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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 luglio 2012.

  Albonetti, Antonione, Bindi, Bongiorno, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, De Torre, Della Vedova, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Fallica, Farinone, Fava, Franceschini, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Holzmann, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Pagano, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Polledri, Rosato, Rugghia, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Togni, Valducci, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Antonione, Bindi, Bongiorno, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, De Torre, Della Vedova, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Fallica, Farinone, Fava, Franceschini, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Holzmann, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Pagano, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Polledri, Rosato, Rugghia, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Togni, Valducci, Zampa.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge costituzionale SCANDROGLIO ed altri: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, in materia di dichiarazione di appartenenza dei membri del Parlamento a un gruppo parlamentare» (5243) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Bernardo, Castellani, Di Cagno Abbrescia, Dima, Divella, Di Virgilio, Gottardo, La Loggia, Lisi, Nola, Pagano, Razzi, Saglia e Speciale.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  I Commissione (Affari costituzionali):
   BRIGUGLIO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di residenza» (5260) Parere della V Commissione.

  VIII Commissione (Ambiente):
   SANTELLI ed altri: «Modifica all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente l'esclusione dalle procedure in caso di mancanza del documento unico di regolarità contributiva, e altre disposizioni in materia di rilascio del medesimo documento» (5285) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  X Commissione (Attività produttive):
   PALOMBA ed altri: «Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni concernenti la loro compensazione con debiti tributari e contributivi» (5188) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   FRONER ed altri: «Modifica all'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e altre disposizioni concernenti l'efficienza degli impianti termici negli edifici» (5244) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  XII Commissione (Affari sociali):
   SBROLLINI ed altri: «Disciplina dell'esercizio della musicoterapia» (5143) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 26 giugno 2012, il deputato Lucio BARANI ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso il tribunale civile di Firenze (atto di citazione del dottor Enrico Rossi) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2011 (doc. LXXXIV, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari eteri), VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali).

Trasmissioni dal ministro della salute.

  Il ministro della salute, con lettera in data 3 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, relativa all'anno 2011 (doc. LXIII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il ministro della salute, con lettera in data in 4 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 40 del 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», relativa all'attività dell'anno 2010 dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2011 per quanto concerne l'utilizzo dei finanziamenti (doc. CXLII, n. 5).

  Questo documento sarà trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il ministro della salute, con lettera in data 6 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 376 del 2000, concernente «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», nonché sull'attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2011 (doc. CXXXV, n. 5).
  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 5 luglio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno NEGRO ed altri n. 9/4999-A/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2012, sull'utilizzo per fini agronomici del digestato liquido derivante dai trattamenti anaerobici della biomassa.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Mobilitare i finanziamenti per lo sviluppo per migliorare il sostegno dell'Unione ai paesi in via di sviluppo – Raccomandazioni basate sulla relazione di rendiconto dell'Unione europea del 2012 sul finanziamento dello sviluppo (COM(2012)366 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da un consiglio regionale.

  Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 6 luglio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso una ripresa fonte di occupazione (COM(2012)173 final).

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal difensore civico della regione Abruzzo.

  Il difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 29 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2011 (doc. CXXVIII, n. 48).
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo

  Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 3 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (495).
  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012 (A.C. 5263-A/R)

A.C. 5263-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2012,.

  All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario, può altresì provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del Patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

  All'articolo 2, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: è riconosciuta fino alla fine della lettera, con le seguenti: è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole da: Alla concessione fino alla fine della lettera.

  All'articolo 3, comma 7, primo periodo, dopo le parole: accertati aggiungere le seguenti: ai soli fini di cui al presente comma.

  All'articolo 3, comma 10, premettere le seguenti parole: per quanto concerne le imprese di cui al comma 8.

  All'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: all'uopo individuate, con le seguenti: allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2.

  All'articolo 4, comma 5-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera CIPE di riparto del medesimo fondo per l'anno 2012.

  All'articolo 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.

  All'articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole da: pagamento dei crediti fino a alla fine del comma, con le seguenti: pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno.

  All'articolo 8, sopprimere il comma 1-bis.

  All'articolo 8, sopprimere il comma 3-bis.

  All'articolo 8, al comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.

  All'articolo 8, sopprimere il comma 15-quinquies.

  All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: una quota di 25 milioni di euro con le seguenti: una quota fino a 25 milioni di euro.

  All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: , ai sensi del comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1.

  All'articolo 12-bis, comma 1, sostituire le parole: sono esentate da imposta, con le seguenti: non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: sul bilancio, aggiungere la seguente: autonomo.

  All'articolo 17, comma 17, primo periodo, dopo le parole: 1,5 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2012.

  All'articolo 19, sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
  I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.

  All'articolo 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

  Con le seguenti condizioni:

  All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nei limiti;

  All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: bilancio statale con le seguenti: bilancio dello Stato;

  All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2012;

  e con le seguenti osservazioni:

  considerati i tempi necessari all'adozione degli interventi di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di consentire che le risorse allo scopo stanziate siano utilizzabili in alternativa anche nell'anno 2013, anziché nel solo anno 2012;  

  si valutino idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 3 e dei limiti imposti dall'applicazione del Patto di stabilità interno;

  si valutino idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012;

  si valuti l'adozione di opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso le autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari;

  Sull'emendamento 3.500 trasmesso dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 5263-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

  1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Art. 1.
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni).

  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
  3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
  5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

Art. 2.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
  4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
   a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;
   b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
   c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale).

  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
   a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
   c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
   d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
   e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

  2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
  3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
  8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
   1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.
  12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
  13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale).

  1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:
   a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
  3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
  4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

Art. 5.
(Ulteriori interventi a favore delle scuole).

  1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.
  2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
  3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
  4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti).

  1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
  2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
  3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
  4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
  5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
   a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
   b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.

  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

Art. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:
   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
   5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
  5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
  8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
  10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 9.
(Differimento di termini per gli enti locali).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
   1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
   2) il conto annuale del personale.

Capo II
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Art. 10.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Art. 11.
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12.
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
  3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 14.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale).

  1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefìci di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefìci pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 16.
(Promozione turistica).

  1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.
  2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

Art. 17.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2.
  2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:
   – In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
   – In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
   – In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
   – I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
   – Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

  3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
  4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
   – Comune di Finale Emilia (MO) – Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
   – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
   – Comune di Modena – Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
   – Comune di Medolla – Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
   – Comune di Mirandola – Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
   – Comune di Carpi – Loc. Fossoli – Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
   – Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
   – Comune di Novellara (RE) – Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
   In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.

  5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12.
  6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.
  7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
  8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.
  9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs 152/2006.
  10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.
  11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.
  12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.
  13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.
  14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.
  15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
  16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni).

  1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.
  2. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
  3. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.
  4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
  5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).

Art. 19.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

  1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.
  2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 20.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 21.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Art. 3, comma 7)

COD_REG COD_PRO COD_ISTAT PRO_COM NOME
3 20 3020023 20023 Felonica
3 20 3020027 20027 Gonzaga
3 20 3020029 20029 Magnacavallo
3 20 3020035 20035 Moglia
3 20 3020039 20039 Pegognaga
3 20 3020042 20042 Poggio Rusco
3 20 3020046 20046 Quingentole
3 20 3020047 20047 Quistello
3 20 3020055 20055 San Benedetto Po
3 20 3020056 20056 San Giacomo delle Segnate
3 20 3020058 20058 San Giovanni del Dosso
3 20 3020060 20060 Schivenoglia
3 20 3020061 20061 Sermide
3 20 3020067 20067 Villa Poma
5 29 5029021 29021 Ficarolo
5 29 5029022 29022 Fiesso Umbertiano
5 29 5029025 29025 Gaiba
5 29 5029033 29033 Occhiobello
5 29 5029045 29045 Stienta
8 35 8035009 35009 Campagnola Emilia
8 35 8035020 35020 Correggio
8 35 8035021 35021 Fabbrico
8 35 8035028 35028 Novellara
8 35 8035032 35032 Reggiolo
8 35 8035034 35034 Rio Saliceto
8 35 8035035 35035 Rolo
8 36 8036002 36002 Bomporto
8 36 8036004 36004 Camposanto
8 36 8036005 36005 Carpi
8 36 8036009 36009 Cavezzo
8 36 8036010 36010 Concordia sulla Secchia
8 36 8036012 36012 Finale Emilia
8 36 8036021 36021 Medolla
8 36 8036022 36022 Mirandola
8 36 8036028 36028 Novi di Modena
8 36 8036034 36034 Ravarino
8 36 8036037 36037 San Felice sul Panaro
8 36 8036038 36038 San Possidonio
8 36 8036039 36039 San Prospero
COD_REG COD_PRO COD_ISTAT PRO_COM NOME
8 36 8036044 36044 Soliera
8 37 8037024 37024 Crevalcore
8 37 8037028 37028 Galliera
8 37 8037048 37048 Pieve di Cento
8 37 8037053 37053 San Giovanni in Persiceto
8 37 8037055 37055 San Pietro in Casale
8 38 8038003 38003 Bondeno
8 38 8038004 38004 Cento
8 38 8038008 38008 Ferrara
8 38 8038016 38016 Mirabello
8 38 8038018 38018 Poggio Renatico
8 38 8038021 38021 Sant'Agostino
8 38 8038022 38022 Vigarano Mainarda

A.C. 5263-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2012,»;

   al comma 2, le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;

   al comma 5:
   la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
   «b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;

   al comma 6:
   al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13»;
   al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e curano la pubblicazione dei rendiconti sui siti internet delle rispettive regioni».

  All'articolo 3:

   al comma 1:
   alla lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,»;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013»;

   dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;»;

   alla lettera c),dopo le parole: «alle strutture adibite ad attività sociali,» sono inserite le seguenti: «socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,»;

   dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
   f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
   f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti»;

   al comma 2, la parola: «utilizzate» è sostituita dalle seguenti: «esistenti o in corso di realizzazione»;

   al comma 6, dopo le parole: «30 ottobre 2008, n. 19,» sono inserite le seguenti: «nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,», le parole: «della predetta regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette regioni» e dopo le parole: «paesaggistici,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria,»;

   al comma 7, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o di altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche,» e dopo le parole: «deve acquisire» sono inserite le seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria»;

   il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  «8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali»;

   il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
   a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
   b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
   c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l'equazione 4+ (Ls-30)/5»;

   al comma 12, secondo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2»;

   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
  13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».

  All'articolo 4:

   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» sono inserite le seguenti: «sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza,» e le parole: «all'uopo individuate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2»;
    alla lettera a), le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia», dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «gli edifici municipali,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione»;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «anche», le parole da: «e dei competenti uffici» fino a: «istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli altri soggetti pubblici competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti»;

   al comma 3, le parole: «bilancio statale» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis.(Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali). – 1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
   a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;
   b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «regolare attività» sono inserite le seguenti: «educativa per la prima infanzia e», le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», le parole: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» e dopo le parole: «ed alla ricostruzione degli edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
   a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
   b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012»;

   al comma 3, le parole: «l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Disposizioni in materia di controlli antimafia). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti per conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
  6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 6:
   ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, lettere a) e b), le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
   al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni»;
   al comma 9, le parole: «ai sensi del comma 6, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7, lettera b)».

  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Crediti vantati dalle imprese). – 1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno».

  All'articolo 8:
   al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «del persistente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e le parole: «interessi. Sono» sono sostituite dalle seguenti: «interessi, sono»;
   al comma 1, numero 9), primo periodo, le parole: «negli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo» e le parole: «di cui agli articoli 106 e 107» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106»; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo,dopo le parole: «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale» è inserita la seguente: «, agricola» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale»;
   al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
    «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «sospesi ai sensi del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del precedente periodo»;
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ordinanze sindacali di sgombero» sono inserite le seguenti: «, comunque adottate entro il 30 novembre 2012,», alsecondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;
   al comma 4, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale»;
   al comma 5, la parola: «sospesi» è sostituita dalla seguente: «sospese»;
   al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 1218» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi»;
   il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;
   al comma 8, dopo le parole: «normative comunitarie statali o regionali in materia» sono inserite le seguenti: «di benessere animale,», le parole: «registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni,»;
   al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami»;
   al comma 11, le parole: «gli agricoltori» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole»;
   al comma 13, le parole: «nei punti» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi»;
   al comma 14, le parole: «all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalle rispettive leggi regionali»;
   al comma 15, dopo le parole: «regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo,»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
  «15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.
  15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
  15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

  All'articolo 10:

   al comma 1, dopo le parole: «medie imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali».

  All'articolo 11, comma 1:

   al primo periodo, dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, con sede o unità locali»;

   dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis.(Attivazione nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma). – 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 12:

   al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «sono assegnati, ai sensi del comma 3»;

   al comma 3, le parole: «per le finalità di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). – 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «destinati ad abbattere» sono inserite le seguenti: «per intero».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «alla Regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al presente decreto» e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni».

  All'articolo 16:

   al comma 2, dopo le parole: «sul bilancio» è inserita la seguente: «autonomo».

  All'articolo 17:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;al secondo periodo,le parole: «di cui al presente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma», la parola: «facilmente» è soppressae le parole: «secondo le modalità del punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal comma 2»;

   al comma 4, le parole: «di cui al punto 1 ove occorra» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 ove occorra», le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole da: «In caso» fino a: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di ulteriori necessità i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1»;

   al comma 5, dopo le parole: «CER 20.01.34» sono inserite le seguenti: «, ai rifiuti che contengono amianto, il codice CER 17.06.05 *»;

   al comma 6, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

   al comma 7, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

   al comma 8, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

   al comma 9, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4», le parole: «di cui al precedente punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «sulla base della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del presente decreto»;

   al comma 10, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

   al comma 11, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al punto 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

   al comma 12, le parole: «di cui al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

   al comma 17, dopo le parole: «1,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012».

  All'articolo 18:

   al comma 3, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda»;

   al comma 5, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda».

  All'articolo 19:

   al comma 1, le parole: «di cui al punto 25» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   al comma 2, dopo le parole: «per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Zone a burocrazia zero). – 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Art. 19-ter.(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). – 1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 20:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».

A.C. 5263-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni).

  Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia aggiungere la seguente: Verona.
1. 1. Negro, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2012.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
dal sisma del 20 e del 29 con le seguenti: dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 20;
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: eventi sismici del 20 e 29 con le seguenti: eventi sismici verificatisi a decorrere dal 20;
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: nei giorni 20 maggio 2012 e seguenti;
   al titolo, sostituire le parole: il 20 e il 29 con le seguenti: a decorrere dal 20 maggio.
1. 500. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano.
1. 3. Munerato, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
1. 6. Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono comitati interistituzionali con i sindaci e i presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
*1. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono comitati interistituzionali con i sindaci e i presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
*1. 13. Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I presidenti delle regioni, nell'ambito delle funzioni e delle prerogative loro attribuite dalla legge di conversione del presente decreto, tengono conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.
1. 18. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziate risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 19. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

ART. 2.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanare entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. 5. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al comma 3-ter.
  3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino a un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
2. 9. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. 10. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Al comma 5, alinea, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle voci indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
   Allegato 2.
   1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    a) cap. 2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;
    b) cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;
    c) cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;
    d) cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
    e) cap. 5603 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

   2. Ministero dell'università e della ricerca:
    a) cap. 1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;
    b) cap. 2184 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
    c) cap. 2185 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
    d) cap. 2186 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
    e) cap. 2188 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

  3) Ministero della salute:
    a) cap. 4310 spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia.
2. 501. Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
con le somme derivanti dalla soppressione delle esenzioni ed agevolazioni sulle accise sui combustibili fossili di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
per 650 milioni di euro nell'anno 2012 e per 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante le maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dall'articolo 2-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1o gennaio 2009). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
   2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 sono abrogati:
    a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    c) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  3. Gli eventuali contributi versati per l'anno 2012 ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 sono riconosciuti ai fini della determinazione del contributo dovuto ai sensi del comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.
2. 500. Duilio.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Al fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.500 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del tesoro indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi», con scadenza 1o luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.
2. 017. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

ART. 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale).

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: dei danni effettivamente verificatisi, aggiungere le seguenti: tra cui sono compresi quelli indiretti sostenuti per adempiere gli obblighi dei commi 7 e 8 anche in edifici non danneggiati, ma inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, al presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
la concessione di contributi alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica come previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo. Tra questi sono compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo.
3. 55. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , fatte salve le peculiarità regionali.
3. 94. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.
3. 57. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: attività di loro proprietà aggiungere le seguenti: o ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. 56. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: imprese casearie aggiungere le seguenti: e del settore agricolo.
3. 500-bis. Piffari, Di Giuseppe, Messina, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1) la concessione dei contributi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici.
3. 105. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 86. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. 59. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. 60. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 maggio con le seguenti: 20 e 29 maggio.
3. 106. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.
3. 107. Di Giuseppe, Messina, Rota, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 5 fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008.
3. 108. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: e del relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
3. 95. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: i dati delle schede, con le seguenti: le schede.
3. 109. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al comune l'avvio dei lavori edilizi di ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.
3. 501. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: riproposizione fino a: precedente volumetria con le seguenti: modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria.
3. 500. La Commissione.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.
3. 96. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione con le seguenti: anche nel caso in cui non sono stati ancora emessi i relativi ordini di demolizione.
3. 97. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: allegando o autocertificando con le seguenti: allegando la perizia asseverata di cui al comma 5, nonché allegando o autocertificando.
3. 110. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
3. 503. Negro, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio) possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
   b) i comuni e le unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano operativo comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della citata legge regionale n. 20 del 2000;
   c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;
   d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del commissario delegato, una Commissione unica temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della regione, della provincia, del comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.
3. 504. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà.
3. 506. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 6 bis aggiungere il seguente:

  6-ter Al fine di accelerare e semplificare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 40-undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
3. 505. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 7, allegato, aggiungere la seguente voce: Verona.
3. 502. Negro, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
3. 62. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da un professionista abilitato e competente aggiungere le seguenti: nonché una certificazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi ed eventualmente integri con ulteriori verifiche puntuali le condizioni geo-sismiche del terreno di fondazione.
3. 64. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa deve essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico devono essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, può essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, lettere a), b) e c), da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato può individuare quelli più adeguati.
3. 69. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente nuovo comma:
  8.1. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, inclusi quelli realizzati in via provvisionale, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.
3. 68. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Per le attività produttive di cui ai commi 7 e 8 si intendono quelle svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. ovvero con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali.
3. 67. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 8-bis, dopo le parole: tecnico incaricato, aggiungere le seguenti: con perizia asseverata qualora gli immobili finalizzati ad attività produttive non risultino aver subito danni sostanziali a seguito degli eventi sismici o.
3. 115. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Al comma 9, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
3. 71. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*3. 18. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*3. 70. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico devono essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
3. 72. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/, abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si possono omettere.
3. 73. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, delle attività, con le seguenti: delle attività. Al fine di evitare l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area, detta delocalizzazione, tranne nei casi di evidente necessità, deve essere temporanea e avvenire all'interno della medesima area del comune.
3. 103. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
3. 74. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1. Al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato I del presente decreto, i termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VIA di cui alle normative regionali e nazionali vigenti, sono ridotti alla metà.
3. 75. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 13-bis, dopo le parole: rispetto delle norme aggiungere le seguenti: urbanistiche e.
3. 507. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. In alternativa parziale o totale ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f) i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
  2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c).
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
3. 0500. Tremonti.

ART. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale).

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il piano di interventi di cui alla presente lettera deve essere predisposto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
4. 37. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Zazzera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, devono tenere conto delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale» redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello «Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici» approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. 40. Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. 500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 39. Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
4. 501. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis Al fine di consentire la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, le aziende del Servizio sanitario regionale provvedono a realizzare o nuove costruzioni od interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici esistenti, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme tecniche n. 8 – Costruzioni esistenti. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. 502. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. 503. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

ART. 5.
(Ulteriori interventi a favore delle scuole).

  Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di commissari delegati, d'intesa con gli enti proprietari degli edifici scolastici,

  Conseguentemente al medesimo comma:
   primo periodo sopprimere le parole: , previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   primo periodo dopo le parole: situazioni di pericolo aggiungere la seguente: gestiscono;
   primo periodo dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 169, aggiungere la seguente: che.
5. 1. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
5. 16. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) una quota pari a 60 milioni di euro per il 2012 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
5. 500. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,
5. 25. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i comuni e le province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
5. 501. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di controlli antimafia).

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le Regioni e gli enti locali interessati, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  6-bis. Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di cui al presente articolo.
  6-ter. Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  6-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
5-bis. 500. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. – (Misure a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici). – 1. Fino al 31 dicembre 2015, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.
  
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
5-bis. 0500. Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. – (Misure a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici). – 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.
  
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
5-bis. 0501. Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. – (Agevolazioni per l'adeguamento antisismico degli immobili interessati dagli eventi sismici). – 1. Nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter del presente decreto, per le spese documentate e certificate, relative ad interventi di adeguamento, consolidamento, o ricostruzione, degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, effettuati secondo le metodologie e i criteri antisismici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La suddetta detrazione può essere ripartita, su richiesta dell'interessato, in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La rispondenza degli interventi ai previsti requisiti di cui al comma 1 è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.
  
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
5-bis. 0502. Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma.
7. 500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede per 60 milioni, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 40 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 3. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire parole da: dei Comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dei comuni e delle province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento.
7. 6. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 240 milioni;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire le parole:
5 milioni con le seguenti 30 milioni;
   secondo periodo, sostituire le parole 50 milioni con le seguenti 300 milioni.
7. 50. De Poli, Dionisi, Galletti, Libè, Bonciani, Mondello, Mantini, Marcazzan.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma l, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.
7. 18. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli enti territoriali interessati dagli eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale del 1o giugno 2012, relativi ai tributi degli enti territoriali.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di calcolo delle anticipazioni di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1-bis, sono recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»:
   b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
7. 27. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis, si provvede, fino al limite massimo di 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 29. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
7. 30. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7. 37. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – 1. Ai comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 06. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – (Disposizioni in materia sanitaria). – 1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e della Regione in conseguenza dall'evento sismico.
  2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 0500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

ART. 8.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:
   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2;
   5) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;
   6) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   7) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   8) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   9) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   10) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione di cui al presente punto opera anche nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli istituti di credito da parte degli enti in oggetto.

  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
  5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
  8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006), nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali, che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
  10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori con aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere per l'anno in corso il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico abbiano subito danni alle strutture o alle attrezzature oggetto di finanziamento e non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Regolamento (CE) n. 320/2006 e del Regolamento (CE) n. 1234/2007, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
  16. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:
   a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;
   b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;
   c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio.

  17. Per compensare le minori entrate di competenza iscritte sui bilanci di previsione, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnati, per gli anni 2012 e 2013, contributi pari ai minori accertamenti tributari, rispetto al 2011, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
  18. Per il biennio 2012-2013, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
  19. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante copertura sul bilancio dello Stato.
  20. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  21. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.
8. 501. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013 senza applicazione di sanzioni e interessi. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2013.
8. 112. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente:
   al medesimo alinea, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013;
   all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8. 181. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   al medesimo alinea, sostituire le parole:
fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013;
   ai commi 3, 4, 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013.
8. 500. Dionisi, Galletti, Libè, Bonciani, Mondello, De Poli, Delfino, Mantini, Marcazzan.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente:
   al medesimo alinea, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012;
   all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
8. 180. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
8. 51. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2.
*8. 113. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2.
*8. 241. Raisi, Di Biagio.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.
8. 116. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-quater. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-ter, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
8. 117. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1-ter, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento.»
8. 183. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: I fabbricati di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e le relative aree di sedime.
8. 119. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. La concessione di contributi a vantaggio delle cooperative casearie danneggiate dagli eventi sismici è attestata dall'autorità competente entro il 31 maggio 2013; in ogni caso, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare;
8. 122. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.
8. 124. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
8. 120. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti aggiungere le seguenti: e i versamenti.
8. 123. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.
8. 121. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: realizzati aggiungere le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
8. 127. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
*8. 8. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
*8. 128. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edifico ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
8. 129. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-sexies. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma. Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.
  15-septies. È sospesa, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.
8. 133. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-sexies. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
8. 132. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. 131. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730). – 1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che ricevono le dichiarazioni modello 730 sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.
  3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:
   a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;
   b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.
8. 07. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Istituzione di una zona franca). – 1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
8. 05. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Lanzarin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. Per poter far fronte agli ingenti danni conseguenti agli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2012 e per consentire la ripresa delle attività economiche e il ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla Regione Emilia-Romagna sono riconosciuti i benefici di cui alle norme statutarie in materia fiscale della Regione Sicilia.
8. 0500. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Interventi straordinari per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2012/2013). – 1. Per l'anno accademico 2012/2013 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla Legge Regionale n. 18 del 14 giugno 1996 gli studenti che presentino alternativamente una delle seguenti condizioni:
   a) essere residenti nei comuni colpiti dal sisma con abitazioni danneggiate;
   b) avere famigliari destinatari di misure di sostegno al reddito in quanto dipendenti in aziende ubicate nelle zone colpite dal sisma;
   c) avere famigliari titolari di attività produttive svolte nei comuni interessati dai fenomeni sismici che abbiano interrotto l'attività per carenze provocate dai danneggiamenti;
   d) rientrare nell'ambito dei provvedimenti di esonero di pagamento delle tasse universitarie adottati dagli Atenei per le medesime finalità.

  2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e in considerazione dell'aumento del numero degli studenti idonei all'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario per effetto del peggioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, è autorizzata per l'anno accademico 2012/13 la spesa di 21 milioni di euro da trasferire sulla contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna.
8. 0501. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Rinvio elezioni amministrative Comune di Camposanto). – 1. Le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Camposanto, in provincia di Modena, previste per la primavera del 2013 sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2014 e, conseguentemente, il mandato degli organi in carica è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni.
8. 0502. Ghiglia, Stradella, Tortoli.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Differimento di termini per gli enti locali).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

  1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
9. 50. De Poli, Dionisi, Galletti, Libè, Bonciani, Mondello, Mantini, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.
9. 10. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

ART. 10.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi.
10. 12. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e che abbiano subìto danni fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
10. 4. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo gestito da ISMEA in favore delle grandi imprese agroalimentari ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi. L'intervento di tale Fondo di garanzia è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Per l'intervento di tale Fondo è destinata la somma di 20 milioni di euro nel triennio 2012-2015. Il decreto è emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
10. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Misure in materia di finanziamento di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012). – 1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:
   a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
   b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

  2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione, è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. 01. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

ART. 11.
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
*11. 7. Raisi, Di Biagio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
*11. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , che hanno subìto danni fino alla fine del comma con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno alle imprese con unità locali localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.
11. 500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
*11. 23. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
*11. 26. Raisi, Di Biagio.

ART. 12.
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012).

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti: 100 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti: provvedono, previo accordo, le regioni di cui al presente decreto;
   al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si provvede per 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 1. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

ART. 12-bis.
(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese).

  Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. – (Detassazione del reddito d'impresa reinvestito). – 1. Per le unità produttive localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 50 per cento:
    1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati dagli eventi sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-ter, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
12-bis. 012. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter.(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto). – 1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1: a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria; b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente; d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.
12-bis. 015. Raisi, Di Biagio.

ART. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012 aggiungere le seguenti: , nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
13. 9. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le garanzie dirette di Ismea-SGFA di cui al comma 1 sono concesse per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro e con una percentuale massima di copertura pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  1-ter. Al fine di consentire l'attivazione di azioni di livello locale, sinergiche e complementari al sostegno attuato attraverso le garanzie Ismea SGFA di cui ai commi 1-bis e 1-ter, le regioni possono inoltre costituire appositi fondi di garanzia, da gestire attraverso i confidi agricoli e/o attraverso altri intermediari finanziari riconosciuti ai sensi dell’ex articolo 107 del testo unico bancario, volti alla concessione, anche a titolo gratuito, di garanzie consortili sui finanziamenti bancari accesi dalle imprese agricole danneggiate.
13. 500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 19. Di Giuseppe, Messina, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

ART. 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  Al comma 1, dopo le parole: una indennità aggiungere le seguenti: , definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
15. 2. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti: da definire con il decreto di cui al comma 3.
15. 500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo:
    sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
    sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.
15. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis.(Risorse Cassa Depositi e Prestiti per edilizia abitativa). – 1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare un plafond di un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato. La Cassa Depositi e Prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della Regione Emilia-Romagna con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2.
15. 0500. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – (Deroghe in materia di spese per il personale). – 1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, delle unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, si provvede entro il limite di 100 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. 012. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

ART. 16.
(Promozione turistica).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate:
   a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
   b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.
16. 1. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
17. 2. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: competenti Autorità con le seguenti: competenti Sovrintendenze per i beni architettonici.
17. 4. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: della regione Emilia-Romagna;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti:
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni Lombardia e Veneto individuano i propri impianti regionali dove conferire i rifiuti di cui al comma 1, anche con le modalità di cui al presente comma. In caso di ulteriori necessità, sempre con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni di cui al presente decreto possono individuare ulteriori impianti per il conferimento dei medesimi rifiuti;
   ai commi 7, 9, 10 e 11, dopo le parole: individuati al comma 4 aggiungere le seguenti: , nonché dai decreti dei Presidenti delle Giunte regionali, di cui al medesimo comma, ultimo periodo,
   al comma 12, dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: , nonché ai decreti dei Presidenti delle Giunte regionali, di cui al medesimo comma, ultimo periodo,
17. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 17, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di quelle ulteriormente messe a disposizione.
17. 19. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

ART. 18.
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni).

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: il 30 giugno 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
18. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle autorizzazioni a carattere generale previste all'articolo 272, comma 2, e per il termine previsto all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. 20. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. 23. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
18. 27. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le regioni interessate possono differire per un periodo di 180 giorni il termine entro il quale effettuare la comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica dei liquami di cui all'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. 500. De Poli, Dionisi, Galletti, Libè, Bonciani, Mondello, Mantini, Marcazzan.

ART. 19.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.
19. 1. Ghiglia, Stradella, Tortoli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: artistico aggiungere la seguente: , agroalimentare.
*19. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: artistico aggiungere la seguente: , agroalimentare.
*19. 5. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio.
**19. 9. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio.
**19. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014.
19. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan, Delfino, Mantini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il termine di cui all'articolo 281, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al 31 gennaio 2013.
19. 500. De Poli, Dionisi, Galletti, Libè, Bonciani, Mondello, Mantini, Marcazzan.