Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 479 di lunedì 30 maggio 2011

Pag. 1

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE

La seduta comincia alle 15.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 20 aprile 2011.
(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Consiglio, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fava, Fitto, Formichella, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Gozi, La Russa, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vernetti, Vitali, Vito e Volontè sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati in missione sono complessivamente cinquantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni (15,05).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario a dare lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge:
MORENO SGARALLINO, da Terracina (Latina), chiede:
l'attribuzione ai senatori a vita di nuove funzioni di garanzia, anche in materia di trattamento economico dei parlamentari (1217) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
un'indagine conoscitiva sull'utilizzo dell'automobile da parte delle diverse categorie di cittadini, al fine di individuare i soggetti maggiormente colpiti dall'aumento dei prezzi dei carburanti (1218) - alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
misure per evitare l'aggravio degli oneri sostenuti dai consumatori per i beni ad acquisto dilazionato (1219) - alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature (1220) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
misure per aumentare la sicurezza delle comunicazioni tramite Internet (1221) - alla IX Commissione (Trasporti);
un'indagine conoscitiva sulle condizioni e sul grado di integrazione degli immigrati, anche con particolare riferimento alle loro condizioni lavorative (1222) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
iniziative per contrastare ogni forma di fanatismo religioso (1223) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
Pag. 2
norme per la regolamentazione del diritto di sciopero cosiddetto politico nei periodi pre-elettorali (1224) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
interventi a tutela dei consumatori nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (1225) - alla VI Commissione (Finanze);
norme più restrittive per l'accesso al rito abbreviato (1226) - alla II Commissione (Giustizia);
il rafforzamento dei controlli sui rappresentanti diplomatici al momento dell'ingresso nel territorio nazionale (1227) - alla III Commissione (Affari esteri);
nuove norme in materia di conflitto di interessi, basate esclusivamente su forme di controllo successivo sull'attività dei titolari di incarichi pubblici (1228) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
la totale gratuità dei trattamenti sanitari e dei servizi di trasporto pubblico per le persone anziane (1229) - alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali);
nuove norme in materia di affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori (1230) - alla II Commissione (Giustizia);
misure per evitare l'utilizzo di espressioni sconvenienti nei programmi radiotelevisivi (1231) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
MATTEO LA CARA, da Vercelli, chiede:
l'abolizione della tredicesima mensilità per i lavoratori del pubblico impiego (1232) - alla XI Commissione (Lavoro);
che i cittadini che presentano petizioni siano coinvolti nel relativo esame da parte delle Commissioni competenti (1233) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
WANDA GUIDO, da Penna in Teverina (Terni), chiede di vietare l'uso e la vendita dei collari elettrici per i cani (1234) - alla XII Commissione (Affari sociali);
RENATO LELLI, da San Pietro in Cariano (Verona), chiede la sospensione delle operazioni aeree italiane in Libia (1235) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
ANTONIO MINARDI, da Piane Crati (Cosenza), chiede interventi per migliorare il funzionamento dell'ospedale «Annunziata» di Cosenza (1236) - alla XII Commissione (Affari sociali);
ANDREA POGGI, da Carmignano (Prato), chiede un intervento legislativo organico per la tutela dell'ambiente e del territorio (1237) - alla VIII Commissione (Ambiente);
RINALDO DI NINO, da Cuneo, e altri cittadini chiedono modifiche alla legge elettorale al fine di garantire ai cittadini l'effettiva possibilità di scelta dei parlamentari (1238) - alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sull'ordine dei lavori (ore 15,10).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente affinché la Presidenza chieda al Governo di venire a riferire per quanto riguarda i due attentati che hanno coinvolto i militari italiani: quello in Libano della settimana scorsa, e quello di stamattina in Afghanistan. Chiediamo dunque se sia possibile contattare il Ministro della difesa per fare in modo che nella giornata di domani - la mattinata rappresenta l'unico spazio della settimana in cui si terrà seduta - ci sia un'informativa su quanto accaduto.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la Presidenza provvederà a far pervenire questa richiesta al Ministro competente. Abbiamo presente il sottosegretario alla difesa, quindi abbiamo un canale ancora più diretto.

Pag. 3

Discussione del disegno di legge: S. 2680 - Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (Approvato dal Senato) (C. 4362) (ore 15,11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4362)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Calderisi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE CALDERISI, Relatore. Signor Presidente, il testo sul quale oggi, a nome della I Commissione (Affari costituzionali), riferisco è quello deliberato dal Consiglio dei ministri e vigente. Infatti né il Senato, che ha esaminato il disegno di legge di conversione in prima lettura, né la Commissione Affari costituzionali, che lo ha esaminato qui alla Camera in sede referente, hanno modificato il testo. Questo si compone di tre articoli e reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto il funzionamento delle commissioni elettorali circondariali (articolo 1, comma 1), le agevolazioni per i viaggi aerei nel territorio nazionale degli elettori (articolo 1, comma 2) e la partecipazione al voto referendario del 2011 per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio (articolo 2). L'articolo 3, infine, reca la consueta formula della entrata in vigore.
Venendo al dettaglio dell'articolato, l'articolo 1, comma 1, prevede che il prefetto designi al presidente della corte d'appello funzionari statali, in numero non precisato, da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire il funzionamento di tali organi assicurandone il quorum funzionale, anche nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della commissione o del reintegro dei suoi componenti, qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del Testo unico sull'elettorato attivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.
È, forse, utile ricordare che le commissioni elettorali circondariali, disciplinate dagli articoli 23 e seguenti del Testo unico sull'elettorato attivo, sono istituite in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario e svolgono importanti funzioni nel procedimento elettorale preparatorio, tra cui l'esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale in materia di aggiornamento delle liste elettorali e l'esame e la decisione sull'ammissione delle liste di candidati alle elezioni comunali.
La commissione elettorale circondariale viene costituita con decreto del presidente della corte di appello dopo l'insediamento del consiglio provinciale; è presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti. Di questi, uno effettivo e uno supplente, sono designati dal prefetto che li sceglie tra i dipendenti dello Stato, mentre gli altri tre effettivi e gli altri tre supplenti sono eletti dal consiglio provinciale, che li individua tra gli elettori dei comuni del circondario estranei all'amministrazione dei comuni medesimi.
Pag. 4Nei circondari con popolazione superiore a cinquantamila abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Così prevede l'articolo 22 del Testo unico suddetto. La commissione elettorale circondariale, e le sue sottocommissioni, compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale). Il Testo unico sull'elettorato attivo prevede la decadenza dei membri della commissione elettorale circondariale che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si riducano a un numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l'intera commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.
Al fine di evitare questa situazione, il decreto-legge in esame prevede, come si è detto, la nomina di componenti aggiunti. Una misura analoga era prevista dal decreto-legge n. 3 del 2009, convertito con la legge n. 26 del 2009, ma con effetto limitato alle sole elezioni del 2009. Successivamente, il decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con la legge n. 25 del 2010, ha esteso l'ambito di applicazione della misura fino al 2010. Con il decreto-legge in esame, la previsione viene introdotta nell'ordinamento a regime. Non riguarda, quindi, solo le elezioni amministrative di questo mese.
Il comma 2 dell'articolo 1 introduce, invece, un'agevolazione tariffaria per viaggi aerei di andata e ritorno, limitatamente al territorio nazionale, a favore degli elettori che si recano nella sede elettorale dove sono iscritti. L'agevolazione consiste nel rimborso del costo del biglietto, nella misura pari al 40 per cento del costo, e con un tetto massimo di 40 euro a biglietto di andata e ritorno. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge erano previste solo agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario per chi si reca a votare e non anche per il trasporto aereo.
L'articolo 2, infine, reca disposizioni per consentire l'effettivo esercizio del diritto di voto nei referendum del 12 e 13 giugno 2011 ai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali. Viene prevista, in favore di questi cittadini la possibilità, su richiesta, di far pervenire il voto per corrispondenza attraverso la circoscrizione Estero. Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 2 individua i soggetti beneficiari della facoltà di votare per corrispondenza. Si tratta del personale delle Forze armate e delle forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali; dei dipendenti di amministrazioni dello Stato e delle regioni che, per ragioni di servizio, si trovino all'estero, purché la durata prevista del soggiorno sia superiore a tre mesi; dei professori e ricercatori universitari e dei docenti universitari titolari di incarichi e contratti a tempo determinato che prestino servizio all'estero per almeno sei mesi, presso istituti universitari e di ricerca, purché alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi.
La facoltà è ammessa inoltre per i familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui si è detto, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è subordinato alla presentazione di una apposita dichiarazione degli interessati, disciplinata dai commi da 2 a 6 dell'articolo 2 del decreto-legge.
Pag. 5La dichiarazione doveva essere presentata entro il 35o giorno antecedente la data della votazione in Italia (ossia entro l'8 maggio 2011) al comando (per i militari) o all'amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) o all'ufficio consolare (per professori e ricercatori). L'attestazione dei requisiti è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione possono votare solo per corrispondenza nella circoscrizione Estero. È prevista la possibilità di revoca della richiesta, che permette all'interessato di votare in Italia nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli elettori impegnati in missioni internazionali, anche se hanno presentato la richiesta di voto per corrispondenza, possono comunque votare in Italia quando per cause di forza maggiore non abbiano potuto votare all'estero. Occorre in questo caso una attestazione del comando.
Il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza e alla formazione delle liste degli elettori che ne hanno diritto. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, il comma 7 prevede che allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni della legge n. 459 del 2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e il relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003), in quanto compatibili.
Ai sensi del comma 8, negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e per i loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto - nella modalità per corrispondenza, deve intendersi - anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l'articolo 19, commi 1 e 4, della legge n. 459 del 2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero.
In ogni caso, il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.
Il comma 12 reca l'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, stimati in 700 mila euro per l'anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
Infine, il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, prevedendone la decorrenza degli effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa tabella. Come chiarisce la relazione tecnica, la decisione di confermare gli importi dei diritti consolari previsti dalla vigente tabella fino al 31 dicembre 2011 è finalizzata a garantire Pag. 6l'esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico ed è motivata dalla previsione per il 2011 di importanti adempimenti per il Ministero degli affari esteri, tra i quali, appunto, l'effettuazione del referendum.
La relazione chiarisce che l'aggiornamento della tabella ove intervenisse prima del 31 dicembre di questo anno interferirebbe con le operazioni in corso. Va detto che questo comma 11 è stato oggetto di una condizione del Comitato per la legislazione, che nel parere reso sul testo ha rilevato che il recentissimo decreto legislativo n. 71 del 2011 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 richiamato dal comma 11 in questione e ha riformato la disciplina dei diritti consolari, prima disciplinata dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica demandando ad un decreto del Ministro degli affari esteri l'adeguamento degli importi tariffari.
Va peraltro detto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 era in vigore non solo quando il decreto-legge è stato emanato, ma anche quando lo ha esaminato la Commissione affari costituzionali. Infatti, come ho avuto modo di chiarire in Commissione, il citato decreto legislativo n. 71 del 2011 - che, come ho detto, abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011 ed entrato, quindi, in vigore sabato 28 maggio scorso, a seguito dell'ordinaria vacatio legis.
Correttamente, quindi, a mio avviso, il Consiglio dei ministri ha deliberato - e il Senato ha conservato - il testo attuale del comma 11, che fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e non al decreto legislativo n. 71 del 2011. Per la stessa ragione, come relatore nella Commissione affari costituzionali ho ritenuto che il testo non dovesse essere modificato prima del 28 maggio. Poiché, d'altra parte, l'esame in sede referente si è concluso il 25 maggio, la questione dell'eventuale modifica del testo è stata rinviata all'Aula.
Devo dire, nel merito, che la modifica in questione non è, a mio avviso, necessaria, atteso che l'attuale testo del comma 11 non determina alcuna incertezza operativa o interpretativa; e non è neanche opportuna, in quanto, a mio giudizio, non vale la pena rimandare il provvedimento al Senato per una modifica meramente formale, stilistica.
Va, inoltre, detto che il comma 11 in questione fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e alle sue successive modificazioni e «sostituzioni». Considerato che nel linguaggio normativo si parla di solito solo di «successive modificazioni», ritengo che il riferimento alle successive «sostituzioni» valga appunto a fare riferimento alla nuova disciplina in materia di diritti consolari stabilita dal decreto legislativo n. 71 del 2011.
Per quanto riguarda i pareri delle Commissioni permanenti, la Commissione bilancio non si è espressa e lo farà - credo - per l'Aula. Le altre Commissioni competenti (Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura e Lavoro) hanno tutte espresso pareri favorevoli senza osservazioni o condizioni, tranne la Commissione difesa, che ha espresso un parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali - con cui si chiedeva di verificare che gli adempimenti prescritti dall'articolo 2 del provvedimento fossero stati espletati nei termini statuiti - ha ricevuto almeno in parte soddisfazione in quanto il rappresentante del Governo, rispondendo a una domanda dell'onorevole Bressa, ha chiarito che, con riferimento all'articolo 2, tutte le procedure necessarie sono state avviate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, mi consenta, in avvio del mio intervento, Pag. 7di dedicare il mio primo pensiero ai nostri militari feriti in Afghanistan e, naturalmente, alle loro famiglie che, in questo momento, saranno in ovvia apprensione, ed associarmi alla richiesta del collega Giachetti, chiedendo la presenza del Governo, possibilmente domani, per ragguagliarci su quanto avvenuto.
In secondo luogo, rilevo che questa discussione, in qualche modo, è un po' surreale, tenuto conto di ciò che sta avvenendo, in questi minuti, fuori di qui, anche se questo decreto ha (Commenti del deputato Calderisi)... No, caro collega, credo di poter dire che è un po' surreale che siamo qui a discutere anche se il provvedimento in oggetto ha un ovvio legame con le elezioni e con alcuni dati che già indicano che vi sarà un po' di «tempesta». Infatti, qualche vostro alleato, qualche alleato facente parte di questo Governo, sta già parlando ed accusando in prima persona il Presidente del Consiglio. Detto questo, torno all'argomento in discussione.
Vorrei dire che, in realtà, questo decreto-legge ha inciso su questo turno elettorale e inciderà anche su quello dei referendum che si terranno il 12 e il 13 giugno e rivela, se posso dirlo, un comportamento un po' inefficiente e pasticcione del Governo che non ha inserito nel «milleproroghe» la proroga di queste norme, che attengono alle commissioni elettorali e ai poteri del prefetto, e che comunque, in questa occasione, andranno a novellare la norma esistente e quindi diventeranno definitive.
È discutibile l'inserimento, in questo decreto-legge, di una norma, che riguarda funzionari e docenti universitari che potranno votare all'estero per i referendum, perché, a questo punto, si poteva fare, anche in questo caso, una norma che andasse a novellare le disposizioni vigenti in modo da renderla definitiva. Si tratta, inoltre, di una norma incoerente e per questo noi abbiamo comunque presentato una serie di emendamenti; non si capisce il motivo per cui, tra i soggetti che si trovano all'estero per motivi di lavoro, vuoi che si tratti di ricercatori universitari e di professori universitari oppure di funzionari e dirigenti pubblici, si faccia una differenza di tempi di permanenza all'estero richiesti per poter votare, per cui agli uni si chiedono sei mesi e agli altri solo tre. Permettetemi, ma questa è stupidità legislativa; non capisco proprio che differenza ci sia! Capisco, per carità, che gli effetti che dovevano prodursi si siano già prodotti e quindi sia anche difficile discutere di modifiche possibili, però trovo assolutamente stupida l'idea di avere norme diverse, per lo stesso fatto e per la stessa motivazione, nei confronti di soggetti che si trovano ugualmente all'estero.
Detto questo, siccome il decreto ha già prodotto gli effetti che doveva produrre, credo di non dover aggiungere altro e comunque domani è nostra intenzione illustrare gli emendamenti che vanno nel senso che abbiamo prospettato e che prevedono la conseguenza ovvia di poter intervenire, anche fino a sette giorni prima, per quanto riguarda la possibilità di far valere queste norme anche per il referendum del 12 e 13 giugno. Li illustreremo domani, quindi, per il momento considero comunque conclusa l'espressione del punto di vista del mio gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rugghia. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUGGHIA. Signor Presidente, innanzitutto desidero dichiarare il voto favorevole che daremo alla conversione di questo decreto-legge perché, come è stato ricordato poc'anzi dal collega che mi ha preceduto, sostanzialmente si tratta di un provvedimento che è superato dai fatti: già sono state introdotte le misure necessarie a garantire il diritto al voto.
Si tratta, come è stato ricordato dal relatore Calderisi, di misure che debbono garantire l'esercizio del diritto di voto per il personale delle Forze armate impegnato nelle missioni internazionali, per i dipendenti statali e i loro familiari, per i professori universitari e i ricercatori in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero. In questo caso si tratta del voto per le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno.
Pag. 8Non è però la prima volta che ci troviamo, alla vigilia di una scadenza elettorale, per elezioni politiche o, come in questo caso, per consultazioni referendarie, nell'esigenza di dover convertire un decreto-legge per garantire ai nostri connazionali, temporaneamente all'estero, per i tempi che sono stati prima rappresentati, il diritto al voto; ciò avviene, in alcuni casi, attraverso disposizioni che sembrano contraddittorie o comunque poste in maniera diversa in questo provvedimento. Sostanzialmente, però, non è la prima volta che noi veniamo chiamati a convertire un decreto-legge. Questo decreto-legge, come è stato detto, fissa una serie di disposizioni, di misure per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, per disciplinare l'esercizio del diritto al voto, per costituire e garantire il funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, per costituire l'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che abbiano diritto a partecipare alle consultazioni elettorali.
Quindi non abbiamo, naturalmente, nulla da obiettare sulla necessità di garantire ai nostri concittadini, che sono temporaneamente all'estero, il diritto di poter partecipare alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno, diritto che, appunto, viene garantito attraverso questo decreto-legge.
Vi è poco da dire su questo provvedimento: vi sono soltanto due osservazioni da fare, le quali sono contenute nel parere espresso dalla Commissione difesa quando è stato esaminato questo provvedimento. Infatti, quest'ultimo, in gran parte, riguarda la Commissione difesa, proprio perché interessa soprattutto i nostri concittadini impegnati nelle missioni internazionali. Noi non abbiamo posto solo la questione che è stata qui ricordata dal relatore circa la regolarità degli adempimenti necessari per garantire il diritto di voto - e il relatore ci ha confermato, dopo il Governo, che tutte le procedure sono state adottate correttamente -, ma abbiamo posto altre due questioni, che qui ripropongo, anche a nome del gruppo del Partito Democratico.
In primo luogo, vorremmo che finalmente vi sia nel nostro ordinamento una disposizione a regime che disciplini la partecipazione dei nostri concittadini temporaneamente all'estero, al fine di garantire loro il diritto di voto nelle consultazioni elettorali. Ci sembra cioè discutibile che ogni volta sia necessario garantire tale diritto attraverso un decreto-legge, che poi deve essere convertito dal Parlamento, ma basterebbe una disposizione a carattere permanente nel nostro ordinamento, attraverso, magari, una modifica alla legge elettorale, per garantire tale diritto senza dover fare ricorso ogni vostra allo strumento del decreto-legge.
Vi è poi un'altra questione che vorrei porre, e attiene al diritto di voto nelle elezioni amministrative che, comunque, non è garantito, per gli elettori residenti all'estero, neanche attraverso il voto espresso per corrispondenza, sancito dalla legge n. 459 del 2001.
Non si tratta di un diritto di poco conto, quello di poter scegliere il governo delle proprie città, delle province e delle regioni, e tale impegno dovrebbe essere assunto dal Governo e dal Parlamento, per fare in modo che i cittadini temporaneamente all'estero - non temporaneamente residenti nei loro comuni, ma, ovviamente, interessati alla vita delle città e delle nostre comunità locali - abbiano la possibilità di esercitare tale diritto. Quindi, anche il voto per le elezioni amministrative dovrebbe essere garantito ai cittadini temporaneamente all'estero.
Con queste osservazioni, naturalmente, confermiamo il nostro voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pag. 9

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4362)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Calderisi, e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 31 maggio 2011, alle 10,30:

1. - Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 2680 - Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (Approvato dal Senato) (C. 4362).
- Relatore: Calderisi.

2. - Seguito della discussione della proposta di legge (previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità e della questione sospensiva presentate):
SORO ed altri: Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia (C. 2802-A).
- Relatori: Costa, per la maggioranza; Concia, di minoranza.

3. - Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:
DONADI ed altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province (C. 1990-A/R)

e delle abbinate proposte di legge costituzionale: SCANDROGLIO ed altri; CASINI ed altri; PISICCHIO; VASSALLO (C. 1836-1989-2264-2579).
- Relatore: Bruno.

La seduta termina alle 15,40.