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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IV Commissione permanente
(Difesa)
IV Commissione

SOMMARIO

Martedì 14 dicembre 2010


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio). ... 22

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) ... 24

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Esame e rinvio) ... 27

Sui lavori della Commissione ... 28

ERRATA CORRIGE ... 28

IV Commissione - Resoconto di martedì 14 dicembre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.
C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), relatore, osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato lo scorso 17 novembre, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa.
Rileva, quindi, che esso si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale. L'intento è quello di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Come precisato nella relazione di accompagnamento, l'Accordo con il Brasile ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza.


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Rammenta, inoltre, che nell'attuale legislatura, la Commissione ha già avuto modo di esaminare - sempre in sede consultiva - analoghi accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e altri paesi; segnatamente con l'Arabia Saudita (C. 2384), gli Emirati Arabi Uniti (C. 2552) e la Moldova (C. 2765).
L'Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli, il primo dei quali fissa come base della cooperazione i principi dell'uguaglianza, della reciprocità e del mutuo interesse.
L'articolo 2, al fine di assicurare la realizzazione dell'Accordo, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto formato da rappresentanti dei ministeri della Difesa e degli Affari esteri dei rispettivi paesi.
Gli articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i campi e le forme di cooperazione che possono così riassumersi: sicurezza e politica di difesa; supporti logistici per la difesa; formazione militare; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping; servizi di medicina militare; storia militare; sport militare; partecipazione a corsi, seminari, conferenze, tavole rotonde; svolgimento di esercitazioni militari; visite reciproche, scambi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali del settore difesa.
L'articolo 5 dispone che le Parti si impegnino a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di comune interesse.
L'articolo 6 regola le attività nel settore dell'industria delle difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. In particolare, sono menzionate: la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze tecniche, la produzione congiunta in alcuni settori, il supporto alle industrie di difesa e l'approvvigionamento di materiali.
Tale disposizione presenta un elemento meritevole di attenzione per la Commissione. Infatti, la relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica presentato al Senato precisa che la disposizione dell'Accordo in tema di scambio di materiale della difesa - di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo in commento - costituisce una «apposita intesa governativa», ai sensi della legge n. 185 del 1990. Come noto, ciò consentirebbe di applicare alle operazioni di interscambio per l'esportazione dei materiali di armamento tra i due Paesi una procedura semplificata - prevista dall'articolo 9, comma 4 della citata legge - analoga a quella statuita per i Paesi dell'Unione europea e della NATO.
In sostanza, ogni operazione commerciale con il Brasile di questo tipo non avrebbe bisogno, di volta in volta, di una specifica istruttoria sull'opportunità di consentirne la conclusione, essendo rimessa al solo Ministero della difesa, che deve pronunciarsi in brevissimo tempo - 30 giorni anziché 60 giorni - la fissazione di eventuali condizioni o limitazioni allo svolgimento delle trattative.
Inoltre, l'operazione sarebbe sottratta alla previa autorizzazione del Ministero degli esteri.
Infine, i soggetti che volessero presentare istanza di autorizzazione all'esportazione di armamento verso il Brasile sarebbero esonerati dall'obbligo di esibire una complessa documentazione a corredo, tra cui il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 185 del 1990.
L'articolo 7 prevede che le Parti si presteranno reciproca assistenza per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie coinvolte dall'Accordo e dai successivi contratti firmati in base ad esso.
L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari, mentre le questioni in materia di risarcimento di eventuali danni, in caso di missioni o esercitazioni congiunte, sono disciplinate dall'articolo 9.
L'articolo 10 disciplina la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: in particolare, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno da questa punite.


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L'articolo 11 reca la disciplina sul trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.
L'articolo 12 reca norma volte a favorire una composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 13 disciplina le procedure bilaterali per emendare il testo dell'Accordo e siglare Protocolli addizionali su specifiche aree della cooperazione in materia di difesa.
Infine, gli articoli 14 e 15 contengono le clausole concernenti l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
Alla luce di quanto evidenziato, esprime pertanto una valutazione positiva sul provvedimento. Con specifico riguardo ai contenuti dell'articolo 6, ritiene comunque opportuno richiamare le posizioni assunte dalla Commissione in relazione a casi analoghi, ove cioè nei testi di accordi si prefiguravano «apposite intese governative», ai sensi della legge n. 185 del 1990.
In particolare, in occasione dell'esame dell'Accordo con il Governo degli Emirati Arabi Uniti, a fronte di una disposizione di tenore analogo a quella adesso recata dall'articolo 6, il parere espresso il 14 ottobre 2009 invitava il Governo ad inserire nella legge di ratifica un'apposita disposizione in relazione alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento, finalizzata a prevedere la stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni stesse (legge n. 204 del 23 dicembre 2009).
Anche nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione di un analogo Accordo tra l'Italia e la Repubblica dell'India - poi divenuto legge n. 15 del 2008 - fu inserita alla Camera una disposizione di questo tipo.
Peraltro, il relatore del provvedimento in Commissione di merito, il Presidente Stefani - nel ricordare le forti perplessità sull'interpretazione della legge n. 185 del 1990 che deriverebbe dal menzionato testo della relazione governativa - ha rivolto un invito a fornire chiarimenti al Governo su tale questione, prospettando la possibilità di dirimere la questione interpretativa mediante l'approvazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, sulla base dei chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di approfondimento che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame costituisce un testo unificato risultante da quattro proposte di legge, di iniziativa parlamentare, volte a modificare la legge n. 11 del 2005, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
Le motivazioni poste alla base dell'intervento normativo sono note.
Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tutti i


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Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea hanno aperto una riflessione sulle modalità di partecipazione degli organi statuali al processo normativo europeo. Si è evidentemente resa necessaria la configurazione di un nuovo quadro normativo di riferimento dell'azione parlamentare, nella fase ascendente e discendente di formazione dell'ordinamento giuridico sovranazionale allo scopo di rendere, in primo luogo, effettive ed incisive le rafforzate procedure di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle fasi decisionali dell'Unione europea.
Le esigenze di raccordo tra procedure legislative parlamentari interne e processo normativo della medesima Unione sono stimolate anche, e soprattutto, dall'introduzione nel Trattato di un nuovo articolo 8C dedicato al ruolo dei Parlamenti. In questo quadro l'intervento più significativo delle Assemblee legislative sarà senza dubbio costituito dal ruolo che le stesse sapranno svolgere nell'ambito del controllo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative dell'Unione europea. Si può, però, rilevare che in tutti i settori di attività degli organi europei è emersa l'esigenza di una penetrante azione di indirizzo e controllo dei Parlamenti nazionali, il cui necessario presupposto è ovviamente quello dell'informazione da parte dei rispettivi Esecutivi, cui è demandato principalmente il compito di fare da intermediari dei poteri pubblici a livello internazionale.
Alla luce dei cambiamenti apportati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre dunque sicuramente innovare l'impianto della disciplina interna vigente in materia, ossia principalmente la citata legge n. 11 del 2005. Tale esigenza è condivisa anche dal Governo, il quale ha presentato alla Camera dei deputati un proprio disegno di legge in materia (C. 3866), che tuttavia non è ancora all'esame di questa Commissione, essendo stato presentato solo di recente.
Venendo ai contenuti dell'articolato in esame, appaiono degne di nota, per la loro portata innovativa nei rapporti tra Governo e Parlamento le disposizioni di cui al Capo II, ed in particolare l'articolo 5, che integra il contenuto degli articolo 3 e 4-quater della legge 11 del 2005.
La disposizione rafforza qualitativamente e, al tempo stesso, razionalizza gli obblighi di trasmissione e di informazione dal Governo al Parlamento, inserendoli in una sequenza temporale e logica più coerente. L'obiettivo è quello di rendere funzionali tali obblighi ad un effettivo rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo, assicurando che il Parlamento definisca indirizzi sulla base di un'effettiva conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto utili e, soprattutto, della posizione del Governo.
In particolare, essa stabilisce che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee, con riferimento ai progetti di atti e agli altri documenti dell'Unione europea trasmessi alle Camere segnali in modo motivato, contestualmente alla trasmissione, i progetti di atti aventi particolare rilevanza e che, entro 15 giorni dalla trasmissione di un progetto legislativo dell'Unione europea, presenti alle Camere una relazione concernente la base giuridica del progetto, il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, lo stato o le prospettive dei negoziati, le eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati, nonché la valutazione dell'impatto, anche finanziario, sull'ordinamento interno. Alla relazione in questione deve essere allegata una tavola di concordanza che indichi, con riferimento alle disposizioni contenute nel progetto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti, allo scopo non solo di meglio valutare l'impatto dei progetti legislativi europei, ma anche di creare i presupposti per una rapida attuazione della normativa europea una volta adottata.
La disciplina che involge maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione difesa è contenuta al comma 6 dell'articolo in commento, secondo cui, al fine di assicurare che il Parlamento sia tempestivamente informato anche sulla fase «pre-legislativa» e sull'evoluzione del


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negoziato su un progetto di atto a livello europeo, è previsto l'obbligo del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le politiche europee) di fornire tempestive informazioni ai competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
Si tratta di flussi informativi analoghi a quelli previsti e consolidati in altri ordinamenti, tra cui quello tedesco, quello britannico, quelli scandinavi e in quelli di molti Stati divenuti di recente membri dell'Unione europea.
Inoltre, segnala sul piano del rafforzamento delle prerogative parlamentari, anche gli articoli 10 e 11, relativi all'esercizio dei poteri di opposizione delle Camere, previsti dal Trattato di Lisbona, in materia di clausola passerella generale e di clausola passerella speciale per gli aspetti transnazionali del diritto di famiglia; l'articolo 12, sulle modalità di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della Corte di giustizia sui ricorsi presentati da un Governo «a nome del rispettivo Parlamento» ed, infine, l'articolo 13, che impegna il Governo, prima di procedere a proposte o designazioni di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea, ad informarne i competenti organi parlamentari.
Per completezza, riassume gli ulteriori contenuti del provvedimento. Il Capo III detta una disciplina organica della partecipazione delle regioni e delle autonomie locali al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea rafforzando, in coerenza con il dettato costituzionale, gli strumenti di partecipazione di regioni ed enti locali. Il Capo IV, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dispone che il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE) e le amministrazioni interessate possono svolgere direttamente, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate. Il Capo V, relativo all'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea, contiene numerose innovazioni, in ordine alla valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea ed agli strumenti di trasposizione nel ordinamento interno del diritto europeo con la nuova «legge di delegazione europea» e la «legge europea». Il Capo VI detta norme in materia di attuazione di atti dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome ed, infine, il Capo VII, reca disposizioni di varia natura.
In conclusione, in un'ottica di consolidamento della politica europea di sicurezza e di difesa comune ed in funzione di un rafforzato impegno per accrescere il ruolo dell'Unione europea quale attore di politica internazionale, risulta di estremo interesse la previsione finalizzata ad una più efficace interlocuzione tra Parlamento e Governo. Ritiene, dunque, che debbano essere valutati positivamente i contenuti dell'articolo 5, il cui comma 6 esplicita il dovere dell'Esecutivo di informare tempestivamente i competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
Ciò costituisce, infatti, un imprescindibile elemento per assicurare una reale ed incisiva partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, compresi quelli che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e che, proprio in ragione della loro rilevanza, sono sottratti all'applicazione della cosiddetta «clausola passerella» di cui all'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.
Rileva, da ultimo, che un'analoga disposizione non risulta essere invece presente anche nel testo presentato dal Governo, che tuttavia non è in questa sede oggetto di attenzione. Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere, anche sulla base delle valutazioni del Governo


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e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, osserva che il testo trasmesso per l'espressione del parere modifica il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ed è composto da un unico articolo che interviene sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV del citato decreto.
Il provvedimento introduce alcune norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Infatti, la normativa vigente non contempla una valutazione di rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici nelle aree oggetto di attività di scavo, pur essendo previsto, nella realizzazione delle opere pubbliche, un onere sistematico per la loro bonifica.
Passando ai profili di competenza della Commissione, viene in primo luogo previsto il parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio, che costituisce il presupposto per la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. Tale valutazione è rimessa dalla lettera b) del citato articolo unico - che modifica l'articolo 91 del decreto n. 81 del 2008 - al coordinatore della progettazione.
L'articolato dispone, inoltre, che l'eventuale attività di bonifica preventiva del sito - da eseguirsi osservando le prescrizioni impartite dal ministero della difesa - debba essere affidata esclusivamente ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti, ovvero fornite di un'adeguata capacità tecnico-economica, di idonee attrezzature nonché di personale dotato di brevetti per l'espletamento di tali attività. A tal fine, ad un decreto del Ministro della difesa è demandata l'istituzione di un apposito albo cui le suddette imprese dovranno iscriversi, nonché la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità e la valutazione biennale della stessa.
Le ulteriori modifiche al citato testo unico, riferite agli allegati XI e XV recano integrazioni conseguenti alle innovazioni disposte agli articoli precedenti. Si prevede, pertanto, che i lavori che espongono al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-bis dell'elenco di cui all'Allegato XI).
Inoltre il rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo viene ricompreso tra l'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (nuova lettera b-bis del punto 2.2.3 dell'Allegato XV).
In conclusione, risultano essere di interesse per la Commissione i seguenti aspetti.
Innanzitutto, il fatto che sia prevista la natura di «parere vincolante» delle prescrizioni espresse dall'»autorità militare competente per territorio» sull'attività di bonifica preventiva e sistematica. Al riguardo, andrebbe tuttavia precisato se la disposizione intende costituire in capo al


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coordinatore della sicurezza l'obbligo inderogabile di acquisire tale parere o se invece conferma il principio secondo cui costui può adottare discrezionalmente le scelte ritenute più opportune per la sicurezza del cantiere, eventualmente avvalendosi delle informazioni fornite dall'amministrazione militare.
Si sofferma, inoltre, sulla previsione secondo cui il ministero della difesa istituisce un nuovo albo, verificando l'idoneità delle imprese che intendano iscriversi e, quindi dei lavoratori in essa impiegati in relazione ad una specifica attività. Tale verifica dovrà poi periodicamente essere rinnovata. Al riguardo, per competente autorità militare dovrebbe evidentemente intendersi le apposite strutture del Genio militare, ovvero i reparti di Padova e Napoli, cui tali attività sembrano essere attualmente demandate.
Per quanto riguarda il Ministero, resta invece da valutare in che tipologia di attività, e con che scadenze, si dovrà realizzare l'attività di verifica, che per una parte essenziale riguarda la qualifica dei lavoratori, ovvero il possesso di appositi brevetti.
Osserva, infine, che l'attività di sminamento non sembra più avere una sua specifica normativa di riferimento. Infatti, il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla «bonifica dei campi minati», disciplina che era da considerarsi vigente in quanto il decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179 ne aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.
Non risulta che siano però contenute nel Codice norme sulla bonifica preventiva e sistematica dagli ordigni bellici nelle zone in cui insistano cantieri, né che vi siano norme sul personale abilitato a svolgere siffatta delicata e pericolosa attività.
Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere, anche sulla base delle valutazione del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, presidente, rileva che, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, il calendario delle convocazioni della Commissione nel corso della settimana potrebbe subire modifiche. Si riserva quindi di anticipare al primo punto dell'ordine del giorno la riunione dell'ufficio di presidenza, comunque già prevista per la giornata di domani, al fine di predisporre un'adeguata programmazione delle prossime sedute, alla luce delle determinazioni assunte per i lavori dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 409 del 1o dicembre 2010, a pagina 54, alla prima colonna, settima riga, sostituire il numero: «3262» con il seguente: «3626».

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