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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 1° luglio 2009


SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (Seguito della discussione del testo unificato e rinvio) ... 66
ALLEGATO (Ulteriori emendamenti del relatore) ... 71

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Nomina n. 39 (Esame e rinvio) ... 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 1° luglio 2009


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SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.
(Seguito della discussione del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato e illustrato i propri emendamenti e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 1. Avverte che il relatore ha presentato ulteriori proposte emendative (vedi allegato). Fissa quindi il termine per i subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal relatore alle ore 12 di lunedì 6 luglio. Contestualmente avverte che anche il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte


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emendative presentate nella seduta di ieri è riaperto e fissato alle ore 12 di lunedì 6 luglio.
Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione delle ulteriori proposte emendative presentate nella seduta odierna.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, avverte di aver presentato per la seduta odierna alcuni ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi, che si aggiungono a quelli già presentati ieri e che intervengono anche su questioni di notevole rilevanza, quali ad esempio gli accertamenti per chi guida sotto l'effetto di droghe, la semplificazione delle procedure e l'abbreviamento dei tempi del ricorso al giudice di pace e un insieme di interventi per il settore dell'autotrasporto. Passando ad una rapida illustrazione dei singoli emendamenti presentati, fa presente che l'emendamento 1.15 interviene sulla materia del trasporto dei blocchi di pietra naturale, consentendo il trasporto eccezionale anche quando non il singolo blocco di pietra, ma il complesso dei blocchi trasportati supera i limiti di massa previsti dal codice della strada. Si tratta, in sostanza, di una norma di semplificazione, in quanto si evita la verifica dei limiti di massa sui singoli blocchi. L'articolo aggiuntivo 1.01 riconosce pienamente le funzioni di polizia stradale esercitate dal Corpo forestale dello Stato. L'emendamento 10.4 integra le disposizioni già introdotte in materia di svolgimento irregolare dei corsi per istruttori, in modo da prevedere l'inibizione al prosieguo dell'attività nel caso di reiterazione delle irregolarità nel quinquennio. L'emendamento 12.7 reca diverse modifiche all'articolo 21, che disciplina l'attuazione nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria e internazionale in materia di periodi di guida e di riposo, finalizzate a evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12 concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni. Con il medesimo emendamento è inserito, all'articolo 21, anche il comma 2-bis, che sancisce normativamente l'esenzione dal pedaggio per i veicoli delle Capitanerie di porto; segnalo peraltro, anche al fine di escludere una eventuale onerosità di tale disposizione, che già attualmente, per effetto di una nota ministeriale, tali veicoli sono esenti dal pedaggio. L'emendamento 13.4 ha finalità puramente tecniche, in quanto precisa la formulazione del comma 1-ter, inserito nell'articolo 128 del codice, relativo alla revisione della patente in caso di coma. L'emendamento 15.9 mira a individuare una linea d'intervento efficace per porre un limite all'utilizzo improprio degli autovelox. La disposizione attualmente inserita nel testo unificato impone un divieto che riguarda esclusivamente i corpi e i servizi di polizia municipale e si riferisce in modo specifico alle autostrade e alle strade extraurbane principali. Ritengo che una formulazione più appropriata e più incisiva, recuperando alcuni elementi già emersi nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe essere quella per la quale i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza sono attribuiti non all'ente che ha effettuato l'accertamento, ma all'ente che è proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato. In questo modo, con una disposizione di valenza generale, si garantisce che gli accertamenti svolti per finalità di sicurezza stradale possano proseguire, mentre si rendono inutili quelli effettuati per finalità di gettito. L'emendamento 22.25 assume a mio giudizio un particolare rilievo, in quanto introduce alcune disposizioni che permettono agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, secondo cui gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie,


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dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica. Contestualmente, sono semplificate le modalità di finanziamento degli accertamenti riferiti alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, sulla base delle previsioni introdotte dal testo in esame saranno finanziati con il 2,5 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato. L'articolo aggiuntivo 22.09 rappresenta, come già le modifiche introdotte all'articolo 21 in materia di tempi di guida e di riposo, un ulteriore intervento in materia di autotrasporto. Con tale articolo aggiuntivo, è previsto anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose che siano di nazionalità italiana la possibilità di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi. Sulla base della normativa vigente tale possibilità è già prevista per i veicoli immatricolati all'estero. Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice. Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade attualmente, il fermo amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo. Anticipa che l'articolo aggiuntivo in esame persegue, pur con una diversa e articolata formulazione, le medesime finalità dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02. Ritiene assai importante anche l'articolo aggiuntivo 22.08 che reca diversi interventi con cui si modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace. Rileva che tali interventi hanno, per un verso, finalità di semplificazione, poiché si ribadisce e si chiarisce che è esclusa la possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si stabilisce, in via generale, che l'opposizione non abbia effetti sospensivi, salvo che il giudice disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Osserva che in questo modo si esclude che la sospensione, come accade troppo spesso, sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso in tribunale. Sottolinea che effetti di semplificazione ha anche la previsione per cui la legittimazione passiva, nel caso dei ricorsi al giudice di pace, è riconosciuta al prefetto, quando l'accertamento della violazione è stato compiuto da agenti dello Stato o comunque appartenenti a strutture di dimensione nazionale, mentre spetta alle regioni, alle province e ai comuni, quando l'accertamento è stato compiuto da agenti dipendenti da tali enti. Evidenzia che il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura o, sulla base di convenzioni da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da avvocati delegati. Contestualmente fa presente che le misure contenute nell'emendamento mirano ad abbreviare i tempi di svolgimento del ricorso. Si riduce, infatti, da 60 a 30 giorni il termine per la proposizione del ricorso ed è stabilito in 30 giorni il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione. Rileva che nel caso in cui il ricorso contenga istanza di sospensione, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro 20 giorni dal deposito. Sottolinea che sono infine disciplinate le modalità per il pagamento della sanzione, considerato che la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo 204-bis, che prevedeva il deposito da parte del ricorrente, presso la cancelleria del tribunale, di una somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione per la violazione in questione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale.


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Tornando all'illustrazione dei propri emendamenti, fa presente che l'emendamento 23.6 precisa la formulazione delle finalità individuate negli articoli 23 e 29, relativamente alla segnaletica e alle barriere, aggiungendo alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento, anche la messa a norma e la manutenzione. L'emendamento 33.1 assicura il rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle direttive concernenti l'introduzione in via sperimentale del casco elettronico e della «scatola nera». L'articolo aggiuntivo 39.01 costituisce un ulteriore elemento delle misure per il settore dell'autotrasporto. Si introducono infatti sanzioni amministrative pecuniarie e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per i veicoli immatricolati all'estero che, nello svolgimento di attività di svolgimento di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria e la disciplina nazionale di esecuzione. Ritiene la previsione di tali sanzioni particolarmente opportuna in considerazione del fatto che la normativa di esecuzione adottata in Italia risulta, anche in questo caso, assai più favorevole all'apertura del mercato alle imprese di altri Stati membri, di quanto non lo sia la disciplina adottata da Paesi come la Francia o l'Austria, con effetti di penalizzazione per le imprese nazionali. Sempre in materia di autotrasporto, ritiene opportuno segnalare già adesso l'emendamento Montagnoli 27.4 che, in caso di incidente da cui derivi la morte o lesioni gravi o gravissime prevede che alla responsabilità per il conducente si aggiunga la verifica verso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce trasportata, in modo da far emergere, ove sussistano, gli elementi di responsabilità riconducibili a tali soggetti. Anticipa su questo emendamento il parere favorevole, con una limitata riformulazione, perché, insieme con le proposte emendative concernenti le modifiche della disciplina dei tempi di guida e di riposo, le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni per violazione, da parte di veicoli immatricolati all'estero, della normativa comunitaria e nazionale in materia di cabotaggio stradale, va a costituire un complesso di misure di notevole rilievo per il settore dell'autotrasporto, che sono il risultato di un intenso confronto condotto dal Governo con le associazioni del settore. Nel presentare tali emendamenti giudica pertanto doveroso riconoscere l'impegno dedicato dal sottosegretario Giachino nella loro definizione.

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che il deputato Meta ha chiesto, a nome del proprio gruppo, di non procedere oggi all'esame della votazione degli emendamenti per il fatto che, per ragioni diverse, i membri del gruppo che abitualmente partecipano ai lavori della Commissione non possono essere presenti. Accogliendo la richiesta del deputato Meta, rinvia quindi all'Ufficio di Presidenza già previsto per la giornata odierna la definizione dei tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.Rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Nomina n. 39.
(Esame e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Settimo NIZZI (PdL), relatore, avverte che, nella giornata di ieri, è stata trasmessa dal Governo la proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a Presidente dell'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Ricorda che il dottor Piro già riveste la carica di Presidente, che il suo mandato quadriennale è scaduto il 18 maggio scorso e attualmente opera in regime di prorogatio. Rileva quindi l'esigenza di pervenire rapidamente alla conclusione dell'iter di proposta di nomina, per evitare la necessità di procedere al commissariamento dell'Autorità portuale.
Fa presente che il dottor Piro, laureato in giurisprudenza, possiede un'ampia esperienza sia sotto il profilo professionale, sia dal punto di vista degli incarichi pubblici ricoperti. Per quanto riguarda il primo aspetto, si limita a ricordare che il dottor Piro ha iniziato la propria attività come responsabile, dal 1977 al 1979, dell'ufficio legale della società allora concessionaria del porto di Porto Rotondo. Dal 1979 al 2000 ha ricoperto l'incarico di Segretario generale del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo e dal 2002 al 2005 è stato membro del Consiglio di amministrazione del medesimo Consorzio. Ha svolto altresì incarichi di vertice in consorzi e società private.
Sottolinea che all'attività professionale si aggiunge una profonda conoscenza delle esigenze del territorio e del suo tessuto economico, dal momento che il dottor Piro è stato, dal 1970 al 1980, consigliere del Comune di Olbia e, dal 1985 al 1990, assessore del medesimo Comune. Ricorda inoltre che nel 2000 è stato nominato dal Comune di Olbia membro del Consorzio pubblico per lo sviluppo industriale della città. Ribadisce che dal 2005 è stato nominato Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Fa presente che, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di nomina di Presidenti delle Autorità portuali, sono stati consultati gli enti interessati, che hanno indicato il nominativo del dottor Piro. Si tratta in particolare della Provincia e della Camera di commercio di Sassari, nonché dei Comuni di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Evidenzia che la Provincia di Olbia-Tempio ha indicato il nominativo del dottor Piro, insieme ad altri due nominativi. Sottolinea che, successivamente, acquisite le designazioni degli enti locali è stata richiesta l'intesa della Regione autonoma della Sardegna, che si è espressa favorevolmente sul nominativo del dottor Piro con nota del Presidente Cappellacci in data 19 giugno 2009.
Rileva che il dottor Piro ha dimostrato rilevanti capacità nella gestione dell'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci, e ricorda i numerosi interventi infrastrutturali realizzati nel porto di Olbia.
In considerazione delle qualità che emergono dal curriculum del dottor Piro, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di conferma a Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci e auspica che la Commissione pervenga tempestivamente ad approvare tale proposta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

IX Commissione - Mercoledì 1° luglio 2009
TESTO AGGIORNATO AL 7 LUGLIO 2009

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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, «.
1. 15.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale). 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria.
1. 01.Il Relatore.

Art. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;
b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: «11-quater. La provincia territorialmente competente ordina l'inibizione dal prosieguo dell'attività ai soggetti a carico dei quali sono stati adottati nel quinquennio più di due provvedimenti di sospensione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 11-ter».
10. 4.Il Relatore.

Art. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;


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Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 174:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.;
c) al comma 3, capoverso Art. 178:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1»;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1»
5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;


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9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis.
12. 7.Il Relatore.

Art. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.
13. 4.Il Relatore.

Art. 15.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.
15. 9.Il Relatore.

Art. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono altresì sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le caratteristiche degli strumenti da impiegare per l'effettuazione degli accertamenti analitici di cui al presente comma.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che, sotto il controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, «;
2) sono soppresse le seguenti parole: «e per la relativa visita medica»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.


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b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».
22. 25.Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis - (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
22. 09.Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis. - (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione). - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»


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c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;
f) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.»

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
22. 08.Il Relatore.

Art. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;
b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;


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c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.
23. 6.Il Relatore.

Art. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: «sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali,»;
b) dopo le parole: «idoneo a rilevare», inserire le seguenti: «, allo scopo di garantire la sicurezza stradale,».
33. 1.Il Relatore.

Art. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis. - (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) - 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: «Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni».
2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 01.Il Relatore.

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