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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 13 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pisacane, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TORRISI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione» (4501);
CASSINELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai disturbi del comportamento alimentare» (4502);
DI GIUSEPPE: «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» (4503);
DAMIANO: «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari» (4504).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIOVANELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche» (4382) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sposetti.

La proposta di legge SCANDROGLIO ed altri: «Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità all'originale» (4468) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biasotti, Galati e Minasso.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4414, d'iniziativa del deputato NOLA, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il contenimento della nutria nel territorio nazionale, per la tutela delle opere idrauliche e delle infrastrutture agricole».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Brugger ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUGGER: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano» (4304).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

Su richiesta delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), la seguente proposta di legge - già assegnata alla II Commissione (Giustizia) - è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), per consentire di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con i progetti di legge numeri 4434, 3380 e 4382:

FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali» (3850) Parere delle Commissioni III, V, VI, VIII, X, XI e XIV.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province» (4499) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
NICOLA MOLTENI ed altri: «Istituzione dell'Ordine professionale degli ufficiali giudiziari e delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione, della sua organizzazione territoriale, per l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti e il riordino della disciplina relativa alle notificazioni, nonché definizione delle attività di competenza degli istituti di vendite giudiziarie» (4422) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
BITONCI ed altri: «Modifiche ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, in materia di incompatibilità, di astensione e ricusazione nonché di formazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie» (4437) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

VII Commissione (Cultura):
LEVI ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente la disciplina dell'adozione dei libri di testo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado» (4438) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
BERSANI ed altri: «Dichiarazione dello stato di emergenza e disposizioni per la gestione dei rifiuti nella regione Campania» (4452) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
GOISIS ed altri: «Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie» (4479) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994», la relazione di inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Airbus 321 Marche I-BIXK, il 9 aprile 2007, all'aeroporto di Napoli Capodichino.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 11 e 12 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione annuale 2011 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2010 (COM(2011)414 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione sulla valutazione del funzionamento della decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (COM(2011)430 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2010 (COM(2011)428 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 luglio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Parzanica (Bergamo), Prignano Cilento (Salerno) e Martina Franca (Taranto).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Piemonte, con lettera in data 5 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita all'anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti relativi all'applicazione nella provincia di Bolzano del decreto del Ministro dell'interno del 4 giugno 2010 sull'esame di conoscenza linguistica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE - 3-01747

ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro interrogato del 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri che sono regolarmente presenti sul territorio nazionale da almeno 5 anni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
il 9 dicembre 2010 si è svolta una riunione presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano con i rappresentanti della provincia stessa, per concordare le questioni tecnico-organizzative proprio per questi test e, in quella sede, essi hanno fatto notare la peculiarità dei territori bilingue, in particolare della provincia di Bolzano, dove la lingua maggiormente diffusa è il tedesco;
l'articolo 99 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, infatti, prevede espressamente che nel territorio regionale la lingua tedesca è parificata all'italiano e tale parificazione è meglio specificata nella norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988;
è opportuno ricordare che la problematica della lingua è un aspetto fondamentale per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri di lungo periodo e sia il diritto internazionale che quello comunitario (direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003), già recepito nell'ordinamento interno, proprio nel Testo unico di cui il decreto ministeriale è attuativo, pongono il divieto di operare discriminazioni fondate sulla lingua e prevedono l'uguale trattamento dei cittadini stranieri rispetto a quelli nazionali, e di questo principio esiste già un'affermazione nella giurisprudenza (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 1998 sul procedimento C-274/96 Bickel e Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2639/2006) -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno chiarire, rispetto all'applicazione del decreto del 4 giugno 2010 nella provincia di Bolzano, che i soggiornanti di lungo periodo possono scegliere di sostenere l'esame di conoscenza linguistica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE nella lingua che ritengono più accessibile, in conformità alle norme costituzionali in materia di uso della lingua, vigenti in quel territorio. (3-01747)

Iniziative per garantire la continuità della produzione degli stabilimenti del gruppo Fiat in Irpinia, con particolare riferimento allo stabilimento Irisbus di Flumeri - 3-01749

IANNACCONE e MOFFA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il gruppo Fiat ha comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento Irisbus di Flumeri, in Valle Ufita;
quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale negli anni si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie;
è inaccettabile che il management della Fiat, con sconcertante disinvoltura e senza alcun preavviso, decida di dismettere uno stabilimento, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso;
con numerosi e diversificati atti di sindacato ispettivo si è più volte messa in evidenza la drammatica situazione che stanno attraversando i lavoratori del gruppo Fiat;
nonostante le ripetute sollecitazioni e le tante rassicurazioni, la situazione produttiva dello stabilimento Fma continua ad essere molto critica, con produzioni a singhiozzo e nessuna sicurezza per il futuro;
tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi, che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto Fiat ricopre in quel territorio;
nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;
è necessario che i vertici Fiat siano posti dinanzi alle loro responsabilità e che si pronuncino in maniera definitiva sulle loro intenzioni in merito al destino dello stabilimento di Pratola Serra e ora dell'Irisbus;
sono numerosi i lavoratori dell'indotto che si ritrovano in un vicolo cieco e rischiano di perdere il posto di lavoro;
in questa situazione, stante il pericolo imminente di perdita del posto di lavoro, è necessario intervenire affinché il gruppo Fiat riveda la decisione assunta di chiudere l'Irisbus e non si arrivi allo spostamento della produzione di pullman in altri Paesi;
appare del tutto evidente agli interroganti che il gruppo Fiat, nonostante gli impegni verbali assunti sulla volontà di mantenere gli impianti produttivi nel nostro Paese, non abbia nessuna intenzione di rafforzare e mantenere tali produzioni e si accinga, al contrario, soprattutto nel Mezzogiorno, a ridimensionare e chiudere molti dei suoi stabilimenti -:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere, a partire da un prima ed immediata convocazione di un tavolo di concertazione con le parti sociali e le imprese coinvolte, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il futuro e la sicurezza del reddito per tutti i lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questo processo di dismissioni, compresi quelli legati all'indotto dello stabilimento Irisbus di Flumeri. (3-01749)

Misure per garantire il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli ospedali psichiatrici giudiziari - 3-01748

TIDEI, FERRANTI, CAPANO, MARAN, AMICI, ANDREA ORLANDO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, MELIS, PICIERNO, ROSSOMANDO, SAMPERI, TENAGLIA, TOUADI, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
sono già 29 i suicidi in carcere dall'inizio del 2011: l'ultimo in ordine di tempo (ma si potrebbe essere già superati dalla cronaca) è quello di un giovane detenuto (28 anni) che il 27 giugno 2011 - dopo un colloquio con i familiari - si è impiccato nel bagno della sua cella nel sovraffollatissimo carcere di Bari. Un carcere vecchissimo, del 1926, che, con una capienza di 250 detenuti, ne ospita 530, più del doppio. Un sovraffollamento mortale (alla tragica conta 2011 bisogna aggiungere, finora, tre agenti penitenziari) che dopo il 2010 - l'anno più «nero» per le carceri italiane, con un record storico di 191 suicidi e 1.134 tentati suicidi - pretende il suo costante tributo di vite umane. Secondo i dati di «Ristretti orizzonti», dal 2000 ad oggi nelle carceri italiane sono morti 1.800 detenuti, di cui 650 per suicidio, cui vanno aggiunti 87 agenti di polizia penitenziaria. Pare indubbio che, nel silenzio assordante delle istituzioni, nelle carceri italiane stia avvenendo una «strage silenziosa» nemmeno scalfita dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'agosto 2010 sull'emergenza suicidi e che prevedeva speciali corsi di formazione per il personale di custodia finalizzati all'istituzione di unità di ascolto e alla prevenzione di suicidi ed atti di autolesionismo;
le disumane condizioni di vita nelle carceri italiane vengono quasi sistematicamente passate sotto silenzio dai media e dall'opinione pubblica; come sotto silenzio continuano a passare le giornaliere sofferenze di tante persone, di frequente diverse in tutto, razza, nazionalità, religione, rinchiuse 18-20 ore al giorno in spazi angusti, in celle fatiscenti, spesso sotto psicofarmaci per poter reggere ad una simile condizione di sofferenza;
la realtà carceraria è una realtà di disperazione e crudeltà, una pentola in ebollizione dove il disagio del personale di custodia e trattamento, demotivato, sottopagato e gravemente al di sotto dell'organico previsto, si aggiunge a quello dei reclusi ammassati nelle celle e a cui si disconoscono le necessità più elementari;
considerato che a tale drammatica situazione il Governo continua a non dare risposte e si sono perse le tracce del piano carceri, reso difficilmente attuabile dalle manovre finanziarie promosse dal Ministro dell'economia e delle finanze, appare preoccupante la mancanza di una lungimirante e sistematica politica penale che nel segno delle depenalizzazioni di molti reati ormai privi di disvalore sociale, di interventi su leggi che producono un aumento del numero dei detenuti in misura sempre più rilevante e del rafforzamento degli strumenti sanzionatori alternativi alle pena detentiva, possa, nel medio periodo, invertire la tendenza ad un sovraffollamento carcerario che, con il trend attuale, potrebbe a fine 2011 raggiungere le 70.000 presenze;
non meno preoccupante e drammatica è la situazione di abbandono e di incertezza normativa in cui versano i 6 ospedali psichiatrici giudiziari italiani. Una situazione «scomoda» quella dei vecchi manicomi criminali, di chi non ha voce o ne ha meno degli altri. Il numero degli internati in ospedali psichiatrici giudiziari cresce costantemente: dai 1.200 del novembre 2007 si è passati nel maggio del 2010 a 1.460; gli ultimi dati, del maggio 2011, riferiscono di ben 1.550 reclusi. Dopo il passaggio sancito col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, la mancata attivazione di queste ultime e la carenza di risorse hanno provocato una situazione di estremo degrado e in alcuni casi di vera e propria malagiustizia. Se infatti il promesso programma di dismissione non è mai partito, dalla nota relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, presieduta dal senatore Marino, è emerso un quadro di ordinaria disumanità: abbandono igienico-sanitario delle strutture, abusi e vessazioni sugli internati, nonché un uso improprio delle cosiddette proroghe dell'internamento. Basti pensare - si richiamano i dati prodotti proprio dalla citata Commissione - che all'11 aprile 2011, su 376 internati dichiarati «dimissibili», solo 65 sono stati effettivamente dimessi, mentre per altri 115 è stata prevista una proroga dell'internamento; di questi ultimi, i socialmente pericolosi sono solo 5, mentre tutti gli altri non sono usciti dall'ospedale psichiatrico giudiziario perché non hanno ricevuto un progetto terapeutico, non hanno una comunità che li accolga o un'azienda sanitaria locale che li assista. E si va spesso avanti così, con la magistratura di sorveglianza che va di proroga in proroga per mancanza di un programma di reinserimento territoriale. Si parla di soggetti che se in passato hanno manifestato un qualche disagio mentale o disturbi della personalità (e magari sono guariti da tempo), ora sono spesso internati per reati minori, come oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale ed altro e che, da sani, si ritrovano in ospedali psichiatrici giudiziari a tempo indeterminato, solo perché nessuno si può prendere cura di loro. Storie, insomma, di denegata giustizia ed «ergastoli bianchi» -:
se e quali improrogabili iniziative il Governo intenda assumere con urgenza per garantire un immediato e concreto miglioramento della drammatica situazione degli istituti penitenziari e se non ritenga necessario avviare un'approfondita indagine conoscitiva nazionale sulle carceri e sulla situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari, con particolare riferimento alla problematica della reiterazione delle «proroghe» degli internamenti.
(3-01748)

Intendimenti del Ministro della salute in merito alla sperimentazione clinica sulle cellule staminali cerebrali presso la Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo - 3-01750

CERA, GALLETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, BINETTI, DE POLI, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Casa sollievo della sofferenza, il noto policlinico di San Giovanni Rotondo, voluto da padre Pio e che adesso è uno dei primi in Italia, sarà sede della sperimentazione clinica sulle cellule staminali cerebrali, con la creazione dei laboratori e delle strutture necessarie. Queste realizzazioni fanno parte di un più ampio progetto di sviluppo della struttura in corso di avviamento che doterà l'ospedale di nuovi mezzi per portare la ricerca sempre più vicina ai malati;
nel 1999 il professor Vescovi - oggi direttore scientifico dell'ospedale - ha scoperto il metodo che permette di isolare cellule staminali dal cervello umano, moltiplicandole in modo virtualmente illimitato, aprendo la strada all'ampliamento di questa ricerca fino alla sperimentazione clinica sull'uomo;
la ricerca sviluppata fino ad oggi dal professor Angelo Vescovi e dal team di ricerca presso la Cell factory di Terni ha mostrato che il trapianto di cellule staminali cerebrali rappresenta una delle terapie potenzialmente efficaci per le persone colpite da sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, malattia di Alzheimer e altre malattie neurodegenerative;
l'ospedale ha adottato il progetto del professor Vescovi, che affianca fattivamente i ricercatori nel compimento di questa missione di speranza per le persone colpite da malattie neurodegenerative;
come è noto, il progetto coniuga etica e ricerca scientifica avanzata, dal momento che il prelievo e l'isolamento delle cellule staminali vengono effettuati esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i principi dell'etica cattolica e dietro specifiche autorizzazioni dei comitati etici;
la Casa sollievo della sofferenza ha ottenuto l'autorizzazione dall'Istituto superiore di sanità per procedere con la sperimentazione. Ora la Casa sollievo della sofferenza dovrà inviare il dossier scientifico della sperimentazione ai comitati etici dei vari centri ospedalieri coinvolti nello studio, primo fra tutti quello dell'ospedale Santa Maria di Terni e solo dopo l'autorizzazione dei comitati etici potrà avere inizio la selezione dei pazienti -:
se sia a conoscenza dello stato dell'arte del progetto e della tempistica dei processi di autorizzazione da parte dei comitati etici e cosa intenda fare per accelerare l'applicazione effettiva della sperimentazione in corso. (3-01750)

Iniziative per prevenire l'insorgenza dei malesseri collegati alle cosiddette ondate di calore - 3-01751

BALDELLI e BOCCIARDO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione è stato attivato dal Dipartimento della Protezione civile nel 2004 e consente di individuare, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute dei soggetti vulnerabili;
in base a questi modelli sono elaborati dei bollettini giornalieri per ogni città, in cui sono comunicati i possibili effetti sulla salute delle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore;
negli ultimi giorni è successo sempre più di frequente che i bollettini segnalassero situazioni meteo-climatiche classificate come «livello 2» (temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio) e «livello 3» (ondata di calore: tre giorni consecutivi di situazioni meteo di livello II);
in questi casi diventa essenziale adottare interventi di prevenzione mirati per salvaguardare la salute della popolazione a rischio -:
quali siano le iniziative del Ministero della salute per prevenire l'insorgenza dei malesseri collegati al caldo eccessivo.
(3-01751)

Iniziative di competenza nei confronti di Poste italiane s.p.a. per il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 in tema di tutela della maternità - 3-01752

FAVIA. - Al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
l'Italia, seppur con un grave ritardo rispetto ad altri Paesi europei, si è dotata di una normativa specifica - recata dal decreto legislativo n. 151 del 2001 - contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», con l'obiettivo, tra l'altro, di «garantire una più ampia tutela della maternità e della paternità» medesime (così stabilisce la legge delega);
tra i diritti garantiti alle lavoratrici-madri vi è quello relativo al divieto di licenziamento, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel periodo «dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino»;
tali disposizioni trovano integrale applicazione e sono puntualmente recepite dal contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per il personale non dirigenziale di Poste italiane s.p.a. (segnatamente dall'articolo 45), laddove si prevede: «L'Azienda garantisce la tutela della lavoratrice madre, che abbia informato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle previsioni di legge in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui al capo II «Tutela della salute della lavoratrice» del testo unico, alle previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, e al documento di valutazione dei rischi»;
da quanto emerge dalle segnalazioni dei sindacati di categoria, sono sempre più numerosi i casi di lavoratrici che, avendo viste respinte le proprie domande di riavvicinamento lavorativo al luogo di residenza familiare (ciò che si presumerebbe, invece, facilmente possibile per un'azienda tipicamente «a rete» come Poste italiane s.p.a.), sono poste nell'oggettiva impossibilità di prendersi cura dei propri figli minori (specie se questi sono più di uno e in giovanissima età) e costrette, quindi, a rassegnare le proprie «dimissioni volontarie» dall'azienda medesima -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere presso Poste italiane s.p.a. affinché gli obiettivi di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 in tema di tutela della maternità siano pienamente realizzati. (3-01752)

Iniziative per assicurare le risorse necessarie allo svolgimento dei controlli funzionali e alla tenuta dei registri anagrafici del bestiame da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori - 3-01753

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
le azioni di miglioramento genetico, in particolare quelle relative ai controlli funzionali, costituiscono strumenti indispensabili alla selezione del bestiame e alla conservazione della biodiversità, al fine di ottenere dall'attività zootecnica i migliori risultati;
lo svolgimento dei controlli funzionali e la tenuta dei registri anagrafici sono affidati alle Associazioni nazionali allevatori (Ana) e all'Associazione italiana allevatori (Aia) che si avvalgono, per quanto concerne le attività a livello periferico, della collaborazione delle Associazioni provinciali allevatori (Apa) presso cui hanno sede gli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli, ai sensi di quanto disposto nei disciplinari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
la copertura delle spese per lo svolgimento delle attività di cui sopra è stata assicurata, fino al 2010, per circa l'80 per cento da contributi pubblici (la restante parte è oggetto di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli allevatori), corrisposti, ogni anno, in parte, attraverso un contributo concesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in parte, per tramite di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante uno stanziamento determinato d'intesa con le regioni e, poi, tra le stesse ripartito;
a decorrere dal 2011, per effetto dei recenti interventi correttivi apportati alla spesa pubblica, rimane attivo solo il contributo ministeriale, peraltro su un livello inferiore rispetto agli anni precedenti, mentre le altre risorse risultano azzerate;
in risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, volto ad evidenziare le problematiche derivanti dall'azzeramento delle risorse previste per lo svolgimento delle funzioni delle Associazioni provinciali allevatori, l'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicava che già nel mese di dicembre 2010 era stata inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze una formale richiesta di ripristino della linea di finanziamento statale;
solo nel mese di maggio 2011 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il proprio impegno, con l'adozione di un decreto per lo stanziamento di una somma di 25 milioni di euro, che, sebbene non sufficiente a garantire l'intero fabbisogno stimato in 56 milioni di euro, assicura comunque il proseguimento delle attività di controllo funzionale;
il 23 giugno 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere negativo alla rimodulazione finanziaria delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2011, che, di fatto, ha impedito l'adozione del provvedimento con il quale si dispone il parziale finanziamento degli oneri delle Associazioni provinciali allevatori -:
di quali ulteriori elementi disponga il Ministro interrogato in relazione ai fatti espressi in premessa e, in considerazione dell'importanza delle attività di cui trattasi, ai fini della garanzia qualitativa e quantitativa delle produzioni animali e della tutela delle risorse genetiche nazionali, anche rispetto alle strategie commerciali di Paesi esportatori di animali da riproduzione, se non ritenga opportuno assumere iniziative, d'intesa col Ministero dell'economia e delle finanze, per rendere immediatamente disponibili le somme necessarie a garantire l'operatività delle Associazioni provinciali allevatori nel 2011.
(3-01753)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE SUL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI (A.C. 4449-A)

A.C. 4449-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articoio 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo la parola: mediante aggiungere la seguente: corrispondente;
all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate con le seguenti: nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.3, 3.11, 3.25 e 3.87, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4449-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto»;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;
i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e) dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4449-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1:
alla lettera
c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

All'articolo 3, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«g-bis)
all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

A.C. 4449-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 7. Favia, Donadi, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ufficialmente con la seguente: debitamente.
1. 1. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1. 61. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), capoverso, dopo le parole: qualità di familiare aggiungere le seguenti: o l'esistenza di un'unione registrata.
1. 8. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale verifica non è effettuata sistematicamente.
1. 3. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 4) e 5).
1. 5. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro la mezzanotte del 10 luglio 2011 possono presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 60.(Nuova formulazione) Burtone.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

ART. 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre i trenta giorni dalla data in cui la persona è stata rintracciata nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.
8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare nei suoi confronti ogni eventuale procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis.
9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previsti nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili».
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsialla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.»;
4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento.»;
e) dopo l'articolo 14-bis, sono inseriti i seguenti:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
«c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Art. 14-quater. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis.»;
f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».
g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 87. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine».
3. 1. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.
8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis che sia stato eventualmente avviato a suo carico.
9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili».
3. 3. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'articolo 10-bis è abrogato.
3. 4. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal prefetto quando nei suoi confronti il questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria»;
3. 5. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale»;
3. 6. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2, lettera c) aggiungere le seguenti: del presente articolo.
3. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 4, sopprimere la lettera b).
3. 67. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 4, lettera f), sostituire le parole: agli articoli 15 e 16 con le seguenti: all'articolo 15.
3. 68. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 4, sopprimere la lettera g).
3. 7. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 4-bis, sopprimere la lettera a).
3. 8. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 4-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;
3. 9. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 4-bis, lettera b), sopprimere le parole: idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di.
3. 10. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Il prefetto, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
3. 64. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione.
3. 11. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso comma 5.1.
3. 65. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 12. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso comma 5.2, con il seguente:
«5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14».
3. 13. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso comma 5.2, con il seguente:
«5.2. Il questore può disporre altresì una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro».
3. 66. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.2, primo periodo, sostituire le parole da: chiede fino alla fine del periodo, con le seguenti: può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo.
3. 14. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.2, secondo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
3. 15. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 7).
3. 80. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: destinatario di un provvedimento di espulsione con le seguenti: allontanato mediante accompagnamento.
3. 81. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) aggiungere le seguenti: del presente articolo.
3. 101.La Commissione.

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 82. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.
3. 16. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il questore dispone fino alla fine del capoverso con le seguenti: inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».
3. 17. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che lo straniero sia trattenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. 84. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c)» aggiungere le seguenti: «del presente testo unico»;
b) al settimo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3»;
c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».
3. 102.La Commissione.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere il sesto periodo.
3. 83. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione».
3. 20. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.
3. 21. Livia Turco, Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».
3. 18. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 19. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 61. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 85. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al quinto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».
3. 62. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al terzo periodo aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo»;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» aggiungere le seguenti: «del presente articolo».
3. 103.La Commissione.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).
3. 22. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), numero 10), sostituire le parole: mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento con le seguenti:. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento.
3. 23. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5 e non dà luogo ad un nuovo decorso dei termini.
*3. 60. Lo Moro.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5 e non dà luogo ad un nuovo decorso dei termini.
*3. 63. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, le parole:, senza dar luogo ad un nuovo decorso dei termini.
3. 86. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso 14-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire le parole: 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito) con le seguenti: «Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».
3. 104.La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.
3. 25. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155».
3. 26. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso articolo 14-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 14-quater. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis».
3. 24. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: mediante aggiungere la seguente: corrispondente.
5. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate con le seguenti: nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata.
5. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).