eventualmente nei limiti della dotazione annuale di bilancio.
9/2468/25. Mario Pepe (PdL).

La Camera,
esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
tenuto conto che nei giorni scorsi si è verificato un evento calamitoso che ha interessato le province di Treviso, Vicenza, e Pordenone, ove il forte vento, i nubifragi, le violente prolungate grandinate e una devastante tromba d'aria hanno distrutto cose mobili e immobili, colpito le attività produttive e le infrastrutture pubbliche e messo in ginocchio le colture e gli allevamenti;
considerato che il Governo ha promesso il proprio sostegno alle imprese agricole danneggiate e pertanto l'ispettorato all'agricoltura ha dato corso alle verifiche dei danni;
preso atto, in particolare, che la tromba d'aria del 6 giugno scorso ha devastato il territorio di Riese Pio X e la frazione di Vallà, con la forza simile di un terremoto, creando numerosi feriti, scoperchiando case, colpendo attività produttive, infrastrutture pubbliche, viarie e a rete, capannoni, industrie, edifici pubblici e privati, automobili e servizi;
considerato che i tecnici, provinciali e comunali, stanno effettuando un censimento preciso delle abitazioni, degli stabilimenti e dei beni danneggiati, con la stessa metodologia già convalidata per il terremoto dell'Abruzzo, per verificare i numerosi edifici inagibili e per conteggiare i danni, rilevando la necessità di un numero elevato di 500 interventi, che complessivamente si stimano tra i 400 e 500 milioni di euro;
preso atto che la regione Veneto ha chiesto lo stato di emergenza per tutta l'area interessata dal pesantissimo evento meteorologico, promettendo il sostegno alle famiglie e alle aziende rimaste danneggiate;
preso atto, altresì, che i danni a seminativi, frutteti, vigneti ed allevamenti si calcolano in circa 60 milioni di euro; i danni alle colture, che in certi casi hanno superato il 150 per cento, hanno compromesso le piante anche per la buona riuscita della fioritura del prossimo anno; in particolare i danni ai frutteti, divelti dalla tromba d'aria, hanno messo a repentaglio il lavoro di cinque stagioni, colpendo in modo irreparabile gli agricoltori;
tenuto conto che la provincia di Treviso di concerto con il comune di Riese Pio X si sono attivati per coordinare l'emergenza, riuscendo a ripristinare il traffico in gran parte della rete viaria, a ripristinare la corrente elettrica e a sistemare i circa 200 sfollati nelle strutture ricettive;
ritenuto che occorrerebbe, in tempi brevi, mettere in sicurezza le costruzioni danneggiate, ripristinare le infrastrutture pubbliche colpite, assicurare l'alloggio agli sfollati e permettere la ripresa delle attività economiche, delle aziende manifatturiere e delle aziende agricole e a tal fine occorrono nell'immediato idonee risorse economiche per far fronte al ripristino dei territori colpiti ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X devastato dalla violenta tromba d'aria,

impegna il Governo

ad adoperarsi per assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni e alle emergenze esposte in premessa ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.
9/2468/26. Luciano Dussin, Lanzarin, Guido Dussin, Dozzo, Bitonci.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
tenuto conto che l'articolo 16, comma 5, prevede la costituzione di elenchi speciali presso la prefettura di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto;
considerato che non è chiaro come verranno costituiti tali elenchi;
ritenuto che dovrebbe essere lo stesso decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 16, che stabilisce i criteri dei controlli, a stabilire anche le modalità dell'individuazione delle imprese pulite,

impegna il Governo

in applicazione dell'articolo 16, comma 5, a determinare attraverso il decreto ministeriale di cui al comma 5, dell'articolo 16, anche le modalità dell'individuazione dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto, da iscrivere negli appositi elenchi previsti presso il prefetto territorialmente competente.
9/2468/27. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
premesso che all'articolo 12, comma 1, lettera p) si prevede l'istituzione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;
tenuto conto che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, n. 249, aveva tra l'altro stabilito, nell'articolo 2, comma 2, le caratteristiche dei terminali di gioco, stabilendo che si intendono tali «i registratori di cassa, il cui modello risulta approvato e che hanno superato con esito positivo i controlli di conformità previsti dall'articolo 7 del decreto del ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni, che soddisfano al contempo gli specifici requisiti di conformità definiti da AAMS, ai fini del gioco»;
ritenuto opportuno mantenere questa previsione che offre un duplice vantaggio per il «gioco del resto» nel senso di:
1) assicurare una maggiore cautela fiscale ed un maggior controllo nell'uso dei terminali essendo i registratori di cassa soggetti ad un controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate e ad un controllo periodico da parte di tecnici abilitati;
2) ottenere da parte del consumatore un maggior interesse a richiedere all'esercente il rilascio dello scontrino fiscale per ciascuna transazione effettuata, favorendo così l'emersione di una maggiore materia imponibile,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera p) a prevedere l'istituzione di nuovi giochi di sorte legati al consumo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2005, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005, n. 283.
9/2468/28. Togni, Lanzarin, Guido Dussin.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2468,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti e le coperture più opportuni per definire ai sensi dell'articolo 1, le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatisi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica del 5 e 6 aprile 2009 e dei successivi eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.
9/2468/29. Caldoro, Castellani.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2468,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti più opportuni per prevedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui anche per le imprese e le attività turistiche operanti e localizzate nelle zone collinari e montane della regione Abruzzo, al di fuori dei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ferma restante la sussistenza del nesso di causalità di cui al comma 3 del citato articolo 1.
9/2468/30. Barani, Castellani.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2468,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti più opportuni affinché i soggetti residenti in Abruzzo che svolgono alla data del 6 aprile 2009 la propria attività lavorativa fuori dal territorio regionale, abbiano la precedenza, in sede di trasferimento a domanda presso le sedi abruzzesi, con particolare riguardo per coloro che ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, assistono familiari disabili.
9/2468/31. Castellani, Mantini.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
premesso che ai fini del recupero degli emolumenti anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti impegnati in attività di volontariato della protezione civile, attualmente si applica la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
considerato che ad oggi tali emolumenti arrivano dopo 2 anni ai datori di lavoro;
tenuto conto che occorre individuare, con apposita normativa, un'alternativa alla procedura sopraccitata, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di persone impegnate nel volontariato di poter compensare nel F24 i rimborsi che devono avere dallo Stato per gli emolumenti anticipati;
tenuto conto altresì che la crisi economica mondiale da una parte e l'ammontare delle persone impegnate ad attività della protezione civile in occasione del terremoto dell'Abruzzo, rendono molto copioso per le aziende di poter pagare comunque i dipendenti anche se questi ultimi mancano dal lavoro perché impegnati in attività della protezione civile,

impegna il Governo

nelle more di una modifica normativa, che preveda la possibilità per i datori di lavoro di compensare nel F24 i rimborsi che devono avere dallo Stato per gli emolumenti anticipati ai propri dipendenti impegnati nel volontariato, a garantire, nell'immediato, il sollecito rimborso degli emolumenti anticipati ai volontari impegnati ad attività della protezione civile in occasione del terremoto dell'Abruzzo.
9/2468/32. Vanalli, Caparini, Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

La Camera,
premesso che:
la tragedia del terremoto dell'Aquila ha fatto emergere la consapevolezza che una tale catastrofe sia soprattutto la conseguenza delle gravissime mancanze della politica urbanistica ed edilizia degli ultimi 60 anni;
in questo periodo il processo di sovraurbanizzazione è infatti stato tale da far crescere il patrimonio edilizio di ben 90 milioni di vani portandolo agli attuali 120 milioni di vani cifra che fa dell'Italia, secondo i dati EUROSTAT, il primo paese in Europa per disponibilità di abitazioni (il 20 per cento delle quali non sono occupate) e con un valore medio di due vani a persona;
ai fini dei criteri da seguire nella ricostruzione dell'Abruzzo occorre tenere presente che i 120 milioni di vani di cui sopra sono distribuiti in due categorie di costruzioni:
1) gli edifici costruiti prima del 1945, che vanno considerati come «storici» ai finì della tutela e che sono formati da 30 milioni di vani. Questo patrimonio realizzato in oltre 3.000 anni di storia costituisce l'identità stessa della civiltà italiana ed è da considerare un «bene unico e irriproducibile». Sebbene fragile, è sopravvissuto agli innumerevoli terremoti che si sono succeduti nella storia, per cui può e deve essere salvaguardato integralmente;
2) gli edifici costruiti dal 1945 in poi, composti da circa 90 milioni di vani, che vanno a loro volta distinti tra quelli realizzati dal 1945 al 1970 consistenti in circa 47 milioni di vani, in generale non anti-sismici, perché realizzati nell'emergenza post-bellica e prima dell'introduzione delle leggi antisismiche e quelli realizzati dopo il 1970, comprendenti circa 43 milioni di vani.
La vulnerabilità degli edifici sia pubblici che privati post-bellici privi di qualità e non antisismici si traduce in danni elevatissimi di fronte a terremoti che colpiscono il nostro Paese e che sono di intensità medio-alta se non addirittura modesta rispetto ad altre zone del pianeta, con ingentissimi danni economici e con un altissimo bilancio in termini di perdite di vite umane (120 milioni di vittime nell'ultimo secolo e 80 miliardi di euro per la ricostruzione post-sismica negli ultimi 25 anni: dati ISAT);
tale vulnerabilità è particolarmente allarmante per l'Italia dove il 67 per cento dei comuni è collocato in zona sismica e dove secondo dati del Cineas (consorzio per l'ingegneria nelle assicurazioni del Politecnico di Milano), oltre la metà dei 60 milioni di italiani vive in zone a rischio,

impegna il Governo

ad improntare i criteri della ricostruzione dell'Abruzzo all' insegna da un lato della tutela dei beni «storici» e del centro storico dell'Aquila che costituisce uno dei più pregiati e più vivacemente vissuti centri storici d'Europa e all'insegna dall'altro della rottamazione degli edifici post-bellici privi di qualità e non antisismici;
a realizzare, a partire dal centro storico dell'Aquila, una banca dati degli edifici, consultabile on-line e da lasciare in dotazione al comune, introducendo per gli immobili colpiti dal terremoto in Abruzzo, nella prospettiva di una successiva generalizzata estensione a livello nazionale, il fascicolo di fabbricato quale documento in cui siano precisati i dati dì analisi geotecnica del sottosuolo su cui insiste l'edificio, la consistenza statica della struttura con dati relativi a idoneità, vulnerabilità, impiantistica e valore culturale dello stesso;
a valutare l'adozione di un piano di rottamazione dell'edilizia post-bellica, priva di qualità e non antisismica su scala nazionale;
avviare una politica di razionalizzazione della spesa pubblica che comprenda anche una legge organica per la copertura finanziaria dei danni causati da calamità naturali.
9/2468/33. Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Turco Maurizio, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
l'Università de L'Aquila è frequentata da numerosi studenti (oltre 30.000) molti dei quali, ben il 35 per cento del totale, provengono da altre regioni;
questi studenti «fuori sede», in particolare quelli provenienti da regioni lontane come la Calabria e la Sicilia, oltre ad aver già versato un tributo di sangue a seguito del crollo della casa dello studente, rischiano oggi di non avere garantito il diritto allo studio;
per i fuori sede, infatti, fra le tante difficoltà che devono essere affrontate dopo il terremoto, c'è anche quella di poter continuare a frequentare l'Università de L'Aquila, essendo pressoché impossibile trovare un alloggio;
inoltre, gli esami e le attività didattiche si svolgono in tende prive dei più elementari requisiti, compresi quelli igienici e sanitari, in un contesto degradato dal fango e insicuro per le continue scosse di terremoto,

impegna il Governo

ad adoperarsi, al fine di risolvere il problema dei fuori sede dell'Università de L'Aquila, disponendo che le università italiane accettino le legittime istanze di trasferimento per tutte le facoltà, comprese quelle a numero programmato, così da garantire un immediato inserimento nelle attività didattiche in corso, lasciando comunque che le tasse universitarie siano versate alla scuola de L'Aquila e comunque che le tasse di qualsiasi studente che dovesse trasferirsi dall'Università de L'Aquila ad altra università siano per due anni versate all'Università de L'Aquila.
9/2468/34. Maurizio Turco, Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
la gestione della ricostruzione dell'Abruzzo affidata alla impostazione commissariale del Governo risulta sottratta ad una piena partecipazione degli enti e delle comunità locali ai processi decisionali il che rischia di tradursi in un pericoloso e generale distacco delle istituzione preposte alla ricostruzione dalla vita quotidiana dei cittadini;
al contempo non è dato conoscere quale elaborazione di idee e quali progetti davvero rilevanti stiano concependo gli enti locali per la ricostruzione;
occorre compensare tale impostazione con un'iniziativa davvero strutturale che - recuperando in pieno il fondamento della democrazia liberale, il «conoscere per deliberare» - renda l'operato delle autorità preposte alla ricostruzione conoscibile e valutabile, assicurando la massima trasparenza, controllo e possibilità di partecipazione ai cittadini;
i metodi a cui si ispirerà la ricostruzione fisica delle zone terremotate condizioneranno anche quella sociale in una realtà in cui il terremoto in Abruzzo non ha colpito solo degli immobili e degli edifici presenti su un territorio più o meno ampio ma una città nel suo complesso distruggendo non solo abitazioni, uffici, fabbriche ma il sistema di relazioni più o meno denso che dentro quel contesto, pur debole, ha funzionato negli anni dando vita a quel che gli analisti chiamano capitale sociale;
oggi, grazie alla rivoluzione digitale e a Internet, è tecnicamente possibile instaurare un rapporto diretto con i cittadini, a tutti i livelli istituzionali. La realizzazione di tutto ciò non ha bisogno necessariamente di modifiche normative né di ulteriori spese a carico dell'erario;
è proprio in questa direzione che và la proposta radicale di istituire un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: uno strumento democratico che pone il candidato, l'eletto o il nominato sotto la lente del cittadino, in modo che questi possa conoscere il suo operato e monitorare le sue scelte;
se l'anagrafe degli eletti e dei nominati fosse già stata introdotta ad ogni livello istituzionale, probabilmente avremmo da tempo sanato alcune delle ferite inferte alla democrazia e evitato illegalità ad ogni livello in molte regioni e città del Paese,

impegna il Governo

a intervenire perché sia data piena attuazione, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, a quanto già il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce sia all'articolo 6 sulle forme della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, sia all'articolo 10 sul «Diritto di accesso e di informazione» dei cittadini a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione in modo che le spese e i finanziamenti legati alla ricostruzione dell'Abruzzo siano rendicontate e rese pubbliche in Internet, cominciando proprio dalla gestione della Protezione civile fino alla fine della ricostruzione;
a valutare lo stanziamento di più o meno fondi agli enti locali anche in base ai criteri di trasparenza, pubblicità e possibilità di accesso e controllo dei cittadini dell'attività degli enti stessi oltre che dell'operato degli eletti in quegli enti e dei nominati da essi.
9/2468/35. Bernardini, Zamparutti, Mecacci, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge in discussione individua tra le fonti di finanziamento degli interventi i fondi dell'assistenza farmaceutica territoriale attraverso:
1) la riduzione del 12 per cento del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7 della legge 405 del 2001;
2) una trattenuta dell'1,4 per cento a carico dei farmacisti sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge;
3) la rideterminazione delle quote di spettanza per i generici «puri» vale a dire per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7 della legge 405 del 2001 la riduzione del tetto di spesa farmaceutica per l'anno 2009 dello 0,4 per cento, passando quindi dal 14 per cento al 13,6 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;
rilevato che tale intervento riduce le risorse destinate all'assistenza territoriale che il piano sanitario nazionale e tutti i piani sanitari regionali si impegnano ad incrementare;
rilevato, altresì, che la spesa farmaceutica territoriale costituisce l'unica componente di spesa del servizio sanitario nazionale che presenta, anche grazie ai provvedimenti messi in campo in questi anni, una diminuzione reale a fronte invece di aumenti di tutte le altre voci di spesa, anche con percentuali a due cifre;
preso atto che la ragione sostanziale, per la quale, per provvedimenti di urgenza, il Governo e le regioni intervengono sulla spesa farmaceutica convenzionata è quella che tale spesa sia l'unica controllabile fra tutte quelle del servizio sanitario nazionale, e ciò grazie esclusivamente alla attività di reports mensili di Federfarma, mentre, dopo 17 anni di aziende sanitarie i dati della spesa di tutti le altre voci del servizio sanitario nazionale sono disponibili solo dopo anni e risultando, altresì, spesso, nebulosi e poco affidabili;
preso atto che correttamente la Camera dei deputati, a fronte anche di ripetute segnalazioni da parte di autorevoli organi dello Stato (Guardia di finanza, Ragioneria generale dello Stato) i quali indicavano da tempo in cifre di miliardi di euro gli effetti dei mancati o approssimativi controlli sostanziali sulla spesa nelle aziende sanitarie del servizio sanitario nazionale, ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, la quale, tra l'altro, ha il compito di «indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei policlinici, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata, che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario»;
rilevato che in concomitanza con l'iter di approvazione del decreto-legge in discussione, sono occorsi due importanti fatti che rafforzano il ruolo delle farmacie territoriali quali co-protagoniste dell'assistenza sanitaria territoriale e segnatamente:
la legge recentemente approvata in via definitiva da questa Assemblea relativa a «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» la quale, all'articolo 11, prevede una delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati: dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario per assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale e consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici;
la sentenza della Corte di giustizia europea che ha riconosciuto la farmacia quale parte del servizio sanitario, incardinato sulla tutela della salute e non pertanto assimilabile ad un esercizio commerciale;
ritenuto, infine, che il ruolo delle farmacie territoriali vada tutelato quale risorsa strategica del servizio sanitario nazionale, in quanto, come risulta anche da altre esperienze realizzate nell'ambito della Comunità europea, l'assistenza sanitaria territoriale organizzata anche con le farmacie, risulta più efficace, più gradita dall'utenza e meno onerosa per il Fondo sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a ristabilire, dal 2010, il tetto del 14,0 per cento del fondo sanitario nazionale quale base per garantire la sostenibilità della rete territoriale delle farmacie in particolari quelle rurali;
a garantire l'attuazione in tempi rapidi all'articolo 11 della legge in corso di pubblicazione «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» relativo alla delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il quale, come è noto prevede un nuovo ruolo delle farmacie nel servizio sanitario nazionale, individuando altresì le risorse finanziarie concrete per l'attuazione di tali servizi;
promuovere presso la Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi regionali, recentemente insediata, l'impegno ad esaminare, in via prioritaria, le cause dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera che per ammissione del coordinatore degli assessori regionali arriverebbe su scala nazionale all'80 per cento.
9/2468/36. Laffranco, Girlanda, Catone, Barani.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca numerosi interventi finalizzati al recupero socio-economico dei territori della regione Abruzzo interessati dal sisma dello scorso aprile;
in questo quadro si ritiene di dover intervenire, mediante gli strumenti previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sui siti industriali inquinati di Bussi sul Tirino (sito nazionale) e su quelli di Pile (Aquila) ed Avezzano (siti regionali) ai fini della loro classificazione quali siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;
il sito di Bussi sul Tirino era già stato selezionato tra quelli prioritari a seguito dell'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, così come i siti di Pile e di Avezzano erano risultati comunque ammissibili pur se non prioritari in sede della suddetta istruttoria in quanto rispondenti ai requisiti richiesti;
nella medesima istruttoria sono state valutate le rispettive risorse per gli interventi citati, ed ugualmente erano state individuate ulteriori risorse per 10 milioni di euro per assistenza e supporto tecnico-scientifico specialistico;
dovrebbero - altresì - essere previsti interventi di bonifica e di risanamento ambientale, ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel sito di interesse nazionale Fiumi Saline ed Alento;
il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 potrà consentire di avviare i processi di bonifica e di risanamento ambientale dei siti inquinati e di adeguare mediante il cofinanziamento statale la dotazione infrastrutturale in attrezzature e servizi, capaci di promuovere processi di reindustrializzazione, con le conseguenti ricadute occupazionali ed economiche,

impegna il Governo

ad adottare tempestivi provvedimenti al fine di completare i citati interventi, anche attraverso l'individuazione delle risorse necessarie.
9/2468/37. Scelli, Mantini.

La Camera,
premesso che:
è necessario reperire risorse adeguate per far fronte a nuovi impegni di carattere finanziario di natura pluriennale finalizzati alla realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal terremoto dello scorso aprile;
a tal fine è opportuno tenere presente che è prevista per il 31 maggio 2010 la scadenza della concessione per la gestione del gioco del «Gratta e vinci», che negli ultimi anni ha registrato una fase di progressivo aumento e che le prospettive future del mercato indicano in ulteriore crescita;
attualmente il mercato italiano dei giochi presenta numerosi operatori che vantano tutti i requisiti necessari a garantire la gestione del gioco;
su richiesta dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), a seguito di un'istanza presentata il 18 marzo 2009 per il rinnovo della concessione richiesta dall'attuale concessionario, è stato emesso il parere del Consiglio di Stato nel quale si evidenzia che la clausola di rinnovo contenuta nella convenzione in scadenza non è vincolante per AAMS e che quindi tale rinnovo richiesto non rappresenta un obbligo per l'Amministrazione;
un bando di gara per più operatori attuerebbe quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'affidamento della concessione a più operatori sulla base di criteri tecnico-gestionali ed economici, preventivamente definiti dall'AAMS e consentirebbe di reperire maggiori risorse per lo Stato,

impegna il Governo

al fine prioritario di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto dello scorso aprile, a richiedere all'amministrazione autonoma Monopoli di Stato di predisporre un apposito bando di gara conforme ai requisiti comunitari per la gestione del gioco «Gratta e vinci» in modalità multi operatore, con una ritenuta addizionale dello 0,7 per cento sulla raccolta complessiva da destinarsi appunto in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici.
9/2468/38. Girlanda.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 2468, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
ritenuto necessario completare il quadro delle misure disposte dal decreto-legge con provvedimenti che abbiano ad oggetto specifico i danni alla persona e che, siano indirizzati, in particolare, al sostegno dei cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici;
sottolineato che provvedimenti analoghi sono stati più volte adottati in passato, in relazione a precedenti terremoti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a riconoscere ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del decreto-legge la qualifica di infortunato del lavoro e, conseguentemente, i benefici che da tale qualifica discendono, prevedendo altresì la possibilità di corrispondere immediatamente anticipazioni su tali benefici, in attesa del completamento delle procedure di accertamento delle singole posizioni.
9/2468/39. Paolo Russo.

La Camera,
premesso che:
nel decreto in esame il Governo, all'articolo 2, viene affidate al dipartimento della Protezione civile il compito di progettare ed approvare nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto stesso il piano degli interventi finalizzati alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle opere di urbanizzazione e servizi;
nell'intenzione più volte espressa dal Governo, in tal modo, si intende dare alle persone colpite dal terremoto che hanno perso la propria abitazione una dignitosa sistemazione nelle more della ricostruzione e della ristrutturazione dei centri urbani e dei nuclei residenziali preesistenti al sisma;
il piano costituisce variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti, la sua approvazione produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dunque le aree destinate alla realizzazione dei cosiddetti moduli residenziali saranno, nella loro interezza, di proprietà dei singoli comuni;
gli eventi sismici registratisi nello scorso mese di aprile non hanno distrutto soltanto abitazioni uffici e fabbriche, ma anche e soprattutto il sistema di relazioni più o meno denso che dentro il contesto urbano in questione, pure indebolito negli ultimi anni, ha funzionato, nonché il complesso degli investimenti pubblici e privati che in una città, come L'Aquila, si sono naturalmente concentrati nei decenni precedenti;
la scarsa disponibilità di risorse impone la necessità di ragionare sull'impiego delle risorse con particolare attenzione al fatto che per ricostruire L'Aquila non sarà sufficiente garantite la ricostruzione del patrimonio edilizio esistente;
l'articolo 52 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai finì dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese e che detti compiti sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata,

impegna il Governo

a redigere un elenco degli elaborati progettuali che il piano degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto in discussione, da approvarsi dal commissario delegato, deve necessariamente contenere;
ad inserire nell'elenco di cui al punto precedente un progetto ovvero uno studio di fattibilità - da elaborare con il coinvolgimento degli enti locali e mediante le più estese forme di partecipazione - che abbia come oggetto le forme, i contenuti possibili, i tempi e gli oneri del riuso ovvero della riconversione ecologica, in caso di impiego di ambiti precedentemente non urbanizzati, delle aree destinate alla realizzazione dei cosiddetti moduli residenziali, da porre in essere una volta venuta meno ovvero ridotta l'esigenza di offrire un alloggio provvisorio alle popolazioni colpite dal sisma;
a precisare, mediante un'apposita intesa con la regione Abruzzo, titolare ai sensi del Titolo V della Costituzione di poteri legislativi concorrenti in materia di governo del territorio, la natura e gli effetti giuridici dei piani redatti ed approvati dal commissario delegato con particolare attenzione ai modi, ai tempi ed alle condizioni alle quali i comuni potranno utilizzare dette aree una volta superata l'emergenza;
a stabilire in modo esplicito all'atto dell'affidamento degli interventi - nelle more della definizione dell'intesa con la regione di cui al punto precedente - che le aree destinate alla realizzazione dei cosiddetti moduli residenziali fanno parte dei patrimonio indisponibile dei comuni interessati analogamente a quanto stabilito dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 in materia di edilizia residenziale pubblica;
a stipulare con i sindaci dei comuni colpiti, il presidente della provincia de L'Aquila ed il presidente della regione un'apposita intesa istituzionale di Programma per la ricostruzione sostenibile del territorio interessato dal sisma, che abbia come oggetto la definizione e l'attuazione dì un programma integrato di azioni e di progetti prioritari concernenti il sostegno allo sviluppo economico, l'organizzazione dell'offerta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo, il recupero dei beni storici di interesse storico-artistico danneggiato e la protezione del patrimonio naturale;
a trovare le necessarie intese con la Conferenza unificata per giungere alla predisposizione di un primo stralcio delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale relativo alle zone colpite dal sisma - con riferimento alla regione funzionale all'interno della quale sono collocate - che:
a) identifichi il sistema dei valori naturali e ambientali sottoposti a specifiche forme di tutela ovvero da proteggere;
b) individui il complesso organico di opere per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio da realizzare;
c) definisca un assetto equilibrato ad efficiente e le forme di gestione più opportune del sistema dei centri urbani e dei nuclei residenziali diffusi sul territorio con particolare attenzione alla localizzazione delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e delle sedi dei pubblici uffici, nonché alla distribuzione delle aree per le attività economiche.
9/2468/40. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Bernardini, Mecacci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 in esame, dispone, al comma 1, lettera b), la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell'azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell'8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento; in caso di violazione delle citate quote di spettanze sul prezzo dei farmaci per aziende, grossisti e farmacisti, la norma in esame stabilisce conseguenze a carico dell'azienda farmaceutica e del grossista che comportano consistenti riduzioni dei guadagni, mentre nel caso più grave per la farmacia è prevista la chiusura per un periodo non inferiore a quindici giorni;
l'introduzione di tale sistema sanzionatorio a carico dei soli farmaci equivalenti rischia di produrre effetti distorsivi della concorrenza nel mercato farmaceutico, in quanto rimane confermata per i farmaci coperti da brevetto e commercializzati come specialità farmaceutiche la possibilità di applicare i cosiddetti «extra-sconti»;
la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana è intervenuta recentemente sull'argomento, ribadendo la necessità di tenere in maggiore considerazione, nella definizione di iniziative legislative, le esigenze di promozione e diffusione dei farmaci generici, auspicando una politica di settore mirata a favorire lo sviluppo del comparto oltre all'adozione di specifici interventi regolamentari. Tale politica, infatti, è destinata a produrre effetti positivi sul livello dei prezzi e sulla differenziazione dell'offerta di farmaci a brevetto scaduto (concorrenza statica); inoltre, essa può rappresentare uno stimolo ad investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci soggetti a copertura brevettale (concorrenza dinamica), piuttosto che in un artificioso allungamento del ciclo di vita dei prodotti a brevetto scaduto (segnalazione del 15 maggio 2009, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287);
in seconda istanza, il diverso regime sanzionatorio applicato ai farmaci equivalenti rischia di incidere negativamente anche sulla spesa pubblica nel settore farmaceutico;
il consumo nazionale di farmaci equivalenti continua, infatti, ad attestarsi su cifre nettamente inferiori a quelle ormai consolidate negli altri paesi europei: dal 2001 ad oggi, infatti i farmaci equivalenti hanno registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40 per cento in termini di volumi, grazie alla progressiva scadenza dei brevetti che in Italia avevano visto un prolungamento notevole rispetto al resto d'Europa. A dispetto di questo tasso di crescita, tuttavia, i generici rappresentano ancora solo il 5,9 per cento dei farmaci venduti in Italia (percentuale, questa, di lungo inferiore a quella della media europea);
una politica sensibile al corretto utilizzo dei farmaci generici può consentire significativi risparmi di spesa: i risparmi annuali apportati dal ricorso ai farmaci generici hanno oscillato, rispettivamente, dai 200 milioni di euro del 2001 agli oltre 500 milioni del 2008;
nella prospettiva della definizione dei costi standard, secondo quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, la corretta gestione della spesa farmaceutica rappresenterà uno strumento fondamentale per il rispetto dei limiti economici e per continuare a garantire il più ampio accesso alle cure;
in questo senso, la disciplina introdotta all'articolo 13, comma 1, lettera b) rischia di limitare gli spazi di manovra riconosciuti alle regioni dal decreto-legge n. 347 del 2001 nella modulazione delle politiche di distribuzione del farmaco,

impegna il Governo

a promuovere la riattivazione di un Tavolo di concertazione con le regioni e le associazioni di categoria coinvolte per procedere ad una revisione organica del sistema di remunerazione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, che si ponga come obiettivo prioritario il superamento degli effetti distorsivi introdotti dall'articolo 13, comma 1, lettera b) in esame, in linea con quanto rilevato dalla lettera dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato richiamata in premessa.
9/2468/41. Molteni, Barani.

La Camera
premesso che:
nel decreto in esame il Governo, all'articolo 3, viene prevista la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale;
nell'intenzione più volte espressa dal Governo, si intende dare alle persone colpite dal terremoto che hanno perso la propria abitazione una dignitosa sistemazione all'interno delle aree destinate alla realizzazione dei cosiddetti moduli residenziali da parte della Protezione civile in attesa della ricostruzione o della riparazione degli edifici distrutti o dichiarati non agibili;
il comune de L'Aquila ha stabilito con la delibera n. 58 del 25 maggio 2009 la possibilità per i cittadini del comune che si trovano nella momentanea indisponibilità della residenza per sé e il proprio nucleo familiare e dell'immobile nel quale venivano svolte a carattere professionale dichiarati inagibili dalla Protezione civile (categorie di danno C, D, E, F e G nonché B nei limiti temporali per l'esecuzione dei lavori prescritti) di installare manufatti ad uso residenziale e per attività ammesse, sulle seguenti tipologie di aree:
a) aree edificabili a destinazione residenziale;
b) zone destinate dal PRG vigente per verde pubblico e attrezzato, servizi pubblici, attrezzature generali, parco pubblico urbano territoriale;
c) zone di rispetto dell'abitato;
d) zone agricole;

nella stessa delibera citata sopra si stabilisce che per i manufatti temporanei è ammessa un'altezza massima fino a 6 metri ed è altresì prevista la possibilità della loro trasformazione in strutture permanenti ad eccezione di quelle realizzate nelle cosiddette zone di rispetto dell'abitato,

impegna il Governo

a non garantire le coperture finanziarie previste per gli interventi di costruzione di abitazioni temporanee in aree agricole ovvero nelle aree pubbliche destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche in tutti i casi nei quali il proprietario dell'area ed il comune non abbiano stipulato un'apposita convenzione che obbliga il primo, con le opportune e necessarie garanzie, alla rimessa in pristino dell'area nella quale si prevede la realizzazione del manufatto temporaneo.
9/2468/42. Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Bernardini.

La Camera
premesso che:
l'evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009 in Abruzzo, ha provocato il crollo di numerose costruzioni residenziali e di edifici pubblici di carattere strategico (prefettura, tribunale, ospedale, residenza universitaria) presenti nella città de L'Aquila;
l'evento calamitoso ha fatto emergere inaccettabili carenze e ritardi presenti in molte regioni del Paese in materia di adeguamento degli edifici pubblici e privati ad elevati standard antisismici;
l'articolo 1-bis (che anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni) e l'articolo 11 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 dedicano la necessaria ma non sufficiente attenzione alle esigenze di riduzione del rischio sismico, non prevedendo la predisposizione e realizzazione di un vero e proprio piano antisismico nazionale;
appare, quindi, opportuno avviare politiche di supporto e di incentivazione per la concreta attuazione di piani strategici nazionali e regionali anti-sismici,

impegna il Governo

ad assumere, in stretta collaborazione con tutti gli organi istituzionali centrali e periferici, gli organi amministrativi, tecnico-scientifici e professionali, le regioni e gli enti locali ogni opportuna iniziativa politico-legislativa volta a promuovere nel Paese un'autentica, effettiva ed efficace etica anti-sismica, ad incentivare la ricerca scientifica per la prevenzione dei terremoti, nonché a patrocinare il rigoroso rispetto dei criteri antisismici e di sicurezza per le nuove e vecchie costruzioni.
9/2468/43. Compagnon, Mantini.

La Camera,
premesso che:
L'Aquila e il suo territorio (equilibri socio-economici), e in questo caso la presenza delle sedi delle istituzioni comunali, provinciali, regionali e statali e le strutture connesse sono state devastate e azzerate nell'uso e nelle disponibilità dal drammatico evento del 6 aprile;
le personalità politiche, amministrative e universitarie aquilane segnalano la necessità forte e urgente di far ripartire i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi e corsi e servizi universitari;
tra le richieste avanzate a livello istituzionale quella del rettore dell'Università de L'Aquila riveste a tutti gli effetti carattere di emergenza e urgenza teso a non disperdere l'enorme patrimonio umano e professionale, un giacimento di conoscenze da non mortificare di cui i depositaria l'intera università e da tutti riconosciuto anche a livello nazionale;
pertanto il rettore ritiene che per far ripartire al più presto le attività didattiche e amministrative dell'ateneo universitario de L'Aquila è indispensabile utilizzo nei tempi e nei modi dovuti della caserma Pace (ex sede Opin) e della caserma Pasquali de L'Aquila;
giova ricordare che l'Università de L'Aquila è tra le prime in Italia per qualità dell'offerta formativa e per numero di studenti. Prima del sisma erano stati attivati ben 49 corsi di laurea per oltre 27.000 studenti,

impegna il Governo

ad assegnare immediatamente per le esigenze e i motivi sopra descritti con modalità da concordare con il rettore dell'Università de L'Aquila, la caserma Pace di Sulmona per le attività connesse alla facoltà di economia dell'Università de L'Aquila e la caserma Pasquali da utilizzare per le attività didattiche, amministrative e burocratiche sempre dell'Università degli studi de L'Aquila.
9/2468/44. Di Stanilao.

La Camera,
premesso che:
a distanza di alcuni anni nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 nei territori del Molise e della Puglia, si è creata una notevole confusione circa le misure collegate alla dichiarazione dello stato di emergenza;
si è assistito ad una serie continua di richiami normativi, e regolamentari disposti da più enti, che hanno finito per accavallarsi l'un altro creando notevole confusione nelle popolazioni interessate ed evidenti rischi di disagi nella fornitura di servizi e prestazioni da parte degli enti preposti;
appare necessario fare chiarezza in particolare riguardo alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi disposta a seguito di calamità naturali;
in particolare appare necessario intervenire per specificare che tale disposizione opera ex lege e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventive;
la sospensione è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o delta sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedentemente o successivamente a quella data;
tale disposizione non è dunque vincolata o subordinata ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva;
il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico, come unico è l'evento calamitoso e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008;
la restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta; deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative affinché nel più breve tempo possibile venga chiarito, nei modi previsti dalla legge, che la sospensione dei versamenti dei contributi presidenziali e assistenziali e dei premi assicurativi disposta a seguito di calamità naturali per le zone del Molise e della Puglia colpite dagli eventi sismici del novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 opera ex lege e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva, a chiarire altresì i soggetti cui è destinata, le modalità che ne regolano la disciplina ed il periodo per cui è stata disposta.
9/2468/45. Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto, anche a causa dei tempi necessariamente rapidi per consentire una prima sistemazione dalle famiglie rimaste senza casa prima del pervenire dei rigori climatici invernali caratteristici delle zone interne appenniniche, necessità di un attenta attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri;
si dovrebbe evitare l'assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, ma scegliere, viceversa, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, correlando strettamente l'indicazione dei costi per la sicurezza alla tipologia dell'opera e alle caratteristiche del cantiere che devono risultare congrui e verificabili;
sarebbe altresì opportuno prevedere meccanismi premiati, sia dal punto di vista economico che per il raggiungimento dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare, per le imprese che facciano registrare comportamenti positivi nei confronti della sicurezza (assenza di infortuni gravi nei propri cantieri, indici di gravità e/o di frequenza più bassi rispetto alla medie, formazione certificata, utilizzo degli enti paritetici, coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, eccetera);
bisogna assicurare il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza con lo sviluppo di strategie integrate;
pur mantenendo ognuno l'autonomia e le prerogative delle proprie funzioni, una vera risorsa è rappresentata dai RLS, RLST e dal sistema paritetico: ispettorati del lavoro ed ASL potrebbero, così, maggiormente concentrarsi sui casi che necessitano una più particolare attenzione e soprattutto verso coloro che vivono all'esterno dei sistemi nei quali è previsto l'intervento contrattuale;
si deve prevedere l'intensificazione dei controlli per garantire il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori esulta sicurezza dei cantieri da parte delle regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS,

impegna il Governo:

a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori INPS;
a prendere le opportune iniziative per obbligare le amministrazioni comunali ed i soggetti privati, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese - incluse quelle subappaltatrici - copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione.
9/2468/46. Paladini.

La Camera,
premesso che
il 13 giugno scorso sono state selezionate sedici aziende per realizzare i new village per il dopo terremoto: esse avranno a disposizione 316 milioni di euro e tempi strettissimi per montare i prefabbricati che saranno collocati in venti aree del comune de L'Aquila;
una parte consistente delle opere è stata affidata a tre aziende abruzzesi, che realizzeranno 8 lotti su 30, per un totale di 84 milioni di euro di lavori: il consorzio Consta, la Maltauro e Taddei ed i fratelli Frezza;
Armido Frezza - che con il fratello realizzerà uno dei trenta lotti, per un importo di quasi 11 milioni di euro - ha firmato gli ultimi lavori dell'ospedale San Salvatore, che non ha retto il terremoto dei 6 aprile;
la società Frezza aveva realizzato, tra l'altro la ristrutturazione del piano terra del blocco operatorio, dove le colonne sono letteralmente scoppiate durante il sisma;
secondo quanto è stato denunciato il 29 marzo scorso dal direttore dei lavori Sergio Angelini, la fornitura delle attrezzature mediche - accorpate con la realizzazione dai lavori edili - aveva subito un ricarico fino al 60 per cento, quando la normativa prevede una percentuale massima dell'11,74 per cento;
i familiari delle sette vittime di via XX settembre 79 hanno accusato la società Frezza - secondo quanto denunciato in un loro esposto presentato dopo il terremoto - di avere realizzato alcuni garage scavando sotto le fondamenta del palazzo crollato;
occorre la massima trasparenza nella gestione della ricostruzione post-terremoto e il massimo controllo sull'esecuzione dei lavori,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative affinché l'opera di ricostruzione non sia affidata alle stesse imprese che hanno realizzato negli anni scorsi nuovi edifici che non hanno retto all'evento sismico e sulle quali gravano pesanti sospetti sui quali la magistratura sta o dovrà indagare;
e, ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate, a prendere le necessarie iniziative al fine di fare pubblicare da parte del commissario straordinario, tramite Internet, l'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, lo stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, gli interventi programmati, gli avvisi, lo stato di realizzazione delle opere, nonché tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
9/2468/47. Messina.

La Camera,
premesso che:
la prima stesura dell'articolo 11 del decreto legge al nostro esame prevedeva verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico;
il dipartimento della Protezione civile era autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto;
la realizzazione delle predette verifiche avrebbe dovuto avere luogo in collaborazione con gli enti locali interessati ed essere realizzati anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati;
il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui sopra avrebbe determinato l'inutilizzabilità dell'immobile;
il piano era irrealistico, ancorché indispensabile ed urgente, perché addossava le spese relative alle regioni ed alle amministrazioni locali senza prevedere né fondi statali né l'esclusione di tali spese, da parte delle amministrazioni interessate, dal computo del piano di stabilità interno;
per la realizzazione degli interventi che si sarebbero resi necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del citato articolo 11 era concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico dal contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui sopra, sarebbe stato utilizzabile in cinque quote annuali costanti di pari importo;
per finanziare il programma di ristrutturazioni previsto, che riteniamo improcrastinabile e strategico, una vera e propria emergenza nazionale, si sarebbe dovuto dirottare a tale scopo le risorse già previste per altre opere pubbliche di minor urgenza;
in ogni caso, l'attuale testo dell'articolo 11 istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016, senza precisare come queste risorse dovrebbero essere impiegate, e dunque, dando totale discrezionalità per il loro utilizzo al Governo ed al commissario straordinario,

impegna il Governo:

a impostare un piano di verifiche per stabilire un programma di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili ed infrastrutture dando la priorità alle aree ad alto rischio sismico e reperendo, sia pure in un'ottica pluriennale, le necessarie risorse;
ad indirizzare le risorse di cui all'articolo 11 del provvedimento al nostro esame alla concessione di un credito d'imposta a soggetti che ristrutturano nelle aree a maggior rischio i propri immobili in funzione antisismica.
9/2468/48. Piffari.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 17 del decreto-legge al nostro esame si sposti la sede del G8 dalla Maddalena a L'Aquila;
il Governo intende ottenere dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica del decreto-legge n. 39 del 2009 in 220 milioni di euro senza dare spiegazioni su come si arriva a tale cifra;
i risparmi deriverebbero dal taglio dei premi di produzione accordati alle ditte appaltatrici dei lavori per il rispetto dei tempi (ritmi intensi di lavoro, lavoro a turni 24 ore su 24 ore, ...). Le ditte che non accettassero di rinegoziare vedrebbero i loro corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale ridotti del 50 per cento rispetto ai compenso originariamente pattuito. Tale riduzione interviene sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009: si tratta dunque anche di una norma retroattiva, stante che il decreto è entrato in vigore il 28 aprile 2009;
secondo i dati della Protezione civile riportati dal quotidiano La nuova Sardegna del 15 maggio scorso, le spese totali per il G8 a La Maddalena avrebbero dovuto ammontare a circa 377 milioni e 500 mila curo. Mentre erano stanziati 323 milioni di euro: la differenza è di ben 54 milioni e 500 mila euro;
il 90 per cento dei fondi per il G8 a La Maddalena è sempre stato comunque a carico della regione Sardegna: tra fondi propri della regione e fondi FAS (comunque attribuiti all'isola secondo il parametro del 12,6 per cento sul complesso nazionale) si arriva alla cifra di 907 milioni di euro su un totale di 1 miliardo e 10 milioni di euro (tra opere dirette ed indirette) così distribuite:
opere dirette, cioè per le opere previste per il G8, le infrastrutture a La Maddalena: 308 milioni (più i rincari in corso d'opera calcolati in 68 milioni e 881 mila euro - totale: 377 milioni e 500 mila euro);
opere indirette: 711 milioni. Per le cosiddette opere collaterali: tra le quali le strade statali Olbia-Sassari, Olbia-Arzachena ed Olbia-San Teodoro; gli interventi sulla portualità turistica; il riassetto del collettore fognario costiero;
la vera ragione per cui il G8 è stato spostato in Abruzzo probabilmente non è dunque la solidarietà nei confronti dei terremotati; infatti, le risorse per completare i lavori a La Maddalena erano di molto inferiori a quanto programmato ed è perciò verosimile che il vertice sia stato spostato proprio per l'impossibilità di concludere i lavori progettati. Non solo dunque una questione di tempi, ma anche di soldi,

impegna il Governo

a recuperare le risorse necessarie per la realizzazione ed il completamento degli interventi originariamente previsti per lo svolgimento del vertice del G8 a La Maddalena e, in particolare, per la realizzazione delle cosiddette opere collaterali;
prendere le opportune iniziative al fine di rimborsare le spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 a La Maddalena nonché il loro previsto mancato guadagno;
trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata riguardante le opere realizzate, avviate e non ultimate, rispetto a quelle programmate per l'organizzazione del vertice G8 a La Maddalena.
9/2468/49. Palomba.

La Camera,
premesso che:
il tema del finanziamento della politica è stato discusso nelle aule parlamentari in occasione della recente introduzione della soglia di sbarramento del 4 per cento per accedere al Parlamento europeo;
l'effetto concreto è stato quello di privare le liste che non hanno raggiunto il quorum non soltanto della loro rappresentanza parlamentare ma anche della possibilità di accesso a una qualche forma di rimborso elettorale. Ciò, tuttavia, non ha comportato alcuna forma di risparmio per le casse dello Stato. La norma di legge attribuisce, infatti, ai partiti che hanno superato la soglia del 4 per cento i soldi negati alle liste non l'hanno superata;
si tratta di una cifra che ammonterebbe a circa 30 milioni di euro;
sarebbe stato giusto prevedere nella legge la restituzione allo Stato di questa somma ed indirizzarla alla ricostruzione dell'università de L'Aquila;
con i suoi 27 mila studenti iscritti, quasi un terzo della popolazione residente, l'Università de L'Aquila è senza dubbio la prima azienda cittadina. Una realtà su cui il terremoto si è abbattuto in maniera violenta, lasciando solo il 20 per cento di edifici inagibili,

impegna il Governo

a valutare di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere la riduzione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 6-7 giugno 2009 pari alla somma citata in premessa per finalizzarli alla ricostruzione dell'Università de L'Aquila.
9/2468/50. Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
gli effetti del terremoto del 6 aprile 2009 nella provincia de L'Aquila hanno avuto pesanti conseguenze anche sulla rete viaria locale;
si sono verificati numerosi cedimenti strutturali, con smottamenti di scarpate stradali, crolli e distacchi di materiale lapideo dalle pendici di monte, crolli di ponti e cedimenti strutturali del piano viabile;
la struttura provinciale della viabilità nonostante il personale addetto sia per più della metà terremotato, si sta adoperando per garantire la viabilità necessaria per i soccorsi e per gli spostamenti dei cittadini. I danni rilevati al momento sono ingenti e ammonterebbero a circa 18 milioni di euro;
la situazione, purtroppo, è destinata ad aggravarsi a causa del perdurare dello sciame sismico. La provincia de L'Aquila, poiché allo stato attuale non ha le risorse disponibili, auspica un pronto intervento dell'autorità di Protezione civile in quanto il collasso della trama stradale provinciale impedirebbe qualsiasi forma di attività, con gravi conseguenze per il sistema dei soccorsi, per i cittadini e per gli imprenditori che stanno faticosamente, in mezzo a mille difficoltà, riprendendo le attività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di finanziare la ristrutturazione delle strade della regione Abruzzo danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009.
9/2468/51. Misiti.

La Camera,
premesso che:
il terremoto che ha colpito la regione Abruzzo ha inevitabilmente reso necessaria la dichiarazione di stato di emergenza per le zone colpite dal sisma;
con dichiarazione dello stato di emergenza si è provveduto, come in altri casi precedenti, alla sospensione per il pagamento dei tributi e dei contributi;
tale disposizione in mancanza di un riferimento esplicito alla necessaria copertura economica rischia di paralizzare i servizi, che da questi tributi dipendono, servizi ovviamente indispensabili nell'area colpita dal sisma;
appare evidente come sia necessario garantire che gli enti locali proprio nelle zone colpite dal sisma possano al più presto recuperare la propria autonomia gestionale e garantire a pieno l'erogazione dei servizi fondamentali per la cittadinanza,

impegna il Governo

ad intervenire precisando nel dettaglio le risorse economiche destinate a garantire il funzionamento e l'erogazione dei relativi servizi alla popolazione, alla regione Abruzzo, alla provincia de L'Aquila, agli altri enti locali ed agli enti pubblici locali dei territori coinvolti nello stato di emergenza.
9/2468/52. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, seppure in parte leggermente migliorato durante l'esame al Senato, rispetto alla sua versione originaria come pubblicata in Gazzetta Ufficiale, mantiene inalterate alcune criticità, tra le quali spicca l'estrema genericità e fumosità degli impegni e degli interventi per la difficile opera di ricostruzione;
è giusto che il commissario straordinario gestisca la primissima emergenza, ossia la delicata fase in cui e fondamentale la massima rapidità d'intervento, ma superato questo momento è indispensabile che gli amministratori locali diventino i soggetti protagonisti della ricostruzione in Abruzzo e l'unità nella gestione complessiva diventa essenziale;
l'idea del Governo è che, non per alcuni mesi, ma per i prossimi anni, la gran parte delle funzioni di governo nei territori colpiti dal terremoto sarà nelle mani di un'istituzione monocratica quale quella del commissario;
questo decreto del Governo è sostanzialmente una completa delega in bianco, una legge prevalentemente di princìpi che saranno poi concretizzati in piena discrezionalità e autonomia con le previste ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo così comuni, gli enti locali, e le province dalle decisioni più importanti per affidare la gestione complessiva a un solo potere centrale,

impegna il Governo

a prevedere il previo coinvolgimento degli enti locali interessati nell'emanazione delle previste ordinanze, che finiscono per rappresentare il principale strumento attuativo del decreto-legge in esame.
9/2468/53. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame, affida al commissario delegato la progettazione e realizzazione dei cosiddetti «moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione», ossia le «casette» provvisorie per gli sfollati delle tendopoli, che diventeranno quasi certamente delle strutture permanenti sul territorio locale;
le aree con i moduli non rimarranno li solo per qualche anno, ma resteranno probabilmente per sempre: si tratta di una zona che cambierà in modo definitivo il volto urbanistico de L'Aquila e degli altri comuni coinvolti;
ma una simile importante scelta che riguarda la ricostruzione, viene affidata soltanto nelle mani del commissario, passando sopra le competenze delle istituzioni locali, prime fra tutte i sindaci;
peraltro l'articolo 2, prevede che detti moduli abitativi pur nel rispetto sostanziale delle norme di sicurezza sanitarie, potranno derogare a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, relativamente ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, nonché ai requisiti dimensionali minimi dei locali di abitazione, le dotazioni minime dei servizi igienici, ed i parametri di illuminazione e di ventilazione,

impegna il Governo:

a prevedere il parere vincolante dei sindaci interessati nella localizzazione e nella realizzazione dei moduli abitativi;
a disporre affinché la localizzazione e la realizzazione dei suddetti moduli abitativi, debba rispettare obbligatoriamente standard prestazionali minimi in termini di verde, parcheggi e servizi;
a prevedere che, superata la fase emergenziale, i moduli abitativi ancora presenti sul territorio debbano rispettare pienamente i requisiti di sicurezza sanitaria e le disposizioni di cui al suddetto decreto del ministro della sanità.
9/2468/54. Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
nelle operazioni di soccorso e di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma nella regione Abruzzo si sono distinti come sempre in occasione di calamità naturali che hanno colpito le popolazioni civili nel nostro paese i vigili del fuoco;
quello dei vigili del fuoco è un corpo scelto che ha fatto del sostegno al prossimo la sua stessa ragione di esistenza;
in occasione del sisma in Abruzzo si sono purtroppo evidenziate tutte quelle carenze strutturali che gli stessi vigili del fuoco denunciano da anni, la loro attività, infatti, si svolge spesso senza il sostegno adeguato e dovuto dei mezzi e delle strutture necessarie;
nel corso degli anni è stata inoltre denunciata più volte una carenza strutturale di personale a disposizione del corpo, molto spesso infatti i vigili del fuoco operano in condizioni di emergenza nell'emergenza, costantemente sotto-organico;
per garantire la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, appare necessario incrementare al più presto il numero dell'organico anche attraverso l'assunzione straordinaria di personale;
appare inoltre necessario riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quindi proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni dì impiego del comparto soccorso pubblico;
al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, appare improcrastinabile autorizzare le spese per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la loro relativa gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interventi specifici e mirati finalizzati ad aumentare il numero dei vigili del fuoco, a destinare al Corpo dei vigili del fuoco le risorse economiche necessarie a garantire la corretta manutenzione dei mezzi a disposizione del Corpo, oltre che l'acquisto di nuovi mezzi e dotazioni che possano permettere una maggiore operatività, ed infine a valutare la necessità di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del personale dei vigili del fuoco nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa.
9/2468/55. Monai.

La Camera,
premesso che:
il decreto al nostro esame si caratterizza, tra le altre cose, da un eccessivo ruolo accentratore dei poteri decisori e autorizzatori nelle mani del governo centrale in tutte le fasi della ricostruzione, lasciando poco spazio e un ruolo tutto sommato del tutto marginale alle amministrazioni locali direttamente interessate;
un governo centrale, che opera sostanzialmente tramite il commissario delegato dopo aver semplicemente «sentiti gli enti locali»;
a fronte di interventi così complessi e prolungati nel tempo, tale impostazione va trasformata in un vero coinvolgimento e in una intesa con le amministrazioni locali coinvolte, anche perché tale via è stata seguita positivamente per Marche, Umbria e Friuli, situazioni in cui il territorio ha partecipato da subito, secondo le competenze di ciascun ente, alla definizione delle scelte urbanistico-edilizie ed economico-sociali nella fase post emergenziale;
è necessario che la ricostruzione venga fatta rapidamente, con un controllo amministrativo centrale e soprattutto la partecipazione attiva della popolazione, coinvolgendo in tutte le fasi i sindaci dei comuni interessati e i presidenti della provincia e della regione,

impegna il Governo

a prevedere, ai fini della supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'istituzione di una cabina di regia composta dal presidente della regione Abruzzo, dal presidente della provincia de L'Aquila, dal sindaco del comune de L'Aquila, dal commissario delegato.
9/2468/56. Zazzera, Mantini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca interventi finalizzati a dare una risposta tempestiva, incisiva e concreta alla drammatica situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica che ha investito la regione Abruzzo, ed in particolare la città de L'Aquila e la sua provincia nel mese di aprile 2009;
sono noti gli effetti gravissimi del sisma: altissimo il tributo di vite umane, migliaia i feriti e coloro che porteranno per sempre su di sé il segno fisico e psicologico di questa tragedia, oltre sessantamila le persone che hanno perso la propria abitazione;
gli interventi previsti sono stati - in modo prioritario - indirizzati a dare una adeguata risposta ai bisogni più immediati della popolazione abruzzese così duramente colpita dal sisma, quale il problema abitativo;
di fronte ad una tragedia così grande è necessario dare alla popolazione così duramente colpita segnali forti di solidarietà e di sostegno in particolare per coloro che hanno subito un danno fisico diretto,

impegna il Governo

a prevedere il riconoscimento della qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini della regione Abruzzo rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici dell'aprile 2009 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
9/2468/57. Tortoli, Mantini.

La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici dell'aprile scorso che hanno interessato la regione Abruzzo, ed in particolare la città de L'Aquila e la sua provincia, hanno avuto effetti devastanti sul tessuto produttivo di tale territorio;
tali effetti si vanno a sommare a quelli dell'attuale crisi economica mondiale, la quale ha ridisegnato gli equilibri finanziari internazionali evidenziandone anche la fragilità;
in questo quadro la microfinanza costituisce uno strumento fondamentale per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale e l'Italia, attraverso l'istituzione del Comitato nazionale italiano per il microcredito, ha dimostrato una concreta attenzione ai nuovi paradigmi di sviluppo strutturale sostenibile;
nel corso della recente riunione del G8 dei ministri per lo sviluppo economico, è stata ribadita la convinzione che il microcredito debba essere sempre più concepito come uno strumento strategico per il finanziamento dello sviluppo,

impegna il Governo

a favorire, anche al fine di consentire la promozione e il sostegno di programmi di microcredito finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni abruzzesi interessati dal sisma, l'attività del Comitato nazionale italiano del microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, anche attraverso il reperimento di risorse da destinare al suo funzionamento.
9/2468/58. Gianfranco Conte, Mantini, Lolli, Pisicchio, Guido Dussin.

La Camera,
considerata l'opportunità di porre in essere tutti gli strumenti, anche di carattere fiscale, volti ad alleviare le difficoltà dei cittadini e delle imprese residenti nelle zone della regione Abruzzo colpite dal recente sisma,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative volte a far si che, nell'esecuzione dei rimborsi per crediti d'imposta, sia riconosciuta priorità ai cittadini ed alle imprese avente residenza fiscale nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile scorso.
9/2468/59. Leo.

La Camera,
considerata la necessità di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale e fermo restando che l'attuale consistenza del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e del Fondo infrastrutturale è attribuibile per l'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il rimanente 15 per cento alle regioni del Centro-Nord,

impegna il Governo

al fine di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale, a valutare l'opportunità di destinare la parte rimanente del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, alle regioni obbiettivo 1.
9/2468/60. De Girolamo, Germanà, Marinello, Pili, Fucci, Savino, Antonino Foti, Lo Presti, De Camillis, Granata, Castiello, Vincenzo Antonio Fontana, Vessa, La Loggia, Franzoso, Formichella, Di Caterina, Sisto, Fallica, Mussolini, Santelli, Lehner, Iapicca.

La Camera,
premesso che:
le zone colpite dal terremoto in Abruzzo sono realtà territoriali, L'Aquila compresa, che nel corso dei tempo hanno subito un forte processo di emigrazione;
molti dei residenti hanno cercato un lavoro all'estero, vista la situazione economica poco felice della loro terra natia, ma non si è mai perso il legame affettivo, culturale ed economico con l'Abruzzo, la loro terra di origine, e hanno conservato nel cuore l'immagine delle montagne abruzzesi che tempra il carattere permettendo a tanti di emergere professionalmente nei paesi di accoglimento;
grazie ai forti legami sopra menzionati, migliaia di abruzzesi emigrati hanno conservato e curato gli immobili ereditati dai loro genitori e in molti casi hanno investito i loro risparmi nella costruzione o nell'acquisto di una propria abitazione nei comuni colpiti duramente dal sisma del 6 aprile. Sono gli abruzzesi che d'estate animano i suddetti comuni rientrando per le «vacanze al paese» e contribuendo anche in tali occasioni all'economia locale;
questi cittadini emigrati, spesso occupati per anni nelle miniere del Belgio, hanno perso il frutto dei loro risparmi, investiti nella realizzazione della loro casa nelle zone di origine, le istituzioni italiane non possono lasciarli soli, negando quella solidarietà che loro hanno manifestato, in ogni parte del mondo, con raccolta di fondi in favore delle zone terremotate ed invio di materiali di prima necessità agli abruzzesi colpiti dal sisma;
nel comune de L'Aquila gli iscritti all'AIRE costituiscono il 4,9 per cento della popolazione residente e nella provincia de L'Aquila sono 33.375, con rimesse pari a 3.335.000 euro, nel 2007, e di questi cittadini il 30,1 per cento è di età superiore ai 65 anni, una percentuale alta in cui sono compresi molti abruzzesi che intendono passare l'età della pensione nella terra d'origine;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai cittadini abruzzesi residenti all'estero e iscritti all'AIRE la concessione di contributi per la ricostruzione della prima casa attribuita ai cittadini italiani residenti nei comuni delle zone terremotate d'Abruzzo.
9/2468/61. Narducci, Bucchino, Farina, Fedi, Garavini, Porta, D'Incecco.

La Camera,
premesso che:
la ricostruzione dei centri storici de L'Aquila e dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 costituisce parte essenziale dell'intervento dello Stato in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
la nota della Presidenza dei Consiglio in data 15 giugno 2009 conferma l'intento di ricostruire a totale carico dello Stato immobili di interesse storico, artistico e paesistico, anche individuati dai sindaci e dalle sovrintendenze,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie alla garanzia di tale obiettivo comprendendo negli indennizzi le case dei non residenti e le seconde case.
9/2468/62. Mantini, Libè.

La Camera,
premesso che:
sebbene i problemi più rilevanti sono quelli a carico delle persone è fondamentale indirizzare lo sforzo ed il sostegno per riavviare nel più breve tempo possibile l'attività produttiva nella regione, allo scopo di fornire un segnale forte di ripresa alla comunità abruzzese;
pertanto, ai fini di rapida ripresa delle attività economiche nell'area interessata dagli eventi sismici è necessario adottare misure che agevolino i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza od operanti in uno dei comuni interessati,

impegna il Governo

a sostenere con adeguate risorse e in tempi rapidi una zona franca, circoscritta ai comuni interessati dagli eventi sismici, in cui le imprese e i lavoratori ivi operanti possano beneficiare, per un congruo periodo di anni, di benefici ad agevolazioni fiscali e previdenziali attraverso significative riduzioni delle imposte sui redditi da impresa, degli oneri previdenziali con copertura figurativa e di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto nonché di agevolazioni a valere sulla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato, la sospensione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.
9/2468/63. Mantini, Libè.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo;
esaminato in particolare il contenuto dell'articolo 12;
considerata necessaria la diffusione di una cultura del gioco responsabile, al fine di limitare al massimo le disastrose conseguenze economiche e sociali che il gioco può provocare nelle fasce deboli della popolazione;
considerato che è essenziale dedicare sempre maggiori risorse all'informazione, alla prevenzione e alla riparazione dei danni che la dipendenza del gioco può provocare;
valutata la possibilità di introdurre da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nuovi giochi e lotterie;
considerata la volontà di disciplinare nuove forme di gioco;
ritenuto necessario contenere la diffusione del numero delle sale gioco sull'interno territorio nazionale, al fine di prevenire fenomeni di commistione criminale nella gestione delle sale stesse, fenomeni di microcriminalità diffusi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per limitare il numero di nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta sul territorio dello Stato, stabilendo distanze minime tra i punti di raccolta, adattando procedimenti di assegnazione delle concessioni ad evidenza pubblica onerosi per gli assegnatari, destinando importanti quote degli introiti a campagne di informazione e ad interventi di riparazione dei danni che la dipendenza dal gioco può provocare.
9/2468/64. Polledri, Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto in corso di conversione, al comma 1, lettera b), dispone che con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici nella città de L'Aquila;
tra gli immobili pubblici, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sono state individuate le strutture edilizie universitarie, per la cui ricostruzione la relazione tecnica stima un fabbisogno complessivo di circa 89 milioni di euro;
sin dai primi giorni dell'emergenza il Governo si è posto l'obiettivo di rendere possibile in tempi rapidi il ritorno alla normalità delle attività istituzionali dell'Università de L'Aquila;
l'Università aquilana conta 27 mila iscritti, di cui circa 13 mila fuori sede;
gli studenti universitari, che sono stati tra le principali vittime di questa tragedia, rappresentano non solo un patrimonio culturale su cui investire per il futuro ma un vero e proprio motore economico-sociale per l'intero capoluogo abruzzese;
è molto forte la preoccupazione che migliaia di studenti, sin dal prossimo anno accademico, possano lasciare l'Università de L'Aquila per iscriversi ad altri atenei;
alcuni genitori, in questi giorni, hanno già manifestato l'intenzione di non riscrivere i propri figli all'Università de L'Aquila;
seppure in questa fase appaiono prioritarie le necessità di carattere abitativo della popolazione residente, appare evidente come sia necessario intervenire per evitare la delocalizzazione delle strutture universitarie e la dispersione degli studenti verso altre sedi;
particolarmente importanti sono state le iniziative varate dal Ministero della gioventù a sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile scorso;
per quanto riguarda, più nello specifico, la popolazione universitaria, il Ministero dell'università dovrebbe studiare alcune forme di sostegno (esonero delle tasse universitarie, borse di studio per gli studenti disagiati, tirocini presso enti pubblici e privati, eccetera) per incentivare gli studenti a rimanere nella città de L'Aquila e dar loro prospettive più serene anche in vista di un futuro ingresso nel mondo del lavoro;
in questo contesto un altro problema meritevole di attenzione è quello relativo all'offerta di un adeguato numero di alloggi da destinare agli studenti fuori sede,

impegna il Governo

a trovare le soluzioni più idonee per garantire la tempestiva ripresa della funzionalità amministrativa e didattica dell'ateneo evitando qualsiasi ipotesi di delocalizzazione delle attività universitarie al di fuori dalla città de L'Aquila nonché a prevedere - sin dal prossimo anno accademico - adeguate forme di sostegno agli studenti universitari al fine di scongiurare fenomeni di dispersione che avrebbero conseguenze gravissime per il capoluogo abruzzese.
9/2468/65. Marsilio, Rampelli.

La Camera,
premesso che:
l'Italia è uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, con un immenso prezzo pagato in termini di vite umane e di costi per la collettività. Basti pensare al solo sisma di cent'anni fa nello Stretto di Messina, la più grave sciagura per eventi naturali avvenuta nel nostro Paese, in cui persero la vita oltre 100 mila persone;
i terremoti che hanno colpito la Penisola hanno causato danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale;
nonostante ciò, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, incluso il capo della Protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente, lontana dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;
avviando immediatamente un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, come è stato evidenziato nei giorni successivi al sisma in Abruzzo, non solo si potrebbe mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma si potrebbe rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre anche un rilevante effetto sul terreno occupazionale;
al di là della necessità di prevedere obblighi di carattere normativo per gli edifici di nuova realizzazione è indispensabile agevolare l'esecuzione di interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, attraverso la concessione di una detrazione di imposta del 55 per cento a beneficio dei proprietari degli immobili,

impegna il Governo:

a considerare la detrazione di imposta del 55 per cento per la messa in sicurezza sismica strategica nella prevenzione antisismica e ad individuare le risorse finanziarie necessarie per consentire l'ampliamento delle agevolazioni fiscali già previste per gli interventi di efficientamento energetica degli edifici anche agli interventi antisismici, privilegiando interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, senza produrre ulteriore consumo di territorio;
ad avviare in tempi brevi la costituzione di una efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, prevedendo, se necessario, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato.
9/2468/66. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'Abruzzo, in particolare il comune de L'Aquila, è stato colpito da un grave evento sismico che ha causato la morte di centinaia di persone e ingenti danni alle case, agli edifici pubblici ed al tessuto produttivo;
l'articolo 14 del decreto-legge 39 del 2009 prevede che al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione il CIPE assegni agli stessi interventi la quota annuale di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013;
tali importi saranno utilizzati senza il vincolo dì destinare tali risorse nella quota dell'85 per cento alle regioni obiettivo «convergenza»;
la tragedia chiama tutti a partecipare concretamente alla ricostruzione dell'Abruzzo nelle forme più adeguate e nei tempi più celeri;
il Sud, e in particolare le regioni obiettivo «convergenza» hanno visto nell'ultimo anno il continuo stillicidio di utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate per scopi e in aree diverse da quelle interessate dai programmi finanziati dai fondi FAS;
ancora oggi il piano regionale operativo al quale devono essere assegnati circa 4 miliardi di euro vede un atteggiamento dilatorio da parte del CIPE;
in una fase di difficoltà economica e di crisi finanziaria la priorità è nel sostenere interventi e programmi relativi alla ricostruzione delle aree dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico, al quale tutti sono chiamati a partecipare;
la previsione di utilizzo di una somma rilevante, dai 2 miliardi di euro ai 4 miliardi di euro destinati a programmi indifferibili per colmare le gravi lacune che limitano lo sviluppo del Sud, è accettabile se non diventa l'ennesima spoliazione definitiva di risorse destinate in larga parte al Sud,

impegna il Governo

ad assegnare le somme previste dall'articolo 14 del decreto-legge 39 del 2009 che reca interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo a seguito di un grave evento sismico, in qualità di anticipazione e prevedendo al contempo le forme e la tempistica per il reintegro delle stesse nelle disponibilità dei fondi FAS al fine di avviare e completare i programmi e le opere necessarie ed indifferibili nelle regioni ricadenti nelle aree obiettivo «convergenza».
9/2468/67. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il drammatico sisma che ha colpito la popolazione abruzzese ha arrecato danni a tutte le strutture del territorio, comprese le dighe. Tre di queste, tutte collegate al grande lago artificiale di Campotosto, complesso tra i più grandi in Europa sita nelle vicinanze de L'Aquila e dei comuni limitrofi, sono state soggette a fenomeni tellurici tali da aver danneggiato le strutture stesse;
l'ente che vigilava sulla sicurezza delle 541 dighe italiane (Registro Italiano Dighe-RID) è stato soppresso e le funzioni svolte sono attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la soppressione del RID ha causato una conseguente perdita di efficacia operativa, ancorché sia stata istituita il 24 gennaio 2008, presso il Ministero, una direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
non esiste un «Sistema di monitoraggio nazionale complessivo delle dighe italiane», in grado di garantire un sistema di allerta che permetta di avvertire in modo immediato i cittadini interessati nel caso di un'eventuale rottura o problema imminente per una diga;
per scongiurare tale calamità, sarebbe necessaria proprio l'istituzione dei «Sistema di monitoraggio nazionale complessivo delle dighe italiane» che abbia anche la missione, in caso di eventuale rottura d'una diga, di informare tempestivamente la cittadinanza in pericolo in modo tale da fornire ad essa, in pochi minuti, la possibilità di sottrarsi alla furia distruttrice delle migliaia di tonnellate di metri cubi d'acqua che possono fuoriuscire da una diga;
a questo fine sarebbe sufficiente l'utilizzo di un software che invii un sms, o altro sistema di comunicazione equivalente, per allertare immediatamente la popolazione informandola della rottura e del pericolo imminente;
ad un tale «Sistema di monitoraggio nazionale complessivo delle dighe italiane», dovrebbe accompagnarsi la redazione ed attuazione di un «Piano di emergenza dighe nazionale» sempre al fine di tutelare le popolazioni a valle degli invasi;
il «Sistema di monitoraggio nazionale complessivo delle dighe italiane» e il «Piano complessivo di emergenza dighe nazionale» dovrebbero essere utilizzati in sinergia con i sistemi di monitoraggio già esistenti a livello nazionale, potenziandone il livello di efficacia ed efficienza,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente tutte le opportune iniziative volte alla prevenzione dei rischi potenzialmente causabili da eventi naturali in grado di minacciare la sicurezza delle dighe italiane e la vita delle popolazioni abitanti nei pressi delle stesse, come da direttive già emanate dal ministro competente per la creazione di un sistema di monitoraggio idraulico di tutte le grandi dighe dislocate sul territorio nazionale, sistema non ancora realizzato anche se in fase di realizzazione, estendendo tale Sistema anche ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio un sisma quindi, nell'ambito delle iniziative già intraprese, ad istituire con particolare e specifica urgenza il «Sistema di monitoraggio nazionale complessivo delle dighe italiane», ed un «Piano complessivo di emergenza dighe nazionale», per la sicurezza delle popolazioni interessate, facendo ricorso per la necessaria copertura finanziaria ai fondi già assegnati al soppresso RID ed attualmente giacenti presso il Ministero dell'economia e finanze.
9/2468/68. Mecacci, Zamparutti, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
emigrati e connazionali provenienti dall'Abruzzo risiedono all'estero ed hanno negli anni mantenuto un forte rapporto con le realtà territoriali, L'Aquila compresa, colpite dal terremoto del 6 aprile scorso;
molti di questi hanno conservato il legame affettivo, culturale ed economico con l'Abruzzo, grazie ai forti legami hanno conservato e curato gli immobili ereditati dai loro genitori, hanno acquistato nuovi immobili e in molti casi hanno investito i loro risparmi nella costruzione o nell'acquisto di una abitazione nei comuni colpiti duramente dal sisma, le istituzioni italiane debbono garantire analoga attenzione agli emigrati abruzzesi che risiedono fuori dai confini nazionali e che stanno manifestando - con le comunità italiane e le comunità locali - la loro solidarietà nei confronti delle zone colpite dal terremoto con raccolte fondi sostenute anche dai Governi dei paesi di residenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità dì estendere la concessione di contributi per la ricostruzione della prima casa accordata ai cittadini italiani residenti nelle zone terremotate d'Abruzzo anche ai residenti all'estero.
9/2468/69. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Narducci, Garavini, Porta.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 2468, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
considerato che:
il terremoto che ha colpito l'Abruzzo ha determinato gravissimi lutti e conseguenze drammatiche per l'intera popolazione, per il tessuto produttivo e per le istituzioni;
in particolare l'amministrazione della giustizia versa in una situazione di grave e totale emergenza, perché sia gli Uffici giudiziari de L'Aquila che di Chieti, in dipendenza degli eventi sismici, sono completamente o parzialmente inagibili;
è fondamentale assicurare in tempi rapidi la piena funzionalità dell'attività giudiziaria anche in ragione della circostanza che L'Aquila è sede distrettuale competente per tutta la regione Abruzzo per le cause di appello e per i procedimenti di criminalità organizzata,

impegna il Governo

al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi, nonché del tribunale di Chieti, e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi, a destinare prioritariamente una quota sufficiente delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del presente decreto, agli scopi predetti.
9/2468/70. (Nuova formulazione) Tenaglia.

La Camera,
premesso che:
dal decreto-legge in esame emerge un modello fortemente centralizzato di definizione e gestione degli interventi per la ricostruzione dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso, ben diverso da quelli adottati in occasione di precedenti terremoti anche di particolare gravità;
le risorse previste dal decreto-legge sono molto inferiori agli 8,5 miliardi di euro promessi e provengono in gran parte dai fondi FAS per il Mezzogiorno; per la ricostruzione della prima casa non è previsto un contributo a fondo perduto del 100 per cento come è sempre avvenuto;
il provvedimento in esame, poi, si limita ad offrire risposte atte a fronteggiare la fase meramente emergenziale, tralasciando però alcuni aspetti di fondamentale importanza per la ripresa dei territori interessati dall'evento sismico;
in particolare assume un rilievo prioritario nella fase post-emergenza individuare con precisione tutti quei comuni che hanno avuto danni materiali ed economici a causa del terremoto;
il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, a firma del commissario delegato per l'emergenza, si limita infatti ad individuare il cosiddetto cratere, ossia l'area che interessa tutti quei comuni che hanno riportato ingenti danni e che dovranno essere indennizzati, potendo accedere altresì a sospensioni fiscali disposte dall'amministrazione centrale;
il decreto in esame appare quindi del tutto insufficiente a garantire la piena ricostruzione anche di quei comuni che pur non essendo direttamente colpiti dall'evento sismico, e dunque non rientranti nelle previsioni del decreto n. 3, riportano danni ad abitazioni e ad attività produttive tali da renderne impossibile l'agibilità o la ripresa dell'attività economica, pregiudicando così il loro diritto alla ricostruzione e alla ripresa dell'economia del territorio,

impegna il Governo

ad adottare entro un mese dall'approvazione del provvedimento in esame un secondo elenco che ricomprenda con esattezza tutti quei comuni interessati dal sisma che, pur non rientranti nel cosiddetto cratere, hanno riportato danni tali da pregiudicarne l'utilizzo delle abitazioni o la redditività delle attività economiche, e a stanziare altresì tutte le risorse necessarie ad assicurare pienamente anche il loro diritto alla ricostruzione e alla ripresa dell'economia del territorio.
9/2468/71. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Mantini.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 2468, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
considerato che
il terremoto che ha colpito l'Abruzzo ha com'è noto determinato gravissimi lutti e drammatiche conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'intera popolazione, per il tessuto produttivo e per il futuro delle istituzioni locali;
l'articolo 12 del presente provvedimento attribuisce all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di ampliare l'offerta al pubblico di giochi (nuove lotterie, nuovi giochi a distanza e nuove modalità di gioco) e di rafforzare le misure di controllo nel settore al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni annui a decorrere dal 2009,

impegna il Governo

a effettuare un accurato monitoraggio dell'impatto e degli effetti delle pratiche di gioco (lotterie, giochi a distanza, scommesse ippiche, eccetera) sulla popolazione e di presentare al Parlamento, entro un anno dall'approvazione del presente decreto, una relazione che dia conto dei risultati di tale monitoraggio.
9/2468/72. Duilio.

La Camera,
premesso che:
dal decreto-legge in esame emerge un modello fortemente centralizzato di definizione e gestione degli interventi per la ricostruzione dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso, ben diverso da quelli adottati in occasione di precedenti terremoti anche di particolare gravità;
le risorse previste dal decreto-legge sono molto inferiori agli 8,5 miliardi di euro promessi e provengono in gran parte dai fondi FAS per il Mezzogiorno; per la ricostruzione della prima casa non è previsto un contributo a fondo perduto del 100 per cento come è sempre avvenuto;
il provvedimento in esame, poi, si limita ad offrire risposte atte a fronteggiare la fase meramente emergenziale, tralasciando però alcuni aspetti di fondamentale importanza per la ripresa dei territori interessati dall'evento sismico;
non è individuata, infatti, alcuna ipotesi di soluzione a favore di quegli affittuari di immobili privati che, in caso di inerzia del proprietario nell'avvalersi dei contributi previsti per la ricostruzione degli immobili, si troverebbero privi dell'abitazione e di qualsiasi diritto sull'immobile,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento affinché non sia computato ai fini della decorrenza del contratto di locazione il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile nonché a garantire che i contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 siano automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario;
a garantire un'adeguata soluzione per quegli affittuari che, nelle ipotesi di inerzia del proprietario ad avvalersi dei contributi previsti per la ricostruzione di immobili concessi in affitto alla data precedente al sisma del 6 aprile 2009, si trovino privati dell'abitazione nella quale dimoravano e nei confronti della quale non possono vantare alcun diritto.
9/2468/73. Margiotta, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Mantini.

La Camera,
premesso che:
desta forte preoccupazione l'indeterminata e generica copertura finanziaria relativa ai diversi interventi contemplati nel decreto-legge;
nel decreto-legge c'è un'assoluta mancanza di chiarezza rispetto al percorso tecnico/operativo e finanziario per una ricostruzione «conservativa» del capoluogo abruzzese e degli altri comuni terremotati, in particolare per quel che riguarda la ricostruzione dei centri storici;
sembra prevalere la logica del «presto ad ogni costo», nell'illusione di inaugurare un nuovo, efficace percorso della ricostruzione post-emergenza, riproducendo scelte che hanno condotto a soluzioni temporanee divenute permanenti, di interventi di nuovo insediamento, piuttosto che di natura conservativa dell'assetto sociale e culturale, di tutela del patrimonio storico e artistico, nonché di sopravvivenza del senso di appartenenza e di coesione della comunità;
per la ricostruzione della città e degli altri comuni distrutti, il decreto-legge prevede lo stanziamento di finanziamenti limitati e diluiti nel tempo, con il pericolo che le case temporanee divengano «merce di scambio», soprattutto per le fasce della popolazione meno abbienti, rispetto ad una costosa impresa di riedificazione o ripristino in gran parte a carico del proprietario innescando in tal modo un processo di impoverimento sociale;
ad aggravare la situazione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, si fa un distinguo tra case dei residenti e non residenti: questi ultimi, infatti, vengono inspiegabilmente e ingiustamente esclusi dai contributi per la ricostruzione, quando il maggio scorso proprio il Presidente del Consiglio aveva dato rassicurazioni in tal senso;
se i non residenti non saranno inclusi tra i beneficiari, la ricostruzione della città non ci sarà e quindi non ci sarà il ripristino del tessuto sociale,

impegna il Governo

ad assicurare, nell'ambito della propria iniziativa legislativa, le risorse necessarie a garantire la ricostituzione del tessuto della città de L'Aquila e degli altri comuni, colpiti dagli eventi sismici, in particolare dei loro centri storici, mediante la concessione di contributi di importo adeguato anche ai non residenti, già a partire dal primo provvedimento utile.
9/2468/74. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Mantini.

La Camera,
premesso che:
nella fase di emergenza, è stato necessario e giusto mantenere il centro decisionale in capo al dipartimento nazionale della Protezione civile con la cooperazione di regione, province, comuni;
dal decreto-legge in esame, però, anche per la fase della ricostruzione dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso emerge un modello fortemente centralizzato di definizione e gestione degli interventi, ben diverso da quelli adottati in occasione dì precedenti terremoti anche di particolare gravità;
dal decreto-legge in esame emerge un modello fortemente centralizzato di definizione e gestione degli interventi per la ricostruzione dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso, ben diverso da quelli adottati in occasione di precedenti terremoti anche dì particolare gravità;
a questo riguardo va segnalato che il decreto-legge pone un fondamentale problema di governance, considerato che dalla normativa in esame risulta inequivocabilmente che gli unici soggetti titolati a decidere sono il Presidente del Consiglio ed il commissario delegato;
conseguenza di quanto disposto è l'espropriazione da qualsiasi funzione decisionale, relativa alla ricostruzione, della regione, della provincia e dei comuni interessati dal sisma;
bisognerebbe invece assegnare massima centralità da subito alle istituzioni locali, ed in modo particolare ai sindaci;
desta, inoltre, forte preoccupazione l'indeterminata e generica copertura finanziaria relativa ai diversi interventi contemplati nel decreto-legge;
le risorse previste dal decreto-legge sono insufficienti anche per quanto riguarda risorse sostitutive per i comuni a copertura delle previste mancate entrate, causate dall'impossibilità di procedere alla riscossione ovvero in conseguenza del minor gettito relativo alla diminuzione delle utenze, dei corrispettivi di prestazione individuale, legali al calo delle utenze, ad un calo delle imposte dirette ed indirette e del gettito delle imposte e tasse locali, in sostanza dalla paralisi delle attività civili e produttive. Tali mancate entrate riguardano anche le aziende interamente o parzialmente partecipate dagli enti locali;
è necessario un convinto sostegno alle amministrazioni locali a partire dal rientro alle ordinarie funzioni amministrative dei comuni, che significa anzitutto il sostegno straordinario al bilancio degli enti locali e, in particolare al comune de L'Aquila, affinché si possa immediatamente individuare la collocazione temporanea degli uffici e la realizzazione degli stessi;
non è pensabile, anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, un processo di rientro alla normalità se non attraverso il sostegno finalizzato alla piena funzionalità dei governi locali, a partire dai comuni. In tal senso, il testo in esame appare contenere evidenti limiti e non prevede interventi fondamentali per il superamento della fase di emergenza,

impegna il Governo

a definire per la fase della ricostruzione a una nuova forma di governance che preveda un forte e diretto coinvolgimento, oltre che della regione, anche dei sindaci e del presidente della provincia;
a stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse sostitutive per i comuni e per le loro aziende, a copertura delle mancate entrate citate in premessa e a prevedere risorse straordinarie affinché la gestione della fase post emergenza non sia a carico dei singoli bilanci comunali.
9/2468/75. Amici, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da Vigili del fuoco e dalle Forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga - fino al 31 dicembre 2009 - di contratti di lavoro stipulati dalla regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica;
lo stanziamento risulta insufficiente per garantire la funzionalità e la giusta valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,

impegna il Governo

a stanziare, già nel primo provvedimento utile, le risorse per colmare il deficit di organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; a garantire il finanziamento per la manutenzione e l'acquisto di mezzi necessari all'attività dei Vigili del fuoco; infine, a prevedere un sostegno al reddito dei Vigili del fuoco utilizzando anche l'aumento della misura dell'indennità notturna e festiva.
9/2468/76. Bressa, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, De Angelis, Castellani, Paglia, Mantini.

La Camera,
premesso che:
la situazione di grave difficoltà logistica e organizzativa degli uffici pubblici e il disagio notevolissimo delle popolazioni coinvolte dalla tragedia del 6 aprile 2009 hanno determinato la scelta di non svolgere le elezioni amministrative, per il rinnovo della provincia de L'Aquila e di alcuni consigli comunali, previste per la primavera del 2009;
non si è in grado oggi di stabilire quale sarà la situazione di efficienza tecnico-amministrativa degli uffici preposti alla gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni mentre continuerà a dover essere garantita la massima attenzione e la concentrazione degli sforzi sull'assistenza alla popolazione e per il ripristino pieno dei servizi pubblici primari e secondari nei territori del sisma;
la previsione di una tornata elettorale amministrativa nei mesi invernali, tra il 15 novembre e il 15 dicembre secondo la previsione del decreto in esame, potrebbe dar luogo ad ulteriori problemi legati alla situazione climatica non favorevole e rendere necessarie ulteriori accortezze nella predisposizione di sedi e luoghi idonei allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
ai fini dell'ottenimento di un risparmio di spesa non indifferente, destinabile alla ricostruzione e agli aiuti alla popolazione, è conveniente prevedere l'accorpamento delle elezioni amministrative rinviate al prossimo turno elettorale amministrativo della primavera 2010,

impegna il Governo

a rinviare le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, nella provincia de L'Aquila, accorpandole con il turno elettorale amministrativo generale previsto per la primavera del 2010.
9/2468/77. Fontanelli, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

La Camera,
premesso che:
l'evento sismico del 6 aprile scorso, oltre ad un triste numero di persone decedute, ha causato anche centinaia di feriti alcuni dei quali rimasti inabili;
una condizione che ha colpito uomini e donne, che oltre ad aver perso la propria casa e il proprio lavoro, risultano adesso inabili e dunque con una situazione personale aggravata dalle condizioni di salute;
tutto ciò richiede una risposta tempestiva da parte del Governo che si faccia carico delle conseguenze derivanti dall'evento sismico, anche attraverso l'equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro, previo accertamento delle unità sanitarie locali competenti, coinvolgendo in ciò l'Inail che, a tal fine, potrebbe anticipare le prestazioni necessarie;
l'equiparazione tra vittime del lavoro e vittime dei terremoti è già stata disposta per casi analoghi al sisma che ha colpito la provincia de L'Aquila,

impegna il Governo

a prevedere una forma di riconoscimento dei cittadini delle zone colpite dal terremoto rimasti invalidi, deceduti o dispersi alla qualifica di infortunati del lavoro, compresi coloro che da tale evento abbiano subìto l'aggravamento della loro invalidità;
a prevedere la corresponsione di una rendita per tutti quei cittadini, che in conseguenza dell'evento sismico risultino permanentemente invalidi, nonché l'equiparazione per superstiti di cittadini che sono deceduti o dispersi con i superstiti di lavoratori deceduti sul lavoro o per malattia professionale;
a riconoscere ai cittadini temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile il trattamento economico di malattia per un periodo di sei mesi, previa certificazione.
9/2468/78. Motta, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Realacci, Viola, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mantini.

La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici del 6 aprile 2009 hanno duramente colpito l'economia abruzzese ed è urgente introdurre misure per le imprese, interventi adeguati per le professioni, il commercio, l'agricoltura ed il turismo danneggiati in modo durissimo dagli eventi;
il decreto-legge in esame non stanzia fondi adeguati per affrontare l'immediata emergenza delle imprese colpite dal terremoto e per la ricostruzione del tessuto economico, le risorse risultano insufficienti, in modo particolare per quanto riguarda i fondi destinati alla zona franca urbana;
i previsti 45 milioni di euro per un periodo di tre o quattro anni sono una cifra irrisoria in relazione alla zona franca urbana, che peraltro si riferisce alle sole piccole aziende ed alle aziende di nuovo insediamento;
le procedure che riguardano le imprese sono farraginose e troppo complesse per permettere ai tanti proprietari di imprese grandi, piccole e piccolissime, di riaprire velocemente le proprie attività e rientrare nel breve periodo delle spese inattese dovute all'evento sismico;
particolarmente gravosa la mancanza nel provvedimento della previsione della perizia giurata nel caso di richiesta di indennizzi da parte delle attività produttive per la riparazione o per il nuovo acquisto di beni immobili strumentali, scorte e altri materiali danneggiati dagli eventi sismici;
è indispensabile evitare che le attività del commercio, dell'artigianato, dei servizi, delle professioni siano spostati definitivamente fuori dai centri storici ed in particolare debbono essere reperite soluzioni alternative per i capannoni industriali,

impegna il Governo

a incrementare nel primo provvedimento utile le risorse destinate al finanziamento delle zone franche urbane ai territori dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009;
a destinare maggiori risorse per indennizzare le attività d'impresa o professionali i cui locali, anche in regime di locazione, siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma;
a prevedere un contributo per le imprese che non faccia riferimento solo al danno emergente, ma anche al lucro cessante, per garantire al tessuto sociale delle zone colpite la possibilità dì riattivarsi;
a stabilire procedure più semplificate per permettere ai tanti proprietari di imprese grandi, piccole e piccolissime, di riaprire le attività e rientrare nell'immediato delle spese inattese derivanti dagli eventi sismici;
a prevedere un intervento economico specifico per il potenziamento delle strutture turistiche, site nei territori dei comuni colpiti dal terremoto con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.
9/2468/79. Lulli, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Mantini.

La Camera,
premesso che:
la situazione determinatasi nella provincia de L'Aquila in seguito al recente tragico terremoto richiede numerosi e diversificati interventi, anche di natura tecnico-amministrativa, volti a garantire la più rapida ripresa delle attività scolastiche e a consentire, anche attraverso misure di emergenza, che studenti, famiglie e personale scolastico possano riattivare la comunità scolastica ed educativa come simbolo e luogo in cui venga riconquistata una normalità di vita, di relazioni, di impegni scolastici e professionali;
le misure presenti nel provvedimento in esame sono ancora largamente insufficienti a dare risposte esaustive alla complessità dei problemi;
è assolutamente necessaria la ripresa immediata, sistematica e ordinaria delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici per restituire fiducia e speranza ai giovani, alle loro famiglie, nonché per consentire la ripresa della continuità della vita quotidiana;
al fine di garantire il diritto allo studio è necessario assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico e il suo successivo regolare proseguimento avviando la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza,

impegna il Governo

a reperire finanziamenti aggiuntivi necessari a realizzare un piano straordinario di edilizia scolastica e di messa in sicurezza e, al fine di garantire il regolare inizio del prossimo anno scolastico, a individuare strutture temporanee;
ad intraprendere gli sforzi necessari a garantire la ripresa immediata delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica valutando l'opportunità di sospendere nelle province colpite dal terremoto le previste riduzioni di personale avviate dal Governo su tutto il territorio nazionale, di prevedere l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over e di riconfermare il personale a tempo determinato anche per il prossimo anno scolastico,
a rendere disponibili quote aggiuntive di permessi sia per il personale in servizio residente nelle zone colpite dal sisma, che per sostenere eventuali iniziative di volontariato finalizzate all'attività di docenza;
a intervenire su alcune procedure amministrative in atto che riguardano il personale della scuola, al fine di snellirne al massimo le modalità e di rendere non perentorie le scadenze per coloro che risiedono e/o prestano attività lavorativa nelle zone coinvolte dal sisma;
a garantire le necessarie forme di flessibilità per i lavoratori attualmente ospitati in strutture lontane dalle sedi di servizio.
9/2468/80. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mantini.

La Camera,
premesso che:
le misure presenti nel provvedimento in esame sono ancora largamente insufficienti a dare risposte esaustive alla complessità dei problemi;
è assolutamente necessaria la ripresa immediata, sistematica e ordinaria delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici per restituire fiducia e speranza ai giovani, alle loro famiglie, nonché per consentire la regolare ripresa della vita quotidiana anche al fine dì assicurare una forte crescita culturale, economica e di ricerca che garantisca futuro alla comunità abruzzese,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse necessarie ad assicurare ed agevolare il regolare avvio del prossimo anno scolastico e il suo successivo regolare proseguimento anche al fine di garantire il diritto allo studio.
9/2468/81. De Pasquale, Ghizzoni, Lolli, Coscia, Fioroni, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

La Camera,
premesso che:
le misure presenti nel provvedimento in esame sono ancora largamente insufficienti a dare risposte esaustive alla complessità dei problemi;
sono assolutamente necessari interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, dì ristrutturazione e costruzione degli edifici,

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive necessarie all'immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici e, altresì, ad attuare un censimento della situazione effettiva delle strutture scolastiche, nella consapevolezza che la sicurezza degli edifici scolastici è una condizione minima di civiltà ed una priorità a cui non ci si può sottrarre.
9/2468/82. De Torre, Ghizzoni, Lolli, Coscia, Fioroni, De Pasquale, Sarubbi, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mantini.

La Camera,
premesso che:
le misure presenti nel provvedimento in esame sono ancora largamente insufficienti a dare risposte esaustive alla complessità dei problemi;
il sisma ha colpito duramente i beni culturali mobili - quali opere d'arte, collezioni bibliografiche e fondi archivistici - il cui recupero dalle originarie sedi lesionate o distrutte è ancora in corso così come il trasferimento in sedi provvisorie, fermo restando che la celere riapertura di musei, archivi e biblioteche contribuirebbe tanto al ritorno alla normalità per le popolazioni coinvolte quanto alla ripresa economica e culturale delle province interessate dal sisma;
il patrimonio culturale mobile è espressione dell'identità culturale dell'area così violentemente colpita dal terremoto e del Paese intero,

impegna il Governo

a valutare con atti successivi la necessità di reperire adeguate risorse finalizzate al restauro del patrimonio danneggiato e della sua restituzione alla fruizione pubblica e a considerare l'opportunità di prevedere misure di organizzazione e di sostegno dell'opera dei tanti volontari che si offrono per il recupero dei beni culturali mobili.
9/2468/83. Ghizzoni, Lolli, Coscia, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mantini.

La Camera,
premesso che:
come annunciato dal ministro dell'istruzione, è del tutto condivisibile la sospensione dei pagamenti delle tasse universitarie per gli studenti colpiti dal terremoto,

impegna il Governo

in garanzia al diritto allo studio a reperire le risorse necessarie a coprire le minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamenti delle tasse degli studenti che frequentano a L'Aquila l'Università, l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio.
9/2468/84. Siragusa, Ghizzoni, Lolli, Coscia, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

La Camera,
premesso che:
la legge 22 dicembre 2008, n. 201 recante, tra l'altro, la definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, ha previsto la restituzione in misura ridotta al 40 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché della entrate di natura patrimoniale ed assimilata (cosiddetta «busta pesante») oggetto di sospensione per effetto degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle due regioni nel settembre 1997;
la suddetta legge ha previsto altresì che la restituzione debba avvenire in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal 16 giugno 2009;
le modalità di restituzione stabilite dall'amministrazione dello Stato sono molto complesse e difficilmente applicabili perché, ponendo in capo ai cittadini la ricostruzione della proprie posizioni pendenti, li costringono a recuperare una documentazione vecchia di dodici anni e inoltre la complicata modulistica da presentare richiede spesso una conoscenza approfondita di cui non tutti i cittadini sono in possesso;
le regioni Umbria e Marche, gli enti locali così come le categorie economiche, sociali e gli ordini professionali del territorio hanno chiesto in più occasioni, ed in particolare con l'approssimarsi della scadenza del 16 giugno, di rinviare l'inizio della restituzione e di definire procedure più semplici, informando adeguatamente i cittadini sugli adempimenti da compiere;
l'intasamento e il sovraccarico degli uffici pubblici preposti a fornire questa stessa documentazione (Agenzia delle entrate), vista anche la coincidenza con importanti scadenze fiscali, hanno costretto i cittadini a sostenere in questi giorni disagi incredibili e, tra le persone costrette a code interminabili fin dalle prime ore del mattino, si sono registrati anche alcuni casi di malore;
a seguito dei suddetti disagi anche il direttore generale dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, in data 15 giugno 2009, ha assicurato che «eventuali ritardi, errori o inesattezze commessi nella presentazione delle istanze e delle dichiarazioni nonché nell'esecuzione dei versamenti non impediranno, ai contribuenti di Marche, Umbria e Molise, colpiti dai terremoto del 1997 e del 2002, di usufruire delle agevolazioni spettanti e saranno valutati con la massima flessibilità, evitando comportamenti formalistici»;
in data 16 giugno 2009, si è tenuta presso la prefettura di Perugia una riunione di coordinamento alla presenza del prefetto, della presidente della regione Umbria, del direttore generale dell'agenzia delle entrate, del direttore generale di Equitalia Perugia, della direttrice dell'Agenzia INPS di Foligno e del vice questore vicario;
nel corso della suddetta riunione è stato sottoscritto un accordo che, attesa la scadenza dei termini, considerata la situazione di grave difficoltà e risultando che una parte dei cittadini non ha potuto adempiere alla procedura di restituzione, prevede l'impegno da parte dell'Agenzia delle entrate «a continuare l'assistenza ai contribuenti, invitandoli a recarsi, anche nei prossimi giorni, presso i propri sportelli, ove - nel rispetto dell'ordinamento vigente - saranno definite le pratiche senza applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora dipendenti dal ritardo a loro non imputabile e l'impegno di Equitalia - sempre nel rispetto dell'ordinamento vigente - a non riattivare immediatamente le azioni e le procedure cautelari ed esecutive a suo tempo sospese, per il tempo ragionevolmente necessario a superare le criticità»,

impegna il Governo

ad emanare, nel più breve tempo possibile e, d'intesa con le regioni interessate, norme volte a formalizzare e precisare i contenuti dell'accordo sopra menzionato a garanzia dei cittadini che abbiano incontrato difficoltà a restituire le somme dovute entro i termini prefissati.
9/2468/85. Sereni, Vannucci, Verini, Bocci, Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;
mentre la regione Abruzzo e i comuni della provincia de L'Aquila si trovano ad affrontare una drammatica emergenza, per le regioni Umbria e Marche lo stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica che ha colpito le due regioni nel settembre 1997 è concluso;
tuttavia, la ricostruzione nelle due regioni non è terminata, piuttosto si è conclusa per le due regioni la possibilità di usufruire degli istituti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza;
la stima del danno per le due regioni, determinata formalmente subito dopo il sisma, ammontava a 8.442 milioni di euro per l'Umbria e a 4.374 milioni di euro per le Marche;
il fabbisogno stimato dopo la crisi sismica non è mai aumentato nel corso degli anni, e, se si prendesse a riferimento tale stima, occorrerebbero ancora risorse ingenti per le due regioni per completare la ricostruzione dì monumenti, opere pubbliche e seconde case;
non si può ritardare ancora il completamento degli interventi previsti e il definitivo ritorno alla normalità per le popolazioni interessate e la completa ripresa economica e sociale del territorio;
inoltre, esiste una ingiusta disparità di trattamento tra chi ha avuto il rimborso IVA relativo alle ricostruzioni e chi ancora è in attesa di tale beneficio,

impegna il Governo

ad adottare al più presto iniziative volte a stanziare ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, al fine di consentire alle due regioni di continuare, senza soluzione di continuità, la ricostruzione e a prorogare il recupero dell'IVA per i lavori di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dallo stesso sisma del 97 così da non penalizzare i cittadini che non hanno ancora completato le opere.
9/2468/86. Vannucci, Sereni, Verini, Bocci, Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è stato emanato a seguito del terribile terremoto che il 6 aprile scorso ha colpito il territorio dell'Abruzzo sconvolgendone l'assetto logistico, abitativo, lavorativo ed infrastrutturale;
tra le strutture danneggiate dal sisma vi è anche il presidio ospedaliero «San Salvatore» de L'Aquila, ospedale inaugurato solo pochi anni fa;
l'ospedale San Salvatore ha avuto 460 posti letto danneggiati, 8 sale operatorie lesionate, 2 sale di ginecologia perse;
fino ad oggi sono stati recuperati solo 116 posti letto e 2 sale operatorie, nonché 80 posti letto sono stati individuati tramite convenzioni con privati, mentre altri 50 posti letto sono stati resi disponibili grazie all'installazione dell'ospedale da campo per il Summit «G8» che si svolgerà a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009;
entro la fine del mese di settembre dovrebbero essere recuperati altri 110 posti letto,

impegna il Governo:

ad individuare tutte le risorse finanziarie necessarie affinché nel più breve tempo possibile sia ripristinata la piena operatività del presidio ospedaliero «San Salvatore» attraverso la riapertura di tutte le sale operatorie, dei reparti, delle specialità e della tecnologie andate distrutte con il sisma del 6 aprile;
a mettere a disposizione, senza ulteriori formalità, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del consiglio regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia de L'Aquila e nei comuni delle altre provincie abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate.
9/2468/87. Livia Turco, D'Incecco, Mantini.

La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Aula l'AC 2468 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
in particolare, l'articolo 17 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a permettere lo svolgimento del Vertice del G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città de L'Aquila, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009;
tuttavia, tale spostamento dell'evento del G8, pur senza essere capace finora di sortite concreti effetti a favore delle popolazioni colpite dal sisma, ha frattanto pregiudicato, interrotto o sospeso le opere in corso di realizzazione, e quelle programmate o da programmare e non ancora iniziate, previste da diversi mesi nella regione Sardegna, tra cui basta citare, tra le più importanti, la realizzazione della nuova SS 597/199 Sassari-Olbia;
in particolare, poi, il comma 3 del medesimo articolo, al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica ha stabilito che non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori per gli interventi oggetto dell'ordinanza n. 3629, a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a partire dal 1o marzo 2009, pregiudicando così tutte quelle imprese che alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il 28 aprile 2009, avevano già affrontato gli oneri dovuti all'organizzazione del lavoro su più turni, confidando nelle maggiorazioni di corrispettivo contrattualmente stabilite;
desta preoccupazione la sorte sia di importanti opere infrastrutturali, in particolare nell'area de La Maddalena, sia di quelle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici che si sono trovate improvvisamente scoperte per oneri già assunti, a causa di un evento imprevisto, loro non addebitabile,

impegna il Governo:

anche al fine di rimediare in parte al danno oggettivamente subito dai cittadini sardi e dalle imprese operanti nella regione Sardegna, a considerare tale regione, e in particolare l'isola de La Maddalena, quale territorio privilegiato per lo svolgimento di possibili futuri vertici internazionali, che dovessero tenersi nel nostro Paese;
a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie alla realizzazione e al completamento delle opere e soprattutto delle infrastrutture programmate o da programmare in vista del vertice del G8, sia con riferimento a quelle funzionalmente legate allo svolgimento del vertice, sia con riferimento a quelle previste quali opere collaterali;
a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie per risarcire in futuro le perdite subite sia da quelle imprese operanti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che avevano bloccato la propria attività in quanto prenotati per il vertice del G8, sia nei confronti delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici che si sono trovate scoperte rispetto ad oneri già assunti a seguito dello spostamento del vertice, avuto particolare riguardo alla situazione di quelle imprese che avevano già affrontato gli oneri dovuti all'organizzazione del lavoro sui più turni, confidando nelle maggiorazioni di corrispettivo contrattualmente stabilite.
9/2468/88. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

La Camera,
premesso che:
le attività produttive delle zone colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile scorso hanno subito gravi danni in ordine alla distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte;
oltre ai citati danni materiali risulta evidente il danno economico derivante dalla sospensione totale o parziale dell'attività e, in ogni caso, dalla ridotta domanda di beni e servizi indotta dall'evento calamitoso, con particolare riferimento alle attività artigianali, commerciali e turistiche,

impegna il Governo

a prevedere, nelle ordinanze che verranno emanate nei prossimi mesi, nel calcolo degli indennizzi che saranno concessi alle attività produttive danneggiate dal sisma, anche la valutazione del «mancato guadagno» e del «calo del fatturato» che hanno colpito le aziende a seguito dell'evento calamitoso.
9/2468/89. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi per consentire alle popolazioni e ai territori colpiti dal sisma dell'aprile scorso di tornare ad una situazione di normalità;
in particolare il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge individua tre fasi di attuazione delle politiche di intervento: la prima, quella dell'emergenza immediata, incentrata sull'adozione di ordinanze legate alla gestione dei primi bisogni; la seconda fase, quella dell'emergenza ordinaria, ancora in atto caratterizzata dalla necessità di risolvere il problema abitativo in pochi mesi; infine, la terza fase è connessa alle politiche di ricostruzione delle abitazioni, delle strutture pubbliche, delle opere infrastrutturali e degli impianti produttivi;
al fine di permettere una rapida ripresa del settore produttivo abruzzese appare importante promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e risanamento ambientale, individuando i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano, quali «siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale», così come stabilito dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché prevedendo ulteriori interventi di bonifica e risanamento nel sito di bonifica di interesse nazionale Fiumi Saline e Alento,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per avviare, insieme alla politica di ricostruzione prevista dal provvedimento in esame, i necessari interventi che possano agevolmente consentire una rapida ripresa dell'attività produttiva, anche e soprattutto attraverso i descritti interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientate dei siti già riconosciuti dalla normativa vigente.
9/2468/90. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Mantini.

La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi per consentire alle popolazioni e ai territori colpiti dal sisma dell'aprile scorso di tornare ad una situazione di normalità;
in particolare il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge individua tre fasi di attuazione delle politiche di intervento: la prima, quella dell'emergenza immediata, incentrata sull'adozione di ordinanze legate alla gestione dei primi bisogni; la seconda fase, quella dell'emergenza ordinaria, ancora in atto caratterizzata dalla necessità di risolvere il problema abitativo in pochi mesi; infine, la terza fase è connessa alle politiche di ricostruzione delle abitazioni, delle strutture pubbliche, delle opere infrastrutturali e degli impianti produttivi;
uno degli ambiti di intervento più importanti è quello relativo alla ristrutturazione ed al recupero dei centri storici, la cui funzione sociale e culturale merita un'attenzione ed un impegno straordinari,

impegna il Governo:

ad affidare ai comuni l'incarico di predisporre, previa intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, programmi di recupero, e relativi piani finanziari relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile;
a stabilire che i piani di recupero debbano prevedere sia la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive, sia il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi previsti;
a prevedere la possibilità di interventi sostitutivi da parte della regione Abruzzo in caso di inerzia da parte degli enti locali;
ad effettuare un costante monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi di recupero, elaborando precise stime, suddivise per singolo comune, indicanti i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi;
a programmare un sostegno particolare nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti spesso privi delle necessarie strutture operative;
a prevedere la possibilità che i proprietari degli immobili danneggiati si costituiscano in consorzi obbligatori per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione.
9/2468/91. Mastromauro, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Mantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi per consentire alle popolazioni e ai territori colpiti dal sisma dell'aprile scorso dì tornate ad una situazione di normalità;
in particolare il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge individua tre fasi di attuazione delle politiche di intervento: la prima, quella dell'emergenza immediata, incentrata sull'adozione di ordinanze legate alla gestione dei primi bisogni; la seconda fase, quella dell'emergenza ordinaria, ancora in atto caratterizzata dalla necessità di risolvere il problema abitativo in pochi mesi; infine, la terza fase è connessa alle politiche di ricostruzione delle abitazioni, delle strutture pubbliche, delle opere infrastrutturali e degli impianti produttivi;
per limitare il più possibile i danni in caso di eventuali eventi sismici futuri è assolutamente indispensabile avviare un programma di prevenzione del rischio sismico, attraverso la messa in sicurezza dell'intero patrimonio edilizio e di quello infrastrutturale,

impegna il Governo:

ad autorizzare il dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, ad avviare e realizzare in tempi rapidi un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alta riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nella aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile;
a prevedere un meccanismo di collaborazione con gli enti locali interessati al fine di rendere più spedito ed efficace il piano di verifiche;
ad individuare le risorse necessarie per l'avvio graduale del programma di monitoraggio e verifica dello stato di salute del patrimonio edilizio e infrastrutturale;
a quantificare e reperire ulteriori risorse necessarie per limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni;
a prevedere la possibilità di consentire deroghe alla normativa vigente in materia di assunzione del personale delle regioni interessate, al fine di poter incrementare il personale tecnico qualificato necessario per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dalla nuova normativa sismica.
9/2468/92. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
considerando che in seguito agli eventi sismici dell'aprile 2009, che hanno interessato l'Abruzzo, è aumentata la consapevolezza del Paese sull'importanza della prevenzione sismica e della necessità di adoperare metodi di progettazione di edifici ed infrastrutture sempre più legati alle recenti conoscenze scientifiche in materia;
considerando che la normativa italiana ha da sempre posto particolare attenzione alle costruzioni in zona sismica;
considerando che l'articolo 1-bis del disegno di legge n. 2468 pone il limite al 30 giugno prossimo alla possibilità di adoperare, in alcune situazioni, le norme tecniche vigenti prima del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 «Norme tecniche per le ricostruzioni»;
considerando che in mancanza del citato articolo 1-bis la possibilità di scelta della norme di riferimento era estesa fino al 30 giugno 2010, di conseguenza sia le attività di progettazione che quelle di produzione di materiali e manufatti in molti casi stanno procedendo sulla base della normativa previgente;
considerando che la data del 30 giugno è talmente ravvicinata da compromettere una serie di attività già avviate,

impegna il Governo

a chiarire che l'applicazione dell'articolo 1-bis ha valore per i progetti presentati dopo il 30 giugno 2009.
9/2468/93. Costa, Tortoli.

La Camera,
considerando che a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 sono stati dichiarati inagibili molti degli edifici interessati dal sisma, solo nella città de L'Aquila il sindaco ha dichiarato inagibile l'intera area del centro storico vietandone l'accesso, precludendo così la verifica circa le condizioni di funzionalità o di danni subìti dagli impianti fotovoltaici già in esercizio e per quelli in costruzione;
considerando che nella stessa zona è stata interrotta l'erogazione dei servizi pubblici, tra cui la fornitura di energia elettrica, comportando la disattivazione degli impianti fotovoltaici esistenti, indipendentemente dal fatto che fossero danneggiati o meno con la conseguente mancata produzione di energia e, quindi, mancata erogazione degli incentivi previsti dalla legge per l'energia prodotta con tali impianti;
considerando inoltre che, nelle situazioni in cui è stato invece possibile verificare la funzionalità degli impianti fotovoltaici, è stata riscontrata una diminuzione dell'energia prodotta rispetto alle quantità attese, anche a fronte di moduli fotovoltaici all'apparenza integri;
considerando che la ridotta produzione può essere conseguenza del danneggiamento subìto dai dispositivi elettronici di conversione da corrente continua a corrente alternata, gli inverter, a seguito delle violenti scosse e vibrazioni cui sono stati sottoposti, comportando la necessità di effettuare una riparazione o una sostituzione del dispositivo;
considerando che l'evento sismico ha avuto ripercussioni sull'intero territorio regionale, comportando la chiusura di numerosi uffici pubblici, per inagibilità o per necessità di interventi di ripristino, paralizzando di fatto l'attività amministrativa che causa ritardo nell'iter di valutazione ed autorizzazione per tutti gli impianti fotovoltaici progettati ed in attesa di essere realizzati;
considerando che sono inoltre stati sospesi i lavori di costruzione di numerose installazioni già autorizzate o in corso di realizzazione;
considerando infine che un aspetto che può procurare ulteriori danni a privati ed imprese deriva dalla normativa vigente sul «conto energia» che prevede una decurtazione del 2 per cento della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entrano in servizio a partire dal 1o gennaio 2010,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per adottare provvedimenti che mitighino i danni subìti da cittadini ed imprese in conseguenza del terremoto dello scorso aprile, prevedendo misure basate sul prolungamento dei periodi di erogazione della tariffa incentivante prevista per l'energia prodotta da fotovoltaico, in particolare mediante:
la prosecuzione del periodo di tariffa incentivante, per un tempo pari al periodo di fermo di produzione, per gli impianti solari fotovoltaici in esercizio alla data del 6 aprile 2009;
indennizzi, nel caso di danni ai componenti dell'impianto fotovoltaico, comprensivo dei moduli fotovoltaici e degli inverter, mediante l'applicazione di una maggiorazione della tariffa incentivante in vigore al 6 aprile 2009;
la sospensione della scadenza del 1o gennaio 2010, prevista dal decreto ministeriale 17 febbraio 2007, da cui decorre la decurtazione della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo tale data, per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano in corso l'installazione, ovvero l'iter di autorizzazione, di nuovi impianti fotovoltaici.
9/2468/94. Massimo Parisi, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge in esame è previsto che, con le ordinanze del Presidente dei Consiglio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, vengano stabilite le modalità di predisposizione ed attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica de L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici di interesse storico-culturale;
le predette ordinanze del Presidente del Consiglio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
l'affidamento di tali interventi, in considerazione del quadro emergenziale determinato dal sisma del 6 aprile 2009, dovrebbe avvenire secondo procedure snelle, accelerate e trasparenti;
nel giugno 2008, la Commissione europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come Small Business Act per l'Europa, anche per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi di ripristino di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b) del decreto-legge in esame, le ordinanze della Presidenza del Consiglio, previste all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, tengano conto di taluni criteri che, nel rispetto dei princìpi comunitari, siano tesi a perseguire una serie di obiettivi, tra i quali: il coinvolgimento, nell'opera di ricostruzione, dell'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie; l'utilizzazione di procedure di semplificazione, celeri e trasparenti, con ricorso preferenziale alla procedura negoziata, all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, al criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, alla facoltà di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli interventi d'importo contenuto entro la soglia comunitaria, nonché, in fase di esecuzione dei lavori, ad un ampliamento della possibilità di ricorso al subappalto, fino al cinquanta per cento dell'importo della categoria prevalente.
9/2468/95. Toccafondi, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge in esame prevede il differimento di taluni adempimenti a carattere oneroso a carico di enti pubblici, famiglie, lavoratori ed imprese, disponendo la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
tuttavia, tale previsione penalizza fortemente le imprese esecutrici di lavori pubblici, le quali, per effetto della sospensione dei termini per l'emissione dei certificati di pagamento, vedrebbero rinviati i pagamenti loro dovuti dalle stazioni appaltanti per lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, senza poter vantare il diritto al riconoscimento degli interessi legali e moratori previsti dalla normativa sui pubblici contratti in caso di ritardato pagamento;
la disposizione, peraltro, risulta ancor più gravosa tenuto conto dell'esigenza di agevolare concretamente la ripresa economica delle imprese operanti nelle zone colpite dal sisma,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure volte ad agevolare le procedure di pagamento delle imprese titolari di contratti pubblici, operanti nelle aree interessate dall'evento sismico del 6 aprile 2009, evitando sospensioni o differimenti dei termini per l'emissione dei relativi certificati di pagamento.
9/2468/96. Palmieri, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
il territorio abruzzese con le sue peculiarità sociali, architettoniche, richiede che venga salvaguardata la propria identità territoriale con la ricostruzione dei centri storici;
nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il Senato ha approvato un emendamento all'articolo 14 e cioè il comma 5-bis con il quale si stabilisce che i sindaci dei comuni, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico;
la norma non specifica le modalità con cui debbano essere attuate le suddette linee di interesse strategico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che:
all'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provveda mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
la proposta di piano sia adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
la proposta di piano sia pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati e divenga efficace dopo la deliberazione della Giunta comunale.
9/2468/97. Picchi, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo», all'articolo 17 ha disposto il trasferimento dalla Sardegna al territorio della città de L'Aquila del grande evento dell'organizzazione del vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007;
lo stesso articolo, al comma 3, ha previsto, tra l'altro, che non sono più dovute, ove previste le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori degli interventi oggetto dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009;
la disposizione ha la finalità, espressamente annunciata, di conseguire il contenimento della spesa pubblica eliminando le maggiorazioni di corrispettivo aventi la funzione di consentire l'accelerazione dei tempi di esecuzione delle opere in Sardegna, essendo venuto meno l'obiettivo di ultimare le opere nei tempi necessari all'organizzazione dell'evento;
tuttavia il termine del 1o marzo indicato dalla norma, a partire dal quale non sono più riconosciute le maggiorazioni, non appare ragionevole, considerando che il decreto-legge è entrato in vigore il 28 aprile 2009: per questo aspetto la disposizione avrebbe effetto retroattivo, andando ad incidere su posizioni già consolidate delle imprese esecutrici dei lavori;
la disposizione, perciò, modificando le clausole contrattuali già stipulate, non appare equa, considerando che, per il periodo 1o marzo-28 aprile 2009, le imprese hanno già affrontato gli oneri dovuti all'organizzazione del lavoro su più turni, confidando nelle maggiorazioni di corrispettivo contrattualmente stabilite,

impegna il Governo

a ricercare le opportune soluzioni affinché vengano corrisposte alle imprese operanti in Sardegna le percentuali di corrispettivo riconosciute a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, ove previste nei contratti di appalto, relativamente ai lavori contabilizzati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
9/2468/98. Minardo, Tortoli, Mazzoni, Palmieri, Toccafondi, Picchi, Parisi.

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 sono contenute le norme relative all'apprestamento e realizzazione urgente di moduli abitativi per le persone le cui abitazioni sono state distrutte o danneggiate;
la necessità di assicurare in tempi brevi i relativi alloggi comporta l'avvio immediato di interventi di ricostruzione o ristrutturazione degli edifici;
l'entità dei danni subiti da alcuni edifici non ne rende economicamente e staticamente conveniente il recupero;
nell'ambito del processo di recupero degli immobili va tenuto presente l'obiettivo della riqualificazione non solo edilizia ma anche urbanistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, sia consentita, nell'ambito dello stesso comune, anche sa area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area, l'area di origine sarà gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale. Gli interventi di ricostruzione degli immobili dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accorpamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20 per cento a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in misura non inferiore al 30 per cento.
9/2468/99. Mazzoni, Minardo, Tortoli, Palmieri, Toccafondi, Picchi, Parisi.

La Camera,
premesso che:
il violento sisma che ha colpito la regione Abruzzo lo scorso 6 aprile ha confermato il fondamentale ruolo che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è chiamato ad assicurare nel Sistema nazionale della Protezione civile e, più in generale, per la sicurezza della collettività;
il gravissimo evento ha reso ancor più evidente che il salvataggio di vite umane richiede l'intervento di mezzi e personale altamente specializzati ed in grado di intervenire con immediatezza;
tutti i rappresentanti politico-istituzionali, in varie occasioni, hanno riaffermato la centralità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quale struttura tecnico-operativa nonché direzionale del sistema della protezione civile italiana;
ad oggi risulta una grave carenza di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco pari a circa 3000 unità, di mezzi e dotazioni logistiche necessari per l'espletamento delle attività di soccorso e, soprattutto, una ingiustificata disparità dei trattamenti economici del personale del Corpo nazionale rispetto a quelli delle Forze di polizia,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a ripianare le gravi carenze di organico del personale del Corpo nazionale del Vigili del fuoco attraverso l'assunzione di almeno 600 vigili, assicurare il potenziamento dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per l'espletamento dell'attività di soccorso attraverso lo stanziamento di almeno 10 milioni di euro, e proseguire, in maniera concreta, attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro per il finanziamento della speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno, nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rispetto a quelli delle Forze di polizia.
9/2468/100. Versace, Lanzarin, Paglia.

La Camera,
visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,

impegna il Governo

affinché laddove non sia possibile effettuare la ricostruzione degli edifici pubblici o di pubblico interesse, incluse le strutture di istruzione superiore, nello stesso sito originario, la stessa dovrà avvenire in aree già individuate a tale destinazione dai piani regolatori, o comunque in via prevalente in tali aree.
9/2468/101. Catone.

La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici che il 6 aprile scorso hanno distrutto interi territori della provincia de L'Aquila hanno causato notevoli danni anche all'apparato produttivo ed economico;
in particolare per il comparto agricolo si ipotizza un danno di oltre 100 milioni di euro, concentrato innanzitutto nel settore della zootecnia, derivante dalle perdite dovute alla mancata consegna dei prodotti e dai danni diretti provocati nelle campagne alla viabilità rurale, alle case e alle strutture agricole come i magazzini, i fienili e le stalle con la perdita di animali;
la situazione nelle campagne è disastrosa con gravissimi danni ad animali, abitazioni e ad aziende agricole;
in alcuni casi non è stato possibile garantire un'alimentazione adeguata degli animali mentre le difficili condizioni della viabilità interna hanno reso impossibile in molte zone la consegna dei prodotti alimentari deperibili; molti animali sono andati dispersi mentre gli altri spaventati stanno riducendo la produzione di latte e uova;
si stima che siano oltre 400 le aziende agricole danneggiate, ortofrutticole, agriturismi, ma sono soprattutto gli allevamenti da latte ad essere stati colpiti dal sisma con difficoltà per l'approvvigionamento di fieno e mangimi per l'alimentazione del bestiame e le consegne di latte;
il ministro delle politiche agricole, Luca Zaia, nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso, aveva annunciato operazioni finanziarie per oltre 40 milioni di euro per rendere più leggeri il fisco e i mutui degli agricoltori e allevatori terremotati. Aveva, inoltre, promesso di chiedere alle regioni di rinunciare a favore de L'Abruzzo ad una parte della loro quota dei 4 miliardi assicurati dalla Pac;
l'assessorato regionale abruzzese all'agricoltura ha chiesto un ulteriore stato di calamità specifico per le aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a predisporre un piano di interventi che preveda soluzioni efficaci per consentire al comparto agricolo e zootecnico di uscire dalla fase di emergenza e interventi strutturali per ripristinare le condizioni ottimali, nei prossimi mesi, della produzione, dell'allevamento, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
ad istituire un tavolo con gli enti territoriali, locali e con le associazioni di categoria al fine di predisporre un piano di interventi concertati che vada oltre la fase di emergenza.
9/2468/102. Servodio, Lolli, Tenaglia, Ginoble, D'Incecco, Oliverio, Mariani, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Braga, Bratti, Margiotta, Mastromauro, Realacci.

La Camera,
premesso che:
il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 13, penalizza e disattende l'Accordo del Tavolo farmaceutico, del 15 ottobre 2008, che prevedeva la riduzione dei prezzi solo ed esclusivamente per i prodotti generici, privi di copertura brevettale;
la libera interpretazione del dettato legislativo ha già dato adito a riduzione di prezzo per prodotti che non godono o non hanno goduto di copertura brevettuale in Italia, in quanto commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge del 1978, che introduceva la stessa protezione brevettale, nonostante gli stessi godessero di copertura brevettuale all'estero e venivano poi commercializzati su licenza in Italia;
le attuali interpretazioni danneggiano l'industria farmaceutica, in quanto sottopongono questi prodotti alla riduzione del prezzo, in base alla lettera a), senza alcun beneficio per la spesa pubblica, poiché il prezzo è regolato dal mercato, in virtù della presenza di prodotti generici o equivalenti. Inoltre riconoscono, in base alla lettera b), uno sconto sulle quote di spettanza alla farmacia, penalizzando ulteriormente le aziende farmaceutiche,

impegna il Governo

a risolvere il conflitto interpretativo precisando che le esenzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13, si applicano ai medicinali coperti da brevetto, specificando che esso può essere stato conseguito non solo in Italia, ma anche all'estero.
9/2468/103. Palumbo, Barani.

La Camera,
premesso che
l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge in esame, come emendato dal Senato, interpreta il comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'esclusione della riduzione degli assetti organizzativi, ivi previsti, per i Vigili del fuoco non può che essere comprensiva della riduzione stabilita dal comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, come è dato evincere dal comma 4 dello stesso articolo 74;
considerato che:
tale norma interpretativa fa salvi, comunque, gli obiettivi di risparmi di spesa di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 da conseguire attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione della stessa amministrazione a cui favore opera l'esclusione della riduzione,

impegna il Governo

ad assicurare che i previsti risparmi di spesa siano realizzati attraverso procedure di riorganizzazione e razionalizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, struttura esclusa dalle riduzioni, mediante rimodulazione delle dotazioni organiche da attuare - ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005 - con decreto del ministro dell'interno di concerto con i ministri delta pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze.
9/2468/104. Antonino Foti, Vincenzo Fontana, Di Biagio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con riguardo al ruolo della formazione universitaria in relazione all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro - 3-00553

MISITI e EVANGELISTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, il Ministro interrogato il 13 giugno 2009 avrebbe dichiarato: «I giovani laureati non esitino a svolgere "lavori umili", come l'imbianchino e l'operaio, perché questo può rappresentare una crescita della loro responsabilità e capacità che sarà apprezzata nel tempo del dopo crisi»;
nella stessa occasione il Ministro interrogato, di fronte ai giovani di Confindustria, avrebbe poi aggiunto che: «Non è tempo di riforme strutturali che possono mettere a repentaglio la coesione sociale»;
il nostro Paese vanta un poco apprezzabile record: l'Italia, infatti, figura in fondo alla classifica per numero di giovani laureati, secondo quanto riportato da Eurostat, l'ufficio statistico della Commissione europea. Non solo, sempre dalla ricerca di Eurostat, risulta che la probabilità di conseguire i più alti livelli di istruzione, nel nostro Paese, è ancora fortemente legata alle condizioni della famiglia di provenienza. I giovani, che vivono in contesti familiari contrassegnati da un livello di formazione basso, hanno una probabilità nettamente inferiore di raggiungere la laurea rispetto a coloro che vivono in famiglie con genitori laureati;
il nostro appare, quindi, un Paese in cui le dinamiche sociali sono bloccate;
tra i giovani italiani di età compresa fra i 25 e i 34 anni, soltanto 19 su 100 risultano in possesso di un diploma di laurea. La media europea si colloca attorno al 30 per cento, con Paesi, come Francia, Spagna, Danimarca, Svezia e Regno Unito, attorno al 40 per cento. È noto, inoltre, che la media degli Usa supera di oltre il 50 per cento quella europea;
in Italia si contano poco meno di 15 giovani laureati maschi, contro le 23 donne, su 100. A Cipro sono 42 su 100 i giovani uomini laureati e, a riprova che le dinamiche sociali sono bloccate, vi è il dato per cui i laureati fra i 25 e i 34 anni che provengono da famiglie «a basso livello di formazione», in Italia, sono soltanto il 9 per cento. Nei Paesi europei più sviluppati questa sperequazione tra «ricchi e poveri di cultura» è molto attenuata;
a questo proposito, il mondo universitario si propone di creare entro il 2010 uno «spazio europeo dell'istruzione universitaria» (il cosiddetto «processo di Bologna»). Tra i diversi scopi c'è quello di allargare le possibilità di accesso all'istruzione universitaria per i cittadini europei a fini sociali e occupazionali;
rispetto alla necessità di maggiore flessibilità richiesta ai lavoratori, proprio l'istruzione diventa la base fondamentale su cui investire per garantire maggiori possibilità di mobilità professionale -:
se non intenda rettificare al più presto le sue dichiarazioni, specificando e riconoscendo l'importanza ed il ruolo della formazione universitaria ai fini dell'ottenimento di un impiego, e se non intenda promuovere azioni concrete finalizzate all'affermazione per tutti i cittadini italiani di uguali opportunità, nel rispetto del principio di equità, garantendo nel futuro la realizzazione di una società coesa. (3-00553)

Misure per il recupero del potere d'acquisto del reddito dei lavoratori dipendenti e delle famiglie italiane, anche in relazione all'attuale crisi economica ed occupazionale - 3-00554

VIETTI, DELFINO, POLI, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, OCCHIUTO, GALLETI e LIBÈ. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2009 le retribuzioni lorde per unità di lavoro a tempo pieno equivalenti (ula), al netto degli effetti stagionali, hanno registrato nel complesso dell'industria e dei servizi un incremento, rispetto al trimestre precedente, dello 0,1 per cento;
per gli indici grezzi è risultato un aumento tendenziale (ovvero rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) dello 0,6 per cento: tale incremento è il dato più basso dal 2000 ed inferiore al tasso di inflazione del periodo (1,5 per cento);
tale andamento è la naturale conseguenza della crisi economica ed occupazionale, che impone necessariamente l'adozione di politiche per sostenere i redditi, non solo con gli ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro, ma anche con una riduzione della pressione fiscale sui salari;
già dal 2001 al 2008 le retribuzioni avevano registrato una crescita minore dell'inflazione che, assieme alla mancata restituzione del fiscal drag, ha determinato una perdita cumulata di potere d'acquisto pari a 2.467 euro, nonostante i successivi recuperi contrattuali: secondo i sindacati alla fine del 2009 un punto in meno porterebbe tale perdita a circa 2.800 euro;
non sarà sufficiente l'applicazione del nuovo modello contrattuale, con l'estensione della contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale, a dare una risposta concreta alle famiglie in termini di un maggior potere d'acquisto dei salari dei lavoratori dipendenti;
le stime sulla busta paga rappresentano una parte dei costi sociali della crisi, destinati a peggiorare, se è vero, come hanno scritto i leader del G8 a Lecce, che la perdita dei posti di lavoro continuerà anche dopo l'auspicata ripresa -:
quali iniziative concrete intenda adottare per fare fronte a questa situazione ed invertire una tendenza che, oltre a colpire l'occupazione, produrrà una forte perdita di potere d'acquisto dei salari dei lavoratori dipendenti e delle famiglie italiane. (3-00554)

Intendimenti del Governo in ordine all'erogazione per l'anno 2009 della cosiddetta «quattordicesima dei pensionati» - 3-00555

DAMIANO, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha stabilito una somma aggiuntiva alla pensione, cosiddetta «quattordicesima dei pensionati», non tassata ed erogata una sola volta l'anno per sostenere i titolari di pensioni basse;
oltre 3 milioni di pensionati hanno beneficiato una prima volta nell'ottobre 2007 di una somma complessiva pari a 926 milioni di euro, per un importo medio di 301,70 euro a pensionato, ed una seconda volta, nel luglio 2008, di una somma complessiva pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro, per una cifra media di circa 400 euro a pensionato;
la somma aggiuntiva, che i pensionati hanno trovato con le buste paga del mese di ottobre 2007 e luglio 2008, è stata erogata a fronte di determinati requisiti, in particolare: età pari o superiore a 64 anni, reddito personale non superiore a 8.640,84 euro, escluso quello derivante dalla prima casa, da assegni familiari o indennità di accompagnamento, nonché da trattamenti di fine rapporto; ed è stata calcolata in base all'anzianità contributiva del pensionato stesso: da un minimo di 336 euro ad un massimo di 504, in base agli anni di contributi;
la «quattordicesima» per i pensionati è stata il frutto di un lungo e laborioso lavoro portato avanti dal Governo Prodi, che ha stabilito la priorità del sostegno alle pensioni basse, procedendo, già con la legge di attuazione del protocollo del welfare, ad un intervento mirato a vantaggio delle fasce deboli della società, tramite un'intesa raggiunta con le parti sociali e, in particolare, con i sindacati dei pensionati;
i dati dell'Inps, relativi all'erogazione della «quattordicesima» ai pensionati, hanno dimostrato la possibilità di attuare una vera politica sociale a vantaggio dei redditi, a partire dalle pensioni più basse, tramite un contributo importante a milioni di pensionati: un aiuto concreto alle famiglie a basso reddito, che con la crisi economica in atto rappresentano le fasce a rischio, sempre crescente, di povertà -:
quale sia il numero complessivo dei pensionati (suddiviso tra uomini e donne) ai quali il Governo intende erogare per l'anno 2009, la «quattordicesima», entro quale data e a quanto ammontino le risorse complessive destinate a tale scopo.(3-00555)

Iniziative per garantire la sostenibilità del sistema sanitario e adeguati servizi e livelli di assistenza per il cittadino - 3-00556

CICCHITTO, BOCCHINO e SCALERA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la sanità rappresenta una significativa voce di spesa per la finanza pubblica, e per quella regionale in particolare (circa l'80 per cento), e, quindi, un corretto governo della medesima rappresenta una condizione essenziale per garantire la sostenibilità del sistema e adeguati servizi e livelli di assistenza e sicurezza per il cittadino;
in tale quadro vanno considerati sia la grave situazione economica in ambito sanitario e di qualità dei servizi in molte regioni del Centro-Sud, sia i dati di contabilità economico-finanziaria nelle regioni in grave disavanzo e/o soggette a piani di rientro -:
quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per arginare le predette carenze e per invertire la grave tendenza in essere, a tutela dei diritti di assistenza dei cittadini e di buon governo della pubblica amministrazione, nonché per porre rimedio ai deficit di bilancio e alla grave situazione di disservizio e di mancata sicurezza dei servizi erogati, in particolare nelle strutture ospedaliere generaliste di piccola dimensione. (3-00556)

Misure a favore dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dalla recente ondata di maltempo, con particolare riferimento al territorio di Riese Pio X (Treviso) - 3-00557

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi, il forte vento, i nubifragi, le violente prolungate grandinate e una devastante tromba d'aria hanno distrutto cose mobili e immobili, colpito le attività produttive e le infrastrutture pubbliche e messo in ginocchio le colture e gli allevamenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza e Pordenone, ove i danni, in particolare alle coltivazioni di frutta, viti e olive, si sono aggiunti a quelli già provocati dalle ondate di maltempo delle scorse settimane;
il Governo ha promesso il proprio sostegno alle imprese agricole danneggiate e, pertanto, l'ispettorato all'agricoltura ha dato corso alle verifiche dei danni;
in particolare, la tromba d'aria del 6 giugno 2009 ha devastato il territorio di Riese Pio X e la frazione di Vallà, con la forza simile ad un terremoto, creando numerosi feriti, scoperchiando case e colpendo attività produttive, infrastrutture pubbliche, viarie e a rete, capannoni, industrie, edifici pubblici e privati, automobili e servizi;
i tecnici, provinciali e comunali, stanno effettuando un censimento preciso delle abitazioni, degli stabilimenti e dei beni danneggiati, con la stessa metodologia già convalidata per il terremoto dell'Abruzzo, per verificare i numerosi edifici inagibili e per conteggiare i danni, rilevando la necessità di un numero elevato di 500 interventi, che complessivamente si stimano tra i 400 e i 500 milioni di euro;
la regione Veneto ha chiesto lo stato di emergenza per tutta l'area interessata dal pesantissimo evento meteorologico, promettendo il sostegno alle famiglie e alle aziende rimaste danneggiate;
i danni a seminativi, frutteti, vigneti ed allevamenti si calcolano in circa 60 milioni di euro; i danni alle colture, che in certi casi hanno superato il 150 per cento, hanno compromesso le piante anche per la buona riuscita della fioritura del prossimo anno; in particolare, i danni ai frutteti, divelti dalla tromba d'aria, hanno messo a repentaglio il lavoro di cinque stagioni, colpendo in modo irreparabile gli agricoltori;
la provincia di Treviso, di concerto con il comune di Riese Pio X, si è attivata per coordinare l'emergenza, riuscendo a ripristinare il traffico in gran parte della rete viaria, a ripristinare la corrente elettrica e a sistemare i circa 200 sfollati nelle strutture ricettive;
occorre mettere in sicurezza le costruzioni danneggiate, ripristinare le infrastrutture pubbliche colpite, assicurare l'alloggio agli sfollati e permettere la ripresa delle attività economiche, delle aziende manifatturiere e delle aziende agricole e, a tal fine, occorrono nell'immediato idonee risorse economiche per far fronte al ripristino dei territori colpiti e, in particolare, alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X, devastato dalla violenta tromba d'aria -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni e alle emergenze esposte in premessa e, in particolare, con riguardo alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X. (3-00557)

Recente proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in tema di destinazione per il 2010 delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 68 del regolamento CE 73/2009, relativo ai cosiddetti «sostegni specifici» in agricoltura, con particolare riferimento agli effetti sulle aziende agricole del Meridione - 3-00558

SARDELLI, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO e MILO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la recente proposta del Ministro interrogato di destinazione per il 2010 delle somme ricavate dall'applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, relativo ai cosiddetti «sostegni specifici» in agricoltura, risulta fortemente penalizzante per gli agricoltori e gli allevatori meridionali, oltre che lesiva dei loro diritti, rappresentando per l'intero comparto un vero e proprio scippo, quantificabile in 30-40 milioni di euro;
la stessa proposta, nel non prevedere nessun obiettivo strategico nazionale da perseguire e nessun intervento di politiche di valorizzazione della qualità, del miglioramento della commercializzazione e di compensazione effettiva delle situazioni di svantaggio, si sostanzierebbe esclusivamente in una diversa allocazione delle risorse, spostandole dal Mezzogiorno a tutto vantaggio del Nord del Paese;
nello specifico la proposta del Ministro interrogato interesserebbe, soprattutto, i comparti della zootecnia (allevamenti bovini e ovicaprini), dell'olivicoltura, il lattiero caseario e la filiera del tabacco, tutti per lo più concentrati nelle regioni del Nord del Paese;
in virtù delle suddette misure proposte dal Ministro interrogato, gli agricoltori e gli allevatori del Mezzogiorno finirebbero con il godere di benefici assolutamente marginali, pur essendo i principali finanziatori del fondo di cui al suddetto articolo 68, il cui valore si aggira intorno ai 420 milioni di euro e che per oltre il 60 per cento è alimentato dal prelievo operato sui premi per i seminativi, per l'olivicoltura, per gli ovicaprini e per l'ortofrutta;
secondo la stessa proposta il 50 per cento del fondo servirebbe a finanziare gli interventi sulle assicurazioni, finora a totale carico del bilancio dello Stato, e solo una minima parte ritornerebbe alle aziende agricole del Meridione, mentre oltre 90 milioni di euro dei 146 previsti per gli interventi accoppiati è destinato alle principali produzioni del Nord, quali bovini da carne e bovini da latte, in coerenza con una scelta politica diretta verso interventi che emarginerebbero le regioni del Mezzogiorno, deficitarie proprio in tali produzioni;
per quanto riguarda l'ortofrutticoltura e l'olivicoltura, fortemente rappresentate nel Sud d'Italia, settori che da soli contribuiscono per oltre il 30 per cento all'intero fondo, sarebbe riservata la misera somma di 6 milioni di euro per un incentivo ai soli oli d'oliva dop e igp. Mentre gli interventi previsti per il grano duro verrebbero destinati alle misure agro-ambientali, prevedendo solo un aiuto agli agricoltori che praticano l'avvicendamento triennale e finalizzato alla copertura dei costi supplementari ed alla perdita di reddito connessa alla pratica colturale;
il danno economico a carico delle aziende agricole e zootecniche meridionali, che deriverebbe dall'attuazione della proposta elaborata dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla destinazione del fondo dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, è stimato in oltre 30 milioni di euro, in un contesto economico nel quale l'agricoltura del Sud rischia il tracollo -:
se non ritenga che, in sede di rinegoziazione con la conferenza Stato-regioni, debba aprirsi un confronto per una distribuzione territoriale più equa dei finanziamenti previsti dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che, come nello stesso spirito della norma, dovrebbe rappresentare un valido strumento che permetta agli Stati membri di migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. (3-00558)