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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 15 settembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Evangelisti, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

(Alla ripresa dei lavori).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Evangelisti, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 settembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BERNARDINI ed altri: «Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali» (4616);
GINEFRA ed altri: «Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari» (4617).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ANTONIO MARTINO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione dei Ministeri del tesoro e delle finanze» (4539) Parere delle Commissioni V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio del giudice civile e per l'introduzione della figura dell'assistente di studio del giudice civile, nonché modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» (4471) Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.

VI Commissione (Finanze):
FLUVI e SPOSETTI: «Modifiche alla disciplina concernente l'imposizione sui redditi e gli adempimenti tributari delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi» (4538) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):
REALACCI ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione» (4492) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
DIMA: «Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari di qualità» (4544) Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali):
FRANCESCHINI ed altri: «Abrogazione della lettera p) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'eliminazione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero» (4524) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2010 (doc. LXX, n. 7).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 settembre 2011, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di aprile 2011, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relativa al primo semestre 2010 (doc. XCI, n. 7).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 15 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate;
n. 21 del 2011 del 5 maggio 2011, concernente «Fondo sanitario nazionale 2009. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario» - alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 25 del 2011 del 5 maggio 2011, concernente «Servizio sanitario nazionale 2010. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» - alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 49 del 2011 del 5 maggio 2011, concernente «Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Granaio italiano Scarl (già ATI «Frumento di qualità»). Presa d'atto sostituzione tabella allegata alla delibera CIPE n. 13 del 2010» - alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 13 e 14 settembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale - «La politica energetica dell'Unione europea: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere» (COM(2011)539 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2009) (COM(2011)558 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2011)540 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 settembre 2011;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea (COM(2011)551 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sui progressi realizzati dalle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte nel 2009 (COM(2011)557 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)555 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 settembre 2011.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 14 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antonio Tagliaferri, l'incarico di direttore della direzione generale per le strategie, nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico:
alla dottoressa Simonetta Moleti, l'incarico di consulenza, studio e ricerca.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3209-BIS-B)

A.C. 3209-bis-B - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

NULLA OSTA

A.C. 3209-bis-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

A.C. 3209-bis-B - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'iniziativa intitolata «Small Business Act» (SBA) per l'Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese (PMI) europee. Le politiche comunitarie e nazionali devono tenere maggiormente conto del contributo delle PMI alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro;
tra i dieci princìpi su cui si basa lo Small Business Act c'è l'adattamento delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi;
gli Stati membri devono ricorrere quanto più possibile a procedure semplificate, all'e-government e a soluzioni a sportello unico e devono impegnarsi ad accelerare le procedure necessarie a fondare un'impresa e ad avviare le attività commerciali;
altresì, vi è l'adeguamento dell'intervento politico pubblico in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Stato;
in tale ambito la Commissione ha elaborato anche un Codice di buone pratiche destinato alle autorità contraenti per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, e un vademecum sugli aiuti di Stato alle PMI. Gli Stati membri devono adottare misure specifiche per le PMI e informare meglio queste ultime sulle opportunità esistenti;
il «Codice di buone pratiche» propone possibili soluzioni alle principali difficoltà incontrate e comunicate dalle PMI e dai loro rappresentanti, raggruppate nelle seguenti categorie:
superare le difficoltà connesse all'entità degli appalti;
garantire l'accesso alle informazioni pertinenti;
migliorare la qualità e la comprensione delle informazioni fornite;
fissare livelli di capacità e requisiti finanziari proporzionati;
alleggerire gli oneri amministrativi;
prestare attenzione al rapporto qualità/prezzo piuttosto che al solo prezzo;
fornire tempo sufficiente per redigere le offerte;
garantire che i pagamenti siano effettuati puntualmente;
in questo contesto, lo scopo di questo documento è duplice: fornire alle autorità aggiudicatrici degli Stati membri orientamenti generali su modalità di applicazione del quadro legislativo comunitario che consentano una partecipazione effettiva delle PMI alle procedure di aggiudicazione degli appalti, nonché mettere in rilievo le norme e le pratiche nazionali che favoriscono l'accesso delle PMI agli appalti pubblici;
il disegno di legge in esame reca una norma di delega al Governo volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad avviare ogni possibile iniziativa per l'adattamento delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, valutando anche l'opportunità di dare piena attuazione al «Codice europeo delle buone pratiche» che facilitano l'accesso delle PMI agli appalti pubblici e di promuovere la pubblicazione on line di sommari facilmente accessibili e gratuiti di norme europee, con una chiara indicazione delle modifiche apportate ogni volta che le norme sono rivedute.
9/3209-bis-B/1.Di Stanislao.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SAGLIA ED ALTRI; BORDO; FRONER ED ALTRI; VIGNALI E CARLUCCI: COMMERCIALIZZAZIONE DEL METANO PER AUTOTRAZIONE (A.C. 2172-1016-2843-3117-A)

A.C. 2172-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2172-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: La Cassa Conguaglio GPL, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, svolge le seguenti funzioni;

Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente:
(Funzioni della Cassa Conguaglio GPL).

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.20, 4.22 e 4.23 e sugli articoli aggiuntivi 5.020 e 5.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2172-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.
2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

A.C. 2172-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gas naturale o gas naturale compresso: il combustibile costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;
b) metano: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4» che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale compresso;
c) metano liquido (GNL): combustibile che si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
d) gas di petrolio liquefatto (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperature ambiente sotto pressione;
e) biometano: gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica, purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas» e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;
f) biometano liquido: combustibile che si ottiene sottoponendo il biometano, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
g) bombole: i serbatoi a pressione di esercizio di 220 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;
h) carri bombolai: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;
i) rete nazionale dei metanodotti: la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l) rete regionale e locale dei metanodotti: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;
m) codici di rete: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizioni).

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di origine non fossile con le seguenti: ottenuto a partire da fonti rinnovabili.
2. 20. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

A.C. 2172-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL).

1. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto;
c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione del metano.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere:
a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;
b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano;
c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:
a) stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio sia fisico che virtuale del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;
b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamento.

6. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). I piani regionali in particolare prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL).

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 20. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Monai, Piffari.

A.C. 2172-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e ad implementare le nuove tecnologie che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. In particolare, sono incentivati progetti relativi a:
a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;
b) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del biometano;
c) sviluppare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;
d)
sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano, i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo alimenta il fondo di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) promuovere la realizzazione di impianti specializzati di distribuzione del metano per le pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: alla ricerca aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di progetti.
4. 1. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in 50 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1-ter e mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate l'entità dei contributi di cui al comma 2, le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento dei contributi stessi, nonché specifiche disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.
sopprimere l'articolo 5.
4. 20. Cimadoro, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate l'entità dei contributi di cui al comma 2, le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento dei contributi stessi, nonché specifiche disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 21. Cimadoro, Piffari, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la realizzazione di studi di fattibilità e progetti pilota di terminal portuali per l'approvvigionamento di GNL per la propulsione navale, in particolare nei collegamenti di linea.
4. 22. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la realizzazione di studi per la riduzione delle perdite ed emissioni in atmosfera di metano nelle fasi di trasformazione, trasporto, distribuzione, approvvigionamento e combustione del metano stesso, GNL e GPL inclusi.
4. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

A.C. 2172-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).

1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:
a) determinare l'entità dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2;
b) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando ai contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;
c) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato che è scelto tra i rappresentanti provenienti dalla pubblica amministrazione. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.
3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico ella finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione con le seguenti: delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione.
5. 1. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale). - 1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.
4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in 60 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 9.
9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
5. 020. Cimadoro, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:
a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera a);
c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale;
d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.
5. 021. Cimadoro, Borghesi, Monai, Piffari, Cambursano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Misure per la tutela della concorrenza e il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi). - 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed al fine di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

5. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 4.
6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio.
5. 022. Borghesi, Cimadoro, Piffari, Monai, Cambursano.

A.C. 2172-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Abrogazioni).

1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.

A.C. 2172-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
gli obiettivi dell'Unione europea per la crescita sostenibile comprendono: 1. ridurre le emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. L'Unione europea è pronta ad andare oltre e prevedere una riduzione del 30 per cento se gli altri paesi sviluppati si assumono un impegno analogo e i paesi in via di sviluppo contribuiscano secondo le proprie capacità nell'ambito di un accordo globale; 2. aumentare la proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale al 20 per cento; 3. cercare di aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica;
lo scorso anno la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per aver superato i valori limite di PM10 (particolato fine) in numerose zone del Paese;
l'azione faceva seguito all'entrata in vigore nel 2008 della direttiva UE sulla qualità dell'aria che autorizza gli Stati membri a chiedere proroghe di durata limitata per l'adeguamento ai limiti previsti dalla normativa in vigore dal 2005. L'Italia ha presentato notifiche riguardanti 80 zone situate in 17 regioni e province autonome, ma la Commissione ha respinto gran parte delle richieste in quanto, nella maggioranza dei casi, l'Italia non era in grado di dimostrare che l'azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei limiti UE nei tempi previsti dalla proroga;
secondo un'indagine Istat del 2010, tra le prime trenta città europee più inquinate da pm 10, ben 11 siano italiane. Uno studio rileva che le elevate concentrazioni di PM10 in atmosfera sono responsabili di 5.876 decessi all'anno in tutta Italia. Di questi, «534 sono riferibili ai tumori maligni della laringe, della trachea, dei bronchi e dei polmoni», ma «se si considerano gli effetti acuti relativi a malattie del sistema circolatorio e respiratorio» il numero sale a 953. Lo studio analizza il «burdon of disease» (il peso della malattia) relativo all'inquinamento da PM10 delle città Italiane;
sebbene il metano sia riconosciuto tra i combustibili alternativi che nel breve-medio termine possono contribuire maggiormente alla riduzione dell'inquinamento locale e globale, il biometano non produce PM10 e può essere considerata come la migliore soluzione oggi disponibile per migliorare il problema della qualità dell'aria nelle nostre città;
la Germania «prevede al 2020 di trasportare sulle reti del gas naturale tra il 18 e il 20 per cento di biometano. In Italia non è stata ancora avviata una valutazione a riguardo, ma risulta evidente che è da considerare come uno degli obiettivi principali,

impegna il Governo

a procedere con tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l'inquinamento dell'aria avviando altresì campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini alla green economy dove biogas e biometano rappresentano una svolta fondamentale e valutare l'opportunità di valutare concretamente e con un programma specifico e una valutazione tecnica l'introduzione del biometano nelle reti di distribuzione del gas naturale.
9/2172-A/1.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
appare opportuno che all'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 siano apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica ed ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2»;
b) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «2-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3»;
c) al comma 5, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore ed il 5 per cento per il veicolo rimorchiato;
d) dopo il comma 10, sia aggiunto il seguente: «10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento ed il 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione»;
appare altresì opportuno che all'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sia abrogato il comma 7-bis;
sarebbe in fine opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame adottasse misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità operative per ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata,

impegna il Governo

a dare attuazione in tempi rapidi a quanto esposto in premessa.
9/2172-A/2.Allasia, Maggioni, Desiderati.

La Camera,

impegna il Governo

affinché nell'applicare l'articolo 3 tenga fermo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9/2172-A/3.Maggioni, Allasia.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per la tutela dei diritti dei minori stranieri in materia di cittadinanza - 2-01182

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
Eusebio Haliti, 19 anni, è campione italiano di atletica nella categoria «juniores» sui 400 metri indoor e su pista, con il primato personale di 47 secondi netti. Vive a Bisceglie, in provincia di Barletta, Andria e Trani (BAT), ed è una delle promesse dell'atletica italiana che sogna le Olimpiadi;
Haliti, arrivato in Italia con la sua famiglia nell'aprile del 2002, con un visto turistico, ha vissuto a Zavaterello, in provincia di Pavia, per due anni, frequentando regolarmente la scuola, per trasferirsi in seguito a Bisceglie, dove ha frequentato regolarmente la scuola fino al diploma: attualmente studia ingegneria ambientale a Matera;
nel 2003 ha cominciato a praticare l'atletica e si è scoperto velocista, conseguendo una vittoria ed ottenendo un record dietro l'altro: ha al suo attivo, infatti, cinque titoli italiani, tre nei 400 metri piani (2010 all'aperto, 2008 e 2010 indoor) e due nei 400 metri ostacoli (2007 e 2008), un personale di 51"60 negli ostacoli, stabilito nel 2009 a Pavia, di 47"00 nei 400 metri piani (Ginevra, 2010) e 47"73 indoor (Ancona, 2011);
nonostante Haliti possa essere a tutti gli effetti considerato una giovane promessa dello sport italiano, egli non potrà indossare la maglia azzurra, perché, essendo nato a Scutari (Albania), la legge sulla cittadinanza (la legge n. 91 del 1992) è chiara: per chiederla, i ragazzi stranieri cresciuti in Italia devono dimostrare di risiedere legalmente nel nostro Paese da almeno 10 anni;
Haliti, sebbene sia in Italia con la sua famiglia dal 2000, può dimostrare la sua presenza legale nel nostro Paese solo a partire dal 2002, dunque la data nella quale potrà acquisire la cittadinanza sarà posteriore a quella utile per la partecipazione ai Giochi olimpici di Londra 2012, per i quali sarebbe decisamente qualificato;
per il Coni, inoltre, i ragazzi di seconda generazione sono stranieri a tutti gli effetti e la loro presenza deve essere limitata «per tutelare i vivai nostrani»;
accade, dunque, che ragazzi, in questo caso campioni sportivi, cresciuti e formatisi in Italia e che si sentono italiani a tutti gli effetti, vengano costretti ad un vero e proprio slalom in una babele di regolamenti federali, norme internazionali e direttive del Coni, strettoie che, di fatto, impediscono loro di integrarsi veramente e, nel caso particolare, di portare il loro contributo alla «gloria» di un Paese che sentono come il loro;
la normativa italiana vigente in materia di cittadinanza, inoltre, sembra riconoscere al minore straniero solo diritti derivati, in quanto lega la sua presenza all'autorizzazione del permesso di soggiorno concesso al genitore, mentre, per quanto riguarda le norme sull'acquisto della cittadinanza, l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato al criterio dello jus sanguinis;
da tempo giacciono in Parlamento proposte di legge presentate da parlamentari del gruppo del Partito democratico che propongono regole più semplici e più rispettose dei diritti dei minori stranieri, anche in materia di cittadinanza -:
se non ritengano di dover adottare le necessarie iniziative affinché non si verifichino discriminazioni «di fatto» nei confronti di giovani, che, pur essendo magari nati oppure cresciuti in Italia e che si sentono italiani a tutti gli effetti, vengono sempre e comunque considerati stranieri.
(2-01182) «Boccia, Ventura».
(3 agosto 2011)

Iniziative relative all'annunciata dismissione della produzione nello stabilimento di Flumeri (Avellino) della Irisbus Spa e alle conseguenti ricadute occupazionali - 2-01151

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
il 7 luglio 2011 gli organi di stampa hanno riportato il comunicato dei vertici della Irisbus spa (gruppo Fiat-Industrial) attraverso il quale si comunicava la prossima dismissione della produzione di autobus dello stabilimento di Flumeri (Avellino), decisione che, se diverrà operativa, causerà un «terremoto» nel tessuto economico-sociale della Valle dell'Ufita e dell'intera provincia di Avellino;
l'azienda in questione conta, infatti, 690 dipendenti con un indotto che supera i 2000 addetti e solo nel 2010 ha investito nella ristrutturazione aziendale 8 milioni di euro che diventano 30 milioni considerando tutti gli investimenti degli ultimi 5 anni -:
quali iniziative e provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di scongiurare quanto esposto in premessa, onde evitare ripercussioni di carattere economico e sociale che porterebbero numeri elevati di cassa integrazione e disoccupazione, in una zona, l'Irpinia, già martoriata e gravemente colpita dalla crisi economica in atto.
(2-01151) «Pugliese, Fallica, Di Caterina, Castiello, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Terranova, Berardi, Belcastro, Porfidia, Razzi, Ruvolo, Gioacchino Alfano, Garofalo, De Luca, Barani, De Camillis, Iapicca, Vessa, Moles, Bernardo, Iannaccone, Scilipoti, Boffa, Petrenga, Pagano, Soglia, Stasi, Cosenza, Misuraca, Allasia, Germanà, Minardo».
(12 luglio 2011)

Iniziative di competenza in relazione a lacune e ritardi verificatisi nelle procedure di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile - 2-01192

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
con l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono state ridefinite le modalità relative all'accertamento e al riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, al fine di contrastarne le frodi e di snellirne l'iter procedurale;
a decorrere dal 1o gennaio 2010, le domande di riconoscimento di invalidità civile, handicap e disabilità devono essere inviate all'Inps per via telematica, per poi essere trasmesse, in tempo reale, dallo stesso ente alle aziende sanitarie locali;
a decorrere dalla medesima data, le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali devono essere integrate da un medico dell'Inps, quale componente effettivo, per accelerare l'iter di convalida dei verbali di invalidità in caso di unanimità di giudizio;
obiettivo cardine della nuova procedura, congiuntamente alla riduzione sostanziale del fenomeno dei «falsi invalidi», doveva essere quello di snellire l'iter di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile;
ad oggi, però, stando a quanto riferito dalle organizzazioni di settore e dai cittadini, i tempi di attesa risulterebbero notevolmente dilatati, con ritardi inspiegabili e con segnalazioni di malfunzionamento del software gestito dall'Inps, da parte delle stesse aziende sanitarie locali, costrette a trasmettere gli atti su supporti cartacei;
tali lacune, riscontrate nella nuova procedura, sarebbero estremamente gravi, in quanto le persone con disabilità, senza la necessaria certificazione, non possono accedere a nessun beneficio economico o servizio ad esse destinati;
inoltre, le certificazioni precedenti all'introduzione della nuova procedura, se considerate rivedibili, non hanno alcun valore fin quando l'iter di verifica non risulti completato;
seppur siano condivisibili le iniziative di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, si ravvisa una grave anomalia nelle procedure introdotte dalla nuova normativa, che starebbe causando enormi disagi sia per quanto riguarda la trasmissione delle domande, sia per quanto riguarda le lunghe e inspiegabili attese dei cittadini per l'accertamento e il riconoscimento dell'invalidità civile -:
quali urgenti iniziative intenda avviare al fine di ovviare ai gravi e ingiustificati ritardi nelle procedure di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, che starebbero causando numerosi disagi ai cittadini, i quali, senza tali certificazioni, non possono usufruire di alcun servizio o beneficio economico ad essi destinati;
quali siano le ragioni che impedirebbero all'Inps di evadere, nei tempi stabiliti dal decreto-legge di cui in premessa, le pratiche relative alle domande di invalidità, dato che la nuova procedura doveva rappresentare uno strumento atto a snellire l'iter burocratico di verifica e convalida e contribuire ad una consistente riduzione del fenomeno dei «falsi invalidi».
(2-01192) «Delfino, Galletti».
(13 settembre 2011)

Elementi e iniziative in ordine alla possibilità del trasferimento della sede legale di Alenia da Pomigliano (Napoli) a Venegono Superiore (Varese) - 2-01189

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
Alenia aeronautica spa ha una tradizionale presenza di impianti industriali nel sud del Paese, con migliaia di lavoratori impiegati a Foggia, Grottaglie (Taranto), Pomigliano, Nola e Casoria (Napoli) e Napoli Capodichino;
la storia stessa di questa azienda vanto nazionale è intimamente connessa alla storicità di un territorio peraltro integrato ad altre eccellenze aeronautiche accademiche e a centri di ricerca aerospaziali di indiscusso valore internazionale;
le attività di Alenia aeronautica sono organizzate secondo lo schema dei centri di eccellenza, ossia siti in possesso di specifiche capacità produttive e di tecnologie specialistiche, collegati tra loro per ottimizzare i flussi di produzione e le relative economie;
sommando l'intera estensione dei dodici stabilimenti della società (compresi quelli delle società controllate Alenia aeronavali, Alenia aermacchi, Alenia composite, Alenia improvement, Alenia Sia), dislocati in cinque regioni d'Italia, si ottiene una superficie di più di 210 ettari, 49 dei quali coperti, con una forza lavoro complessiva di circa 13.907 persone, il 40 per cento delle quali ingegneri e tecnici altamente qualificati;
negli stabilimenti dell'area Sud di Alenia aeronautica e delle sue controllate lavorano oggi circa 6.323 addetti, di cui circa 5.300 negli stabilimenti di Pomigliano, Nola, Casoria, Capodichino, Foggia, oltre ad un totale di 840 addetti circa a Monteiasi/Grottaglie (Taranto), presso lo stabilimento della Alenia composite;
la tradizione aeronautica campana affonda le sue radici negli anni venti con la nascita di diverse iniziative industriali e lo sviluppo di vari modelli di velivoli;
nei tempi più recenti, l'area campana ha avuto un ruolo industriale di primo piano nel panorama aerospaziale nazionale sin dalla costituzione dell'Aeritalia, avvenuta alla fine degli anni sessanta, con il conferimento alla neonata azienda degli stabilimenti della ex Aerfer del gruppo Iri-Finmeccanica (oltre a quelli della Salmoiraghi e della divisione aviazione della Fiat);
a quell'epoca presso gli stabilimenti campani (Pomigliano d'Arco e Napoli-Capodichino) venivano effettuate le lavorazioni sui velivoli DC-9, DC-10, Atlantic 1 e AM-3C;
il centro di eccellenza di Pomigliano, che ha un'estensione complessiva di 320.000 metri quadri (di cui circa 150.000 coperti) e impiega circa 2.600 addetti, è il più grande stabilimento di Alenia aeronautica nel sud Italia;
in questo sito si svolgono essenzialmente due tipologie di produzioni: assemblaggio di aerostrutture primarie e assemblaggio di fusoliere complete (inclusi i sistemi);
le principali tecnologie presenti nello stabilimento, relative al metal bonding (incollaggio fra parti in metallo) ed al laboratorio test strutture e sistemi hanno ricevuto, da parte dei principali costruttori aeronautici mondiali (Airbus, Boeing), la «qualifica» per le relative lavorazioni industriali;
i programmi aeronautici nei quali lo stabilimento di Pomigliano è impegnato sono: il velivolo da trasporto regionale ATR (nelle versioni 42 e 72), l'aereo da trasporto commerciale Boeing 767, importanti lavorazioni in composito per il Boeing 787 e, in particolare, si eseguono le seguenti lavorazioni: C-27J-fusoliera completa e allestita; ATR 42/72-pannelli, fusoliera completa e allestita; Sky-X-semi-ali; Boeing 767-deriva, flaps, slats, wing tips; Boeing 767 T/T-smoke barrier; B717-winglets (ricambi); Boeing 787-frame e share tie in materiale composito; C-130J-pannelli;
lo stabilimento di Nola ha avviato la sua attività nel 1995 con la produzione di aerostrutture per i programmi di Boeing e Airbus, sia per gli altri stabilimenti della società. La superficie totale dello stabilimento è pari a 525.000 metri quadri (di cui circa 110.000 coperti) e impiega oltre 900 addetti altamente specializzati;
a Nola si producono parti lavorate a macchina, fabbricazione di lamiere metalliche ed assemblaggio di pannelli con un elevato livello di integrazione ed automazione industriale;
il centro di Nola, infatti, è stato progettato agli inizi degli anni novanta assumendo come modello il concetto di world class manufacturing al fine di realizzare aerostrutture con il migliore livello possibile in termini di tempi, costi e qualità;

l'impianto è una computerized integrated manufacturing con il controllo del processo produttivo in larga parte gestito da un unico sistema computerizzato i cui componenti sono altamente integrati fra loro;
i programmi aeronautici per i quali lavora lo stabilimento di Nola sono: velivoli ATR, Falcon 2000, Airbus A321, A340, A380, Boeing 767, 777, 787 oltre ai programmi da difesa di Alenia aeronautica quali AMX (ricambi), Tornado (ricambi), Eurofighter Typhoon, C-27J;
in particolare, vengono eseguite lavorazioni sui seguenti programmi:
a) AMX-ordinate di forza; Tornado-parti strutturali dell'ala; Eurofighter Typhoon-parti strutturali dell'ala e della fusoliera, pylons; C-27J/C-130J-lamiere e parti strutturali di fusoliera; A321/A340-ordinate, longheroni, lamiere di fusoliera, sezioni di fusoliera, parti alari, cono di coda; A380-ordinate, longheroni, lamiere di fusoliera, sezioni di fusoliera; Boeing 767-pannelli e parti strutturali per superfici mobili; Boeing 777-intercostali di titanio, longheroni, lamiere di fusoliera; Boeing 787-side frames di fusoliera ed altre parti strutturali in titanio; ATR42/72-lamiere di fusoliera, longheroni e intercostali;
b) lo stabilimento Alenia aeronautica di Casoria copre una superficie totale di 105.000 metri quadri (39.000 metri quadri coperti) e impiega circa 460 addetti e si eseguono lavorazioni di parti ricavate da lamiere in lega di alluminio, acciaio e titanio sino a 4 metri di lunghezza e parti ricavate da estruso lunghe fino a 11 metri di lunghezza per i velivoli: ATR 42/72; C-27J; Airbus A321; A340; A380; Boeing 767, 777, 787; Lockheed C-130J; Falcon 2000; Eurofighter Typhoon (parti di lamierato di fusoliera e di ala), Tornado, AMX;
lo stabilimento di Capodichino Napoli (ex stabilimento Alenia aeronavali) è stato assorbito da Alenia aeronautica nel luglio 2008 in base ad un piano di riassetto della società Aeronavali;
attualmente le risorse del sito di Capodichino sono circa 450 e il piano di riassetto ha previsto che fossero destinate al sito di Capodichino parte delle lavorazioni sul C-27J (sezione centro-posteriore di fusoliera), il centro di logistica integrata, oltre al un nuovo programma per il ricondizionamento di diciotto G.222 destinati alle Forze armate Usa per l'Afghanistan; tale programma avviato a novembre 2008 durerà almeno per 18 mesi;
lo stabilimento di Foggia è il centro di eccellenza di Alenia aeronautica per la produzione di strutture in materiale composito e in fibre di carbonio;
nel sito industriale, che si estende su una superficie totale di metri quadri 329.869 (di cui 54.670 metri quadri coperti) e impiega circa 900 addetti (di cui circa 230 solo per il programma 787), vengono svolte attività relative alla ricerca, progettazione e produzione di parti in fibra di carbonio per velivoli civili e militari quali: Boeing 767-timone, alettoni spoiler, elevatori; Boeing 777-flap outboard; ATR 42/72-parti in composito di timone, elevatori e stabilizzatori, fabbricazione ed assemblaggio della deriva; AMX-timone, elevatori, spoiler, alettoni, sportelli; Eurofighter Typhoon-pannelli alari, pannelli di fusoliera; C-27J-radome, tailcone; A380-beams; Boeing 787-stabilizzatore orizzontale in fibra di carbonio e miscellanea di fusoliera;
l'individuazione del sito di Monteiasi/Grottaglie nasce da analisi tecniche, basate sull'esigenza di soddisfare pienamente i particolari vincoli produttivi determinati dall'innovativo programma relativo al Boeing 787. Si tratta, in particolare, della disponibilità di ampi spazi in grado di ospitare un unico fabbricato e della necessità che l'intero insediamento industriale confini con un'area aeroportuale dotata di servizi e infrastrutture (la pista dell'aeroporto è stata allungata da 1.700 metri a 3.500 metri) adeguati all'operatività di aerei di grandi dimensioni (la versione cargo del 747 appositamente sviluppata per il trasporto dei componenti del 787) per la spedizione dei componenti del 787 a Charleston (South Carolina);
in Alenia Composite, con un processo produttivo innovativo, in gran parte automatizzato e sfruttando brevetti esclusivi e equipaggiamenti unici in Europa e nel mondo - tanto da far definire il nostro stabilimento «best in class» a livello mondiale nella produzione di compositi aeronautici - l'impiego della tecnologia one piece barrel vede per la prima volta impiegati i compositi a tutta la struttura primaria di un aereo commerciale;
in particolare, vengono realizzate la sezione centro posteriore n. 46 (nelle tre versioni da 10 a oltre 15 metri) e la sezione n. 44 (8,5 metri nella versione base). La prima serie di componenti di fusoliera è stata consegnata alla Boeing il 22 marzo 2007;
gli investimenti fissi, nonché per ricerca e sviluppo previsti in Italia dal programma Boeing 787, ammontano a circa un miliardo di euro e con rilevanti benefici occupazionali nelle regioni Campania e Puglia;
circa l'80 per cento dell'indotto sarà destinato a piccole e medie imprese meridionali attive nelle due regioni e che costituiscono uno degli asset industriali privilegiati nelle politiche regionali;
l'impianto di Grottaglie occupa, attualmente, circa 800 addetti;
è in atto un avviato processo di fusione tra Alenia aeronautica spa e Alenia Aermacchi spa;
solo gli impianti al Sud concorrono da più di 40 anni a ridurre l'enorme debito pubblico italiano giacché producono unicamente per l'esportazione negli Stati Uniti e nel resto del mondo;
gli stabilimenti del Nord, Aermacchi compresa, hanno sempre venduto all'Aeronautica militare italiana e le uniche lavorazioni per Airbus sono le nacelle dei motori degli Airbus che sono state industrializzate e prodotte proprio a Pomigliano fino alla fine degli anni novanta e poi cedute prima ad Alenia Torino e poi all'Aermacchi in calo di commesse (cosa che appare singolare o paradossale);
prodotti come l'ATR, interamente progettati e realizzati al Sud, per quanto attiene l'intera fusoliera allestita e gli impennaggi, ovvero il core del velivolo, hanno consentito alla società ATR di diventare leader mondiale nel settore con punte del 75 per cento del mercato mondiale dei turboelica;
l'ATR è la piattaforma del prossimo velivolo «verde», ovvero del nuovo Turboprop (co-finanziato dalla regione Campania) e può dare lavoro a migliaia di unità nel Sud, se si inverte la rotta e si riporta proprio nel Mezzogiorno quella progettazione dei sistemi, che è stata trasferita a Torino, richiamando quelli che sono stati gli artefici del successo dell'ATR: tutti uomini del Sud;
il C27J, anch'esso riprogettato al Sud, è il primo velivolo straniero acquistato dall'US Army;
lo stabilimento di Grottaglie ha tecnologie uniche in Europa: stabilimenti con tale livello tecnologico possono essere paragonati solo ad aziende negli USA o in Giappone;
non si comprende la logica per la quale l'azienda più piccola, meno nota e di minori prospettive industriali Alenia aermacchi debba guidare il processo di fusione rispetto alla capofila Alenia aeronautica;
nelle ultime settimane ordini di servizio interni ed indiscrezioni giornalistiche confermano la eventualità di trasferire la sede legale di Alenia da Pomigliano (Napoli) a Venegono superiore (Varese) -:
se rispondano al vero tali notizie;
se ed in quale sede si sia deciso il trasferimento di sede legale;
se il Governo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico siano stati informati di tali decisioni;
se risponda a precise logiche industriali e quali o più banalmente ad indicazioni politiche;
se non ritenga il Governo di intervenire per evitare di colpire senza ragioni il Mezzogiorno privandolo di un ulteriore centro decisionale, peraltro garantito dalla vocazione territoriale di eccellenza, e per evitare di impoverirlo ulteriormente sottraendo alle regioni del Sud anche gli introiti derivanti dalle imposte.
(2-01189) «Paolo Russo, Landolfi, Cesaro, Nicolucci, Iapicca, D'Anna, Milo, Laboccetta, Mussolini, De Camillis, De Luca, Gioacchino Alfano, De Angelis, Baccini, Di Caterina, Dima, Fucci, Dell'Elce, Porcu, Pelino, Iannarilli, Mario Pepe (Misto-R-A), Antonino Foti, Versace, Zinzi, Petrenga, Muro, Nunzio Francesco Testa, Pionati, Galati, Castiello, Taddei, Stasi, Biava, Abrignani, Pisacane, Ruvolo, Iannaccone, Formichella, Paglia, Scalera, Malgieri, Pittelli, Palumbo, Buonfiglio, Cirielli, Fallica, De Girolamo, Graziano, Saltamartini, Nicolais».
(8 settembre 2011)

Iniziative di competenza volte a riconoscere i diritti acquisiti ai medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991 che non hanno percepito alcuna remunerazione nel corso della loro attività di formazione - 2-01185

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e della salute per sapere - premesso che:
i medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991 non hanno percepito alcuna remunerazione nel corso della loro attività di formazione, nonostante le direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi (75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) avessero da tempo stabilito che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovevano formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli dovevano essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
l'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE indicava esplicitamente il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;
in assenza del recepimento di tale direttiva la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), aveva conseguentemente condannato l'Italia e solo successivamente con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale aveva provveduto a disporre in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
tale disposizione causò un inevitabile e consistente contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato favorevoli ai medici ricorrenti e che portarono all'annullamento dei provvedimenti adottati dall'amministrazione;
con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, venne attribuita ai soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso;
nel corso di questi anni, tuttavia, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da numerosissimi medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione delle citate direttive;
solamente negli ultimi tre anni sono stati restituiti 42 milioni di euro ai medici che avevano fatto ricorso per borse di studio non erogate per un totale di oltre 1000 medici rimborsati;
con due sentenze della Corte di cassazione del 17 aprile 2009 n. 9147 e del 18 agosto 2011 n. 17350 è stato ribadito il principio che, per questo tipo di rapporti, la prescrizione è decennale e che decorre dal definitivo recepimento delle direttive;
con tale ultima sentenza, la terza sezione della Corte di cassazione ha rimesso nei termini 800 medici, riconoscendo loro il diritto al pagamento degli anni di borse di studio anteriori al 1991. Il quantum sarà determinato dalla corte d'appello, ma complessivamente ai medici assistiti dall'associazione Consulcesi Health andranno non meno di 100 milioni di euro;
la citata sentenza risolve una serie di zone d'ombra che ancora gravavano sui diritti degli ex specializzandi. In particolare, i giudici della terza sezione della Corte di cassazione hanno statuito che, in caso di una direttiva comunitaria «chiara» ma non self-executing (e che quindi necessita di una legge di recepimento), l'inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata la legge «riparatoria». Tuttavia, se la legge «riparatoria» è «parziale sotto il profilo soggettivo» - nel senso che provvede solo per il futuro o solo per alcune categorie ma non per altre - il calcolo della prescrizione non parte per i soggetti esclusi «perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio»;
inoltre, sono state già annunciate nuove class action, come quella prodotta dalla Consulcesi Health, per ottenere le differenze retributive (sino a 35 mila euro l'anno), nonché i versamenti dei relativi contributi previdenziali per gli anni di frequenza alle scuole dal 1994 al 2006, in quanto tali diritti erano stati riconosciuti sin dal decreto legislativo n. 368 del 1999, la cui attuazione è stata sospesa però fino al 2006 (fino a quell'anno i medici avevano percepito solo la borsa di studio senza ferie, pensione, maternità e malattie) -:
quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di evitare ulteriori contenziosi, certi e scontati nell'esito, riconoscendo definitivamente a tutti i medici i propri diritti acquisiti e chiudendo una vicenda che risale a 29 anni fa e la cui responsabilità è imputabile esclusivamente all'inerzia dello Stato italiano nel recepire direttive europee emanate in tale materia.
(2-01185) «Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa, Galletti».
(6 settembre 2011)

Iniziative di competenza per l'adeguamento del trattamento stipendiale dei ricercatori universitari non confermati dopo il primo anno di attività - 2-01186

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176), prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
il comma 21 dello stesso articolo prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
sull'applicabilità di tali disposizioni al caso dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario si è già espresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01113 il 9 giugno 2011, chiarendo che tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi, peraltro, di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
l'interpellanza di cui sopra non citava, tuttavia, la situazione ancora più penalizzante in cui versano i ricercatori non confermati, per i quali un'interpretazione delle disposizioni sopra citate che sottoponga a blocco il passaggio dal primo al secondo anno, considerandolo come adeguamento stipendiale automatico, determinerebbe effetti economici particolarmente iniqui; infatti, il blocco degli adeguamenti stipendiali automatici incide in percentuali variabili ma all'incirca quantificabili in un 2-3 per cento della retribuzione, mentre un'eventuale mancata applicazione di quanto di disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, in merito ai ricercatori non confermati determinerebbe una penalizzazione di oltre il 20 per cento su un reddito già notevolmente basso, pari a circa 25.000 euro annui lordi;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha, peraltro, inteso fissare non una progressione stipendiale automatica, ma un diverso e specifico parametro per la determinazione del trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati, stabilendo che, a partire dal secondo anno, esso sia pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia di pari anzianità;
anche la fattispecie del passaggio dal primo al secondo anno dei ricercatori non confermati pare, dunque, rientrare nella categoria di quegli «eventi straordinari della dinamica retributiva», di cui parla il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, i quali legittimano il riconoscimento di incrementi stipendiali pur in vigenza del blocco triennale;
la sperequata situazione economica dei ricercatori non confermati è stata, peraltro, riconosciuta dal legislatore all'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», laddove, nel delegare il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario, all'articolo 5 detta alcuni principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera g), la «revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo»;
risulta, dunque, evidente che il blocco stipendiale avrebbe ragione d'essere applicato ai ricercatori non confermati, dopo il primo anno di attività, ove fosse data parallelamente applicazione alla delega citata, finalizzata appunto ad evitare che nel primo anno il trattamento economico sia significativamente più basso che per gli anni successivi;
in virtù di tali ragioni, alcuni atenei italiani hanno già garantito l'adeguamento stipendiale ai ricercatori non confermati nel passaggio dal primo al secondo anno; tuttavia, la maggior parte delle università, a causa della scarsa chiarezza della norma e del comprensibile timore di incappare in sanzioni per danno erariale, è cautelativamente orientata per un'interpretazione a favore del blocco retributivo -:
se non si ritenga che, in attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per quanto previsto dalla lettera g), le università siano tenute o comunque possano dare applicazione al già citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, riguardo alla fissazione del trattamento stipendiale dei ricercatori universitari non confermati dopo il primo anno di attività, pur in vigenza del blocco disposto all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.
(2-01186) «Vassallo, De Torre, Madia, Tocci, Gentiloni Silveri, Verini, Zaccaria, Bratti, Morassut, Motta, Gozi, Ghizzoni, Nicolais, De Pasquale, Lolli, Garofani, Lenzi, Mosca, Recchia, Andrea Orlando, Mogherini Rebesani, Rossomando, Arturo Mario Luigi Parisi, Coscia, Melis, Peluffo, Picierno, Lo Moro, De Biasi, Marchioni».
(7 settembre 2011)