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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 24 giugno 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 giugno 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Antonione, Aprea, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cesa, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Farina Gianni, Farina Renato, Fassino, Fitto, Fontana Gregorio, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Antonione, Aprea, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cesa, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 giugno 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CASSINELLI: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d'autore» (2525);
CASSINELLI: «Disposizioni concernenti l'esercizio della professione di veterinario e la tutela della salute degli animali» (2526);
BIANCOFIORE: «Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico ai cimiteri di guerra» (2527);
RAMPELLI: «Disposizioni concernenti il riconoscimento della lingua italiana dei segni» (2528);
SCANDROGLIO ed altri: «Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale» (2529).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge AMICI: «Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi» (2325) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giachetti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

VII Commissione (Cultura):
CECCUZZI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della "Via Francigena"» (431) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 22 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 febbraio 2009, e la relativa relazione concernente la gestione delle risorse allocate in partite di spesa che presentano elementi sintomatici di criticità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere dell'8 giugno 2009, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: MOTTA ed altri n. 9/1875/46, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 dicembre 2008, concernente la rimozione ed il trasporto di rifiuti anche pericolosi a garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, SAGLIA ed altri n. 9/1972/11, riguardante l'ulteriore qualificazione delle piccole e medie imprese attraverso l'immissione di managerialità, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 2009, PALADINI ed altri n. 9/1972/52, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente misure volte ad una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, nonché ad attuare forme di tutela per i lavoratori atipici e precari, CUOMO ed altri n. 9/1972/108, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 gennaio 2009, concernente la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori nelle aree in crisi, POLI n. 9/2198/78, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2009, concernente il differimento del termine previsto dall'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, per la parte di propria competenza, ARGENTIN ed altri n. 9/1713/132, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ed approvato nella seduta del 13 novembre 2008, sulla piena integrazione nella società civile delle persone disabili.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 9 e del 16 giugno 2009, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno BELTRANDI n. 9/1386/101 e COSTANTINI n. 9/1386/135, concernenti le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, PALADINI n. 9/1386/132, riguardante interventi a sostegno delle Forze dell'ordine, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, D'AMICO n. 9/1386/91, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, sull'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo destinato alle spese connesse alla gestione dell'immigrazione e sulla previsione di una tassa di concessione governativa sul rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno, e Tommaso FOTI n. 9/1366/63, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, sulle procedure di sgombero di immobili sublocati senza autorizzazione.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 10 e dell'11 giugno 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno RUGGHIA ed altri n. 9/2047-A/7 e CICU n. 9/2047-A/9, concernenti il trattamento di missione per il personale civile, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno DE ANGELIS n. 9/2047-A/8, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante il costante aggiornamento del Parlamento da parte del Governo sugli sviluppi delle missioni internazionali, e RUGGHIA ed altri n. 9/1802/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, sulla informativa al Parlamento circa l'andamento della missione UNIFIL in Libano.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 giugno 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PICCHI ed altri n. 9/2031-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2009, concernente la stabilizzazione del personale del Ministero degli affari esteri con contratto regolato dalla legge italiana.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 17 giugno 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Mariarosaria ROSSI n. 9/2198/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2009, concernente la disciplina del servizio di noleggio con conducente.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 giugno 2009, ha trasmesso un documento concernente «La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2008 - riconciliazione con il rendiconto generale dello Stato», predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare della NATO.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso il testo della dichiarazione n. 109-bis, adottata dal quel consesso nel corso della sessione primaverile, svoltasi ad Oslo dal 22 al 26 maggio 2009, concernente la situazione nella Repubblica di Moldavia (doc. XII-quater, n. 8).

Tale documento è assegnato, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 23 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente osservazioni in merito a distorsioni della concorrenza derivanti da discriminazioni nelle agevolazioni fiscali nel mercato dell'erogazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal citato articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (99).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 luglio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 25 GIUGNO 2009

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-TER-C)

A.C. 1441-ter-C - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I contributi previsti dal comma 1-bis sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 150.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.
1-quater. I contributi previsti dal comma 1-bis destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.
1-quinquies. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1-bis possono essere concessi dal Ministro dello sviluppo economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 75.000 euro.
1-sexies. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-quinquies, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
1. 5. (ex 1. 2.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 11, sostituire le parole da: il 1o aprile 2008 per la reindustrializzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1o aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit n. 9 - territorio salentino-leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia.
2. 3. (ex 2. 7.) Bellanova.

Al comma 12, lettera h), sostituire le parole da: e dei sistemi fino a: ciascuno dei due con le seguenti:, del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia Giulia, della filiera tessile molisana e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ad integrazione degli oneri di cui al comma 12, si provvede per il 2009 e il 2010, con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pari a 10 milioni per il 2009 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 6. (ex 2. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Il CIPE, nell'ambito delle risorse fino a: Fondo medesimo con le seguenti: L'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA destina, nell'ambito delle proprie risorse,
3. 1. (ex 3. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
3-bis. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione di cui commi 1, 2 e 3 agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
3-ter. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
3-quater. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 3-ter in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 3-ter e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
3-quinquies. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-ter sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 3-ter non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante pena la nullità dell'atto di compravendita.
3-sexies. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore di lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
3-septies. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3-octies. La comunicazione di cui al comma 3-sexies o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 3-septies consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
3-novies. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 3-septies e 3-octies agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.
3-decies. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma 3-terdecies.
3-undecies. Nei casi di cui al comma 3-decies il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi.
3-duodecies. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3-decies senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
3-terdecies. Le attività economiche di cui al presente articolo e i casi particolari di cui al comma 3-undecies sono individuati con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari. La valutazione di impatto ambientale deve essere resa nell'ambito della conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma 3-undecies.

Conseguentemente, sostituire le rubrica con la seguente: Misure per l'attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi e attività economiche nonché semplificazione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese.
6. 3. (ex 6. 6.) Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.
*25. 1. (ex 25. 1.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Piffari, Borghesi, Palomba.

Sopprimerlo.
*25. 2. (ex 25. 1.) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.
*26. 1. (ex 26. 1.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Sopprimerlo.
*26. 2. (ex 26. 1.) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 17.
27. 20. (ex 27. 29.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 2 milioni.
27. 43. (ex 27. 61.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. È abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
27. 44. (ex 27. 40.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Per garantire l'efficace vigilanza sulla gestione, sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti, per assicurare l'efficiente funzionamento del relativo settore, in funzione del raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti alternative, all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti»;
2) al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti lettere: «g-bis) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; g-ter) supporta il Ministro nell'attività di coordinamento della pianificazione di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risultati delle attività di cui al presente comma, insieme alla pertinente documentazione, sono altresì trasmessi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Unità tecnica per i rifiuti è composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata in carica dei componenti dell'Unità è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, garantendo in ogni caso anche la conclusione dei programmi del Consorzio Nazionale Imballaggi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'Unità tecnica per i rifiuti sono trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo. La denominazione »Unità tecnica per i rifiuti« sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione »Osservatorio nazionale sui rifiuti«, ovunque presente».
27. 01. (ex 27. 01.) Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Semplificazioni degli oneri amministrativi per la gestione dei rifiuti e controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti). - 1. Al fine di assicurare che la gestione dei rifiuti abbia luogo in condizioni di piena legalità, anche nell'ambito di contesti emergenziali, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) all'articolo 188, comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma;
b) all'articolo 188, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 189, comma 2, le parole da: «ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) all'articolo 189, comma 3, le parole da: «alle camere di commercio, industria e artigianato» a: «legge 25 gennaio 1994, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-bis»;
e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità»;
f) all'articolo 190, comma 1, le lettere b) e d) sono abrogate;
g) all'articolo 190, i commi 4, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono abrogati;
i) all'articolo 193, comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008.
27. 02. (ex 27. 02.) Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo, l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). - 1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali".
27. 03. (ex 27. 04.) Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Misure in materia di gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materia). - 1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, all'articolo 2, comma 143, alinea, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole da: «nei seguenti casi:» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ed i certificati verdi sono moltiplicati per il coefficiente di 1,8, nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani o da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti».
27. 04. (ex 27. 07.) Fava.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Promozione della concorrenza nei mercati energetici). - 1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
27. 05. (ex 27. 05.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 2.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 3, premettere il seguente periodo: L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato.
29. 3. Monai, Cimadoro, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 28, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 10 per cento.
30. 6. (ex 30. 6.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per lo sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari scoperte e brevettate dal CNR.
38. 1. (ex 38. 1.) Torazzi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi nel settore dell'energia rinnovabile di tipo geotermico.
38. 2. (ex 38. 2.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*41. 1. (ex 41. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimerlo.
*41. 2. (ex 41. 4.) Ferranti, Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sopprimere i commi 5 e 6.
41. 3. (ex 41. 3.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 1,30 con le seguenti: 1,80.
*42. 1. (ex 42. 5.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 1,30 con le seguenti: 1,80.
*42. 2. (ex 42. 3.) Fava.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 1,30 con le seguenti: 1,80.
*42. 3. (ex 42. 3. e 42. 5.) Marchignoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto il seguente:
"145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente è estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile".

Conseguentemente, al comma 6:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
il numero 6 è sostituito dal seguente: "6. Biomasse e gas: 28";
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il numero 7 è sostituito dal seguente: "7. Rifiuti urbani e combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile";
sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
il numero 8 è sostituito dal seguente: 8. Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione: 18».
42. 4. (ex 42. 1.) Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale) - 1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non sono invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o Gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.
8. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 133, pari a 60 milioni per il 2009, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
44. 01. (ex 44. 01.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per il potenziamento e l'ammodernamento logistico dei tribunali di cui al comma 4 dell'articolo 140-bis introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di ripartizione della somma di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133.
49. 5. (ex 49. 3.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1441-ter-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
Fondo per le aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
b) sostituire le parole: Fondo medesimo con le seguenti: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 3, comma 6, al secondo periodo sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui con le seguenti: ai sensi del.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

All'articolo 18, sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-bis. Per l'attuazione dei commi 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
7-ter. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 7-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertita, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-quater. Le risorse di cui ai commi 7 e 7-bis possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
7-quinquies. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

All'articolo 25, comma 2, lettera n), sostituire le parole da: con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il «decommissioning».

All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nomina dei commissari con le seguenti: entrata in vigore della presente legge nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera l), si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 27, comma 9-bis, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 27, comma 26, lettera c), sopprimere le parole: senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica.

All'articolo 30, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono abrogati».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 2.3, 2.6, 3.1, 6.3, 27.20, 27.43, 27.44, 29.3, 30.6, 38.1, 38.2, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 49.5 e sugli articoli aggiuntivi 27.01, 27.04, 44.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sull'emendamento 18.100 con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2-bis sostituire le parole: «l'Autorità competente di cui al precedente comma 2» con le seguenti: «alle Autorità competenti previste a legislazione vigente»;
al comma 2-ter, dopo la parola: «applicato» inserire le seguenti: «, a cura dei soggetti esercenti la pesca,»;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 32.100 e 42.200.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;
3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;
5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento»;
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;
c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese).

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, qualora venga istituita un'organizzazione comune e.
*1. 1. (ex 1. 3.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, qualora venga istituita un'organizzazione comune e.
*1. 2. (ex 1. 4.) Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine del numero.
1. 3. (ex 1. 6.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine della lettera.
1. 4. (vedi 1. 7.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I contributi previsti dal comma 1-bis sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 150.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.
1-quater. I contributi previsti dal comma 1-bis destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.
1-quinquies. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1-bis possono essere concessi dal Ministro dello sviluppo economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 75.000 euro.
1-sexies. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-quinquies, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
1. 5. (ex 1. 2.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi).

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti
di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi dà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il
riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1o aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1o aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del PIT n. 9 - territorio salentino-leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.

13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi).

Sopprimere il comma 8.
2. 1. (ex 2. 3.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 8, dopo le parole: i distretti in situazioni di crisi aggiungere le seguenti: con riferimento ai tassi di occupazione e di disoccupazione ed alla loro dinamica nel triennio precedente.
2. 2. (ex 2. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, sostituire le parole da: il 1o aprile 2008 per la reindustrializzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1o aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit n. 9 - territorio salentino-leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia.
2. 3. (ex 2. 7.) Bellanova.

Al comma 12, lettera g), sostituire le parola: sostenute dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: individuate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 4. (ex 2. 9.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'adeguamento delle strutture turistico ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;
2. 5. (ex 2. 10.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, lettera h), sostituire le parole da: e dei sistemi fino a: ciascuno dei due con le seguenti:, del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia Giulia, della filiera tessile molisana e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ad integrazione degli oneri di cui al comma 12, si provvede per il 2009 e il 2010, con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pari a 10 milioni per il 2009 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 6. (ex 2. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 12, lettera h), sostituire le parole da: e dei sistemi fino a: ciascuno dei due con le seguenti:, dei sistemi di illuminazione del Veneto e del tessile-abbigliamento di Prato mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite, rispettivamente, di 1,3 milioni di euro, 1,3 milioni di euro e 1,4 milioni di euro per ciascuno dei.
2. 7. (ex 2. 6.) Lulli.

Al comma 12, lettera h), sostituire le parole da: mediante fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché di altri sistemi produttivi locali in crisi mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 1 milione di euro per ciascuno dei distretti oggetto di accordi di programma.
2. 8. (ex 2. 8.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Realacci, Anna Teresa Formisano, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.
*2. 9. (ex 2. 4.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.
*2. 10. (ex 2. 5.) Froner.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento.
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi).

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera mm), della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «nelle aree sottoutilizzate» sono sostituite dalle seguenti: « , da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006»;
sopprimere il comma 3.
3. 3. (ex 3. 3.) Lo Presti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Il CIPE, nell'ambito delle risorse fino a: Fondo medesimo con le seguenti: L'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA destina, nell'ambito delle proprie risorse,
3. 1. (ex 3. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: destina una quota del Fondo medesimo con le seguenti: fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
3. 2. (ex 3. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui all'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
3. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).

Sopprimerlo.
4. 1. (ex 4. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devo no derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro quattro mesi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis)
riduzione a un terzo dei tempi di svolgimento della Conferenza dei servizi prevedendone l'esecuzione in via telematica;
b-ter) predisposizione in formato elettronico e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni degli atti dell'amministrazione e del privato e dei relativi allegati;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sono adottati aggiungere le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
5. 1. (ex 5. 3. parte ammissibile) Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere la seguente: vincolante.
5. 2. (ex 5. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

Sopprimerlo.
6. 1. (ex 6. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
6. 2. (ex 6. 5.) Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
3-bis. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione di cui commi 1, 2 e 3 agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
3-ter. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
3-quater. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 3-ter in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 3-ter e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
3-quinquies. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-ter sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 3-ter non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante pena la nullità dell'atto di compravendita.
3-sexies. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore di lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
3-septies. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3-octies. La comunicazione di cui al comma 3-sexies o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 3-septies consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
3-novies. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 3-septies e 3-octies agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.
3-decies. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma 3-terdecies.
3-undecies. Nei casi di cui al comma 3-decies il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi.
3-duodecies. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3-decies senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
3-terdecies. Le attività economiche di cui al presente articolo e i casi particolari di cui al comma 3-undecies sono individuati con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari. La valutazione di impatto ambientale deve essere resa nell'ambito della conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma 3-undecies.

Conseguentemente, sostituire le rubrica con la seguente: Misure per l'attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi e attività economiche nonché semplificazione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese.
6. 3. (ex 6. 6.) Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, premettere le parole: I decreti legislativi di cui all'articolo 5, possono altresì prevedere che,

Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1 sono individuate con i tempi e le modalità di cui all'articolo 5. Restano ferme le vigenti disposizioni riguardanti certificazioni di competenza del Ministero della giustizia;
alla rubrica, sopprimere le parole: procedure e.
6. 4. (ex 6. 3.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione aggiungere le seguenti: per tre anni.
6. 5. (ex 6. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa con le seguenti: che attengono ai profili della pubblica sicurezza o della difesa.
6. 6. (ex 6. 4.) Zunino.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche in materia di ICI).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta dovuta, calcolata dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, è riconosciuta ai singoli comuni dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al presente comma non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».
8. 1. (ex 8. 1.) Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari).

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari).

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 1. (ex 9. 1.) Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Società cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexies-decies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
6. All'articolo 223-sexies-decies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

8. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

13. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione
nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,».
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;
c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», primo comma, sopprimere le parole:, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:
al medesimo comma:
sopprimere le parole:
, nazionali o esteri;
sostituire le parole:
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 con le seguenti: da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000;
al secondo comma, sopprimere le parole:
, nazionali o esteri,
alla lettera b), capoverso «Art. 474», primo comma, sopprimere le parole:, nazionali o esteri,

alla lettera e), capoverso «Art. 517-ter»:
al primo comma, sopprimere le parole:
, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;
al secondo comma, sopprimere le parole:
con offerta diretta ai consumatori;

sopprimere il comma 7.
*15. 1. (ex 15. 1.) Versace.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», primo comma, sopprimere le parole:, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:
al medesimo comma:
sopprimere le parole:
, nazionali o esteri;
sostituire le parole:
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 con le seguenti: da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000;
al secondo comma, sopprimere le parole:
, nazionali o esteri,

alla lettera b), capoverso «Art. 474», primo comma, sopprimere le parole:, nazionali o esteri,

alla lettera e), capoverso «Art. 517-ter»:
al primo comma, sopprimere le parole:
, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;
al secondo comma, sopprimere le parole:
con offerta diretta ai consumatori;

sopprimere il comma 7.
*15. 2. (ex 15. 2.) Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», primo comma, sopprimere le parole:, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
15. 3. (ex 15. 3.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», primo comma, sopprimere le parole:, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
15. 4. (ex 15. 4.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
16. 1. (ex 16. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Contrasto della contraffazione).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Contrasto della contraffazione).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
3-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
3-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.
3-quinquies. Al comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale le parole: «decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «decorso il termine di sei mesi dalla data di effettuazione del sequestro».
17. 1. (ex 17. 2.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
3-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 e 517-ter del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
3-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.
*17. 2. (ex 17. 1.) Versace.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
3-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 e 517-ter del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
*17. 3. (ex 17. 3.) Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cogni
zione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».

8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.
e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente;

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Proprietà industriale).

Sopprimere il comma 4.
19. 1. (ex 19. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, opera coinvolgendo i rappresentanti delle imprese e delle categorie economiche interessate dalla contraffazione.
19. 2. (ex 19. 6.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio è tenuto a redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale entro il 30 giugno sui risultati della lotta alla contraffazione, nonché sulla propria attività.
19. 3. (ex 19. 9.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari.
19. 4. (ex 19. 8.) Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 15, alinea, sopprimere le parole:, anche con riferimento all'aspetto processuale,
19. 5. (ex 19. 3.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione;
g) prevedere che i prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario, di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o di quello successivamente modificato dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 6. (ex 19. 4.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 15, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.
*19. 7. (ex 19. 1.) Versace.

Al comma 15, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.
*19. 8. (ex 19. 5.) Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Bollo virtuale).

1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00».
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:
«a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

Sopprimere i commi 3 e 4.
*21. 1. (ex 21. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 3 e 4.
*21. 2. (ex 21. 2.) Lulli, Fluvi, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura annuale, può proporre una copertura fino ad una durata massima di cinque anni a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza della prima annualità, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
3-bis. In ogni caso si applica ai contratti assicurativi l'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: ai commi 3 e 3-bis.
21. 3. (ex 21. 3.) Lulli, Fluvi, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime).

1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale).

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare).

Sopprimerlo.
*25. 1. (ex 25. 1.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Piffari, Borghesi, Palomba.

Sopprimerlo.
*25. 2. (ex 25. 1.) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti:, da realizzare d'intesa con gli enti locali interessati,
25. 3. (ex 25. 9.) Lulli, Benamati, Federico Testa, Vico, Froner, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Realacci, Palomba.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei materiali e rifiuti radioattivi aggiungere le seguenti:, ferme restando le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad eccezione di quelle contenute nel Capo VII e nell'articolo 33 del citato decreto,
25. 4. (ex 25. 12.) Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: agli enti locali con le seguenti: alla provincia, nonché ai comuni confinanti, anche se situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo.
25. 5. (ex 25. 3.) Monai, Cimadoro, Scilipoti, Piffari, Borghesi, Palomba.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e tutte le opere connesse.
25. 6. (ex 25. 13.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: e tutte le opere connesse aggiungere le seguenti: strettamente indispensabili e funzionali alla realizzazione degli impianti.
25. 7. (ex 25. 5.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: e tutte le opere connesse aggiungere le seguenti:, da realizzare comunque d'intesa con gli enti locali interessati,
25. 8. (ex 25. 10.) Lulli, Vico, Federico Testa, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole da:, con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il «decommissioning».
25. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole da:, anche ai comuni confinanti fino alla fine della lettera con le seguenti: o i siti di stoccaggio dei materiali e rifiuti radioattivi, anche ai comuni confinanti, ancorché situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo.
25. 9. (ex 25. 4.) Monai, Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:. Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità.
25. 10. (ex 25. 6.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: alla sua economicità con le seguenti: per assicurare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali.
25. 11. (ex 25. 2.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: alla sua economicità con le seguenti: ai suoi rischi, intrinseci ed estrinseci, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di gestione e smaltimento delle scorie radioattive.
25. 12. (ex 25. 11.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
r) dismissione accelerata, prima della realizzazione dei nuovi impianti, degli insediamenti obsoleti esistenti sugli attuali siti e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico, che non saranno oggetto di nuove realizzazioni,.
*25. 13. (ex 25. 7.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
r) dismissione accelerata, prima della realizzazione dei nuovi impianti, degli insediamenti obsoleti esistenti sugli attuali siti e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico, che non saranno oggetto di nuove realizzazioni,.
*25. 14. (ex 25. 7.) Graziano.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Energia nucleare).

Sopprimerlo.
*26. 1. (ex 26. 1.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Sopprimerlo.
*26. 2. (ex 26. 1.) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e previa consultazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
26. 3. (ex 26. 4.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e previa consultazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, la quale dovrà esprimersi entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
26. 3.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 26. 4.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba, Vico.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

Sopprimere il comma 4.
28. 1. (ex 28. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 25.000.
28. 2. (ex 28. 3.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono esser effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
14. Per almeno trentasei mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

Sopprimerlo.
29. 1. (ex 29. 2.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: mediche e industriali aggiungere le seguenti: nonché le funzioni ed i compiti di salvaguardia e di protezione fisica passiva degli impianti e dei materiali nucleari.
29. 2. (ex 29. 9.) Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, premettere il seguente periodo: L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato.
29. 3. Monai, Cimadoro, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5, lettera h), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'Agenzia, inoltre, nelle materie di propria competenza, può provvedere a formulare indirizzi su tematiche di ricerca diretti agli enti del settore della ricerca scientifica e può sviluppare autonomamente, a valere sulle proprie risorse, specifici progetti di studio e di sperimentazione.
29. 4. (ex 29. 4.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: assicurando altresì l'informazione ai cittadini sulla gestione delle scorie.
29. 5. (ex 29. 3.) Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
29. 6. (ex 29. 6.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè, Quartiani, Bratti.
(Approvato)

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: dodici.
29. 7. (ex 29. 8.) Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Semplificazione di procedure).

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Semplificazione di procedure).

Sopprimerlo.
31. 1. (ex 31. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 1 MW»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività».
31. 2. (ex 27. 51.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alta disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alta costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.»
31. 3. (ex 31. 2.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore 200 KW»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente».
31. 4. (ex 31. 3) Froner.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori).

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
32. 1. (ex 32. 2.) Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: predette misure, inserire le seguenti:, individuando nel contempo le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3.
32. 100.(nuova formulazione).La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Reti interne di utenza).

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici,».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici).

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;
b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata).

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative com prese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

A.C. 1441-ter-C - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader Approach», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;
b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per lo sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari scoperte e brevettate dal CNR.
38. 1. (ex 38. 1.) Torazzi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi nel settore dell'energia rinnovabile di tipo geotermico.
38. 2. (ex 38. 2.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari).

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari).

Sopprimere il comma 2.
39. 1. (ex 39. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: esigenze energetiche aggiungere le seguenti: a condizione che si tratti esclusivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelle assimilate,.
39. 2. (ex 39. 2.) Villecco Calipari, Ferranti, Vico, Realacci.

Al comma 6, aggiungere, in fine,il seguente periodo: Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché della salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi 7 agosto 1990 n. 241 del 2000 e 11 febbraio 2005, n. 15, in materia di conferenze di servizi.
39. 3. (ex 39. 3.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Dati sulla riduzione delle assenze nel pubblico impiego e relativi effetti finanziari - n. 3-00562

CICCHITTO, BOCCHINO, LAFFRANCO e BALDELLI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
in attesa delle cifre definitive della Ragioneria generale dello Stato sulle assenze nella pubblica amministrazione, secondo i dati esaminati dalla commissione incaricata dal ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione di monitorare il fenomeno dell'assenteismo e valutare l'impatto dei provvedimenti adottati per arginarne la diffusione, emerge che nel quarto trimestre 2008 è stata registrata una flessione dell'assenteismo nel settore pubblico che, anche nel confronto con quanto accaduto nel privato, segnala una svolta strutturale;
il cosiddetto «effetto Brunetta» viene calcolato pari ad una flessione delle ore di assenza per malattia del 22,3 per cento, effetto di una riduzione effettiva del 16,35 per cento in un trimestre nel quale si sarebbe dovuto invece verificare (per l'impatto dei fattori epidemiologici) un aumento del 6 per cento -:
se, e in quali settori, la riduzione delle assenze nel pubblico impiego comporti un risparmio per le casse dello Stato e come il Governo eventualmente intenda utilizzare tale risparmio. (3-00562)

Iniziative per la corretta applicazione della disposizione prevista dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di locazione di immobili a immigrati clandestini - n. 3-00563

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. (...)»;
la citata disposizione è stata inserita nel testo unico sull'immigrazione dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, facente parte del cosiddetto «pacchetto Maroni» sulla sicurezza, con il preciso intento di colpire la condotta di quanti danno alloggio o cedono in locazione immobili a immigrati clandestini;
dai lavori preparatori del citato provvedimento si evince chiaramente che il legislatore intendeva punire tutte le fattispecie di cessione in uso, ivi compresa la locazione, di immobili a clandestini, lasciando fuori dall'operatività della norma incriminatrice le sole ipotesi, altrimenti rilevanti, di chi, usufruendo di servizi alla persona, ospitasse in casa propria lo straniero irregolare: si intendeva fare riferimento al caso tipico delle «badanti»;
nonostante la chiarezza della citata disposizione e l'altrettanto chiara volontà del legislatore, non sono mancate interpretazioni giurisprudenziali, ad avviso degli interroganti, «creative», che hanno limitato di molto l'operatività della norma, escludendo, in particolare, la ricorrenza del reato nei casi in cui il canone di locazione richiesto allo straniero clandestino fosse da giudicarsi equo o «di mercato»;
in questo senso si è espressa da ultimo la prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 19171/2009, depositata il 7 maggio 2009 -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare l'efficace applicazione delle norme citate, secondo la loro ratio ispiratrice, chiaramente desumibile dai lavori preparatori. (3-00563)

Iniziative per l'integrazione dell'organico della cosiddetta «polizia di prossimità» e per la sua piena operatività - n. 3-00564

VIETTI, TASSONE, MANNINO, MANTINI, RAO, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, NARO, OCCHIUTO e LIBÈ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in una relazione dedicata alla «polizia di prossimità», la Corte dei conti ha rilevato che, a 6 anni dall'avvio, l'istituzione del poliziotto e carabiniere di quartiere non è ancora a regime;
alla fine del 2008 gli operatori della polizia di prossimità ammonterebbero a 3.900 unità contro le 5.900 previste (esattamente 1.620 carabinieri e 2.274 agenti di polizia), ben 2 mila in meno, dunque, rispetto alle previsioni iniziali e nonostante da più parti provengano richieste di ampliare il servizio, comprendendo nuove zone;
secondo la relazione, il progetto è stato finanziato con risorse idonee a reclutare fra il 2005 e il 2008 solo 2.700 unità, ossia la metà del fabbisogno. L'iniziativa inserita nel 2002 dal Ministro dell'interno fra le «priorità strategiche» della direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione, scrive la Corte dei conti, ha «promosso il rilancio della prevenzione» e ha creato «forme di dialogo con la realtà civile, utili a ridurre comportamenti criminosi». Ma non è riuscita a formare nel cittadino medio un'omogenea cultura della sicurezza fondata sul dialogo con il poliziotto e il carabiniere di quartiere;
per la Corte dei conti «la persistente insufficienza numerica del personale ha rappresentato un problema di difficile soluzione»;
il servizio è attivo in oltre 800 quartieri, oltre un terzo nelle 4 aree metropolitane di Torino, Milano, Napoli e Roma. Più della metà degli operatori in servizio al Nord (in tutto 1.459 operatori fra Arma dei carabinieri e Polizia di Stato) opera in Lombardia e in Piemonte, in prevalenza nelle province di Milano e Torino. Al Centro Italia il 60 per cento degli agenti di prossimità, che sono in tutto 1.431, è utilizzato nel Lazio e, in particolare, nella provincia di Roma. Al Sud, invece, un quarto delle forze a disposizione (che sono 1.004 operatori di prossimità) è impegnato in Campania, il 32 per cento in Sicilia;
secondo la magistratura contabile «i risultati conseguiti, mentre inducono a formulare un giudizio di efficienza dell'azione svolta, provano che l'iniziativa potrà esprimere le capacità ottimali di funzionamento quando il territorio sarà coperto nella misura, che si assume prudenziale, definita da anni. Non appare rinviabile l'integrazione del personale in misura adeguata a estendere la funzione alle ampie fasce di popolazione escluse dalle prestazioni di prossimità» -:
se e come intenda procedere all'integrazione del fabbisogno del personale, che, come rimarcato dalla Corte dei conti, non appare rinviabile se si vuole mettere l'istituto nelle condizioni di poter esprimere le proprie capacità ottimali. (3-00564)

Iniziative per una politica europea di contrasto all'immigrazione clandestina e per la stipula di trattati bilaterali che assicurino respingimenti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto internazionale - n. 3-00565

ROTA e EVANGELISTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani vieta, senza eccezione alcuna, la tortura e ogni trattamento inumano o degradante: tale divieto comporta l'obbligo degli Stati aderenti, tra cui anche l'Italia, di non espellere o respingere le persone verso Stati dove rischiano di essere sottoposte a pratiche lesive dell'integrità psico-fisica;
il 7 maggio 2009 e nei giorni successivi il nostro Paese ha respinto verso la Libia centinaia di migranti intercettati al largo delle coste italiane su dei barconi di fortuna;
molti di questi migranti provenivano da aree particolarmente critiche, nelle quali sono in atto da anni guerre e persecuzioni. Tra queste, la Somalia, uno dei cinque Paesi meno sviluppati del mondo, nella cui capitale proprio in questi giorni si stanno intensificando i combattimenti tra estremisti islamici di al-Shabab e le forze del Gun, la coalizione di unità nazionale. A quanto si apprende solo nella regione di Mogadiscio si registrano dal 7 maggio 2009 a oggi più di 100 morti e 46.000 profughi;
altri Paesi di provenienza dei migranti che attraversano lo Stretto di Sicilia sono l'Eritrea, dove ragazzi e ragazze sono costretti a una leva forzata e illimitata, dalla quale raramente tornano alle loro famiglie, e altre aree endemiche di crisi, come l'Afghanistan e la Costa d'Avorio. Si tratta di Paesi dove, secondo dati diffusi dall'Onu, la violazione dei diritti umani rimane endemica e dai quali continuano a fuoriuscire migliaia di profughi;
agli uomini ed alle donne in fuga da zone di guerra il diritto internazionale garantisce la possibilità di richiedere asilo politico. Le statistiche dell'Onu indicano che circa il 70 per cento dei migranti che attraversa lo Stretto di Sicilia richiede asilo e almeno metà di loro lo ottengono;
inevitabilmente sui respingimenti attuati nelle scorse settimane la procura della Repubblica di Roma ha aperto un «fascicolo atti relativi» per stabilire se nella vicenda siano ipotizzabili reati;
numerose sono state le reazioni, anche in sede internazionale, avverso il comportamento del nostro Governo, che, di fatto, espone l'Italia alla possibilità di condanna da parte della Corte europea;
è da tenere presente che i respingimenti sono stati effettuati verso la Libia, un Paese in cui non è stata ancora ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 e rispetto al quale l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che attualmente non è in grado di operare e che, nel migliore dei casi, ci vorrà ancora molto tempo per poterlo fare;
dalle poche notizie a disposizione pare che la situazione dei migranti in Libia sia particolarmente critica nei centri di raccolta, dove, a parte la totale mancanza delle fondamentali norme igieniche, sarebbero all'ordine del giorno sevizie di ogni genere, in particolare nei confronti delle donne;
inoltre, i respingimenti sono stati operati, secondo gli interroganti, anche in violazione del protocollo IV aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti umani, che impedisce l'espulsione e il respingimento collettivo di stranieri, senza provvedimenti individuali;
il problema della presenza sul nostro territorio di stranieri clandestini non è direttamente legato, come si vorrebbe far credere, all'arrivo sulle nostre coste di barconi pieni di disperati, trattandosi di un fenomeno quantitativamente minoritario, che incide marginalmente sulla popolazione clandestina, il cui arrivo in Italia è legato a percorsi differenti. Identificare la lotta alla clandestinità, pertanto, con la pratica e la necessità dei respingimenti è sbagliato, perché, oltre a violare i diritti umani, non risolve il problema, rivelando la sua natura strumentale e demagogica;
appare necessario chiarire l'origine dei flussi di clandestinità nel nostro Paese, evidenziando il legame strettissimo tra clandestinità e lavoro nero -:
se non ritenga necessario promuovere una politica comune a livello europeo di contrasto alla clandestinità e stipulare trattati bilaterali che permettano di operare respingimenti nel pieno rispetto della dignità umana e dei trattati internazionali, rinunciando ad azioni condotte in maniera sporadica e disorganica, in evidente contrasto secondo gli interroganti con il diritto internazionale e con finalità esclusivamente propagandistiche e demagogiche. (3-00565)

Orientamenti del ministro dell'interno in tema di verifica delle condizioni di soggiorno degli studenti stranieri che frequentano regolarmente corsi di studio - n. 3-00566

BUCCHINO, PORTA, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, NARDUCCI, GHIZZONI e COSCIA. - Al Ministro dell'interno - Per sapere - premesso che:
alcuni dirigenti scolastici, come è stato riportato diffusamente dai mezzi di informazione nei giorni passati, hanno avviato in diverse classi di scuola media superiore, addirittura anticipando la conclusione dell'iter del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», verifiche delle condizioni di soggiorno riguardanti studenti stranieri che frequentano regolarmente i rispettivi corsi di studio e, in molti casi, in procinto di sostenere gli esami finali;
questo comportamento non tiene conto di quanto disposto dall'articolo 34 della Costituzione sul fatto che la scuola è aperta a tutti, che la scuola inferiore è obbligatoria e gratuita e che i capaci e i meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e delle analoghe affermazioni contenute nell'articolo 28 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia;
lo stesso regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334) dispone, all'articolo 45, che in alcun caso si può impedire il completamento del corso di studio a studenti maggiorenni a carico dei genitori obbligati al loro mantenimento, a maggiorenni che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi di studio al compimento del diciottesimo anno di età, a studenti maggiorenni, già minori affidati, per la durata delle azioni di sostegno;
tali orientamenti sono stati ribaditi e precisati da una circolare del Ministro dell'interno del 28 marzo 2008, inviata ai prefetti della Repubblica -:
se il Ministro interrogato abbia dato o intenda dare disposizioni affinché non sia messo in discussione il diritto degli studenti stranieri al compimento del corso di studio, garantito dalla Carta costituzionale, da norme di legge e da numerose sentenze di organi giurisdizionali, e non sia, al tempo stesso, violato il loro diritto alla privacy in conseguenza dell'immancabile risonanza che incauti comportamenti hanno sugli organi di stampa. (3-00566)