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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali

SOMMARIO

Martedì 21 dicembre 2010


SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Testo unificato C. 3736 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 131
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 135

Disposizione in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 e abb. (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione) ... 132
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 136

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 e abb. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 133
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 137

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di martedì 21 dicembre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.
Testo unificato C. 3736 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce che il testo in esame, ai sensi dell'articolo 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Obiettivo del provvedimento, rileva, è superare la rigidità normativa nella regolamentazione dell'accesso alle reti wi-fi aperte. Rammenta che l'articolo 7 del suddetto decreto-legge ha prescritto l'identificazione, mediante preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a internet dotati di tecnologia senza fili. Fa notare che tali misure traevano origine dall'esigenza di garantire


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la sicurezza dello Stato e dei cittadini, contrastando il terrorismo internazionale, nel periodo successivo agli attentati nella metropolitana di Londra del 2005. Peraltro, sostiene, tali norme hanno evidenziato limiti e criticità, anche in considerazione della facilità di attivare comunicazioni telematiche o di utilizzare collegamenti internet senza fili evitando di ricorrere a pubblici esercizi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione in favore dei territori di montagna.
Nuovo testo unificato C. 41 e abb.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame, su cui la Commissione ha già espresso parere in data 13 luglio 2010. Rileva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento, ricondotte all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il quale lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali. Riferisce che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati. Osserva che il decreto assicura il riconoscimento del carattere di comuni montani svantaggiati qualora si riscontrino i requisiti richiamati nella suddetta disposizione. Sottolinea che l'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie: con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Rileva che l'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Aggiunge che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 5 regola il regime fiscale applicabile agli sci club; l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno proveniente da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, nonché sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Riferisce che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Rileva che l'articolo


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11 reca interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di catasto, mentre l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'utilità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformati alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

Davide CAPARINI, presidente, si associa alla considerazione del deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 e abb.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Alberto Filippi, illustra il provvedimento in esame, volto a disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE), alle riunioni del quale, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e il presidente dell'Unione province d'Italia. Riferisce che l'articolo 9 dispone che ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; in tal caso le Camere consultano i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome. Evidenzia che l'articolo 14 prevede che le relazioni annuali presentate dal Governo al Parlamento sono trasmesse anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Sottolinea che l'articolo 15 reca una analitica disciplina della partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. Si sofferma sull'articolo 16, che regola la partecipazione delle regioni alle delegazioni del Governo, sull'articolo 17, che disciplina il ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni, nonché sull'articolo 18, che prevede una sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale al fine di raccordare le linee della politica nazionale. Rileva che l'articolo 19 disciplina la


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partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, in conformità alle prescrizioni degli articoli 114 e 118 della Costituzione, mentre l'articolo 20 prevede un'apposita sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Osserva che l'articolo 21 regola le modalità della nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni e l'articolo 24 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia. Precisa che l'articolo 25 stabilisce che la legge di delegazione europea reca, tra l'altro, le disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Riferisce che l'articolo 35 reca la disciplina inerente all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome, mentre gli articoli 36 e 37 prevedono, rispettivamente, norme in materia di poteri sostitutivi dello Stato e di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Riferisce quindi che l'articolo 38 dispone che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che assegna un incisivo ruolo alle regioni ed agli enti locali nella definizione delle politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Martedì 21 dicembre 2010


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ALLEGATO 1

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Testo unificato C. 3736 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3736 ed abb., in corso di esame presso le commissioni riunite I e IX della Camera, recante abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili;
considerato che il provvedimento afferisce a profili inerenti alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Disposizione in favore dei territori di montagna (Nuovo testo unificato C. 41 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», su cui la Commissione aveva espresso parere in data 13 luglio 2010;
valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;
evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
preso atto dell'accoglimento della condizione apposta al predetto parere della Commissione , volta a prevedere che all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano definite specifiche modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformi alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.


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ALLEGATO 3

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 ed abb., recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
evidenziato che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; considerati altresì i profili di competenza riconducibili alle autonomie territoriali in relazione alle materie loro assegnate ai sensi del Titolo V della Costituzione;
rilevata la dettagliata disciplina recata dal provvedimento in ordine alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea ed all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea e considerato che non si ravvisano profili di criticità riguardo alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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