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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IV Commissione permanente
(Difesa)
IV Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 marzo 2011


SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 161

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 161
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 164

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4113 - Adozione del testo base) ... 162
ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto) ... 165

IV Commissione - Resoconto di martedì 15 marzo 2011


Pag. 161


SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, presidente, comunica che il deputato Massimo Calearo Ciman entra a far parte della Commissione.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame costituisce una nuova versione del testo unificato di riforma della legge n. 11 del 2005, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Ricorda che la Commissione aveva già espresso il proprio parere su un precedente testo, risultante da quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il nuovo testo tiene invece conto anche del sopravvenuto disegno di legge del Governo. Rinvia quindi alla relazione svolta lo scorso 14 dicembre 2010 in ordine alle finalità ed ai contenuti generali del provvedimento, che risultano presenti anche nel testo attuale, soffermandosi invece sui soli profili di interesse della Commissione.


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Come segnalato già nella passata occasione, appaiono degne di nota, per la loro portata innovativa nei rapporti tra Governo e Parlamento, le disposizioni di cui al Capo II e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 10. Le richiamate disposizioni rafforzano qualitativamente - e, al tempo stesso, razionalizzano - gli obblighi di informazione e di trasmissione dei documenti nei confronti del Parlamento, inserendoli in una sequenza temporale e logica più coerente.
In tale ambito l'unico aspetto che involge la competenza della Commissione è la previsione di specifici oneri informativi. In particolare richiama le disposizioni degli articoli 3 e 10, secondo cui, in primo luogo, «il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa» (articolo 3, comma 3); in secondo luogo, nella relazione che il Governo deve presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo dando particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune (articolo 10, comma 1, lettera a)); infine, nella relazione che il Governo deve presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, devono essere specificati gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo (...) alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (articolo 10, comma 2, lettera a)).
In conclusione, osserva che tali previsioni sono sostanzialmente identiche a quelle già recate dal precedente testo unificato su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente che il Governo si riserva di intervenire presso la Commissione in sede referente.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore se è in condizione di formulare una proposta di parere, da porre in votazione già nella seduta odierna ove la Commissione consenta.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, aderendo alla richiesta, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4113 - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 22 febbraio 2011.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che, in data 8 marzo, è stata assegnata la proposta di legge C. 4113 Di Stanislao, recante «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate». Poiché la suddetta proposta di legge verte


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sulla identica materia delle proposte di legge C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu, ne dispone quindi l'abbinamento.
Ricorda infine che, nella seduta del 15 febbraio, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), relatore, illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, evidenziando come anche la nuova proposta del collega Di Stanislao abbia finalità identiche a quelle delle altre iniziative legislative. Segnala che il testo tenti di superare le problematiche derivanti dall'esigenza di uniformare i criteri di accesso alle Forze armate con quelli previsti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Rileva, peraltro come, rispetto ad una precedente versione dell'articolato, il testo messo in distribuzione adotta l'espressione «Forze di polizia ad ordinamento civile e militare», così da ricomprendere anche il Corpo della polizia penitenziaria tra quelli per i quali occorrerà adeguare i limiti di altezza.
Ricorda altresì che nel corso dei lavori, è stato sollecitato lo svolgimento di attività conoscitive. Al riguardo, dichiarandosi disponibile a svolgere ogni attività utile all'istruttoria, invita i colleghi che hanno formulato la richiesta a specificare quali siano i soggetti da audire, così da poter meglio definire l'ambito degli approfondimenti che si ritengono necessari.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che l'ampio dibattito svolto e le osservazioni svolte dal rappresentante dell'Esecutivo, anche con riferimento alla disciplina vigente in importanti Paesi stranieri, abbiano contribuito a rendere chiaro il quadro di riferimento. Per tale ragione ritiene che la proposta possa avere un iter accelerato.

Salvatore CICU, relatore, propone, se non vi sono obiezioni, l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, testé illustrato, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 2).

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel rimettere ogni determinazione in ordine allo svolgimento di audizioni al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

IV Commissione - Martedì 15 marzo 2011


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ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione ed abbinate, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
richiamato il parere favorevole reso lo scorso 1o febbraio 2011 sulla precedente versione del testo unificato;
rilevato che il nuovo testo all'esame della Commissione non reca elementi sostanzialmente innovativi per gli ambiti di competenza della Commissione medesima;
ribadita quindi la valutazione positiva sulle norme che prevedono oneri gravanti sul Governo nei confronti del Parlamento in ordine alla tempestiva informazione ed alla trasmissione di atti e relazioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 165

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ART. 1.
(Limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate).

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri definiti dall'articolo 635-bis».
2. Dopo l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 635-bis. - (Limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate). 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti i seguenti limiti di altezza:
a) limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;
b) limite massimo di altezza per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare non superiore a metri 1,90;
c) limite massimo di altezza per il personale della Marina militare non superiore a metri 1,95.

2. Il regolamento può derogare ai limiti di cui al comma 1:
a) prevedendo limiti minimi di altezza differenziati in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiori a metri 1,55;
b) per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la determinazione di limiti di altezza differenziati;
c) in relazione alle deroghe di cui alla lettera b), prevedendo comunque limiti minimi di altezza differenziati per uomini e donne, in misura idonea ad evitare discriminazioni nei riguardi delle donne nell'accesso alla carriera militare».

ART. 2.
(Disposizioni per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento


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emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro il medesimo termine sono apportate le modificazioni necessarie al fine di uniformare ai requisiti di cui all'articolo 1, i limiti di altezza per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo militare della Croce Rossa.

ART. 3.
(Relazione del Governo alle Camere).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando:
a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 635-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
b) i parametri tecnici e scientifici impiegati per la determinazione dei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

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