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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 1 dicembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o dicembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Messina, Miccichè, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 novembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BARBIERI: «Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate» (3916);
QUARTIANI: «Disposizioni in materia di professioni associative» (3917);
NICOLA MOLTENI e REGUZZONI: «Nuove norme in materia di disciplina del concorso notarile» (3918);
CUOMO: «Istituzione del Parco archeologico di Paestum nonché disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione del sito» (3919).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Disposizioni per la destinazione di una quota del monte premi del Superenalotto a iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici non autosufficienti nonché della ricerca scientifica in ambito sanitario» (2677) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berardi.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3450, d'iniziativa dei deputati MIGLIORI e MASSIMO PARISI, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
MIGLIORI: «Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace» (3800) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV.

VI Commissione (Finanze):
MIGLIORI e MASSIMO PARISI: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio» (3450) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
FEDRIGA ed altri: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili» (3908) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (3866) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, aggiornata al 31 dicembre 2009, predisposta dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 798 del 1984 (doc. CXLVII, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 2010 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 25 novembre 2010, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 novembre 2010, recante: «Indirizzi sulle modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative».
Questa documentazione è stata trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 30 novembre 2010, ha trasmesso una segnalazione concernente le esigenze funzionali dell'Autorità stessa, anche in vista dell'attuazione dei compiti derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

La suddetta documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura - ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani (299).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 dicembre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (300).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (A.C. 3857-A)

A.C. 3857-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del con le seguenti: Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del;

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole da: e nei limiti fino alle parole: due anni, con le seguenti: nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.

Al medesimo articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: Ministero della giustizia. aggiungere il seguente periodo: Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

e con la seguente condizione:

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: secondo quanto previsto con le seguenti: ove consentito,

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.4, 3.51, 3.52, 3.56, 4.4, 6.1, 6.15, 6.16, 7.6, 7.17, e sugli articoli aggiuntivi, 2.0500, 5.051, 5.052, 8.052, 10.0100, 10.050, 10.051, 10.053, 10.054, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 10.02 e 10.055.

A.C. 3857-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

Art. 2.
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi).

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Art. 5.
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia).

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 è abrogato;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».
b) all'articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione».
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Art. 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3857-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 2:
al comma 2, le parole:
«sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi»;
al comma 4, le parole: «in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

All'articolo 3:
al comma 1, lettera
a), numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia».
All'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti linee di indirizzo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,».

All'articolo 6:
al comma 2
, le parole: «della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni».

All'articolo 7, comma 1, lettera a):
il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1 le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;
dopo il numero 2 è inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3 le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti"»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 4 le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;
al numero 8), capoverso comma 9-bis, le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione».

All'articolo 10, comma 1, capoverso 2-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza» sono inserite le seguenti: «i prefetti,» e le parole: «sono collocati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati»;
al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,».

A.C. 3857-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

Sopprimere il comma 1.
1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Subemendamenti all'emendamento 1. 50.

All'emendamento 1. 50, capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi 1-ter e con le seguenti: di cui al comma.
0. 1. 50. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'emendamento 1. 50, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 30 giugno 2011.
0. 1. 50. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'emendamento 1. 50, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 30 giugno 2012.
0. 1. 50. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010, fino al 30 giugno 2013».
1. 50. Duilio.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 1-ter e con le seguenti: di cui al comma.
1. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 30 giugno 2011.
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 30 giugno 2012.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «entro quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro ore».
1. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi).

Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 20. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: individuati i servizi fino a: modalità per l'affidamento degli stessi con le seguenti: definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento.
2. 2. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «indotto alla violenza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che risultano condannate per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza».
2. 5. Andrea Orlando, Naccarato, Garavini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 11. Naccarato, Andrea Orlando.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.
2. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole: purché riconoscibili e.
2. 50. Contento.
(Approvato)

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:
Capo I-bis - Misure urgenti per il contrasto della violenza giovanile e la sicurezza nei luoghi pubblici
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110). - 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). - 1. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, porta fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere o armi diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se si tratta di armi per le quali non è ammessa licenza, la reclusione non può essere inferiore a quindici mesi.
2. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
3. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, è punito con l'arresto da un mese ad un anno; salvo quanto previsto dal comma 1, se la condotta concerne coltelli acuminati o con apice tagliente la cui lama supera i centimetri sei, la pena è l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. La pena per i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 è raddoppiata quando le armi o gli altri oggetti di cui ai medesimi commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce elemento o circostanza aggravante specifica del reato commesso. La pena è, altresì, raddoppiata quando ricorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ovvero se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
5. È sempre disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
6. Ai fini delle disposizioni penali del presente articolo, non sono considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti»;
b) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Porto di armi in riunioni pubbliche). - 1. Chiunque, sebbene munito di licenza, porta armi nelle riunioni pubbliche è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi.
Art. 4-ter. - (Detenzione abusiva di armi). - 1. Chiunque detiene armi diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2 senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 900.
2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 300».
Art. 2-ter. - (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895). - 1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, secondo comma, le parole: «salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso,» sono soppresse;
b) all'articolo 7, primo comma, le parole: «o a parti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «, a parti di esse ovvero a munizioni».
Art. 2-quater. - (Protocolli d'intesa). - 1. Al fine di agevolare il recupero ed il reinserimento sociale del minore coinvolto in reati contro la persona o comunque commessi mediante l'uso di armi o strumenti atti ad offendere, i Ministri della gioventù, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro o sottosegretario delegato alle politiche della famiglia stipulano appositi protocolli d'intesa per promuovere ed incentivare, sull'intero territorio nazionale, iniziative volte alla prevenzione del disagio e della devianza minorile, a favorire nelle giovani generazioni la diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità, nonché a contrastare all'interno delle strutture scolastiche o in prossimità di esse ogni forma di comportamento violento.
2. I protocolli d'intesa definiscono le modalità operative delle iniziative indicate al comma 1, anche in considerazione della specificità delle situazioni di disagio e di devianza minorile espresse dal territorio.
3. Dall'approvazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.
Art. 2-quinquies. - (Abrogazioni). - 1. Gli articoli 697 e 699 del codice penale sono abrogati.
2. 0500. Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo di solidarietà civile). - 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo di solidarietà civile». Il fondo è alimentato:
a) da una quota del fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o alla sua eventuale rinuncia, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento ed alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.
*2. 0100. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo di solidarietà civile). - 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo di solidarietà civile». Il fondo è alimentato:
a) da una quota del fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o alla sua eventuale rinuncia, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento ed alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.
*2. 050. Bertolini, Lorenzin, Bianconi, Calabria, Laffranco, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi.
(Approvato)

Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

ART. 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono precisati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria;
3. 2. Rao, Tassone, Ria, Mantini, Scanderebech.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) nel caso in cui gli stessi insistono sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono assegnati direttamente in concessione per finalità sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità, agli organismi privati di cui alla lettera b) che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'assegnazione in concessione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato».
3. 3. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministero dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dal comma 5-ter, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia».
2-ter) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui al comma 2, lettera a-bis), e dei beni aziendali di cui al comma 3, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione e amministrazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad un apposito capitolo del Fondo unico giustizia per essere riassegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
al comma 2, lettera a), sostituire le parole: immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis) con le seguenti: di cui all'articolo 2-undecies, commi 2, lettera a-bis), e 3, lettera a-bis).
3. 4. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del con le seguenti: Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del.
3. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a)
all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e adotta» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con l'ente locale interessato».
3. 53. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a)
all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: «prioritariamente per» sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con l'ente locale interessato ed esclusivamente per».
3. 54. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a)
all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio direttivo, adotta» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con l'ente locale interessato».
3. 55. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 3, comma 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
3. 56. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e comunica all'ente locale interessato i dati relativi al bene immobile che gli è stato affidato».
3. 57. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «diritti dei terzi» sono aggiunte le seguenti: «senza previa comunicazione all'ente locale interessato e».
3. 58. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sostituire le parole: secondo quanto previsto con le seguenti: ove consentito.
3. 200.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si avvale altresì dei vincitori di concorsi banditi dai Ministeri dell'interno e della giustizia che non sono stati assunti.
3. 51. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si avvale altresì dei lavoratori precari della scuola, inclusi negli elenchi prioritari.
3. 52. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: e nei limiti fino alla fine del periodo con le seguenti: nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.
3. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. 302.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.050, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Chiunque intenda porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, in un pubblico esercizio un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, comunque prima dell'effettiva disponibilità al pubblico degli stessi, deve effettuarne denuncia al questore, ai fini dell'iscrizione nel registro dei gestori di apparecchi di comunicazioni telematiche a disposizione del pubblico. L'iscrizione, successiva alla denuncia, è immediata e può essere rifiutata solo per oggettiva impossibilità di identificare il soggetto gestore. La denuncia non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
3. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1 in base a pregressa licenza, la denuncia è richiesta a partire dal 1o gennaio 2011.
4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del capo IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
0. 3. 050. 1.Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Accesso ad internet attraverso tecnologia senza fili). - 1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet.
3. Le modalità di controllo dei dati previsti dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'interno.
3. 050. Palmieri, Reguzzoni, Crosio, Caparini, Pini.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

Sopprimerlo.
*4. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*4. 2. Tassone, Poli.

Al comma 1, sostituire le parole da: designato fino alla fine del comma con le seguenti: dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di sicurezza, designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione è riconosciuto al magistrato un trattamento economico supplementare pari, o comunque non inferiore a quello riconosciuto agli altri componenti effettivi.
4. 4. Rao, Tassone, Ria, Mantini, Scanderebech.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere il seguente periodo: Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
4. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 5.
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia).

Sopprimerlo.
5. 1. Tassone, Poli, Maurizio Turco.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore individuati con successivo atto del presidente.
5. 4. Mantini, Tassone, Rao, Ria, Scanderebech.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.
5. 050. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Istituzione degli esperti per la sicurezza) - 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.
2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso a Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dallo 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 de la legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per i servizi antidroga», e dopo le parole: «in quali di esperti» sono inserite le seguenti: «per la sicurezza»:
b) al comma 2, le parole «riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;
d) al comma 4, le parole «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga».
5. 051. Lorenzin, Bertolini, Bianconi, Calabria, laffranco, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Sicurezza delle infrastrutture di trasporto ferroviario) - 1. Per l'attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza delle infrastrutture di trasporto ferroviario e delle acque interne e dei relativi trasporti il Ministro dell'Interno si avvale della Polizia Ferroviaria, quale Organo tecnico avente competenza esclusiva per interventi di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mediante il Servizio di polizia ferroviaria, assicura il coordinamento delle Forze di polizia per il concorso nei servizi necessari per garantire la sicurezza negli ambiti di cui al precedente comma.
3. I Compartimenti di polizia ferroviaria, quali articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, attuano le iniziative necessarie ed indispensabili per garantire la protezione delle infrastrutture e adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che la circolazione ferroviaria e le attività connesse al trasporto dei viaggiatori siano coordinate con gli interventi di polizia ferroviaria e di pubblica sicurezza.
5. 052. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.
(Inammissibile)

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

Sopprimere i commi 2 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 7:
al comma 1:
lettera
a):
numero 1) premettere i seguenti:
01) al comma 1, primo periodo, le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche» sono soppresse;
02) al comma 1, secondo periodo, la parola «dedicati» è soppressa.
numero 2), capoverso, sostituire le parole: sono eseguite tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1 con le seguenti: devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale;
sostituire il numero 2-bis) con il seguente:
2-bis) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le spese relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi rispetto a quelli ivi indicati purché siano di importo complessivamente inferiore od uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è abrogato;
numero 4), capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto;
numero 6), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: dedicati di cui al medesimo comma 1;
numero 7), capoverso 8, primo periodo, sopprimere le parole:, a pena di nullità assoluta,
sopprimere il numero 8);
numero 8), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi correttivi od integrativi delle disposizioni della presente legge, sentiti la Direzione investigativa antimafia, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali e le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale»;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
l'articolo 5 è abrogato.
6. 16. Vignali.

Sopprimere il comma 2.
6. 1. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 con le seguenti: entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: della legge 136 del 2010 con le seguenti: della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto,
6. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei contratti la cui prestazione è conclusa entro tale termine.
6. 9. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sopprimere il comma 4.
6. 15. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 5, sostituire le parole: anche strumenti diversi con le seguenti: sistemi diversi.
6. 101.(Testo corretto) Le Commissioni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'espressione «dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi» di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che devono considerarsi soggetti all'obbligo di tracciabilità solo i pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi che sono addetti o strumentali in modo diretto e immediato all'esecuzione del contratto di appalto, del contratto di subappalto o del subcontratto.
6. 50. Angela Napoli.

ART. 7.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti:
01) al comma 1, primo periodo, le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche» sono soppresse;
02) al comma 1, secondo periodo, la parola «dedicati» è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera:
numero 2), capoverso, sostituire le parole:
sono eseguite tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1 con le seguenti: devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è abrogato;
numero 6), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: dedicati di cui al medesimo comma 1.
7. 6. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, sostituire le parole da: e, ove obbligatorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4.
7. 15. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, sostituire le parole da: e, ove obbligatorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: oppure, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3, nonché alla fattispecie di cui al comma 4, del presente articolo.
7. 53. Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto.
7. 17. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In regime transitorio, e sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio dedicato alla causale.
7. 54. Laffranco, Bianconi, Calabria, Lorenzin, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In regime transitorio, e sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
7. 54.(Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco, Bianconi, Calabria, Lorenzin, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 8, primo periodo, sopprimere le parole:, a pena di nullità assoluta,
7. 30. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 19. Favia.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 20. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».
*7. 24. Ferranti, Garavini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8).
7. 18. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
l'articolo 5 è abrogato;
7. 23. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Poli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere i seguenti:
01) al comma 1, le parole: «l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «la risoluzione di diritto del contratto»;
02) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
7. 26. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere i seguenti:
01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;
02) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».
7. 55. Vitali, Gibiino, Stradella.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere i seguenti:
01) al comma 1, le parole: «dal 5 al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal venti al cento per cento»;
02) al comma 2, le parole: «dal 2 al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal dieci al cinquanta per cento»;
03) al comma 3, le parole: «dal 2 al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal dieci al venticinque per cento»;
04) al comma 4, le parole: «da 500 a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 20.000 euro».
7. 25. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, lettera b), numero 1) premettere i seguenti:
01) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su. un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 3, comune 2 della presente legge.»;
02) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 4, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento dei valore di ciascun accredito».
7. 50. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 1, lettera b), numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;
7. 56. D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, lettera b), numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;
7. 56.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 1) premettere il seguente:
01) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento dei valore di ciascun accredito».
7. 57. D'Ippolito Vitale.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Nuove norme in materia di sicurezza, installazione e gestione di apparecchiature a disposizione del pubblico per la connessione ad internet negli esercizi pubblici e nei circoli privati). - 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque intenda porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, in un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, comunque prima dell'effettiva disponibilità al pubblico degli stessi, deve effettuarne denuncia al questore, ai fini dell'iscrizione nel registro dei gestori di apparecchi di comunicazioni telematiche a disposizione del pubblico. L'iscrizione, successiva alla denuncia, è immediata e può essere rifiutata solo per oggettiva impossibilità di identificare il soggetto gestore. La denuncia non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1 in base a pregressa licenza, la denuncia è richiesta a partire dal 1o gennaio 2011.
3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del capo IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4-bis. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 proteggono le reti, anche con tecnologia senza fili, e gli strumenti informatici contro l'accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale e contro il rischio di intrusione e dall'azione di programmi di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale».
7. 050. Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126). - 1. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».
3. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, delle legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 051. Germanà, Misuraca.
(Inammissibile)

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

ART. 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

Sopprimerlo.
*8. 1. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia, Vernetti, La Malfa.

Sopprimerlo.
*8. 2. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini, Vernetti, La Malfa.

Sopprimerlo.
*8. 3. Cesa, Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech, Vernetti, La Malfa.

Sopprimerlo.
*8. 50. Moffa, Proietti Cosimi, Lamorte, Barbareschi, Ronchi, Bellotti, Ruben, Catone, Vernetti, La Malfa.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico e dalla legge»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
8. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo e ferme le competenze esclusive delle Autorità di pubblica sicurezza, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto ed il questore.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza e d'intesa con le Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza.»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto ed al questore anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, ferme le competenze delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza per le iniziative tecniche urgenti, il prefetto indice un apposita conferenza di servizi, alla quale prendono parte i sindaci interessati, le altre Autorità provinciali e locali interessate di pubblica sicurezza, il Presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato.»
8. 53. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove lo ritenga necessario, dispone le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:
Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. 100. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«9. Il sindaco può chiedere l'immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».
8. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti:, sentito il questore, cui compete dare coordinata attuazione alle misure stesse,
*8. 51. Naccarato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti:, sentito il questore, cui compete dare coordinata attuazione alle misure stesse,
*8. 52. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
**8. 6. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
**8. 7. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Indennità agenti di polizia locale). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.
*8. 01. Favia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Indennità agenti di polizia locale). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.
*8. 02. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) coloro che, contravvenendo alle ordinanze del sindaco di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano la prostituzione ovvero invitano ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico.»
8. 050. Saltamartini, Piso.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) coloro che, contravvenendo alle ordinanze del sindaco di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mendicano in luogo pubblico o aperto al pubblico in modo ripugnante arrecando comunque disturbo ai passanti, o avvalendosi dell'ausilio di animali ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.»
8. 051. Saltamartini, Piso.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni urgenti per la realizzazione di Centri di identificazione ed espulsione). - 1. Al fine di elevare le condizioni di sicurezza e di vivibilità dei territori e delle comunità locali e di superare la situazione di incapienza dei centri di identificazione ed espulsione esistenti, le disposizioni previste dall'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si applicano anche alla localizzazione e realizzazione dei nuovi centri, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 22, lettera l), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse del capitolo 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale», comprese le risorse iscritte in conto residui di stanziamento nell'esercizio finanziario 2010.
8. 052. Bertolini, Lorenzin, Bianconi, Calabria, Laffranco, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).

Sopprimerlo.
*9. 1. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sopprimerlo.
*9. 2. Contento, Cazzola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o reiterate.
9. 51. Vignali, Stradella, Cazzola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o reiterate con le seguenti: e reiterate.
*9. 3. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o reiterate con le seguenti: e reiterate.
*9. 52. Bianconi, Laffranco, Calabria, Lorenzin, Stasi, Mariarosaria Rossi, Stracquadanio, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il decreto di cui al quarto comma dell'articolo 20 della citata legge n. 689 del 1981 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 53. Bianconi, Laffranco, Calabria, Lorenzin, Stasi, Mariarosaria Rossi, Stracquadanio, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 5. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 54. Ferranti, Bressa, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
9. 6. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini, Favia.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata.
9. 4. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero se sono stati applicati correttamente i modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9. 55. Contento.

Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ART. 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nella dotazione organica con le seguenti: della dotazione organica.
10. 100. Le Commissioni.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti con le seguenti: è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente.
10. 101. Le Commissioni.

Alla rubrica, sopprimere le parole: nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.
10. 50. Duilio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione e anche con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti». Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
10. 0100. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.» Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*10. 050. Moffa, Proietti Cosimi, Lamorte, Catone, Ruben, Barbareschi, Cosenza, Buonfiglio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.» Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*10. 051. Stasi, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.» Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*10. 053. Cesa, Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.» Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*10. 054. Naccarato, Bressa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con almeno quattro anni di servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno due anni di servizio nella qualifica»;
b) al secondo periodo, le parole: «Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita».
10. 02. Lorenzin, Bertolini, Bianconi, Calabria, Laffranco, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
10. 055. Lorenzin, Laffranco, Giorgio Conte, Lo Presti, Gregorio Fontana, Di Biagio, Polledri, Cirielli, Ascierto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito all'attivazione del Protocollo diagnostico sulla sindrome da insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale - 3-01353

BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DE POLI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ, NARO e OCCHIUTO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in Italia ci sono circa 60.000 malati di sclerosi multipla. Recentemente le speranze di molti malati si sono riaccese sulla base della rivoluzionaria scoperta del professor Paolo Zamboni (Università di Ferrara), che assieme al neurologo Fabrizio Salvi (ospedale Bellaria di Bologna) e al radiologo interventista Roberto Galeotti (Università di Ferrara) propongono un punto di vista scientifico radicalmente innovativo: quello vascolare. Zamboni ha scoperto, descritto e pubblicato scientificamente una nuova patologia: la ccsvi (insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale) e la stretta correlazione di quest'ultima con la sclerosi multipla;
l'approccio diagnostico prevede, quindi, in questa ipotesi due tipi di indagine specifica: ecocolordoppler tronchi sovraaortici e flebografia giugulare;
in pratica, un numero altissimo di malati di sclerosi multipla (praticamente quasi il 100 per cento) ha le vene giugulari e altre vene cerebrali e del torace malformate. Liberando le vene con l'angioplastica dilatativa, procedura consolidata da 25 anni a bassissimo rischio, tutti i malati di sclerosi multipla che hanno fatto questo intervento hanno avuto indubbi benefici, tra cui il blocco della malattia, il recupero immediato della stanchezza cronica e il recupero di alcune funzioni fisiche;
la comunità scientifica mondiale ha riconosciuto e validato l'insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale come una nuova patologia vascolare e ne ha descritto la contestuale terapia (angioplastica dilatativa);
l'Italia (Paese dello scopritore Zamboni) non ha ancora riconosciuto l'insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale come patologia: si sono interposti dubbi di natura scientifica, mancanza di evidenze scientificamente documentate secondo criteri di prassi consolidata (impossibili da avere in questa fase di avvio sperimentale) e complessi meccanismi burocratici;
intanto tra i malati si sta diffondendo una doppia forma di panico: il timore di non essere inclusi nei protocolli di ricerca per la scarsità dei posti disponibili e il timore che la patologia si aggravi fino a raggiungere un punto di non ritorno. Ci sono liste di attesa che per il solo protocollo diagnostico raggiungono i 12 mesi e molte strutture diagnostiche allocate in istituti prestigiosi si giustificano lamentando l'insufficienza delle tecniche e delle tecnologie diagnostiche a loro disposizione, rivelando, quindi, un'arretratezza metodologica preoccupante;
è necessario che la sanità nazionale prenda atto di ciò e renda immediatamente disponibili diagnosi e terapia per tutti i malati di insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale, a prescindere dalla sua correlazione con la sclerosi multipla;
ogni giorno perso è un aggravamento della malattia. L'assenza di risposta delle istituzioni fa sì che un numero sempre più alto di malati vada a farsi operare sia in Italia che all'estero in strutture improvvisate, forse senza garanzie etiche e, soprattutto, senza la dovuta formazione -:
per quali ragioni non sia stato ancora attivato il protocollo diagnostico presso tutti i grandi ospedali, policlinici universitari e centri di ricerca avanzata, in modo da dare una risposta concreta a questi pazienti sulla reale sussistenza della sindrome da insufficienza venosa cronico-cerebro-spinale. (3-01353)

Orientamenti del Governo in merito alla nomina dei presidenti di regione come commissari per i piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni - 3-01354

NUCARA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
gli amministratori della sanità (Stato e regioni) sono impegnati nei tagli della spesa sanitaria. Spesa ormai fuori controllo grazie alla dissennatezza di alcune amministrazioni locali, con una ricaduta negativa su tutto il sistema sanitario nazionale, in rapida e inarrestabile decadenza. A parere dell'interrogante, ciò è dovuto anche al sistema delle clientele che ha accentuato il disastro finanziario delle amministrazioni regionali, i cui presidenti, spesso, sono gli stessi che vengono poi nominati commissari, per risanare i conti della sanità dissestati dalle regioni stesse;
il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti»;
il VII rapporto del Ceis-sanità dell'Università Tor Vergata rileva che almeno 5 milioni di italiani si sono impoveriti per poter far fronte, con risorse finanziarie proprie, alle spese per la salute e che almeno la metà ha dovuto rinunciare a curarsi a causa dei costi eccessivi dell'assistenza sanitaria, ed a ciò si risponde con il taglio dei posti letto e la chiusura degli ospedali, mantenendo, però, inalterate le retribuzioni stellari ai cosiddetti manager;
è pertanto necessario, a parere dell'interrogante, riportare il cittadino al centro dell'azione politica, come hanno voluto i nostri padri costituenti, rinunciando alle cospicue rendite parassitarie assicurate da una classe politica, a parere dell'interrogante, inetta -:
se non sia possibile e auspicabile che sia lo Stato a sostituirsi con poteri di surroga, evitando di nominare commissari per la sanità gli stessi presidenti di regione spesso responsabili del dissesto.(3-01354)

Iniziative di competenza del Governo per assicurare lo sviluppo delle radio web libere e delle web TV - 3-01355

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 29 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», il cosiddetto decreto Romani: un provvedimento che già in occasione del relativo esame preliminare presso le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica aveva suscitato durissime critiche da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, per il rischio evidente che sui temi legati alla disciplina del web fossero introdotte - e successivamente approvate in via definitiva - disposizioni capaci di limitare la libera circolazione dei contenuti e delle informazioni sui siti internet attraverso la sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento dei siti web e quelle attualmente previste per il funzionamento dei canali televisivi;
tali disposizioni, infatti, così come formulate nello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle commissioni parlamentari, apparivano in contrasto con quanto stabilito dalle norme contenute nella cosiddetta «Direttiva sul commercio elettronico», n. 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, che vietano agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e, quindi, l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di carattere autorizzatorio;
a seguito dei rilievi critici formulati in sede parlamentare, il Consiglio dei ministri ha apportato qualche correttivo al citato schema di decreto legislativo, ma le attese sono rimaste purtroppo deluse;
inoltre, durante il mese di luglio 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dando seguito a quanto previsto dal cosiddetto decreto Romani, ha emanato due delibere, la delibera n. 258/10/CONS e la delibera n. 259/10/CONS, con le quali ha avviato le consultazioni pubbliche su due schemi di regolamento concernenti la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta;
tali schemi, allegati alle citate delibere, nella loro formulazione iniziale, come ampiamente denunciato dalla stampa nazionale, avrebbero potuto genere pesantissimi costi a carico delle piccole web tv italiane. Queste, infatti, si sarebbero viste costrette a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni due apposite autorizzazioni: una per trasmettere in modalità streaming ed una per trasmettere in modalità on demand, al costo di 3.000 euro cadauna. A ciò si sarebbero, poi, aggiunti una serie di documenti e procedure burocratiche che avrebbero gravato le web tv di ulteriori costi e complessità di gestione;
la diffusione nelle notizie sui contenuti propri di tali norme hanno provocato un'immediata reazione di protesta sul web e solo qualche giorno fa, il 15 novembre 2010, è stato deciso di procedere ad una revisione dei testi dei regolamenti per le web tv e le radio lineari, nonché per le web tv e le radio non lineari all'esame dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
successivamente a tale reazione di protesta sul web, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato al 25 novembre 2010 la discussione sulle regole e sugli obblighi per ulteriori approfondimenti e riflessioni;
in data 26 novembre 2010, secondo quanto si è appreso dalla stampa nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe approvato i regolamenti relativi ai servizi audiovisivi lineari e a richiesta diffusi via internet, apportando una drastica semplificazione rispetto al testo posto in consultazione pubblica. Detti regolamenti, secondo quanto si apprende, potrebbero applicarsi solo nei confronti di soggetti professionisti con ricavi radiofonici e televisivi superiori a 100 mila euro annui e non sarebbe previsto alcun regime di carattere autorizzatorio nei confronti di tutti gli altri soggetti operanti sulla rete;
pur tuttavia, i testi di tali regolamenti non risultano, ad oggi, ancora pubblicati e ancora suscitano particolare preoccupazione le norme allo studio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che riguardano il diritto d'autore e le disposizioni che dovrebbero essere adottate per contrastare la pirateria su web. Al riguardo, sarebbe stata avanzata la possibilità di imporre l'oscuramento dei siti collegabili, indipendentemente dallo svolgimento effettivo di attività di pirateria, e di bloccare direttamente il traffico peer to peer, ovvero lo scambio libero e gratuito di file tra gli utenti privati, sulla base di una semplice segnalazione delle forze dell'ordine o dei titolari dei diritti d'autore, e non già, come accade oggi, grazie alla richiesta dell'autorità giudiziaria;
in tale situazione si profila il rischio che sia, di fatto, completamente pregiudicato lo sviluppo di internet e che ne sia stravolto il funzionamento attraverso il controllo e la limitazione della circolazione dei relativi contenuti sul web -:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere, alla luce di quanto descritto in premessa, affinché si eviti il rischio di pregiudicare lo sviluppo delle radio web libere, nonché delle web tv, attraverso l'imposizione di filtri agli utenti che, di fatto, limiterebbero in modo eccessivo la libera circolazione delle informazioni e dei contenuti sulla rete internet.(3-01355)

Iniziative in ambito comunitario volte all'adozione dell'etichettatura obbligatoria sull'origine dei prodotti, con particolare riferimento alla denominazione di «cioccolato puro» - 3-01356

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per avere autorizzato la denominazione di «cioccolato puro», intendendosi per tale quello prodotto con solo burro di cacao senza l'aggiunta di grassi vegetali alternativi, in quanto contraria alla normativa comunitaria che non prevede l'impiego di tale denominazione;
la condanna arriva dopo anni di accesi dibattiti sulla necessità di realizzare un'armonizzazione a livello europeo delle denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e cioccolato, che ha portato all'equiparazione del «cioccolato puro» con quello che, in luogo del solo burro di cacao, contiene fino al 5 per cento di grassi vegetali alternativi;
la direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, tra l'altro adottata con l'assenso dell'allora Governo Amato, ha comportato una minore trasparenza sulle informazioni relative all'etichettatura dei prodotti, rischiando di indurre in errore il consumatore;
il legislatore italiano, nel dare attuazione alla suddetta direttiva, con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, si è posto l'obiettivo di garantire ai consumatori l'acquisto di prodotti di qualità, assicurando una distinta indicazione di «cioccolato puro» e di «cioccolato», a seconda che il bene sia prodotto con l'impiego di solo burro di cacao o di altri grassi vegetali;
la denominazione di «cioccolato puro» permette al consumatore di distinguere più facilmente il cioccolato di qualità da quello «impuro», senza costringerlo a dover leggere gli ingredienti per scoprire se il burro di cacao è stato sostituito da materie grasse meno nobili; a tal proposito, la pronuncia della Corte di giustizia europea appare andare in controtendenza rispetto all'obiettivo di un'efficace tutela del diritto del consumatore ad una corretta informazione;
le istituzioni comunitarie, pur invocando una corretta informazione ai consumatori, in realtà sembrano restie all'esigenza di adottare un'etichettatura più chiara e trasparente, e questo non solo a danno dei consumatori stessi, ma anche di quelle tantissime imprese il cui made in Italy è fondamentale per l'economia del Paese -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere nelle opportune sedi comunitarie per promuovere l'adozione dell'etichettatura obbligatoria sull'origine dei prodotti, affinché sia maggiormente tutelato il diritto dei consumatori ad un'informazione chiara e trasparente in merito ai prodotti acquistati, anche valutando la necessità di proporre una modifica alla suddetta direttiva 2003/36/CE, nel senso di prevedere, altresì, l'impiego della denominazione di «cioccolato puro».
(3-01356)

Orientamenti del Governo in merito ad interventi di natura economica e finanziaria in relazione alla stabilità complessiva dell'eurozona - 3-01357

BOCCIA, VENTURA, MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, BARETTA e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la crisi della Grecia, quella dell'Irlanda e le note difficoltà di Portogallo e Spagna stanno fortemente minando la stabilità complessiva dell'eurozona;
lo spread tra i nostri titoli di Stato decennali e quelli tedeschi (bund) supera, ormai, 200 punti base, quota mai raggiunta da quando esiste l'euro;
la gravissima crisi dell'eurozona sta confermando quanto più volte denunciato, ossia l'assenza, accanto a un mercato e a una moneta unica, di adeguate forme di coordinamento delle politiche economiche nazionali e di strumenti incisivi di promozione della crescita e dello sviluppo, necessari al raggiungimento degli obiettivi finanziari;
il piano di salvataggio dell'Irlanda, per oltre 85 miliardi complessivi tra Unione europea e Fondo monetario internazionale, e la richiesta della Commissione europea di una netta e graduale riduzione del debito impongono una consistente manovra correttiva aggiuntiva rispetto alla legge di stabilità in discussione in Parlamento -:
quale sia la strategia del Governo, anche relativamente all'ipotesi di blocco nell'eurozona di tutte le transazioni finanziarie sui titoli di Stato allo scoperto (cds), rispetto all'aumento incontrollabile dei debiti sovrani e dei loro differenti costi nonostante l'appartenenza alla stessa moneta.(3-01357)

Iniziative a favore dei conduttori sine titulo degli alloggi del patrimonio immobiliare della difesa - 3-01358

BOCCHINO e DI BIAGIO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il patrimonio immobiliare della difesa conta circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale, di cui circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, configurabili anche in personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato, né negoziabile ma «imposto», variabile tra i 400 e i 1.200 euro;
attualmente sul versante del gettito l'amministrazione raccoglie circa 35 milioni di euro annui dalle sopra indicate concessioni, risorse non trascurabili perché rappresentano una voce indifferibile tra le entrate del Ministero della difesa;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, comma 627, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;
la sopra indicata legge, all'articolo 2, comma 628, lettera b), pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat;
malgrado il portato della sopra indicata legge, nel 2008 la cosiddetta problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto che è approdato ad un apposito documento redatto sulla base dell'obiettivo 9 indicato nel piano attuativo della direttiva logistica interforze del 2006, che comprende «l'individuazione di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze alloggiative del personale in servizio permanente»;
stando alle riflessioni tracciate nel sopra indicato documento, la risoluzione delle problematiche abitative rappresenterebbe un'esigenza fondamentale ed imprescindibile, in quanto tale elemento andrebbe addirittura ad incidere sulla mobilità del personale e, conseguentemente, sull'efficacia e sull'operatività dello strumento militare;
il documento provvede ad evidenziare un programma di interventi volti a massimizzare la disponibilità abitativa del comparto difesa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione degli alloggi;
nelle «ipotesi di sviluppo finanziario complessivo», sancite nel documento sopra indicato, viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti sine titulo attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato di portata tale che «il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato», determinando, di conseguenza, una maggiore disponibilità abitativa;
nell'obiettivo 9, di cui sopra, emerge, ad avviso degli interroganti, una condizione di criticità e di seria difficoltà per un numero considerevole di utenti sine titulo, che verrebbero indotti a lasciare le unità abitative concesse loro in virtù delle precedenti disposizioni in materia che legittimavano la conduzione agli occupanti verso il pagamento di un equo canone (per i titolari di minor reddito) e di equo canone maggiorato del 50 per cento (per i titolari di redditi più elevati). Un approccio della ratio, ad avviso degli interroganti, di dubbia conformità al dettato costituzionale, aggravato dal fatto di essere tratteggiato nelle linee guida operative di un documento dell'amministrazione competente, nonché di fruizione pubblica;
nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori, che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio, è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;
in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;
a partire dai primi giorni di settembre 2010, è stata inviata la notifica di provvedimento di recupero forzoso degli immobili dall'Aeronautica militare agli utenti ricadenti nella fattispecie di cui sopra, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, in base al quale «la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e (...) approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare». Una scelta operativa che agli interroganti appare unilaterale e non aderente ai principi costituzionali, che, se confermata ed estesa a tutti i conduttori che si trovano in analoga posizione, rischia di mettere alla porta migliaia di famiglie italiane che hanno servito lo Stato e che - in moltissimi casi - si ritrovano a vivere difficili situazioni sotto il profilo umano ed economico;
le disposizioni sopra indicate, secondo gli interroganti, non appaiono conformi ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale e contrastano, altresì, con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in base ai quali sono vietate le condizioni vessatorie, espressamente per i negozi giuridici di diritto civile, implicitamente e con evidente maggior cogenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e suoi dipendenti e/o privati cittadini;
in data 19 novembre 2010, nell'ambito della discussione del provvedimento Atto Camera n. 3778 (legge di stabilità), il Governo si è impegnato a rettificare la normativa sopra indicata attualmente in vigore in materia di alloggi militari, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre, in relazione ai redditi complessivi, nonché alla sussistenza di condizioni di disabilità familiari dei conduttori degli alloggi, e prevedendo alternative formule di acquisizione e conduzione dell'immobile per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa;
malgrado la mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di una chiara e completa procedura operativa, a partire dalle prime settimane di novembre 2010 i comandi militari regionali dell'esercito hanno trasmesso ai conduttori sine titulo una nota nella quale si intima di presentare entro 20 giorni il modello isee, al fine di consentire la definizione del piano di recupero degli alloggi -:
in che modo il Ministro interrogato intenda intervenire - considerando il carattere di urgenza della questione in oggetto - al fine di ottemperare al citato impegno accolto nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, tutelando in maniera concreta e doverosa tutta la categoria dei conduttori sine titulo, tenendo conto delle istanze e delle esigenze reddituali e familiari degli stessi, e se non ritenga auspicabile sospendere le procedure di attuazione del piano di recupero funzionale degli alloggi degli utenti sine titulo in attesa della rettifica della normativa sopra indicata, così come da impegno del Governo.(3-01358)

Risultati e prospettive dell'impegno del contingente militare italiano nell'area di Bala Murghab, nell'Afghanistan nord-occidentale - 3-01359

BALDELLI, GIULIO MARINI e CICU. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 24 novembre 2010 il Ministro interrogato ha visitato l'avamposto italiano «Columbus» di Bala Murghab, nell'Afghanistan nord-occidentale;
in tale area gli alpini della brigata Julia sono impegnati nell'operazione «Buongiorno» tendente a creare aree di sicurezza intorno alle basi e a garantire stabilità alle popolazioni spossate dagli scontri;
sarebbe di qualche giorno fa la notizia che quaranta «insorti», accettando di prendere parte al programma di integrazione e di mettere la parola fine agli atti ostili contro le forze della coalizione, abbiano deposto le armi, manifestando l'intenzione di rinunciare alla violenza e di accettare la Costituzione afgana -:
quali risultati, anche a seguito di una personale verifica sul campo, stia producendo l'impegno delle nostre truppe nell'area di Bala Murghab e quale, in prospettiva e a seguito della Conferenza di Lisbona, sarà l'impegno che verrà loro richiesto.(3-01359)