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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 ottobre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ... 27

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione) ... 28
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 33

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 29
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi) ... 34

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane ... 31

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166 , approvata dalla 2a Commissione del Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

AVVERTENZA

II Commissione - Resoconto di martedì 18 ottobre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo LEHNER (PT) interviene, anche a seguito dei gravissimi episodi di violenza verificatisi nel corso della manifestazione svoltasi a Roma il 15 ottobre scorso, per chiedere che sia esaminata quanto prima la sua proposta di legge n. 1948 recante «Disposizioni sull'individuazione di zone idonee all'esercizio del diritto di riunione e allo svolgimento di manifestazioni nell'area urbana di Roma». Ricorda di aver presentato questa proposta di legge da circa tre anni, senza che sia stata mai esaminata.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che la sede nella quale


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vengono programmati i lavori delle Commissioni è l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che non si può in questo momento prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole Lehner.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati l'11 ottobre 2011.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 1) che tiene conto di quanto da lui rilevato nel corso della precedente seduta sulla formulazione del testo in esame nonché dei recenti episodi di gravissima violenza verificatisi a Roma sabato scorso, in occasione di una manifestazione pubblica, e posti in essere da manifestanti che indossavano caschi o altri tipi di copricapo che rendevano difficoltoso il riconoscimento della persona.
Illustra pertanto la proposta di parere, nella quale è stata inserita una condizione volta a chiedere la sostituzione dell'articolo 1 del testo, prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1. Ricorda che il secondo periodo si riferisce al caso in cui il fatto sia compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo le manifestazioni sportive che comportino l'uso dei mezzi di travisamento del volto) al fine di precisare che per esse non può valere alcun motivo che giustifichi condotte atte a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
In sostanza, l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe mantenere immutato i primi due commi, diretti a punire con l'arresto e l'ammenda la violazione del divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi diretti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, ed essere modificato stabilendo che qualora la condotta di travisamento del volto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico attraverso indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Questa circostanza attenuante non troverebbe applicazione nel caso di manifestazioni.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente da atto al relatore, onorevole Contento, di aver evidenziato nella precedente seduta alcune questioni applicative del testo trasmesso dalla I Commissione prima che si verificassero le violenze durante la manifestazione svoltasi a Roma sabato scorso, rilevando come la Lega aveva chiesto tempo per riflettervi opportunamente. In merito alla proposta di parere dichiara di essere favorevole all'inserimento di una condizione relativa all'articolo 1 diretta a mantenere la sanzione detentiva già prevista dalla normativa vigente nel caso di travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò non significa che sia mutato il giudizio altamente positivo della Lega sul testo trasmesso dalla I Commissione.
Preannuncia il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere contraria sia alla proposta di parere del relatore sia al testo trasmesso dalla I Commissione, che, al solo fine di punire coloro che indossano il burqa o il niqab, scardina la normativa vigente facendo venire meno la funzione preventiva e di


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tutela dell'ordine pubblico dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. A suo parere tutto ciò risulta evidente in considerazione che protagonisti delle violenze di sabato scorso sono state proprio persone che indossavano caschi e che, secondo il provvedimento in esame, non potrebbero più essere puniti con la pena dell'arresto, come invece consente la normativa vigente nei confronti di coloro che indossino caschi in manifestazioni pubbliche. A suo parere si tratta di una scelta politica da parte della maggioranza del tutto schizzofrenica. Non ritiene neanche che le modifiche al testo contenute nella proposta di parere possano migliorarlo, ritenendo peraltro che, nel rispetto dei principi base del diritto penale, l'osservazione dovrebbe tramutarsi in una condizione. Sottolinea tuttavia che anche qualora l'osservazione venisse modificata in condizione il voto del suo gruppo non potrebbe che essere contrario alla proposta di parere del relatore, considerato che non affronta la questione centrale della inopportunità, se non addirittura incostituzionalità, della specificazione riferita ad indumenti quali il burqa ed il niqab.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ritiene che l'articolo 2 debba essere oggetto di una osservazione al fine di lasciare alla Commissione di merito un margine di discrezionalità in relazione alle pene da prevedere per il nuovo reato che esso è volto ad introdurre.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che ieri, lunedì 17 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, riferiti alle parti di competenza della II Commissione.
Avverte quindi che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato 2).
Avverte altresì che dopo lo svolgimento delle relazioni e gli eventuali interventi l'esame dei due atti proseguirà disgiuntamente e si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge comunitaria 2011 consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano, in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c) e l'articolo 3, la cui formulazione è identica a quella delle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.
Il comma 1, lettera c), segnatamente, prevede norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come


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illeciti amministrativi, è ancorata ad una serie di princìpi e criteri direttivi specificamente indicati.
L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da: direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale (in tal caso con fonte statale trattandosi di materia di competenza statale esclusiva) o amministrativa nell'ordinamento nazionale.
Rientrano inoltre negli ambiti di competenza della Commissione giustizia talune direttive contenute nell'allegato B:
Direttiva 2009/101/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata));
Direttiva 2009/102/CE (Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata);
Direttiva 2010/64/CE (Diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali);
Direttiva 2011/7/CE (Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
Direttiva 2011/36/CE (Tratta degli esseri umani).

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Per quanto concerne la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 si segnalano, in particolare, le attività svolte nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Il 2010 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo programma pluriennale dell'Unione europea nei settori della giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014 (cosiddetto «Programma di Stoccolma»), approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
La Commissione ha presentato ad aprile un Piano d'Azione al fine di rendere operativo il Programma di Stoccolma. Il Piano risponde a varie richieste avanzate dall'Italia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo e il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX; il miglioramento dello scambio di informazioni a livello europeo e con i principali partner internazionali in chiave di prevenzione della criminalità organizzata e del terrorismo; il rilancio della lotta alla mafia sulla base della confisca dei patrimoni illeciti; l'estensione del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca a tutti gli stadi della cooperazione giudiziaria europea, civile e penale; il rafforzamento del quadro normativo europeo sul trasferimento nei Paesi di origine dei cittadini dell'Unione condannati; la promozione del principio di libera circolazione delle persone in un quadro di legalità e sicurezza.


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Nel settore giustizia, con particolare riferimento alla cooperazione giudiziaria penale, è stata approvata la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ed è stato raggiunto un accordo politico sugli standard minimi in materia di diritto all'informazione nei procedimenti penali. La Commissione inoltre ha avviato una riflessione in vista della pubblicazione del futuro Libro Verde relativo alle questioni connesse alla detenzione nell'Unione europea.
In materia di cooperazione giudiziaria civile è stato definito il quadro giuridico di una «cooperazione rafforzata» nei settori del divorzio e della separazione legale, cui partecipa anche l'Italia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile e garantire così maggiore certezza giuridica.
Si riserva di esprimere nella seduta di domani una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria, una proposta di parere sulla relazione annuale, e il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che si è svolto un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa alle ore 16 di mercoledì 25 ottobre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in


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attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato ed abb.

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

II Commissione - Martedì 18 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 1, comma 1, è volto a modificare la formulazione della fattispecie contravvenzionale prevista all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro colui che usi caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;
il predetto articolo 5 verrebbe modificato oltre che nella condotta, indicando alcune particolari ipotesi di travisamento penalmente rilevanti, anche nella parte sanzionatoria, eliminando la pena detentiva e riducendo quella pecuniaria;
ritenuto che:
la disposizione che si intende modificare sia finalizzata a punire le condotte di travisamento della persona finalizzate alla commissione di ulteriori reati, per cui la previsione della pena detentiva ha i anche una valenza preventiva di ordine pubblico, che non appare opportuno far venir meno;
il travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico sia una condotta che violi le regole di convivenza della società civile creando situazioni di grave pericolo per l'ordine pubblico;

rilevato che l'articolo 2 è diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 612-ter, diretto a punire la costrizione all'occultamento del volto, la cui condotta è riconducibile in parte ai reati di violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ed agli atti persecutori puniti con pene più gravi;
ritenuto che, in base ai principi che regolano il concorso apparente di norme in materia penale, il nuovo reato difficilmente troverebbe applicazione, considerata la sua natura meno grave rispetto ai reati in apparenza concorrenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'articolo 1 del testo sia sostituito prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1;

e con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 2 la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio definire le sanzioni previste dall'articolo 612-ter, tenendo conto delle questioni relative ad un eventuale conflitto apparente di norme così come indicato in premessa.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Designazione dell'origine). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento


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(CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Identificazione delle partite). - 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). - 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».
5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
* 5. 01.Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Designazione dell'origine). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli


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extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Identificazione delle partite). - 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). - 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si


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applicano le sanzioni previste dai presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».
5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
* 5. 02.Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
d) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;
e) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della


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confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
h) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
i) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
m) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
n) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
o) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);


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5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
p) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
r) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
s) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
t) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
u) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero


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nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
v) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
z) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z-bis) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 03.Garavini, Ferranti, Samperi.

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