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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 4 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Biasi, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BUCCHINO ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, concernente l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili in favore delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato» (3264);
PIANETTA: «Disposizioni per la concessione di un assegno straordinario vitalizio per gli ex pugili» (3265);
COTA e RAINIERI: «Concessione di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto» (3266);
GNECCHI ed altri: «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di perequazione automatica delle pensioni, e all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di integrazione al trattamento minimo» (3267);
SANTAGATA ed altri: «Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (3268).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BERARDI ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti» (3152) Parere delle Commissioni III e V;
CARLUCCI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale del bambino» (3181) Parere delle Commissioni V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
CICCANTI: «Modifiche alla Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti le circoscrizioni dei tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo» (2784) Parere delle Commissioni I e V;
PAPA: «Modifica all'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione o danneggiamento di animali altrui» (3190) Parere delle Commissioni I e XIII;
LABOCCETTA: «Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso» (3204) Parere della I Commissione;
CONTENTO ed altri: «Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e di funzionamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura» (3225) Parere delle Commissioni I e V.

VI Commissione (Finanze):
STUCCHI ed altri: «Disposizioni per la cessione gratuita del compendio demaniale delle mura storiche al comune di Bergamo» (3206) Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VIII.

VII Commissione (Cultura):
STUCCHI ed altri: «Disposizioni per il consolidamento, il restauro, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle mura storiche della città di Bergamo» (3207) Parere delle Commissioni I e V.

X Commissione (Attività produttive):
BORGHESI ed altri: «Istituzione del marchio "Stile Italiano-Designed in Italy"» (3043) Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BUCCHINO ed altri: «Disposizioni in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS a soggetti residenti all'estero» (3150) Parere delle Commissioni I, II, III e V.

Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa):
CIRIELLI ed altri: «Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare» (3163) Parere della I Commissione.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 25 febbraio 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DAMIANO ed altri n. 9/2561-A/70, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, MADIA ed altri n. 9/2561-A/73, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'incremento e l'estensione del sussidio a favore dei lavoratori precari di cui al decreto legislativo n. 185 del 2008, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno SBROLLINI n. 9/2714/185, concernente la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale al Fondo per la realizzazione dei servizi per la prima infanzia, accolto come raccomandazione dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, e BURTONE n. 9/2714/190, accolto come raccomandazione dal Governo limitatamente al dispositivo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle politiche socio-sanitarie.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 27 febbraio e del 1o marzo 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla mozione CICCHITTO, COTA, LO MONTE ed altri n. 1/00275, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 24 novembre 2009, concernente iniziative in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e per assicurare il rispetto delle norme costituzionali e internazionali, con particolare riferimento alle operazioni di respingimento, ed all'ordine del giorno GRANATA ed altri n. 9/2936-A/65, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera del 2 marzo 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ZAZZERA ed altri n. 9/1441-bis-C/26, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2009, concernente la responsabilità dei dirigenti pubblici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articoli 2, comma 4-quinquies, e 9-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 16, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 204.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 18 al 21 gennaio 2010, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre (doc. XII, n. 410) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla seconda revisione dell'Accordo di partenariato ACP-CE («Accordo di Cotonou») (doc. XII, n. 411) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui recenti attacchi contro comunità cristiane (doc. XII, n. 412) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 3 marzo 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (COM(2010)62 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 febbraio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Bologna.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta 1o marzo 2010, alla pagina 7, prima colonna, alla settima e ottava riga, nonché alla nona e decima riga, le parole: «Garante del contribuente della regione Puglia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Presidente dell'Organizzazione nazionale dei garanti del contribuente, nonché Garante del contribuente della regione Puglia».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2, RECANTE INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI (A.C. 3146-A)

A.C. 3146-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

All'articolo 1:
al comma 1:
le parole: «il secondo periodo è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;
le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso dell'anno» sono soppresse;
dopo le parole: «dei rispettivi consigli» sono inseriti i seguenti periodi: «. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia".

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:
"185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali'".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";
e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".

1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:
"186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
b) il terzo periodo è soppresso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato"».

All'articolo 3, al comma 1:
dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «, ove siano maggiori,»;
dopo le parole: «in alcun caso, l'indennità» è inserita la seguente: «massima».

All'articolo 4:
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:
"23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009".

4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1o aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1o aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24:
1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 maggio 2010,";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali";
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
"24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso".

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo";
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5".

4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
"5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13".

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.
5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;" è inserita la seguente:
"articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica».
Dis. 1. 1. Governo.
(Approvato)

A.C. 3146-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stato azzerato il Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;
sempre con legge 23 dicembre 2009, n. 191, è disposta la cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane;
con legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono riclassificati i comuni montani, definendo tali solamente quelli aventi il 75 per cento del proprio territorio oltre i 600 metri sul livello del mare e attribuendo loro solo il 30 per cento delle risorse sottratte al fondo ordinario finora destinato alle comunità montane;
tale riclassificazione, basata unicamente su un criterio altimetrico non differenziato tra Alpi e Appennini, non sembra tener in alcun conto le differenze morfologiche del territorio e le condizioni sociali ed economiche delle regioni, con una conseguente riduzione ingiustificata (è sufficiente la presenza di una vallata perché vengano a mancare i parametri previsti) del numero dei comuni che manterrebbero lo status di comuni montani e con una perdita, per quelli esclusi da tale classificazione, di importanti trasferimenti finanziari finalizzati per investimenti e per le spese di funzionamento, con conseguente impatto sul territorio e sui livelli occupazionali di riferimento delle comunità montane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, nelle sedi legislative appropriate, i parametri con cui si identifica lo status di comune montano relativamente ai comuni posti sulle dorsali appenniniche, di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di riassegnare, secondo le effettive disponibilità finanziarie e di bilancio, direttamente ai comuni con «status di montanità» risultanti dalla auspicata modifica dei parametri di cui sopra, i finanziamenti precedentemente destinati alle comunità montane.
9/3146-A/1. Cazzola.

La Camera,
premesso che:
l'elezione diretta del sindaco ha dato oggettiva stabilità all'amministrazione dei comuni, mentre i poteri dei consigli comunali sono rimasti alquanto limitati, il che rende difficile per i consiglieri comunali in genere, e specie per quelli di minoranza, il poter svolgere un'effettiva attività di controllo sulla gestione del comune;
il consiglio comunale, è bene ricordarlo, è un'assemblea eletta dal popolo come il sindaco ed è opportuno prevedere una più precisa definizione delle sue competenze, in particolare disponendo un allargamento dei poteri nella definizione degli indirizzi e per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti e istituzioni;
sarebbe opportuno anche prevedere la possibilità di istituire commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, con voto a maggioranza semplice, al fine di consentire una maggiore incisività del ruolo dell'opposizione;
tali innovazioni devono avere l'obiettivo di incrementare la dialettica democratica tra la giunta e il consiglio comunali, nell'ambito della definizione dei diversi indirizzi cui devono attenersi l'amministrazione comunale e gli enti ed organismi partecipati dal comune,

impegna il Governo

a varare gli opportuni interventi anche di natura normativa al fine di definire meglio ed ampliare le competenze dei consigli comunali per la gestione dell'amministrazione comunale e delle società di gestione dei servizi pubblici locali.
9/3146-A/2. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
il 7 febbraio 1985, a Castellaneta (TA), 34 persone trovarono la morte a seguito del crollo del palazzo in cui abitavano, per il cedimento delle strutture portanti dell'edificio;
per quella tragedia vari gradi di giudizio avevano accertato le responsabilità di diversi soggetti, tra cui il comune e il responsabile di un'impresa che aveva compiuto lavori edili nei pressi dello stabile, che a vario titolo venivano giudicati colpevoli dei reati di disastro e omicidio colposo e condannati in solido tra loro al pagamento del risarcimento specifico nella sentenza stessa;
contro tale pronuncia il Comune di Castellaneta aveva proposto appello, chiedendo ed ottenendo, in particolare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno che è stato chiamato in causa per effetto della decisione della Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 248 del 2005;
a fronte di quegli avvenimenti ed in merito a tale problematica i rappresentanti del Governo hanno risposto ai molteplici atti parlamentari del sottoscrittore del presente atto (interpellanze, ordini del giorno), dichiarando ufficialmente la propria disponibilità a trovare una giusta e concreta soluzione alle richieste delle famiglie interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre gli strumenti più appropriati per soddisfare i diritti dei superstiti e dei familiari delle vittime che attendono da 25 anni che quella dolorosissima vicenda si concluda nella maniera più equa, nonché per evitare che il citato Ministero venga trascinato in una lunga stagione di processi contro cittadini incolpevoli.
9/3146-A/3. Patarino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è finalizzato a garantire un efficiente assetto organizzativo delle amministrazioni;
l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, tuttora in vigore, prevede che, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
l'Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa di escludere dall'ambito di applicazione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e che non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9, non applicando quanto previsto dalla legge n. 75 del 1993;
allo stato attuale, sussiste una grave discriminazione di trattamento tra italiani residenti all'estero e quelli residenti sul territorio nazionale;
il Governo ha provveduto a sostenere l'impegno a predisporre un intervento legislativo chiarificatore in materia, accogliendo gli ordini del giorno presentati all'A.C. 1185, all'A.C. 1972 e all'A.C. 2561 ed, in ultimo, alla legge finanziaria 2010,

impegna il Governo

ad intervenire sulla materia al fine di armonizzare le norme attualmente in contrasto tra di loro e quindi ad estendere i benefici della legge n. 126 del 2008 anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
9/3146-A/4. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

La Camera,
premesso che:
il Governo, con un emendamento inserito durante l'esame in sede referente del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, obbliga anche i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, obbligo che aveva già introdotto per tutti gli altri comuni con la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato in misura pari al maggior gettito ICI;
questa norma non può trovare applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è prevista l'autonomia finanziaria dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, per cui è la regione stessa a provvedere direttamente al finanziamento dei propri enti locali, con oneri a carico dei propri bilanci;
per i motivi illustrati l'articolo 4, comma 4-quater, e in particolare la lettera b), non può essere riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, per di più dopo il nuovo accordo sottoscritto tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 novembre 2009 sulla revisione del loro ordinamento finanziario, poi inserito all'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, al solo fine di poter consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e pertanto a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-quater, lettera b), in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo ordinamento finanziario.
9/3146-A/5. Brugger, Zeller, Bressa.

La Camera,
premesso che:
la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;
la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario e ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;
nel corso di un'audizione alla Commissione finanze del novembre 2009 il Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono 135 i comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia Spa;
il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia Spa dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;
il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia Spa dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;
successivamente, con l'ordinanza 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;
è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali;
più in generale, appare necessario rivedere il sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie a garantire continuità di gestione e di occupazione e a evitare gravi dissesti nei comuni che si avvalgono dei servizi di società di riscossione che non possono più esercitare, prevedendo che, in caso di cancellazione dall'albo dei concessionari della riscossione, il servizio sia comunque assicurato, per un periodo congruo, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, avvalendosi del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo e che l'ente locale interessato possa accedere a un apposito fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
9/3146-A/6. Vico, Fluvi, Causi, Amici, Misiani, Grassi, Ginefra, Bellanova, Zunino, Vannucci, Carella, Esposito.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il primo ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;
in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;
le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sotto forma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;
la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;
il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;
secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;
l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;
i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;
a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani;
le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;
attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;
una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario sine die mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;
lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;
risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane;
nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;
alle comunità montante non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;
deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;
neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;
pur rientrando la disciplina delle comunità montante nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,

impegna il Governo

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'iter di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per dare corretta interpretazione alle norme richiamate, per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.
9/3146-A/7. Vannucci, Quartiani, Cenni.

La Camera,
premesso che:
la crescente importanza che la mobilità urbana assume sia a livello comunale che regionale;
la lotta alle polveri sottili è di primaria importanza per la tutela della salute, come dimostrato anche dalla chiusura al traffico in molte città del Nord Italia domenica scorsa;
causa di questo tipo di inquinamento è la combustione dei prodotti fossili e quindi anche il traffico automobilistico privato;
un efficiente sistema di mobilità urbana è essenziale per il contenimento di questi fenomeni collegato ad una sempre migliore mobilità ferroviaria e stradale in forma collettiva per ridurre le emissioni;
occorre quindi incentivare un efficiente sistema di circolazione dei treni con particolare riguardo anche a quelli utilizzati quotidianamente dai lavoratori pendolari;
comuni e regioni si trovano in difficoltà a finanziare nuovi servizi di autobus a causa delle problematiche di costo finanziario, dei vincoli di stabilità, ecc.,

impegna il Governo

ad un sforzo di carattere straordinario per finanziare - anche con la richiesta di specifici nuovi e più importanti stanziamenti di contributi europei - nuove iniziative in questo campo e particolarmente, per quanto compete ai comuni, di agevolare interventi comunali di potenziamento delle linee urbane mediante fondi specifici e la possibilità di derogare per queste spese ed investimenti dai conteggi e parametri dei relativi patti di stabilità.
9/3146-A/8. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole , senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;
a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere, attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali , che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;
in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita, sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione, non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;
alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, misure a sostegno al reddito e assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;
le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;
i commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano l'esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle regioni e dagli enti locali finalizzate per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

ad adottare provvedimenti che prevedano la sospensione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.
9/3146-A/9. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-quinquies dell'articolo 1 del provvedimento in esame sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione della risorsa idrica) e 201 (gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
con questa previsione normativa si verrebbe a vanificare o seriamente compromettere in modo irreparabile un ambizioso ed ampiamente condiviso processo di ammodernamento ed efficientamento di servizi essenziali a valenza economica avviato da oltre un decennio ed attuato, seppur con diversi risultati, dalle Regioni che hanno istituito le Autorità di programmazione, controllo, affidamento dei servizi con la previsione delle relative tariffe, che hanno consentito di elevare in modo esponenziale la quantità e la qualità di investimenti in settori essenziali come quello idrico e superato la frammentazione delle gestioni fonte di inefficienza e di dispersione delle risorse naturali;
la previsione normativa contenuta nel provvedimento in esame interviene sul settore dei servizi pubblici locali a distanza di poche settimane dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha attribuito nuove funzioni e procedure gestionali proprio per quelle autorità di ambito che stanno per essere soppresse. In particolare tali nuovi affidamenti devono essere definiti entro gli anni 2010 e 2011, proprio in concomitanza con la prossima cessione delle attività degli ATO;
la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, per di più in presenza di nuove norme che accelerano i processi di privatizzazione, non è bilanciata da una chiara e puntuale attribuzione, ad altro soggetto pubblico, delle competenze in materia di regolazione e di controllo del settore idrico ed in quello dell'igiene ambientale laddove operano e potranno operare soggetti economici ed industriali a capitale misto, anche a maggioranza privata, o persino senza alcuna partecipazione pubblica. La previsione contenuta nel suddetto comma 1-quinquies dell'articolo 1 del provvedimento in esame appare insufficiente per garantire l'erogazione ordinaria di servizi essenziali per i cittadini, rischia di produrre un impellente vuoto normativo e contrattuale nonché di vanificare la programmazione gestionale e degli investimenti di cui necessitano inevitabilmente tali settori, fondamentali per l'intera comunità;
sono, per di più, materie di competenza regionale nelle quali, in caso, si tratta di introdurre elementi sanzionatori per quelle Regioni in cui le Autorità di ambito abbiano accumulato deficit e non assolvano con efficacia alle proprie funzioni;
al contrario, una imposizione punitiva di carattere centralista introdotta per sanzionare le gestioni inefficienti rischia di penalizzare i processi virtuosi che hanno introdotto aperture al mercato ed alla concorrenza e reso più efficienti i servizi per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta con il comma 1-quinquies dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che con la soppressione delle ATO, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si crei un vuoto normativo, contrattuale e gestionale nonché delle funzioni di indirizzo e di controllo in servizi essenziali come quello idrico integrato e dell'igiene ambientale.
9/3146-A/10. Ceccuzzi, Fontanelli, Mariani, Cenni, Sani, Nannicini, Giovanelli, Gatti, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;
questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;
una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;
il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;
inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1o luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;
di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;
tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;
i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;
i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;
a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per:
garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;
colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;
ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità;
sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;
sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi;
consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.
9/3146-A/11. Franceschini, Bersani, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Bressa, Baretta, Fontanelli, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, Duilio, Ferrari, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Marchi, Cesare Marini, Minniti, Misiani, Naccarato, Nannicini, Andrea Orlando, Pollastrini, Rubinato, Vannucci, Vassallo, Zaccaria, Compagnon, Cesa.

La Camera,
premesso che:
nel 2009 sono state istituite le province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, determinando di fatto un nuovo assetto finanziario anche per le province cosiddette «madri»;
le nuove province nel 2010 dovranno redigere un autonomo bilancio di esercizio che non potrà evidentemente avere confrontabilità con un bilancio precedente;
medesima considerazione deve essere fatta anche per quanto concerne il bilancio delle province da cui originano;
in analogia con quanto già previsto dal comma 17 dell'articolo 77 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per gli enti costituitisi nel 2007 e nel 2008, è necessario che vengano esclusi dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province di nuova istituzione sia le province «madri», le quali si ritrovano ad avere un parametro di riferimento (bilancio 2007 della provincia ancora «unita») assolutamente incongruente rispetto al 2010,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province istituite nell'anno 2009 sia le province che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, anche perché sono costituite da un diverso territorio e da una diversa popolazione.
9/3146-A/12.Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-septies, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge in esame dispone che gli enti che nel 2007 hanno rispettato il Patto di stabilità e hanno percepito entrate straordinarie, dovute a dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono applicare la percentuale del 10 per cento alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista;
gli enti che si trovano in tali condizioni usufruiscono di questa modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi;
la riduzione interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali per gli enti soggetti a patto di stabilità;
inoltre la retroattività della norma cambia l'obiettivo programmatico, quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ampliare le entrate straordinarie da escludere dal saldo con tutte le fattispecie stabilite dall'abrogato comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
9/3146-A/13.Galletti, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D;
le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1o luglio 2002, n. 197, che definisce il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti;
i comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti;
negli anni di vigenza della norma si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di stabilità interno;
il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede, all'articolo 2-quater, comma 7, che i comuni interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali, senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti;
la riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi;
il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza;
le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate;
il rischio per i comuni interessati è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la grave conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del patto di stabilità;
alcuni comuni hanno presentato ricorso al TAR in merito a tali provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi della possibilità di mantenere gli equilibri di bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di eliminare la disparità di trattamento tra quei comuni che hanno certificato con le precedenti disposizioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi comuni che, certificando con le nuove modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.
9/3146-A/14.Ria, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo che la natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come tariffa rifiuti;
per la Corte costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;
tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuate del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.
9/3146-A/15.Libè, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge in esame prevede la soppressione a decorrere dal 1o gennaio 2011 delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) istituite dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le funzioni esercitate dalle stesse siano attribuite dalle regioni con proprie leggi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
nonostante l'esigenza di ridurre i soggetti di gestione, per razionalizzare i livelli istituzionali e per ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, la norma in materia di soppressione degli ATO lascia di fatto carta bianca alle regioni nel disciplinare settori così delicati per la vita dei cittadini e per la qualità di alcuni servizi essenziali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a introdurre alcuni parametri chiari e semplici per evitare differenze fra i territori, azzeramento di gestioni efficienti e consolidate nel tempo da parte dei comuni, autoattribuzioni di competenze gestionali da parte delle stesse regioni.
9/3146-A/16. (Nuova formulazione). Compagnon.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;
nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti-legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;
considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa depositi e prestiti;
tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.
9/3146-A/17.Occhiuto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;
tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;
in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;
la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo

ad emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.
9/3146-A/18.Lolli.

La Camera,
premesso che:
con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-novies, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;
l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;
per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;
anche in occasione dei recenti eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziate dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.
9/3146-A/19.Mariani, Fontanelli, Realacci, Cenni, Ventura, Fluvi, Lulli, Ceccuzzi, Gatti, Nannicini, Mattesini, Velo, Rigoni, Sani, Scarpetti, Bindi, Giacomelli, Cuperlo, De Pasquale.

La Camera,
considerato che:
con la sentenza n. 238 del 2009, la Corte costituzionale ha stabilito la natura di tributo della Tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani;
pertanto non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA non essendo inquadrabile tra le entrate non tributarie;
in conseguenza di ciò i comuni, si sono trovati in seria difficoltà, dovendo procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe;
tuttavia il caos burocratico che si sta creando ricade anche sulle aziende di gestione del servizio, che agiscono esclusivamente come sostituto, per cui riscuotono l'IVA versata dai cittadini, e la riversano interamente allo Stato;
il decreto «mille proroghe» recentemente approvato differisce (articolo 8) al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento applicativo;
è atteso un provvedimento che riordini complessivamente la materia onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga scaricato sulle imprese e sui comuni;
in particolare per questi ultimi, l'applicazione della sentenza n. 238 avrà riflessi anche sui bilanci e di conseguenza sul rispetto del Patto di stabilità interno,

impegna il Governo:

a provvedere con sollecitudine al riordino della materia relativa alla copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, approntando altresì adeguate risorse per la restituzione dell'IVA indebitamente percepita;
a valutare la possibilità che i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano, qualora ne abbiano o ne acquisiscano i requisiti, essere iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9/3146-A/20.Bernardo.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
con riguardo alle tabelle delle circoscrizioni dei collegi provinciali per l'elezione del consiglio, la disposizione contenuta nell'articolo 2 prevede la loro rideterminazione entro il 30 novembre 2010, ma anche ove le nuove tabelle non fossero approntate, si provvederebbe comunque alla riduzione dei consiglieri;
senza voler contrastare la riduzione stabilita, ciò comporterebbe il rischio di avere un numero di collegi elettorali superiore al numero dei consiglieri da assegnare alla provincia;
ciò è grave non solo per l'aleatorietà cui vengono esposte le candidature, ma in particolare per l'indeterminatezza e la scarsa ratio cui viene esposta una disposizione di legge in materia elettorale; non può ritenersi soddisfacente la mera rassicurazione, avanzata in quest'Aula, di procedere alla ridefinizione delle nuove tabelle in tempo utile al rinnovo dei mandati provinciali, né sembra restituire certezza alla procedura elettorale l'ulteriore modifica introdotta in deroga alla normativa vigente,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento utile a restituire certezza alla procedura elettorale indicata, scongiurando anche la sola eventualità di conseguenze negative, e ad offrire un'interpretazione univoca in riferimento a quali collegi intende riferirsi la deroga introdotta.
9/3146-A/21. Borghesi, Favia, Cambursano.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
le unioni appaiono essere la forma più idonea per la riorganizzazione dell'architettura amministrativa dei piccoli comuni;
sarebbe opportuno nel contempo vincolare la costituzione di tali istituti alla loro dimensione, per garantirne al meglio l'efficacia, anche in un'ottica di economia di scala;
un provvedimento già trasmesso dal Governo a questo ramo del Parlamento - il disegno di legge in materia di nuovo ordinamento degli enti locali, contenente anche il codice delle autonomie - stabilisce una lunga serie di servizi e funzioni che i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti devono svolgere in forma di unione;
non essendo indicato un bacino demografico ottimale, funzionale ad un impatto significativo sulla finanza pubblica ed in grado di superare la massa critica per offrire determinati servizi ai cittadini - indicato in almeno ventimila abitanti - ne consegue che le unioni di comuni costituirebbero un bacino demografico massimo di 3.000 abitanti,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di indicare una dimensione ed un ambito demografico di maggior impatto economico per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in forma di unione di comuni.
9/3146-A/22. Piffari.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
le unioni di comuni appaiono essere la forma più idonea per la riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli enti locali, nel caso specifico dei piccoli comuni;
i contributi a tali istituti locali - pari attualmente a 20 milioni di curo - risalgono, nella loro entità, a quelli stanziati nel 2003, che risultavano a loro volta dimezzati rispetto al 2001;
la crescita di tali forme associative risulta essere pari al 50 per cento: si è passati, infatti, da circa 150 alle oltre 300 attuali unioni di comuni,

impegna il Governo

a prevedere un incremento del fondo destinato alle unioni di comuni.
9/3146-A/23. Favia, Porcino.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
nel corso dell'esame della Legge finanziaria per il 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a valutare l'opportunità di «un intervento migliorativo sul patto di stabilità interno, anche per il solo 2010», volto allo sblocco di una percentuale prefissata dei residui passivi dei comuni, finalizzati agli investimenti, in linea con quanto adottato per il 2009;
il testo originario del provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 4, disponeva l'attribuzione di 90 milioni di euro nel triennio 2010-2012 ai comuni ed alle province per incentivare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per far fronte agli eventuali indennizzi derivanti dall'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari;
il testo sopra indicato è stato successivamente soppresso e sostituito da disposizioni recanti contributi diversi in favore dei piccoli comuni con determinati requisiti e caratteristiche demografiche;
in ordine al contenimento delle spese ed alle recenti manovre di finanza pubblica la finanza locale, in particolare i comuni, ha contribuito in maniera determinante, soprattutto ove paragonata all'amministrazione centrale;
i recenti dati ISTAT ci ricordano che la crisi dell'economia reale non è alle nostre spalle, ma nel suo pieno sviluppo e dispiegherà ancora drammatici effetti sull'anno in corso;
il ruolo dei comuni risulta determinante nell'approntare interventi anticiclici per i territori e sarebbe nelle loro possibilità anche offrire soluzioni adeguate ai gravi problemi di liquidità delle aziende creditrici, ove potessero utilizzare anche a tal fine le risorse bloccate dallo Stato - circa 44 miliardi di euro di residui passivi tra comuni e province,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti utili a favorire l'utilizzo parziale dei residui passivi.
9/3146-A/24. Cambursano, Formisano.

La Camera,
premesso che:
il territorio dei Nebrodi è stato duramente colpito da fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno causato l'interruzione di strade di collegamento, l'isolamento di intere comunità, disagi per la popolazione scolastica, disagi per il tessuto economico danni rilevanti alle abitazioni con conseguente esodo di intere famiglie;
il governo regionale ha dichiarato lo stato di calamità naturale;
i sindaci del comprensorio si sono attivati chiedendo a gran voce l'intervento del Governo nazionale;
l'economia della zona fa perno sulle piccole attività commerciali e artigianali, già in difficoltà per la crisi economica in atto;
il dissesto del territorio avrà gravi ripercussioni sull'intero contesto economico e quindi sull'occupazione in generale, con drastica riduzione dei ricavi;
il periodo d'imposta 2010 per gli operatori economici dei Nebrodi non sarà un anno «normale»,

impegna il Governo

a disporre la non applicazione degli studi di settore per tutte le categorie economiche residenti nei territori citati in premessa, interessati dal dissesto idrogeologico in conseguenza dei presumibili minori ricavi o in alternativa la revisione degli stessi per l'anno di imposta 2010.
9/3146-A/25. Germanà, Garofalo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191, al comma 23-bis introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n.2 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012».
Per rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, è però indispensabile che la quota dell'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti, specialmente qualora derivi in tutto od in parte da sopravvenienze attive relative ai citati trasferimenti erariali pregressi vantati dalle province e dai comuni interessati, sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa essendo incongruo ed incoerente il ricorso all'anticipazione di tesoreria finalizzata al finanziamento di un'operazione sostenuta da una quota di avanzo di amministrazione. Ne deriva che, in caso di indisponibilità di cassa viene vanificato anche l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione.
Considerato che:
l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il Governo

a corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi corrispondenti almeno alla somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata circolare finanza locale n.11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010 n.2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.
9/3146-A/26. Marinello, Romele.

La Camera,
premesso che:
la situazione economico-sociale delle isole minori si sta facendo sempre più difficile e precaria e che sono necessari fondi pubblici per rilanciarne l'economia e, quindi, l'occupazione,

impegna il Governo

a rifinanziare per gli anni 2010-2011 e 2012 il Fondo di sviluppo delle isole minori già previsto dalla Legge finanziaria per il 2008.
9/3146-A/27. Gioacchino Alfano, Marinello, Fallica.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3146-A,
premesso che:
dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;
in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;
la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;
mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;
nel 2009 i comuni lombardi che non hanno rispettato il patto di stabilità sono il 20 per cento del totale (nel 2008 erano il 6 per cento); i tagli al Fondo per le politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) avranno ripercussioni molto pesanti sui servizi ai cittadini; in Lombardia i comuni avranno a disposizione 8 milioni di euro in meno per garantire i servizi alla persona e alle famiglie;
nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio, evitando di mettere in campo grandi opere, per giunta di dubbia utilità, come ad esempio il ponte di Messina, che ha bisogno di anni solo per aprire i cantieri;
ad assicurare il rimborso integrale delle mancate entrate per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale per gli anni 2008 e 2009;
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad incidere, non solo sulla riduzione dei consiglieri comunali (che incassano mediamente dai 100 ai 120 euro lordi all'anno), ma anche sulla non più rinviabile riduzione dei parlamentari e dei consiglieri regionali, che hanno indennità anche superiori ai 10 mila euro al mese.
9/3146-A/28. Codurelli.

La Camera,
premesso che:
in una recente audizione, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla finanza locale avviata dalla Commissione V, la Corte dei conti ha rilevato che:
«l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità.
Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento, (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;
«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»;
la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decrescente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);
«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;
«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;
«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distorsivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare performance difficilmente ripetibili»;
«con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fondamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;
le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riqualificare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;
in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto differenziati: «la misura produce un «bonus» di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»;
vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;
quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole;
dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sforamento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio pro capite a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media pro-capite di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti pro-capite, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);
questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un po' particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fermate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sottodotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sottodotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;
un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi pro-capite in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento;
tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (vedi lettere c) ed e), comma 1, articolo 21),

impegna il Governo:

a considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sottodotati ed enti eccedentari;
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;
in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, a non applicare le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;
a consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;
contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sottodotati con i menzionati requisiti, a rideterminare la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 1127 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;
in ogni caso ad assicurare un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; a garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;
a prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;
a prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi ex articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;
a sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici;
ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;
nei comuni soggetti al Patto di stabilità, a dare facoltà ai comuni di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;
a prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
9/3146-A/29.Rubinato.

La Camera,
premesso che:
le competenze comunali in ordine al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per motivi storici e per l'essenzialità alla vita associata dei cittadini, costituiscono funzioni fondamentali dei comuni, e debbono essere disciplinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione;
la natura integrata dei servizi richiamati richiede un sistema di governo che collochi le relative funzioni amministrative al livello più vicino ai cittadini e alle comunità locali secondo i criteri di adeguatezza e sussidiarietà, e dunque al livello degli ambiti territoriali ottimali, cui sovrintendono le autorità d'ambito, alle quali partecipano i comuni assieme alle province;
il testo proposto dal Governo prevede ora che dal 1o gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, abrogando due norme del codice dell'ambiente le quali tuttavia, nonostante la dichiarata abrogazione, resterebbero efficaci - non è dato intendere come - sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale; ciò, senza prevedere alcun raccordo con le altre disposizioni del codice dell'ambiente, quali in particolare quelle che continuano e continueranno a disciplinare l'organizzazione dei servizi per ambito territoriale ottimale;
tale previsione introduce - vista anche la concomitanza con la riforma delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - elementi di grave incertezza e instabilità nelle gestioni di servizi di particolare rilevanza anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tutela della salute, senza garantirne una maggiore razionalizzazione e a scapito degli obiettivi di tutela ambientale;
la definizione del modello di gestione dei servizi ambientali è materia di esclusiva competenza statale che non può essere delegata, tantomeno «in bianco», alle regioni, in quanto coinvolge le funzioni fondamentali dei comuni,

impegna il Governo

a definire un sistema di governo istituzionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti che garantisca gli obiettivi di tutela ambientale e della salute, senza azzerare il ruolo dei comuni in quanto titolari delle funzioni fondamentali in tali materie e senza introdurre pericolosi elementi di incertezza e instabilità nella gestione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza.
9/3146-A/30.Fallica.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
con riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, finalizzati alla riduzione dei costi, in particolare, della politica, che deve riguardare sia l'amministrazione centrale che quelle periferiche, il nostro è il Paese attualmente con il numero più alto - al mondo pare - di auto blu, che risultano aumentate del 3,1 per cento nel 2009, passando da 607.918 a 626.760 unità, mentre nel 2007 erano 574 mila;
per dare un'idea concreta di quanto sia esorbitante il numero giova un confronto con altri paesi - in Francia 61 mila auto blu, in Germania 54 mila, in Inghilterra 55 mila, negli Stati Uniti 72 mila -: i dati si riferiscono al «parco» macchine in uso presso tutte le pubbliche amministrazioni;
lo status «giuridico» delle auto blu nostrane varia moltissimo, si va da quelle acquistate in proprio delle pubbliche amministrazioni a quelle in leasing, in noleggio operativo, in noleggio a lungo termine;
diverse leggi finanziarie, non recenti, avevano previsto misure di contenimento e di riduzione, ma sono risultate inutili;
una soluzione innovativa, insieme al contestuale contenimento della spesa pubblica ed al rispetto dell'ambiente, offrirebbe senz'altro un segnale ed un esempio positivi,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di introdurre, anche in forma sperimentale, il car sharing per le pubbliche amministrazioni.
9/3146-A/31.Di Stanislao, Zazzera.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2010, combinato con l'annoso blocco delle entrate e delle spese, la mancanza di autonomia, il ritardo dell'attuazione del federalismo fiscale, crea una situazione oltremodo difficile, in particolare per i comuni virtuosi, che rischia di trovare scarico, oltre che sulle esigenze dei cittadini, anche sugli interventi più sensibili,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati ad escludere dai saldi del patto di stabilità interno le spese dei comuni per interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici.
9/3146-A/32.Zazzera, Rota.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica indirizzati verso i costi della politica, in particolare degli amministratori locali, sono perseguiti anche dal provvedimento in esame; diversi, nel tempo, sono stati gli interventi di riduzione dei costi delle diverse voci di rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti degli organi assembleari locali,

impegna il Governo

a prevedere l'equiparazione del rimborso delle trasferte degli assessori comunali e provinciali a quello dei consiglieri dei rispettivi organi locali.
9/3146-A/33.Monai, Mura.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
in questi recenti anni abbiamo assistito ad una progressiva e costante riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti locali;
sul comparto - pur virtuoso, sia in senso assoluto che relativamente alle performance dell'amministrazione centrale - gravano vincoli particolarmente pesanti nel loro combinato, dei quali non si vede il minimo allentamento;
permangono diverse forti criticità sul fronte di alcune compensazioni, come nel caso dell'ICI o del reintegro del taglio di una serie di trasferimenti erariali;
i condivisibili obiettivi di contenimento della spesa pubblica non giustificano misure esclusive di tagli e riduzioni, di ridimensionamento dei poteri e dell'autonomia locali, in assenza di una riforma di più vasto respiro che, al contrario di quanto sta avvenendo, avrebbe dovuto precederle;
le disposizioni contrastanti in identiche materie, contenute in tanti e diversi provvedimenti - decreto-legge n. 112 del 2008, Legge finanziaria 2010, decreto-legge in esame di tempestiva modifica, disegno di legge in materia di ordinamento delle funzioni locali in itinere da un anno - testimoniano la mancanza di una visione organica non solo dei risultati che si dichiara di perseguire, ma anche del modo stesso di procedere;
stante la necessità di operare su un terreno più ampio, che abbracci l'insieme delle problematiche degli enti locali e, soprattutto, dei loro cittadini - esse comprendono l'ambito contabile, finanziario, fiscale, sociale - e superi la metodologia occasionale, degli interventi a singulto, avallati da emendamenti-tampone;
il rinvio sine die degli interventi all'attuazione del federalismo fiscale sta ponendo a rischio la tenuta delle istituzioni locali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di definire un provvedimento organico e coerente sulla materia degli enti locali che, nel debito conto di tagli ed ottimizzazione delle risorse, tenda alla valorizzazione delle istituzioni territoriali, restituisca loro certezza, provveda alla definizione degli assetti ordinamentali e funzionali negli ambiti considerati.
9/3146-A/34.Cimadoro, Paladini, Orlando.

La Camera,
premesso che:
con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, sono stati soppressi di fatto i comitati regionali di controllo, organi istituzionali e non politici, che si occupavano del controllo dell'amministrazione e della contabilità delle regioni e di accertare anche l'efficienza e la qualità dell'attività dell'ente territoriale;
purtroppo con la loro scomparsa si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;
si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio e ci si è preoccupati soltanto di verificare l'approvazione entro i termini del bilancio, con il rischio di vanificare ogni politica di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto di stabilità, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che, in corso di esercizio, si verifichino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dall'esecutivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, meccanismi di controllo sui centri di spesa rappresentati dagli enti locali al fine di non rendere vani i sacrifici imposti dalla politica di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Governo.
9/3146-A/35.Tassone.

La Camera,
premesso che:
dall'anno 1999 ad oggi, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali hanno subito continue variazioni e rivisitazioni della disciplina, che non hanno risolto le criticità che denunciano gli enti locali;
dal 1999 al 2007 le norme sul patto sono state fondate sul principio di riduzione dei «tetti di spesa»;
le restrizioni imposte e i tagli di risorse hanno indotto gradualmente gli enti ad avviare un percorso di risanamento;
il cambio di regole avvenuto nel 2007, ossia il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del «saldo finanziario» ha messo in difficoltà gli enti locali, in quanto ha imposto il raggiungimento di obiettivi «estremamente virtuosi» in considerazione del trend di spesa avviata già negli anni precedenti;
il patto di stabilità interno per gli enti locali relativo agli anni 2009-2011, introdotto con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di evitare l'ennesima modifica delle regole e per dare continuità alla gestione di bilancio degli enti locali, ha mantenuto l'impianto nelle grandi linee del patto di stabilità, mantenendo il meccanismo della competenza mista - competenza per la spesa corrente e cassa per quella in conto capitale - per la definizione dei saldi-obiettivo della manovra;
le novità introdotte dall'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, e le successive modifiche intervenute, hanno contribuito in parte a ridurre il disagio degli enti locali. Ci si riferisce all'introduzione di sistemi di premialità, di autorizzazioni al peggioramento del saldo per gli enti virtuosi;
l'impianto del patto di stabilità conserva un limite, che, nel contesto economico attuale, incide gravemente sulla potenzialità degli enti locali di adottare politiche anticicliche per contrastare il decremento dello sviluppo, ossia l'impossibilità di effettuare i tagli di spesa distinguendo fra spesa corrente ed in conto capitale;
di fatto, l'obiettivo di conseguire un saldo finanziario senza distinzione sulla qualità della spesa penalizza la propensione agli investimenti delle autonomie locali, soprattutto quelle che presentano bilanci in avanzo di gestione;
con la mozione n. 1-00138 Cicchitto del 16 marzo 2009, approvata dall'Aula, erano state segnalate le problematiche connesse all'impianto normativo del patto di stabilità, caratterizzato da vincoli troppo rigidi in un contesto congiunturale di crisi;
la mozione ha impegnato il Governo ad adottare interventi normativi per consentire una politica della spesa più dinamica, una selezione della tipologia di spesa da sottoporre a tagli e una revisione del patto per incentivare le spese di investimento degli enti locali virtuosi;
il Governo, di fatto, ha in parte recepito le richieste con l'adozione di deroghe introdotte dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, e successivamente dalla «manovra estiva» del decreto-legge n. 78 del 2009 con l'articolo 9-bis, che hanno consentito in modo parziale ai comuni il pagamento di residui connessi a spese per investimento, ad effettuare pagamenti di servizi già resi da imprese fornitrici, a procedere a spese connesse alla sicurezza ed ad interventi temporanei per fronteggiare la negativa congiuntura economica;
il testo del decreto-legge in esame, con le modifiche apportate dalle Commissioni, contribuisce all'alleggerimento dei vincoli del patto, prorogando per l'anno 2010 le suddette deroghe;
di fatto, i comuni permangono in uno stato di difficoltà, che non consente loro di contribuire al rilancio economico a livello locale, di contribuire alla sopravvivenza delle imprese fornitrici in difficoltà di liquidità, a causa della sospensione dei pagamenti, di assicurare ovvero incrementare la richiesta di servizi e assistenza sociale ai propri cittadini;
secondo una stima dell'ANCI, le risorse dei comuni relative agli avanzi di bilancio ed ai residui passivi, che si potrebbero immettere nel sistema economico, ammontano a circa 3,2 miliardi di euro;
in attesa della realizzazione del federalismo fiscale, è auspicabile che, nell'immediato, la disciplina rigida del patto di stabilità sia rivisitata e concordata fra il Governo e gli enti locali, al fine di permettere agli enti destinatari di programmare e adeguare i loro interventi sul territorio in un contesto temporale più ampio rispetto alla gestione annuale;
è necessario valutare soluzioni normative applicabili gia al triennio 2010-2012 in corso, che consentano ai comuni ed alle province di superare la situazione di «stallo» economico e finanziario in cui versano, mediante lo sblocco delle risorse per gli investimenti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente sull'individuazione della base assunta per il calcolo del saldo finanziario prevista dall'articolo 77-bis,. ossia il saldo finanziario rilevato nell'anno 2007, sostituendola con una base di calcolo quinquennale, individuata nel saldo medio finanziario rilevato nel quinquennio 2004-2008, al fine di consentire agli enti locali una maggiore programmazione degli investimenti ed un maggiore utilizzo degli avanzi di gestione per gli anni 2010 e 2011.
9/3146-A/36. Simonetti, Dal Lago, D'Ami-co, Polledri.

La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge n. 3146 (Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);
considerate in particolare le disposizioni introdotte in sede di esame parlamentare e relative alle regole del Patto di stabilità interno degli enti locali;
considerata l'attuale evoluzione in senso federale dell'ordinamento, volta a favorire l'autonomia e la responsabilizzazione di regioni, province, città metropolitane e comuni;
considerate in particolare le caratteristiche proprie dell'attuale Patto di stabilità interno, che richieda un radicale mutamento di prospettiva che sia conforme all'attuazione progressiva del federalismo fiscale;
considerato che l'autonomia degli enti locali comporta anche l'adozione per le proprie politiche di bilancio di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita,

impegna il Governo:

a porre in essere nell'attuazione del federalismo fiscale, ogni idonea iniziativa al fine di pervenire all'abolizione dell'attuale patto di stabilità interno, in maniera da valorizzare gli elementi di responsabilità degli enti locali, anche attraverso meccanismi sanzionatori nei confronti dei singoli enti che non rispettino gli equilibri economico-finanziari o non assicurino i livelli essenziali delle prestazioni o l'esercizio delle funzioni fondamentali o si discostino in modo permanente e sistematico dal patto di convergenza;
ad introdurre regole ed obiettivi di un sistema che: assicuri l'osservanza da parte di ogni comparto e la possibilità della solidarietà tra i singoli enti che lo compongono, appartenenti allo stesso livello di governo; garantisca il rispetto degli obiettivi da parte dell'insieme degli enti appartenenti ai diversi territori regionali, con la possibilità di compensazioni tra gli enti medesimi in essi ricompresi e il divieto di imposizione di vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali con riguardo a comportamenti virtuosi posti in essere dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.
9/3146-A/37.Cota.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in discussione si paragonano i «Grandi Eventi» alle emergenze per ciò che riguarda l'esclusione dal patto di stabilità;
i Grandi eventi si possono considerare eventi previsti e prevedibili, a differenza delle emergenze, e per questo è certa anche la quantificazione dell'evento e della divisione degli interventi;
il Patto di stabilità interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della pubblica amministrazione/P.I.L. inferiore al 3 per cento e rapporto debito pubblico Amministrazioni pubbliche/P.I.L. convergente verso il 60 per cento),

impegna il Governo

ad emanare, per ogni grande evento escluso dal patto di stabilità, un'ordinanza della Presidenza del consiglio con specificato il dettaglio degli interventi necessari, con la loro quantificazione anche in relazione all'incidenza sul patto stesso, e conseguentemente indicandone opportuna ed idonea copertura;
ad evitare che la normativa dei grandi eventi venga utilizzata in maniera non controllata al fine di evitare lo sforamento dei parametri e la conseguente infrazione da parte dell'Unione europea.
9/3146-A/38.Nannicini, Peluffo.

La Camera,
premesso che:
visto l'ex comma 9-bis dell'articolo 4 del provvedimento in esame approvato dalle Commissioni V e I a favore delle amministrazioni provinciali interessate a modifiche delle circoscrizioni territoriali dovute a distacchi a norma dell'articolo 132 della Costituzione in materia di trasferimenti erariali;
atteso che la norma non chiarisce se all'interno di tali trasferimenti vi siano incluse le risorse finanziarie per adeguare la spesa di personale e la pianta organica modificate a seguito dei citati distacchi,

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente con affinché le amministrazioni provinciali interessate a modifiche delle circoscrizioni territoriali siano autorizzate, in deroga al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 5 dell'articolo 76 della legge 6 agosto 2008 n. 133, ad adeguare la spesa di personale e la dotazione organica in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, nonché sulla base di altri diversi parametri concordati tra le province interessate. In mancanza di comunicazione del suddetto accordo nel termine massimo indicato nella legge di riferimento, la provincia che acquisisce nuovi comuni sia altresì autorizzata ad incrementare la propria spesa di personale e la propria dotazione organica di un numero di posti calcolato, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, per il 50 per cento sulla popolazione residente e per il 50 per cento sul territorio, secondo i dati aggiornati alla data del distacco nonché l'altra provincia interessata dal distacco provveda corrispondentemente a diminuire i posti della propria dotazione organica.
9/3146-A/39.Pini, Marchioni.

La Camera,
premesso che:
«Linea Amica» è il più grande network europeo di relazioni con il pubblico ed ha raccolto finora 726 URP o centri di risposta al cliente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sollecitare gli enti locali non ancora inseriti nel network denominato «Linea Amica» per velocizzare le operazioni di ingresso nel sistema.
9/3146-A/40.Papa.

La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento prevede l'abolizione delle Autorità d'ambito (ATO) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attribuendo alla legge regionale il compito di assegnare le relative funzioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
si tratta di funzioni fondamentali dei comuni, finalizzate al soddisfacimento di servizi essenziali dei cittadini e caratterizzanti il rapporto fra la comunità e le caratteristiche proprie del comune, come entità di base del sistema amministrativo pubblico;
la maggioranza dei comuni ha svolto e svolge tali funzioni fondamentali garantendo servizi e prestazioni qualitativamente e quantitativamente adeguate e investendo cospicue risorse per migliorare efficienza e soddisfazione dei cittadini utenti;
tali realtà amministrative vanno salvaguardate riportando direttamente in capo ai comuni e alle loro forme associative la titolarità di tali funzioni fondamentali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo di monitoraggio presso i Ministeri competenti al fine di verificare l'attuazione da parte delle regioni del processo di devoluzione dei compiti e concordare del criteri generali che rappresentino l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'articolo 118 in base ai quali regolare l'attribuzione al comuni e alle loro forme associative, in particolare unioni di comuni e convenzioni, le funzioni degli enti soppressi e prevenire situazioni di differenziazione non razionale fra regione e regione.
9/3146-A/41.Holzmann.

La Camera,
premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010 contiene rilevanti e significative disposizioni di carattere ordinamentale che modificano ed integrano il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
in particolare si modifica la composizione dei consigli comunali e provinciali riducendone il numero dei componenti; si adegua il numero di componenti delle giunte; si sopprimano alcuni enti, quali i consorzi di funzioni, le Autorità d'ambito ottimale che gestiscono i rifiuti urbani e il servizio idrico; i difensori civici comunali e i direttori generali, ad eccezione dei comuni con popolazione al di sopra dei 100 mila abitanti; si abroga i finanziamenti statali alle comunità montane;
tali importanti innovazioni al quadro normativo vigente comportano la necessità di rivedere il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali le cui disposizioni richiedono per la relativa abrogazione modificazioni espresse;
talune delle modifiche apportate alla normativa vigente richiedono l'introduzione di nuove discipline generali anche ai fini di un indispensabile coordinamento e armonizzazione;
la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001 comporta un adeguamento dell'apparto normativo relativo agli enti locali al nuovo quadro costituzionale, ed in particolare assicurando una piena valorizzazione del riconoscimento costituzionale dell'autonomia statutaria e della potestà regolamentare locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere ed accorpare la normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali in un codice unitario, al fine di assicurare sistematicità semplificazione e certezza del quadro normativo, e allo stesso tempo ad adeguare le disposizioni modificate dalla legge di conversione del decreto-legge e dalla Legge finanziaria per il 2010.
9/3146-A/42.Palmieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 della legge 5 maggio 2009, n. 42, prevede, tra i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi di attuazione, la previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione al tributi erariali;
tale previsione è senz'altro coerente con una logica di contenimento della spesa ed efficienza degli enti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incentivare attraverso un programma straordinario la gestione associata fra i comuni di minor dimensione demografica anche attraverso il sostegno alle unioni di comuni, quale unico modello associativo di ente locale fra i comuni, così nella prospettiva dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2009 laddove si stabilisce l'introduzione di forme premiali per favorire le unioni di comuni anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva.
9/3146-A/43.Pili.

La Camera,
premesso che:
la legge n.42 del 2009 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» contiene agli articoli 15 e 23 apposite disposizioni relative al finanziamento delle città metropolitane e norme transitorie per la loro istituzione;
la disciplina contenuta nell'articolo 23 ha carattere transitorio, fino alla data di entrata in vigore di una disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle città metropolitane. Disciplina che sarà determinata con apposita legge del Parlamento;
l'articolo 114 della Costituzione sancisce un obbligo costituzionale a carico del legislatore statale di dare attuazione alla previsione relativa all'istituzione delle città metropolitane dettando un'apposita disciplina relativa al procedimento istitutivo, agli organi di governo del nuovo ente, al sistema elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare e presentare al Parlamento una normativa organica che stabilisca le regole relative all'elezione degli organi di governo, che definisca le funzioni, i compiti e i poteri delle città metropolitane, che regoli i rapporti con gli altri livelli di governo nel territorio, che con l'individuazione delle funzioni fondamentali ponga le condizioni per definire un regime di finanziamento differenziato rispetto al sistema dei comuni.
9/3146-A/44.Cirielli.

La Camera,
premesso che:
considerata la difficile situazione economica e sociale che si registra nelle isole minori che risultano particolarmente penalizzate dagli effetti della crisi economica globale che colpisce pesantemente il turismo, loro principale risorsa;
preso atto che il Fondo di sviluppo delle isole minori previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 è allo stato attuale insufficiente per avviare un rilancio economico delle isole minori,

impegna il Governo

a rifinanziare anche in altro provvedimento il Fondo di sviluppo delle isole minori.
9/3146-A/45.Gregorio Fontana.

La Camera,
premesso che:
la piena attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione rappresenta un'esigenza ormai indifferibile. Questa necessità è tanto più avvertita con riferimento all'assetto degli enti locali e alle loro funzioni;
nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione è stata a più riprese sottolineata la necessità che si giunga a una compiuta definizione a regime delle diverse funzioni degli enti locali, cui, tra l'altro, la legge n. 42 del 2009 ricollega distinte forme di finanziamento;
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali postula anche la definizione di un nuovo codice delle autonomie,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente nelle misure di innovazione legislativa per la definizione del nuovo codice delle autonomie.
9/3146-A/46.Vincenzo Fontana.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni per il contenimento della spesa pubblica con misure che incidono sull'apparato burocratico amministrativo degli enti locali; ritenuto che l'azione del Governo sotto questo profilo rappresenti un punto essenziale delle politiche dirette a creare una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nella gestione delle risorse economiche al fine di garantire maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nella politica di rigore per la gestione di risorse negli enti locali al fine di garantire efficienza ed economicità nella gestione degli stessi.
9/3146-A/47.Taglialatela.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per la responsabilizzazione degli enti locali nella gestione delle risorse economiche; ritenuto che sia essenziale agire sul fronte del monitoraggio della spesa anche nei confronti dei piccoli comuni che devono necessariamente essere interessati a riforme che vanno nella direzione di un risparmio di spesa e di una gestione delle risorse economiche più congrue finalizzate alle funzioni fondamentali a tutto vantaggio dei cittadini;
considerato, altresì, l'importante azione politica del Governo che va nella direzione di tutelare le fasce più deboli della popolazione con questo provvedimento che finalizza parte della spesa degli enti locali per funzioni sociali e socio assistenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre forme di monitoraggio della spesa pubblica nei confronti dei piccoli comuni e introdurre disposizioni legislative che finalizzino le risorse economiche verso le spese ritenute essenziali e soprattutto quelle sociali e assistenziali per garantire un servizio efficiente nei confronti della popolazione più anziana.
9/3146-A/48.Biancofiore.

La Camera,
considerato che il provvedimento al nostro esame contiene disposizioni necessarie ed urgenti per il contenimento della spesa negli enti locali al fine di disciplinare con misure idonee risparmi di spesa che possono successivamente essere indirizzati nei confronti dei nostri concittadini che versano in condizioni sociali disagiate;
ritenuto che sia essenziale intervenire con politiche di rigore proprio per evitare sforamenti di spesa che impediscono un'azione mirata al fine di concentrare le risorse economiche verso spese finalizzate e funzionali agli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione di contenimento della spesa pubblica e a favorire i comuni virtuosi introducendo, al contempo, misure adeguate a far sì che non vi siano sforamenti di spesa.
9/3146-A/49.Cesaro.

La Camera,
premesso che:
a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli enti locali devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di monitorare e pubblicizzare per via telematica gli adempimenti in premessa.
9/3146-A/50.Marsilio.

La Camera,
premesso che:
il Forum degli innovatori, tra le prime iniziative lanciate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione dopo l'approvazione definitiva del decreto legislativo n. 150 del 2009, è una piattaforma itinerante di incontri sul tema della riforma e dell'innovazione della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di pubblicizzare per via telematica le risultanze degli incontri citati in premessa.
9/3146-A/51.Catone.

La Camera,
premesso che:
entro il 31 dicembre 2011 gli enti locali devono trasmettere, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di pubblicizzare per via telematica i dati citati in premessa.
9/3146-A/52.Ascierto.

La Camera,
premesso che:
le scuole di formazione specifiche dei singoli Ministeri, nonché le scuole degli enti locali, saranno invitate a coordinare le proprie attività di informazione e di formazione relative all'attuazione del decreto legislativo n. 150 del 2009,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di pubblicizzare per via telematica le attività citate in premessa.
9/3146-A/53.Murgia.

La Camera,
premesso che:
aumentare il livello la trasparenza dei lavori degli eletti nelle istituzioni significa dare la possibilità ai cittadini di poter verificare in maniera semplice e veloce l'operato dei propri rappresentanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi per implementare per via telematica la pubblicità dell'attività istituzionale svolta dagli eletti negli enti locali.
9/3146-A/54.Lazzari.

La Camera,
premesso che:
il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha emanato la direttiva n. 8 del 2009 relativa alla riduzione dei siti web delle Pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare un meccanismo premiale per gli enti locali più virtuosi nell'applicazione della citata direttiva.
9/3146-A/55.Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
l'obiettivo di promuovere la funzionalità e la gestione efficiente degli enti locali, che il disegno di legge in esame intende perseguire, va garantito anche attraverso l'organizzazione di un sistema di controlli interni che sia realmente efficace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre adeguate misure per garantire il controllo della qualità dei servizi erogati dagli enti locali, e la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali interni ed esterni degli enti, anche attraverso metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
9/3146-A/56.Scalera.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni per il contenimento della spesa negli enti locali;
ritenuto che sia importante promuovere e sostenere la gestione dei servizi e delle funzioni comunali attraverso forme associative per impegnare risorse economiche per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere la gestione dei servizi e delle funzioni comunali attraverso forme di gestione associata.
9/3146-A/57.Scandroglio.

La Camera,
premesso che:
la funzionalità degli enti locali, che il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di conseguire, passa anche attraverso una efficiente politica occupazionale all'interno degli enti;
nella pubblica amministrazione, come in tutti i posti di lavoro, spesso le donne sono vittime di forme di discriminazione che vanno necessariamente affrontate e rimosse,

impegna il Governo

a favorire adeguati interventi, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, per le pari opportunità fra donne e uomini all'interno della pubblica amministrazione, per superare le discriminazioni contro le donne e gli ostacoli alla loro assunzione e per conciliare i diritti e i doveri di genitorialità e cura della famiglia con il diritto al lavoro e all'indipendenza economica.
9/3146-A/58.Parisi.

La Camera,
premesso che:
la trasparenza degli atti amministrativi deve coniugarsi con la tutela della privacy dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare disposizioni ai comuni, qualora procedano all'erogazione di un contributo economico, per non rendere pubblici i dati relativi alla salute delle persone individuate che usufruiscono di contributi socio-assistenziali.
9/3146-A/59.Bocciardo.

La Camera,
premesso che:
la trasparenza dei lavori delle istituzioni rende più agevole il controllo dei cittadini e rende gli stessi più partecipi alla gestione della cosa pubblica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare la trasparenza dei lavori delle assemblee elettive degli enti locali.
9/3146-A/60.Bellotti.

La Camera,
premesso che:
una semplice, veloce e corretta comunicazione tra cittadini ed enti locali è fondamentale per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi per implementare l'uso della comunicazione telematica tra cittadini ed enti locali.
9/3146-A/61.Barbieri.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni sugli enti locali e soprattutto è volto a realizzare processi virtuosi per la finanza pubblica;
ritenuto, altresì, l'importanza di contenere le spese negli enti locali per la progettazione di opere realizzate dalle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi provvedimenti legislativi, la progettazione in house delle opere realizzate dalle amministrazioni locali.
9/3146-A/62.Conte.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame è volto a disciplinare taluni profili finanziari delle regioni e degli enti locali;
ritenuto che sia necessario percorrere con maggiore incisività la razionalizzazione degli apparati burocratici e lo snellimento della macchina burocratica e amministrativa per liberare risorse economiche e per favorire una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nella gestione e nella spesa;
ritenuto altresì importanza di provvedimenti come questo decreto-legge che assicurano risorse economiche importanti per finalità di carattere socio-assistenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di continuare nell'opera di responsabilizzazione degli enti locali nella gestione e nella spesa di risorse economiche e di garantire altresì una destinazione sicura e certa per le spese collegate a finalità di ordine sociale.
9/3146-A/63. La Loggia.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni necessarie ed urgenti per il contenimento dei costi negli enti locali, per assicurare la funzionalità degli stessi e contenere i trasferimenti statali;
ritenuto che sia indispensabile avviare una politica seria di contenimento e di razionalizzazione delle spese al fine di liberare risorse economiche utili per attuare politiche sociali importanti per i nostri concittadini;
ritenuto, altresì, che sia importante sotto il profilo funzionale responsabilizzare maggiormente gli enti locali nell' utilizzo delle risorse economiche,

impegna il Governo

a proseguire nell'opera avviata con il federalismo fiscale al fine di responsabilizzare gli enti locali nella gestione e nella spesa di risorse economiche.
9/3146-A/64. Milanato.

La Camera,
premesso che:
i comuni sono consapevoli della sfida che attende il Paese. Prova ne è il patto dei sindaci lanciato a Bruxelles il 30 gennaio 2008 e siglato anche dalle città italiane. L'accordo rappresenta l'impegno delle città in materia di riduzione delle emissioni e di promozione delle energie rinnovabili. Le città si impegnano a sviluppare dal livello urbano interventi concreti che aiutino l'Unione europea a cogliere l'ambizioso obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni nocive entro il 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di escludere dal patto di stabilità interno gli investimenti degli enti locali a favore delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico.
9/3146-A/65. Antonione.

La Camera,
premesso che:
gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale in tema di immigrazione ed integrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un maggior coinvolgimento degli enti locali nelle politiche relative all'integrazione degli immigrati attraverso un rafforzamento del ruolo del consiglio territoriale per l'immigrazione in materia di monitoraggio della presenza della popolazione straniera sul territorio.
9/3146-A/66. Moroni.

La Camera,
premesso che:
la materia degli incarichi esterni nella pubblica amministrazione è da sempre oggetto di polemica nel dibattito pubblico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere forme di pubblicità per le risultanze dei controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previsti dall'articolo 47 della legge n. 133 del 2008 con particolare riguardo agli enti locali.
9/3146-A/67. De Camillis.

La Camera,
considerato che il provvedimento al nostro esame prevede disposizioni per il contenimento della spesa negli enti locali e una maggiore responsabilizzazione dei comuni nella gestione delle risorse economiche e del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impiegare personale interno per espletare le funzioni del comune ed evitare il ricorso eccessivo a spese per consulenze esterne.
9/3146-A/68. Briguglio.

La Camera,
considerato che il provvedimento al nostro esame contiene disposizioni urgenti e necessarie per il contenimento della spesa pubblica nonché altre disposizioni sugli enti locali;
ritenuto che sia indispensabile nei piccoli comuni garantire che il responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti nei lavori pubblici sia il responsabile dell'ufficio tecnico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare, in futuri provvedimenti legislativi, che il procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sia affidato al responsabile dell'ufficio tecnico del comune.
9/3146-A/69. Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48 della legge n. 133 del 2008 promuove il risparmio energetico nella pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un monitoraggio relativamente all'applicazione dell'articolo 48 della legge n. 133 del 2008 da parte degli enti locali.
9/3146-A/70. De Girolamo.

La Camera,
premesso che:
gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale in materia di integrazione della popolazione straniera residente nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incentivare l'apertura di punti informativi per stranieri nei comuni.
9/3146-A/71. Aracu.

La Camera,
premesso che:
il contenimento della spesa è necessario per salvaguardare il buon andamento dei conti pubblici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare forme di pubblicità telematica per rendere noti all'opinione pubblica gli enti locali meno virtuosi in materia di contenimento della spesa pubblica.
9/3146-A/72. Baldelli.

La Camera,
premesso che:
l'ispettorato per la funzione pubblica, creato nel contesto di una legge-quadro sul pubblico impiego agli inizi degli anni '80, in passato non è mai stato utilizzato per le sue potenzialità e solo di recente si è imposto all'attenzione per i risultati ottenuti, a seguito di accertamenti con la Guardia di finanza, nello smascherare i dipendenti con doppio-lavoro non autorizzato e spesso in nero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare il numero di operazioni svolte dall'ispettorato del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione nei confronti degli enti locali.
9/3146-A/73. Di Virgilio.

La Camera,
premesso che:
rendere l'attività della pubblica amministrazione sempre più trasparente significa anche renderla più vicina agli interessi dei cittadini,

impegna il Governo

ad incrementare il numero delle operazioni di trasparenza con particolare riguardo agli enti locali.
9/3146-A/74. Bianconi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene disposizioni che intervengono sulle regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del Patto di stabilità interno, affinché i comuni non si trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico-finanziaria a non poter rispettare, anche parzialmente, gli obiettivi di finanza pubblica individuati.
9/3146-A/75. Laffranco.

La Camera,
premesso che:
l'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale, una certezza nella manutenzione del territorio e un'opportunità di sviluppo economico;
in Europa, Francia e Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita; nel nostro Paese circa 6.000 comuni hanno meno di 5000 abitanti, pari a oltre il 72 per cento dei comuni italiani;
lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree - soprattutto pedemontane, montane e insulari - hanno assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del «disagio insediativo»;
un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi (uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità eccetera); insufficiente manutenzione del territorio; esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza;
è opportuno rilanciare l'economia nei comuni ad alto tasso di spopolamento sostenendo le piccole attività commerciali per combattere la crisi dei consumi e l'abbandono del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di prevedere l'esenzione della TARSU ICI e TOSAP per i piccoli negozi che svolgono l'attività commerciale nei comuni ad alto tasso di spopolamento.
9/3146-A/76.Zorzato.

La Camera,
premesso che:
le politiche a sostegno dei piccoli comuni vanno sostenute. Le amministrazioni comunali si trovano nell'impossibilità di far fronte alla gestione ordinaria della cosa pubblica per mancanza di fondi. E non di rado, questo accade per cause del tutto estranee alla condotta delle medesime amministrazioni;
occorre dunque intervenire per restituire ai comuni un'indispensabile capacità di spesa per soddisfare le esigenze di un settore tanto cruciale come quello delle opere pubbliche. Occorre farlo, puntando essenzialmente sulla razionalizzazione delle uscite, evitando diseconomie da ricercare con certosina attenzione in tutti i centri di spesa;
sono indispensabili interventi volti a rivitalizzare i territori dei piccoli comuni afflitti da carenza di iniziative economiche e da una drammatica disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di incentivare opere pubbliche a favore dei piccoli comuni, indispensabili per rivitalizzare l'economia di questi territori.
9/3146-A/77.Corsaro.

La Camera,
premesso che:
la mancanza di razionalizzazione dell'apparato burocratico all'interno degli enti (che il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di superare attraverso uno snellimento delle strutture), ha provocato spesso forti ritardi nell'attuazione dei programmi che riguardano le risorse attivate dai Programmi operativi regionali (POR) meridionali, destinate agli interventi di rigenerazione del tessuto urbano, quali l'edilizia e la sistemazione di quartieri e centri storici, l'integrazione sociale, i servizi per la cultura e alla persona;
le cause di questi ritardi sarebbero quindi imputabili allo scarso adeguamento delle macchine amministrative alle complesse procedure dell'Unione europea, ai contenziosi legali che hanno contrapposto, in alcuni casi, i soggetti locali titolari dei progetti alle regioni, alle carenze di fattibilità nelle proposte di sviluppo, e, soprattutto, alle difficoltà di collaborazione tra partner locali (comuni, comunità montane, camere di commercio, università, parti sociali, associazioni),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, d'intesa con gli enti locali interessati, al fine di non disperdere le attuali e le future preziose risorse messe a disposizione dall'Unione europea per programmi di sviluppo del Mezzogiorno.
9/3146-A/78.Armosino.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame è diretto ad assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni e il contenimento delle spese, nonché a precisare tempestivamente e in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;
la funzionalità e l'efficienza di molti enti risultano essere bloccate dalla duplicazione di funzioni e competenze attribuite a più enti all'interno dell'organizzazione delle province e dei comuni; ciò comporta un utilizzo irrazionale e poco virtuoso delle risorse a disposizione;
più in generale occorre assicurare che all'attribuzione delle funzioni si accompagni il superamento di ogni forma di sovrapposizione tra diversi livelli di governo e organismi, oltre che lo snellimento e la razionalizzazione complessivi del nostro apparato amministrativo locale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi all'interno degli enti locali.
9/3146-A/79.Barani.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame è diretto ad assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni e il contenimento delle spese degli enti locali; l'inefficienza degli enti dipende spesso dalla scarsa responsabilizzazione delle figure dirigenziali;
è necessario mettere in moto un processo di modernizzazione del Paese, delle sue istituzioni e della pubblica amministrazione, di riqualificazione e di contenimento in termini di efficienza ed efficacia, di sviluppo economico e sociale basato su una maggiore responsabilizzazione delle classi dirigenti che operano nel settore pubblico, nell'uso delle risorse umane, naturali, economiche ed ambientali presenti nei diversi territori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per responsabilizzare le figure dirigenziali all'interno degli enti locali, affinché questi provvedano ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintendano concretamente alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
9/3146-A/80.Bertolini.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha presentato lo scorso 13 gennaio alla Camera dei deputati il disegno di legge recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati» che disciplina vari istituti connessi strettamente con alcune disposizioni contenute nella presente legge di conversione del decreto legge n. 2 del 2010;
uno dei principali obiettivi politico-istituzionali del Governo, da tradurre in specifici provvedimenti normativi, è rappresentato dall'attuazione del federalismo istituzionale, attesa sin dall'entrata in vigore nel 2001 della riforma costituzionale del Titolo V;
l'attuazione delle previsioni costituzionali contenute in particolare negli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 118 della Costituzione costituisce un passaggio e una tappa indispensabile per dare coerente e piena applicazione alle disposizioni contenute nella legge delega n. 42 in materia di attuazione del federalismo fiscale. Infatti, in quella sede si prevede il finanziamento integrale dei fabbisogni standard relativi alle spese riguardanti le funzioni fondamentali dei comuni, delle città metropolitane e delle province e che in attesa di tale individuazione delle funzioni fondamentali da parte della legge statale le funzioni dei comuni e delle province sono finanziate per l'80 per cento come funzioni fondamentali da compartecipazioni a tributi erariali ed entrate proprie e per il restante 20 per cento come funzioni non fondamentali con compartecipazioni a tributi erariali, regionali ed entrate proprie, ferma restando i finanziamenti a carattere perequativo;
l'individuazione delle funzioni fondamentali costituisce, pertanto, una condizione essenziale per ridefinire l'assetto dei compiti e delle funzioni degli enti locali anche nella prospettiva dell'attuazione della legge n. 42 del 2009;
il disegno di legge d'iniziativa governativa Atto Camera n. 3118 contiene una disciplina organica e di dettaglio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare adeguato e rapido impulso affinché si proceda rapidamente all'esame e all'approvazione del disegno di legge recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», favorendo il confronto fra i livelli di governo interessati al fine di approvare un provvedimento che rappresenta un caposaldo del nuovo assetto istituzionale ed amministrativo dell'ordinamento italiano.
9/3146-A/81.Moles.

La Camera,
premesso che:
l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;
la disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza;
nel corso dell'esame è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie;
tali interventi, pertanto, costituiscono un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei principi di federalismo fiscale;
il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la stessa attuazione, nel suo complesso, del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica nonché la struttura e le funzioni del Parlamento,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente alla redazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nelle misure di innovazione legislativa per l'individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni.
9/3146-A/82.Ceroni.

La Camera,
premesso che:
il difensore civico è competente a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando eventuali abusi, disfunzioni, carenze eccetera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare con opportune iniziative la pubblicità di tale benemerita attività nei confronti della pubblica opinione.
9/3146-A/83.Sammarco.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame prevede la soppressione dei difensori civici comunali con l'attribuzione delle funzioni di questi, mediante apposita convenzione, al difensore civico provinciale;
ritenuto che tale disposizione sia importante sotto il profilo dell'opera di razionalizzazione degli apparati superflui degli enti locali e sia fondamentale per la riduzione dei costi connessi alle funzioni comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in successivi provvedimenti legislativi, di riconsiderare anche le funzioni del difensore civico provinciale.
9/3146-A/84.Saltamartini.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame all'articolo 4 (disposizioni per la funzionalità degli enti locali) prevede una maggiore assegnazione di risorse e contributi per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
considerato, altresì, che almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale o socio-assistenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in successivi provvedimenti legislativi, di maggiorare la quota riguardante la finalità socio-assistenziale per venire incontro alle esigenze della popolazione più anziana e indigente.
9/3146-A/85.Luigi Vitali.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni che tendono alla riduzione dei costi complessivi per gli enti locali, quali la riduzione dei consiglieri e degli assessori, nonché dei difensori civici;
ritenuta l'importanza di un'azione politica volta alla semplificazione e razionalizzazione degli apparati burocratici e alla riduzione dei costi complessivi con conseguente contenimento della spesa,

impegna il Governo

a proseguire nell'opera di razionalizzazione e semplificazione degli apparati burocratici per liberare risorse economiche importanti da destinare al miglioramento della qualità della vita per i nostri cittadini.
9/3146-A/86.Enrico Costa.

La Camera,
considerato che il provvedimento all'esame contiene disposizioni per l'eliminazione delle circoscrizioni comunali sotto un numero definito di abitanti;
ritenuta l'importanza dell'opera del Governo per ridurre i costi eccessivi della politica con misure, come queste, adeguate, che sono, altresì, fondamentali per i nostri cittadini che chiedono riforme serie sotto questo profilo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nell'opera di riduzione dei costi della politica con provvedimenti seri ed efficaci come questo decreto-legge.
9/3146-A/87.Formichella.

La Camera,
considerato che i contenimenti di spesa a livello di enti locali sono assolutamente indispensabili per contribuire a salvaguardare gli equilibri complessivi della finanza pubblica, ma in tale ambito la riduzione o la soppressione di alcuni organi degli enti locali deve avvenire con gradualità, salvaguardando livelli di funzionalità delle amministrazioni locali nella somministrazione di servizi e prestazioni ai cittadini,

impegna il Governo

a riconsiderare anche in altro provvedimento le norme specifiche concernenti in particolare il difensore civico.
9/3146-A/88.Colucci.

La Camera,
considerato che i contenimenti di spesa a livello di enti locali sono assolutamente indispensabili per contribuire a salvaguardare gli equilibri complessivi della finanza pubblica, ma in tale ambito la riduzione o la soppressione di alcuni organi degli enti locali deve avvenire con gradualità, salvaguardando livelli di funzionalità delle amministrazioni locali nella somministrazione di servizi e prestazioni ai cittadini,

impegna il Governo

a riconsiderare anche in altro provvedimento la riduzione del contributo ordinario prevista per gli enti locali al fine di salvaguardare la funzionalità degli stessi.
9/3146-A/89.Boniver.

La Camera,
considerati positivamente gli interventi che il provvedimento in esame prevede a favore dei piccoli comuni in quanto realtà fondamentali del tessuto economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

a prevedere anche in altro provvedimento ulteriori provvidenze finanziarie a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/3146-A/90.Pianetta.

La Camera,
considerate necessarie e del tutto condivisibili le misure contenute nel provvedimento in esame ai fini della salvaguardia del Patto di stabilità interno come elemento fondamentale per mantenere l'equilibrio complessivo della finanza pubblica che rappresenta un interesse fondamentale per la comunità nazionale,

impegna il Governo

a consentire anche in altro provvedimento e fermo restando il rigore della politica di bilancio, maggiori margini di spesa agli enti locali finanziariamente virtuosi.
9/3146-A/91.Lainati.

La Camera,
considerate doverose le norme relative agli interventi a favore del comune di Roma che la precedente amministrazione di sinistra ha lasciato in condizioni di difficoltà finanziarie gravi per aver finanziato, per mantenere il consenso politico, ingenti spese improprie che hanno dato luogo ad un presunto «modello Roma» che era fondato su una montagna di debiti,

impegna il Governo

ad agire nei modi e nelle sedi opportune per verificare le responsabilità amministrative e politiche che hanno portato alle difficoltà finanziarie del comune di Roma, difficoltà che hanno imposto un ingente intervento da parte della finanza pubblica.
9/3146-A/92.Antonino Foti.

La Camera,
considerata particolarmente appropriata l'attribuzione di una maggior quota di compartecipazione al gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche a favore dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti nei quali è molto accentuata la presenza di popolazione residente ultra sessantacinquenne,

impegna il Governo

a prevedere, anche in un altro provvedimento, misure finanziarie di sostegno anche a favore dei comuni di media dimensione con forte incidenza di popolazione ultra sessantacinquenne.
9/3146-A/93.Biasotti.

La Camera,
considerato positivamente l'incremento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali è forte la presenza di popolazioni residente con età inferiore a 5 anni,

impegna il Governo

ad estendere, anche in altro provvedimento, misure dello stesso tipo anche a favore dei comuni di media dimensione.
9/3146-A/94.Beccalossi.

La Camera,
considerato positivamente che il provvedimento in esame prevede un contributo specifico a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,

impegna il Governo

ad introdurre, anche in altro provvedimento, un contributo specifico ulteriore a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che rappresentano una realtà da salvaguardare per la tenuta del tessuto economico-sociale del Paese.
9/3146-A/95.Bruno.

La Camera,
considerate positivamente le norme contenute nel provvedimento a favore dei comuni e delle province che:
a) hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per la spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente a quello registrato nel triennio 2006-2008,

impegna il Governo

a prevedere anche in altro provvedimento ulteriori disposizioni finanziarie a favore dei comuni e delle province che presentano una gestione «virtuosa».
9/3146-A/96.Aprea.

La Camera,
premesso che:
opportunamente, con il presente provvedimento sono state emanate disposizioni in favore della provincia de L'Aquila e dei comuni abruzzesi tragicamente colpiti dal terremoto dello scorso anno, molti comuni dell'hinterland messinese, colpiti dai recenti eventi franosi, sono in condizioni pressoché analoghe rispetto a quelle che si presentano nei comuni abruzzesi,

impegna il Governo

ad estendere, anche in altro provvedimento, le provvidenze già previste per i comuni terremotati dell'Abruzzo anche ai comuni siciliani colpiti dai recenti grandi e distruttivi eventi franosi.
9/3146-A/97.Valducci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene importanti disposizioni volte a garantire un efficiente assetto organizzativo delle amministrazioni, nonché un contenimento delle spese connesse allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative;
in particolare l'articolo 1 modifica e integra alcune delle norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella Legge finanziaria per il 2010;
per il 2010 il decreto in esame prevede che la riduzione del contributo si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere quindi dallo svolgimento di elezioni amministrative mentre per il 2011 e il 2012 la riduzione verrà operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo in quegli anni il rinnovo dei consigli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che un ragionevole contenimento delle spese si applichi anche nel successivo triennio, secondo un importo da quantificare nella Legge finanziaria, in modo da salvaguardare anche nel medio periodo gli equilibri della finanza pubblica.
9/3146-A/98.Moffa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede con l'articolo 3 che ciascuna regione definisca l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria ed il rimborso spese, in modo tale che non ecceda complessivamente e in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento;
la disposizione suindicata è finalizzata al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa pubblica;
nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che il limite è costituito dall'indennità «massima» spettante ai parlamentari e che le regioni procedono alla rideterminazione degli emolumenti e delle altre utilità solo ove queste siano maggiori rispetto all'indennità parlamentare e che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a chiarire con riferimento alle disposizioni riportate in premessa se il limite debba riferirsi all'indennità spettante ai deputati o a quella spettante ai senatori, le quali hanno un importo diverso.
9/3146-A/99.Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene significative norme volte a contenere le spese negli enti locali, per un più efficiente coordinamento della finanza pubblica;
le disposizioni ivi previste costituiscono una occasione utile per una complessiva riflessione sull'attuale situazione finanziaria degli enti locali e, in particolare, delle province;
in particolare nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UPI, che hanno illustrato in modo efficace il difficile stato delle finanze provinciali, è emerso che nell'attuale assetto legislativo le entrate provinciali sono legate a presupposti che non sono manovrabili o condizionabili dagli enti locali e che, pertanto, nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, hanno visto ridursi in misura consistente le risorse a loro disposizione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare strumenti che consentano alle province di non vedersi ridurre eccessivamente le proprie disponibilità, al fine di mantenere un adeguato livello di servizi a favore dei cittadini.
9/3146-A/100.Paolo Russo.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame tutela i bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative per promuovere politiche per la messa in sicurezza dei territori montani, attraverso la cura e la manutenzione del territorio al fine di perfezionare le condizioni di stabilità, per migliorare la qualità del paesaggio e prevenire il dissesto idrogeologico.
9/3146-A/101.Leone.

La Camera,
premesso che:
i tempi ed i costi della burocrazia sono una delle patologie endemiche del sistema di Governo nazionale. Un male esteso in larga parte anche al sistema di governo territoriale e di molti enti e pubbliche amministrazioni;
l'eccesso di legificazione dello Stato italiano e delle regioni rallenta i tempi e le dinamiche competitive, ora ancor di più nell'era della globalizzazione dell'economia mondiale, che richiede tempi veloci e cambi di marcia all'altezza dell'evoluzione e degli strumenti di crescita delle economie dei paesi con il più elevato tasso di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di razionalizzare l'eccesso di legislazione tra Stato italiano e regioni che rallenta la crescita economica del Paese.
9/3146-A/102.Lupi.

La Camera,
premesso che:
i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; quando non sia approvato nei termini il bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di escludere dal patto di stabilità interno una quota degli investimenti degli enti locali sottoposti a commissariamento.
9/3146-A/103.Cicu.

La Camera,
premesso che:
quello della sicurezza degli edifici scolastici è un tema particolarmente rovente in Italia, dove la stragrande maggioranza delle strutture risultano non adeguate alla normativa, che pure è tra le più evolute del mondo;
il Governo ha voluto investire in maniera significativa su questo tema. La sicurezza degli edifici scolastici è un tema cruciale, una priorità assoluta, perché riguarda circa 9 milioni di persone tra studenti e lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di escludere dal patto di stabilità interno gli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/3146-A/104.Polidori.

La Camera,
premesso che:
la congiuntura economica ed il raffronto sempre più serrato con le altre realtà amministrative dell'Unione europea, in vista dell'integrazione, sono stati e continuano ad essere la spinta motivazionale ad introdurre negli enti locali modelli organizzativi di tipo aziendale;
modelli organizzativi che si richiamano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, secondo principi di autonomia flessibilità, professionalità e responsabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di professionalizzare e responsabilizzare il personale degli enti locali.
9/3146-A/105.Laboccetta.