Magnifico Rettore, Signor Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Illustri Professori, Autorità, Signore e Signori, Cari Studenti!
I contenuti e le forme della "rappresentanza politica" ed il loro rapporto con l'attività di governo costituiscono da sempre, fin dalle origini dello Stato liberale, uno dei grandi temi su cui si è soffermata la riflessione giuridica e politologica.
Discuterne oggi, in questa prestigiosa Università, con gli studenti ed i docenti di un corso di diritto parlamentare, può essere un'occasione utile per fare il punto sul dibattito in corso e per cercare di individuare alcuni profili innovativi.
Inizierò subito dicendo che, nell'epoca della globalizzazione e della diffusione del sapere democratico, i fondamenti caratterizzanti la rappresentanza in campo politico sono stati sottoposti a forti tensioni per ragioni di varia natura che, come hanno evidenziato, in alcuni dei loro ultimi scritti, studiosi del calibro di Ralf Dahrendorf e Yves Mény, sembrano aver rotto l'equilibrio fra l'esigenza che nel Parlamento, sede della "rappresentanza", trovi espressione il pluralismo della società civile nella molteplicità dei suoi orientamenti, e le esigenze di governabilità rappresentate da forme di investitura diretta degli esecutivi.
Che cosa significhi tutto questo per gli ordinamenti democratici di massa può essere spiegato solo se, da un lato, si connette il tema della rappresentanza con quello della politicità, e, dall'altro, quest'ultimo con le trasformazioni dello Stato moderno e degli istituti rappresentativi nell'ambito del processo di globalizzazione.
Per svolgere alcune sintetiche considerazioni in relazione alle diverse concezioni, tecniche e prassi relative alla rappresentanza in campo politico che si sono succedute nel tempo, mi avvarrò anche di alcuni esempi storici, primo fra tutti quello che ha contrapposto le affermazioni di Antoine Barnave e di Robespierre i quali, nel dibattito del 10 agosto 1791 in seno all'Assemblea Nazionale Costituente, affermarono due principi antitetici. Il primo, Barnave, disse che "la qualità di rappresentante non è legata all'elezione", il secondo, Robespierre, affermò, invece, che "la qualità di rappresentante è legata all'elezione".
Sullo sfondo vi era la rilevante questione giuridica, oltre che ovviamente politica, se il Re, pur non essendo eletto, avrebbe comunque potuto essere qualificato "rappresentante" e, conseguentemente, "partecipare con il veto all'esercizio della sovranità, cioè all'espressione della volontà generale".
Le teorie moderne della rappresentanza ci dicono che quest'ultima non si forma soltanto attraverso l'atto elettivo da parte dei componenti di un collegio, dal momento che anche chi non fa derivare la propria posizione potestativa da una elezione può assumere i caratteri di un rappresentante (è questa la cosiddetta "teoria della rappresentanza istituzionale").
Dal punto di vista storico, sono state soprattutto le teorie elaborate durante l'Ottocento a legittimare i modelli monarchico-costituzionali attraverso l'utilizzo del principio rappresentativo, in progressiva evoluzione verso il regime parlamentare che incardina la democraticità all'interno della forma di governo.
Rappresentatività e democraticità sono termini coesistenti e complementari, ma che possono presentarsi anche disgiunti.
Perché la rappresentatività assuma carattere democratico è necessario che la rappresentanza sia veramente espressiva della volontà popolare.
La variabile decisiva per individuare e seguire lo svolgersi e il radicarsi delle concezioni sulla rappresentanza in campo politico è, infatti, quella relativa al processo di estensione del suffragio, unita alla diffusione del costituzionalismo come limite al potere. Libertà come limite alla concentrazione del potere ed eguaglianza dei diritti politici costituiscono i due elementi fondamentali che caratterizzano la nascita del costituzionalismo democratico.
Mi piace ricordare, a questo proposito, una bella frase di Thomas Paine, padre del costituzionalismo americano e precursore delle teorie sulla sovranità popolare, che scrisse: "Una Costituzione non è l'atto di un governo, ma l'atto di un popolo che crea un governo: un governo senza costituzione è un potere senza diritto; una costituzione è antecedente ad un governo e il governo è solo la creatura della costituzione".
Ecco, dunque, il punto: ogni analisi sulla rappresentanza non può che prendere le mosse dal principio di sovranità popolare. Non interessa, dunque, una qualunque rappresentanza, interessa la rappresentanza politica di un sistema democratico.
Mi sembra questa la questione da cui ripartire per condurre una riflessione sulla rappresentanza e sugli istituti ad essa collegati la cui difesa spetta non ad un organo qualsiasi, ma all'organo attraverso il quale, in primo luogo, anche se non esclusivamente, si realizza il principio democratico: il Parlamento.
Parlamento che, per il suo legame diretto con il popolo, rappresenta lo strumento principale attraverso il quale il popolo stesso esercita la sua sovranità.
I problemi molteplici che si sono manifestati negli ultimi tempi in forme nuove e particolarmente vistose, espressione di una crisi fra istituzioni rappresentative e cittadini elettori, mettono a dura prova la democraticità del sistema.
Tra le cause principali che hanno determinato nelle democrazie occidentali il problema del deficit rappresentativo dei partiti e delle istituzioni, con conseguente svuotamento delle forme della rappresentanza, vi sono il tramonto delle ideologie, la tendenza degli interessi ad autorappresentarsi, l'influenza dei mass-media, divenuti canali di trasmissione della domanda politica, la moltiplicazione dei luoghi in cui può allocarsi l'istituto della rappresentanza, i processi di "deterritorializzazione" dell'autorità politica, l'interdipendenza dei mercati globali, nonché le nuove forme di governance multilivello su scala non solo comunitaria.
Inoltre, com'è noto, le democrazie contemporanee hanno tutte significativamente premiato il ruolo del potere esecutivo a scapito delle assemblee elettive.
Anche se è sbagliato ritenere che le funzioni assolte da quest'ultime siano soltanto di natura simbolica e sebbene permanga in tutti gli ordinamenti democratici un vincolo formale di fiducia tra esse e l'esecutivo, è quest'ultimo, infatti, che detta in modo prevalente il cosiddetto "policy-making" (la politica del fare), la fisionomia e la composizione politica dell'esecutivo dipendono direttamente dall'esito delle consultazioni elettorali, spesso proprio condotte sulla base di una procedura che riduce ad opzione binaria tra due leader la complessità dei problemi che le democrazie avanzate sono chiamate ad affrontare.
C'è allora da chiedersi: che fine ha fatto la rappresentanza politica? Quale sorte è toccata a questo antico istituto che per secoli ha segnato, pur tra incessanti e profondi rimaneggiamenti, l'esperienza politica occidentale? Che la rappresentanza sia anch'essa crollata insieme al muro di Berlino, fagocitata dalla crisi post-ideologica?
Eppure, da che mondo è mondo, i governanti non governano per se stessi, per il loro vantaggio privato o in virtù di meri rapporti di forza. O almeno non può apparire che accada questo. Essi esercitano la loro autorità necessariamente nel nome di un'autorità che li trascende, ieri quella divina oggi quella della medesima autorità governata. Sul piano pratico chi governa anzitutto rappresenta, e perciò "rende presente", chi presente non è e nemmeno può esserlo, ovvero il titolare di tale autorità.
Per Gerhard Leibholtz, uno dei massimi studiosi della rappresentanza, rappresentare significa "che qualcosa che non è realmente presente ridiventa presente ... Tramite la rappresentazione qualcosa viene posto al tempo stesso come assente e come presente".
E' un problema, quello del mandato e della sua natura, che incombe su tutta la vicenda della rappresentanza moderna, ma che forse mai si è posto in termini tanto problematici come si pone attualmente, nel passaggio dall'uno all'altro millennio, perché mai come ora si è assottigliato il legame tra rappresentanti e rappresentati. Al punto che la teoria certifica l'obsolescenza della rappresentanza, proponendo di archiviarla, o quasi, dal lessico politico in vigore.
Per quello che riguarda l'Italia, le conseguenze della "transizione" avviata con i referendum elettorali del 1991 e del 1993 e con il trauma di Tangentopoli, entrambi legati agli effetti del crollo del muro di Berlino, hanno reso evidente la crisi dei partiti tradizionali.
Il grande elemento di novità introdotto nell'ordinamento italiano dalla riforma della legge elettorale può essere riassunto nel passaggio da un sistema proporzionale, pressoché puro, al graduale radicamento del "maggioritario".
La bipolarizzazione della competizione politica ha portato di conseguenza all'apparizione e al consolidamento di un soggetto nuovo: la coalizione, non più intesa come un accordo fra partiti del tutto "sovrani", ma come soggetto, per recuperare una interessante definizione di Marco Olivetti, "avente natura non tanto federale, quanto confederale, ovvero di una unione stabile, con soggettività autonoma, fra soggetti che conservano la ?plenitudo potestatis', vale a dire il diritto di uscire dalla coalizione come soggetti, ridiventando del tutto autonomi".
Il combinato disposto risultante dalla struttura bipolare nella competizione politica e dal ruolo del soggetto "coalizione" non rende più utilizzabile, soprattutto in ragione del nuovo sistema elettorale, la famosa definizione che Leopoldo Elia dava del sistema parlamentare italiano quale sistema a "multipartitismo estremo".
La forma di governo italiana del 2009 è, dunque, fortemente diversa rispetto agli assetti che la caratterizzavano all'inizio degli anni novanta. La trasformazione che l'ha interessata non ha tuttavia consentito un approdo permanente e stabile sulle agognate spiagge della democrazia maggioritaria.
Sarei tentato di dire che, dopo più di un anno dall'inizio della XVI legislatura, la forma di governo italiana attraversa ancora una fase di transizione, collocandosi a metà fra l'ormai lontano sistema proporzionale puro e gli equilibri del parlamentarismo modello Westminster.
Sul punto trovo oggettivamente interessante l'alternativa posta in modo limpido da Giovanni Sartori che osserva come "nei sistemi maggioritari la rappresentanza è meno fedele, ma arriva più in alto, al governo; mentre nei sistemi proporzionali la rappresentanza è più fedele, ma ha una proiezione più corta, arriva solo all'assemblea".
Proprio perché quello che dice Sartori ha una sua oggettiva validità, è stato necessario bilanciare la minore rappresentatività del sistema bipolare con l'introduzione del concetto - mutuato dal mondo economico - di "accountability", di "political accountability" ("il dover rispondere agli elettori").
Dietro a questa espressione, di non facile traduzione, si cela l'idea che gli eletti debbano "rendere conto" ai rappresentati del loro operato. L'individuazione di una formula ad hoc per esprimere un concetto che dovrebbe essere già ricompreso nella concezione classica di rappresentanza politica - ma soprattutto di sovranità popolare e di pluralismo - sottolinea la maggiore garanzia che il sistema bipolare offre, sotto questo punto di vista, ai cittadini.
In un sistema maggioritario di tipo bipolare, il programma di governo viene determinato fin dalla presentazione della coalizione al corpo elettorale. È innegabile che in questo modo la controllabilità da parte del corpo elettorale, che non conferisce più una "delega in bianco" ai partiti, è massima e l'attività del governo può essere in ogni momento confrontata con le previsioni programmatiche.
Il discorso è complesso e difficile da analizzare in breve tempo.
Ciò che comunque mi preme affermare è che, proprio perché il Paese si è ormai abituato al sistema maggioritario, e a scegliere la coalizione di governo, l'esigenza di dare stabilità al governo non deve comportare l'abbandono del modello di democrazia parlamentare.
Il problema di fondo è quello di aumentare contemporaneamente la capacità deliberativa del Parlamento e del Governo perché senza questa capacità deliberativa non si regge il confronto con gli altri centri di potere non solo transnazionali.
Sono questi grandi centri di potere che metteranno a dura prova la politica, il ruolo della politica, in una società che si evolve, se non aumenta la capacità deliberativa degli organi democratici. Ma l'aumento della forza deliberativa degli organi di governo e parlamentari, in un regime democratico, deve collocarsi in un quadro di accrescimento delle caratteristiche di democraticità dell'ordinamento stesso.
In altri termini, dobbiamo realizzare una vera e propria "democrazia governante". Ma che cosa vuol dire "governante"? Non come è stata intesa in qualche sciatta polemica italiana, più decisionista con solo capacità di decisione. Democrazia governante, come ci ha sempre insegnato Leopoldo Elia, si contrappone a democrazia "governata". La democrazia era governata quando, pur essendoci il suffragio universale, tuttavia erano i notabili che esercitavano un'influenza preponderante; nella democrazia governata l'influenza del censo faceva sì che vi fossero pochi leader ed un ceto dirigente ristretto.
La democrazia governante, invece, comporta l'esigenza di individuare, per ciascuna procedura di decisione politica, un punto di equilibrio condiviso fra il suo grado di rappresentatività e quello di efficienza.
Si tratta, come è noto, di un problema solo apparentemente tecnico che, in realtà, sottende tutte le tensioni proprie del confronto fra interessi e schieramenti politici contrapposti.
Peraltro, la diversità di tradizione fra l'esperienza inglese e quella dei parlamenti dell'Europa continentale costituisce ancora, nonostante il graduale ravvicinamento reciproco, un elemento strutturale di distinzione, sullo sfondo del quale si è venuta affermando la tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo europeo.
Una tendenza volta cioè a risolvere in chiave decisionista il dilemma fra rappresentatività ed efficienza, attribuendo al Governo una significativa influenza nelle procedure parlamentari e riducendo di conseguenza gli spazi di autonoma iniziativa parlamentare.
Come diffusamente evidenziato dalla dottrina pubblicistica più recente, gli effetti di questa tendenza sono stati principalmente di due tipi: in primo luogo, di tipo istituzionale, nel senso di una crescente dislocazione del ruolo dei Parlamenti verso la funzione informativa e di controllo.
In secondo luogo, di tipo funzionale per l'attività dei deputati, nel senso che, fatte salve le tradizionali garanzie previste a favore dei dissenzienti, gli ambiti di autonoma visibilità delle iniziative dei singoli parlamentari tendono gradualmente a ridursi, in ragione della disciplina di gruppo, della azionabilità solo collettiva di alcuni strumenti procedurali e della esperibilità di fatto limitata di altri strumenti, quali quelli di sindacato ispettivo.
Bisogna, inoltre, sempre tener presente che l'originaria tripartizione dei poteri - legislativo, giudiziario ed esecutivo - è stata arricchita, recentemente, di un dato nuovo: mi riferisco al sistema di garanzie rappresentato dalle autorità indipendenti. Queste istituzioni, ponendosi come entità super partes, "hanno un po' rubato la scena" ai Parlamenti, nel loro ruolo di garante ultimo della legalità.
Naturalmente, nell'era della globalizzazione e della diffusione del sapere democratico, la riflessione politica e dottrinale sull'insieme di queste problematiche ha dovuto misurarsi con alcune nuove variabili di contesto, di cui si è venuta acquisendo crescente consapevolezza.
In ogni ambito decisionale si tratta ormai di gestire democraticamente processi che, per loro natura, hanno ormai un'estensione che travalica i confini nazionali e che rischiano di non poter più essere completamente ed efficacemente governabili al solo livello nazionale.
Di qui l'importanza di aderire su particolari temi ad una reale dimensione europea della decisione politica: fra questi, le politiche dell'immigrazione e della sicurezza; le politiche sociali e del lavoro; la formazione, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
La forza delle istituzioni, tuttavia, non dipende solo dalla rapidità delle decisioni: poter decidere rapidamente è oggi una necessità ineludibile, ma occorre anche prendere le decisioni giuste.
Il confronto necessario fra le diverse istanze politiche è, pertanto, sempre coessenziale ad un equilibrato assetto di poteri e su questo si fonda il ruolo, non marginale e non emarginabile, del Parlamento, rispetto al governo, da un lato, e alle autorità indipendenti, dall'altro.
Alcune significative conferme, in tal senso, ci provengono dall'orientamento complessivo della riforma costituzionale francese dello scorso anno (legge costituzionale n. 2008-724, del 23 luglio 2008), che ha recepito gli esiti di un ampio dibattito, sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta, sulla necessità di riequilibrare il ruolo del Parlamento, rispetto a quello dell'Esecutivo, nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche e nella verifica del loro effettivo impatto sulla realtà economica e sociale.
Un secondo elemento rilevabile nelle recenti esperienze degli ordinamenti europei consiste, invece, nell'aumento delle istanze di valorizzazione della democrazia partecipativa e deliberativa rispetto a quella rappresentativa, con conseguente richiesta di riappropriazione, da parte dei singoli membri della comunità, di spazi di coinvolgimento decisionale che non ne limitino l'intervento al solo momento del voto.
Di qui la diffusione della popolarità di procedure tipiche del contesto anglo-americano - dalle primarie alle cosidette "public consultations" - che una legge francese del 2002 ha qualificato come proprie della nuova "democrazia di prossimità", termine nuovo nel dibattito politico e di cui ci si dovrà occupare.
Da queste considerazioni ha tratto origine, a partire dagli anni Novanta, un ampio dibattito giuridico e politologico sulla complessiva ridefinizione del ruolo dei Parlamenti di cui ci restano significative testimonianze nell'abbondante produzione letteraria di quegli anni.
Per non fare torto a nessuno dei prestigiosi autori italiani, mi limiterò a citare il cosiddetto "Rapporto Rippon", (il cui titolo formale era "Making the Law", fare la legge), del 1992, sulla modernizzazione e l'apertura delle procedure inerenti l'esame dei progetti di legge nell'ordinamento inglese, seguito, a distanza di dieci anni, da un analogo rapporto su quella che, per la prestigiosa Hansard Society britannica, sarebbe stata la vera sfida per i Parlamenti nel nuovo millennio: "Making government accountable", rendere un Governo responsabile, restituendo al Parlamento una effettiva capacità di chiamare il Governo a rendere conto del proprio operato.
In termini ancora più generali, valorizzare, attraverso il Parlamento, la capacità ed il diritto degli elettori di chiedere conto delle scelte compiute dagli eletti.
Si tratta di temi che, come è noto, fanno parte del dibattito corrente anche nel nostro Paese dove, al di là del fragore delle polemiche più o meno quotidiane, e facendo anche tesoro di quanto evidenziato da un lungo e perdurante confronto sul tema delle riforme istituzionali, sono già stati individuati alcuni necessari ambiti di innovazione dei processi di decisione politica.
Mi riferisco, in particolare, alla necessità di superare le aporie del bicameralismo perfetto, di concentrare la decisione legislativa sui grandi temi della politica nazionale, di ripensare la sessione di bilancio e di attivare, in modo efficace, gli strumenti e le procedure di esercizio della funzione di controllo parlamentare.
Ed alcuni interventi in tal senso sono già stati avviati.
Significative innovazioni sono inoltre già state introdotte in merito alla trasparenza e all'accessibilità da parte dei cittadini all'informazione parlamentare, veicolata attraverso molteplici fonti fra cui i siti internet delle due Camere.
Ma non è tutto: anche nella dimensione sovranazionale, il Parlamento sta recuperando il suo ruolo di sede primaria della rappresentanza, luogo dove convergono le pulsioni, le tendenze, le aspirazioni della comunità nazionale.
Il Trattato di Lisbona, sviluppando quanto già previsto dai Trattati vigenti, ha rafforzato il principio della piena informazione dei Parlamenti nazionali sui progetti degli atti comunitari, creando un canale autonomo, indipendente dai governi, al fine di favorire l'attività di controllo e di influenza sulla posizione degli esecutivi nella formazione del diritto comunitario. I Parlamenti nazionali sono, inoltre, coinvolti direttamente nella questione del riparto delle competenze tra Unione e Stati membri.
Il Parlamento è così chiamato a svolgere un ruolo crescente nelle fasi ascendenti e discendenti del processo legislativo europeo e, ad ogni modo, è sempre opportuno che, ad ogni affievolimento dei poteri dei Parlamenti nazionali, corrisponda un rafforzamento speculare dei poteri del parlamento europeo nei processi di sovrastatualità.
C'è, tuttavia, un ulteriore profilo di cui tener conto nell'affrontare, con un maggior grado di problematicità, l'argomento della nostra conversazione.
Un profilo, se volete, più squisitamente politologico, ma che, a mio avviso, non può però essere trascurato, se si vuole avere una visione più organica del problema della rappresentanza e del governo nell'era della globalizzazione, individuandone in concreto possibili prospettive evolutive.
Parallelamente ai movimenti di opinione che abbiamo richiamato ed ai processi innovativi che ne sono scaturiti, gli anni Novanta coincidono, soprattutto in Italia, anche con una crisi diffusa dei soggetti tradizionali della rappresentanza politica e, più in generale, della "forma-partito", da cui hanno tratto origine sia fenomeni di involuzione localistica, sia la tendenziale polarizzazione della rappresentanza politica intorno a figure carismatiche piuttosto che a soggetti organizzati.
Al di là, comunque, dei riflessi sull'ingegneria costituzionale e parlamentare, questa crisi ha inciso profondamente sui circuiti della partecipazione e della rappresentanza politica propri della nostra società; da qui la necessità che il potere politico esercitato venga accettato, nell'ambito di un quadro di regole condivise, in quanto al servizio di un progetto legittimato dal consenso del maggior numero dei membri della comunità e che veda tra i suoi princìpi inderogabili la difesa della libertà e dell'eguaglianza.
Termini, quest'ultimi, da interpretare in maniera quanto mai concreta, entro il perimetro di un insieme di regole uguali per tutti, che siano presidio ed argine rispetto alle possibili degenerazioni dell'individualismo liberale in egoismo sociale e dell'egualitarismo socialista in assemblearismo o collettivismo.
Ci proviene dalla filosofia politica americana del XX secolo, filtrata in Europa attraverso la polvere del crollo del muro di Berlino, la graduale affermazione nelle democrazie europee di orientamenti di cultura politica, potenzialmente convergenti nel sostenere un restringimento del ruolo dello Stato e, quindi, della sfera d'incidenza della regolazione pubblica sia nel funzionamento del mercato - cioè nell'economia - sia nei processi di giustizia distributiva - cioè nella società.
Mi riferisco, da un lato, alla cultura liberale, nelle sue diverse accezioni, prevalentemente ispirate, con diversa graduazione d'intensità, alla valorizzazione dell'individuo ed alla concezione di uno "Stato minimo", efficiente e non burocratizzato.
E, dall'altro, al "comunitarismo", secondo l'espressione nata negli Stati Uniti, spesso incline, in funzione anti-individualistica, anti-liberale ed anticapitalistica, ad un'esaltazione utopistica del solidarismo e della democrazia diretta, deliberativa e partecipativa, rispetto a quella rappresentativa.
Sono questi i movimenti profondi con cui, travalicando gli schemi del formalismo giuridico, si dovrà misurare in futuro chi voglia individuare procedure e tecniche di adeguamento della rappresentanza politica alle esigenze di decisione e di raccordo fra i diversi attori politici di una società pluralista e di una democrazia inclusiva.
E questi movimenti profondi sono destinati ad un'eterna e sterile conflittualità se non si riesce a farli convergere verso una concezione condivisa del bene comune e verso un rapporto costruttivo fra individuo e comunità.
Non spetta a me scomodare categorie aristoteliche per tornare ad evidenziare come, in realtà, individuo e comunità abbiano un senso solo nella misura in cui si integrino. E come l'etimologia stessa del termine "libero" sottenda l'appartenenza ad una comunità che tuteli la dignità e i diritti.
C'è una pagina di un filosofo tedesco della prima metà del Novecento, Nikolai Hartmann, che so essere cara alla riflessione del professor Carrino, e che può essere qui opportunamente ricordata.
"Vi è un valore specifico della comunità - scrive Hartmann - esattamente come vi è un valore specifico dell'individuo. Nella comunità si perseguono fini lontani e si assolvono compiti di maggior respiro rispetto ai quali l'individuo non può non subordinare se stesso e i suoi scopi individuali, nella misura in cui la comunità nella quale l'individuo si colloca è portatrice di valori. Solo così si può parlare di un'elevazione morale dell'uomo in un impegno di valore verso la comunità e l'esistenza di tali valori non si può seriamente dubitare. L'organizzazione sociale di ogni genere e grado è allora di per sé un valore proprio; qualcosa la cui realizzazione in sé, pur nel più unilaterale degli sfiguramenti, è ancora fornita di valore, perché la sua negazione è lo scatenamento del privato egoismo".
Una comunità portatrice di valori come antidoto allo scatenamento del privato egoismo; l'aggregazione costruttiva dei membri della comunità intorno a quei valori, contrapposta alla disgregazione individualistica ed alle lacerazioni determinate dal conflitto fra gli interessi.
Sono questi, in sintesi, i messaggi che mi sembra di poter ricavare da queste condivisibili parole di Hartmann e che ritengo di proporvi come chiave interpretativa delle ragioni di una necessaria riattivazione dei circuiti sociali che sottendono alla rappresentanza politica.
Si arriva così al nucleo incandescente del rapporto fra individuo e comunità; al punto in cui la dimensione etica si intreccia concretamente con quella politica, evidenziando come nelle moderne democrazie rappresentative lo Stato costituzionale debba porsi come la struttura giuridica grazie alla quale il sistema politico e la società civile possono svolgere una funzione costruttiva di stimolo dell'individualità.
Mi rendo conto di aver introdotto qualche elemento apparentemente estraneo al vostro ambito di studio e di ricerca che, tuttavia, ritengo non possa limitarsi alla mera elaborazione asettica di schemi teorici, ma debba annoverare fra i suoi valori di riferimento quella pienezza di significato e di spessore su cui si fonda il rispetto delle norme, comprese ed accettate da una comunità in quanto al servizio del bene comune.
Quale deve essere allora, in tale prospettiva, il ruolo dei giuristi ed in particolare degli specialisti delle procedure di funzionamento delle istituzioni politiche?
Offro, a questo riguardo, qualche indicazione pratica traendo spunto da un aneddoto di storia americana.
Nel 1863, un ufficiale del Genio dell'esercito americano, Henry Martyn Robert, per l'autorevolezza ed il prestigio sociale di cui godeva la sua persona fra i suoi concittadini, fu incaricato di presiedere un'assemblea riunita nella chiesa della cittadina in cui viveva, per discutere e deliberare su alcune questioni d'interesse collettivo.
Per quanto non fosse in grado di rifiutare, si rese subito conto di non essere all'altezza del compito che era chiamato a svolgere: il sovrapporsi degli interventi infervorati degli oratori, le modalità di formulazione ed esposizione delle diverse proposte e la difficoltà di compilare un testo-base per la decisione, lo convinsero della necessità, per qualunque organo assembleare rappresentativo di una comunità, di disporre di un quadro certo di norme di riferimento per l'esercizio dei diritti dei singoli e delle funzioni dell'organo nel suo complesso.
A questo fine, gli venne spontaneo far riferimento alle procedure della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, adattandole in modo da renderle idonee a regolare ordinatamente e civilmente qualunque riunione pubblica o privata.
Nacquero così, nel 1876, le "Robert's Rules of Order", un manualetto di procedure assembleari, attraverso cui, in un certo senso, nell'esperienza statunitense, le procedure parlamentari irradiano tutti i circuiti dell'associazionismo, sociale e politico, presenti nella società americana.
Il valore di questo aneddoto consiste, a mio avviso, nel suggerire come la costruzione di una cultura della rappresentanza, della partecipazione e della decisione politica, anche nell'era della globalizzazione e della diffusione del sapere democratico, scaturisce e si consolida nell'esperienza quotidiana.
Ed in questo, il ruolo-guida del "giurista medio colto", secondo l'espressione della dottrina tedesca, appare determinante.
Solo così, in linea direi con la lezione di Raymond Aron, è possibile "dedurre il potere dalla libertà", superando un atteggiamento negativo nei confronti della rappresentanza istituzionale e della partecipazione politica e proponendo a ciascun membro della comunità di prendere parte, con i suoi diritti e le sue responsabilità, alla costruzione di una prospettiva di progresso, per sé e per gli altri, attraverso le leggi, il lavoro, la cultura e l'impegno civile e politico.
In altre parole, attraverso la crescita materiale, morale e civile della società.