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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Martedì 11 ottobre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 69

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole) ... 69

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati. C. 4564 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 70

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 74

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) ... 79

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 81
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione formulata dal relatore) ... 87
ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore) ... 90

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) ... 82
ALLEGATO 3 (Riformulazione della proposta di documento finale del relatore) ... 92

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi (Discussione e rinvio) ... 82

VI Commissione - Resoconto di martedì 11 ottobre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.25.


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Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Santo Versace entra a far parte della Commissione.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4569, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante modifica della legge n. 116 del 1995, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze
Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge provvede a modificare la legge n. 116 del 1995, con la quale era stata approvata l'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 tra la Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), integrandola al fine di estendere anche all'UCEBI l'applicazione dell'istituto dell'8 per mille dell'IRPEF.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 reca l'approvazione della nuova Intesa firmata il 16 luglio 2010 tra la Repubblica italiana e l'UCEBI, che è allegata al provvedimento.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'UCEBI concorre con lo Stato e con gli altri soggetti contemplati dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità indicate dalla predetta normativa, alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma specifica che il concorso alla ripartizione si attua a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e che le somme assegnate all'UCEBI devono essere destinate ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
Ai sensi del comma 2 le quote dell'otto per mille sono attribuite all'UCEBI sulla base delle scelte dei contribuenti effettuate in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI sarà indicata come Unione cristiana evangelica battista d'Italia, nonché, per le quote relative a scelte non espresse da parte dei contribuenti, in proporzione alle scelte espresse in favore della stessa UCEBI.
Il comma 4 regola le modalità di corresponsione delle somme, prevedendo che esse siano determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998, cioè sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal Rendiconto generale dello Stato. A decorrere dal terzo anno successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, le somme stesse saranno corrisposte annualmente dallo Stato all'UCEBI, entro il mese di giugno, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.


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In base al comma 5 l'UCEBI è tenuta a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini sopra indicati, dandone adeguata informazione.
Ai sensi dei commi 6 e 7, tale rendiconto, che deve indicare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, nonché specificare le somme attribuite a ciascun intervento, è trasmesso dal Ministero dell'interno, con annessa una propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal ricevimento.
L'articolo 3 prevede, al comma 1, che, su richiesta di una delle Parti firmatarie dell'Intesa, si può procedere, mediante un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI, alla revisione dell'importo deducibile delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un importo di 2 milioni di lire, effettuate in favore dell'UCEBI per finalità di culto, istruzione e beneficenza, previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 116 del 1995.
La disposizione prevede inoltre che il predetto processo di modifica può riguardare anche la revisione «dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della legge».
In merito alla formulazione di tale ultima previsione, segnala come non appaia del tutto chiaro il riferimento all'aliquota IRPEF, che deve presumibilmente intendersi alla quota dell'otto per cento dell'IRPEF.
Al fine di coordinare la disciplina vigente con la norma di cui al comma 1, il comma 2 abroga il comma 4 del suddetto articolo 16 della legge n. 116, ai sensi del quale, su richiesta di una delle due Parti contraenti, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 del medesimo articolo 16 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.
L'articolo 4 dispone in merito alla decorrenza delle modifiche apportate alla legge n. 116 del 1995, le quali decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'UCEBI, essa si compone di 4 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 4 del disegno di legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati.
C. 4564 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4564, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.
Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica consenta di superare la precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Esso si pone nel solco dell'analogo accordo stipulato con Gli Stati Uniti nel 2007, resosi necessario a seguito dei pronunciamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee che, nel 2002, giudicò incompatibili con il diritto comunitario alcune clausole contenute negli accordi aerei bilaterali tra alcuni Stati membri e gli USA.
Al pari dell'Accordo con gli Stati Uniti, l'Accordo, oltre ad aprire i rispettivi mercati del trasporto aereo (eliminando le


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disposizioni che ancora limitano i diritti delle compagnie aeree delle due parti di operare tra destinazioni dell'UE e del Canada), prevede l'allineamento delle relazioni tra il Canada e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 3 allegati.
L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte.
In base all'articolo 3 le Parti contraenti riconoscono come designazione le licenze rilasciate dall'altra Parte, prevedendo che le autorità competenti di una Parte contraente rilascino celermente al vettore aereo dell'altra Parte che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente:
nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, tra le quali ovvero dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera;
nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni.

La disposizione disciplina altresì i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che intervengono essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione. La norma precisa che tali misure possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero qualora ciò sia necessario per garantire la protezione e la sicurezza dell'aviazione civile.
Ai sensi dell'articolo 4 ciascuna Parte consente che i cittadini dell'altra detengano la proprietà sulle proprie compagnie aeree, fatte salve le condizioni stabilite dall'Allegato 2 dell'Accordo.
L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di ciascuna Parte ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.
In tale ambito rileva, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli obblighi di rispetto della normativa in materia doganale previsti dalla lettera b) dell'articolo.
In base all'articolo 6, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, conformemente alle disposizioni applicabili dell'Accordo tra il Canada e la Comunità europea in materia di sicurezza dell'aviazione civile. In tale contesto le Parti accettano lo svolgimento di ispezioni a terra su aeromobili da parte delle autorità aeronautiche dell'altra Parte, le quali sono tenute, nel caso di non conformità dell'aeromobile, ad adottare le misure necessarie.
La disposizione afferma l'importanza della cooperazione tra le Parti nel settore della sicurezza nell'aviazione civile, in particolare attraverso lo scambio di informazioni. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parti hanno inoltre il diritto di adottare misure immediate, compresa la revoca, sospensione o autorizzazione delle autorizzazioni e dei permessi, qualora ciò sia necessario per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza.
Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi


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relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e si contempla comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.
L'articolo 7 disciplina la cooperazione in materia di sicurezza, intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (quali il sequestro di aeromobili e atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile).
La disposizione precisa che le Parti devono agire in conformità alle norme per la protezione dell'aviazione civile definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in quanto applicabili, e devono esigere dagli operatori il rispetto di tali norme. La cooperazione si esplica attraverso il mutuo riconoscimento delle reciproche norme di sicurezza, l'adozione delle misure di sicurezza richieste dall'altra Parte, l'effettuazione di ispezioni di sicurezza e la prestazione di assistenza reciproca in caso di sequestri di aeromobili o altri atti di interferenza illecita.
Si prevedono consultazioni qualora una delle Parti ritenga che l'altra non abbia rispettato le condizioni della cooperazione.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analogamente alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.
In particolare si prevede che, su base di reciprocità, e per quanto possibile in base alla normativa nazionale, le compagnie aeree siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, attrezzature di terra, pezzi di ricambio e materiale stampato, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei e per la manutenzione degli aeromobili, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.
Inoltre si prevede che una Parte chieda assistenza all'altra per conto delle proprie compagnie aeree, per ottenere esenzioni da tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni sopra indicati.
La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo.
Si fanno comunque salve le previsioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra il Canada e Stati membri dell'UE.
In base all'articolo 9 le Parti si forniscono vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali, sulla base delle normative nazionali.
L'articolo 10 sancisce l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori, impegnando le Parti ad adottare misure non discriminatorie, ragionevoli e proporzionate, riguardanti, tra l'altro, rimborsi ai passeggeri, compensazioni per mancato imbarco, assicurazioni per i danni fisici subiti dai passeggeri.
L'articolo 11 prevede che le Parti garantiscano l'accessibilità degli aeroporti, dei corridoi aerei, dei servizi di controllo del traffico, delle altre infrastrutture collegate alla navigazione aerea e dei servizi a terra alle compagnie aeree dell'altra Parte, su base non discriminatoria, nonché l'applicazione trasparente, efficace e non discriminatoria delle procedure e regolamentazioni in materia di gestione delle bande orarie negli aeroporti (cosiddetti slots). La disposizione fa comunque salvi i vincoli giuridici, operativi e fisici.
L'articolo 12 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali, per quanto riguarda i servizi di controllo e navigazione aerea, nonché l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture o servizi di protezione dell'aviazione.
L'articolo 13, il quale disciplina il contesto commerciale, prevede che ciascuna Parte accordi alle compagnie aeree dell'altra eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi di trasporto aereo.


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La disposizione specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari; in tale ambito si precisa che l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile e si sancisce la libertà di fissazione delle tariffe e dei prezzi per i servizi di trasporto aereo.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia la previsione di cui alla lettera c) del paragrafo 8, in base alla quale ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero i fondi provenienti dal normale svolgimento delle loro attività, senza restrizioni o ritardi, al tasso di cambio di mercato applicabile ai pagamenti correnti e senza alcun onere, escluse le ordinarie commissioni bancarie.
La norma disciplina inoltre alcuni aspetti commerciali specifici, quali la frequenza e la capacità dei servizi di trasporto aereo, il code-sharing, l'assistenza a terra, i servizi intermodali, l'affiliazione commerciale ed il noleggio di aerei con equipaggi, i voli charter e l'invio sul territorio dell'altra Parte di personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessario alle attività da porre in essere.
L'articolo 14 interviene sui temi della concorrenza, indicando alcuni obiettivi di cooperazione che le Parti si impegnano a perseguire per la creazione di un ambiente equo per la fornitura dei servizi aerei.
In tale ambito si individuano come fattori essenziali per l'affermarsi di un contesto concorrenziale l'operatività delle compagnie aeree su base interamente commerciale, l'assenza di sovvenzioni statali, le condizioni di privatizzazione delle compagnie, l'acceso equo e non discriminatorio ad infrastrutture, servizi aeroportuali e sistemi di prenotazione.
Al riguardo si contempla la possibilità, quando si ritenga che sussistano condizioni anticoncorrenziali, che ciascuna Parte trasmetta all'altra osservazioni in merito, le quali costituiscono oggetto di discussione in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'Accordo, e si prevede la cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza.
L'articolo 15 prevede che le Parti cooperino per affrontare gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo al fine di ottimizzarne l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la capacità e la sicurezza dei sistemi, nonché ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo.
L'articolo 16 stabilisce che ogni compagnia aerea canadese o di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso di designazione all'esercizio del trasporto aereo, rilasciata in forza di uno degli accordi sul trasporto aereo sostituiti dall'Accordo, ovvero che disponga di autorizzazione o licenza valida alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, continui a essere continui a disporre di tali titoli per l'esercizio della sua attività.
L'articolo 17 istituisce un Comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, il quale promuove la cooperazione tra Parti e costituisce la sede nella quale queste ultime si consultano su questioni attinenti all'interpretazione dell'Accordo e per risolvere problemi segnalati.
Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.
L'articolo 18 sottolinea l'impegno delle Parti nel campo della protezione dell'ambiente, riconoscendo il diritto di ciascuna Parte ad applicare misure per affrontare il tema dell'impatto ambientale delle attività di trasporto aereo, senza alcuna distinzione basata sulla nazionalità degli operatori.
L'articolo 19 sottolinea l'importanza di considerare gli effetti dell'Accordo sull'occupazione e sulle condizioni lavorative, mentre l'articolo 20 individua nel Comitato misto di cui all'articolo 17 il luogo dove possono essere sollevate questioni di cooperazione internazionale rispetto alle relazioni in materia di trasporto aereo tra le Parti ed altri Paesi.


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L'articolo 21 disciplina le modalità di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, le quali sono risolte attraverso consultazioni formali in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'Accordo, ovvero, in caso di mancata risoluzione in quella sede, ricorrendo ad una persona o organismo indicati consensualmente dalle Parti, ovvero, ancora, in caso di mancato raggiungimento di tale consenso, ad un tribunale arbitrale di tre membri.
Gli articoli da 22 a 25 contengono le consuete clausole finali: in particolare, si disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e le eventuali modifiche al testo dello stesso, si prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo, mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo.
L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'Accordo con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Canada, e dispone che l'Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva, rispettivamente, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Canada, riportati nell'Allegato 3 dell'Accordo. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future decisioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno alla partecipazione futura delle Parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo: in tal caso, tuttavia, le Parti interessate consultano il comitato misto in vista di eventuali necessari adattamenti dell'Accordo.
Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato 1 indica i servizi di trasporto che ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di offrire.
L'Allegato 2 regola la disponibilità di diritti sulle compagnie aeree di una Parte da parte di cittadini dell'altra Parte e disciplina i servizi che possono essere forniti dalle compagnie aeree delle due Parti.
L'Allegato 3 elenca gli accordi bilaterali tra il Canada e gli Stati membri dell'UE che sono sospesi o sostituiti dall'Accordo.
Evidenzia quindi come il provvedimento non contenga profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati.
C. 4565 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4565, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.
Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica risponda all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione che sono in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.


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La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei princìpi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 29 articoli e 4 allegati.
L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei in Georgia e quelli georgiani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 3 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione a cittadini di Stati o a Stati che siano Parti contraenti l'Accordo, nonché nella rispondenza del vettore medesimo alle leggi e ai regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza e protezione dell'aviazione, contenute rispettivamente dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo.
Ai sensi dell'articolo 4 le Parti contraenti riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità adottate dalle autorità competenti dell'altra Parte, senza procedere ad ulteriori accertamenti salvo che non ritengano per motivi specifici che non siano state rispettate le condizioni in materia di autorizzazione stabilite dall'articolo 3 dell'Accordo.
La disposizione non si riferisce comunque alle determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza o a coperture assicurative.
L'articolo 5 regola i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio del'attività di trasporto aereo, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 14 e 15 dell'Accordo, per violazioni delle disposizioni dell'articolo 7 concernenti l'ingresso e l'uscita dei vettori dal territorio delle Parti, le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili, nonché quando una Parte dichiari che non siano rispettate le condizioni di concorrenza.
La disposizione specifica che il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o dei permessi non possono essere disposti per il solo fatto che la proprietà o il controllo del vettore sono detenuti da cittadini della Comunità europea.
L'articolo 6 stabilisce che, nell'assumere decisioni in materia di proprietà e controllo societario di un vettore aereo di una Parte da parte di cittadini dell'altra Parte, saranno autorizzate sulla base di una decisione preventiva del Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.
A tal proposito evidenzia, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli obblighi di rispetto della normativa sullo sdoganamento ed in materia doganale.
L'articolo 8 interviene sui temi della concorrenza, indicando alcuni obiettivi di cooperazione che le Parti si impegnano a perseguire per la creazione di un ambiente


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equo per la fornitura dei servizi aerei, escludendo il ricorso ad ogni discriminazione basata sulla nazionalità.
In tale ambito si dichiarano incompatibili con il funzionamento dell'Accordo gli aiuti di Stato che falsino la concorrenza e si prevede che ogni pratica contraria alla concorrenza sarà valutata sulla base delle norme in materia applicabili nell'Unione europea.
Al riguardo si contempla la possibilità, quando si ritenga che sussistano condizioni anticoncorrenziali, che ciascuna Parte trasmetta all'altra osservazioni in merito, e possa chiedere l'avvio di discussioni in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo. Nel caso di mancato accordo in sede di consultazioni la Parte che ne ha fatto richiede può rifiutare, ritirare, revocare, sospendere o condizionare le autorizzazioni relative ai vettori aerei coinvolti.
L'articolo 9 prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alle operazioni di assistenza a terra o di selezionare prestatori di tali servizi, fatti salvi i vincoli fisici o operativi conformi alla normativa locale, nonché di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile.
Le compagnie possono inoltre pagare in valuta locale le spese effettuate nel territorio dell'altra Parte, ovvero pagare in moneta liberalmente convertibile, nel rispetto della normativa valutaria vigente nel territorio dell'altra Parte.
In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 5 dell'articolo 9, ai sensi del quale è altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della domanda di rimessa.
La norma disciplina inoltre alcuni aspetti commerciali specifici, quali il code-sharing, i servizi di superficie, il leasing di aeromobili ed il noleggio di aerei con equipaggi, l'affiliazione commerciale.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche l'articolo 10, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analoghe alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.
In particolare si prevede che, su base di reciprocità, e per quanto possibile in base alla normativa nazionale, le compagnie aeree siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi su carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, stampe, apparecchi per la sicurezza dei passeggeri, bagagli e merci in transito, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.
La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo e che rimane slava la possibilità, per ciascuna Parte, di applicare prelievi sul carburante, fornito sul suo territorio, utilizzato per aeromobili che operino collegamenti all'interno del territorio della predetta Parte.
Si esclude inoltre dall'ambito di applicazione dell'Accordo l'IVA e si fanno comunque salve le previsioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra la Georgia e Stati membri dell'UE.
L'articolo 11 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte, per


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quanto riguarda i servizi di controllo e navigazione aerea, nonché l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture o servizi di sicurezza dell'aviazione, oneri d'uso che non siano adeguati, che siano discriminatori o non equamente ripartiti tra le categorie di utenti, o il cui costo sia superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei.
L'articolo 12 specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di fissare liberamente i prezzi, senza obblighi di notifica o deposito.
In base all'articolo 13 le Parti si forniscono vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali, sulla base delle normative nazionali e cooperano a tal fine nell'ambito del Comitato misto di cui all'articolo 22.
L'articolo 14 riguarda la protezione della sicurezza aerea. In particolare il paragrafo 1, rinvia alle disposizioni in materia elencate nell'Allegato II, mentre i paragrafi da 2 a 7 riguardano la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile, prevedendo la partecipazione della Georgia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
In tale contesto le Parti accettano lo svolgimento di ispezioni a terra su aeromobili da parte delle autorità aeronautiche dell'altra Parte, le quali sono tenute, nel caso di non conformità dell'aeromobile, ad adottare le misure necessarie.
Sono inoltre previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei.
L'articolo 15 disciplina la cooperazione in materia di protezione della navigazione aerea, intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (quali il sequestro di aeromobili e atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile).
La disposizione precisa che le Parti si conformano alle disposizioni dell'UE elencate nell'Allegato II, devono agire in conformità alle norme per la protezione dell'aviazione civile definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in quanto applicabili, e devono esigere dagli operatori il rispetto di tali norme.
La cooperazione si esplica attraverso l'adozione di provvedimenti urgenti e delle misure di sicurezza richieste dall'altra Parte, l'assunzione di misure efficaci per proteggere gli aeromobili, compreso il trattenimento a terra del velivolo, la prestazione di assistenza reciproca in caso di sequestri di aeromobili o altri atti di interferenza illecita.
Si prevedono consultazioni qualora una delle Parti ritenga che l'altra non abbia rispettato le condizioni della cooperazione.
L'articolo 16 prevede che le Parti cooperino per affrontare gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia, per rafforzare le norme di sicurezza, ottimizzare la capacità, ridurre i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Georgia partecipa come osservatore ai lavori del Comitato per il cielo unico, è associata dall'UE alle iniziative di carattere operativo nei settori della navigazione aerea e adegua le sue strutture istituzionali di gestione al cielo unico.
L'articolo 17 sottolinea la rilevanza della protezione dell'ambiente in sede di attuazione della politica dell'aviazione, impegnandosi a cooperare in materia e a conformarsi alle disposizioni in materia recate dall'Allegato III, Parte E.
In ogni caso si esclude che le Parti subiscano limitazioni rispetto alla possibilità di adottare misure per affrontare il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, fatto salvo l'obbligo che esse siano applicate senza alcuna distinzione basata sulla nazionalità degli operatori.
L'articolo 18 riguarda la protezione dei consumatori, impegnando le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia di sicurezza aerea indicate nell'Allegato III, Parte G.
L'articolo 19 riguarda invece i sistemi informatici di prenotazione, impegnando le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia indicate nell'Allegato III, Parte H.
L'articolo 20 si interessa degli aspetti sociali implicati dall'Accordo, impegnando


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le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia indicate nell'Allegato III, Parte F.
L'articolo 21 impegna le Parti a rispettare gli obblighi dell'Accordo e ad astenersi da misure che ne pregiudichi gli obiettivi, sancendone la responsabilità sul rispettivo territorio circa la corretta attuazione dell'Accordo stesso. In tale ambito si stabilisce l'obbligo reciproco di fornirsi informazioni ed assistenza.
L'articolo 22 istituisce un Comitato misto per l'attuazione dell'Accordo, le cui decisioni sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le Parti. Il Comitato promuove la cooperazione tra Parti e costituisce la sede nella quale queste ultime si consultano su questioni attinenti all'interpretazione dell'Accordo e per risolvere problemi segnalati.
Il comitato si riunisce in funzione delle esigenze, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo stesso.
L'articolo 23 disciplina le modalità di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, le quali sono risolte attraverso consultazioni formali in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo, ovvero, in caso di mancata risoluzione in quella sede, ricorrendo ad una commissione arbitrale di tre membri, le cui decisioni sono vincolanti per le Parti.
Se tuttavia la decisione della commissione arbitrale non dovesse essere applicato da una Parte, l'altra Parte può sospendere l'applicazione di diritti o privilegi scaturenti dall'Accordo.
L'articolo 24 impegna le Parti ad adottare tutte le misure necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti loro dall'Accordo.
L'articolo 25, il quale regola le relazione dell'Accordo con altri accordi bilaterali tra Georgia e Stati membri dell'Unione europea, stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo stesso prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri dell'UE.
È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
L'articolo 26 definisce la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo, mentre, ai sensi dell'articolo 27, ciascuna Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e al Segretariato dell'ONU.
L'articolo 28 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche relative, presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite, mentre l'articolo 29 fissa l'entrata in vigore dell'Accordo entro un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; la disposizione specifica che l'Accordo sia applicabile, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato I indica i servizi aerei che ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di offrire, rinviando comunque alle disposizioni transitorie previste dal'Allegato II.
L'Allegato II reca una serie di disposizioni transitorie, concernenti sostanzialmente l'applicazione graduale, da parte della Georgia, delle legislazione dell'UE in materia di trasporto aereo elencata nell'Allegato III.
L'Allegato III contiene previsioni l'elenco delle disposizioni vigenti nell'UE applicabili conformemente all'Accordo, con gli adattamenti specifici indicati dall'Allegato stesso.
L'Allegato IV estende all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e dalla Confederazione elvetica le previsioni dell'Accordo


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in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto aereo e di riconoscimento reciproco dei vettori.
Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione del Senato, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti, trasmesso dalla Commissione di merito.
Il provvedimento che, si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi, stabilisce, all'articolo 1, le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
L'articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati dal provvedimento
L'articolo 3 prevede, al comma 1, che l'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale (con tale nozione si indica il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, comprendente, oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo) avvenga mediante stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente ovvero del comune.
Ai sensi del comma 2 l'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario, che deve indicare le eventuali risorse pubbliche e gli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
In base al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, questo promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma da concludersi non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. Qualora l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione del comune all'accordo stesso deve essere ratificata entro centoventi giorni dalla richiesta.
La disposizione specifica che i pareri e gli altri atti di assenso delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici,


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architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella conferenza di servizi, ferma restando, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette.
Per quanto riguarda i profili attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale stabilisce che, qualora l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, quest'ultimo possa trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio, i cui oneri sono a carico dei soggetti cessionari interessati.
L'articolo 4 disciplina il contenuto dei progetti per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, prevedendo, al comma 1, che il soggetto proponente, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ad una serie di criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza;
d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi;
e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.
f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.

Inoltre, in base al comma 3 il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, di una serie di criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria, quali: diversificazione delle attività all'interno della struttura; previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata; massima adattabilità alle riprese televisive; previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa; uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia.
Ai sensi del comma 2 il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 5, comma 1, il quale consente al comune di cedere, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie (per periodi non inferiori a cinquant'anni) relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a titolo legittimo, l'uso prevalente. La cessione avviene sulla base di apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, i cui oneri sono a carico dei cessionari.
In base al comma 2 possono essere oggetto di cessione, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza.
In tale contesto il comma 3 sancisce l'obbligo per l'acquirente di garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture cedute per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.


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Il comma 4 specifica che nell'atto di cessione il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico degli impianti sportivi e delle aree. In tale ambito il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
Il comma 5 ribadisce l'obbligo che le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi siano realizzate nel rispetto della normativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mentre il comma 6 specifica che, qualora gli interventi di ristrutturazione o di trasformazione non siano conformi agli strumenti urbanistici e non si possa rilasciare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ovvero in tutti i casi in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede alla redazione dello studio di fattibilità ed alla stipula dell'accordo di programma previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
Il comma 7 disciplina l'ipotesi di fallimento della società sportiva o di altro soggetto cessionario delle strutture, prevedendo in tal caso che il diritto di proprietà e il diritto di superficie si estinguono e il bene ceduto rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
L'articolo 6 prevede, al comma 1, che la legge si applichi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
In merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 2, il quale esclude dall'applicazione dei benefici previsti dal provvedimento le società sportive che non siano in regola con i versamenti contributivi e fiscali.
L'articolo 7 reca una previsione di natura transitoria, ai sensi della qualele norme della legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigoredel provvedimento, che è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, rinviandone pertanto l'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (PT), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria 2011 (vedi allegato 1) e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (vedi allegato 2).


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Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare alla seduta di domani la votazione sulle proposte di relazione e di parere formulate dal relatore, al fine di consentire alla Commissione di valutare in maniera più approfondita il contenuto di tali documenti.

Gianfranco CONTE, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge C. 4623 e della proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente.
COM(2010)695 definitivo.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, Pagano, aveva presentato, nel corso della precedente seduta di esame del documento, una proposta di documento finale.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, riformula la propria proposta di documento finale (vedi allegato 3), al fine di inserire nel documento un'ulteriore osservazione, alla lettera f), la qualeinvita il Governo ad adoperarsi per giungere ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale peggiorativo, sotto il profilo dell'IVA, rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'integrazione della proposta di documento finale formulata dal relatore, evidenzia come essa attenga ad una tematica molto specifica, concernente le aliquote IVA applicabili ai prodotti musicali ed a quelli dell'editoria elettronica, laddove il Libro verde affronta, in una prospettiva molto più ampia e generale, le problematiche complessive relative a tale imposta.

Francesco BARBATO (IdV) chiede di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di documento finale, al fine di approfondirne in maniera più compiuta il contenuto.

Gianfranco CONTE, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Barbato, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.
(Discussione e rinvio).


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La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL), illustra la risoluzione, evidenziando preliminarmente l'importanza assunta dal settore dei giochi, che costituisce non soltanto uno dei più importati comparti dell'economia italiana, avendo fatto registrare, nel 2010, un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, realizzato da circa 5.800 imprese, le quali impiegano complessivamente oltre 100.000 persone, ma anche un'importantissima fonte di gettito tributario, da cui l'erario dello Stato ha conseguito, nel medesimo anno, circa 9,5 miliardi di euro.
Segnala inoltre come la notevole evoluzione conosciuta dal settore nel corso degli ultimi quindici anni, sia sotto il profilo regolatorio, sia sotto quello industriale, abbia portato ad una rapida modernizzazione, attraverso l'estensione delle modalità di gioco e l'introduzione di reti tecnologiche di raccolta, che hanno consentito di ridurre in misura considerevole gli ambiti del gioco irregolare o illegale.
Sono numerosi, pertanto, i profili di delicatezza che connotano tale tipologia di attività, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'esigenza di assicurare la massima trasparenza e legalità in un ambito che, per la rilevanza degli interessi economici e dei flussi finanziari coinvolti, risulta esposto ad alcuni rischi.
A fronte di ciò, la produzione normativa che ha interessato il settore dei giochi è risultata, in alcuni casi, piuttosto convulsa, essendo spesso dettata più che altro dall'esigenza di incrementare il gettito erariale, piuttosto che da quella di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, stabile ed omogeneo.
In tale contesto, considera opportuno individuare alcune linee di indirizzo, alle quali deve rifarsi sia l'attività normativa, di rango primario e secondario, sia la giornaliera attività di vigilanza sul settore esercitata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
In primo luogo, occorre che il governo complessivo del comparto sia ricondotto a logiche di politica industriale, e che, al tempo stesso, siano garantiti, in ragione dei richiamati profili di specialità e delicatezza, presidi pubblicistici di regolazione e vigilanza adeguati ad assicurare i primari interessi pubblici coinvolti.
In particolare, è innanzitutto opportuno ribadire che i principi cardine della regolazione del settore dei giochi devono essere rappresentati: dalla tutela dei giocatori; dal rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori; dal contrasto alle forme di gioco patologico; dalla garanzia circa la piena trasparenza della struttura proprietaria e l'operatività dei soggetti concessionari; dalla tutela degli interessati erariali.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, considera utile incentivare ogni opportuna forma di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, sempre nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità.
Inoltre, in un contesto più ampio, occorre cogliere l'occasione rappresentata dalla presentazione, da parte della Commissione europea, del Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2), per ribadire la fondatezza e la compatibilità con i principi comunitari, dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano, in particolare al fine di evitare che l'ingresso indiscriminato nel mercato italiano di operatori di gioco on-line residenti in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti regolatori posti a tutela dei consumatori, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali, sottoposti ad un regime di requisiti ed obblighi molto più rigoroso.
In parallelo, assume analogo rilievo, sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole


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articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute.
A tale ultimo riguardo, è opportuno che, nell'applicazione delle recenti novità normative introdotte in materia di tassazione e di rivendita dei generi di monopolio, si tenga conto, oltre che dei vincoli dettati dal complessivo sforzo di stabilizzazione dei conti pubblici, anche dell'esigenza di mantenere una prospettiva di stabilità a tale settore, in particolare evitando di dare nuovamente adito a fenomeni di contrabbando che hanno caratterizzato negativamente una fase precedente, nonché tutelando l'interesse dei consumatori e delle comunità locali nel loro complesso a disporre di una rete di vendita, in modo da assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi essenziali anche nelle aree geomorfologicamente svantaggiate.
Sulla scorta di tali premesse, la risoluzione in discussione impegna il Governo, innanzitutto, ad avviare quanto prima, anche sulla base di un'interlocuzione con le Commissioni parlamentari competenti e con gli operatori del settore, una riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti nel settore dei giochi, al fine di accentuare la neutralità del prelievo rispetto alle singole tipologie di gioco, di dare stabilità e certezza al gettito, senza pregiudicare la possibilità di un'ulteriore crescita del settore, tenendo altresì conto delle conseguenze della sempre più forte competizione in tale mercato.
Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche di carattere tributario, si segnala l'esigenza di verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi on-line rispetto ai giochi cosiddetti «fisici», ad esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del bingo «fisico», che attualmente sconta un'aliquota del 12 per cento, più onerosa rispetta a quella applicata al bingo on-line, sebbene quest'ultimo sia gravato da costi di gestione certamente inferiori.
Inoltre, l'atto di indirizzo sottolinea l'esigenza di assumere le opportune iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando al riguardo l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriore degli stessi rispetto agli operatori on-line.
L'atto di indirizzo evidenzia quindi la necessità di rafforzare tutti gli strumenti, normativi e di controllo, atti a contrastare il gioco illegale e le pratiche concorrenziali sleali, anche attraverso un concreto coinvolgimento in tale ambito dei comuni.
Più specificamente, la risoluzione sottolinea la necessità di assumere tutte le opportune iniziative, in sede comunitaria, affinché sia riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare anche gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi, la protezione dei consumatori contro i rischi di frode, il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata e la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco. A tal fine si richiama l'esigenza di valorizzare l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, da ultima con la sentenza del 15 settembre 2011 relativa alla normativa austriaca, ha confermato il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che hanno conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo


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riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri.
Per quanto attiene ad alcune problematiche di natura tecnica, l'atto di indirizzo impegna il Governo, in primo luogo, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di superare i problemi che attualmente impediscono ai concessionari dei giochi di utilizzare le modalità di pagamento RID, ai fini del rispetto della disciplina circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
In secondo luogo, appare necessario verificare la congruità delle specifiche tecniche previste per l'attivazione del sistema di georeferenziazione degli apparecchi da gioco collegati in rete, al fine di assicurare la precisione ed affidabilità del sistema, ridurre al minimo le possibilità di manomissione, minimizzare nei limiti del possibile gli oneri di adeguamento per i concessionari ed i gestori, nonché scongiurare i possibili rischi di inquinamento ambientale derivanti dall'installazione degli apparecchi tecnologici necessari al suo funzionamento.
Inoltre, la risoluzione sottolinea l'esigenza di velocizzare, sia pure nel pieno rispetto della normativa in vigore, le procedure amministrative e di collaudo relative agli apparecchi da gioco cosiddetti videolotteries (VLT), al fine di consentire il rispetto dei piani di sviluppo previsti e l'installazione degli apparecchi per i quali sono già state rilasciate le licenze.
Con riferimento specifico al settore del Bingo, la risoluzione impegna inoltre il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni che hanno incrementato la percentuale di somme giocate restituite ai giocatori, nonché a prevedere il riallineamento delle scadenze delle concessioni relative al Bingo «fisico».
L'atto di indirizzo affronta anche le tematiche afferenti ai giochi su base ippica e sportiva, impegnando il Governo ad evitare disparità tra la procedura per l'aggiudicazione dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di tali giochi presso i cosiddetti «corner» e la procedura di aggiudicazione dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica e sportiva presso i negozi che svolgono come attività principale tale commercializzazione, in particolare per quanto riguarda la revoca delle concessioni in materia precedentemente detenute dai medesimi soggetti, nonché a garantire la sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e giochi su base sportiva, e ad assicurare una maggiore capillarità della rete di tali giochi, contrastando in tal modo il gioco illegale.
In tale contesto, si rileva la necessità di procedere, in tempi ragionevolmente rapidi, alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in agenzia fiscale.
Al fine di assicurare che i principi della tutela dei giocatori, del rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori e del contrasto alle forme di gioco patologico costituiscano, tra gli altri indicati in premessa, i principali cardini della regolazione del settore dei giochi, la risoluzione impegna altresì il Governo a rafforzare, anche con il contributo dei soggetti concessionari, le azioni di contrasto e di recupero dei fenomeni di ludopatia, sia attraverso presidi che impediscano al singolo giocatore di impegnare risorse esorbitanti rispetto alla propria condizione economica, sia attraverso programmi di informazione, sensibilizzazione e recupero, nonché a irrobustire i meccanismi per rendere maggiormente efficace il divieto di partecipazione al gioco da parte dei soggetti minori.
Su un piano più generale, l'atto di indirizzo evidenzia l'esigenza di realizzare un testo unico dei giochi che consenta di razionalizzare e stabilizzare il complesso corpus normativo vigente in materia, evitando ogni eccesso di adempimenti amministrativi e burocratici inutili.
Per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, la risoluzione impegna il Governo a valutare con attenzione l'impatto che un eventuale incremento del prelievo sulle sigarette previsto dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare


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per ciò che attiene all'eventuale espansione del contrabbando.
Inoltre, sempre con riferimento al settore dei tabacchi, si segnala l'esigenza che le nuove disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011 con cui si prevede di rivedere le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio siano applicate in modo tale da tenere conto, della specifica situazione delle rivendite ubicate nei piccoli comuni, nei comuni montani o in quelli caratterizzati da particolari condizioni geografiche, al fine di evitare la chiusura di tali esercizi, i quali costituiscono spesso un indispensabile presidio per l'erogazione di servizi fondamentali per quelle comunità locali, nonché al fine di consentire un ampliamento dei prodotti che possono essere offerti dalle rivendite speciali.
Infine, la risoluzione impegna il Governo a favorire, sia pure nel rigoroso rispetto delle diverse responsabilità e competenze, forme permanenti di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno fissare una seduta di discussione dell'atto di indirizzo che consenta alla Commissione di approfondire, con tempi adeguatamente ampi, le numerose tematiche sottese alla risoluzione.

Francesco BARBATO (IdV) chiede di porre all'ordine del giorno della Commissione la propria risoluzione n. 7-00695, la quale affronta anch'essa le problematiche concernenti il regime concessorio per la gestione in via telematica degli apparecchi da gioco, intervenendo anche sulla definizione dei contenziosi esistenti tra i soggetti concessionari e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'intervento del deputato Barbato, ricorda che la questione relativa alle contestazioni avanzate dalla Corte dei conti nei confronti dei concessionari della rete dei giochi sia stata più volte affrontata dalla Commissione, sia in occasione dell'audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia, da ultimo, nella stessa audizione del Presidente della Corte dei conti svoltasi oggi nell'ambito dell'esame, in congiunta con la XII Commissione, del disegno di legge C. 4566, recante delega per la riforma fiscale ed assistenziale. In tale contesto non considera utile affrontare ulteriormente la questione attraverso un atto di indirizzo, anche in considerazione del fatto che, come segnalato dallo stesso Presidente della Corte dei conti, non appare possibile definire per legge l'importo dei risarcimenti eventualmente dovuti dai predetti concessionari.

Francesco BARBATO (IdV) non condivide le considerazioni del Presidente, sottolineando come la propria risoluzione non si limiti alla sola questione dei risarcimenti richiesti dalla Corte dei conti ai concessionari, ma affronti, in modo articolato, una serie di temi rilevanti per il settore, in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio nel caso di mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, nonché in merito alla disciplina dei requisiti richiesti per partecipare all'assegnazione delle concessioni.
Ritiene pertanto utile porre quanto prima all'ordine del giorno la risoluzione, per consentire a tutti i gruppi di fornire il proprio apporto al lavoro della Commissione su questa materia, con l'obiettivo di definire indirizzi al Governo condivisi il più possibile da tutte le forze politiche.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il modo più efficace con cui le forze politiche possono contribuire al contenuto della risoluzione in discussione sia quello di formulare proposte di modifica o di integrazione, che saranno certamente prese in attenta considerazione da parte dei presentatori. In ogni caso, prendendo atto della richiesta del deputato Barbato, si riserva di inserire la risoluzione n. 7-00695 all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

VI Commissione - Martedì 11 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011;
rilevato come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera;
evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;
considerato invece come l'Allegato B contempli alcune direttive rilevanti per i profili di competenza della Commissione;
evidenziata, in particolare, la direttiva 2010/23/UE, la quale integra la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, consentendo agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra;
sottolineata la necessità di incidere in maniera drastica ed efficace sul problema dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a determinare un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, tanto più preoccupante nell'attuale fase di crisi, rappresenta un elemento che falsa in modo inaccettabile le condizioni della concorrenza tra i soggetti passivi dell'imposta;
raccomandata l'esigenza di tradurre quanto prima in atti concreti le numerose proposte in materia contenute nel Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2008)428) ed attualmente all'esame della Commissione Finanze;
rilevato come il meccanismo dell'inversione contabile, oggetto della predetta direttiva 2010/23/UE, possa costituire uno strumento utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione in ambito IVA, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto e a più elevato rischio di frode;
richiamata, nel medesimo contesto, la direttiva 2010/45/CE, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di realizzare tre condivisibili obiettivi, costituiti: dall'introduzione di un regime di contabilità di cassa che consenta di versare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo sia effettivamente incassato; di omologare a livello europeo il contenuto delle fatture, rendendone uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario; di favorire un più ampio ricorso alla fatturazione elettronica,


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mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati;
condivisa l'opportunità di estendere il più possibile l'utilizzo del meccanismo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, attraverso l'uniformazione delle regole vigenti in materia nei diversi Stati membri, nonché mediante la riduzione dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente previsti;
sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di utilizzare tutte le misure atte a contrastare il predetto fenomeno dell'evasione IVA, ad esempio introducendo modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o postale, ovvero mediante gli istituti di moneta elettronica, al fine di realizzare la tracciabilità delle transazioni e di connettere direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;
evidenziata, al tempo stesso, l'opportunità di ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare il fenomeno delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «frodi carosello») e delle detrazioni indebite di imposta;
sottolineata l'esigenza di rafforzare i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, in particolare migliorando ulteriormente la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione;
segnalata la direttiva 2011/16/CE, la quale contiene alcune nuove disposizioni per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale;
rilevato, a tale proposito, come il tema, più generale, della lotta all'evasione fiscale costituisca uno degli snodi essenziali per perseguire un duraturo ed effettivo risanamento delle finanze pubbliche che non pregiudichi, attraverso ulteriori incrementi della pressione fiscale, le prospettive di crescita economica e che consenta di riequilibrare il carico impositivo a favore dei fattori della produzione costituiti dal lavoro e dalle iniziative imprenditoriali aventi carattere non speculativo;
evidenziata la direttiva 2010/73/UE, la quale intende perseguire una maggiore trasparenza nelle negoziazioni degli strumenti finanziari, puntando in particolare a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza peraltro compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione europea;
sottolineato come il miglioramento della trasparenza ed efficienza dei mercati degli strumenti finanziari costituisca una delle condizioni fondamentali per riavviare la crescita dell'economia europea ed italiana e per superare la situazione di crisi in cui attualmente queste si trovano;
richiamato, a quest'ultimo riguardo, come le raccomandazioni rivolte nel luglio scorso all'Italia dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nell'ambito del Semestre europeo, segnalino appunto, tra le priorità nell'azione di politica economica, la necessità di migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali, in particolare facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a canali di finanziamento ulteriori rispetto a quello tradizionalmente costituito dall'indebitamento bancario,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo del provvedimento, il quale annovera, tra le direttive


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contenute nell'Allegato B, la direttiva 2010/73/UE, in materia di trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, con l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2010, ora all'esame del Senato (A.S. 2322-B), il quale conferisce una delega specifica al Governo per attuare la predetta descritta direttiva 2010/73/UE, dettando una serie di principi e criteri direttivi.


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ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4);
rilevato come la Relazione in esame costituisca un'innovazione rispetto alle precedenti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), sono stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente;
evidenziato come, grazie a tali innovazioni, l'efficacia informativa e la chiarezza della Relazione risultino nettamente migliorati rispetto alle precedenti versioni, in quanto il documento, oltre a fornire dati più analitici ed esaustivi sui diversi profili delle attività europee, riferisce in merito alle posizioni politiche assunte dal Governo italiano nelle sedi istituzionali e dei contributi forniti in tali ambiti;
ribadito come l'instaurarsi di un efficiente e continuo circuito informativo tra Parlamento e Governo in merito allo stato di avanzamento delle discussioni in sede comunitaria sui principali dossier legislativi costituisca un elemento fondamentale per migliorare la capacità del Paese nel suo complesso di rappresentare e difendere efficacemente i propri interessi nelle sedi istituzionali europee;
segnalato positivamente il netto miglioramento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno, che ha consentito di recuperare in parte il grave ritardo accumulato in tale ambito dal Paese;
sottolineata parimenti la significativa riduzione, pari al 15 per cento, delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea, il cui numero è calato da 150 alla data del 24 gennaio 2010, a 131 al 31 dicembre 2010, riduzione che ha consentito al Paese, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto della classifica tra gli Stati membri per numero di infrazioni;
sottolineato positivamente il contributo fornito dall'Italia in tutte le sedi europee ed internazionali per migliorare l'efficienza dei sistemi di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, nel quadro dell'attuale crisi economico-finanziaria, e salutata con favore la nomina di un esponente italiano alla guida dell'Autorità europea di vigilanza microprudenziale sul settore bancario (EBA), che consente di colmare, almeno in parte, il deficit nella rappresentanza italiana in seno alle istituzioni europee;
sottolineato, a tale ultimo riguardo, l'esigenza di completare il processo di riforma del mercato dei capitali avviato con l'istituzione del sistema europeo di regolamentazione e supervisione macro e micro-prudenziale sul settore, in particolare attraverso l'instaurazione, in tempi rapidi, di un meccanismo di prevenzione e gestione delle crisi finanziarie che sia in


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grado di tranquillizzare i mercati circa il comune convincimento di tutti gli Stati membri rispetto all'esigenza di assicurare la stabilità dell'Area dell'Euro;
evidenziato come tale ultimo obiettivo presupponga, nel medio periodo, la maggiore armonizzazione delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, rafforzando l'unitarietà delle scelte politiche europee e bandendo quei fenomeni di concorrenza dannosa che sono alla base degli squilibri di bilancio di alcuni Paesi membri;
rilevato come il miglioramento nel quadro regolamentare sulle agenzie di rating conseguente all'approvazione della proposta di revisione del Regolamento CE n. 1060/2009, non abbia ancora portato ad un assetto di vigilanza soddisfacente su tali operatori, i quali, come dimostrato dalle recenti turbolenze che stanno interessando i mercati dei titoli pubblici, sono in grado di influenzare, in modo del tutto incontrollato, l'andamento di tali mercati e, conseguentemente, di incidere profondamente sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, nonché sulle stesse prospettive dell'Area Euro;
evidenziata la necessità di trarre finalmente le conclusioni dell'ampio dibattito da tempo in corso sui temi del contrasto all'evasione in materia IVA, che è tra l'altro oggetto delle proposte contenute nel Libro verde sul futuro di tale imposta, in particolare attraverso: l'armonizzazione a livello europeo del regime IVA sostanziale e degli adempimenti dichiarativi, documentali e di versamento; un incremento selettivo del ricorso al meccanismo dell'inversione contabile; la razionalizzazione del sistema delle deroghe e delle aliquote ridotte; l'incremento nell'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica; il rafforzamento della cooperazione amministrazione e dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;
sottolineata la necessità di rafforzare i meccanismi della cooperazione in materia doganale tra gli Stati membri, in particolare combattendo quei meccanismi di concorrenza dannosa che hanno indotto alcuni Paesi dell'Unione europea ad attrarre traffici commerciali verso i propri punti doganali di accesso attraverso una maggiore superficialità nei controlli operati sulle merci in ingresso nel territorio dell'Unione;
rilevata l'opportunità di prendere realisticamente atto dello stallo dei negoziati politici relativi alla proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, presentata nel 2008, e di individuare conseguentemente soluzioni alternative, anche di natura bilaterale, volte a contrastare l'evasione e l'elusione in materia, attraverso il recupero a tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. (COM(2010)695 definitivo).

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La VI Commissione della Camera dei deputati,
esaminato il Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2008)428);
rilevato come il Libro verde sia stato presentato dalla Commissione europea con il condivisibile obiettivo di rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire cinque obiettivi principali:
rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;
incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;
ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;
adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico;
contribuire alla realizzazione della strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione e, più in generale, il rilancio dell'economia europea dopo la crisi;
considerato che:
il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali dovrebbe costituire, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, un obiettivo prioritario in quando necessario per coniugare il rilancio della crescita e dell'occupazione con un risanamento equo ed efficace delle finanze pubbliche;
l'ulteriore armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere inserita in una più ampia strategia di convergenza delle politiche fiscali, volta a prevenire fenomeni di concorrenza dannosa che potrebbero avere effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea: tale strategia andrebbe perseguita nell'ambito dei nuovi meccanismi di governance economica, nel quadro del Semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali;
è apprezzabile l'aspirazione del Libro verde ad operare, per la prima volta dall'introduzione dell'IVA, una riforma organica dell'intera disciplina dell'imposta, a fronte delle numerose lacune e contraddizioni del quadro normativo vigente a livello europeo e nazionale;
la disciplina IVA vigente a livello europeo risulta in contrasto con il principio di proporzionalità, caratterizzandosi per un'eccessiva e crescente complessità degli oneri amministrativi per i soggetti passivi e non tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;
il sistema delle aliquote IVA, tenuto conto delle numerose esenzioni e della previsione di aliquote ridotte e super ridotte applicabili da singoli Stati membri, presenta forti elementi di incoerenza e frammentazione, e può determinare distorsioni nel funzionamento del mercato interno e alterazioni della concorrenza;


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l'IVA costituisce l'imposta in cui si registra il più elevato tasso di evasione ed elusione, certamente anche in ragione delle complessità insite nella sua natura di imposta plurifase, determinando in tal modo un gravissimo vulnus sia alla parità delle condizioni concorrenziali in cui operano le imprese, e dunque alla stessa realizzazione del mercato unico, sia agli interessi erariali, nazionali ed europei;
le pratiche evasive ed elusive, che determinano una forte perdita del gettito dell'imposta, sembrano comunque derivare in misura non trascurabile anche dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA e dal modello di riscossione dell'imposta, che è rimasto sostanzialmente invariato nonostante le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo;
a fronte di tale complessa problematica, occorre dunque porre in essere una strategia articolata di contrasto ai fenomeni evasivi, che non può prescindere da interventi normativi di riforma ed armonizzazione, nonché da un utilizzo più spinto delle tecnologie telematiche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di fatturazione, dichiarazione e versamento dell'imposta;
in particolare, nonostante le difficoltà illustrate nel Libro verde, appare opportuno verificare la possibilità di procedere, modificando alcuni recenti orientamenti contrari in materia, verso un sistema IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di origine, nonché assicurare una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del luogo di acquisto, e definendo un adeguato sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo;
l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifica lo strumento giuridico da utilizzare a tale scopo: a tale proposito occorre rilevare come il ricorso pressoché esclusivo allo strumento delle direttive, pur consentendo agli Stati membri o di tener conto in sede di recepimento delle specificità degli ordinamenti giuridici, abbia determinato una mancanza di uniformità delle normativa IVA nazionali;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

INVITA IL GOVERNO
ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:
a) la Commissione europea dia seguito alla consultazione svolta sul Libro verde presentando le proposte legislative necessarie al fine di procedere alla modernizzazione del sistema IVA, secondo gli obiettivi e i principi delineati nel medesimo Libro verde;
b) sia privilegiato, ai fini dell'ulteriore armonizzazione del regime IVA, il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, in modo da conseguire una maggiore coerenza ed uniformità nell'applicazione dell'imposta negli ordinamenti nazionali;
c) si proceda ad una razionalizzazione del sistema delle aliquote, che deve essere reso più coerente ed equo: in particolare, occorre porre le basi per definire un'unica aliquota normale e un'unica aliquota agevolata per beni e servizi considerati meritevoli di tale beneficio a livello comunitario, eliminando quelle differenziazioni nazionali che attualmente determinano effetti distorsivi della concorrenza, assicurando peraltro che tale opera di omogeneizzazione non determini spinte inflazionistiche;
d) in tale contesto, si realizzi in particolare una complessiva revisione del sistema delle aliquote ridotte e dei numerosi regimi speciali di deroga o di esenzione


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attualmente previsti in favore di singoli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta nonché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA per il consolidamento delle finanze pubbliche nazionali;
e) in particolare, si proceda a limitare l'applicabilità delle aliquote ridotte, oltre che ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi prestati localmente e, più in generale, ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee, prevedendo al contempo la possibilità, per gli Stati membri, di adottare in via temporanea aliquote ridotte per fronteggiare motivate situazioni di crisi economica nazionale;
f) inoltre, appare auspicabile puntare ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale;
g) in connessione con il processo di armonizzazione del quadro delle aliquote e delle deroghe, si verifichi anche la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, valutando se i vantaggi derivanti da tale sistema, sul piano della semplificazione e del contrasto all'evasione, risultino maggiori dei possibili inconvenienti derivanti dalla necessità di instaurare un sistema di compensazione in favore degli Stati membri in cui il bene o il servizio sono consumati;
h) si valuti l'opportunità di istituire un regime speciale IVA a favore delle piccole e medie imprese, basato su una soglia comune di accesso, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese derivanti dall'applicazione del regime IVA generale;
i) si provveda, in generale, a ridurre drasticamente gli oneri amministrativi connessi all'assolvimento dell'imposta, anche mediante la definizione a livello europeo di un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri e la predisposizione di una modulistica unica europea per tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione ed al versamento dell'imposta;
l) si prosegua con maggiore incisività nell'azione di contrasto al gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a costituire un grave elemento di sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta, determina un danno ingentissimo al bilancio degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, che risulta ancor più preoccupante nell'attuale fase di crisi;
m) a tale ultimo proposito, si provveda ad estendere il più possibile l'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, ovvero ad incentivare, sulla falsariga di quanto già previsto dalla direttiva 2010/45/CE, l'utilizzo di tale modalità di fatturazione attraverso l'alleggerimento dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente vigenti, prevedendo che, mediante tale modalità telematica, ciascun documento IVA venga trasmesso sia al cessionario sia all'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria del Paese di riferimento, che in tal modo disporrebbe in tempo reale di archivi documentali IVA aggiornati;
n) in tale contesto si verifichi la possibilità di introdurre modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o degli istituti di moneta elettronica, che consentano la piena tracciabilità delle transazioni e che leghino direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;
o) si valuti inoltre la possibilità di estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e


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non sul cedente, a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad alto rischio di frode, al fine di eliminare una delle circostanze che maggiormente aumenta il rischio di evasione, costituita dal trasferimento di somme di denaro a titolo di IVA in tutti i passaggi intermedi: a tale riguardo si segnala come la direttiva 2010/23/UE sia orientata in tale direzione, consentendo agli Stati membri di applicare, sia pure per un periodo limitato di tempo, il meccanismo dell'inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra, appunto al fine di combattere in tale settore le frodi IVA;
p) si valuti altresì, in alternativa all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile, la possibilità di applicare in via sistematica il sistema dell'IVA per cassa alle operazioni tra soggetti passivi IVA (operazioni cosiddette «business to business»), nelle quali il versamento e la detrazione dell'IVA sono legate alla movimentazione finanziaria, al fine di eliminare le difficoltà del cedente a recuperare l'IVA nei casi di perdite su crediti o di assoggettamento del creditore a procedura concorsuale;
q) si introducano meccanismi volti a ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare le distorsioni che possono derivare da tale fenomeno, soprattutto sotto il profilo delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «frodi carosello») e delle detrazioni indebite, in un quadro più generale di restrizione alla possibilità di detrarre l'IVA pagata su beni e servizi utilizzati per scopi non professionali;
r) si intervenga sul tema della tassazione IVA delle operazioni transfrontaliere intra - UE, al fine di porre rimedio alla vulnerabilità nei confronti dei comportamenti fraudolenti mostrato dal sistema attuale con particolare riguardo a tali operazioni;
s) si provveda infine, in generale, a rendere più razionali ed efficaci i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, nonché la cooperazione in materia tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche avvalendosi più estesamente delle nuove tecnologie informatiche, in particolare per individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione.

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