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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali

SOMMARIO

Mercoledì 12 ottobre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 94

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. Parere alla VII Commissione della Camera (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione) ... 94
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 100

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. S. 2626 e abb., approvato dalla Camera. Parere alla 10a Commissione del Senato (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 95
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 101

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione della Camera).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole con condizioni sul disegno di legge comunitaria 2011 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010) ... 97
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 102
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ... 103

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 12 ottobre 2011


Pag. 94


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, presidente, comunica che il Presidente del Senato, in data 7 ottobre, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Adriana Poli Bortone, in sostituzione del senatore Valerio Carrara.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

Parere alla VII Commissione della Camera.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce che il provvedimento interviene in particolare sulle strutture da utilizzare per le competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2016. Rileva che l'articolo 1 individua le finalità del testo nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in cui si sono disputati eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative. Osserva che l'articolo 2 reca le definizioni di «impianto sportivo», quello omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto; di evento; di complesso multifunzionale; di associazione sportiva. Sottolinea che l'articolo 3 prevede che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture, supportata da uno studio di fattibilità, avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti; l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. Segnala che è fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale; se l'area individuata è di proprietà del comune, questi può cedere essa o il relativo diritto di superficie, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta. Precisa che l'articolo 4 regola il contenuto essenziale dei progetti, prescrivendo specifici criteri per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali; occorre al riguardo prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali e prevedere altresì un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali, aggiunge, può contemplare ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali. Rileva che l'articolo 5 prevede la ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti riconoscendo ai comuni la facoltà di cedere, previo inserimento nel patrimonio disponibile, la proprietà degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali, a titolo oneroso, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente, attraverso affidamento diretto; nell'atto di cessione, il comune può consentire la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata. Evidenzia che l'articolo 6 stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, mentre l'articolo 7 reca la norma transitoria.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) reputa il provvedimento di fatto inutile in quanto fa salva la competenza regionale che in materia assume un rilievo preminente; sostiene che la vera ratio dell'intervento legislativo risiede nell'esigenza di reperire adeguati fondi per l'attuazione delle opere di costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi ivi contemplati. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
S. 2626 e abb., approvato dalla Camera.

Parere alla 10a Commissione del Senato.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 dispone che il provvedimento intende riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla prosperità economica; promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita delle micro, piccole e medie imprese. Osserva che viene sancito che i principi recati dal provvedimento costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea, e che nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel provvedimento in esame. Sottolinea che l'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui libertà di iniziativa economica e concorrenza; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; promozione nel sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale; promozione dell'aggregazione tra imprese. Chiarisce che l'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese; l'articolo 4 reca la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria; l'articolo 5 reca le definizioni relative alle imprese, ai distretti, alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa. Evidenzia che l'articolo 6 prevede che Stato, Regioni, enti locali sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari prima della presentazione delle relative proposte; l'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla trasparenza degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; l'articolo 8 reca norme in materia di analisi degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa, nonché sull'articolo 10, che reca iniziative contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e pone il differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese. Sottolinea che l'articolo 11 dispone in materia di certificazione sostitutiva e di procedure di verifica e l'articolo 12 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea, nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti; norme in materia sono altresì recate dall'articolo 13. Fa notare che l'articolo 14 prevede che lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive; l'articolo 15 istituisce il Garante per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione; l'articolo 16 prevede che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento. Rileva che l'articolo 17 dispone che le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione


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degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici in ordine ai contenuti dell'articolo 16 e reputa di scarsa utilità le norme sugli appalti in quanto la materia risulta già regolata da specifiche normative di settore. Ritiene altresì contraddittorio voler vincolare per legge le modalità di associazione e aggregazione tra imprese, anche in relazione alla dichiarata volontà dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo di voler riformare in senso fortemente liberale le previsioni dell'articolo 41 della Costituzione. Nel ritenere che il provvedimento in esame contempli indubbie lesioni della competenza delle autonomie regionali, manifesta la decisa contrarietà sui contenuti del medesimo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur comprendendo le considerazioni svolte dal collega Pepe, fa notare che il testo in esame incide su specifici e particolari profili dell'attività di impresa; osserva che la valutazione favorevole sui contenuti del provvedimento risiede proprio nel presupposto che non sembrano essere pregiudicati gli ambiti di competenza riconosciuti alle regioni.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, concorda con le osservazioni del senatore Vaccari; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) fa notare che il testo in esame enuncia principi generali relativi ai rapporti tra le amministrazioni centrali e locali ed il sistema delle imprese; si tratta pertanto di disposizioni che assumono un valore di legge cornice e non certo di dettagliata regolamentazione della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione della Camera).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole con condizioni sul disegno di legge comunitaria 2011 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge comunitaria 2011, che è esaminato congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2010, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. In ordine alla legge comunitaria, riferisce che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie richiamate e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; in particolare, il comma 6 prevede che, per i decreti legislativi emanati al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, che dispone un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni. Osserva che il comma 7 prevede l'applicazione delle medesime disposizioni per i decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive


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dell'Unione europea e attuate in via regolamentare o amministrativa, mentre il comma 8 prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che l'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; l'articolo 3 prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa; l'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. Si sofferma sull'articolo 5, che conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Precisa che gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o altre materie di interesse delle regioni. In ordine alla Relazione consuntiva sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, che registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati conseguiti nel corso dell'anno 2010 e rappresenta un'occasione di analisi sull'attuazione della politica europea nel Paese, rileva che la prima parte della medesima attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla attuazione del Trattato di Lisbona ed alle questioni economiche e finanziarie. Segnala che la seconda parte delinea la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione nel 2010 ed enuncia le linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione. Evidenzia che la terza parte illustra la partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche del 2010, in materie quali la concorrenza, la politica agricola e la pesca, la politica per l'energia, per l'ambiente. Riferisce che la quarta parte riguarda le politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione nel 2010. Sottolinea che la Relazione presenta inoltre 13 Allegati, tra cui l'elenco di pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e province autonome su atti dell'Unione europea nel 2010.

Il deputato Mario PEPE (PD), intervenendo sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnala che la medesima registra di fatto le evidenti difficoltà che attraversa il Paese nel contesto della crisi economica e le insufficienti iniziative del Governo nella partecipazione alla governance comunitaria. Nel ricordare che il Trattato di Lisbona riconosce un rilevante ruolo alle realtà locali e regionali, sostiene che le severe politiche economiche attuate in conformità alle prescrizioni del Patto di stabilità gravano fortemente sulle autonomie territoriali, ed in particolare sugli enti locali. Ritiene necessario potenziare il controllo di gestione dei fondi europei che assegneranno risorse e finanziamenti, dal 2013 al 2020, nei diversi settori e comparti economici, con particolare riferimento alle politiche agricole. In ordine al disegno di legge comunitaria, ritiene necessario approfondire gli effetti connessi alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1. In particolare reputa opportuno favorire un maggiore coinvolgimento delle regioni nel comitato di recepimento della legislazione europea (CIACE). Valuta quindi positivamente le disposizioni di cui all'articolo 5


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sui codici di settore. Dichiara, in conclusione, la propria contrarietà sui documenti in esame.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni sul disegno di legge comunitaria 2011 (vedi allegato 3); formula altresì una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2011 e la proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

La seduta termina alle 14.35.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 12 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo C. 2800 e abb., approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale;
considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale e rilevato che l'ordinamento sportivo ed il governo del territorio sono materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevata l'opportunità che sia sentita la Conferenza unificata in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 3 che individua le discipline sportive cui si riferisce il provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame devono far salve, anche in relazione alle previsioni di cui al Capo II sulla realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali, le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il provvedimento in esame possa ricevere attuazione in relazione al più ampio numero di enti locali presenti sul territorio nazionale, eventualmente anche in forma associata tra diverse amministrazioni locali.


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ALLEGATO 2

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (S. 2626 e abb., approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge S. 2626 e abb., recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.», in corso di esame presso la X Commissione del Senato;
valutato che il provvedimento, volto ad introdurre una disciplina sullo status giuridico delle micro, piccole e medie imprese, afferisce a profili ascrivibili alla tutela della concorrenza di cui alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed evidenziati specifici profili dell'articolato che attengono alle materie dell'ordinamento civile, dell'organizzazione amministrativa dello Stato, riconducibili anch'essi alla competenza statale;
preso atto che, ai sensi dell'articolo 17, le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa;
esprime, nel presupposto che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 16, sia precisato che il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4623, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;
2) sia precisata la portata della previsione di cui all'articolo 1, comma 7, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione in quanto la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, mentre in relazione alla definizione delle sanzioni penali, di competenza esclusiva statale, appare incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non possono in alcun modo intervenire.


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ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
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