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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 gennaio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 gennaio 2013.

  Albonetti, Antonione, Bergamini, Bongiorno, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Migliavacca, Migliori, Milanato, Mura, Nierenstein, Pisacane, Rigoni, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vitali, Volontè.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Antonione, Bergamini, Bongiorno, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Renato Farina, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Migliavacca, Migliori, Milanato, Mura, Nierenstein, Paniz, Pisacane, Rigoni, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 22 dicembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BARBATO: «Abrogazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni concernenti l'intermediazione e la gestione dei servizi relativi al diritto d'autore» (5711).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

  La proposta di legge MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson» (5591) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gianni.

  La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Disposizioni riguardanti la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti previdenziali privatizzati e delle società partecipate dallo Stato» (5596) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gianni.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 5611, d'iniziativa dei deputati MOLGORA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, in materia di attività venatoria».

  La proposta di legge n. 5646, d'iniziativa del deputato PAGANO, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia delle uscite con funzioni di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica».

Ritiro di proposte di legge.

  Il deputato Lucà ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   LUCÀ: «Delega al Governo per la definizione di un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» (706).

  Il deputato Zazzera ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   ZAZZERA: «Disposizioni generali in materia di attività cinematografiche e audiovisive» (1609).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 16 gennaio 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1820. – Senatore D'ALÌ: «Nuove disposizioni in materia di aree protette» (approvata dalla 13a Commissione permanente del Senato) (5712).

  In data 17 gennaio 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 3653. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (approvato dal Senato) (5713);
   S. 3658. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale» (approvato dal Senato) (5714).

  Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

  Il presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 22 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge sul federalismo fiscale, approvata dalla Commissione il 22 gennaio 2013 (doc. XVI-bis, n. 11).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione sulla pirateria digitale in rete».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 8).

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con lettera in data odierna, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione conclusiva della Commissione».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 9).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva, la relazione conclusiva della propria attività.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 10).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

  Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido, approvato il 22 gennaio 2012 dalla Commissione medesima (doc. XVII-bis n. 9).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un deputato.

  Con nota pervenuta il 14 gennaio 2013, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici relativi ad un'utenza del deputato Maurizio BIANCONI nonché dei tracciati IMEI relativi al telefono su cui la SIM era utilizzata, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 65825/12 RGNR Mod. 44 Ignoti) sorto da denuncia-querela sporta dal medesimo deputato a carico di ignoti. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 30).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la relazione conclusiva riguardante il programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia (doc. XXVII, n. 39).
  Tale documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 e 14 gennaio 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni – con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti sottoindicati:
   Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore – Biblioteca statale isontina di Gorizia, a valere sul contributo concesso per l'anno 2010, per il restauro di volumi appartenenti al Fondo gesuitico – alla VII Commissione (Cultura);
   Ministero per i beni culturali e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo – L'Aquila, a valere sul contributo concesso per l'anno 2009, per lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Santo Stefano a Tornimparte (L'Aquila) – alla VII Commissione (Cultura);
   comune di Fossa (L'Aquila), a valere sul contributo concesso per l'anno 2008, per interventi di consolidamento nel versante sud-ovest dell'abitato – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comune di Gradara (Pesaro e Urbino), a valere sul contributo concesso per l'anno 2010, per opere aggiuntive di consolidamento della Torre dell'Orologio del Castello di Gradara – alla VII Commissione (Cultura);
   comune di Frontino (Pesaro e Urbino), a valere su un contributo concesso per l'anno 2007, per opere di consolidamento del versante nord dell'abitato – alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione per l'anno 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvati in data 14 dicembre 2012.
  Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 491).
  Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia lavoro Spa, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 492).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 493).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 494).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 495).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 496).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 497).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 31/CONTR/12, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 20 dicembre 2012, recante le linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle sezioni riunite in sede di controllo, per l'anno 2013.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi dal 2009 al 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 498).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 499).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Ente Ville vesuviane, per gli esercizi 2009 al 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 500).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 501).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 502).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 503).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti, con lettera in data 10 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte stessa, relativo all'anno finanziario 2013, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 31 dicembre 2012, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 504).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 17 dicembre 2012, e la relativa relazione concernente il monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2011.

  Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 28 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2012.
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettere del 14, 17, 18 e 19 dicembre 2012, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Gregorio FONTANA ed altri n. 9/5178/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 maggio 2012, concernente l'opportunità di una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale della situazione economico-sociale da parte dei prefetti, GARAGNANI ed altri n. 9/5369/1, riguardante la predisposizione di un'equa ripartizione tra le regioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riapertura delle graduatorie di concorso, BELLOTTI ed altri n. 9/5369/7 e GRANATA ed altri n. 9/5369/19, concernenti la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco, BOCCUZZI n. 9/5369/11, riguardante il sostegno all'attività svolta dalle bande musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tutti accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, PAGLIA ed altri n. 9/5389/87, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, concernente iniziative normative volte ad attenuare i tagli al turn over delle Forze di polizia.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

  Il ministro dell'interno, con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2012 (doc. LXXIV, n. 9).

  Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  Il ministro dell'interno, con lettera in data 11 gennaio 3013, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2011 (doc. XXXVIII, n. 5).
  Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 giugno 2012 (doc. XXV, n. 16).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al terzo trimestre 2012 (doc. CCXVIII, n. 15).
  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, le relazioni relative all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferite, rispettivamente, al quarto trimestre 2011 (doc. LXXIII, n. 10) e al primo trimestre 2012 (doc. LXXIII, n. 11).

  Questi documenti sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissioni dal ministro della salute.

  Il ministro della salute, con lettera del 19 dicembre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GARAGNANI n. 9/5273-A/58, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 luglio 2012, concernente la predisposizione di strumenti finalizzati ad un più incisivo controllo della spesa farmaceutica.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

  Il ministro della salute, con lettera in data 4 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la relazione sull'attività svolta dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) nell'anno 2011 (doc. CLXIX, n. 3).
  Questo documento è stato trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il ministro della salute, con lettera in data 9 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione concernente la gestione finanziaria della Croce rossa italiana relativa agli anni dal 2007 al 2010, cui sono allegati:
   il rendiconto del comitato centrale, il rendiconto generale consolidato e il riaccertamento dei residui, relativi al 2007;
   il rendiconto consuntivo del comitato centrale e il rendiconto consolidato, relativi al 2008;
   il conto consuntivo del comitato centrale e il conto consuntivo consolidato, relativo agli anni 2009 e 2010.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 dicembre 2012, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende fornire un contributo all’International Development Law Organization (IDLO) a sostegno di attività in Sud Sudan, per l'assistenza al Ministero della giustizia nell'elaborazione di un quadro strategico triennale, che contribuisca alla riforma costituzionale e legislativa e alla promozione dello stato di diritto nel Paese, e in Kenya, per l'assistenza alle autorità locali nell'applicazione della Costituzione, in particolare attraverso il rafforzamento del processo legislativo e l'appoggio alla riforma del sistema giudiziario.
  Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il ministro degli affari esteri, con lettere del 20 dicembre 2012 e del 18 gennaio 2013, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO n. 9/5421/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2012, concernente iniziative per rafforzare ulteriormente il processo di integrazione europea della Serbia e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno ZUCCHI ed altri n. 9/5312/194, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2012, sulla integrazione della composizione della cabina di regia dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, STEFANI ed altri n. 9/5465/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2012, concernente il «Protocollo trasporti» della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonché alla risoluzione NIRENSTEIN ed altri n. 7/00955, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura) nella seduta del 26 luglio 2012, sulla commemorazione del quarantesimo anniversario della strage dei giochi olimpici di Monaco del 1972.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura), competenti per materia.

  Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 28 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, lo schema di decreto del ministro degli affari esteri e del ministro della difesa recante regolamento di attuazione del predetto decreto legislativo, concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/CE e 2012/10/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
  Tale schema è stato trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 gennaio 2013, ha trasmesso i seguenti documenti:
   ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2011 (doc. LV, n. 6);
   ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione – predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2011 (doc. LV, n. 6-bis).
  Questi documenti sono stati trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

  Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'anno 2011 nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (doc. LXXXI, n. 5).
  Questo documento è stato trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 7 gennaio 2013, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno D'IPPOLITO VITALE n. 9/4434-A/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 giugno 2012, concernente l'adozione di iniziative volte a favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica ed economica del Paese.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riferita al secondo semestre 2011 (doc. XIX, n. 10).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

  Il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con lettere del 14 e del 15 gennaio 2013, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MANTOVANO ed altri n. 9/4940-A/87 e GALLI n. 9/4940-A/121, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, concernenti l'avvio di campagne informative sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, FABI ed altri n. 9/4940-B/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2012, riguardante iniziative a sostegno ed a tutela della famiglia e di contrasto al fenomeno della denatalità, BOSSA ed altri n. 9/5389/118, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, concernente la possibilità di ripristinare la Consulta nazionale per il servizio civile ed il Comitato per i minori stranieri nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno FABI ed altri n. 9/4829-A/181, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, riguardante iniziative volte alla cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati nel servizio civile nazionale.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, relativa all'anno 2011 (doc. XL, n. 4).

  Questo documento è stato trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2012 (doc. CCXXXVII, n. 6).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo relativa al primo semestre 2012 (doc. LXXI, n. 7).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro per gli affari europei.

  Il ministro per gli affari europei, con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (doc. LXXXVII-bis, n.  3).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione da Ministeri.

  I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
   articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
   articolo 16, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n, 246;
   articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
   articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   articolo 33, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   articolo 17, comma 20-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 184;
   articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dal dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 gennaio 2013, ha trasmesso il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2013 - 30 giugno 2014) elaborato dalle future presidenze irlandese, lituana e greca (17426/12).
  Il predetto documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 27 dicembre 2012, 10 e 16 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
   n. 112/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Utilizzo delle “risorse liberate” nell'ambito del programma operativo 2000-2006 della regione Campania. Presa d'atto» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 105/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 116/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio Territori Di Vini - Rimodulazione» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura);
   n. 107/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 120/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 121/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sessantuno risoluzioni approvate nella sessione dal 19 al 22 novembre e dal 10 al 13 dicembre 2012, che, in data 16 gennaio 2013, sono state assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (doc. XII, n. 1191) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (doc. XII, n. 1192) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea in occasione dell'adesione della Croazia (doc. XII, n. 1193) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (doc. XII, n. 1194) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla con- clusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il Governo della Danimarca e il Governo locale della Groenlandia, dall'altro (doc. XII, n. 1195) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (doc. XII, n. 1196) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi (doc. XII, n. 1197) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (doc. XII, n. 1198) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali (doc. XII, n. 1199) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (doc. XII, n. 1200) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione sulla tutela dei minori nel mondo digitale (doc. XII, n. 1201) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
   risoluzione sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale (doc. XII, n. 1202) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (doc. XII, n. 1203) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (doc. XII, n. 1204) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione degli accordi conclusi dall'Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (doc. XII, n. 1205) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (doc. XII, n. 1206) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'Unione europea allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'Unione europea allegato al GATT 1994 (doc. XII, n. 1207) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (doc. XII, n. 1208) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il Governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola (doc. XII, n. 1209) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla 28a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2010) (doc. XII, n. 1210) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (doc. XII, n. 1211) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (doc. XII, n. 1212) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (doc. XII, n. 1213) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (doc. XII, n. 1214) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione relativa alla prossima conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (WCIT-2012) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e al possibile ampliamento del campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali (doc. XII, n. 1215) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla Conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento climatico (doc. XII, n. 1216) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
   risoluzione sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'Unione europea (doc. XII, n. 1217) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla situazione a Gaza (doc. XII, n. 1218) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (doc. XII, n. 1219) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   risoluzione sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'Unione europea: dimensioni politiche ed operative (doc. XII, n. 1220) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   risoluzione sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali (doc. XII, n. 1221) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   risoluzione sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (doc. XII, n. 1222) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare le esecuzioni di massa e la recente morte del blogger Sattar Beheshti (doc. XII, n. 1223) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione in Birmania/Myanmar, in particolare sul persistere della violenza nello Stato di Rakhine (doc. XII, n. 1224) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2011 (doc. XII, n. 1225) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (doc. XII, n. 1226) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (doc. XII, n. 1227) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione sul completamento del mercato unico digitale (doc. XII, n. 1228) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (doc. XII, n. 1229) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia (doc. XII, n. 1230) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (doc. XII, n. 1231) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (doc. XII, n. 1232) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (doc. XII, n. 1233) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (doc. XII, n. 1234) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le ba- nane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (doc. XII, n. 1235) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (doc. XII, n. 1236) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (doc. XII, n. 1237) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (doc. XII, n. 1238) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (doc. XII, n. 1239) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sulla posizione del Consiglio relativa al nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni (doc. XII, n. 1240) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (doc. XII, n. 1241) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione) (doc. XII, n. 1242) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (doc. XII, n. 1243) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico europeo 2013 -2017 (doc. XII, n. 1244) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (doc. XII, n. 1245) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (doc. XII, n. 1246) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (doc. XII, n. 1247) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla revisione della strategia dell'Unione europea in materia di diritti umani (doc. XII, n. 1248) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   risoluzione sulla decisione del Governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania (doc. XII, n. 1249) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'industria siderurgica dell'Unione europea (doc. XII, n. 1250) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione sulla discriminazione di casta in India (doc. XII, n. 1251) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 dicembre 2012 e 3, 7, 8, 9 e 10 gennaio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 11 gennaio 2013, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino – Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione (COM(2012)680 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione – Aggiornamento 2012 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato – Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'Unione europea – Aggiornamento 2012 (COM(2012)778 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sullo stato dell'Unione doganale (COM(2012)791 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)453 final), che sono assegnati in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 gennaio 2013;
   Proposta di regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2012)787 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)789 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (COM(2012)743 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)744 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)417 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 gennaio 2013;
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Il sistema delle scuole europee nel 2011 (COM(2012)797 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda digitale per l'Europa – Le tecnologie digitali come motore della crescita europea (COM(2012)784 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

   La Commissione europea, in data 11 gennaio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 14 gennaio 2013, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 e abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (COM(2012)776 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)442 final), che sono stati assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 gennaio 2013;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM(2012)793 final), che è stata assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2011/0260(COD)) (COM(2013)7 final), che è stata assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  La Commissione europea, in data 11 gennaio 2013, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino – Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione (COM(2012)680 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)680 final, già assegnato, in data 11 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 17 gennaio 2013, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione imprenditorialità 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa (COM(2012)795 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (JOIN(2012)39 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazioni del programma quadro per la competitività e l'innovazione (COM(2013)2 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  La Commissione europea, in data 17, 18 e 21 gennaio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione intermedia del programma ISA (COM(2013)5 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della legislazione dell'Unione europea relativa ai rifiuti – Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva S6/278/CEE concernente i fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – per il periodo 2007-2009 (COM(2013)6 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)9 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (COM(2013)4 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 e 10 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti, in data 11 gennaio 2013, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la comunicazione dell'8 gennaio 2013, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (COM(2012)736 final), assegnata, in data 21 dicembre 2012, in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le autovetture (COM(2012)756 final), assegnata, in data 18 dicembre 2012, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE (COM(2012)772 final), assegnata, in data 21 dicembre 2012, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2012)773 final), assegnata, in data 19 dicembre 2012, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (Testo rilevante ai fini del SEE) (COM(2012)788 final), assegnata, in data 11 gennaio 2013, in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  Con la comunicazione del 10 gennaio 2013, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, in data 11 gennaio 2013, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)744 final), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
   Comunicazione della Commissione sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)789 final), assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti, in data 17 gennaio 2013, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2012)782 final), assegnata, in data 19 dicembre 2012, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia (JOIN(2012)36 final), assegnata, in data 20 dicembre 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione – Aggiornamento 2012 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato – Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'Unione europea – Aggiornamento 2012 (COM(2012)778 final), assegnata, in data 11 gennaio 2013, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda digitale per l'Europa – Le tecnologie digitali come motore della crescita europea (COM(2012)784 final), assegnata, in data 11 gennaio 2013, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 e abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (COM(2012)776 final), assegnata, in data 14 gennaio 2013, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sullo stato dell'Unione doganale (COM(2012)791 final), assegnata, in data 11 gennaio 2013, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM(2012)793 final), assegnata, in data 14 gennaio 2013, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione imprenditorialità 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa (COM(2012)795 final), assegnata, in data 17 gennaio 2013, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 gennaio 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che, in data 17 gennaio 2013, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
   Causa C-68/11: sentenza della Corte (Prima sezione) del 19 dicembre 2012. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 1999/30/CE – Controllo dell'inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente (doc. LXXXIX, n. 175) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-159/11: sentenza della Corte (Grande sezione) del 19 dicembre 2012. Azienda sanitaria locale di Lecce e università del Salento contro Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato – Italia. Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Servizi – Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un'università – Ente pubblico qualificabile come operatore economico – Contratto a titolo oneroso – Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti (doc. LXXXIX, n. 176) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-207/11: sentenza della Corte (Prima sezione) del 19 dicembre 2012. 3D I Srl contro Agenzia delle entrate – ufficio di Cremona. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria regionale di Milano – Italia. Fiscalità – Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi – Articoli 2, 4 e 9 – Conferimento d'attivo – Imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società conferente in occasione del conferimento d'attivo – Rinvio dell'imposizione – Condizione che esige che nel bilancio della società conferente venga iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata (doc. LXXXIX, n. 177) – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di dicembre 2012 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

  Fintecna Spa, con lettere in data 11 e 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 e 22 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cengio (Savona), Capergnanica (Cremona), Cicciano (Napoli), Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), Guardavalle (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria), Marostica (Vicenza), San Martino di Finita (Cosenza) e Sassello (Savona).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 4 gennaio 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bareggio (Milano) e di Modugno (Bari).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 e 15 gennaio 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Roma e dei consigli comunali di Molfetta (Bari), Castellammare di Stabia (Napoli), Manerbio (Brescia), Barghe (Brescia), Maddaloni (Caserta), Carugo (Como), San Nicandro Garganico (Foggia) e Bussolengo (Verona).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 27 dicembre 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)730 final).

  Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 2 gennaio 2013, ha trasmesso il testo di un voto concernente il sistema sanitario nazionale e regionale.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Giunta regionale delle Marche.

  La Giunta regionale delle Marche, con lettera in data 3 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la comunicazione relativa alle misure adottate dalla regione medesima con riferimento alla deliberazione n. 7 del 2012 della Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – concernente la mandata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 11 luglio 2012.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Provincia autonoma di Bolzano.

  Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 7 gennaio 2013, ha trasmesso la comunicazione relativa alle misure consequenziali adottate dalla provincia medesima con riferimento alla deliberazione n. 9 del 2012 della Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – concernente la relazione speciale «Sviluppo rurale: gli investimenti nelle aziende agricole. Fondi strutturali 2000/2006», di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 6 agosto 2012.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia.

  Il Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 21 dicembre 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2012, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

  Il Garante del contribuente della regione Veneto, con lettera in data 9 gennaio 2013, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2012, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa documentazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di novembre e dicembre 2012.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

  Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 14 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2013, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima in data 30 novembre 2012, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Fondazione Ugo Bordoni.

  Il presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 28 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione definitiva concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2011 (doc. XXVII, n. 40).
  Questo documento è stato trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazioni di nomine ministeriali

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8, 9 e 14 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Francesco Alì, l'incarico di direttore generale del servizio studi dipartimentale, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
    al dottor Francesco De Sanctis, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
   alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    al dottor Giuseppe Umberto Mastropietro, l'incarico di direttore ad interim della direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Angelo Sinesio a commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.
  Tale comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina della dottoressa Elisabetta Belgiorno a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 gennaio 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Pietro Antonio Varesi a commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
  Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (163).

  Tale richiesta, in data 9 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fabrizio Oleari a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (164).

  Tale richiesta, in data 21 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) (165).

  Tale richiesta, in data 21 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (528).
  Tale richiesta, in data 28 dicembre 2012, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 febbraio 2013. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2013.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 gennaio
2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (529).
  Tale richiesta, in data 14 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 febbraio 2013.

  Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 31 dicembre 2012, integrata da successiva documentazione inviata in data 15 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale, predisposta dal Gestore del mercato elettrico (530).
  Tale richiesta, in data 15 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 febbraio 2013.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (531).
  Tale richiesta, in data 16 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 febbraio 2013.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di privatizzazione dell'ente pubblico Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia (532).

  Tale richiesta, in data 21 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2013. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2013.

  Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 18 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal citato articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (533).

  Tale richiesta, in data 21 gennaio 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 febbraio 2013.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 gennaio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibile (534).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 febbraio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

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ERRATA CORRIGE

  All’Allegato A al resoconto della seduta del 21 dicembre 2012 devono apportarsi le seguenti correzioni:
   a pagina 4, prima colonna, ventunesima riga, deve leggersi: «6 marzo 2001» e non: «6 marzo 2011», come stampato;
   a pagina 4, prima colonna, trentunesima riga, deve leggersi: «30 novembre 2009» e non: «20 novembre 2009», come stampato;
   a pagina 4, seconda colonna, ventiseiesima riga, dopo la parola «principale» devono aggiungersi le seguenti: «alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai familiari»;
   a pagina 5, prima colonna, ventiseiesima riga, deve leggersi: «di poteri di controllo» e non: «dei poteri di controllo», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3653 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2012, N. 227, RECANTE PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5713)

A.C. 5713 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5713 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, e 5.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5713 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:
   a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
   b) Joint Enterprise.

  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.
  18. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
  19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
  20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
  25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
  26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.
  27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
  29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
  30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
  31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
  32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di personale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. L'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
   a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJAST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
   b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
   d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.

  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
  5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:
   a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
   b) il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 312, comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;
    2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
   b) all'articolo 2132, comma 1, primo periodo:
    1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
    2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».

  3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 5.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
  2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013, nonché la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi.
  3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari.
  4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.

Articolo 6.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
  8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell’Italian African Peace Facility Fund e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS.
  9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
  10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
  11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
  12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
  14. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1o agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  15. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
  16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013.

Articolo 7.
(Regime degli interventi).

  1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
  2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
  3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 5, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5.
  4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
  5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
  6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, e all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
  7. All'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali». Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.
  9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
  10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
  11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5713 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 2, al comma 3, lettera a), la parola: «EUJAST» è sostituita dalla seguente: «EUJUST».

  All'articolo 5, al comma 1 e al comma 2, le parole: «legge di stabilità 2013» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2012, n. 228».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole:
«periodo di vigenza» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di applicazione delle disposizioni»;
   al comma 2, dopo le parole: «Middle East» è inserita la seguente: «and»;
   al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: «reperire in loco» sono inserite le seguenti: «per un periodo».

A.C. 5713 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

  Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
1. 1. Barbato.

  Sopprimere il comma 30.
1. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 31.
1. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 32.
1. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

  Sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
5. 1. Barbato.

ART. 7.
(Regime degli interventi).

  Sopprimere il comma 11.
7. 2. Di Stanislao.

A.C. 5713 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

impegna il Governo

   a porre in essere ogni utile azione volta a ridurre le spese di bilancio del Ministero della difesa, di cui alla voce «investimenti», almeno del 50 per cento;
   a destinare i risparmi di spesa ottenuti dalla riduzione della voce di bilancio «investimenti» al pagamento integrale degli assegni denominati «una tantum» corrisposti solo parzialmente al personale dei ruoli non direttivi delle Forze armate e delle Forze di polizia;
   a garantire la piena e consapevole partecipazione del personale militare ai processi di revisione dello strumento militare nazionale.
9/5713/1Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    ancora una volta, la Francia ha anticipato e spiazzato tutti gli altri partners europei con il suo intervento militare unilaterale e l'attacco aereo per contrastare l'avanzata dei gruppi islamisti ribelli nel nord del Mali (una volta chiamato Sudan francese, quindi una ex colonia), legati soprattutto a Al-Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim);
    attualmente, sono stati schierati 1.400 militari francesi in Mali nell'ambito dell'operazione scattata l'11 febbraio scorso;
    l'iniziativa evidenzia la continuità della politica francese nel continente africano ma pone anche una serie di problemi. Infatti, da diversi mesi la diplomazia internazionale stava lavorando a una soluzione diplomatica per il nord Mali, prendendo anche in considerazione le rivendicazioni dei tuareg, i problemi di sottosviluppo e l'insoddisfazione della popolazione verso i traballanti governi succedutisi nella capitale Bamako, con l'intento di tessere un consenso interno ed esterno per migliorare la situazione di quella regione, tenendo in giusto conto anche le posizioni degli attori regionali, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e l'Algeria soprattutto; contestualmente, non si possono certo sottovalutare le problematiche di sicurezza regionale e internazionale che il connubio fra tuareg e islamisti qaedisti in questa zona potrebbe con il tempo rappresentare per l'insieme dei paesi occidentali attraverso la creazione di una potenziale zona franca terroristica nel retroterra del Mediterraneo;
    come già accaduto in Libia, l'accelerazione dei tempi di intervento ci pone di fronte all'evidente volontà di leadership francese dopo aver preparato per mesi l'opinione pubblica internazionale a tale eventualità incassando, per tale motivo, diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza (le ultime sono la 2071 del 12 ottobre 2012 e la 2085 del 20 dicembre 2012); con queste due risoluzioni, gli stati membri dell'Onu si sono impegnati a rispondere alla richiesta del governo maliano per il dispiegamento di una forza militare internazionale e a offrire sostegno alle attività di pianificazione dell'Unione africana e della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas); tuttavia, il Consiglio di sicurezza non ha di fatto utilizzato le proprie prerogative e sembra aver consegnato la risposta internazionale a un intervento unilaterale, screditando ancora una volta il suo ruolo di perno del sistema di sicurezza collettiva a livello globale;
    la Francia è poi riuscita anche a ottenere, nel corso della riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell'Unione europea tenuta lo scorso 17 gennaio a Bruxelles, «l'istituzione di una missione per sostenere la formazione e la riorganizzazione delle forze armate del Mali. L’European Union Training Mission (Eutm Mali) garantirà quindi una formazione militare, addestrerà le forze armate del paese e fornirà consulenza sul comando, il controllo, la logistica e le risorse umane, così come sul diritto internazionale e la protezione dei civili. La missione non parteciperà alle operazioni di combattimento», come si legge in un comunicato ufficiale;
    il 16 gennaio scorso, davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, il ministro degli esteri Giulio Terzi ha annunciato: «L'Italia è pronta a un supporto logistico dell'operazione in Mali... per arrivare a una rapida soluzione di questa crisi per evitare che si radichi la presenza endemica di forze estremiste sul territorio». Giampaolo Di Paola, il titolare della Difesa, pur escludendo soldati «sul terreno» ha fatto notare: «Il governo e le forze armate maliane, senza un aiuto immediato, crolleranno»;
    nel decreto di rifinanziamento delle missioni militari attualmente all'esame della Camera dei deputati sono previsti fondi per 24 istruttori italiani tra Mali e Niger; l'intenzione del Governo italiano appare, tuttavia, quella di non lasciare politicamente sola la Francia;
    dunque, ancorché senza truppe sul terreno, ma fornendo soprattutto mezzi (aerei militari da trasporto C 130-J e C-271 utili ai francesi o alle forze armate di paesi africani, e Boeing 767 in grado di rifornire in volo di carburante caccia amici come nella guerra del 2011 in Libia), l'Italia si prepara ad appoggiare l'offensiva militare cominciata dalla Francia contro le milizie fondamentaliste islamiche che controllano quella regione;
    tra l'altro, in risposta all'interventismo francese, la tragica operazione condotta nei giorni scorsi dagli estremisti islamici nel sito di In Amenas con il rapimento di 41 occidentali, testimonia di quali mezzi siano in possesso le unità radicali legate ad al Qaeda nel Magreb islamico e della loro volontà di estendere l'insicurezza all'insieme della regione; come è tragicamente noto, è finito nel sangue il blitz dell'esercito algerino contro il commando islamista all'interno dell'impianto di estrazione di gas nel Sahara algerino, al confine con il Mali; il raid dell'aviazione algerina, seguito da un'operazione di terra, è costata, infatti, la vita a 48 persone e 32 sequestratori, tra cui anche il capo del gruppo di terroristi;
    forte appare il rischio, dunque, di accrescere il consenso anti-francese, e quindi anti-occidentale, di popolazioni che si sentono emarginate, avvicinandosi ai movimenti terroristici,

impegna il Governo

   ad escludere, dal momento in cui inizierà la partecipazione italiana alla missione europea di cui alla premessa, un impiego sul campo di uomini e mezzi del nostro Paese a sostegno dell'operazione militare così come decisa unilateralmente dal governo francese;
   a fornire precisi e puntuali chiarimenti sull'impiego dei 24 istruttori italiani con riferimento sia alle reali mansioni da svolgere sia, nell'eventualità, ancorché scongiurabile, di un attacco terroristico nei loro confronti, alla modalità di tutela della loro incolumità.
9/5713/2Di Pietro, Di Stanislao, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    in Mali si sono venute a determinare circostanze eccezionali a causa dell'offensiva delle truppe ribelli del nord del Paese contro il sud del Paese stesso, a cui le forze militari maliane non riescono a fare fronte, costituendo una seria minaccia non soltanto per la stabilità locale ma anche per la sicurezza internazionale;
    la risoluzione 2056, approvata il 5 luglio 2012 all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, ha chiesto la cessazione immediata delle ostilità da parte dei gruppi ribelli, indicando la disponibilità ad esaminare la richiesta della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, ai fini di un mandato delle Nazioni Unite per il dispiegamento di una forza di stabilizzazione di ECOWAS in Mali, a sostegno di un processo politico e di supporto al settore per la riforma della sicurezza;
    con la risoluzione 2071, approvata il 12 ottobre 2012, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è dichiarato pronto a rispondere alle richieste del Mali di una Forza militare internazionale da affiancare all'esercito di Bamako nel conflitto, invitando gli Stati membri e le Organizzazioni regionali e internazionali a fornire un supporto di coordinamento agli sforzi di preparazione regionale ed internazionale, per combattere i gruppi ribelli;
    la Risoluzione 2085 del 20 dicembre 2012 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mira a ristabilire completamente l'ordine costituzionale e l'integrità territoriale, sostenendo le forze di sicurezza del Mali, attraverso lo schieramento della Missione internazionale Africana per il Mali (AFISMA), in coordinazione con gli altri partner internazionali coinvolti, inclusa l'Unione Europea e gli altri Stati membri delle Nazioni Unite;
    tale posizione è stata unanimemente confermata il 14 gennaio dai membri del Consiglio di Sicurezza che hanno dato il proprio sostegno al Governo maliano negazione di contrasto alle forze terroristiche;
    l'Italia dà una valutazione positiva all'azione della comunità internazionale nel suo insieme, motivata dalla citata risoluzione 2085 del Consiglio di sicurezza che espressamente chiede a tutti gli Stati membri di fornire urgentemente assistenza coordinata al Governo maliano;
    il Consiglio degli Affari esteri dell'Unione europea, il 17 gennaio 2013, ha deciso l'avvio urgente della missione di addestramento dell'esercito locale (EUTM – European Unione Training Mission), esprimendo al tempo stesso solidarietà alla Francia, impegnata con la missione nazionale SERVAL a sostenere militarmente il Governo del Mali;
    il contributo italiano alla EUTM – European Unione Training Mission si sostanzierà in un nucleo di addestratori;
    la crisi del Sahel sta destabilizzando non solo l'Africa sub-sahariana, ma anche la regione mediterranea e richiede da parte dell'Unione europea una risposta organica in una prospettiva di lungo periodo,

impegna il Governo

   a fornire, in linea con la risoluzione 2085 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel quadro delle iniziative dell'Unione europea e dei paesi membri per fronteggiare la crisi nel Mali, per un periodo iniziale di due mesi, estendibile a tre sulla base di una comune valutazione in seno all'Unione europea, un contributo di vettori aerei per supporto logistico al trasporto di personale e mezzi in Mali e per il rifornimento in volo sul Mediterraneo, nonché eventualmente tra il Mali e altri Stati della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) prevedendo, in quest'ultimo caso, le necessarie attività di supporto alle attività di volo;
   a tenere costantemente informato il Parlamento, in relazione agli sviluppi della situazione.
9/5713/3Tempestini, Adornato, Frattini.


   La Camera,
   premesso che:
    la cooperazione allo sviluppo è settore che merita più coraggio nelle azioni perché è l'unico modo per favorire il reale rilancio del paesi fragili e devastati da conflitti interni e perché questo deve essere il fine ultimo delle nostre missioni;
    una rappresentanza di ONG, associazioni e organizzazioni ha in questi giorni lanciato un appello alla politica e alle istituzioni affinché le politiche per i diritti umani, la solidarietà, l'equità, la sostenibilità e la pace diventino elementi centrali della strategia internazionale dell'Italia, con chiare priorità geografiche e tematiche, promuovendo la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, legando strettamente le politiche e le pratiche nazionali a quelle dei territori,

impegna il Governo

   a sostenere i progetti proposti dalle ONG per le aree di riferimento degli interventi di cooperazione, per l'aiuto umanitario, il rafforzamento dei processi democratici e il sostegno ai percorsi di pacificazione in favore delle popolazioni colpite da guerre civili e conflitti regionali e la promozione dei diritti delle donne;
   a rispettare gli impegni sulla trasparenza presi dall'Italia al Forum sull'efficacia degli aiuti di Busan, implementando lo standard comune per la pubblicazione elettronica periodica e completa delle risorse utilizzate per la cooperazione internazionale allo sviluppo e dei risultati ottenuti;
   a garantire una maggiore e più attiva partecipazione dell'Italia nella definizione delle politiche e nell'attuazione della cooperazione europea e delle organizzazioni internazionali.
9/5713/4Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 5713, approvato dal Senato, recante la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
    rilevato che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, reca un'autorizzazione di spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno di processi di ricostruzione e di stabilizzazioni nei paesi in situazione di fragilità, di conflitto o di post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il ministro degli affari esecri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento;
    osservato che la formulazione nella relazione finanziaria di accompagnamento per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri gennaio-settembre 2013 relativamente all'accantonamento per le attività di ricostruzione in Siria può essere foriera di ambiguità, laddove in particolare prevede interventi per favorire «dialogo nazionale in Siria e sostegno al rafforzamento dell'istituzione parlamentare»;
    sottolineata l'importanza di affrontare adeguatamente l'emergenza umanitaria in Siria con particolare riferimento alla condizione dei rifugiati,

impegna il Governo

a individuare finalizzazioni per gli interventi italiani di ricostruzione riferite ad interventi straordinari in Siria più conformi alla situazione in atto e ai suoi possibili sviluppi.
9/5713/5Boniver.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dei disegno di legge n. 5713, approvato dal Senato, recante la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

impegna il Governo

a continuare a riferire, con cadenza quadrimestrale, alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 13 del 24 febbraio 2012.
9/5713/6Garofani, Boniver.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce dei recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati in missioni di pace all'estero, è stata approvata la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», in favore di tutte le vittime italiane degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti;
    la tutela di tali soggetti ha rappresentato, anche a livello europeo, la stella polare della politica di difesa degli ultimi anni, e fondamentale è stato l'obiettivo di estendere e rendere maggiormente efficaci le misure di sostegno per quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che, tra l'altro, non trovano alcuna giustificazione nemmeno sul piano del diritto internazionale;
    nell'ambito dei tali benefici, introdotti con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, alle persone colpite da eventi tragici, grande importanza riveste, in particolare, quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, che dispone il diritto al collocamento obbligatorio – con precedenza rispetto alle altre categorie protette e con preferenza a parità di titoli, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa – della stessa vittima, nonché a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
    nel perseguimento dello stesso intento di fattivo sostegno verso altre categorie di soggetti altrettanto meritevoli di tutela, la norma in questione è stata successivamente estesa alle vittime del dovere e ai loro equiparati, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi, nonché agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro;
    la norma in esame impegna sia i datori di lavoro privati sia tutte le pubbliche amministrazioni, così come specificatamente individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    la disposizione, oltre alle molteplici difficoltà interpretative e applicative, che rendono problematica la effettiva operatività di questo diritto, non offre tutela a quei nuclei familiari nei quali il coniuge o i figli non possano o non intendano fruire del beneficio, ovvero, addirittura, magari per la giovane età della vittima, tra i superstiti della vittima non siano presenti coniuge e figli ma i soli genitori e i fratelli: in tutti questi casi, infatti, non sussistendo in capo ai fratelli della vittima i requisiti previsti dalla norma in esame perché possano essere titolari del diritto al collocamento obbligatorio, ovvero essere gli unici superstiti conviventi e a carico, di fatto viene meno per tutto il nucleo familiare il sostegno apprestato dallo Stato; i fratelli, infatti, pur essendo i soggetti che costituiscono la principale forza lavoro ancora presente nel nucleo familiare, non potrebbero beneficiare del diritto al collocamento obbligatorio;
    in considerazione delle criticità evidenziate, quindi, risulta quanto mai urgente apportare le opportune modifiche ed integrazioni volte a consentire una applicazione estensiva del beneficio di cui sopra, soprattutto al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari,

impegna il Governo

a prevedere, a partire già dai prossimi provvedimenti in materia, forme di tutela del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei fratelli delle vittime, anche nei casi in cui non siano gli unici superstiti e non vi sia un rapporto di convivenza o di carico fiscale.
9/5713/7Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce dei recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati in missioni di pace all'estero, è stata approvata la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», in favore di tutte le vittime italiane degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti;
    la tutela di tali soggetti ha rappresentato, anche a livello europeo, la stella polare della politica di difesa degli ultimi anni, e fondamentale è stato l'obiettivo di estendere e rendere maggiormente efficaci le misure di sostegno per quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che, tra l'altro, non trovano alcuna giustificazione nemmeno sul piano del diritto internazionale;
    nell'ambito dei tali benefici, introdotti con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, alle persone colpite da eventi tragici, grande importanza riveste, in particolare, quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, che dispone il diritto al collocamento obbligatorio – con precedenza rispetto alle altre categorie protette e con preferenza a parità di titoli, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa – della stessa vittima, nonché a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
    nel perseguimento dello stesso intento di fattivo sostegno verso altre categorie di soggetti altrettanto meritevoli di tutela, la norma in questione è stata successivamente estesa alle vittime del dovere e ai loro equiparati, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi, nonché agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro;
    la norma in esame impegna sia i datori di lavoro privati sia tutte le pubbliche amministrazioni, così come specificatamente individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    la disposizione, oltre alle molteplici difficoltà interpretative e applicative, che rendono problematica la effettiva operatività di questo diritto, non offre tutela a quei nuclei familiari nei quali il coniuge o i figli non possano o non intendano fruire del beneficio, ovvero, addirittura, magari per la giovane età della vittima, tra i superstiti della vittima non siano presenti coniuge e figli ma i soli genitori e i fratelli: in tutti questi casi, infatti, non sussistendo in capo ai fratelli della vittima i requisiti previsti dalla norma in esame perché possano essere titolari del diritto al collocamento obbligatorio, ovvero essere gli unici superstiti conviventi e a carico, di fatto viene meno per tutto il nucleo familiare il sostegno apprestato dallo Stato; i fratelli, infatti, pur essendo i soggetti che costituiscono la principale forza lavoro ancora presente nel nucleo familiare, non potrebbero beneficiare del diritto al collocamento obbligatorio;
    in considerazione delle criticità evidenziate, quindi, risulta quanto mai urgente apportare le opportune modifiche ed integrazioni volte a consentire una applicazione estensiva del beneficio di cui sopra, soprattutto al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, a partire già dai prossimi provvedimenti in materia, forme di tutela del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei fratelli delle vittime, anche nei casi in cui non siano gli unici superstiti e non vi sia un rapporto di convivenza o di carico fiscale.
9/5713/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione la conversione in legge del decreto-legge n. 227 del 2012 recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e interventi di cooperazione e stabilizzazione;
    valutata la difficoltà economico-sociale che attraversa il nostro Paese e l'eccessiva pressione fiscale a danno di cittadini e imprese,

impegna il Governo

a prevedere il graduale disimpegno internazionale dell'Italia da tutte le missioni che la vedono impegnata e contestualmente ad alimentare, con il risparmio che ne deriverebbe, il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in particolare per interventi di riduzione dell'Imu e per la riduzione delle imposte Irap e Ires.
9/5713/8Barbato.


DISEGNO DI LEGGE: S. 3658 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TALUNI FENOMENI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5714)

A.C. 5714 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5714 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.10, 1-bis.20, 1-bis.21, 1-bis.22, e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5714 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

  1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 31 dicembre 2013.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5714 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: “Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: “ad aprile” sono sostituite dalle seguenti: “a luglio”».

  All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «14 giugno 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: “possono essere concessi contributi” sono inserite le seguenti: “, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,”».

A.C. 5714 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa integrata ambientale (TIA), ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
1. 1. Barbato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e conseguentemente si intendono abrogati i commi 2 e 3 del articolo 11 del citato decreto-legge n. 195 del 2009.
1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni.
1. 3. Barbato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È soppresso il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni.
1. 4. Barbato.

  Sopprimere il comma 2.
1. 5. Barbato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Il Sottosegretario di Stato», sono sostituite dalle seguenti: «Il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1»;
   b) le parole da: «, previa motivata verifica», a: «dei rifiuti nella regione Campania,» sono soppresse;
   c) le parole: «il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il commissario»;
   d) le parole: «sentiti gli enti locali competenti,» sono soppresse;
   e) le parole «della regione Campania» sono sostituite dalla seguenti: «del Comune di Giugliano o di Villa Literno».

  2.2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
1. 6. Barani, Vessa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, dando piena attuazione al piano per la gestione del periodo transitorio 2012-2016 correlato alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2195/2007 sulla gestione dei rifiuti in Campania, ai termovalorizzatori di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 continuano ad applicarsi i criteri di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, integrato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1. 7. Barani, Vessa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le attività previste dall'articolo 2, commi 2, lettera c), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, svolte dall'unità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, proseguono fino al 30 giugno 2013 anche ai fini dell'esercizio, da parte della Regione Campania, della facoltà di succedere, entro lo stesso termine, nel contratto di gestione di cui alla lettera d) del predetto articolo, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.
1. 8. Barani, Vessa.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 9. Barbato.

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
*1-bis. 1 Barbato.

  Sopprimerlo.
*1-bis. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
1-bis. 20. Barbato.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al comma 35, il settimo, l'ottavo e il decimo periodo sono soppressi.
1-bis. 21. Barbato.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 3. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 4. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  6. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
*1-bis. 6. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  6. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
*1-bis. 7. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  5. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 8. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013».
1-bis. 5. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ad esclusione dei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'imposta Municipale (IMU) sul medesimo immobile.»
1-bis. 9. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Al comma 1, sostituire le parole: a luglio con le seguenti: a dicembre.
1-bis. 10. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è abrogato.
1-bis. 22. Barbato.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Barbato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
2. 2. Siragusa, Mariani, Realacci, Bratti, Braga, Motta, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati). – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

  2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
2. 020. Realacci.

A.C. 5714 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto d'urgenza in esame composto da tre articoli, secondo quanto affermato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, nasce per superare situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio del Paese. Le criticità sono la conseguenza, tra le altre cose, di un sistema di organizzazione, gestione e smaltimento con vincoli stringenti, spesso maggiori rispetto a quelli comunitari. Il provvedimento tende a intervenire sui vincoli maggiormente restrittivi, temperandone temporaneamente gli effetti, restando entro le soglie del diritto UE, in modo tale da impedire che, unitamente alla scadenza di alcuni termini previsti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti, si possano aggravare ulteriormente le criticità;
    pertanto è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di smaltimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con Pci >13.000 kj/kg;
    l'ultima proroga (fino al 31 dicembre 2012) al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci («potere calorifico inferiore») superiore a 13.000 kj/kg era stata prevista dal decreto-legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 (decreto-legge «Milleproroghe»). Si trattava dell'ennesima proroga di un termine originariamente fissato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 nel 1° gennaio 2007. Dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012 non era stata disposta più nessuna proroga facendo scattare il divieto;
    vengono inoltre prorogate per tutto il 2013 alcune delle gestioni commissariali in scadenza, e in palese deroga al divieto di proroga o di rinnovo delle gestioni commissariali che è stato espressamente previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012 riguardante il riordino della Protezione civile. Detto decreto 59/2012 infatti, dispone che «le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;
    altresì è da tener presente che secondo i dati emersi dal rapporto «Ecomafia», il giro illegale dei rifiuti è infatti di almeno 4,1 miliardi di euro l'anno di cui 3,1 derivano dai rifiuti speciali e un miliardo dagli appalti nella gestione dei rifiuti solidi urbani nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa;
    attualmente le inchieste per traffico organizzato di rifiuti, ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono 205. Le indagini hanno comportato 1.289 ordinanze di custodie cautelari, 3mila852 denunce e sono state 689 le aziende coinvolte. Le procure che hanno indagato sono state 89 coinvolgendo tutte le regioni d'Italia, ad eccezione della Valle D'Aosta, ed anche 25 paesi esteri;
    considerato che di fatto si tratta di un decreto di proroghe, che dimostra per l'ennesima volta come la gestione di rifiuti e delle questioni ambientali siano una emergenza esclusivamente da prorogare nel tempo;
    tenuto conto altresì che l'emergenza rifiuti non affrontata in maniera efficace, efficiente e duratura comporta gravissimi danni all'ambiente, alla salute, all'economia,

impegna il Governo

ad inserire tra le priorità dei prossimi interventi legislativi, tutte le necessarie iniziative atte a superare le criticità responsabili delle ormai non più giustificabili proroghe nell'ambito della gestione dei rifiuti affinché alle scadenze di cui al presente provvedimento non risulti in nessun caso necessario intervenire con decreti analoghi.
9/5714/1Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto d'urgenza in esame composto da tre articoli, secondo quanto affermato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, nasce per superare situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio del Paese. Le criticità sono la conseguenza, tra le altre cose, di un sistema di organizzazione, gestione e smaltimento con vincoli stringenti, spesso maggiori rispetto a quelli comunitari. Il provvedimento tende a intervenire sui vincoli maggiormente restrittivi, temperandone temporaneamente gli effetti, restando entro le soglie del diritto UE, in modo tale da impedire che, unitamente alla scadenza di alcuni termini previsti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti, si possano aggravare ulteriormente le criticità;
    pertanto è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di smaltimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con Pci >13.000 kj/kg;
    l'ultima proroga (fino al 31 dicembre 2012) al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci («potere calorifico inferiore») superiore a 13.000 kj/kg era stata prevista dal decreto-legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 (decreto-legge «Milleproroghe»). Si trattava dell'ennesima proroga di un termine originariamente fissato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 nel 1° gennaio 2007. Dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012 non era stata disposta più nessuna proroga facendo scattare il divieto;
    vengono inoltre prorogate per tutto il 2013 alcune delle gestioni commissariali in scadenza, e in palese deroga al divieto di proroga o di rinnovo delle gestioni commissariali che è stato espressamente previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012 riguardante il riordino della Protezione civile. Detto decreto 59/2012 infatti, dispone che «le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;
    altresì è da tener presente che secondo i dati emersi dal rapporto «Ecomafia», il giro illegale dei rifiuti è infatti di almeno 4,1 miliardi di euro l'anno di cui 3,1 derivano dai rifiuti speciali e un miliardo dagli appalti nella gestione dei rifiuti solidi urbani nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa;
    attualmente le inchieste per traffico organizzato di rifiuti, ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono 205. Le indagini hanno comportato 1.289 ordinanze di custodie cautelari, 3mila852 denunce e sono state 689 le aziende coinvolte. Le procure che hanno indagato sono state 89 coinvolgendo tutte le regioni d'Italia, ad eccezione della Valle D'Aosta, ed anche 25 paesi esteri;
    considerato che di fatto si tratta di un decreto di proroghe, che dimostra per l'ennesima volta come la gestione di rifiuti e delle questioni ambientali siano una emergenza esclusivamente da prorogare nel tempo;
    tenuto conto altresì che l'emergenza rifiuti non affrontata in maniera efficace, efficiente e duratura comporta gravissimi danni all'ambiente, alla salute, all'economia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire tra le priorità dei prossimi interventi legislativi, tutte le necessarie iniziative atte a superare le criticità responsabili delle ormai non più giustificabili proroghe nell'ambito della gestione dei rifiuti affinché alle scadenze di cui al presente provvedimento non risulti in nessun caso necessario intervenire con decreti analoghi.
9/5714/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, specifiche misure volte ad evitare il verificarsi di pericolose soluzioni di continuità nelle attività dirette a superare le emergenze ambientali in essere nei comuni campani di Giuliano (Napoli) e laghetti di Castelvolturno (Caserta), attualmente gestite da un commissario delegato;
    si dispone in particolare la prosecuzione delle attività commissariali nei territori dei predetti comuni colpiti da crisi ambientale, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
    tali attività concernono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dalla gestione commissariale e che devono avvenire con la partecipazione delle relative amministrazioni locali;
    proprio per favorire un effettivo recupero ambientale di queste aree e contestualmente creare le condizioni per stimolare una conservabile ripresa economica dei relativi terreni rurali con la nascita di nuove attività agroindustriali ed agroenergetiche garantite da un marchio di qualità sanitario adottato dalla Asl di Caserta con deliberazione n. 488 del 2009, il 15 settembre 2011 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa volto all'approvazione e all'attuazione di un progetto di ricerca e sviluppo denominato «REAPT» i cui fini sono la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle aree della regione Campania a rischio, con produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la tutela e la sostenibilità dell'ambiente, delle produzioni territoriali e dei redditi degli agricoltori;
    al progetto partecipano, tra gli altri, la provincia di Caserta, la Asl di Caserta, la città di Aversa, l'autorità di bacino del Liri-Garigliano e Volturno, l'unione dei comuni Caserta Sud-Ovest, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Caserta, le associazioni di categoria e sindacali provinciali dei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, l'università del Piemonte orientale e la seconda università degli studi di Napoli, oltre altri numerosi partner privati segnatamente la Seko SpA di Curtarolo (PD);
    il progetto in questione interessa anche e soprattutto i territori in crisi ambientale dei due comuni campani oggetto del decreto-legge n. 1 del 2013;
    lo scopo operativo del progetto, anche al fine di evitare il ripetersi delle emergenze già verificatesi nel 2003 e nel 2008 a causa della contaminazione di foraggi, terreni, latte e prodotti a base di latte (bovino, bufalino, ovicaprino), consiste nell'avvio e ottimizzazione operativa di un sistema efficiente, efficace ed ecologico di fito-estrazione (bio-remediation), mediante un innovativo «Land Farming», grazie alla messa a dimora di piante fito-estrattive appositamente preparate con biotecnologie sostenibili di inoculo dell'apparato radicale con micorrize e/o batteri rizosferici in specifiche aree colpite da crisi ambientali della provincia di Caserta e della provincia di Napoli;
    il progetto REAPT si basa sulla preventiva caratterizzazione e successivi interventi di rinaturalizzazione dei suoli attraverso la piantagione di colture che «accumulano» gli inquinanti (cosiddetti fitorimediatori) e che vengono utilizzate per la produzione di energie da fonti rinnovabile mediante l'attivazione dei processi di fitorimediazione grazie ad appositi vegetali (fito-estrattori) capaci di assorbire dal terreno i contaminanti organici (esempio cloro derivati) e/o inorganici (esempio metalli pesanti) nell'arco di 5-10 anni senza interferenze con la preesistente biodiversità vegetale, animale e microbiologica;
    la biomassa ottenuta da tali colture vegetali viene utilizzata insieme alle deiezioni zootecniche degli allevamenti presenti nel territorio, per produrre biogas da fermentazione anaerobica con resto di digestato. Quest'ultimo materiale, privato della frazione liquida, viene sottoposto come matrice solida a trattamento di termolisi molecolare ad alta temperatura tramite pirogassificazione da cui, alla fine del processo, residuano in maniera concentrata le ceneri degli agenti inquinanti sottratti ai terreni di provenienza della biomassa;
    gli altri prodotti ottenuti a valle della digestione anaerobica e della pirolisi sono frazioni liquide o solide rispettivamente, ma prive di inquinanti e perciò restituibili come fertilizzanti ai terreni di provenienza;
    il biogas proveniente dalla biodigestione anaerobica della biomassa ed il syngas ottenuto con il processo di pirogassificazione sono destinati ad alimentare specifici impianti a fonte rinnovabile per generare energia elettrica o energia termica ove necessaria;
    il 1° marzo 2011 il progetto in questione è stato presentato, per un preventivo giudizio di condivisione e di assenso sui relativi obiettivi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, segnatamente alla direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. In tale sede è stato deciso di sottoporre il progetto all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), allo scopo di ottenerne una validazione tecnico-scientifica;
    ad oggi, purtroppo, ancora alcuna risposta è stata fornita dalla predetta ISPRA ai presentatori istituzionali del progetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le necessarie e tempestive iniziative volte a favorire e sostenere l'attuazione del progetto REAPT descritto in premessa, volto alla rinaturalizzazione e alla messa in sicurezza delle aree della regione Campania a rischio ambientale, in particolare per quanto riguarda i territori dei comuni di Giuliano (Napoli) e laghetti di Castelvolturno (Caserta), in tale ambito attivando, altresì, le azioni di competenza affinché l'ISPRA valuti la fattibilità del medesimo progetto esprimendovi il proprio parere di merito.
9/5714/2Alessandri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 1 del 2013 e in conversione disciplina norme urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 è stata disposta la prosecuzione fino al 30 giugno 2012 di alcune funzioni dell'Unita tecnico-amministrativa, istituita presso il dipartimento per la protezione civile, per l'esercizio delle attività afferenti all'emergenza rifiuti in Campania;
    tra le suddette funzioni non figurano quelle relative alla gestione del termovalorizzatore di Acena, che formano oggetto di contratto stipulato tra il decreto del Presidente del Consiglio e la società A2A-Partenope Ambiente, nel quale la regione Campania non può considerarsi succeduta per mero effetto del trasferimento ex lege dell'impianto, in quanto tale trasferimento è avvenuto nei confronti della proprietaria dello stesso, FIBE spa, che non era anche parte dell'impianto e, sotto il profilo oggettivo, il contratto in questione riguarda anche la gestione dell'impianto STIR di Caivano, nella cui proprietà non è succeduta la regione, essendo Io stesso stato trasferito alla provincia di Napoli;
    la questione forma oggetto di un contenzioso pendente tra la regione Campania e il decreto del Presidente del Consiglio dinanzi al TAR Lazio, al quale è connessa anche la prosecuzione del giudizio di legittimità costituzionale delle norme suddette, che la regione ha continuato a coltivare anche dopo l'avvenuto trasferimento della proprietà, proprio per far rilevare la irragionevolezza e la incongruità delle stesse, ove interpretate nel senso che a tale trasferimento consegua anche la successione nel contratto di gestione. Contenzioso, la cui prevedibile durata pregiudica la corretta gestione dell'impianto, che dovrebbe svolgersi in un quadro giuridico di assoluta incertezza ed in condizioni di sostanziale squilibrio economico, tali da non consentire il recupero dell'investimento pubblico nell'impianto entro la fine del suo ciclo di esercizio, nelle mutate condizioni nelle quali la gestione deve aver luogo, in conseguenza del trasferimento della proprietà alla regione, dietro il riconoscimento alla precedente proprietaria di un corrispettivo pari al valore dell'intero impianto, gravante sulla quota di FAS/FSC di competenza della stessa regione;
    valutata, altresì la necessità di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, al fine di non compromettere l'equilibrio del ciclo dei rifiuti nella regione, soprattutto in una fase in cui lo stesso è ancora in fase di completamento, tenendo conto, nel contempo, da un lato, dell'esigenza di salvaguardare l'affidamento dell'attuale gestore in relazione al contratto in essere, e dall'altro, l'esigenza di garantire, attraverso i ricavi della gestione, anche il pieno raggiungimento della remunerazione dell'investimento pubblico sopra menzionato, anche mediante la previsione della facoltà della regione di succedere nel contratto di gestione, rinegoziandone le condizioni ai fini predetti;
    che a tal fine appare opportuno assicurare la prosecuzione dell'attività dell'unità tecnico amministrativa per il tempo necessario alle predette operazioni, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione ed ulteriori contenziosi,

impegna il Governo

a promuovere l'approvazione urgente di una norma che estenda la prosecuzione delle attività dell'unita tecnico-amministrativa anche a quelle inerenti al contratto di gestione dell'impianto, prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attribuendo espressamente alla regione Campania la facoltà di succedere nel contratto di gestione di cui alla lettera d) del predetto articolo, entro lo stesso termine del 30 giugno 2013, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.
9/5714/3Barani, Vessa.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 1o gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituisce sia la TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) sia la TIA (Tariffa igiene ambientale), come previsto dall'articolo 14, comma 35, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cosiddetta «legge salva Italia»);
    la citata disposizione di legge stabilisce che «il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre»;
    la legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1 comma 387 lettera f) (cosiddetta «Legge di stabilità») aveva differito al mese di aprile 2013 il versamento della prima rata;
    in data 16 gennaio 2013 il Senato della Repubblica ha deciso, nell'ambito dell'approvazione del presente provvedimento, di differire a luglio 2013 il versamento della prima rata della TARES;
    l'ulteriore differimento del versamento della prima rata della TARES ha suscitato un'ondata di allarme tra i comuni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le imprese d'igiene ambientale e le loro associazioni che paventano rischi d'impossibilità di continuare a garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, il pagamento dei fornitori e gli stessi stipendi dei dipendenti in mancanza degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti delle fatture che non potranno essere emesse fino alla seconda metà dell'anno;
    il differimento dell'emissione della prima rata della TARES al 1o luglio comporta per i contribuenti il pagamento in una volta sola di un tributo pari a metà se non a tre quarti dell'intero tributo annuale, oltretutto a ridosso di gravose scadenze fiscali come le rate IRPEF e IMU,

impegna il Governo

ad affrontare il problema evidenziato, adottando tutte le soluzioni atte a garantire l'ordinata continuità dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale individuando meccanismi, anche attraverso il coinvolgimento del sistema creditizio, che consentano a enti locali e imprese di disporre dei mezzi finanziari necessari alla prosecuzione dell'attività e alla solvibilità nei confronti dei fornitori e dei lavoratori.
9/5714/4Bratti, Mariani, Realacci, Braga, Margiotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento nel valutare le conseguenze che l'articolo 1-bis avrà sulla gestione dei bilanci dei comuni italiani, in quanto si posticipa a luglio il pagamento della prima rata della TARES da parte dei cittadini, e in tale pagamento sono inclusi 0,30 euro a metro quadro delle abitazioni per un gettito stimato, su base annua, di 1.000 milioni e che nel 2013 vi sarà un'equivalente riduzione dei trasferimenti verso i comuni da parte dello Stato,

impegna il Governo

a tener presente di quanto in premessa e a ridurre il trasferimento verso gli enti locali, in modo strettamente collegato ai tempi, agli effettivi incassi che i comuni avranno, affinché gli stessi non siano costretti a ricorrere ad anticipazioni di cassa.
9/5714/5Nannicini, Baretta, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento nel valutare le conseguenze che l'articolo 1-bis avrà sulla gestione dei bilanci dei comuni italiani, in quanto si posticipa a luglio il pagamento della prima rata della TARES da parte dei cittadini, e in tale pagamento sono inclusi 0,30 euro a metro quadro delle abitazioni per un gettito stimato, su base annua, di 1.000 milioni e che nel 2013 vi sarà un'equivalente riduzione dei trasferimenti verso i comuni da parte dello Stato,

impegna il Governo

a tener presente di quanto in premessa e a valutare la possibilità di ridurre il trasferimento verso gli enti locali, in modo strettamente collegato ai tempi, agli effettivi incassi che i comuni avranno, affinché gli stessi non siano costretti a ricorrere ad anticipazioni di cassa.
9/5714/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nannicini, Baretta, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'ordinanza n. 3738/2009, al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nominava l'avvocato Luigi Pelaggi Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3225/2002 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266/2003;
    la programmazione degli interventi legati all'emergenza idrica sotto l'egida del predetto Commissario, in particolare, sono stati diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano;
    l'ordinanza citata rientra nel più generale contesto emergenziale vigente nell'arcipelago delle Eolie, sottoposto a proroghe annuali, l'ultima delle quali scaduta il 31/12/2012 con il conseguente rientro in regime ordinario delle attività contemplate dai vari provvedimenti governativi;
    nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato approvato un emendamento che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell'emergenza idrica nelle isole Eolie, mentre il rientro nel regime ordinario delle relative attività avrebbe consentito ed assicurato la traslazione alla regione siciliana delle competenze correlate alla realizzazione delle opere in argomento;
    l'ulteriore proroga del contesto emergenziale appare non favorevole per il territorio amministrato, specie se consideriamo alcune scelte tecniche e progettuali infelici quale quella identificazione riguardante la realizzazione dell'impianto di depurazione in un sito inadeguato;
    tali scelte hanno fatto venir meno utili e necessarie forme di concertazione con l'ente locale in riferimento anche alle esigenze del territorio;
    ovviamente non si contesta la necessità e l'urgenza della realizzazione di un indispensabile impianto, quale è il depuratore, ma i percorsi amministrativi e le valutazioni progettuali posti in essere, che, con il testo derogatorio votato dal Senato, verrebbero riconfermati, arrecando ancora mortificazioni al territorio con decisioni le cui valutazioni devono competere al governo delle amministrazioni locali in primis;
    appare infatti inopportuno esautorare quei poteri di partecipazione, di indirizzo e decisionali che attengono valutazioni e scelte programmatiche e di natura politico-amministrativa, volti a delineare concrete linee di sviluppo e l'ottimale gestione dei propri territori, in linea con i principi sanciti in materia di autonomie locali,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'opportunità dell'attuale proroga dell'emergenza idrica nelle isole Eolie e comunque di individuare iniziative volte a favorire il rientro, entro un breve termine, nel regime ordinario delle attività favorendo in tal modo la traslazione alla regione siciliana delle competenze correlate alla realizzazione delle opere in argomento in concertazione con l'ente locale di riferimento.
9/5714/6Naro.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale;
    il decreto-legge in esame, approvato in tempi brevissimi dal Senato (due giorni), introduce delle disposizioni urgenti per superare situazioni di criticità e di emergenze ambientali esistenti in varie zone del territorio del Paese, dai rifiuti alla bonifica dei siti inquinati;
    il provvedimento, di fatto, si riduce a poco più di una sorta di mini «milleproroghe verdi». Purtroppo le ennesime. Il testo del provvedimento in commento, è stato ridotto drasticamente rispetto alle anticipazioni iniziali, e si limita infatti a differire alcune scadenze di carattere ambientale, perdendo la principale norma inizialmente prevista per accelerare la raccolta differenziata a Roma, finalizzata principalmente a ridurre il flusso di rifiuti da smaltire rendendo progressivamente l'offerta degli impianti Tmb (trattamento meccanico biologico) del Lazio adeguata al fabbisogno;
    il primo pacchetto di proroghe interviene innanzitutto sulla questione rifiuti in Campania. Dove esiste un regime speciale temporaneo, relativamente al settore dei rifiuti, in base al quale competono alle province le funzioni di gestione relative alla riscossione dei tributi e al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, e ai comuni (fino a fine 2012, ora prorogato con questo decreto a giugno 2013) le funzioni di raccolta, di spazzamento, di trasporto e per la differenziata, Regime speciale che scadeva a fine anno. Per dare più tempo alle amministrazioni coinvolte nel passaggio al regime ordinario introdotto dalla spending review (decreto-legge n. 95 del 2012) è stata prevista una proroga fino al 30 giugno;
    ricordiamo che il suddetto decreto-legge n. 95 del 2012 prevede infatti che siano attribuite ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
    prolungata poi per tutto il 2013, la possibilità di smaltire ancora in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) sopra i 13.000 kJ/kg. Il divieto – introdotto a suo tempo al fine di limitare il ricorso alla discarica e potenziare il recupero di energia dai rifiuti che non possono essere ulteriormente valorizzati attraverso il riciclaggio – sarebbe scattato a fine 2012 e avrebbe impedito lo smaltimento in discarica di rilevanti flussi di rifiuti generati, per quanto concerne quelli da attività economiche, da diversi e importanti settori industriali produttivi del Paese;
    sempre relativamente all'ambito dei rifiuti, al Senato è stato aggiunto l'articolo 1-bis, che sposta di tre mesi, da aprile 2013 a luglio 2013, il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011, ferma restando la facoltà per ciascun comune di posticipare ulteriormente tale termine;
    per evitare interruzioni nella gestione delle emergenze ambientali in atto nel Paese, vengono prorogate per tutto il 2013 alcune delle gestioni commissariali in scadenza, e in palese deroga al divieto di proroga o di rinnovo delle gestioni commissariali che è stato espressamente previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012 riguardante il riordino della Protezione civile. Detto decreto n. 59 del 2012 infatti, dispone che «le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;
    a partire da quella per la messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta) per la sicurezza ambientale, che altrimenti non sarebbe garantita da due amministrazioni non in grado di operare per lo scioglimento dei consigli comunali, e dalle operazioni di bonifica dello stabilimento chimico Stoppani di Cogoleto (Genova);
    ma detta proroga varrà anche per il commissario straordinario delegato alle attività di messa in sicurezza (ossia il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli), rimozione e trasferimento della nave «Costa Concordia» all'isola del Giglio;
    il 31 gennaio 2013 scade infatti l'emergenza nazionale relativa alla nave Costa-Concordia (dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2012);
    la proroga di un anno del termine, fino al 31 dicembre 2013, è necessaria per garantire la buona riuscita delle operazioni complesse di rimozione e trasferimento della nave;
    ricordiamo che i compiti del Commissario delegato, Franco Gabrielli, sono principalmente i seguenti: coordinare gli interventi per superare l'emergenza, controllare l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da parte dell'armatore, con il potere di sostituirsi al soggetto responsabile in caso di inadempienza, e verificare che la rimozione del relitto avvenga in sicurezza;
    al Senato è stata quindi approvata (nonostante il parere negativo del Governo) un'ulteriore proroga (sempre al 31 dicembre 2013) relativamente all'azione del commissario straordinario nominato per l'emergenza idrica nelle isole Eolie;
    sempre durante l'esame del decreto al Senato, è stato approvato un emendamento che veramente poco ha a che vedere con tematiche ambientali, e che riguarda il sisma del maggio 2012 che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
    l'articolo aggiuntivo riguarda le procedure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo, al fine di garantire che il finanziamento concesso garantisca integralmente le spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione dei suddetti immobili;
    la finalità di questo emendamento, riguardante il terremoto in Emilia, è stata spiegata dal senatore D'Alì, relatore del provvedimento, e riguarda «la necessità di modificare i parametri quantitativi e percentuali di intervento sulla ricostruzione (...) per superare una situazione di fatto che mi dicono si sia creata in Emilia: dinanzi alla disponibilità di risorse, sono molto poche le domande per attingere al fondo per la ricostruzione, perché i parametri determinati nella norma originaria e nei successivi decreti attuativi in realtà dimezzano l'entità del contributo, che dovrebbe coprire al 100 per cento o all'80 per cento il costo della ricostruzione. Invece, per effetto di alcuni parametri, relativi alle consistenze degli immobili o forse anche ad aspetti qualitativi, il contributo, a conti fatti (sto parlando in maniera spicciola, i colleghi mi correggano se sbaglio), nella stragrande maggioranza dei casi, non supera il 50 per cento della spesa effettiva. Questo aggiustamento consentirà quindi ai cittadini che devono ricostruire la loro abitazione di ottenere un sensibile incremento della percentuale di contributo rispetto al costo sostenuto e di poter utilizzare effettivamente una norma che questo Parlamento ha varato cercando di venire incontro alle esigenze delle popolazioni terremotate»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con particolare riferimento alla regione Campania, di porre in essere ogni atto di competenza volto ed evitare l'introduzione di ulteriori norme di proroga di termini previsti da disposizioni di legge che riguardino direttamente la questione dei rifiuti, così anche da garantire la messa a regime ordinaria di tutte le disposizioni che la stessa regione Campania necessita per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
9/5714/7Barbato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali;
    in particolare l'articolo 1-bis come emendato dal Senato rischia di innescare una grave crisi finanziaria per i comuni e i gestori del servizio rifiuti, connessa – da una parte – alla previsione di scadenza a luglio 2013 della prima rata della Tares e – dall'altra – alle comunque complesse modalità di riscossione, particolarmente gli incomprensibili e inspiegabili limiti persino nel regime di tariffa corrispettivo nei casi di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (ovvero il solo utilizzo di F24 e bollettino postale, escluse tutte le altre modalità semplificate quali RID ecc., l'impossibilità di riscossione in uno della maggiorazione, versamento esclusivo al comune senza possibilità di riscossione tramite gestori o terzi abilitati, ecc.);
    sarebbe inoltre opportuno prevedere la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la maggiorazione – analogamente al tributo provinciale di cui al comma 28 del medesimo articolo 14 – in misura percentuale sull'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Ciò permetterebbe di calcolare con certezza il prelievo in misura equivalente all'ammontare previsto per la copertura dei costi per i servizi indivisibili, semplificando enormemente gli adempimenti richiesti agli uffici comunali ed evitando nuovi adempimenti in capo ai cittadini ed imprese per la riscossione di un tributo che difficilmente sarà compreso ed accettato dagli utenti anche per gli effetti distorsivi alla tariffa puntuale applicata. Infatti per i molti comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, ecc.) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, ecc.), l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie, può determinare una distorsione della tariffa puntuale, disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;
   considerato che:
    sarebbe opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
   valutato che:
    è necessaria non solo una maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi della Tares e una maggior preparazione del processo applicativo, ma anche un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nella fase sperimentale dell'Imu;
    la maggiorazione prevista come componente della Tares è stata infatti pensata nella fase di attuazione del federalismo municipale dal precedente Governo come tributo, parametrato sulla superficie dell'immobile ed in particolare dell'abitazione, volto a finanziare da parte dei residenti i servizi indivisibili dei comuni, quali la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, ecc., in considerazione dell'esenzione dell'abitazione principale dall'Imu dei cittadini residenti, che pur essendo elettori rischiavano di non pagar alcun tributo a fronte dei servizi indivisibili erogati dal comune;
    come riporta bene anche un articolo de Il Sole 24 ore del 19 novembre 2011 in fase di gestazione del decreto-legge cosiddetto Salva Italia nel Governo a guida del presidente Monti era aperta la discussione su due possibili proposte: «anticipare la nuova imposta municipale (Imu) dal 2014 al 2012 estendendola all'abitazione principale oppure puntare su una service tax aggiuntiva», quale «la Res proposta dall'esecutivo uscente», contenuta nello schema di decreto legislativo, approvato su proposta del ministro Calderoli nel Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011, decreto correttivo del federalismo municipale;
    la decisione presa alla fine, di fronte alla gravissima emergenza dei conti pubblici del Paese, è stata quella di introdurre nel Salva Italia entrambe le imposte, con entrata in vigore immediata dell'Imu anche sull'abitazione principale e a partire dal 1o gennaio 2013 della Tares;
    superata la fase dell'emergenza finanziaria del Paese, considerato l'andamento positivo delle entrate, in particolare della stessa Imu, oltre che dall'evasione fiscale nel 2012 (dieci miliardi secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio), considerato il livello elevatissimo della pressione fiscale e le difficoltà di famiglie e imprese in questa fase di recessione, con la previsione di un considerevole calo del Pil anche nel 2013, tenuto conto delle recenti dichiarazioni del presidente Monti favorevoli, sia pure con la dovuta prudenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulla possibilità di ridurre prudentemente la pressione fiscale ed in particolare di ristrutturare l'Imu rendendola più equa e progressiva, anche su invito dell'Unione europea;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

   ad assumere con urgenza le iniziative anche normative necessarie a porre rimedio ai rilevanti problemi applicativi ed organizzativi dei comuni, nonché ad evitare il prodursi di una crisi nei bilanci dei comuni e/o dei gestori del servizio rifiuti;
   a favorire le condizioni per un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nell'ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale ed in particolare della finanza locale, tenuto conto del regime sperimentale in atto dal 1° gennaio 2012 per l'Imu, estesa anche all'abitazione principale e con le modalità distorsive dovute alla rilevante rivalutazione delle rendite catastali, per evitare il rischio di far pagare, con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata con riferimento ai metri quadri degli immobili, alle famiglie residenti e alle imprese due volte gli stessi servizi indivisibili come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e le aree verdi, ecc. peraltro senza alcun beneficio sul miglioramento della qualità di questi servizi, atteso che gli enti locali subiscono la decurtazione di un importo equivalente ai corrispondenti introiti dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni da parte dello Stato.
9/5714/8Rubinato, Nannicini, Baretta, Esposito, Mattesini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali;
    in particolare l'articolo 1-bis come emendato dal Senato rischia di innescare una grave crisi finanziaria per i comuni e i gestori del servizio rifiuti, connessa – da una parte – alla previsione di scadenza a luglio 2013 della prima rata della Tares e – dall'altra – alle comunque complesse modalità di riscossione, particolarmente gli incomprensibili e inspiegabili limiti persino nel regime di tariffa corrispettivo nei casi di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (ovvero il solo utilizzo di F24 e bollettino postale, escluse tutte le altre modalità semplificate quali RID ecc., l'impossibilità di riscossione in uno della maggiorazione, versamento esclusivo al comune senza possibilità di riscossione tramite gestori o terzi abilitati, ecc.);
    sarebbe inoltre opportuno prevedere la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi dì commisurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la maggiorazione – analogamente al tributo provinciale di cui al comma 28 del medesimo articolo 14 – in misura percentuale sull'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Ciò permetterebbe di calcolare con certezza il prelievo in misura equivalente all'ammontare previsto per la copertura dei costi per i servizi indivisibili, semplificando enormemente gli adempimenti richiesti agli uffici comunali ed evitando nuovi adempimenti in capo ai cittadini ed imprese per la riscossione di un tributo che difficilmente sarà compreso ed accettato dagli utenti anche per gli effetti distorsivi alla tariffa puntuale applicata. Infatti per i molti comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, ecc.) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, ecc.), l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie, può determinare una distorsione della tariffa puntuale, disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;
   considerato che:
    sarebbe opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
   valutato che:
    è necessaria non solo una maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi della Tares e una maggior preparazione del processo applicativo, ma anche un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nella fase sperimentale dell'Imu;
    la maggiorazione prevista come componente della Tares è stata infatti pensata nella fase di attuazione del federalismo municipale dal precedente Governo come tributo, parametrato sulla superficie dell'immobile ed in particolare dell'abitazione, volto a finanziare da parte dei residenti i servizi indivisibili dei comuni, quali la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, ecc., in considerazione dell'esenzione dell'abitazione principale dall'Imu dei cittadini residenti, che pur essendo elettori rischiavano di non pagar alcun tributo a fronte dei servizi indivisibili erogati dal comune;
    come riporta bene anche un articolo de Il Sole 24 ore del 19 novembre 2011 in fase di gestazione del decreto-legge cosiddetto Salva Italia nel Governo a guida del presidente Monti era aperta la discussione su due possibili proposte: «anticipare la nuova imposta municipale (Imu) dal 2014 al 2012 estendendola all'abitazione principale oppure puntare su una service tax aggiuntiva», quale «la Res proposta dall'esecutivo uscente», contenuta nello schema di decreto legislativo, approvato su proposta del ministro Calderoli nel Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011, decreto correttivo del federalismo municipale;
    la decisione presa alla fine, di fronte alla gravissima emergenza dei conti pubblici del Paese, è stata quella di introdurre nel Salva Italia entrambe le imposte, con entrata in vigore immediata dell'Imu anche sull'abitazione principale e a partire dal 1o gennaio 2013 della Tares;
    superata la fase dell'emergenza finanziaria del Paese, considerato l'andamento positivo delle entrate, in particolare della stessa Imu, oltre che dall'evasione fiscale nel 2012 (dieci miliardi secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio), considerato il livello elevatissimo della pressione fiscale e le difficoltà di famiglie e imprese in questa fase di recessione, con la previsione di un considerevole calo del Pil anche nel 2013, tenuto conto delle recenti dichiarazioni del presidente Monti favorevoli, sia pure con la dovuta prudenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulla possibilità di ridurre prudentemente la pressione fiscale ed in particolare di ristrutturare l'Imu rendendola più equa e progressiva, anche su invito dell'Unione europea;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

   ad assumere con urgenza le iniziative anche normative necessarie a porre rimedio ai rilevanti problemi applicativi ed organizzativi dei comuni, nonché ad evitare il prodursi di una crisi nei bilanci dei comuni e/o dei gestori del servizio rifiuti;
   a favorire le condizioni per un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nell'ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale ed in particolare della finanza locale, tenuto conto del regime sperimentale in atto dal 1° gennaio 2012 per l'Imu, estesa anche all'abitazione principale e con le modalità onerose dovute alla rivalutazione delle rendite catastali, per evitare il rischio di far pagare, con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata con riferimento ai metri quadri degli immobili, alle famiglie residenti e alle imprese due volte gli stessi servizi indivisibili come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e le aree verdi, ecc. peraltro senza alcun beneficio sul miglioramento della qualità di questi servizi, atteso che gli enti locali subiscono la decurtazione di un importo equivalente ai corrispondenti introiti dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni da parte dello Stato.
9/5714/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rubinato, Nannicini, Baretta, Esposito, Mattesini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge n. 1 del 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale;
   premesso che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato reca la proroga del termine di versamento della prima rata del pagamento della TARES;
   lo scopo della norma è quello di permettere al nuovo Governo di disporre modifiche alle norme sulla TARES, vista l'inadeguatezza del tributo che crea sconcerto alla popolazione e contraddizioni con le norme sulla gestione dei rifiuti;
   l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile diretto a consentite la revisione della disciplina della TARES, correlando, rispetto al principio di «chi inquina paga», il corrispettivo del tributo all'effettiva produzione di rifiuti, anche prorogando l'entrata in vigore del nuovo tributo e provvedendo a ridurre le imposte per i cittadini.
9/5714/9Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge n. 1 del 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale;
   premesso che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato reca la proroga del termine di versamento della prima rata del pagamento della TARES;
   lo scopo della norma è quello di permettere al nuovo Governo di disporre modifiche alle norme sulla TARES, vista l'inadeguatezza del tributo che crea sconcerto alla popolazione e contraddizioni con le norme sulla gestione dei rifiuti;
   l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni provvedimento utile diretto a consentite la revisione della disciplina della TARES, correlando, rispetto al principio di «chi inquina paga», il corrispettivo del tributo all'effettiva produzione di rifiuti, anche prorogando l'entrata in vigore del nuovo tributo e provvedendo a ridurre le imposte per i cittadini.
9/5714/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.


DISEGNO DI LEGGE: S. 3299 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A IL CAIRO IL 15 FEBBRAIO 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5586)

A.C. 5586 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 5586 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

A.C. 5586 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

A.C. 5586 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 5586 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3144 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDI UNIVERSITARI RILASCIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO AI FINI DEL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, CON ALLEGATI, FATTO A SAN MARINO IL 24 AGOSTO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5585)

A.C. 5585 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

A.C. 5585 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

A.C. 5585 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 5585 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.