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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 28 settembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 settembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Duilio, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 settembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PISICCHIO: «Abolizione del termine previsto dagli articoli 127 e 128 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per la presentazione delle domande di pensione per eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore del medesimo testo unico» (3726);
CENTEMERO: «Istituzione dell'Anagrafe dei ricercatori italiani all'estero» (3727);
CARLUCCI: «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse» (3728);
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione dei professori collocati in aspettativa alle commissioni di concorso e di eleggibilità degli stessi alle cariche accademiche» (3729);
CARLUCCI: «Norme in favore delle gestanti sole, delle famiglie monoparentali e dei genitori minorenni» (3730);
CARLUCCI: «Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista» (3731).

In data 24 settembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
CATANOSO GENOESE: «Introduzione dell'articolo 574-ter del codice penale, concernente la violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli» (3732).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge NARDUCCI ed altri: «Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (3616) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Incecco.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
TABACCI ed altri: «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3635) Parere della V Commissione.

II Commissione (Giustizia):
LISI: «Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di procedimento per lo scioglimento del matrimonio» (3650) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
COMMERCIO ed altri: «Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dell'imposta secondo il metodo del quoziente familiare» (3223) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;
CARLUCCI: «Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli animali vivi delle specie bovina e suina e per le loro carni e parti commestibili» (3685) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV.

IX Commissione (Trasporti):
NASTRI: «Modifiche agli articoli 126-bis e 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la marcia dei veicoli» (3676) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.

X Commissione (Attività produttive):
MESSINA ed altri: «Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi dovute dai titolari delle concessioni e nuove norme per la riduzione delle emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio» (3632) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
PEDOTO ed altri: «Disposizioni in materia di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale» (3691) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Disposizioni in favore della filiera cerealicola» (3706) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 23 settembre 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2010)283 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 13), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento Unico OCM) per quanto riguarda l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010)336 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 14), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 27 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 10 settembre 2010, e la relativa relazione concernente gli esiti dell'indagine condotta sulla gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 15 settembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GOZI n. 9/3210/73, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente l'obbligo di identificazione degli utenti che accedono ai servizi offerti dagli internet point e del monitoraggio delle operazioni effettuate.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 15 e del 20 settembre 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MARAN ed altri n. 9/2561-A/49, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, e BARBI ed altri n. 9/2937-A/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, concernenti il contributo annuale dell'Italia al Fondo globale per le pandemie, e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno MALGIERI ed altri n. 9/2552-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2009, riguardante gli accordi di cooperazione in campo militare con il Governo degli Emirati Arabi Uniti.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22 settembre 2010, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale relativo all'anno 2009, elaborato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale (doc. XLI, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 23 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 23, 24 e 27 settembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Nona comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/CE, per il periodo 2007-2008 (Promozione delle opere audiovisive europee e indipendenti) (COM(2010)450 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'opportunità e la fattibilità della presentazione di una proposta legislativa per conferire all'EFSA il diritto a percepire tasse (COM(2010)496 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Esercizio finanziario 2009 (COM(2010)497 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo europeo agricolo di garanzia - Esercizio 2009 (COM(2010)502 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle possibilità e sulle sfide per il cinema europeo nell'era digitale (COM(2010)487 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (COM(2010)488 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)492 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (COM(2010)505 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (COM(2010)466 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul finanziamento dell'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondazione IFRS) (COM(2010)504 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)507 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)508 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2010)509 definitivo) e relativo allegato, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Progetto di bilancio rettificativo n. 8 del bilancio generale 2010 - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2010)533 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2010)534 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 24 settembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 27 settembre 2010, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento (UE) n..../...del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2010)498 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)506 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

I predetti documenti sono stati altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 settembre 2010.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del dottor Michele Penta a commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Mario Colombo a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (72).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Tiziano Zigiotto a presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (73).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (256).
Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei (257).
Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III» (258).
Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2010.

Il ministro della difesa, con lettera in data 23 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (259).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'8 settembre 2010, alla pagina 6, prima colonna, riga ventitreesima, le parole: «n. 16» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «n. 17»; inoltre, alla riga trentanovesima, le parole: «n. 17» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «n. 16».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2323: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 AGOSTO 2010, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA. PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3725)

A.C. 3725 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3725 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2011».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di trasporto).

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.
2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».
3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».
5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Disposizioni in materia finanziaria).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

Art. 3.
(Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo).

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 3725 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 3725 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di trasporto).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I crediti delle società Caremar-Campania regionale marittima SpA, Saremar-Sardegna regionale marittima SpA e Toremar-Toscana regionale marittima SpA nei confronti di Tirrenia di navigazione SpA sono garantiti dallo Stato. Fintecna Spa provvede, a prima richiesta, al pagamento dei suddetti crediti entro il 30 giugno 2011 ed è surrogata nei medesimi nei confronti di Tirrenia di navigazione S.p.A.
1. 9. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I crediti vantati da Caremar S.p.A, Saremar S.p.a e Toremar S.p.a. nei confronti di Tirrenia S.p.A sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. 20. Monai, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I crediti della società Toremar-Toscana regionale marittima SpA nei confronti di Tirrenia di navigazione SpA sono garantiti dallo Stato. Lo Stato provvede comunque, a prima richiesta, al pagamento dei suddetti crediti entro il 31 dicembre 2010. Per le finalità di cui al periodo precedente è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 9,7 milioni di euro per il 2010.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 9,7 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. 1. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 2. Mereu, Compagnon, Enzo Carra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale delle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 12. Velo, Meta, Baretta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 4.
*1. 4. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

Sopprimere il comma 4.
*1. 16. Monai, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole da: al comma 1, fino alla fine del comma con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono abrogati.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, premettere il seguente: Agli oneri derivanti dall'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 128 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 14. Di Biagio.

Al comma 4, sostituire le parole da: al comma 1, fino alla fine del comma con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Agli oneri derivanti dall'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede con le disposizioni di cui ai commi da 5.2 a 5.5.
5.2. Agli oneri di cui al comma 5.1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3. Agli oneri di cui al comma 5.1, per gli anni 2011 e seguenti, pari a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.4.
5.4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
5.5. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 5.1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
1. 13. Meta, Velo, Baretta, Mariani, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del Grande Raccordo Anulare di Roma».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1.
5.1 All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 17. Monai, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessati da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, premettere il seguente:
Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1;
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
5.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 5.1. si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
*1. 15. Di Biagio, Proietti Cosimi, Moffa, Lovelli, Monai, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessati da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, premettere il seguente:
Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1;
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
5.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 5.1. si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
*1. 30. Galletti, Mereu, Rao, Enzo Carra, Dionisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessati da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 18. Monai, Borghesi, Cambursano, Lovelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma 1 e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
4-ter. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell'economia e delle finanze».

4-quater. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».

4-quinquies. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il quarto comma è abrogato.
4-sexies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 10. Di Biagio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma 1 e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento nell'ambito dell'INAIL dell'organismo denominato Ufficio italiano della navigazione, dotato di autonomia in considerazione della peculiarità e specificità del servizio espletato. Al predetto organismo affluiscono anche le risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie del soppresso IPSEMA, al quale subentra in tutte le funzioni.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 11. Di Biagio.

Sopprimere il comma 5.
1. 7. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente riduzione lineare fino alla fine del comma, con le seguenti: l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 19. Borghesi, Monai, Cambursano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito derivante dall'aumento del pedaggio imposto sulle autostrade e sui raccordi autostradali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato a finanziare investimenti sul territorio in cui è stato raccolto, relativi al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali presenti nell'area.
1. 8. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

ART. 2.
(Disposizioni in materia finanziaria).

Sopprimere il comma 1.
2. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. È autorizzato un incremento, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce «legge n. 67 del 1987», finalizzato alla riduzione delle tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. 2. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Lovelli, Meta, Velo.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 5. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti). - 1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

2. Alla Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dello sviluppo economico:
2011: - 1300;
2012: - 4700.
2. 01. Di Biagio.

ART. 3.
(Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo).

Sopprimerlo.
3. 1. Borghesi, Cambursano.

ART. 3-quater.
(Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-quater. - (Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto). - 1. Il comma 28 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali sono destinate risorse pari a 16 milioni di euro. Con regolamenti governativi sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma».
3-quater. 30. Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. - (Meccanismi di transizione graduale per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che aderiscano al regime della perequazione). - 1. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-quater. 01. Girlanda.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. - (Soppressione del Banco nazionale di prova delle armi da sparo). - 1. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».
2. All'allegato 2 previsto dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la voce: «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540; CCIAA Napoli» è inserita la seguente:
«Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; CCIAA Brescia».
3-quater. 02. Ferrari, Lovelli.
(Inammissibile)