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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 15 dicembre 2010


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010 (Svolgimento e conclusione) ... 68
ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente) ... 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base) ... 69
ALLEGATO 2 (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione) ... 84

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata (Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto) ... 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010. Atto n. 303 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 72

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 77

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 15 dicembre 2010


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010 (vedi allegato 1), rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. -


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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2010.

Claudio BARBARO (FLI), relatore, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 2), dichiarandosi fin d'ora favorevole al trasferimento del suo esame in sede legislativa. Rileva innanzitutto l'opportunità di fissare un termine breve - anche nella giornata di oggi - per la presentazione di eventuali emendamenti, visto che, come concordato unanimemente tra tutti i rappresentanti dei gruppi, non verranno presentati emendamenti al testo illustrato, da deputati della Commissione.
Il nuovo testo è il frutto di un lavoro certosino e prezioso svolto dal Comitato ristretto malgrado alcune che critiche e pressioni cui è stato sottoposto in alcuni momenti del proprio impegno. Sottolinea, ritenendolo un risultato eccellente, che tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione hanno approvato il testo proposto che non ha stravolto il lavoro del Senato, ma ha solo armonizzato alcune sue disposizioni. Rileva che le modifiche di maggior rilievo apportate dal Comitato ristretto hanno riguardato la parte urbanistica del provvedimento, materia nella quale si è voluto lasciare liberi gli enti locali di svolgere appieno le proprie competenze, tenendo anche conto delle valutazioni che la Commissione di merito, la Commissione ambiente, esprimerà al riguardo nel parere di competenza. In questo senso, il Comitato ristretto concordemente non è voluto entrare nel merito di descrizioni dettagliate sul piano urbanistico e infrastrutturale, lasciando il testo aperto a più soluzioni.
Ritiene inoltre di fondamentale importanza aver introdotto la modifica che prevede l'obbligo per le società che andranno a costruire nuovi impianti di destinare una parte all'impiantistica sportiva scolastica. Al riguardo, rileva che tale modifica non risolve certo le carenze del settore ma aver previsto tale disposizione significa non aver varato un provvedimento volto solo a soddisfare interessi del grande calcio, collegando in tal modo lo sport di vertice con quello di base. Segnala inoltre che è stato mantenuto l'impianto dato dalla vigente «legge Melandri» al settore, con alcuni correttivi migliorativi sia sul piano organizzativo che finanziario. Una importante attenzione è stata infine destinata alle società di dilettanti, con l'introduzione di una norma molto attesa dal settore. Da ultimo, ringrazia tutte le forze politiche che coralmente hanno partecipato alla stesura del testo ed estende il ringraziamento al Governo che, con correttezza, ha consentito alla Commissione di svolgere autonomamente il proprio compito.

Valentina APREA, presidente, sulla base della proposta del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 2800, elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sottolinea, in accordo con quanto detto dal relatore, l'ottica condivisa con cui il Comitato ristretto ha steso il nuovo testo, al


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fine di pervenire ad una approvazione finale del provvedimento in sede legislativa.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con quanto esposto dal collega Barbaro, relatore sul provvedimento, ricordando che il testo nasce dall'abbinamento di progetti di legge frutto di diversa iniziativa politica, di cui uno a sua firma. Il lavoro svolto è il risultato di un lungo iter avviato negli anni passati, frutto di approfondimenti e riflessioni condivise anche con gli operatori del settore. Ritiene importante quindi che sul provvedimento in oggetto non sorgano errori interpretativi o di comunicazione. Sottolinea che il testo non ha portato ad uno stravolgimento di quello proposto dal Senato ma che si è proceduto in base a quanto emerso nelle audizioni, nel senso di meglio definire gli attori protagonisti del provvedimento e cioè gli attuali proprietari degli stadi, gli enti locali e le società sportive, evitando il rischio di speculazioni. Al riguardo, ricorda che la legge non somministra denari e che gli stadi verranno fatti utilizzando risorse private la cui remunerazione consisterà nel fare le opere e gestirle, sotto il controllo e l'accordo dell'ente pubblico. Segnala che in tutta Europa gli stadi significano ricavi mentre in Italia sono dei carichi onerosi per i Comuni; in particolare evidenzia che nuovi stadi, concepiti diversamente, permettono una migliore fruizione degli impianti e del servizio delle forze dell'ordine. Aggiunge che le misure previste nel testo in esame, relative al settore urbanistico hanno consentito di prevedere la nuova impiantistica secondo le regole della normativa nazionale, senza stravolgimenti pericolosi, perché dove non è consentito costruire una scuola o un ospedale non può essere consentita la costruzione di uno stadio. Nel ringraziare il Governo per l'apporto dato, chiede al sottosegretario Crimi di portare a conoscenza della Commissione lo stato dei lavori relativo al provvedimento sullo sport dilettantistico in corso di esame al Senato.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda il percorso comune che ha permesso di giungere ad un testo condiviso, in linea con quello approvato dal Senato, sul quale le diverse parti politiche si sono confrontate apertamente su diversi temi, quali la sicurezza degli stadi e sul giusto profitto che deve remunerare l'imprenditoria che voglia occuparsi di impianti sportivi polifunzionali, pur nella condivisione del principio per cui l'interesse privato non può confliggere con quello pubblico. E al riguardo sottolinea che si è sgomberato il campo dalle ombre che potevano esserci in proposito, escludendo di conseguenza possibili interventi speculativi. Il provvedimento in esame favorisce quindi la necessaria riqualificazione dell'impiantistica sportiva italiana, che il suo gruppo vede però strettamente connessa alla valorizzazione dello sport dilettantistico, il cui provvedimento è all'esame del Senato. Auspica quindi che i due provvedimenti vadano di pari passo, non volendo ancora una volta favorire «i forti» del calcio professionistico dimenticando i giovani dello sport dilettantistico.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo che non ha voluto operare ingerenze lasciando libero il lavoro dei componenti del Comitato ristretto che hanno saputo trovare un accordo, pur partendo da esperienze diversificate. Esprime soddisfazione per come si è proceduto, sottolineando che, pur in un momento politico delicato come quello attuale, la Commissione cultura è stata ancora una volta in grado di trovare un'intesa tra tutti i gruppi parlamentari, potendo vantare il maggior numero di leggi varate all'unanimità.

Paolo GRIMOLDI (LNP) condivide quanto detto dai colleghi e ringrazia la presidente Aprea per il costante impegno nella ricerca di un fattivo clima di collaborazione fra tutti i gruppi della Commissione. Sottolinea, in particolare, che le modifiche proposte al testo del Senato relative alla realizzazione di impianti scolastici sportivi, vanno incontro alle esigenze


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della parte giovane della popolazione, che il suo gruppo ha sempre promosso.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ringrazia il relatore, i componenti del Comitato ristretto e gli uffici che hanno contribuito alla stesura di un nuovo testo, condiviso da tutte le forze politiche. Evidenzia che il Governo ha sempre inteso consentire alla Commissione di lavorare in piena autonomia proprio per favorire il migliore dialogo possibile fra tutti i gruppi. Si riserva di approfondire il testo adottato dalla Commissione come nuovo testo base, ritenendo opportuno però addivenire ad incontri informali, anche con i colleghi dell'omologa Commissione del Senato dove è stato svolto un buon lavoro, in modo da evitare ulteriori, eventuali modifiche che farebbero slittare l'approvazione definitiva della legge stessa. Invita quindi anche i componenti della Commissione a parteciparvi.
Per rispondere alle questioni sollevate dai deputati intervenuti, ricorda che per i fondi relativi all'attuazione della proposta di legge sullo sport dilettantistico, in corso di esame al Senato, è riuscito a stanziare un'iniziale copertura di circa venti milioni di euro all'anno, reperita tra le risorse a sua disposizione. A questa, si dovrebbero aggiungere altri 25 milioni di euro circa, reperiti dalla Presidenza del Consiglio e ulteriori 15 milioni di euro dovrebbero provenire dallo 0,5 per cento all'anno delle risorse provenienti dai diritti televisivi sul calcio, per uno stanziamento complessivo di circa 60 milioni di euro.

Valentina APREA, presidente, rileva che il Governo potrà senz'altro svolgere autonomamente tutti gli approfondimenti che riterrà necessari sul nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

Claudio BARBARO (FLI), relatore, fermo restando il rispetto per i colleghi dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, ritiene peraltro necessario procedere autonomamente, così come hanno fatto loro. Ribadisce in ogni caso l'esigenza di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pierfelice ZAZZERA ritiene che il relatore ponga un problema politico vero: essere giunti alla fine di un percorso che ha portato all'approvazione di un nuovo testo condiviso da tutti i gruppi politici, resistendo anche a forti pressioni come ricordato, comporta l'esigenza di accelerare i tempi e fissare il termine per gli emendamenti entro la serata odierna.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con il collega Barbaro, rilevando che sarà l'Esecutivo a valutare, anche a titolo di cortesia istituzionale, se estendere l'invito a componenti della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che la valutazione espressa dal sottosegretario esprima un'esigenza politica che l'Esecutivo potrà senz'altro soddisfare autonomamente.

Valentina APREA, presidente, concorda con i colleghi sull'esigenza di mantenere distinte le prerogative dei due rami del Parlamento. Come in occasione della recente approvazione del disegno di legge di riforma sull'università, ritiene che il Governo potrà valutare in piena autonomia osservazioni e proposte che gli verranno sottoposte, anche da rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento. Ribadisce peraltro l'esigenza di preservare l'autonomia della Commissione e di questo ramo del Parlamento, come sempre avvenuto. Prende atto con soddisfazione, in ogni caso, che ancora una volta la Commissione è giunta unanimemente alla definizione di un nuovo testo, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento. Ritiene peraltro necessario fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, così come richiesto dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), anche a nome dei deputati del suo gruppo. concorda con la proposta di fissare un termine breve per la presentazione di emendamenti.


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Paolo GRIMOLDI (LNP), anche a nome del gruppo cui appartiene, concorda con la proposta del collega Barbieri.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con i colleghi intervenuti, preannunciando che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene. Ritiene che il Governo potrà valutare eventuali correzioni formali al testo elaborato dal Comitato ristretto, senza che questo modifichi però l'impianto al quale è pervenuta unanimemente la Commissione.

Il sottosegretario Rocco CRIMI prende atto dell'orientamento della Commissione, riservandosi di sottoporre il nuovo testo in esame ai soggetti interessati alla sua applicazione.

Valentina APREA, presidente, tenendo conto dell'orientamento unanime dei componenti della Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo del progetto di legge n. 2800 elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base, alle ore 19 di oggi, mercoledì 15 dicembre 2010.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
C. 2302 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI), relatore, rinvia alle considerazioni già espresse nella sua relazione svolta nella seduta dell'8 luglio scorso, rilevando come in quella sede il sottosegretario Giro abbia espresso la propria condivisione per il provvedimento in esame. Propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Valentina APREA, presidente, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010.
Atto n. 303.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Valentina APREA (PdL) presidente e relatore, ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 204 del 1998 ha stabilito, all'articolo 1, che il Governo, nel


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documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Rileva innanzitutto che il provvedimento in discussione arriva con forte ritardo all'esame del Parlamento, costringendo la Commissione ad un esame a tappe forzate. Desidera ringraziare a questo proposito tutti i gruppi della Commissione, in particolare quelli di opposizione, che si sono fatti carico dell'esigenza di concludere, già nella seduta odierna, l'esame della proposta di parere che formulerà. Preannuncia, in questo senso, che è stata presentata una risoluzione, a firma di tutti i rappresentanti dei gruppi, sulla materia oggetto del provvedimento, che verrà discussa la prossima settimana, proprio per esprimere il segnale di un'attenzione forte della Commissione sui finanziamenti destinati agli enti di ricerca.
Ricorda quindi che l'articolo 1 del provvedimento in esame reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca, specificato nella tabella allegata all'atto - al netto delle somme destinate alla società Sincrotrone di Trieste e al CISAM - per un importo pari a euro 1.754,8 milioni. Rispetto al 2009 (euro 1.628,6, milioni), si registra un aumento di euro 126,2 milioni ( 7,7 per cento). La proposta di riparto per il 2010 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto ministeriale di riparto per il 2009, che determina quale riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione degli enti per il 2010 il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2009. Esclusivamente per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'assegnazione ordinaria è stata aumentata di euro 230,8. La relazione specifica che ciò è dovuto all'oneroso impegno di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile. Alle assegnazioni ordinarie sono state, quindi, aggiunte le somme dovute a regime e conseguenti alle deroghe per assunzioni di personale, relative agli anni 2003-2006 - che non è stato possibile assegnare negli anni precedenti per indisponibilità delle somme - per un importo pari a euro 44,2 milioni, nonché le somme assegnate quali contributi straordinari a destinazione vincolata, per un totale di euro 113,1 milioni. Precisa che la relazione evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca - tra i quali CNR, ASI, OGS - a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della ridotta disponibilità del capitolo e degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca. L'articolo 2 prevede che la somma di euro 14.232.405 è accantonata, quanto a euro 14,0 milioni per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 - e, per la restante parte, per quelle del CISAM. Gli articoli da 3 a 10 specificano invece alcuni progetti inclusi nella previsione di assegnazione a favore degli Istituti, ai quali sono destinati contributi straordinari, tranne in un caso. Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa specifica, in particolare, che per il 2010, in virtù del nuovo assetto organizzativo del MIUR, nella ripartizione dei fondi la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca ha operato in contatto con la Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca - che ha competenza sulla vigilanza e il funzionamento dell'ASI - per individuare le principali necessità di intervento finanziario straordinario finalizzato a sostenere attività di carattere internazionale cui l'Italia partecipa. Complessivamente, sempre in base alla relazione illustrativa, i contributi straordinari per attività internazionali ammontano ad euro 40,0 milioni. L'evidenza dei contributi relativi ad attività internazionali - unitamente al riferimento ai progetti bandiera - rappresentano due novità dello schema in esame.
Aggiunge che l'articolo 3 riguarda specificamente il CNR, la cui assegnazione


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comprende, nell'ambito della quota per attività internazionali: euro 0,2 milioni per la partecipazione all'Associazione scientifica internazionale Von Karman. La relazione evidenzia che l'importo è stato indicato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles; euro 5,3 milioni a titolo di integrazione della quota di partecipazione dell'Italia a ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) di Grenoble; euro 6,5 milioni per la realizzazione del programma di ricerca internazionale relativo alla fusione nucleare ITER e Broader Approach e del 50 per cento della quota di partecipazione dell'Italia al programma Fusion for Energy; la relazione specifica che il 50 per cento indicato è pari a euro 460.000 e che il restante 50 per cento sarà erogato attraverso l'INFN; euro 0,3 milioni per ricerche con Israele nell'ambito del programma LENS, in cui il laser è impiegato per lo studio della materia; euro 3,5 milioni per implementare alcuni progetti della Roadmap europea ESFRI; la relazione specifica che alcuni progetti sono di specifico interesse del CNR, altri devono essere realizzati su indicazione del MIUR; euro 0,8 milioni per la partecipazione dell'Italia al programma HFSP (The Human Frontier Science Program), che finanzia la ricerca di base nelle scienze della vita. Inoltre, la quota assegnata al CNR comprende: euro 2,6 milioni a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo - evidenzia che si tratta dell'unico contributo che, in base all'articolo 13 dello schema, non ha carattere straordinario; euro 18,0 milioni per la realizzazione della campagna antartica 2010 nell'ambito del programma nazionale di ricerche in Antartide; la relazione ricorda che la normativa vigente, ovvero il decreto legislativo n. 213 del 2009, affida al CNR la programmazione e il coordinamento delle attività polari; euro 1,3 milioni per il potenziamento delle ricerche riguardanti genomica funzionale e neuroscienze; euro 6,0 milioni per il completamento del finanziamento del progetto SHARE (Station at Hight Altitude for Research on the Environment); euro 1,0 milioni per l'avvio del progetto TALMUD, per la traduzione integrale in lingua italiana, con commento e testo originale, del Talmud - la relazione specifica che il progetto prevede un finanziamento complessivo di euro 5 milioni, da corrispondere in 5 anni; euro 6,1 mln per l'avvio delle attività scientifiche del Consorzio «Collezione naturale di composti chimici e Centro di screening - CNCCS», del quale il CNR è socio. La relazione specifica inoltre che l'impegno di spesa per il MIUR è previsto per un triennio, ma non indica l'importo complessivo. Le ultime quattro voci attengono a progetti indicati come bandiera nella relazione. Si tratta di: euro 1,0 milioni a sostegno del progetto Epigenomica, che ha tra i suoi obiettivi l'individuazione di molecole markers di malattie genetiche, avente un costo complessivo pari a euro 30 milioni in 3 anni; euro 10,0 milioni per il progetto Ritmare - Ricerca italiana per il mare, del quale il CNR è capofila - la relazione evidenzia peraltro che il progetto ha tra i suoi obiettivi la costituzione di una rete internazionale di laboratori per il Mar Mediterraneo; euro 1,0 milioni per il progetto. Rileva che l'ambito nucleare, del quale il CNR è capofila, finalizzato a rafforzare il sistema energetico nazionale; euro 1,0 milioni per il progetto La fabbrica del futuro, orientato a un nuovo sviluppo sostenibile nel settore manifatturiero. Con riferimento ai progetti SHARE, ITER e Broader Approach, ESFR, ricorda che la VII Commissione aveva condizionato il proprio parere favorevole sullo schema di riparto per il 2009 ad un incremento delle risorse a disposizione del CNR per il loro adeguato finanziamento. Osserva che alla indicata condizione il Governo ha dato seguito, prevedendo una specifica assegnazione, rispettivamente, di euro 3,6 e 5,3 milioni. Il successivo articolo 4 riguarda invece l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la cui assegnazione comprende, nell'ambito delle somme destinate ad attività internazionali: euro 3,5 milioni per i programmi ITER e Broader Approach e per il 50 per cento della quota di partecipazione al programma Fusion for


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Energy; euro 2,0 milioni per avviare il programma internazionale IGI-EGI - la relazione evidenzia che il programma si riferisce a una nuova organizzazione legale europea che dovrà coordinare le attività generali gestite dalle infrastrutture nazionali nel settore del calcolo, quindi l'apporto del MIUR si unisce a quello di altri Dicasteri; 1 milione di euro per le attività previste nell'ambito del programma KM3NeT, destinato a monitorare gli ambienti marini profondi, anche attraverso un telescopio sottomarino. Oltre alle citate somme destinate ad attività internazionali, la quota assegnata all'INFN comprende 19 milioni di euro per il progetto bandiera SuperB, il quale, in base alla relazione, ha l'obiettivo di realizzare un acceleratore per elettroni e positroni ad alta luminosità.
Rileva quindi che l'articolo 5 riguarda quindi l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), la cui assegnazione comprende: euro 2 milioni per la manutenzione di attrezzature scientifiche dell'Istituto (in base alla relazione: antenna di Noto; antenna e parabola di Medicina; ricevitori per antenna SRT); 3 milioni di euro per la realizzazione del progetto bandiera ASTRI-Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana. Il successivo articolo 6 riguarda l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la cui assegnazione comprende, nell'ambito della quota per attività internazionali, 3 milioni di euro per la partecipazione al programma EMSO. Sottolinea che la relazione evidenzia che si tratta della rete permanente europea di osservatori multidisciplinari sottomarini, alcuni dei quali localizzati in acque italiane. L'articolo 7 riguarda invece l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), la cui assegnazione comprende: 2 milioni di euro per la manutenzione della nave oceanografica EXPLORA; 1 milione di euro, nell'ambito della quota per attività internazionali, per la partecipazione al programma EuroArgo, finalizzato all'osservazione in situ degli oceani per lo studio del loro ruolo nel sistema climatico. L'articolo 8 riguarda inoltre la stazione zoologica Anton Dohrn, la cui assegnazione comprende euro 1,5 milioni per le esigenze connesse alla partecipazione al Consorzio BIOGEM, mentre il successivo articolo 9 è relativo al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la cui assegnazione comprende euro 13 milioni, nell'ambito della quota per attività internazionali, destinati a sostenere alcuni programmi della Società Sincrotrone. Precisa, in particolare che 5 milioni di euro sono destinati al progetto European X-FEL. Come indicato dalla relazione, il progetto è finalizzato a costruire una nuova sorgente per la produzione e l'uso scientifico di impulsi ultra-brillanti e ultra-brevi di radiazione X con coerenza spaziale. L'Italia si è impegnata a contribuire per 33 milioni di euro, su più anni; 2 milioni di euro per la partecipazione alla fase di precostruzione dell'infrastruttura ESS-European Spallation Source che, in base alla relazione, sarà la più intensa sorgente di neutroni operante al mondo; euro 5,0 milioni per il progetto EUROFEL, che, in base alla relazione, prevede la creazione di un consorzio europeo che coordini la progettazione e l'utenza dei Laser ad elettroni liberi di energia intermedia; 1 milione di euro per il progetto INSTRUCT, infrastruttura di biologia strutturale integrata. Rileva ancora che l'articolo 10 specifica che l'assegnazione all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi comprende euro 0,2 milioni per la realizzazione del programma europeo per borse di studio Bando COFUND 2008. La relazione chiarisce che si tratta della prima annualità a titolo di cofinanziamento di un programma che ha già ottenuto il finanziamento nell'ambito del VII Programma Quadro UE. L'articolo 11 riguarda invece le assegnazioni relative agli importi arretrati per assunzioni in deroga, già evidenziate; l'articolo 12 dispone che, qualora nel 2010 gli enti registrino avanzi di amministrazione relativi al 2009 o agli anni precedenti, non vincolati a specifiche finalità, essi dovranno essere utilizzati per la copertura dei progetti bandiera inseriti nei programmi 2010 degli stessi enti, oppure indicati o connessi al nuovo PNR, o rispondenti


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a indirizzi strategici di ricerca impartiti dal MIUR. Aggiunge che l'articolo 13 reca le indicazioni per il successivo biennio: per il 2011 gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento l'87 per cento dello stanziamento ordinario dell'anno in corso, con esclusione, cioè, dei contributi straordinari indicati negli articoli da 3 - esclusa la lettera a) - a 10 e delle somme dovute per le assunzioni in deroga; per il 2012 la percentuale indicata potrà essere oggetto di modifica. L'articolo 14 prevede invece che per il 2011 una quota pari al 7 per cento del Fondo sarà destinata, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al finanziamento premiale di programmi e progetti proposti dagli enti anche congiuntamente. A tale assegnazione si provvederà con apposito decreto. Ricorda che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota saranno disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare; il medesimo articolo 14 dispone, inoltre, che una ulteriore quota dell'8 per cento del Fondo sarà destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e i progetti ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal MIUR.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luigi NICOLAIS (PD) ritiene che non si debba essere benevoli con il metodo del Governo di assegnare con deprecabile e non più tollerabile ritardo i fondi agli enti di ricerca, che in tal modo non sono in grado di pianificare la ricerca stessa. Stigmatizza fortemente tale metodo, considerando che non si possa continuare a procedere con budget ex post, finanziando la ricerca passata e, in mancanza di un vero piano triennale, impedendo di investire nella ricerca futura. Lamenta inoltre che l'ANVUR, deputata al controllo della ricerca scientifica, non è ancora operativa, evidenziando al contempo che il piano nazionale di ricerca attende da oltre un anno di essere varato dal Governo che priva così l'Italia di un necessario piano strategico per il settore. Per le ragioni esposte, preannuncia il voto di astensione, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) esprime la propria soddisfazione per gli stanziamenti previsti dal provvedimento in oggetto che sono superiori rispetto a quelli dell'anno passato; ritiene che tale sforzo, in un momento economico delicato come l'attuale, vada comunque apprezzato. Concorda con la necessità di avere quanto prima un piano nazionale per la ricerca, ma evidenzia che sarebbe necessario avere anche un piano dei risultati scientifici conseguiti, visto che l'Italia si trova in buona posizione per la ricerca rispetto ad altri Paesi europei. Riterrebbe utile, d'altra parte, avere informazioni anche sulla gestione dei fondi assegnati, precisando quanto di tali risorse vada alla ricerca e quanto alla gestione ordinaria. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Antonio PALMIERI (PdL) concorda con quanto esposto dai colleghi che l'hanno preceduto, rilevando che il dato più complicato è sempre quello di avere i risultati della ricerca posta in essere, anche a fronte dei fondi stanziati. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ricorda che già in diverse sedi aveva denunciato la totale irresponsabilità del Governo nel ritardare in maniera così grave e senza precedenti l'assegnazione dei fondi per gli enti di ricerca. Ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma dell'università aveva presentato una proposta emendativa che obbligasse il Ministero a rispettare i termini per l'assegnazione dei medesimi fondi. Non ritiene quindi soddisfacente il provvedimento in esame sia nel metodo che nel merito, in quanto la cifra stanziata non


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darà certo una svolta alla ricerca scientifica in Italia. Per tali ragioni, preannuncia a nome del gruppo da lei rappresentato l'astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Fabio GRANATA (FLI) concorda con quanto detto sul metodo e sul merito del provvedimento e preannuncia a nome del gruppo che rappresenta l'astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali.
Atto n. 296.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL) relatore, ricorda che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame definisce la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, di cui all'allegato dello stesso schema, in base al comma 1. I corsi di laurea - di durata pari a 5 anni, con l'acquisizione di 300 crediti formativi e il superamento di 30 esami - sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004, e, pertanto, la denominazione dei corsi stessi deve essere corrispondente a quella della qualifica, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame. Non si possono prevedere denominazioni differenti, che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne, in base al disposto dell'articolo 6, comma 1. Essi devono essere istituiti con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, che dispone che ogni ateneo si dota di un regolamento didattico di ateneo per disciplinare l'ordinamento degli studi e individua la procedura di emanazione. Le modifiche ai regolamenti didattici di ateneo ai fini dell'inserimento dei corsi in questione devono essere approvate in tempo utile per consentire l'avvio dei corsi all'inizio dell'anno accademico. Il comma 4 dispone che i corsi siano istituiti nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario e dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro. Il successivo comma 5, invece, richiamando il pieno e integrale rispetto di tutti i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, relativo alla definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento - relativi, rispettivamente, a criteri e livelli di qualità del percorso formativo, caratteristiche del corpo docente e requisiti per l'accreditamento - affida ad un ulteriore decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), da adottare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) la definizione dei requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale. Il comma 8 dell'articolo in commento, infine, modificando implicitamente l'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 87 del 2009, contiene disposizioni relative ai corsi organizzati dalle Accademie di belle arti, dalle Scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del MIBAC e dai centri costituiti a seguito di accordi fra il MIUR e le regioni, per i quali stabilisce che si applica il comma 6. Per l'attivazione di corsi da parte di altri soggetti pubblici e privati rimane, invece, ferma la necessità di accreditamento.
Aggiunge quindi che gli articoli 2, 3 e 4 dello schema di decreto in esame riguardano


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la definizione degli ordinamenti didattici e degli insegnamenti, la disciplina del riconoscimento dei crediti e la verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi. Per quanto riguarda il primo aspetto, si dispone che le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento ai profili di competenza dei restauratori, già definiti dal decreto ministeriale n. 86 del 2009, in materia di definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili; al termine del percorso, i laureati devono possedere le competenze professionali previste dal citato decreto. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, evitando la dispersione dell'impegno conseguente ad un eccessivo numero di insegnamenti. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative scelte autonomamente, purché coerenti con il progetto formativo o appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; connesse alla preparazione della prova finale; volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini lavorativi e di orientamento. Conseguentemente, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, determinato con il regolamento didattico del corso di laurea, deve essere strettamente funzionale agli obiettivi formativi specifici del corso, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1. Sottolinea, con riferimento a tale aspetto, che l'allegato dello schema di atto in esame declina gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea magistrale. In particolare, il corso di laurea è articolato in 6 percorsi formativi professionalizzanti: materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee e manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; materiali e manufatti tessili e pelle; materiali e manufatti ceramici e vitrei e materiali e manufatti in metallo e leghe; materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e materiale fotografico, cinematografico e digitale; strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. Evidenzia che a ciascuno di questi percorsi devono essere attribuiti non meno di 90 crediti formativi universitari (CFU), inoltre sono riservati 50 CFU alle attività formative di base - dei quali, 24 per l'ambito disciplinare «Formazione scientifica» e 26 per l'ambito disciplinare «Formazione storica e storico-artistica» - e 58 CFU alle attività formative caratterizzanti - dei quali, 8 per «Metodologie per la conservazione e il restauro», 24 per «Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro», 14 per «Beni culturali» e 12 per «Formazione giuridica, economica e gestionale» -, per un totale, quindi, di 108 CFU. Per la disciplina del riconoscimento dei crediti, si conferma che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1. Per ogni corso di laurea magistrale, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati ad ogni attività formativa, in base al combinato disposto degli articoli 2, comma 5, e 4, comma 2. Il numero massimo degli esami è 30, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2).
Osserva quindi che lo schema di decreto prevede che, per le attività formative scelte autonomamente, coerenti con il progetto formativo o appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti, pari, rispettivamente, a 8 e 12, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3. Per le attività formative scelte autonomamente coerenti con il progetto formativo, invece, i regolamenti didattici assicurano allo studente la libertà di scelta fra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti in discipline di base e caratterizzanti, in base a quanto prevede l'articolo 2, comma 4. In caso di trasferimento degli studenti da un'università


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ad un'altra o da un corso di laurea magistrale ad un altro, deve essere invece riconosciuto il maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità definiti dai regolamenti didattici dei corsi di destinazione, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Solo nel caso in cui il trasferimento dello studente è effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui allo schema, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 6 e 7, e 7, comma 2. Le università possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato, per ogni corso di laurea magistrale, nel proprio ordinamento didattico e non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, secondo il dettato dell'articolo 3, comma 3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale, infine, non può essere superiore al 30 per cento, in considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo, in base all'articolo 4, comma 2. Le modalità di verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi sono fissate dal regolamento didattico di ateneo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Aggiunge che l'articolo 5, comma 1, disciplina la prova finale dei corsi di laurea magistrale, che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Per quanto concerne le modalità organizzative della prova finale, il successivo comma 2 prevede due sessioni, in periodi definiti a livello nazionale con decreto adottato di concerto tra MIUR e MIBAC, e l'articolazione dell'esame in due prove, di cui una a carattere applicativo - intervento pratico laboratoriale - e una a carattere teorico-metodologico, per la discussione di un elaborato scritto. Se la prima prova non è superata, l'esame può essere ripetuto nella sessione successiva. La Commissione esaminatrice è composta da 11 membri, di cui: 7 nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio di corso di laurea; 2 designati dal MIBAC tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, ma in fase di prima applicazione, i membri sono scelti tra i soggetti in possesso di un diploma conseguito presso una scuola di restauro statale, purché iscritti ai relativi corsi prima del 31 gennaio 2006; 2 designati dal MIUR.
Ricorda ancora che l'articolo 6, comma 2, dello schema di atto in esame disciplina il rilascio, come supplemento al diploma, di un certificato, redatto anche in lingua inglese, recante le principali informazioni relative alla carriera universitaria dello studente. Il Diploma Supplement - sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes - mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio. Il successivo articolo 7, comma 1, dispone, ai fini delle immatricolazioni a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con un successivo decreto ministeriale, sentito il CUN, si procede alla revisione delle attuali classi di laurea attinenti restauro e conservazione dei beni culturali. Il successivo comma 2 dell'articolo 7 consente quindi l'iscrizione al nuovo corso di laurea magistrale agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale attinenti il restauro già esistenti, secondo modalità definite dagli atenei. Sono riconosciuti almeno i crediti già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico di provenienza, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o di riconoscimento dei 90 CFU relativi ad attività di laboratorio necessari per conseguire il diploma di laurea magistrale a ciclo unico. Il comma 3 dispone infine che, nel primo triennio di


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applicazione, eventuali modifiche alla classe di laurea magistrale sono apportate con decreto adottato di concerto dal MIUR e dal MIBAC, sentito il CUN.
Rinvia alle osservazioni contenute nel dossier di documentazione, predisposto dagli uffici, che si riserva di considerare nella proposta di parere che verrà formulata, una volta acquisita la posizione dei rispettivi gruppi sul provvedimento in esame. Concorda inoltre con la proposta, già formulata in Ufficio di presidenza, di procedere ad una audizione informale di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, nel corso della prossima settimana.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

VII Commissione - Mercoledì 15 dicembre 2010


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ALLEGATO 1

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010.

1. La Presidente Aprea ha partecipato alla riunione dei Presidenti delle Commissioni scienza ed innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles, il 17 e 18 ottobre 2010. Alla riunione ha partecipato il senatore Franco Asciutti, in rappresentanza dell'omologa Commissione cultura del Senato.
Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2010, ha avuto luogo la visita alla cittadella di Namur e quella al Parlamento Vallone, finalizzata a fornire ai partecipanti alla Conferenza la possibilità di conoscere meglio l'area territoriale circostante a Bruxelles e ad apprezzarne la cultura e la tradizione. I componenti delle delegazioni presenti all'incontro, in rappresentanza delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali, hanno potuto così prendere diretto contatto con la cittadella, sia visitando l'esterno della roccaforte che i camminamenti interni, in un clima di interesse e partecipazione, malgrado le avverse condizioni atmosferiche.

2. Nella giornata di lunedì 18 ottobre 2010, si è svolta quindi la Conferenza dei presidenti delle Commissioni scienza e innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo che ha fatto registrare la partecipazione dei rappresentanti di Parlamenti di 18 Stati membri dell'Unione europea.
La prima parte dell'incontro è stata dedicata all'approfondimento della tematica della valorizzazione della carriera dei ricercatori. La riunione è stata presieduta dal Presidente del Parlamento della Comunità francofona, Jean-Charles Luperto, che ha introdotto i lavori, rivolgendo un saluto di benvenuto alle delegazioni presenti alla Conferenza. Il presidente Luperto ha evidenziato, in particolare, la dimensione universale della ricerca scientifica, che non conosce frontiere geografiche e deve svilupparsi tenendo conto delle strutture istituzionali europee e internazionali. Ha rimarcato che in Belgio tale settore costituisce un'opera collettiva, nell'ambito della quale la messa in comune delle conoscenze e competenze concorrono a fare il successo individuale e collettivo, divenendo un vettore di progresso della società di fronte alle nuove sfide con cui deve confrontarsi. Il presidente Luperto ha osservato, pertanto, che in un sistema economico fondato sul sapere, la domanda di ricerca richiede personale altamente qualificato; ecco perché ha inteso consacrare la Conferenza ai protagonisti della ricerca, i ricercatori, al fine di promuovere il miglioramento e la valorizzazione della loro carriera.
Sono quindi intervenuti Chantal Kaufmann, direttore generale del Ministero della Comunità francofona per la formazione post-obbligatoria e la ricerca scientifica, e Pierre Feyereisen, presidente di «Obiettivo ricerca» e direttore della ricerca al Fondo della ricerca scientifica (FNRS), che hanno svolto alcune considerazioni sul ruolo del dottorato nella formazione dei ricercatori. È stata evidenziata in particolare l'importanza propria del dottorato quale primo passo verso una completa carriera universitaria, sottolineando la necessità di un'opportuna interfaccia, in termini di tutorato, tra i diversi gruppi di formazione, per il miglioramento formativo nell'economia della conoscenza. È stato altresì posto l'accento sulla necessità di creare collegamenti più stringenti e proficui tra i dottorati e il


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mondo extra-accademico, dall'industria all'impresa, favorendo, inoltre, il fenomeno della mobilità dei ricercatori.

3. Si sono quindi succeduti, in un ampio dibattito sul tema, gli interventi dei rappresentanti delle competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, presenti alla Conferenza.
In particolare, Ruperta Lichtenecker, presidente della Commissione scienza e innovazione del Nationalrat del Parlamento austriaco, ha evidenziato la necessità di avere ricercatori ben formati, anche alla luce della crescente importanza acquisita dai settori dell'innovazione e della ricerca nell'economia dei Paesi. L'onorevole Teresa Rodriguez Barahona, presidente della Commissione scienza e innovazione del Congreso de los Diputados del Parlamento spagnolo, ha quindi evidenziato l'esigenza di rinegoziare l'ottavo programma quadro per trovare maggiori finanziamenti da destinare al settore della ricerca e della formazione in generale. La rappresentante spagnola ha portato l'esempio del proprio Paese che nel 2004 ha raccolto la sfida di cambiare modello produttivo, stimolando ricerca scientifica e innovazione tecnologica, permettendo un aumento di ricercatori pari al 30 per cento. Ha osservato, al riguardo, che la comunità scientifica deve abbracciare un sistema più aperto in ambito internazionale, in cui le scienze siano incorporate in modo più generale.
È quindi intervenuto Piotr Wach, vicepresidente della Commissione scienza, formazione e sport del Senato polacco, il quale ha altresì posto l'accento sul fatto che le lauree in discipline umanistiche non trovino adeguato spazio occupazionale nel campo della ricerca scientifica, da cui la necessità di ripensare il sistema della formazione e dell'occupazione in Europa per preparare i ricercatori a inserirsi nella vita attiva immediatamente nella fase post dottorato. Anna Putnova, presidente della Commissione scienza, formazione, cultura, gioventù e sport della Poslanecká snemovna, la Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca, e Cristian Dumitrescu, presidente della Commissione formazione, scienza e gioventù della Camera Deputatilor del Parlamento rumeno, hanno rilevato inoltre che alcuni ricercatori svolgono ricerca con il solo scopo dell'avanzamento professionale e non perché motivati verso l'attività scientifica propriamente intesa; molte persone arrivano così a quarant'anni senza avere ancora una collocazione effettiva. È intervenuto quindi José Ferreira Gomes, vicepresidente della Commissione educazione e scienza dell'Assembleia da republica del Parlamento portoghese, che ha svolto considerazioni analoghe a quelle dei colleghi che lo hanno preceduto sottolineando in particolare modo l'importanza della riunione.
È quindi intervenuta la presidente Aprea, la quale, dopo aver ringraziato la presidenza belga per la splendida cornice nella quale ha voluto dare inizio alla Conferenza, con la visita alla cittadella di Namur e al Parlamento Vallone, ha evidenziato come il tema fissato per la Conferenza risponda alla finalità principale della politica di favorire lo sviluppo della competitività. Ha ricordato in particolare l'importanza di promuovere azioni di ricerca volte a fare dell'Unione europea un'economia della conoscenza e dell'innovazione di livello mondiale, in un contesto geopolitico che non vede più i Paesi europei leader incontrastati insieme a Stati Uniti e Giappone, stante il sorpasso dei Paesi emergenti asiatici. La presidente Aprea ha osservato pertanto che la ricerca e l'innovazione possono contribuire ad un'inversione di tendenza verso un nuovo benessere individuale e collettivo dei cittadini europei. Ha rilevato, tuttavia, che tale obiettivo sarà perseguibile solo coordinando meglio le politiche europee e nazionali, rafforzando le capacità strutturali e il collegamento in rete delle equipe di ricerca e l'ulteriore sviluppo della mobilità delle persone e delle idee, in modo da assicurare la cosiddetta «quinta libertà», quella relativa alla crescente libera circolazione della conoscenza e del talento individuale.


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La presidente della VII Commissione cultura della Camera ha rilevato quindi che, a tal fine, l'obiettivo del partenariato previsto dalle iniziative strategiche europee dovrà fornire un quadro di riferimento certo per le azioni prioritarie congiunte dei vari Stati membri finalizzati alle assunzioni, alle pensioni e alla protezione sociale dei ricercatori mobili, nonché a condizioni di lavoro allettanti. Ha sottolineato, infatti, che il rischio da scongiurare è che le migliori intelligenze europee continuino ad essere «attratte» da centri di studio e di ricerca non solo statunitensi, ma ormai soprattutto cinesi e indiani; proprio su tali temi si è inserito il recente e proficuo confronto presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo recante una riforma complessiva del settore dell'università e della ricerca, già approvata dal Senato della Repubblica. La presidente Aprea ha ricordato che proprio in quella sede, in pieno accordo con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, la Commissione cultura della Camera ha approvato una norma finalizzata a dare stabilità e certezza ai ricercatori, introducendo altresì l'istituto del tenure track, volto a conferire maggiore flessibilità all'attività di ricerca. La presidente Aprea ha quindi dichiarato di condividere pienamente la proposta della Commissione europea di voler porre in essere, entro il 2011, strategie volte a formare un numero sempre maggiore di ricercatori, anche tenendo conto di aspetti legati alle pari opportunità e alla dual career, ovvero quelle situazioni in cui entrambi i partner di una coppia sono impegnati in un percorso professionale importante, difficilmente conciliabile con la famiglia. Ha espresso pertanto l'auspicio che simili iniziative possano aiutare a recuperare nel medio periodo maggiore omogeneità culturale, nel rispetto delle differenti tradizioni e identità linguistiche e che, nell'ambito delle strategie comunitarie per la qualità della ricerca e per l'innovazione, possa essere considerata sempre più vicina e feconda di sviluppi anche l'occasione dell'Expo 2015 che si terrà a Milano. In tal senso, ha rivolto un invito agli altri Stati membri dell'Unione a raccordarsi con l'Italia al fine di creare una «generazione Expo» di ricercatori, capaci di segnare una svolta nelle politiche alimentari ed energetiche del futuro.
È quindi intervenuta Nicole Dewandre, Capo dell'Unità per lo sviluppo sostenibile della Commissione europea, che ha presentato un nuovo web-based tool, finalizzato a misurare gli effetti del Settimo Programma Quadro nei settori della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico dell'UE sullo Sviluppo sostenibile. La dottoressa Dewandre si è soffermata, in particolare, sull'importanza della ricerca sullo sviluppo sostenibile in ambito energetico e sulla necessità di individuare una governance adeguata in materia.

4. Dopo il pranzo, offerto dalla Presidente del Parlamento della regione di Bruxelles-Capitale, Fran oise Dupuis, nella splendida cornice della sede di quell'Assemblea, il dibattito è proseguito con lo svolgimento di relazioni vertenti sulla tematica delle relazioni tra ricerca di base e ricerca applicata. Sono intervenuti Jean-Luc Gala, professore all'Istituto di ricerca clinica e sperimentale, Centro di tecnologie molecolari applicate, Bruno Van Pottelsberghe, Vice Decano del Solvay Brussel School of Economics and Management, Pierre Wolper, Vice Rettore della Ricerca (Ulg), i quali hanno evidenziato le principali collegate allo sviluppo della ricerca applicata nel settore delle imprese private. Il dibattito, coordinato dal Presidente del Parlamento della Vallonia, Emily Hoyos, è proseguito con lo svolgimento di interventi di altri esperti.
Ha concluso i lavori il presidente Ruperto che ha espresso i più vivi ringraziamenti a tutti i componenti delle delegazioni per la loro partecipazione, dando l'appuntamento a Budapest, nel corso del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abbinate)

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto


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sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture funzionali alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso medesimo, per consentire la sostenibilità economica dell'investimento e della gestione dell'impianto stesso, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;
e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;
f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione.

Capo II
INTERVENTI STRAORDINARI
Art. 3.
(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti o per la trasformazione degli impianti sportivi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli impianti sportivi e i complessi multifunzionali idonei al conseguimento di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.


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3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti.
4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dell'indicazione dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi nonché un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.
5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure per la predisposizione e la definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

Capo III
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI
Art. 4.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
3. L'autorità comunale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente essere concluso non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di


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fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente allo stesso deve essere ratificata entro novanta giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia giurata di stima redatta dall'ufficio comunale competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

Art. 5.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, tenuto conto della normativa vigente.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.


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3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
c) massima adattabilità alle riprese televisive;
d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo.

Capo IV
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI
Art. 6.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.
4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della


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Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Capo V
NORME COMUNI
Art. 7.
(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti).

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi impianti sportivi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di impianti sportivi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli impianti sportivi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di impianti sportivi già esistenti sono preferiti, in linea di massima, i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi, anche sociali e culturali, che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Art. 8.
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;
b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;
b-bis) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«7. Il consiglio di amministrazione è composto di sei membri, di cui quattro designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e due in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni


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professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e delle relative federazioni sportive nazionali, secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto»;
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;
d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;
e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «, comma 2,».

Art. 9.
(Norme a sostegno delle attività sportive).

1. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 5.165 annui»;
2) le parole: «un credito d'imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «un credito d'imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti»;
3) le parole: «per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza» sono sostituite dalle seguenti:»per ogni preparatore atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I benefìci devono intendersi riferiti all'intera durata del contratto».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 11.
(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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