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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 13 ottobre 2009


COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131 , approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti ... 75

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ... 75

INTERROGAZIONI:

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti ... 75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 84

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ... 75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 85

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF ... 75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 87

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano ... 76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 88

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari ... 76
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 89

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.
5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici ... 76
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 91

5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche ... 77
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 93

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali ... 77
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 95

SEDE CONSULTIVA:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 77

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 82

AVVERTENZA


VII Commissione - Resoconto di martedì 13 ottobre 2009


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COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 ottobre 2009.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.20.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.
C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.35.

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, in quanto non chiarisce l'ambigua della formulazione del regolamento sulla valutazione, che ha portato ad una disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e quelli che non se ne avvalgono. Sottolinea d'altra parte che anche nella risposta fornita dal rappresentante del Governo emerge condivisione rispetto alla disparità di trattamento, suffragata anche dalla ventilata possibilità di eventuali modifiche da apportare al medesimo regolamento. A tali premesse, peraltro, non si fanno discendere le conseguenze auspicate.

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto si esplicita con chiarezza che, in base, al nuovo ordinamento di riforma degli istituti tecnici, l'Istituto Tecnico di S. Vito al Tagliamento troverà la sua collocazione nel settore economico, nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Rileva che in conseguenza di tale ricollocazione l'Istituto sarà senz'altro valorizzato; avendo una propria specificità, si eviteranno conseguenti sovrapposizioni con la nuova configurazione del liceo linguistico.

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).


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Giovanni Battista BACHELET (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, pur rilevando la precisione encomiabile con la quale è stato dato l'elenco degli stanziamenti messi in atto fino ad oggi. Sottolinea che nel merito, peraltro, le indicazioni sono insoddisfacenti, in quanto non sono individuate le somme necessarie al pagamento delle quote di competenza. Evidenzia, quindi, che si tratta di un tema concordato in sede internazionale, di rilievo per l'immagine dell'Italia, per il quale auspica una soluzione organica con specifico riferimento ai finanziamenti destinati all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, sottolinea che sono state già richieste con urgenza al Ministero dell'economia e delle finanze le somme necessarie sia per l'ESRF che per i danneggiamenti subiti dal telescopio. Assicura che quella è in oggetto costituisce una delle priorità all'attenzione del Ministero.

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto in essa non si evidenzia la previsione, per il futuro, di una consultazione del corpo docente al fine di una valutazione del materiale propagandistica proveniente dall'esterno. Per il presente, sottolinea la gravità dell'episodio avvenuto, volto ad organizzare un convegno sulla figura di un intellettuale di orientamento fascista, Julius Evola. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non ha preso posizione sull'argomento, rilevando che il dirigente scolastico ha agito in solitudine su una materia delicata, senza aver acquisito preventivamente il prescritto parere di altri docenti o di organi scolastici.

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.

5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Luigi NICOLAIS (PD), presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatta, in quanto in essa si fa riferimento a modalità attuative delle sentenze relative alle graduatorie in oggetto, da concordare con l'Avvocatura, mentre sarebbe stato più opportuno attendere prima l'esito delle intese intercorse fra le diverse amministrazioni. Aggiunge che finora il Ministero non ha messo in atto le misure volte a sanare i vizi evidenziati dalla diverse sentenze pronunciate dagli organi della giustizia amministrativa, ledendo in questo modo sia i dirigenti già insediati, che si trovano in una situazione di incertezza e di fragilità della posizione acquisita; sia tutti i soggetti che hanno rivendicato, con diritto, una rivalutazione delle loro prove concorsuali.

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando per la interrogazione da lui presentata, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto con essa si fa chiarezza su una


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questione complessa. Ritiene inoltre che la costituzione di una commissione ad hoc per la rivalutazione delle prove concorsuali dei soggetti interessati, di cui ha notizia, rappresenti una occasione importante per definire conseguentemente la questione.

5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dalla quale emerge che non ci saranno riduzioni di organico e che comunque gli ammortizzatori sociali, una volta attivati, potranno garantire copertura alle situazioni dei dipendenti eventualmente coinvolti. Rappresenta peraltro l'intendimento a monitorare costantemente la vicenda allo scopo di seguirne l'evoluzione.

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Valentina APREA (PdL) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Luigi NICOLAIS, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
C. 2724 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico e educativo per l'anno 2009-2010. Il decreto si compone di 2 articoli. Il comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, in materia di supplenze, aggiungendo un comma 14-bis con il quale si stabilisce l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4, in contratti a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, i richiamati contratti a tempo determinato non consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo. Si tratta di una disposizione a carattere generale, riguardante - a differenza della più ristretta platea dei soggetti beneficiari delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 - tutto il personale a tempo determinato della scuola. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, le richiamate modifiche si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007, Causa C-307/05, la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il decreto


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legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il punto 27 della sentenza dispone che «tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela». Al riguardo, ricorda che la clausola 4, punto 1, del richiamato accordo quadro ha disposto che, «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Il problema che pone la Corte, in sostanza, punto 50 della sentenza, è «se possa costituire una ragione oggettiva la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell'amministrazione». Osserva quindi che la stessa Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, punto 52 della sentenza, ha dichiarato che, al punto 53, «la nozione di «ragioni oggettive», dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro» prosegue la sentenza, al punto 54, «una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente. In particolare al punto 55 «il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto». «Orbene» prosegue la Corte, al punto 56 della sentenza, «la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro». In definitiva, «tale nozione dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al


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fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato», di cui ai punti 57, 58 e 59 della sentenza.
A fronte delle argomentazioni della Corte, ricorda che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si precisa «che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo». La relazione, inoltre, evidenzia che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze «sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza», prosegue la relazione, «anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera». Il comma 2 dell'articolo 1, secondo la relazione illustrativa, è volto a «contemperare le disposizioni del comma precedente». Evidenzia peraltro che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, diversamente dal comma 1 - che interessa tutti i precari della scuola -, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Il comma 2, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Aggiunge, quindi, che in relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di «aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi».


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Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame «consentirebbe al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze. La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse». Allo stesso tempo, ricorda che secondo la relazione, la disposizione «realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione - il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione - e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto». Per quel che riguarda il decreto ministeriale 29 settembre 2009, n. 82, attuativo del decreto-legge in esame, ricorda che l'articolo 1 del decreto ministeriale specifica i requisiti del personale docente e A.T.A. avente titolo all'inclusione in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, denominati all'articolo 3 del decreto ministeriale «elenchi prioritari», da utilizzare per l'assegnazione delle supplenze temporanee a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto. Si tratta del personale docente, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006; personale A.T.A, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai decreto ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, recanti norme per la formazione delle graduatorie provinciali ed il conseguente inserimento in quelle di circolo ed istituto al fine del conferimento delle supplenze. Sottolinea che il personale in questione deve, inoltre: aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie citate; non aver ottenuto, per l'anno scolastico in corso, una nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità, o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi. Il personale citato - con le differenziazioni di seguito indicate - conserva titolo a beneficiare delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2009 anche qualora, per l'anno in corso, abbia rinunciato: ad un contratto nella provincia di appartenenza per un orario inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi, per il personale docente e ATA; ad un contratto, anche ad orario intero, disponibile nelle province aggiuntive, ulteriori rispetto a quella di appartenenza, per il personale docente.
Ricorda quindi che, da ultimo, il decreto ministeriale 42 del 2009 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo), in relazione alla necessità di favorire il rapido esaurimento delle graduatorie, ha consentito al personale interessato di scegliere, oltre alla provincia di appartenenza, ulteriori tre province nelle quali figurare in coda rispetto al personale incluso nella terza fascia. Mantengono, inoltre, il diritto ad essere interpellati per supplenze più lunghe, ex articolo 4, comma 1, i docenti di scuola dell'infanzia e primaria che sono impegnati in supplenze di durata sino a 10 giorni avendo manifestato la propria disponibilità in tal


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senso all'atto dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto, secondo quanto prevede l'articolo 7, del decreto ministeriale n. 131 del 2007. Sono esclusi dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2009, oltre alle categorie già indicate dal medesimo: quanti, nell'anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto, ex articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale; quanti sono impegnati nei progetti attivati ai sensi di convenzioni con le regioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 134 del 2009, salvo che le convenzioni stesse non prevedano diversamente, ex articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale. Rileva quindi che l'articolo 2 del decreto ministeriale indica le modalità per la presentazione delle domande, da inoltrare - entro il termine perentorio del 14 ottobre 2009 - all'istituzione scolastica presso la quale l'interessato ha prestato servizio, per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica, nell'anno scolastico 2008/2009. È prescritta l'indicazione di sedi preferenziali sulla base dell'articolazione territoriale in distretti scolastici. A cura delle istituzioni scolastiche tali domande sono trasmesse alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato. L'USR redige gli «elenchi prioritari». È inoltre specificato all'articolo 5 che la presentazione delle istanze vincola all'accettazione delle proposte di contratto di supplenza, pena la decadenza da tale diritto e dal conseguimento del relativo punteggio, nonché dell'indennità di disoccupazione. Si esclude, invece, ogni penalizzazione nel caso di rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per accettazione di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente; accettazione di incarichi per la partecipazione a progetti regionali; accettazione di una supplenza temporanea conferita - anche nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari - sulla base delle graduatorie di circolo o istituto. Si prevede, infine, all'articolo 6 del decreto ministeriale citato e nota esplicativa del ministero che restano valide le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse fino alla piena efficacia dei nuovi elenchi prioritari, che decorre dalla data della loro diffusione.
Sottolinea ancora che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 - ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3. È utile, peraltro, evidenziare che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni. A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. Ricorda quindi che il sottosegretario Pizza, intervenendo in sede di discussione delle recenti mozioni concernenti misure in favore del personale precario della scuola, ha evidenziato che «sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la


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Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Tali accordi prevedono appunto la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle diverse realtà territoriali; in questi progetti è esplicitamente previsto il coinvolgimento prioritario dei precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Altri accordi di analogo contenuto sono in fase di conclusione con altre regioni; dopo l'emanazione della norma, qualora necessario, questi accordi già sottoscritti saranno adattati al nuovo quadro normativo al fine di espandere il più possibile la platea di insegnanti ed ATA». Ritiene peraltro che occorrerebbe chiarire i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche e chiarire se la proroga dei progetti, della durata ordinaria di 3 mesi, possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.
Aggiunge quindi che il comma 4 dell'articolo 1 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali. Ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011. Per quanto attiene al personale A.T.A., ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali, vale a dire assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico, ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie. L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.
Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate al testo del provvedimento presso la Commissione lavoro.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
Nomina n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, rileva che molti componenti della Commissione sono impegnati nella seduta in corso di svolgimento presso la Commissione lavoro per l'esame del disegno di legge C. 2724, sul


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quale l'onorevole Centemero ha testè svolto la relazione, per le parti di competenza. Si rimette, quindi, alla Commissione circa la definizione del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), sottolineando che l'Istituto in esame dovrebbe essere inserito in altre strutture, evidenzia l'opportunità di rinviare la votazione della proposta di nomina in oggetto, al fine di compiere ulteriori approfondimenti sulla questione.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo e alla conseguente richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Valentina APREA, presidente, concordando con i colleghi intervenuti, propone di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina in oggetto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

VII Commissione - Martedì 13 ottobre 2009


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ALLEGATO 1

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione, l'onorevole interrogante esprime preoccupazioni circa presunte forme di disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono, che potrebbero derivare dalla formulazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 4, comma 3, del regolamento sulla valutazione degli alunni, in cui si stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121».
In particolare, è il riferimento alle parole «eventuali modifiche dell'Intesa» che preoccupa l'onorevole interrogante il quale chiede conseguentemente di evidenziare nei citati articoli del regolamento sulla valutazione il contenuto dell'intesa stipulata tra le autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana, come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23 giugno 1990.
Va in primo luogo evidenziato che il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 maggio 2009 ed è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, quindi il giorno prima della presentazione dell'atto in discussione, che è avvenuta il 23 giugno.
Nel merito, è da ritenere che le preoccupazioni espresse nell'interrogazione non abbiano ragione d'essere. Faccio comunque presente che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche alla luce delle modifiche all'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, apportate con il protocollo addizionale del 13 giugno 1990, è all'attenzione del Ministero. Si sta esaminando l'argomento nel contesto di eventuali modifiche del suddetto regolamento da sottoporre, eventualmente, al parere del Consiglio di Stato.


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ALLEGATO 2

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli istituti Tecnici per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, quali quello di S. Vito al Tagliamento, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, in base al vigente ordinamento (articolo n. 191 - comma 3 - del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), rientrano negli istituti tecnici del settore commerciale.
Nell'ambito delle innovazioni riformatrici in materia scolastica, finalizzate a ricondurre a sistematicità e rigore un ordinamento ormai incoerente e a restituire identità ai diversi ordini di scuola secondaria superiore, sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, gli schemi di regolamento di riforma della scuola del secondo ciclo, tra i quali quello degli istituti tecnici.
Le norme con esso introdotte sono tese a riorganizzare e potenziare questi istituti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e sono predisposte a riconoscere il valore della cultura, del sapere tecnico e della formazione del capitale umano su una pluralità di scelte formative al passo con i tempi della globalizzazione.
Gli schemi di regolamento relativi ai nuovi assetti ordinamentali della scuola del secondo ciclo (licei, istituti tecnici, istituti professionali, istituti per l'istruzione degli adulti), rispondono ad una pluralità di logiche tra cui:
favorire l'orientamento dei giovani per il loro successo formativo contro la dispersione scolastica;
privilegiare qualità e approfondimento delle materie rispetto al numero delle discipline;
caratterizzare accuratamente ciascun percorso, sia esso liceale che tecnico-professionale, in maniera specialistica ed esclusiva, evitando duplicazioni e sovrapposizioni attraverso una eccessiva frantumazione delle materie.

In tale logica complessiva, le caratteristiche salienti dell'ordinamento dei nuovi istituti tecnici, attraverso un ampio e approfondito dibattito di tutte le forze politiche e sociali nel corso di queste ultime legislature, sono state individuate:
in una solida base culturale a prevalente carattere scientifico-tecnologico;
semplificazione, che si realizza col passaggio dagli attuali 10 settori a 2 soli settori (economico e tecnologico) e corrispondente diminuzione dagli attuali 39 indirizzi a soli 11, di cui 2 per il settore economico e 9 per quello tecnologico;
più intensa e frequente attività di laboratorio;
rafforzamento degli insegnamenti linguistici per far acquisire agli studenti efficaci competenze comunicative in una economia globalizzata;
rafforzato rapporto con la società civile e con il mondo del lavoro.

Com'è evidente quindi il vigente assetto dell'istruzione tecnica è completamente riformato


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secondo criteri evolutivi ed innovativi dallo schema di regolamento attualmente in fase consultiva che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In tali sedi, pertanto, potranno essere forniti tutti i suggerimenti e le osservazioni utili a migliorare l'impianto predisposto.
In base alla normativa dell'ordinamento che si sta predisponendo, l'istituto tecnico di S. Vito al Tagliamento sarà compreso nel settore economico e riorganizzato insieme all'indirizzo per ragionieri e per ragionieri programmatori, nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing.
In tale contesto, la formazione dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere risulterà innovata, evitandosi sovrapposizioni con la nuova configurazione del liceo linguistico, e con l'indirizzo per i servizi commerciali degli istituti professionali. I maggiori spazi di autonomia e di flessibilità consentiranno comunque agli istituti tecnici del settore economico di recuperare anche il profilo formativo degli istituti per periti aziendali.


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ALLEGATO 3

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde alla interrogazione illustrata, riguardante l'European Synchrotron Radiation Facility, (Laboratorio europeo delle radiazioni al sincrotrone), sulla base degli elementi comunicati dalla competente Direzione Generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
Il Ministero, per venire incontro alle esigenze e agli impegni di spesa presi in ambito internazionale dal laboratorio di Sincrotrone di Grenoble, che riceve le proprie contribuzioni dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, attinge le relative somme da due specifici capitoli di bilancio, il 1678/2 ed il 7236.
Il capitolo 1678/2, (formato da tre così detti «piani gestionali»: il Sincrotrone di Trieste e l'ESRF usufruiscono rispettivamente, del 1o e 2o piano, mentre il 3o, per una piccola somma, è appannaggio diretto del CNR), prevede, per l'anno 2009, uno stanziamento complessivo di euro 18.052.853,49 che ha, però subito, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, un accantonamento di euro 2.605.423,49 rispetto all'originario stanziamento di euro 20.658.276,00.
Si fa presente che, anche nell'esercizio 2008, il capitolo aveva subito un taglio di euro 3.323.253,67 riducendo così lo stanziamento iniziale da euro 20.658.276,00 ad euro 17.335.022,23.
È evidente che, per effetto di detti accantonamenti, mai disaccantonati, si è prodotto un forte squilibrio a livello economico finanziario nei confronti degli organismi beneficiari che si sono trovati nella condizione di non poter più far fronte agli impegni assunti in precedenza.
Pertanto, le quote da erogare, stabilite in euro 7.746.853,00 per il Laboratorio di Grenoble, ed in euro 12.911.422,00 per quello di Trieste, secondo quanto previsto dal decreto-legge 23 settembre 1994 n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994 n. 644, hanno registrato consistenti diminuzioni.
Nel frattempo, essendo aumentato il budget complessivo approvato con delibera dall'ESRF, è anche aumentata la quota che il nostro Paese dovrà pagare, quota che, per il 2009, è prevista in euro 12.075.000.00; di tale aumento, però, si è avuta notizia dal CNR soltanto quando non era più possibile chiedere al MEF reintegrazioni sul predetto capitolo 1678.
L'ESRF, tuttavia, può essere finanziato, tramite il CNR, sul capitolo 7236, Fondo Ordinario Enti di Ricerca; anche tale capitolo ha subito un accantonamento di circa 98 milioni di euro ed il Ministro ne ha, quindi, chiesto al MEF l'immediato disaccantonamento.
In tal modo sarà fatto il possibile per venire incontro alle esigenze del Laboratorio con un ulteriore e significativo stanziamento a favore del CNR.
Si fa presente che, in sede di assestamento di bilancio, è stato già chiesto al MEF, nel rispetto degli accordi internazionali, almeno di coprire con una integrazione la differenza contabile che si era prodotta tra lo stanziamento 2008 e quello del 2009 di euro 2.606.461,00.
Purtroppo, malgrado siano state esperite tutte le soluzioni alternative, non è stato possibile reperire le somme necessarie al pagamento delle quote di nostra competenza.


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ALLEGATO 4

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

La situazione venutasi a creare presso il liceo classico «Parini» di Milano è stata tenuta sotto attenta vigilanza dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha convocato tempestivamente il dirigente scolastico per chiarimenti circa lo svolgimento dei fatti.
Il dirigente scolastico ha confermato di aver consentito la distribuzione agli alunni delle classi del triennio di inviti-manifestino per un convegno sul tema dell'attualità del pensiero di Julius Evola, organizzato dal comune di Buccinasco (Milano) per la serata del 27 novembre 2008.
Il medesimo dirigente ha affermato di aver operato in tal modo nell'intento di stimolare lo spirito critico degli studenti attraverso proposte non convenzionali e perché è sua convinzione che sia corretto diffondere tutte le iniziative di carattere culturale, soprattutto se arricchite dalla presenza di relatori di fama. Ha inoltre sottolineato che l'iniziativa era al di fuori dell'ambito scolastico, pertanto non era necessaria l'acquisizione del parere degli organi collegiali dell'istituto.
Il dirigente ha invece negato di avere ottenuto attestazioni di solidarietà da parte di organizzazioni giovanili.
Lo stesso dirigente ha in ultimo riferito che il «caso Evola» è stato dibattuto in due successive sedute del collegio dei docenti, l'una del 20 gennaio (e non del 27) e l'altra del 3 febbraio 2009.
Nella prima seduta il collegio aveva proposto l'istituzione di una commissione composta da quattro docenti - due per l'area disciplinare letteraria e due per quella scientifica - con funzione consultiva in merito alla diffusione del materiale proveniente da soggetti esterni all'istituto; nella riunione del 3 febbraio il collegio poi ha deliberato, a larga maggioranza, l'adozione di una procedura più snella, che prevede, prima dell'eventuale diffusione di proposte di provenienza esterna, la previa consultazione, da parte del dirigente scolastico, dei docenti della disciplina attinente la proposta.
Le decisioni assunte dal collegio dei docenti dell'istituto dovrebbero assicurare per l'avvenire un più stretto controllo sull'eventuale diffusione di materiali di provenienza esterna alla scuola.


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ALLEGATO 5

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si riferisce, preliminarmente, che, considerate le particolari esigenze manifestate da alcune sedi dopo l'emanazione del decreto del 3 luglio scorso «Definizione dei posti disponibili per ammissioni al corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria» e, sentita la Conferenza dei Presidi, è stato sottoposto alla firma del Ministro un provvedimento che incrementa il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni relative all'anno accademico 2009-2010.
In particolare, per l'Ateneo di Sassari, è stato previsto un incremento dei posti da 26 a 38.
Si ritiene, comunque, per completezza di informazione, di riferire analiticamente in merito all'iter che ha portato all'emanazione del suddetto decreto del 3 luglio.
Come è noto la legge 2 agosto 1999, n. 264, affida al Ministro il compito di determinare, annualmente, il numero dei posti, a livello nazionale, per i corsi che la stessa legge individua all'articolo 1, comma 1, tra i quali il corso in Medicina veterinaria.
La norma prevede che siano sentiti gli altri Ministri interessati, al momento soltanto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la determinazione tenga conto della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e che la ripartizione dei posti tra le Università tenga conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun Ateneo e dell'esigenza di una equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.
Pertanto, la procedura per la programmazione dei corsi si basa oltre, come già detto, sull'acquisizione della potenziale offerta formativa degli Atenei; anche sul lavoro di un apposito Gruppo rappresentativo di tutte le componenti interessate nel quale, ciascuna per la propria competenza, argomenta su vari aspetti, esprime considerazioni e, se possibile, formula proposte.
Il Ministro, sulla base degli elementi raccolti e delle eventuali proposte definisce la programmazione.
Riguardo la definizione dei posti disponibili per l'anno accademico 2009-2010, relativamente al corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, si precisa che è sempre stata presente nella discussione e nella decisione ministeriale, la necessità cogente rappresentata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di ridurre progressivamente, ma incisivamente, il numero dei posti per le immatricolazioni.
I dati acquisiti dal predetto Ministero, dalle Regioni e dalle Province Autonome hanno evidenziato, per l'anno accademico che sta per iniziare, un fabbisogno pari a 595 posti rispetto all'offerta formativa complessiva di tutti gli Atenei di 1.281.
Al di là dell'interesse che il corso può rappresentare per le singole Regioni, è stata condivisa la proposta formulata dal Gruppo tecnico di determinare il numero dei posti in riduzione con riferimento alla complessiva offerta formativa a livello nazionale.
Tale riduzione è derivata dalle considerazioni espresse dai componenti del Gruppo per cui sono state enucleate quelle


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sedi che allo stato attuale hanno ricevuto l'approvazione dell'EAEVE (Istituzione preposta dalla Commissione Europea per il controllo della qualità della formazione veterinaria a livello comunitario) ed è, pertanto, sulla base del riconoscimento ottenuto, che con il decreto ministeriale 3 luglio 2009, è stata confermata per le predette sedi, l'offerta formativa 2009-2010, nell'intento di sottolineare positivamente l'impegno profuso per ottenere il riconoscimento di standard formativi di qualità.
È anche emersa l'indicazione di una situazione complessiva nazionale che, sia pure nell'ambito di una generale criticità di parametri dell'offerta formativa, ha tuttavia indotto l'Amministrazione, limitatamente al prossimo anno accademico, ad operare una riduzione di posti per tutte le altre sedi in misura diversificata e ritenuta coerente con le indicazioni emerse.
Tutto ciò, con l'impegno di riconsiderare la situazione delle Facoltà e di razionalizzare l'offerta formativa del corso di laurea all'interno del piano programmatico che il Ministero intende realizzare.
Dovranno, quindi, essere individuati idonei parametri stabili, standardizzati e unanimemente accettati per la loro oggettività, in vista della programmazione dell'anno accademico 2010-2011; in tal senso è stata data assicurazione alla delegazione che, accompagnata dal Presidente della Conferenza dei Presidi, è stata ricevuta dal Ministro in data 22 luglio 2009 ed alla quale è stato anche riferito che già nel corso del mese di Settembre sarebbe stato costituito un apposito Tavolo tecnico.


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ALLEGATO 6

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.

5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01654 dell'Onorevole Siragusa e n. 5-01690 dell'Onorevole Ruvolo.
Gli Onorevoli Interroganti richiamano le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, con le quali il giudice amministrativo ha annullato la procedura concorsuale a livello regionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ed evidenziano la contestuale presenza delle aspettative di coloro che hanno superato le procedure concorsuali e di coloro che sono stati allo stato attuale illegittimamente estromessi.
Al riguardo ricordo che, con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre 2004, attuativo dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato indetto un corso concorso con carattere selettivo e formativo finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nell'amministrazione scolastica periferica. Sia le procedure di selezione che l'immissione nel ruolo dirigenziale sono avvenute su base regionale.
Con specifico riferimento alla Regione Sicilia, il numero dei posti messi a concorso, distinto per i diversi settori formativi, era determinato in complessive 200 unità.
Le modalità di svolgimento della procedura concorsuale originariamente prevedevano una prima selezione in base ai titoli, finalizzata all'ammissione al concorso in un numero di candidati pari a sette volte i posti disponibili per l'immissione in ruolo.
Una seconda selezione basata su due prove scritte ed una orale e la successiva ammissione al corso di formazione di un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato del 10 per cento.
Detto corso, della durata di nove mesi, a sua volta si concludeva con lo svolgimento di un esame finale articolato in una prova scritta ed in una prova orale. Sin dalla fase iniziale della procedura concorsuale dovevano essere formate graduatorie generali regionali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative.
È evidente, prima degli interventi della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) e della successiva Legge n. 17/2007 (Legge «milleproroghe»), con le quali si sono effettuati rilevanti interventi sulle modalità di espletamento dei concorsi all'epoca in corso, come fosse articolata e complessa la procedura prevista dal bando.
Relativamente alle commissioni giudicatrici l'articolo 8 del bando di concorso prevedeva l'istituzione di un'unica commissione competente per i tre settori formativi, nominata secondo le indicazioni


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contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341. In particolare, l'articolo 2, comma 7 del decreto richiamato disponeva che «le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto».
Sulla base del tenore letterale della norma, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha ritenuto che la sottocommissione, considerata l'unicità del presidente, dovesse essere costituita da due membri. Tale posizione, condivisa dal Ministero, ha trovato applicazione anche nelle altre Regioni dove vi era un elevato numero di candidati.
Sul piano funzionale, risulta dai verbali che la commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza del presidente che seguiva i lavori di entrambe.
Al riguardo le sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa, annullando le favorevoli sentenze del TAR Sicilia, hanno in via definitiva statuito l'illegittimità delle operazioni di concorso successive alla prova scritta.
A parere del giudice amministrativo, le due commissioni hanno svolto le procedure di correzione degli elaborati con una commissione incompleta, in quanto nell'una o nell'altra era assente il presidente, in violazione del combinato disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341. In sintesi, non si è rispettato il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi, in base al quale occorre almeno un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, che rimanga costante ed inalterato per tutta la correzione.
Sul punto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia rileva che le decisioni richiamate, oltre a statuire l'illegittima esclusione dei ricorrenti, mettono in discussione le immissioni in ruolo di 335 dirigenti scolastici, dirigenti che hanno fatto affidamento sulla regolarità della procedura concorsuale.
Per tali motivi, le modalità attuative delle sentenze di cui trattasi verranno definite d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato.


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ALLEGATO 7

5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo che passo, ad illustrare, la competente Direzione provinciale del lavoro ha comunicato, sulla base degli accertamenti svolti, quanto passo ad illustrare.
La TM NEWS Spa, proprietaria ed editrice della testata APCOM, ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi aziendali, da realizzarsi attraverso la riduzione dei costi delle forniture e dei servizi acquisiti all'esterno, (mentre procedure relative ad una riduzione del costo dei lavoro non risultano ancora avviate), ed ha sottoscritto, in data 18 dicembre 2006 ed integrato in data 21 gennaio 2008, un accordo con il Comitato di Redazione finalizzato alla stabilizzazione di circa 40 contratti a tempo determinato, relativi ad altrettanti giornalisti.
Fino al mese di giugno 2009 la società predetta ha dato corretta esecuzione a detto accordo procedendo all'assunzione, con, contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 28 lavoratori il cui contratto di lavoro era giunto a scadenza. Per dare completa esecuzione all'accordo in parola dovranno essere assunti, entro il 2010, 12 lavoratori.
Con il cambio di proprietà dell'azienda, l'avvenuto nel mese di maggio del 2009, il nuovo management ha ritenuto opportuno sospendere l'esecuzione dell'accordo nella considerazione che le stabilizzazioni fossero nuove assunzioni.
La società ha comunque offerto ai lavoratori con i contratti in scadenza, la proroga degli stessi, accettata dai lavoratori interessati. Attualmente l'organico aziendale consta di 83 giornalisti, entità indicata dal direttore responsabile come quella minima per la realizzazione del piano editoriale; a tale proposito il Comitato di Redazione ha evidenziato che la paventata riduzione di 30 unità giornalistiche, per ragioni inerenti alle difficoltà economiche e finanziarie dell'azienda, non consentirebbe l'attuazione del piano medesimo.
Per quanto riguarda, invece, l'agenzia di stampa DIRE, gestita dalla società cooperativa Dire, citata nell'atto parlamentare, il predetto ufficio, ha comunicato che la società non ha dichiarato alcuno stato di crisi o proceduto, a licenziamenti individuali o collettivi.
L'azienda, dal secondo semestre del 2006 fino al 30 giugno del corrente anno, si è avvalsa delle prestazioni professionali di personale giornalistico distaccato da altra azienda, la Dire New s.r.l. Alla naturale scadenza dei contratti di distacco, il personale distaccato è tornato a disposizione dell'azienda; tuttavia, nove giornalisti facenti parte del novero di 18 distaccati, sono stati assunti direttamente dalla DIRE soc. coop. per il potenziamento, del proprio organico. Attualmente l'organico risulta composto da 26 giornalisti dipendenti, oltre a collaboratori e personale tecnico ed amministrativo inquadrato nella categoria dei poligrafici.
In data 1o luglio 2009 il direttore responsabile ha presentato il piano editoriale all'assemblea di redazione nel quale sono illustrate le motivazioni a base della cessazione della pubblicazione del notiziario sportivo, ritenuto troppo oneroso per la società, con un evidente squilibro tra costi sostenuti per la produzione e ricavi ottenuti dalle vendite.


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Peraltro, la cessazione della pubblicazione dei notiziario sportivo non ha comportato alcuna riduzione di personale giornalistico poiché i redattori sportivi sono stati spostati ad altri servizi.
Per quanto riguarda la richiesta inerente l'ammontare dei finanziamenti fruiti dalle società di che trattasi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la DIRE, in quanto cooperativa di giornalisti, è destinataria di un contributo ex legge n. 250 del 1990. Gli ultimi contributi diretti erogati, relativi all'anno 2007 ammontano ad euro 1.012.255,52. Per ottenere l'effettiva erogazione del contributo la cooperativa deve essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi verso gli istituti previdenziali interessati, INPS ed INPGI, nonché dei premi dovuti all'INAIL.
La società medesima, per l'anno corrente, è titolare di un rapporto contrattuale col citato Dipartimento, per la fornitura di lavori giornalistici, per un corrispettivo pari ad euro 740,509,68 (inclusa Iva).
L'Apcom, invece, non riceve finanziamenti in base alla legge per l'editoria, in quanto gli stessi non sono previsti per le agenzie di stampa, ed ha rapporti di fornitura di contenuti giornalistici con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per un corrispettivo pari ad euro 2.010.808,80 inclusa Iva.
Per quanto concerne, infine, le richieste relative all'utilizzo degli ammortizzatori sociali sono in grado di informare che, ad oggi, non risultano pervenute, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, istanze per il riconoscimento dei benefici di integrazione salariale da parte delle società Apcom e Dire.
Da ultimo faccio presente che presso i competenti uffici del Ministero del lavoro non risulta attivata alcuna procedura per la riduzione di organico delle due società prima citate.
Tutto ciò premesso, intendo ribadire la mia più ampia disponibilità ad informare l'Onorevole Evangelisti in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda all'attenzione.


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ALLEGATO 8

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione del Presidente Aprea con la quale chiede di valutare l'opportunità di specifiche iniziative normative al fine di estendere la tutela prevista dagli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 alle attività teatrali nella loro totalità a qualsiasi titolo condotte.
A tal proposito, voglio anzitutto premettere che, al di là della specifica vicenda giudiziaria puntualmente ricostruita dal Presidente che vede opposti nella causa di sfratto la parrocchia di San Babila, proprietaria del Teatro, e l'Associazione culturale San Babila, gestore dello stesso, l'esistenza nel nostro ordinamento delle norme citate che fissano in nove anni la durata minima dell'affitto di sale teatrali, costituisce una adeguata garanzia per i teatri e le loro attività che sono elementi fondamentali per lo sviluppo culturale e socio-economico di una città o quartiere.
Ciò premesso, voglio evidenziare che un eventuale intervento legislativo che permetta di estendere le norme di tutela dell'affitto dei teatri anche alle fattispecie di affitto di azienda, come nel caso del Teatro San Babila, sarà attentamente valutato ed approfondito anche al fine di individuare nel minor tempo possibile, le soluzioni più idonee per fornire maggiore tutela alle gestioni teatrali.

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