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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 ottobre 2011


ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 66

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficente. COM(2010)695 definitivo (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale) ... 67
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 78

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ... 67

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole) ... 67

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazione) ... 68
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ... 82

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 68
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.
7-00695 Barbato: Problematiche concernenti le concessioni per la gestione telematica in rete degli apparecchi da gioco (Discussione congiunta e rinvio) ... 68

AVVERTENZA

VI Commissione - Resoconto di martedì 18 ottobre 2011


Pag. 66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Giovanni Dima, il quale sostituisce il Ministro Ignazio La Russa, in quanto membro del Governo, cessa di far parte della Commissione.


Pag. 67

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficente.
COM(2010)695 definitivo.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta dell'11 ottobre, il relatore, Pagano, ha riformulato la propria proposta di documento finale (vedi allegato 1).
Informa, altresì, che il Parlamento europeo ha approvato, il 13 ottobre scorso, una risoluzione nella quale sono formulati, con riferimento alle materie oggetto della consultazione cui il Libro verde sul futuro dell'IVA ha dato corso, numerosi inviti, esortazioni e richieste, rivolti agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione europea.
Ritiene, quindi, che l'approvazione di un documento finale da parte della Commissione Finanze si renda urgente, al fine di poter influire sulle ulteriori iniziative che saranno assunte in materia a livello comunitario.

Alberto FLUVI (PD), pur ritenendo astrattamente preferibile espungere dalla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore, la lettera g), la quale prospetta la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, riconosce che tale esigenza è in concreto superata dal fatto che la predetta lettera è formulata in termini dubitativi, subordinando inoltre la possibilità di introdurre il principio di tassazione nel Paese di origine del bene o servizio ad una valutazione circa i costi e i benefici derivanti dall'adozione di tale nuovo sistema.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.25.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame dei provvedimenti in consultiva ed alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, quindi, alla discussione delle risoluzioni ed allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05480 Barbato.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.


Pag. 68

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso il relatore, Soglia, ha formulato una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria 2011 (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2011, riservandosi eventualmente di intervenire ulteriormente sul provvedimento nell'ambito dell'esame presso la XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione e nomina il deputato Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso il relatore, Soglia, ha formulato una proposta di parere favorevole sul documento in titolo (vedi allegato 3).

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

RISOLUZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.

7-00695 Barbato: Problematiche concernenti le concessioni per la gestione telematica in rete degli apparecchi da gioco.
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.


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Gianfranco CONTE, presidente, atteso che le risoluzioni n. 7-00703 e 7-00695 affrontano tematiche in parte analoghe, avverte che la discussione dei due atti di indirizzo sarà svolta congiuntamente.
Così rimane stabilito.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, rilevando innanzitutto come le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni e pendenti davanti alla Corte dei conti, abbiano ad oggetto importi rilevantissimi, pari complessivamente a circa 90 miliardi di euro.
A tale proposito, ricorda come un'indagine condotta nel 2007 sul settore dei giochi pubblici da una commissione ministeriale, guidata dall'allora sottosegretario per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di finanza Castore Palmerini, avesse già evidenziato un'enorme truffa ai danni dello Stato, per una cifra ammontante a 88 miliardi di euro.
Rammenta altresì come, nel luglio 2006, la Corte dei conti avesse delegato al nucleo speciale per le frodi telematiche della Guardia di finanza di Roma le attività investigative in merito, nel corso delle quali, oltre al danno erariale, era emersa la possibile infiltrazione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in seno ad una delle società concessionarie. Attualmente, peraltro, risultano pendenti in proposito alcuni procedimenti di carattere penale affidati a diversi pubblici ministeri.
All'esito delle predette attività investigative, la procura regionale per il Lazio della Corte dei conti ha citato in giudizio dieci concessionari, nonché i controllori inadempienti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), contestando violazioni degli obblighi a carico dei concessionari, i quali non avevano provveduto a collegare alla rete telematica gli apparecchi per il gioco d'azzardo, al fine di permetterne il controllo in tempo reale, come previsto dalla legge, e non avevano versato all'Erario ingenti somme relative al prelievo erariale dovuto sui proventi dei citati apparecchi di gioco.
In proposito, rileva come la mancata connessione delle slot machine abbia determinato, oltre al venir meno delle garanzie del dichiarato «gioco legale», a causa del consistente volume di «giocate» sfuggite al computo delle imposte, un ingente danno erariale. In particolare, l'Erario non incamerava il prelievo erariale unico (PREU) che si applica agli apparecchi di gioco collegati in rete, ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui pagamento sarebbe stato evaso, o eluso con modalità di pagamento forfetarie, da parte delle società concessionarie. Infatti, nel caso in cui i predetti apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco, è applicato un PREU forfetario, secondo un meccanismo che non soltanto non è previsto da alcuna norma, ma che presenta anche alcuni elementi di criticità, in ragione del fatto che la base imponibile è calcolata sulla media delle giocate degli apparecchi in rete.
Sotto un diverso profilo, osserva come l'andamento del gettito del settore dei giochi e delle scommesse - il cui fatturato, pari a circa 61 miliardi di euro nel 2010, potrebbe raggiungere, nel 2011, i 70 miliardi di euro - rifletta, evidentemente, la disperazione e la paura dei cittadini del nostro Paese, rilevando altresì il preoccupante aggravamento del fenomeno delle ludopatie, collegato alla diffusione del gioco.
Alla luce di tali circostanze, ritiene urgente un intervento organico in materia di giochi, che consentirebbe, tra l'altro, di acquisire risorse da chi può e deve metterle a disposizione della collettività.
In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo a prendere le opportune iniziative, anche normative, volte innanzitutto a consentire una definizione dei contenziosi in essere in materia di concessioni, al fine di reperire nuove risorse, da destinare al rilancio dell'economia nazionale, senza dover gravare sui cittadini.


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In secondo luogo, l'atto di indirizzo impegna il Governo a inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione tributaria per i quali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.
Infine, si sottolinea la necessità di inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse a quelle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive, scadute e non versate.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ringrazia innanzitutto i presentatori della risoluzione Bernardo n. 7-00703, molto articolata e ambiziosa, la quale fornisce numerosi spunti di riflessione in merito a tematiche già da tempo all'attenzione dell'Amministrazione, come la ludopatia e la tutela dei minori, in relazione alle quali, peraltro, sono state già promosse numerose iniziative.
In proposito, osserva preliminarmente come tali tematiche, unitamente alle altre oggetto dell'atto di indirizzo, necessiterebbero di approfondimenti specifici che non è possibile effettuare in sede di discussione degli atti di indirizzo, ribadendo, peraltro, la disponibilità del Governo a procedere in tal senso nelle sedi più opportune.
Ritiene, inoltre, che non possa trascurarsi la notevole rilevanza assunta dai settori di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'attuale quadro economico-finanziario italiano, del quale costituiscono un vero e proprio perno, evidenziando come ogni scelta agli stessi collegata non possa che essere effettuata soltanto dopo un'adeguata ponderazione, nonché senza prescindere dalla considerazione dell'appartenenza dello Stato italiano all'Unione europea e, conseguentemente, della necessità di tenere conto dell'ordinamento comunitario.
Passando, quindi, agli aspetti della risoluzione attinenti ai profili organizzativi e gestionali, ricorda innanzitutto come, con l'articolo 41, comma 16-quaterdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008, si sia provveduto al potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto del gioco illecito.
Segnala, inoltre, come il percorso volto alla trasformazione della predetta Amministrazione in agenzia sia ormai giunto alla fase finale, atteso che è stato predisposto il provvedimento di attuazione dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, il cui testo - sul quale sono state sentite in data 5 ottobre 2011 le organizzazioni sindacali - sarà a breve trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Peraltro, tale percorso corrisponde all'esigenza di snellimento di una struttura organizzativa ormai datata e a un efficientemento della stessa, soprattutto all'esito e in linea con un decennio di risultati positivi del cosiddetto «modulo agenziale», sui cui vantaggi si è di recente soffermato, intervenendo in audizione presso codesta Commissione, anche il Direttore generale dell'AAMS.
Evidenzia altresì, con riferimento al tema del contrasto dei fenomeni di ludopatia, come sia stato già predisposto, e inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010, lo schema di decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute recante le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero dei suddetti fenomeni conseguenti al gioco compulsivo. A tale riguardo, fa presente che dovranno essere apportate al testo del decreto alcune modifiche, anche significative, che appaiono necessarie per costruire un'efficiente rete di tutela contro la ludopatia.
Quanto alle forme di tutela del giocatore, ricorda come tutte le iniziative assunte dal Governo, fin dal suo insediamento, si muovano in tale direzione, mentre


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forme di comunicazione e campagne di sensibilizzazione dirette proprio a garantire un gioco responsabile e fisiologico e, dunque, a contrastare quello cosiddetto patologico, siano già state avviate anche dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Con riguardo, invece, al regime tributario del settore, e all'opportunità di effettuare una riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti, come auspicato dai presentatori dell'atto di indirizzo, nel fornire assicurazioni in merito all'approfondimento che sarà dedicato a tale tema, evidenzia sin d'ora la necessità di conciliare l'armonizzazione del prelievo con le condizioni contrattuali in essere, in un'ottica che tenga conto delle complesse logiche e dei vari livelli imprenditoriali coinvolti nel sistema, sottolineando come le società concessionarie, avendo partecipato a procedure concorsuali, abbiano dovuto determinare, e conseguentemente accettare, il connesso rischio di impresa, tenendo conto, tra gli altri fattori, proprio delle forme di prelievo vigenti. Peraltro, concorda sul punto con i presentatori della risoluzione, avendo il Governo a più riprese riconosciuto la necessità di un riordino complessivo della materia.
Relativamente ai criteri di selezione degli operatori, ritiene che vada opportunamente ribadita l'esigenza di contemperare la necessità di individuare criteri in linea con l'ordinamento comunitario - dunque, non eccessivamente stringenti, onde garantire la maggiore partecipazione possibile alle gare - con quella di richiedere il possesso, da parte dei soggetti partecipanti, di tutti i requisiti di affidabilità.
Nel rilevare, in proposito, come tale obiettivo sia stato sinora perseguito sia dal legislatore, sia dall'Amministrazione competente, ritiene altresì che, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il delicato equilibrio tra concorrenzialità del sistema e tutela dei giocatori e dell'Erario, alcune proposte formulate nella risoluzione possano essere recepite dal Governo.
Per quanto concerne l'attuazione della disposizione recata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, fa presente che sono allo studio misure volte a consentire ai concessionari dei giochi di utilizzare le modalità di pagamento tramite RID, rilevando come non possa non darsi atto, con riferimento alla richiesta di accelerare l'attuazione di norme entrate in vigore, peraltro, assai recentemente, della particolare attenzione dimostrata, proprio in questa Legislatura, al tema della tracciabilità dei flussi finanziari.
Quanto ai profili più strettamente tecnici richiamati nell'atto di indirizzo, evidenzia come ogni innovazione comporti necessariamente una fase di avvio non sempre agevole e una successiva fase di sperimentazione, rilevando inoltre come le specificità dei singoli prodotti offerti richiedano talora soluzioni diversificate, al di là delle indicazioni di carattere generale, che comunque il Governo considera accettabili.
Per ciò che attiene, invece, all'auspicata realizzazione di un testo unico dei giochi, sebbene il continuo varo di provvedimenti in materia di entrate abbia costretto il Governo a rimandarne la definizione, segnala come la stesura di tale testo sia stata sostanzialmente completata e come sia prossima, quindi, la trasmissione dello stesso al Parlamento.
In fase di ultimazione è anche il testo definitivo del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, propone ai presentatori di sopprimere, nel penultimo capoverso della parte dispositiva della risoluzione, il riferimento alle rivendite speciali, essendo più opportuno, per motivi di natura strettamente tecnica, il riferimento alle rivendite tout court.
Per quanto concerne il settore dei tabacchi, ricorda che rientra nella discrezionalità del legislatore procedere all'eventuale aumento del relativo prelievo, tenuto conto delle esigenze derivanti dai vincoli di finanza pubblica. Ciò premesso, in merito al contrasto al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati, segnala come nel mese di luglio siano stati sottoscritti,


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sulla falsariga dell'accordo precedentemente sottoscritto con la Philip Morris, un accordo anticontrabbando e anticontraffazione tra l'Unione europea e gli Stati membri e la Imperial Tobacco Limited, nonché un accordo anticontrabbando e anticontraffazione tra l'Unione europea e gli Stati membri e la British American Tobacco.
Dichiara, quindi, la disponibilità a procedere a ulteriori approfondimenti in relazione a tali materie, sottolineando come il Governo sia pienamente consapevole delle conseguenza che gli aumenti dell'IVA o delle accise possono determinare sia sotto il profilo della tutela della salute, sia per quanto attiene all'entità del gettito erariale e al contrasto del contrabbando.
Infine, assicura che si procederà allo studio di forme di dialogo e concertazione tra l'AAMS e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.
Esprime, pertanto, una valutazione complessivamente favorevole sulla risoluzione Bernardo n. 7-00703, invitando i presentatori a riformulare nel senso sopra precisato il penultimo capoverso del dispositivo.
Passando alla risoluzione Barbato n. 7-00695, rileva come i presentatori intendano impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche normative, volte a consentire la definizione dei contenziosi esistenti in materia di concessioni di giochi e scommesse attualmente in corso, ad inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco tra i delitti sanzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché ad inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse alle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive scadute e non versate.
In proposito, ritiene doveroso evidenziare innanzitutto che, come già chiarito dal Governo in occasione dell'audizione del Direttore pro tempore dell'AAMS svoltasi l'11 ottobre 2007, nonché in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, il caso cui fanno riferimento i presentatori della risoluzione non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione o elusione fiscale. Infatti, le contestazioni promosse in sede di giudizio contabile, tuttora in corso, nei confronti dei dieci concessionari, hanno ad oggetto la presunta mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla mancata attivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco, in relazione alle quali, peraltro, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato afferma di avere provveduto alla relativa irrogazione.
Per quanto attiene agli effetti del mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi da gioco e al connesso «venir meno delle garanzie del dichiarato gioco legale», lamentati dai presentatori dell'atto di indirizzo, evidenzia quindi come tale mancato collegamento non comporti la perdita delle caratteristiche tecniche previste per tale tipologia di apparecchi leciti, in termini sia di legalità del gioco, sia di prelievo erariale. Infatti, qualora l'apparecchio non dovesse trovarsi collegato alla rete (ipotesi oggi quasi totalmente assente), il prelievo continuerebbe ad operare attraverso lo strumento del «prelievo erariale unico forfetario» - normativamente disciplinato - che prevede un sistema di conguaglio successivo, eseguito attraverso la lettura dei relativi contatori posti nell'apparecchio medesimo. Pertanto, nei casi di impossibilità di lettura telematica, i dati di gioco risultano comunque registrati negli appositi contatori sigillati esistenti in ogni singolo apparecchio, in modo da essere successivamente utilizzati ai fini della determinazione del conguaglio tra quanto versato dal concessionario a titolo forfetario e quando dallo stesso effettivamente dovuto. In proposito, ritiene opportuno evidenziare come in numerosi casi l'importo versato a titolo di prelievo erariale unico


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forfetario sia risultato superiore a quello effettivamente dovuto, risultante dalla lettura dei contatori di gioco.
Premesso che il mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi da gioco integra un inadempimento di un obbligo derivante dalla convenzione di concessione, per il quale sono appositamente previste specifiche clausole penali, con riferimento all'omissione perpetrata da taluni concessionari, fa presente che, dopo l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di contestazione e di costituzione in mora già adottati nel 2007, l'AAMS ha provveduto, nel maggio 2008, a riattivare, in ottemperanza alle intervenute pronunce del TAR per il Lazio, il procedimento finalizzato all'irrogazione delle penali previste dalla convenzione, come nel frattempo modificata dall'atto aggiuntivo ed integrativo. Con specifico riferimento alle prime tre fattispecie contestate, i provvedimenti adottati nei mesi di settembre e ottobre 2008 hanno quantificato le penali nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all'inadempimento accertato e al danno effettivamente arrecato.
Ricorda inoltre come l'autorità giurisdizionale amministrativa di primo grado, nuovamente adita dai concessionari in relazione a tali atti, ne avesse riconosciuto la legittimità, dando atto all'Amministrazione di aver rispettato sia le regole del giusto procedimento, sia i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Di diverso avviso è stato, tuttavia, il Consiglio di Stato, a seguito dell'appello proposto dai concessionari.
In merito alle violazioni dei livelli di servizio, anch'esse oggetto di contestazione da parte della Corte dei conti, segnala come il procedimento sanzionatorio relativo alla cosiddetta «quarta penale» sia ancora in corso, atteso l'iter maggiormente laborioso previsto dalla convenzione di concessione ai fini dell'erogazione delle connesse penali. Era richiesto, infatti, l'intervento necessario di un'apposita commissione tecnica, nominata a cura del Ministro dell'economia e delle finanze e costituita da tre esperti estranei all'Amministrazione, con il compito di definire le procedure e i criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali in questione. La «quarta penale», una volta determinatane l'entità, è stata contestata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dello scorso anno, e sono attualmente pendenti i ricorsi presentati dei concessionari innanzi al giudice amministrativo.
Esprime quindi una valutazione sostanzialmente positiva sull'impegno di cui alla lettera a) del dispositivo.
Per quel che concerne invece la lettera b) degli impegni, la quale chiede di inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, segnala come il Dipartimento delle finanze abbia rilevato che tale proposta non appare coerente dal punto di vista del drafting normativo, in quanto il predetto decreto legislativo prevede la reclusione da uno a tre anni per chiunque ometta di presentare le dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora, pertanto, si ritenesse opportuno prevedere la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, a parere dell'Amministrazione finanziaria sarebbe necessario formulare tale previsione senza il riferimento diretto al predetto articolo 5, ma inserendola in un nuovo articolo o quanto meno in un distinto comma della disposizione.
Esprime quindi una valutazione contraria sulla lettera c) degli impegni, invitando altresì i presentatori a riformulare alcune delle premesse, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio contabile davanti alla Corte dei conti.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per gli elementi di valutazione forniti e per la disponibilità ad accogliere, sia solo pure in parte, gli impegni recati dalla sua risoluzione.


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Per quanto riguarda, in particolare, le parti dell'atto di indirizzo relative alla vicenda concernente il mancato collegamento degli apparecchi da gioco con la rete telematica di gestione, rispetto alla quale il Sottosegretario ha ribadito la posizione del Governo, secondo cui tra l'inadempimento degli obblighi contrattuali non avrebbe determinato effetti di minor gettito per l'Erario, sottolinea come l'obiettivo della risoluzione sia, sotto questo profilo, quello di smantellare le improprie forme protezionistiche perseguite dal Governo in favore dei concessionari dei giochi, le quali stridono con l'esigenza assoluta del Paese di individuare, in questa difficilissima congiuntura economica e finanziaria, le risorse indispensabili per rilanciare la crescita.
Valuta comunque con favore l'apertura espressa dal Sottosegretario relativamente alla lettera a) degli impegni, la quale intende favorire la definizione dei contenziosi attualmente in corso con i concessionari dei giochi. In tale contesto evidenzia, peraltro, come tale proposta debba essere inquadrata nella più generale esigenza di assicurare maggiore trasparenza e legalità a tale comparto, e si connetta pertanto strettamente all'impegno di cui alla lettera c), il quale intende inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi a quei soggetti che abbiano in corso contenziosi per inadempienze verso amministrazioni pubbliche, ovvero nei confronti dei quali risultino iscrizioni a ruolo relative a tributi o contributi. Ritiene, infatti, che tale ultima previsione risulti necessaria per eliminare le opacità che sussistono in tale comparto, e sia del resto pienamente congruente con quanto previsto dalla normativa generale in materia di appalti pubblici.
Auspica pertanto che il Governo possa rivedere la sua posizione in merito alla predetta lettera c), ritenendo quindi opportuno approfondire ulteriormente le complesse tematiche affrontate dalle risoluzioni, la cui discussione dovrebbe essere opportunamente rinviata ad un'ulteriore seduta.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della disponibilità espressa dal Sottosegretario, ad accogliere, sia pure parzialmente, le lettere a) e b) degli impegni contenuti nella risoluzione n. 7-00695, suggerisce al presentatore la possibilità di far confluire il contenuto delle predette lettere in un testo riformulato della risoluzione Bernardo n. 7-00703, ritenendo che sia questo il percorso più praticabile per valorizzare taluni aspetti della risoluzione presentata dal deputato Barbato.
Per quanto riguarda alcuni aspetti di merito, condivide le perplessità espresse dal Sottosegretario in merito alla lettera c) degli impegni della risoluzione n. 7-00695, evidenziando come l'introduzione di una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per le concessioni dei giochi pubblici rappresenti una questione molto delicata, che potrebbe esporre l'Amministrazione ad un contenzioso dagli esiti assai incerti.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente, ribadisce come la lettera c) degli impegni contenuti nella sua risoluzione sia strettamente legata alla lettera a), in quanto i soggetti che intendessero partecipare alle gare per le concessioni dei giochi potrebbero eliminare ogni causa di esclusione eventualmente sussistente nei loro confronti, accedendo al meccanismo di definizione del contenzioso previsto dalla citata lettera a).

Gianfranco CONTE, presidente, non ritiene possibile connettere l'introduzione di cause di esclusione dalle concessioni con il meccanismo di sanatoria ipotizzato dalla risoluzione, anche in considerazione del fatto che l'adesione a quest'ultima non potrebbe essere imposta per legge, ma sarebbe sempre rimessa ad una scelta discrezionale degli interessati.

Alberto FLUVI (PD) considera innanzitutto opportuno definire le modalità di prosecuzione della discussione delle risoluzioni e, in particolare, fissare un termine entro il quale questa si concluderà. Considera


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inoltre necessario sottolineare come il Sottosegretario - dopo aver dichiarato che è in fase di completamento la trasformazione dell'AAMS in agenzia fiscale, che la riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti potrà produrre effetti concreti soltanto tra dieci anni, essendo subordinata alla durata delle concessioni in essere, e che il testo unico dei giochi è costretto sostanzialmente a cedere il passo ai provvedimenti in materia di entrate, la cui produzione è pressoché incessante - non abbuia fatto alcun riferimento alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 98 del 2011, le quali hanno attribuito al Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e in prospettiva dell'Agenzia, poteri enormi, tra i quali finanche quello di istituire nuovi giochi e di modificare il regime tributario in materia.
In proposito, ritiene che il Governo debba chiarire se intenda modificare le predette disposizioni del decreto - legge n. 98, approvate dal Parlamento sotto la spada di Damocle della fiducia, essendo altrimenti fin d'ora evidente come l'approvazione delle risoluzioni in discussione assumerebbe il valore di una mera dichiarazione d'intenti.
Nel merito, manifesta il dissenso del proprio gruppo rispetto alla proposta di consentire una sorta di sanatoria, ovvero di condono mascherato, relativamente alle inadempienze di cui si sono resi responsabili i concessionari dei giochi, con la conseguente estinzione delle controversie pendenti.
Suggerisce, quindi, di limitare gli impegni contenuti nelle risoluzioni a poche questioni fondamentali, sottolineando come, dopo i provvedimenti approvati in estate, il Parlamento sia stato sostanzialmente espropriato di ogni possibilità di intervento in materia dei giochi.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolinea come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente aderito al contenuto della risoluzione Bernardo 7-00703, e come, pertanto, l'approvazione dell'atto di indirizzo da parte della Commissione consentirebbe al Parlamento di definire con precisione una serie di indirizzi che devono guidare sia l' azione dell'Esecutivo, sia quella dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche all'indomani della sua trasformazione in Agenzia.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, ogni eventuale impegno in materia di armonizzazione del prelievo fiscale finirebbe per acquistare il valore di una mera dichiarazione di principio.

Cosimo VENTUCCI (PdL) osserva come le risoluzioni in discussione siano dirette a definire alcuni indirizzi in materia di giochi, rilevando come, a seguito della trasformazione dell'AAMS in Agenzia, quest'ultima non assumerebbe affatto il ruolo di dominus incontrastato nelle materie di propria competenza, ma avrebbe comunque l'obbligo di conformarsi agli indirizzi approvati dal Parlamento e, nel caso specifico, dalla Commissione Finanze. Per avvalorare tale rilievo, richiama la vicenda dei depositi IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, disciplinati dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, ricordando come l'Agenzia delle dogane abbia fornito il proprio contributo per assicurare la massima concretezza alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 7-00589, che la Commissione ha approvato lo scorso mese di maggio, al fine di tutelare gli imprenditori del settore, i quali chiedevano, tra l'altro, maggiore rispetto, a livello europeo, delle regole vigenti in materia.
Tornando ai temi affrontati dagli atti di indirizzo in discussione, ricorda quindi come le audizioni dei concessionari dei giochi abbiano consentito di evidenziare talune esigenze, ad esempio per quanto riguarda la questione della tassazione del Bingo cosiddetto fisico rispetto a quello on-line, nonché il problema dell'omogeneizzazione delle scadenze delle relative concessioni, che la risoluzione n. 7-00703,


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di cui è cofirmatario, intende appunto recepire.
Per quanto riguarda la trasformazione dell'AAMS in Agenzia dei giochi, ritiene che quest'ultima debba essere dotata delle risorse necessarie per svolgere nella maniera più efficiente possibile i compiti, sempre più complessi, ad essa affidati dal legislatore, anche integrandone l'organico con personale proveniente da altre amministrazioni.
Per ragioni analoghe, sottolinea la necessità, prospettata dalla risoluzione, di iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando in particolare l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriore degli stessi rispetto agli operatori on-line.
Sotto un diverso profilo, ritiene che l'approvazione degli indirizzi contenuti nell'atto di indirizzo possa rendere più agevole la definizione dell'auspicato testo unico in materia di giochi, ritenendo quindi, più in generale, che la risoluzione non risulti eccessivamente ampia, come affermato dal deputato Fluvi, ma si faccia responsabilmente carico di una serie di problematiche concernenti due settori molto complessi ed articolati, quali quelli dei giochi e dei tabacchi.
Con riferimento, invece, al testo della risoluzione Barbato n. 7-00695, laddove essa intende impegnare il Governo a prendere iniziative per consentire una definizione dei contenziosi in essere in materia di concessioni, al fine di reperire ulteriori risorse, evidenzia come appaia del tutto ultronea la richiesta della somma di 98 miliardi di euro a titolo di penali nei confronti dei concessionari, ricordando come gli inadempimenti contestati a questi ultimi si siano verificati nella fase di avviodel sistema, nella quale si sono verificati disguidi di carattere tecnico di cui tali soggetti potrebbero non avere tutta la responsabilità.
Sottolinea, infine, come la rilevanza, anche economica, del comparto industriale dei giochi consigli di dedicare la massima attenzione alle sue problematiche, segnatamente migliorando la normativa in materia. Sotto tale profilo, ritiene irragionevole, ad esempio, la previsione recata dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che l'iscrizione nell'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, da esso istituito, costituisca titolo abilitativo anche per i concessionari della rete telematica di gestione degli apparecchi da gioco.

Maurizio BERNARDO (PdL) si riserva di integrare il testo della propria risoluzione, nel senso di impegnare il Governo ad intervenire anche sulla disciplina relativa al collegamento degli apparecchi da gioco con la rete per la gestione telematica degli apparecchi stessi, di cui all'articolo 4 della vigente convenzione di concessione relativa agli apparecchi da intrattenimento, nonché di cui all'articolo 17 del nuovo schema tipo di concessione, al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale, e di consentire, conseguentemente, un aumento delle entrate erariali.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione dell'ampia disponibilità espressa dal Sottosegretario in merito agli atti di indirizzo in discussione, suggerisce al deputato Bernardo di predisporre un testo riformulato della propria risoluzione, che recepisca i contenuti del dibattito e le osservazioni del rappresentante del Governo. Ritiene inoltre auspicabile concludere l'esame degli atti di indirizzo prima che sia trasmesso alle Camere, ai fini


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dell'acquisizione dei prescritti pareri, lo schema di decreto concernente la trasformazione in Agenzia dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad una seduta da convocare nella giornata di giovedì 20 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05480 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali.

VI Commissione - Martedì 18 ottobre 2011
TESTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2011


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ALLEGATO 1

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 definitivo).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione della Camera dei deputati,
esaminato il Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2010)695 definitivo);
rilevato come il Libro verde sia stato presentato dalla Commissione europea con il condivisibile obiettivo di rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire cinque obiettivi principali:
rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;
incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;
ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;
adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico;
contribuire alla realizzazione della strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione e, più in generale, per il rilancio dell'economia europea dopo la crisi;
considerato che:
il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali dovrebbe costituire, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, un obiettivo prioritario, in quanto necessario per coniugare il rilancio della crescita e dell'occupazione con un risanamento equo ed efficace delle finanze pubbliche;
l'ulteriore armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere inserita in una più ampia strategia di convergenza delle politiche fiscali, volta a prevenire fenomeni di concorrenza dannosa che potrebbero avere effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea: tale strategia andrebbe perseguita nell'ambito dei nuovi meccanismi di governance economica, nel quadro del Semestre europeo, per il coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali;
è apprezzabile l'aspirazione del Libro verde ad operare, per la prima volta dall'introduzione dell'IVA, una riforma organica dell'intera disciplina dell'imposta, a fronte delle numerose lacune e contraddizioni del quadro normativo vigente a livello europeo e nazionale;
la disciplina IVA vigente a livello europeo risulta in contrasto con il principio di proporzionalità, caratterizzandosi per un'eccessiva e crescente complessità degli oneri amministrativi per i soggetti passivi e non tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;
il sistema delle aliquote IVA, tenuto conto delle numerose esenzioni e della previsione di aliquote ridotte e super ridotte applicabili da singoli Stati membri, presenta forti elementi di incoerenza e frammentazione, e può determinare distorsioni


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nel funzionamento del mercato interno, nonché alterazioni della concorrenza;
l'IVA costituisce l'imposta in cui si registra il più elevato tasso di evasione ed elusione, certamente anche in ragione delle complessità insite nella sua natura di imposta plurifase, determinando in tal modo un gravissimo vulnus sia alla parità delle condizioni concorrenziali in cui operano le imprese, e dunque alla stessa realizzazione del mercato unico, sia agli interessi erariali, nazionali ed europei;
le pratiche evasive ed elusive, che determinano una forte perdita del gettito dell'imposta, sembrano comunque derivare in misura non trascurabile anche dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA, nonché dal modello di riscossione dell'imposta, che è rimasto sostanzialmente invariato nonostante le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo;
a fronte di tale complessa problematica, occorre dunque porre in essere una strategia articolata di contrasto ai fenomeni evasivi, che non può prescindere da interventi normativi di riforma ed armonizzazione, nonché da un utilizzo più spinto delle tecnologie telematiche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di fatturazione, dichiarazione e versamento dell'imposta;
in particolare, nonostante le difficoltà illustrate nel Libro verde, appare opportuno verificare la possibilità di procedere, modificando alcuni recenti orientamenti contrari in materia, verso un sistema IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di origine, nonché assicurare una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del luogo di acquisto, e definendo un adeguato sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo;
l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifica lo strumento giuridico da utilizzare a tale scopo: a tale proposito occorre rilevare come il ricorso pressoché esclusivo allo strumento delle direttive, pur consentendo agli Stati membri di tener conto, in sede di recepimento, delle specificità degli ordinamenti giuridici, abbia determinato una mancanza di uniformità delle normative IVA nazionali;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:
a) la Commissione europea dia seguito alla consultazione svolta sul Libro verde presentando le proposte legislative necessarie al fine di procedere alla modernizzazione del sistema IVA, secondo gli obiettivi e i principi delineati nel medesimo Libro verde;
b) sia privilegiato, ai fini dell'ulteriore armonizzazione del regime IVA, il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, in modo da conseguire una maggiore coerenza ed uniformità nell'applicazione dell'imposta negli ordinamenti nazionali;
c) si proceda ad una razionalizzazione del sistema delle aliquote, che deve essere reso più coerente ed equo: in particolare, occorre porre le basi per definire un'unica aliquota normale e un'unica aliquota agevolata per beni e servizi considerati meritevoli di tale beneficio a livello comunitario, eliminando quelle differenziazioni nazionali che attualmente determinano effetti distorsivi della concorrenza, assicurando peraltro che tale opera di omogeneizzazione non determini spinte inflazionistiche;


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d) in tale contesto, si realizzi in particolare una complessiva revisione del sistema delle aliquote ridotte e dei numerosi regimi speciali di deroga o di esenzione attualmente previsti in favore di singoli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta, nonché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA per il consolidamento delle finanze pubbliche nazionali;
e) in particolare, si proceda a limitare l'applicabilità delle aliquote ridotte, oltre che ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi prestati localmente e, più in generale, ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee, prevedendo al contempo la possibilità, per gli Stati membri, di adottare in via temporanea aliquote ridotte per fronteggiare motivate situazioni di crisi economica nazionale;
f) inoltre, appare auspicabile puntare ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale;
g) in connessione con il processo di armonizzazione del quadro delle aliquote e delle deroghe, si verifichi anche la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, valutando se i vantaggi derivanti da tale sistema, sul piano della semplificazione e del contrasto all'evasione, risultino maggiori dei possibili inconvenienti derivanti dalla necessità di instaurare un sistema di compensazione in favore degli Stati membri in cui il bene o il servizio sono consumati;
h) si valuti l'opportunità di istituire un regime speciale IVA a favore delle piccole e medie imprese, basato su una soglia comune di accesso, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese derivanti dall'applicazione del regime IVA generale;
i) si provveda, in generale, a ridurre drasticamente gli oneri amministrativi connessi all'assolvimento dell'imposta, anche mediante la definizione a livello europeo di un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri, nonché attraverso la predisposizione di una modulistica unica europea per tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione ed al versamento dell'imposta;
l) si prosegua con maggiore incisività nell'azione di contrasto al gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a costituire un rilevante elemento di sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta, determina un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, che risulta ancor più preoccupante nell'attuale fase di crisi;
m) a tale ultimo proposito, si provveda ad estendere il più possibile l'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, ovvero ad incentivare, sulla falsariga di quanto già previsto dalla direttiva 2010/45/CE, l'utilizzo di tale modalità di fatturazione attraverso l'alleggerimento dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente vigenti, prevedendo che, mediante tale modalità telematica, ciascun documento IVA venga trasmesso sia al cessionario sia all'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria del Paese di riferimento, che in tal modo disporrebbe in tempo reale di archivi documentali IVA aggiornati;
n) in tale contesto si verifichi la possibilità di introdurre modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o gli istituti di moneta elettronica, che consentano la piena tracciabilità delle transazioni e che leghino direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;
o) si valuti inoltre la possibilità di estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), nel


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quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad alto rischio di frode, al fine di eliminare una delle circostanze che maggiormente aumenta il rischio di evasione, costituita dal trasferimento di somme di denaro a titolo di IVA in tutti i passaggi intermedi: a tale riguardo si segnala come la direttiva 2010/23/UE sia orientata in tale direzione, consentendo agli Stati membri di applicare, sia pure per un periodo limitato di tempo, il meccanismo dell'inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra, appunto al fine di combattere in tale settore le frodi IVA;
p) si valuti altresì, in alternativa all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile, la possibilità di applicare in via sistematica il sistema dell'IVA per cassa alle operazioni tra soggetti passivi IVA (operazioni cosiddette «business to business»), nelle quali il versamento e la detrazione dell'IVA sono legate alla movimentazione finanziaria, al fine di eliminare le difficoltà del cedente a recuperare l'IVA nei casi di perdite su crediti o di assoggettamento del creditore a procedura concorsuale;
q) si introducano meccanismi volti a ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare le distorsioni che possono derivare da tale fenomeno, soprattutto sotto il profilo delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «frodi carosello») e delle detrazioni indebite, in un quadro più generale di restrizione alla possibilità di detrarre l'IVA pagata su beni e servizi utilizzati per scopi non professionali;
r) si intervenga sul tema della tassazione IVA delle operazioni transfrontaliere intra - UE, al fine di porre rimedio alla vulnerabilità nei confronti dei comportamenti fraudolenti mostrato dal sistema attuale con particolare riguardo a tali operazioni;
s) si provveda infine, in generale, a rendere più razionali ed efficaci i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, nonché la cooperazione in materia tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche avvalendosi più estesamente delle nuove tecnologie informatiche, in particolare per individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011;
rilevato come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera;
evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;
considerato come l'Allegato B contempli invece alcune direttive rilevanti per i profili di competenza della Commissione;
evidenziata, in particolare, la direttiva 2010/23/UE, la quale integra la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, consentendo agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra;
sottolineata la necessità di incidere in maniera drastica ed efficace sul problema dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a determinare un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, tanto più preoccupante nell'attuale fase di crisi, rappresenta un elemento che falsa in modo inaccettabile le condizioni della concorrenza tra i soggetti passivi dell'imposta;
raccomandata l'esigenza di tradurre quanto prima in atti concreti le numerose proposte in materia contenute nel Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2010)695) ed attualmente all'esame della Commissione Finanze;
rilevato come il meccanismo dell'inversione contabile, oggetto della predetta direttiva 2010/23/UE, possa costituire uno strumento utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione in ambito IVA, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto e a più elevato rischio di frode;
richiamata, nel medesimo contesto, la direttiva 2010/45/CE, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di realizzare tre condivisibili obiettivi, costituiti: dall'introduzione di un regime di contabilità di cassa che consenta di versare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo sia effettivamente incassato;


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di omologare a livello europeo il contenuto delle fatture, rendendone uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario; di favorire un più ampio ricorso alla fatturazione elettronica, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati;
condivisa l'opportunità di estendere il più possibile l'utilizzo del meccanismo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, attraverso l'uniformazione delle regole vigenti in materia nei diversi Stati membri, nonché mediante la riduzione dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente previsti;
sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di utilizzare tutte le misure atte a contrastare il predetto fenomeno dell'evasione IVA, ad esempio introducendo modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o postale, ovvero mediante gli istituti di moneta elettronica, al fine di realizzare la tracciabilità delle transazioni e di connettere direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;
evidenziata, al tempo stesso, l'opportunità di ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare il fenomeno delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «frodi carosello») e delle detrazioni indebite di imposta;
sottolineata l'esigenza di rafforzare i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, in particolare migliorando ulteriormente la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione;
segnalata la direttiva 2011/16/CE, la quale contiene alcune nuove disposizioni per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale;
rilevato, a tale proposito, come il tema generale della lotta all'evasione fiscale costituisca uno degli snodi essenziali per perseguire un duraturo ed effettivo risanamento delle finanze pubbliche che non pregiudichi, attraverso ulteriori incrementi della pressione fiscale, le prospettive di crescita economica e che consenta di riequilibrare il carico impositivo a favore dei fattori della produzione costituiti dal lavoro e dalle iniziative imprenditoriali aventi carattere non speculativo;
evidenziata la direttiva 2010/73/UE, la quale intende perseguire una maggiore trasparenza nelle negoziazioni degli strumenti finanziari, puntando in particolare a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza peraltro compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione europea;
sottolineato come il miglioramento della trasparenza ed efficienza dei mercati degli strumenti finanziari costituisca una delle condizioni fondamentali per riavviare la crescita dell'economia europea ed italiana e per superare la situazione di crisi in cui attualmente queste si trovano;
richiamato, a quest'ultimo riguardo, come le raccomandazioni rivolte nel luglio scorso all'Italia dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nell'ambito del Semestre europeo, segnalino appunto, tra le priorità nell'azione di politica economica, la necessità di migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali, in particolare facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a canali di finanziamento ulteriori rispetto a quello tradizionalmente costituito dall'indebitamento bancario;


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DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo del provvedimento, il quale annovera, tra le direttive contenute nell'Allegato B, la direttiva 2010/73/UE, in materia di trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, con l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2010, ora all'esame del Senato (A.S. 2322-B), il quale conferisce una delega specifica al Governo per attuare la predetta descritta direttiva 2010/73/UE, dettando una serie di principi e criteri direttivi.


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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4);
rilevato come la Relazione costituisca un'innovazione rispetto alle precedenti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), sono stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente;
evidenziato come, grazie a tali innovazioni, l'efficacia informativa e la chiarezza della Relazione risultino nettamente migliorati rispetto alle precedenti versioni, in quanto il documento, oltre a fornire dati più analitici ed esaustivi sui diversi profili delle attività europee, riferisce in merito alle posizioni politiche assunte dal Governo italiano nelle sedi istituzionali ed ai contributi forniti in tali ambiti;
ribadito come l'instaurarsi di un efficiente e continuo circuito informativo tra Parlamento e Governo in merito allo stato di avanzamento delle discussioni in sede comunitaria sui principali dossier legislativi costituisca un elemento fondamentale per migliorare la capacità del Paese nel suo complesso di rappresentare e difendere efficacemente i propri interessi nelle sedi istituzionali europee;
segnalato positivamente il netto miglioramento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno, che ha consentito di recuperare in parte il grave ritardo accumulato in tale ambito dal Paese;
sottolineata parimenti la significativa riduzione, pari al 15 per cento, delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea, il cui numero è calato da 150 alla data del 24 gennaio 2010, a 131 al 31 dicembre 2010, riduzione che ha consentito al Paese, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto della classifica tra gli Stati membri per numero di infrazioni;
sottolineato positivamente il contributo fornito dall'Italia in tutte le sedi europee ed internazionali per migliorare l'efficienza dei sistemi di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, nel quadro dell'attuale crisi economico-finanziaria, e salutata con favore la nomina di un esponente italiano alla guida dell'Autorità europea di vigilanza microprudenziale sul settore bancario (EBA), che consente di colmare, almeno in parte, il deficit nella rappresentanza italiana in seno alle istituzioni europee;
sottolineato, a tale ultimo riguardo, l'esigenza di completare il processo di riforma del mercato dei capitali avviato con l'istituzione del sistema europeo di regolamentazione e supervisione macro e micro-prudenziale sul settore, in particolare attraverso l'instaurazione, in tempi rapidi, di un meccanismo di prevenzione e


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gestione delle crisi finanziarie che sia in grado di tranquillizzare i mercati circa il comune convincimento di tutti gli Stati membri rispetto all'esigenza di assicurare la stabilità dell'Area dell'Euro;
evidenziato come tale ultimo obiettivo presupponga, nel medio periodo, la maggiore armonizzazione delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, rafforzando l'unitarietà delle scelte politiche europee e bandendo quei fenomeni di concorrenza dannosa che sono alla base degli squilibri di bilancio di alcuni Paesi membri;
rilevato come il miglioramento nel quadro regolamentare sulle agenzie di rating conseguente all'approvazione della proposta di revisione del Regolamento CE n. 1060/2009, non abbia ancora portato ad un assetto di vigilanza soddisfacente su tali operatori, i quali, come dimostrato dalle recenti turbolenze che stanno interessando i mercati dei titoli pubblici, sono in grado di influenzare, in modo del tutto incontrollato, l'andamento di tali mercati e, conseguentemente, di incidere profondamente sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, nonché sulle stesse prospettive dell'Area Euro;
evidenziata la necessità di trarre finalmente le conclusioni dell'ampio dibattito da tempo in corso sui temi del contrasto all'evasione in materia IVA, che è tra l'altro oggetto delle proposte contenute nel Libro verde sul futuro di tale imposta, in particolare attraverso: l'armonizzazione a livello europeo del regime IVA sostanziale e degli adempimenti dichiarativi, documentali e di versamento; un incremento selettivo del ricorso al meccanismo dell'inversione contabile; la razionalizzazione del sistema delle deroghe e delle aliquote ridotte; l'incremento nell'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica; il rafforzamento della cooperazione amministrazione e dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;
sottolineata la necessità di rafforzare i meccanismi della cooperazione in materia doganale tra gli Stati membri, in particolare combattendo quei meccanismi di concorrenza dannosa che hanno indotto alcuni Paesi dell'Unione europea ad attrarre traffici commerciali verso i propri punti doganali di accesso attraverso una maggiore superficialità nei controlli operati sulle merci in ingresso nel territorio dell'Unione;
rilevata l'opportunità di prendere realisticamente atto dello stallo dei negoziati politici relativi alla proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, presentata nel 2008, e di individuare conseguentemente soluzioni alternative, anche di natura bilaterale, volte a contrastare l'evasione e l'elusione in materia, attraverso il recupero a tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
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