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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IV Commissione permanente
(Difesa)
IV Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 6 ottobre 2010


SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 62
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione ... 63

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 64

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 71 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione - Parere favorevole) ... 69

AVVERTENZA

IV Commissione - Resoconto di mercoledì 6 ottobre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole che illustra (vedi allegato).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Giovanni FAVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) lamenta il fatto che la Commissione, nella giornata odierna, in contemporanea con l'informativa urgente del Governo in Assemblea, ha concluso in brevissimo tempo il seguito dell'esame dello Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, approvando la proposta di parere favorevole del relatore senza la presenza dei gruppi di opposizione. In proposito, ritiene che la presidenza della Commissione non abbia tenuto nell'occasione un comportamento corretto, dal momento che in altre circostanze i lavori della Commissione sono stati avviati in ritardo proprio per consentire la partecipazione alle sedute dei componenti della maggioranza.

Edmondo CIRIELLI, presidente, replicando alle osservazioni del deputato Di Stanislao, fa presente che, per prassi consolidata, le Commissioni non possono riunirsi soltanto quando in Assemblea siano in corso votazioni. Per altro, nel rilevare come alla presidenza non siano giunte richieste di sconvocazione dei lavori prima dell'inizio della seduta, ricorda che in diverse occasioni è stato ritardato l'inizio della seduta al fine di consentire la più ampia partecipazione ai lavori dei componenti la Commissione e che, anche nella seduta odierna, i lavori della Commissione stessa sono iniziati con leggero ritardo rispetto a quanto programmato e cioè alle 9.05 anziché alle 9.
Sottolinea, per altro, come l'andamento della seduta non abbia subìto alcuna accelerazione tanto che il relatore ha dato integrale lettura della sua articolata proposta di parere.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'esprimere il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dal presidente, ritiene che quanto accaduto nella seduta odierna si inserisca nell'ambito di un più ampio atteggiamento della maggioranza che non consente all'opposizione di svolgere pienamente il proprio ruolo. A questo riguardo cita, a titolo di esempio, il repentino cambiamento di rotta del gruppo del PdL in merito all'assenso al trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge a propria firma sulla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, che, in un primo momento, era stato accordato e poco dopo negato, nonostante fosse stato svolto in sede referente un lavoro condiviso da tutti i gruppi per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Nel riservarsi, pertanto, di utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per contrastare simili azioni della maggioranza e nel chiedere l'immediata calendarizzazione di un proprio atto di indirizzo in materia di armamenti da tempo presentato, abbandona l'aula della Commissione in segno di protesta.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nell'esprimere il proprio rammarico per la decisione del deputato Di Stanislao di abbandonare l'aula della Commissione, ricorda come rientri nella responsabilità politica dei rappresentanti dei gruppi la possibilità di revocare l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, senza che su tali decisioni la presidenza possa interferire in alcun modo.


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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Atto n. 255.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di regolamento, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, opera gli interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
In particolare, le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, per le amministrazioni dello Stato: la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al 10 per cento (articolo 2, comma 8-bis, lettera a)); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo da realizzare una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico di tale personale.
Si tratta, per altro, di riduzioni ulteriori rispetto a quelle disposte, ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge finanziaria 2007, nonché dall'articolo 74, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 112 del 2008, quali risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante riorganizzazione del Ministero della difesa.
Lo schema di regolamento in esame, come si evince dalla relazione illustrativa che lo correda, inserisce tali interventi nel quadro del processo complessivo di riforma della difesa avviato da oltre un decennio. Tale processo ha condotto, da un lato, alla riduzione delle direzioni generali e degli uffici centrali (che sono passati, rispettivamente, da 19 a 11 e da 5 a 2) e alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile (che sono passate da 50.250 a 37.242 unità), dall'altro, alla profonda trasformazione dello strumento militare per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della leva e per dotarle delle capacità corrispondenti non più circoscritte alla sola difesa del territorio nazionale.
In questa prospettiva, lo schema di regolamento in esame colloca parte degli interventi di riduzione imposti dalle predette disposizioni normative nell'ambito di una contestuale ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale peraltro non coinvolti nel processo di riduzione imposto dalle citate disposizioni legislative che, invece, afferisce ai soli uffici di livello dirigenziale non generale.
In particolare, lo schema di regolamento provvede alla riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale attraverso il trasferimento delle funzioni delle tre Direzioni generali tecniche (Terrarm, Navarm e Armaereo), che vengono conseguentemente soppresse, all'interno del Segretariato generale. Tale intervento, secondo la relazione illustrativa, muove dall'esigenza di accorpare funzioni attualmente svolte da uffici dirigenziali non generali in ciascuna delle tre strutture generali (contabilità, informatica, contratti) al fine di poter procedere alle necessarie riduzioni di uffici dirigenziali non generali nonché da necessità funzionali consistenti nell'ulteriore «interforzizzazione» del settore del procurement degli armamenti. Sempre secondo la relazione illustrativa, si tratta di un programma di riunificazione delle strutture militari deputate al procurement nello specifico settore degli armamenti iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, allorché alla soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate aveva corrisposto l'assegnazione della gran parte delle funzioni di procurement a


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natura interforze al VI Reparto del Segretariato generale, ora riconfigurato in direzione.
Anche in tal caso, infatti, contestualmente alla soppressione delle citate direzioni generali degli armamenti si provvede alla istituzione presso la struttura ordinativa del Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti di altrettante direzioni del procurement (armamenti terrestri, navali, aeronautici) che daranno concreta effettività alla Direzione nazionale degli armamenti. Infatti, come sottolineato dalla relazione illustrativa, le attribuzioni gestionali confluite nel segretariato non afferiscono e non insistono sulla figura del Segretario generale «tout court», che continua a svolgere il proprio ruolo di istituzione di coordinamento nell'ambito dell'area tecnico-industriale e amministrativa, ma sul Segretario generale nell'espletamento della specifica peculiare funzione, propria del solo Dicastero della difesa, di Direttore nazionale degli armamenti.
Si tratta di una riorganizzazione che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, si colloca nel solco delle linee di indirizzo emerse all'esito dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale illustrate dal Ministro della difesa sia presso il Consiglio supremo di difesa, sia presso le Commissioni Difesa della Camera e del Senato nel corso della sua audizione svoltasi il 20 gennaio scorso.
Un altro punto qualificante della riorganizzazione riguarda la soppressione della Direzione generale della sanità militare con conseguente ridistribuzione delle sue competenze. In particolare, le competenze amministrative-gestionali vengono assegnate all'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mentre quelle addestrative o di formazione, anche ai fini dell'apprestamento dei servizi della sanità militare negli scenari internazionali, alle strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa.
In coerenza con la ridistribuzione delle competenze è disposta la riallocazione delle strutture e del personale della soppressa direzione generale, con conseguente soppressione di 10 posti di funzionario di livello dirigenziale non generale. La posizione dirigenziale generale militare dell'ex Direttore generale della sanità non viene ridotta ma mantenuta per essere recuperata in seno al Segretario generale, ai fini della titolarità del VI Reparto - riconfigurato in Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate - che, secondo la relazione illustrativa, richiede cognizione ed esperienze specifiche tecnico-militari e operative non rinvenibili nell'ambito della dirigenza civile.
In definitiva, attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene realizzata la riduzione di 32 posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui 16 civili e 16 militari, puntualmente riepilogate alla Tabella 2 della relazione illustrativa, e una riduzione del personale non dirigenziale civile nella misura di 3.840 unità, di cui 10 appartenenti all'Area 3 e 3.830 all'Area 2. È opportuno sottolineare come i citati interventi siano disposti attraverso puntuali modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in vigore dal prossimo 9 ottobre, che ha organicamente risistemato tutte le disposizioni di rango secondario di interesse della difesa, compreso il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009.
A questo punto, però, ci si può porre lo stesso interrogativo che risulta tra le righe del parere reso sullo schema di regolamento in esame dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 26 agosto 2010, e cioè se l'esercizio del potere regolamentare in esame poteva estendersi, all'interno di finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, fino a introdurre una modifica così strutturale del numero delle direzioni generali e dei compiti del Segretario generale. Dal parere reso dal Consiglio di Stato, la risposta a tale interrogativo sembrerebbe affermativa


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in quanto, da un lato, il Segretario generale, sulla base della fonte di rango primario che ne disciplina le attribuzioni, vale a dire il Codice dell'ordinamento militare, è già una figura gestionale che ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero, dall'altro, l'ordinamento della struttura del Segretariato è rimessa dal citato Codice all'articolo 106 del Testo unico delle disposizioni regolamentari, ossia ad una fonte di rango secondario. Quindi, in buona sostanza, l'intervento di riorganizzazione risulterebbe correttamente realizzato attraverso il ricorso esclusivo ad una fonte di rango secondario qual è il presente schema di regolamento.
Il parere del Consiglio di Stato, tuttavia, non fuga ogni dubbio al riguardo. Infatti, se è vero che il Segretario generale della difesa ha alle sue dipendenze i Direttori generali del Ministero, è anche vero che egli è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento della loro attività, tanto che fino ad oggi tale ruolo è stato svolto, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, sotto forma di coordinamento delle strutture di primo livello ossia delle direzioni generali.
Con la riorganizzazione prevista dal presente schema di regolamento, invece, le strutture di primo livello, quali sono appunto le direzioni generali per gli armamenti, pur continuando ad essere rette da personale dirigenziale di livello generale, vengono poste, attraverso disposizioni di rango secondario, all'interno di una struttura più ampia, ossia quella del Segretariato generale della difesa al cui interno vengono istituite complessivamente ben 9 strutture di livello dirigenziale generale.
Si tratta di un evidente rafforzamento delle attribuzioni gestionali del Segretario generale non in quanto tale, ma quale Direttore nazionale degli armamenti, che tuttavia non si fonda su una puntuale modifica legislativa, ma su una diversa interpretazione, rispetto a quella seguita fino ad oggi, dell'articolo 5 della legge n. 25 del 1997 che disciplina le citate attribuzioni. Bisogna inoltre ricordare che un riferimento diretto ad una delle tre Direzioni generali soppresse, vale a dire la Direzione generale degli armamenti aeronautici, è presente in una fonte normativa di rango primario, qual è appunto il codice dell'ordinamento militare che, all'articolo 248, comma 1, stabilisce che gli aerei a pilotaggio remoto in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa.
Per altro se è vero che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, ossia una fonte normativa di rango secondario, ha disposto la soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate assegnando gran parte delle funzioni di procurement a natura interforze al VI Reparto del Segretariato generale, è anche vero che il citato decreto era stato emanato in attuazione di precise disposizioni legislative che prevedevano, ai fini della razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi delle pubbliche amministrazioni, la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale sia generale sia non generale. Tale previsione, invece, non figura nell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che consente la sola riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale.
Pur condividendo l'ispirazione di fondo di tale riorganizzazione, ritiene di non poter non esprimere le proprie perplessità in ordine allo strumento scelto per attuarla. Infatti, a suo avviso, sarebbe preferibile ricorrere all'intervento legislativo sia per escludere qualsiasi profilo di illegittimità dell'intervento realizzato, sia per assicurare un adeguato coinvolgimento parlamentare al riguardo.
Ricorda, a questo proposito, che è stata presentata un'apposita proposta di legge (n. 3269-bis Cicu) che realizza un più articolato processo di riforma che


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vede nella separazione della figura del Segretario generale della difesa da quella del Direttore nazionale degli armamenti, il necessario presupposto, per giungere alla riorganizzazione prevista dallo schema di regolamento in esame. Tale proposta di legge risulta del tutto coerente con le dichiarazioni rese dal Ministro della difesa nel corso della sua audizione presso le Commissioni Difesa della Camera e del Senato dianzi menzionata, in cui si fa riferimento, riguardo agli interventi legislativi più urgenti, a quelli che dovrebbero condurre alla distinzione della figura del Segretario generale della difesa da quella del Direttore nazionale degli armamenti, sancendo la dipendenza delle direzioni generali dal primo, a sua volta dipendente dal Ministro, e attribuendo al secondo il collegamento funzionale con l'aerea tecnica-operativa. Secondo il Ministro a tali modifiche legislative potranno essere affiancate quelle regolamentari conseguenti.
Analoghe considerazioni in merito alla scelta di intervenire attraverso una fonte di rango secondario possono essere svolte, al di là del merito dell'intervento realizzato, riguardo alla soppressione della Direzione generale della sanità militare e alla contestuale ripartizione delle sue attribuzioni tra le diverse strutture del dicastero.
Anche in tal caso, per altro, va altresì rammentato che un puntuale riferimento alla presenza della Direzione generale della sanità militare è rintracciabile nel codice dell'ordinamento militare che, all'articolo 188, individua la predetta direzione generale come uno degli organi centrali della Sanità militare.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel rilevare preliminarmente come le questioni poste dal relatore siano già oggetto di approfondimento da parte della Commissione Difesa del Senato e della Commissione Affari costituzionali della Camera, fornisce alcune informazioni generali sullo schema di regolamento in oggetto.
Innanzitutto, ricorda che il presente schema di regolamento, ai fini della realizzazione delle economie di spesa prescritte dal decreto-legge n. 194 del 2009, opera una riduzione dei costi concernenti il personale dirigenziale di livello non generale agendo sui cosiddetti «tabellari», determinando effetti finanziari diversi a seconda che i posti interessati dalle riduzioni siano ricoperti da personale militare o da personale civile. Infatti, mentre la riduzione dei posti occupati dal personale civile può comportare la cessazione del rapporto contrattuale che lega quest'ultimo all'Amministrazione della difesa, viceversa, nel caso del personale militare la medesima riduzione determina il mero trasferimento del personale stesso all'interno delle strutture del Ministero della difesa.
Ciò premesso, rammenta come il presente schema di regolamento, oltre a perseguire l'obiettivo di giungere alle riduzioni dianzi citate, intenda porre mano ad una riforma dell'area del Segretariato generale ai fini dell'unificazione, all'interno della medesima struttura, delle tre Direzioni generali degli armamenti (Terrarm, Navarm e Armaereo) sotto la responsabilità del Segretario generale della difesa nella sua veste di Direttore nazionale degli armamenti.
Si tratta di una riforma analoga a quella già sostanzialmente realizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 che ha soppresso la Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate trasferendone le relative funzioni al VI Reparto del Segretariato generale, dando una connotazione marcatamente interforze al procurement degli armamenti. Più in particolare, il disegno che si intende realizzare con il presente provvedimento è quello di dare una dimensione interforze a tutto il procurement militare e all'attività di ricerca ad esso connessa sulla cui legittimità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato che ne ha rilevato la coerenza con la legge n. 25 del 1997, recante riforma dei vertici militari. Tale legge, infatti, nel suddividere le


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strutture del Ministero della difesa in due grandi aree - quella tecnico-operativa e quella amministrativa - individua nella figura del Segretario generale della Difesa-Direttore nazionale degli armamenti colui che dovrebbe, da un lato, coordinare l'area amministrativa e, dall'altro, avere la responsabilità del procurement nell'area tecnico-operativa. Questa distinzione, chiaramente delineata dalla legge n. 25 del 1997, non è stata però compiutamente realizzata dagli atti normativi di rango secondario successivamente emanati, a causa di una distorta lettura delle norme del decreto legislativo n. 300 del 1999 che attribuiscono ai Segretari generali dei dicasteri compiti di coordinamento delle Direzioni generali, potendo le strutture dirigenziali di primo livello essere poste al di sotto di strutture più ampie solo nei dicasteri organizzati in dipartimenti e perciò stesso privi della figura del Segretario generale. Tale interpretazione, che ha impedito fino ad oggi di inserire le Direzioni degli armamenti nell'ambito del Segretariato generale, trascura però il fatto che il Segretario generale della difesa è anche il Direttore nazionale degli armamenti e, in quanto tale, dotato di poteri operativi e non di mero coordinamento in relazione al procurement degli armamenti.
Sottolinea che la riforma realizzata dal presente schema di regolamento - del tutto coerente con il disegno ispiratore della legge n. 25 del 1997 - potrebbe essere portata pienamente a compimento dalla proposta di legge n. 3269-bis Cicu, che scinde la figura del Direttore nazionale degli armamenti da quella del Segretario generale della difesa, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente in materia. La prima figura, infatti, sarebbe attratta nell'area tecnico-operativa, mentre la seconda graviterebbe nell'area amministrativa.
Ritiene, invece, che diverso sia il caso della Direzione generale della sanità militare la cui soppressione, con conseguente riorganizzazione delle sue attività, era già stata ventilata all'atto della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, allorquando, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, si pose l'esigenza di sopprimere una Direzione generale. Tuttavia, si decise di rinviare la citata soppressione - provvedendo invece all'eliminazione della Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate, al fine di realizzare la prima fase del processo di «interforzizzazione» del procurement degli armamenti - in attesa di successivi approfondimenti resi necessari dalla complessità delle funzioni svolte dalla Direzione generale della sanità militare.
A seguito di tali approfondimenti, il presente provvedimento provvede, quindi, alla soppressione della predetta Direzione generale, assegnando le sue funzioni amministrative gestionali all'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali e quelle addestrative e di formazione alle strutture dipendenti dallo stato maggiore della Difesa.
Infine, nel ricordare come lo schema di regolamento in esame rivesta particolare importanza per il Ministero della difesa e segni un passo importante nel processo di riforma in atto, auspica che la Commissione esprima un giudizio favorevole sul provvedimento in oggetto.

Giovanni FAVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA, indi del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.55.


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Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).
Nomina n. 71.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Franco GIDONI (LNP), relatore, osserva che la Commissione Difesa è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.), Piergiorgio Crucioli, a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento lo scorso 20 settembre.
Ricorda che l'ONFA ha assunto l'attuale denominazione con il Regio-decreto 21 agosto 1937, n. 1585, ed è stato dichiarato «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» e inserito fra gli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti con il decreto del Presidente della Repubblica del 1o aprile 1978, n. 243.
L'Opera ha lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa. L'opera è stata, altresì, recentemente riordinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 2009, n. 215, le cui disposizioni sono confluite negli articoli da 54 a 58 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre.
L'ONFA è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di organi direttivi - il Consiglio di amministrazione, il Presidente nazionale e il collegio dei revisori - i cui componenti prestano la propria attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio. Il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. Formano il consiglio: il presidente nazionale che lo preside; 1 generale in congedo; i 2 generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; 1 sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; 1 genitore di un assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Il Presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, ed è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
Il generale Piergiorgio Crucioli, è chiamato a ricoprire la carica di Presidente dell'ONFA per la seconda volta, essendo stato già nominato l'8 giugno 2007.
Ciò posto, considerati i precedenti di carriera del Generale Piergiorgio Crucioli, propone di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di nomina in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere del relatore.

Giovanni FAVA, presidente, dà atto dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


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Edmondo CIRIELLI, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 23
Votanti 23
Maggioranza 12
Hanno votato 22
Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Beltrandi, Bosi, Chiappori, Cicu, Cirielli, De Angelis, Fallica, Fava, Garofani, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Giulio Marini, Mazzoni, Mogherini Rebesani, Moles, Nola, Paglia, Petrenga, Recchia, Rugghia, Sammarco e Speciale.

La seduta termina alle 15.05

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito esame del documento conclusivo.

IV Commissione - Mercoledì 6 ottobre 2010


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ALLEGATO

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. (Doc. LVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Doc. LVII, n. 3);
premesso che:
lo Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), introdotto dalla nuova disciplina contabile, sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF);
il citato Schema, ai sensi dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, recante legge di contabilità e finanza pubblica, deve indicare, tra l'altro, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per il triennio successivo, articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
considerato che, per quanto riguarda il quadro macroeconomico, lo Schema di decisione di finanza pubblica:
mette in evidenza la ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010, rivedendo al rialzo le stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, che passano dall'1 per cento, indicato nella Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica 2010 (RUEF), all'1,2 per cento del PIL;
prevede una ulteriore riduzione dell'occupazione, calcolata in termini di unità di lavoro standard (ULA) e una ripresa del trend di crescita dell'occupazione stessa già a partire dal 2011;
considerato altresì che, per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, lo Schema di decisione di finanza pubblica:
sottolinea come la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni e la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea abbiano determinato l'anticipazione della manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata in estate con il decreto-legge n. 78 del 2010, peraltro in linea di continuità con la prassi seguita sin dal 2008;
descrive gli andamenti tendenziali e gli obiettivi programmatici, sulla base degli effetti stimati derivanti dalla predetta manovra, evidenziando un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF 2010, una notevole riduzione della pressione fiscale, che passa dal 43,2 per cento del 2009 al 42,4 per cento del PIL alla fine del 2013, nonché una significativa riduzione delle spese totali al netto degli interessi, in rapporto al PIL, di quattro punti percentuali;
preso atto del fatto che il presente Schema di decisione non reca aspetti di particolare interesse per la Commissione Difesa;
rilevato, comunque, che il citato Schema di decisione delinea obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli impegni assunti dal Governo nell'ambito dell'Unione europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.
Consulta resoconti
Consulta convocazioni