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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 27 gennaio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 gennaio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BINDI: «Modifiche al codice civile in materia di filiazione» (3147);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VENTUCCI e LEHNER: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica» (3148);
VENTUCCI e LEHNER: «Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana in Italia e all'estero» (3149);
BUCCHINO ed altri: «Disposizioni in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS a soggetti residenti all'estero» (3150);
GRIMOLDI e REGUZZONI: «Norme per l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti del settore merceologico della ferramenta» (3151).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IX Commissione (Trasporti):
BERGAMINI: «Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009» (3007) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
X Commissione (Attività produttive):
NASTRI: «Iniziative volte alla realizzazione di nuove strutture alberghiere nella regione Piemonte, in occasione dell'Expo Milano 2015» (3021) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 15 gennaio 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Giorgio MERLO ed altri n. 9/2561-A/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, riguardante la riduzione dei costi delle spese inerenti l'utilizzazione del gas di città per i servizi essenziali in favore delle famiglie in gravi difficoltà economiche, e Livia TURCO ed altri n. 9/2180-A/16, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 maggio 2009, concernente l'individuazione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo per i figli di immigrati irregolari, nati in Italia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono state trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera del 21 gennaio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CALDERISI ed altri n. 9/2031-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2009, riguardante la disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 25 gennaio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO 9/139 ed abb./1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 ottobre 2009, concernente l'attivazione di iniziative nelle scuole in ricordo dei caduti nelle missioni di pace.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni.

Il ministro per i rapporti con le regioni, con lettera del 25 gennaio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno TOTO n. 9/2468/21, concernente il differimento del termine per l'attuazione del piano di risanamento del Servizio sanitario della regione Abruzzo, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 2009, e MOLTENI ed altri n. 9/2468/41, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la riattivazione di un Tavolo di concertazione con le regioni per la revisione organica del sistema di remunerazione dei farmaci erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti (184).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 marzo 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 febbraio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 25 gennaio 2010, a pagina 3, prima colonna, alla trentacinquesima riga, le parole: «e XI» si intendono sostituite dalle seguenti: «, XI e XII».

DISEGNO DI LEGGE - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-QUATER-C)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti:, lettere da a) a f).

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
1. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: in ragione fino a: domanda.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dei trattamenti pensionistici aggiungere le seguenti: ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo.
1. 3. (vedi 1. 4.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
c-bis) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dal Ministero della salute.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alinea:
sostituire le parole:
dei predetti ministeri con le seguenti: del predetto ministero;
sopprimere la parola:
rispettivamente;
lettera
a), sostituire le parole: rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute con le seguenti: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
lettera
c):
sopprimere le parole:
, il Ministero della salute;
sostituire le parole:
i predetti ministeri con le seguenti: il predetto ministero;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:
ovvero del Ministro della salute fino a: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con le seguenti: di concerto con il Ministro della salute e;
alla rubrica, sopprimere le parole:
e dal Ministero della salute.
2. 1. (vedi 2. 2. e 2. 3.) Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru, Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione.
2. 2. (vedi 2. 4.) Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti dei predetti enti ed istituti sottoposti alla sua vigilanza e, per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza del lavoro, emanare indirizzi e direttive in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ISPESL ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
2. 3. (vedi 2. 8.) Pedoto, Grassi.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione è composta da:
a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente: I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:.
4. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 1. Lo Presti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
*5. 2. (ex 5. 5.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*5. 3. (ex 5. 6.) Borghesi, Paladini, Porcino.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

1-bis. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti».

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.
*6. 1. (vedi 6. 1.) Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
*6. 2. (vedi 6. 2.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.
**6. 3. (ex 6. 3.) Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
**6. 4. (ex 6. 3.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ventesimo giorno del mese successivo alla con le seguenti: decimo giorno dello stesso mese della.
6. 5. (ex 6. 4.) Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1-bis.
*6. 6. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 1-bis.
*6. 7. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1-bis, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: La mancata con le seguenti: La reiterata mancata.
6. 8. Delfino, Poli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
6. 9. (ex 6. 6.) Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: al seguito di gruppi organizzati aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa italiana.
7. 1. (ex 7. 1.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

Sopprimere il comma 2.
*8. 1. (ex 8. 2.) Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*8. 2. (ex 8. 3.) Delfino, Poli.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.
**8. 3. (ex 8. 4.) Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.
**8. 4. (ex 8. 5.) Delfino, Poli.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».

A.C. 1441-quater-C - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009).

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230» sono soppresse.
10. 1. (ex 10. 2.) Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: «dottorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «nazionale» è inserito il seguente periodo: «I tre candidati che ottengono le migliori valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, sono chiamati ad illustrare e discutere pubblicamente gli stessi davanti alla Commissione».
10. 2. (ex 10. 1.) Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, De Torre, Coscia, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale).

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale).

Sopprimerlo.
11. 1. (ex 11. 1.) Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
11. 2. (ex 11. 2.) Porcino, Borghesi, Paladini.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinatamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.
11. 3. (ex 11. 3.) Vincenzo Antonio Fontana, Lorenzin.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari).

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali).

1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

A.C. 1441-quater-C - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici).

Sopprimere il comma 2.
15. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

Sopprimerlo.
21. 1. (vedi 21. 2.) Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: dalla delega aggiungere la seguente: non.
21. 3. Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.
21. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;
d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
22. 1. (vedi 22. 1.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera c), aggiungere il seguente:
«c-bis) le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo propulsivo ai fini della attuazione completa del principio di pari opportunità. Sono obbligatori i piani triennali di azioni positive (PAP) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con la previsione di un »Bilancio di genere« su un modello nazionale in cui evidenziare, rispetto agli occupati, le progressioni medie di carriera evidenziando le promozioni di donne e di uomini e per la verifica delle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e formazione, il tutto in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE».
22. 2. (ex 22. 3.) Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
22. 3. (vedi 22. 4.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).

Sopprimerlo.
*23. 1. (vedi 23. 1.) Lenzi, Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimerlo.
*23. 2. (vedi 23. 2.) Delfino, Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: la parola: «medici» è soppressa.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: medici.
23. 3. (vedi 23. 8.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: sessantasettesimo.
23. 4. (vedi 23. 6.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale normativa si applica anche ai medici universitari convenzionati con il Sistema sanitario nazionale.
23. 5. (vedi 23. 9.) Pedoto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.
23. 200. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
23. 6. (ex 23. 12.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».
23. 7. (ex 23. 11. e 23. 13.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Ghizzoni.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
*23. 8. (ex 22. 8.) Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, De Torre, Coscia.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
*23. 9. (ex 22. 8.) Cassinelli.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'efficacia degli strumenti per la lotta all'illegalità e all'immigrazione clandestina recentemente introdotti nell'ordinamento - 3-00870

DI STANISLAO, DONADI, PALOMBA e PALADINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il cosiddetto «pacchetto sicurezza», con il decreto-legge del mese di agosto 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2009, ha istituito gli osservatori volontari per la sicurezza, meglio noti come «ronde» ed introdotto il reato di immigrazione clandestina;
in merito alle «ronde» si attendono i risultati definitivi sulla loro diffusione in ambito nazionale, ma al 10 novembre 2009 le associazioni interessate risultavano essere sei;
in vigore dall'8 agosto 2009, il reato di immigrazione clandestina è di competenza del giudice di pace, si concreta nell'ingresso (flagrante) o nel soggiorno illegali, è punito con un'ammenda e con la conseguente espulsione;
la contestazione del reato si è rivelata ardua e complessa, a causa dell'accavallarsi di diverse fattispecie di reati di competenza, per legge, di giudici diversi e questo vale, ad esempio, per il reato di ingresso o soggiorno irregolari, di competenza del giudice di pace, e la mancata esibizione di documenti, di competenza del giudice ordinario, fattispecie che si presentano spesso contestualmente;
ne deriva una duplicazione di processi per l'applicazione di pene irrisorie e spesso ineseguibili, essendo gli stranieri, che incorrono in tali violazioni, notoriamente insolventi e irreperibili;
complicanza ulteriore è il doppio binario attualmente esistente. L'espulsione è, al contempo, conseguenza del reato di ingresso o soggiorno illegali, per via giudiziaria, ma anche provvedimento amministrativo disposto dal prefetto della provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, secondo i dettami della vigente legge n. 189 del 2002, provvedimento che a tutt'oggi risulta di più facile e veloce applicazione per le forze dell'ordine: a Roma, ad esempio, nel periodo agosto-dicembre 2009, a fronte di 40 processi per clandestinità, sono stati emessi ben 611 decreti amministrativi di espulsione emessi dal prefetto;
il reato di immigrazione clandestina «cade» inoltre, per legge, e diventa circostanza aggravante, nel caso di contestazione di altri e più gravi reati;
dai dati relativi al territorio nazionale, in particolare nelle grandi città del Nord, nei primi sei mesi di vigenza del reato di immigrazione clandestina, i risultati sono: pochi processi, molte archiviazioni, scarsissime condanne, poche denunce, netta prevalenza delle espulsioni ad opera dei prefetti;
la nuova fattispecie di reato introdotta grava comunque sugli uffici giudiziari competenti, cui si impone, ad avviso degli interroganti, un surplus a fronte del risultato così poco incisivo, dovuto essenzialmente all'impianto della norma ed alla procedura introdotta -:
se e come intenda provvedere per rendere efficaci gli strumenti della lotta all'illegalità e alla clandestinità adottati. (3-00870)

Elementi e iniziative con riguardo alla destinazione a «sala di preghiera» di un immobile sito nel comune di Trino (Vercelli) - 3-00871

ROSSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'associazione Al Wakf Al Islami in Italia, ente gestore di beni islamici in Italia, è una associazione onlus regolarmente riconosciuta, con sede a Segrate, in provincia di Milano, che, grazie a raccolte fondi tra le comunità musulmane, acquista in nome proprio immobili in diversi centri italiani e li destina alle attività di assistenza spirituale e sociale;
l'11 luglio 2003 l'associazione ha acquistato un appartamento nell'immobile di via del Carmine 11, interno 2, a Trino e attraverso il suo rappresentante locale, signor Chamouti Saddik, residente in tale comune, in data 26 aprile 2004 ha chiesto all'amministrazione comunale la concessione edilizia per la ristrutturazione dei locali, di superficie inferiore ai 100 metri quadrati ad uso unifamiliare;
in effetti, depositata presso il comune di Trino, esiste una pratica di concessione rilasciata il 20 luglio 2004, inizio lavori il 26 luglio 2004, fine lavori 11 aprile 2005, richiesta agibilità 15 aprile 2005, rilascio agibilità 4 luglio 2005. Non risulta depositata nessuna richiesta di cambio di destinazione d'uso dei locali, che ad oggi sono ancora classificati come edificio residenziale uso abitativo unifamiliare;
dalle dichiarazioni rilasciate ai giornali locali da Ahmed Echamouti, che si qualifica presidente dell'associazione Fratelli musulmani d'Italia, risulta che in tale locale si riuniscono parecchie decine di musulmani per pregare e saltuariamente vi si organizzano corsi di lingua araba per bambini, perché «apprendano la lingua madre e non siano in difficoltà nel caso di rientro in patria». Precisa, inoltre, che è stata autorizzata dal comune la variazione d'uso dell'immobile «da abitazione privata a uso di culto, sala di preghiera, il che non vuol dire per forza moschea». Come già precisato tale variazione, per quanto consta all'interrogante, non risulta richiesta al comune di Trino, né concessa;
l'atto costitutivo dell'associazione Al Wakf Al Islami in Italia, proprietaria dell'immobile, indica che la stessa aderisce all'Ucoii, sigla che identifica l'unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, spesso oggetto di indagine per le sue posizioni ideologiche giudicate tra le più radicali del mondo islamico e ritenuta anti-occidentale, anti-democratica, ideologicamente fiancheggiatrice del terrorismo islamico;
la situazione venutasi a determinare a Trino è ormai un fenomeno che interessa tutto il Paese. È vero che il termine moschea nel linguaggio comune italiano identifica erroneamente non una masjid, ma quelle che il culto di confessione islamica chiama musalla, semplici «sale di preghiera» più o meno confortevoli, come sembra essere quella di Trino;
la legge del 1929 sui cosiddetti culti ammessi è tuttora vigente, per lo meno nel dettato non successivamente abolito; inoltre, nel riconoscimento amministrativo di un ente di culto, va tutelata la libertà religiosa ed il conseguente pieno esercizio di culto;
a Trino, tuttavia, la casa è di civile abitazione e destinata ad uso abitativo unifamiliare e il culto «in sala di preghiera» (che è un appartamento unifamiliare) viene professato - e dichiarato ai giornali dal presidente dell'associazione - senza l'esistenza di autorizzazione alcuna;
l'autorizzazione, infatti, deve essere preventivamente richiesta al ministero dell'interno e sconta un iter procedimentale, che va dall'esame dello statuto (momento essenziale per il riconoscimento) all'istruttoria in sede locale, al parere del Consiglio di Stato, alla deliberazione del Consiglio dei ministri, fino al decreto del Capo dello Stato -:
se il Ministro interrogato, valutata la situazione di fatto e di diritto, non intenda doverosamente provvedere, allertando la prefettura ed il comune di Trino e disponendo i provvedimenti di legge. (3-00871)

Iniziative volte a costituire un organismo di garanzia per la trasparenza e l'efficienza degli appalti per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione, anche al fine di contrastare eventuali infiltrazioni mafiose - 3-00872

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione rappresenta una grande opportunità per la Val di Susa, per il Piemonte e per l'intero sistema infrastrutturale italiano;
si stimano rilevantissime ricadute positive dalla costruzione di quest'opera, che inserirà l'Italia al centro di una grande linea di comunicazione che andrà dall'Atlantico a Kiev;
basti considerare che il completamento della linea in oggetto porterà migliaia di posti di lavoro, non solo nell'immediato, ma anche per gli anni successivi, per la gestione del tunnel, della nuova stazione internazionale di Susa, dell'interporto di Orbassano;
sia il mondo delle piccole e medie imprese della Val di Susa, che la grande industria riconoscono la strategicità di quest'opera, la cui mancata realizzazione condannerebbe il nostro Paese all'isolamento e alla marginalizzazione sul piano economico e infrastrutturale;
l'attuale Governo ha perseguito con decisione l'obiettivo della realizzazione della linea ad alta velocità, anche contrastando le ambiguità e le esitazioni di altri livelli istituzionali coinvolti, a partire dal Governo regionale;
l'inizio dei sondaggi geognostici e la volontà del Governo di accelerare l'avvio dell'opera prospettano la necessità di un'iniziativa del Governo volta ad assicurare che l'opera si realizzi nel rispetto dei criteri di economicità e di trasparenza, considerata anche l'eccezionale entità degli investimenti previsti;
a tal proposito l'attuale Governo, in occasione dell'avvio degli importanti interventi nell'ambito di Expo 2015, nonché per la ricostruzione in Abruzzo, ha opportunamente costituito un'apposita sezione della Commissione speciale grandi opere -:
se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative anche legislative volte a costituire un organismo decentrato, ad hoc, che garantisca efficienza e trasparenza sugli appalti per la realizzazione dell'opera in premessa, effettuando un'azione di vigilanza contro possibili infiltrazioni mafiose nelle aziende che si occuperanno degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture, individuando una white list delle imprese e controllando la tracciabilità dei pagamenti di appalti e subappalti. (3-00872)

Orientamenti del Governo circa l'istituzione di ogni regione di centri di accoglienza per immigrati extracomunitari, con particolare riferimento alla regione Toscana - 3-00873

BOSI, POLI, VIETTI, TASSONE, MANTINI, MANNINO, RAO, RIA, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, NARO, GALLETTI, LIBÈ, OCCHIUTO, MEREU e DE POLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nelle maggiori città italiane risulta sempre più rilevante il problema degli immigrati extracomunitari irregolari, molti dei quali senza lavoro, con donne e bambini;
questi immigrati, spesso, occupano abusivamente edifici, quasi sempre pubblici, quali asili, scuole, ospedali e fabbriche dismessi;
tale fenomeno costituisce elemento di pericolosità sociale e di degrado, ponendo a rischio le condizioni degli stessi immigrati, in specie quelli che versano in stato di maggior debolezza, nonché turbativa alla convivenza civile con la popolazione;
il Governo si era impegnato ad istituire, in ogni regione, centri di accoglienza per immigrati (oggi centri di identificazione ed espulsione);
a tutt'oggi, in particolare in Toscana e a Firenze, non risulta individuata alcuna soluzione al riguardo -:
cosa sia stato fatto per il mantenimento di questi impegni, specialmente in regioni come la Toscana, dove il lavoro delle forze dell'ordine è molte volte vanificato o reso comunque più difficile, proprio per l'assenza di queste strutture. (3-00873)

Misure a favore delle piccole e medie aziende manifatturiere, in particolare del Mezzogiorno - 3-00874

SARDELLI, BELCASTRO, IANNACCONE e MILO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica e finanziaria che ha investito i mercati internazionali ha colpito gravemente le piccole e medie imprese manifatturiere del nostro Paese, da un lato attraverso una contrazione dei consumi, e dall'altro della produzione e del fatturato;
in particolare, risultano fortemente penalizzate le aziende manifatturiere del Mezzogiorno, che proprio a causa della crisi economica, oltre alle problematiche relative all'inaccessibilità al credito e alla riduzione delle commesse, si sono trovate a non riuscire ad ottemperare al versamento dei contributi previdenziali;
nel comparto manifatturiero, che è quello che ha avuto le più grosse difficoltà nell'accesso al credito e che è quello maggiormente esposto alla concorrenza internazionale, i settori più colpiti dalla crisi sono stati: vetro (-18,2 per cento), materie plastiche (-14 per cento), ceramiche e piastrelle (-11,2 per cento), gomma (-28,8 per cento), concia (tra il 15 e il 40 per cento in meno);
in tale situazione migliaia di piccole e medie imprese manifatturiere, in particolare nel Mezzogiorno, saranno costrette a cessare la produzione;
per evitare la chiusura delle imprese manifatturiere e il conseguente aggravamento dei livelli occupazionali si rende necessario un intervento urgente e indifferibile che sollevi del tutto o parzialmente le imprese interessate dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, che sottrarrebbero alle aziende risorse essenziali per la loro sopravvivenza e garantire i livelli occupazionali attuali -:
quali iniziative intenda intraprendere il Governo nei confronti delle piccole e medie aziende manifatturiere, in particolare del Mezzogiorno, che, a causa della crisi economica, non hanno potuto ottemperare al versamento dei contributi previdenziali, e se non ritenga in tale ambito necessario dichiarare lo stato di crisi per tutto il settore manifatturiero con la conseguente esenzione dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali ovvero con la richiesta del versamento dei soli interessi relativi alle somme non versate, procedendo contestualmente all'abbattimento delle aliquote contributive e fiscali che pesano sul costo del lavoro, consentendo così alle imprese interessate di affrontare la crisi evitando la chiusura totale. (3-00874)

Iniziative per verificare la situazione finanziaria del comune di Palermo e per valutare l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani - 3-00875

SIRAGUSA, ANTONINO RUSSO, MARAN, LENZI, MARIANI, BRATTI, BERRETTA, BOCCI, BRAGA, BURTONE, CAPODICASA, CARDINALE, CAUSI, CAVALLARO, D'ANTONI, ESPOSITO, GENOVESE, GINOBLE, GRAZIANO, IANNUZZI, LEVI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, PIERDOMENICO MARTINO, MORASSUT, MOTTA, REALACCI, RUGGHIA, SAMPERI, VIOLA, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
la città di Palermo vive una situazione di drammatica crisi politica, finanziaria e amministrativa;
tra le principali cause di degrado si segnala, senz'altro, la drammatica situazione della raccolta e gestione dei rifiuti affidata ad Amia, società in house del comune di Palermo, per la quale sono stati chiesti ed ottenuti dal Governo nazionale, solo nell'ultimo anno, 230 milioni di euro a favore del comune di Palermo per appianarne i debiti: 80 milioni di contributo in favore dei comuni delle aree rientranti nell'obiettivo «Convergenza», aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale; 150 milioni di euro al comune di Palermo per investimenti di miglioramento del tessuto urbano, anche nel settore dell'igiene ambientale, con delibera Cipe n. 4 del 2009;
Amia ha speso negli ultimi anni, in maniera impropria e improvvida, un'enorme quantità di risorse finanziarie pubbliche, senza che l'amministrazione comunale di Palermo abbia mai vigilato sull'uso di tali risorse, rendendosi in tal modo - secondo gli interroganti - corresponsabile del dissesto finanziario dell'azienda e mettendo a rischio di dissesto lo stesso bilancio del comune;
come riportato dagli organi di stampa, gli sprechi della ex municipalizzata ormai non si contano più: operazioni finanziarie spericolate; viaggi a Dubai e scalate in Tunisia; affitti da 12.800 euro al mese pagati dagli ex amministratori per locali mai utilizzati; locazione e manutenzione di nuovi cestini che dovevano sostituire quelli vecchi piazzati in città per 1,5 milioni di euro all'anno per l'affitto e la pulizia dei gettacarte in plastica (Amia ha speso per ognuno dei 12 mila gettacarte, forse addirittura mai posizionati, 620 euro); premi di risultato agli amministratori dell'Amia con i bilanci in perdita (360 mila euro erogati e 28 capi struttura e bonus per il consiglio di amministrazione, nonostante bilanci in perdita);
sui dirigenti dell'azienda sono state aperte due inchieste: una per truffa, l'altra per due ipotesi di falso in bilancio per quasi 61 milioni di euro;
il 21 gennaio 2010 il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio i 9 imputati del procedimento per i presunti falsi in bilancio: l'ex presidente e l'ex direttore generale, oltre a consiglieri di amministrazione componenti del collegio dei sindaci in carica fino al 2006;
a fronte di ciò, l'amministrazione comunale ha aumentato nel 2007 la Tarsu del 75 per cento, aumento successivamente annullato con sentenza del tribunale amministrativo regionale;
a seguito di tale sentenza le associazioni dei consumatori, sindacati e artigiani si sono mobilitati contro il comune per avere il rimborso della Tarsu non solo per il 2006, ma anche per gli anni successivi, come stabilito dalla commissione tributaria. Nonostante ciò, il 18 novembre 2009 la giunta palermitana ha approvato la riadozione del provvedimento azzerato dai giudici amministrativi, scegliendo di non ricorrere in appello contro la sentenza, ma di adottare una delibera-bis e rendendo, di fatto, inutile il piano dei rimborsi che era stato deciso attraverso il conguaglio delle prossime cartelle Tarsu;
il 4 gennaio 2010 il consiglio comunale di Palermo ha approvato il piano di ricapitalizzazione di Amia: un atto di indirizzo da portare al tribunale fallimentare per convincere i giudici che Amia è risanabile;
il piano era talmente risibile che il 20 gennaio 2010 la procura della Repubblica ha confermato la richiesta di fallimento per Amia, già presentata alla fine del 2009;
il tribunale fallimentare dovrà decidere se far fallire l'Amia, nominando un curatore, o rigettare l'istanza della procura, oppure infine avviare una soluzione intermedia con l'amministrazione controllata;
un altro capitolo nero nella gestione dei servizi locali della città di Palermo è rappresentato dalla società dei trasporti urbani Amat, che ha registrato un crollo di passeggeri da 24 a 19 milioni, con un'utilizzazione di soli 235 autobus su 598, con l'incasso dei biglietti che copre solo il 18 per cento delle spese;
Amat si avvia a chiudere per il 2009 con un pesante passivo, vicino ai 10 milioni di euro, al quale contribuisce, soprattutto, il taglio di quasi 7 milioni di trasferimenti dal comune per le agevolazioni alle categorie protette;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con determinazione dirigenziale n. 331 (ex TIF/211 PA) del 15 marzo 2005 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di tre linee tram per la città di Palermo, per un importo complessivo di spesa pari ad euro 216.772.099,93, di cui euro 128.974.434,90 finanziati dallo Stato e euro 87.797.665,03 a carico del comune di Palermo;
in data 6 giugno 2006, è stato stipulato il contratto di appalto con il quale Amat Palermo spa ed il comune di Palermo hanno affidato la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, da ultimare entro il giugno 2010, per la realizzazione del sistema tram città di Palermo all'associazione temporanea di imprese, composta da Sis s.c.p.a. (capogruppo e mandataria), Ali Bombardier-Edilseavi (mandante), V. Mosco & associati (mandante), Seib ingenieur (mandante);
in data 18 novembre 2009 il quotidiano la Repubblica ha pubblicato un articolo dal titolo «I consulenti d'oro del tram fantasma», dal quale emergerebbe che siano stati spesi «quasi 2 milioni di euro in consulenze, per pagare comitati tecnici scientifici che hanno garantito parcelle d'oro a professionisti vicini al sindaco» e che il sistema complessivo verrà a costare ben più dei 235 milioni di euro previsti, avendo l'Amat presentato un conto da 24 milioni di euro aggiuntivi necessari per ultimare l'opera, dopo che appena aperto il primo cantiere a Brancaccio si è scoperto che la progettazione del tracciato era carente e non aveva considerato, ad esempio, cavi ad alta tensione, sottoreti e ponti pericolanti;
come rilevato dalla Corte dei conti, il comune ha residui attivi per circa 400 milioni di euro, ma la riscossione dei crediti è andata progressivamente scemando negli ultimi cinque anni, contribuendo non poco all'attuale situazione di dissesto del comune;
il comune presenta un bilancio formalmente in attivo, ma, se si guarda al complesso delle attività ad esso riconducibili ed in particolare alla situazione patrimoniale, emerge una situazione di gravissima difficoltà finanziaria. In particolare, il bilancio dell'Amia, nonostante il contributo statale, presenta debiti per 150 milioni, mentre l'Amat vanta un credito di circa 100 milioni nei confronti del comune e la Gesip di 60 milioni, mentre continua a perdere 700 mila euro al mese, e non meno gravi sono le situazioni delle altre partecipate;
l'amministrazione, fra dipendenti diretti, delle aziende partecipate e precari, paga circa 21.895 stipendi e il 72 per cento delle spese è rappresentato da spese correnti, mentre non riesce a far fronte alla manutenzione ordinaria della città: recentemente sono stati addirittura affidati degli incarichi esterni per la lettura dei contatori dell'acqua per una spesa di circa 90 mila euro;
il 21 settembre 2009 la trasmissione televisiva Striscia la notizia ha svelato come un dipendente della Gesip (società che raggruppa duemila ex precari e che si occupa di vari servizi in città), Franco Alioto, non si sarebbe mai presentato al lavoro, prestando invece servizio come marinaio sulla barca dei figli del sindaco, utilizzata dallo stesso primo cittadino di Palermo;
la procura di Palermo, dopo le indagini preliminari, ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Diego Cammarata, con l'accusa di abuso d'ufficio e concorso in truffa;
andrebbe valutata l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della cosiddetta «legge Marzano» ad Amia, sottoponendo la stessa ad amministrazione controllata -:
quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare al fine di verificare, anche per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica, l'utilizzo dei fondi assegnati al comune di Palermo e la sua complessiva situazione di bilancio, nonché di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2009, anche alla raccolta - ivi compresa la raccolta differenziata - e allo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, al fine di evitare l'aggravarsi dei problemi igienico-sanitari già in essere. (3-00875)