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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedꞲ2 maggio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 maggio 2008.

Albonetti, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casini, Colucci, Cossiga, Cota, Crosetto, Donadi, Fitto, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Rigoni, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Bindi, Brancher, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casini, Colucci, Cossiga, Cota, Crosetto, Donadi, Fitto, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Molgora, Rigoni, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
ZINZI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernenti l'introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il divieto di candidatura in più di una circoscrizione» (1095);
ZINZI: «Istituzione della figura del consigliere comunale onorario» (1096);
ZINZI: «Istituzione della corte d'appello di Caserta» (1097);
ZINZI: «Disposizioni in materia di termini per gli adempimenti fiscali e contributivi» (1098);
ZINZI: «Disposizioni in materia di apertura e di gestione di case da gioco» (1099);
SILIQUINI: «Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria e delega al Governo per l'unificazione degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti operanti nei settori tecnico-ingegneristici» (1100);
BOFFA: «Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori» (1101);
CIOCCHETTI: «Disposizioni generali di indirizzo per l'innovazione del sistema educativo» (1102);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone e altre disposizioni per il contrasto dell'illegalità diffusa» (1103);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena» (1104);
DI PIETRO ed altri: «Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato» (1105);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie» (1106);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale per il compimento di prelievi di campioni biologici o di accertamenti medici su persone viventi» (1107);
DI PIETRO ed altri: «Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché di registrazione telematica di provvedimenti giudiziari in materia civile» (1108);
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari» (1109);
TOMMASO FOTI: «Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli normali del servizio permanente a nomina diretta» (1110);
PATARINO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (1111);
PATARINO ed altri: «Disposizioni per garantire agli studenti pendolari l'uso gratuito dei mezzi di trasporto per il raggiungimento della sede di studio» (1112);
ROSATO e MARAN: «Riconoscimento del Centro di ricerche storiche di Rovigno e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e concessione di contributi per le spese di funzionamento» (1113);
NACCARATO: «Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti» (1114);
NACCARATO: «Princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine» (1115);
ANTONIO PEPE e LEONE: «Istituzione in Foggia di sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari, nonché del tribunale per i minorenni, e modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei distretti comprendenti sezioni distaccate di corte d'appello» (1116);
ANTONIO PEPE e LEONE: «Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia» (1117).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 maggio 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 4. - «Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recantemisure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo» (approvato dal Senato) (1094).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BRUGGER ed altri: «Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (17) Parere della V Commissione.
BRUGGER e ZELLER: «Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione» (20) Parere della V Commissione.
BRUGGER e ZELLER: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (21) Parere delle Commissioni III e V.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER e BRUGGER: «Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di elezione del Consiglio regionale» (26) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER ed altri: «Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali» (27).
BRUGGER e ZELLER: «Riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili» (30) Parere delle Commissioni V e XI.
ZELLER e BRUGGER: «Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo» (31) Parere delle Commissioni V e XI.
ZELLER e BRUGGER: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche» (32) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).
ANGELI: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima» (103).
ANGELI: «Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana» (104) Parere della V Commissione.
ASCIERTO: «Istituzione del "Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace"» (139) Parere delle Commissioni III, IV e V.
ASCIERTO: «Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze armate in servizio permanente» (140) Parere della IV Commissione.
ASCIERTO: «Nuove norme in materia di sicurezza privata» (146) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
TOMMASO FOTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina» (153)Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BERNARDINI ed altri: «Modifica dell'articolo 112 della Costituzione. Abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale» (250) Parere della II Commissione.
STEFANI ed altri: «Norme in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e di deducibilità dal reddito dei contributi devoluti dai parlamentari e dai consiglieri regionali ai rispettivi partiti o movimenti politici» (324) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di parità scolastica» (368) Parere della VII Commissione.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: «Modifica dell'articolo 138 della Costituzione, concernente la procedura di revisione costituzionale» (415) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: «Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera» (416).
CONTENTO: «Modifiche all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di soglie di sbarramento per l'elezione della Camera dei deputati» (417).
CONTENTO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soglie di sbarramento per l'elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali» (418).
GIOACCHINO ALFANO: «Modifiche dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di elezione del personale della Polizia di Stato a cariche amministrative e politiche» (439) Parere delle Commissioni V e XI.
BRESSA ed altri: «Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali» (442) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di nullità delle candidature nelle elezioni politiche di candidati legati da vincoli di parentela» (464).
ANNA TERESA FORMISANO: «Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali» (465) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (466).
BARBIERI: «Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali» (486) Parere delle Commissioni V e XI.
OSVALDO NAPOLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti» (514).
OSVALDO NAPOLI: «Modifiche all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità alla carica di sindaco» (515).
OSVALDO NAPOLI: «Modifiche agli articoli 72 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia» (516).
VITALI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari» (528) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
BURTONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare» (639) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
ANGELA NAPOLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» (820) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
II Commissione (Giustizia):
BRUGGER ed altri: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (34) Parere delle Commissioni I e VII.
BRUGGER ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori» (35) Parere delle Commissioni I e XII.
ASCIERTO: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale» (148) Parere della I Commissione.
ASCIERTO: «Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato, nonché in materia di comunicazione e accertamento dei dati clinici dei soggetti affetti da malattie infettive, venuti a contatto con ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, medici e personale sanitario» (149) Parere delle Commissioni I, V e XII.
ASCIERTO: «Disposizioni in materia di destinazione e di gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali» (150) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
TOMMASO FOTI e RAISI: «Modifica dell'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo» (155) Parere delle Commissioni I, IX, XI e XII.
TOMMASO FOTI: «Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione» (156) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
TOMMASO FOTI e RAISI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, e agli articoli 444 e 656 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta e di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive» (158) Parere delle Commissioni I e V.
PINI: «Istituzione della corte d'appello di Forlì» (179) Parere delle Commissioni I, V e XI.
BERNARDINI ed altri: «Delega al Governo per la separazione delle carriere dei magistrati» (251) Parere delle Commissioni I e V.
BERNARDINI ed altri: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (252) Parere delle Commissioni I e V.
BERNARDINI ed altri: «Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati» (253) Parere della I Commissione.
BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini» (254) Parere della I Commissione.
BERNARDINI ed altri: «Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata» (255) Parere della I Commissione.
JANNONE: «Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni» (290) Parere della I Commissione.
JANNONE: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di omicidio colposo e di lesioni personali, nonché istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di tali reati» (291) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e XII.
JANNONE: «Introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sequestro di persona di età minore di dodici anni» (292) Parere delle Commissioni I e XII.
JANNONE: «Modifiche al codice penale in materia di abuso della credulità popolare» (294) Parere delle Commissioni I, VII e IX.
JANNONE: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure relative alle adozioni nazionali» (295) Parere delle Commissioni I e XII.
JANNONE: «Disposizioni in materia di gestione dei beni mobili registrati oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali» (296) Parere delle Commissioni I e V.
JANNONE: «Istituzione di un fondo per la gestione delle somme oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali» (297) Parere delle Commissioni I e V.
STEFANI ed altri: «Modifiche al libro II del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità al comune, in mancanza di altri successibili, per finalità sociali» (325) Parere delle Commissioni I, V e XII.
DE POLI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati» (352) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e XII.
VOLONTÈ: «Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano» (363) Parere della I Commissione.
VOLONTÈ: «Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale concernente il reato di procurato aborto» (364) Parere delle Commissioni I e XII.
VOLONTÈ: «Delega al Governo per la riorganizzazione del tribunale di Milano» (367) Parere delle Commissioni I, V e XI.
VOLONTÈ: «Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale in materia di abuso della credulità popolare attraverso la pubblicizzazione di capacità paranormali» (397) Parere delle Commissioni I, VII e IX.
CONTENTO: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamentitecnici idonei ad incidere sulla libertà personale» (405) Parere delle Commissioni I e XII.
CONTENTO: «Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori» (407) Parere delle Commissioni I e XII.
CONTENTO: «Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva» (410) Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.
CONTENTO: «Modifiche agli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale, concernenti l'assunzione di informazioni» (421) Parere della I Commissione.
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali» (468) Parere delle Commissioni I, V e XI.
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente i ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti in materia di invalidità civile» (469) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
BARBIERI: «Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti agli albi presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale» (488) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.
OSVALDO NAPOLI: «Modifica all'articolo 2884 del codice civile concernente l'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado al fine della cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca» (511) Parere della I Commissione.
OSVALDO NAPOLI: «Disposizione in materia di iscrizione dei nuovi nati all'anagrafe» (517) Parere delle Commissioni I e XII.
OSVALDO NAPOLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche» (519) Parere delle Commissioni I e V.
BERTOLINI: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale» (550) Parere della I Commissione.
LUSSANA: «Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale» (665) Parere delle Commissioni I, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
LUSSANA: «Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale» (666) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
LA RUSSA: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione» (727) Parere delle Commissioni I e V.
LA RUSSA ed altri: «Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura» (728) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI.
LA RUSSA ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione e la riqualificazione degli istituti penitenziari» (731) Parere delle Commissioni I, IV, V e VIII.
III Commissione (Affari esteri):
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Dichiarazione del territoriodella Repubblica italiana "zona libera da armi nucleari"» (4) Parere delle Commissioni I e IV.
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (265) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 4 novembre 2000» (266) Parere delle Commissioni I e V.
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002» (267) Parere delle Commissioni I e II.
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999» (268) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005» (269) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
IV Commissione (Difesa):
JANNONE: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana» (298) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII.
VI Commissione (Finanze):
ENZO CARRA ed altri: «Disposizioni in favore dell'arte contemporanea» (101) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.
TOMMASO FOTI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'abolizione del sostituto d'imposta» (161) Parere delle Commissioni I, V e XI.
TOMMASO FOTI e SAGLIA: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale sugli immobili» (163) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
TOMMASO FOTI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle piccole e medie imprese» (164) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.
JANNONE: «Disposizioni per la trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale» (304) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
VOLONTÈ: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di oneri per la formazione della famiglia» (385) Parere delle Commissioni I, V e XII.
CIOCCHETTI: «Modifica all'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti da incidenti stradali» (458) Parere delle Commissioni I e II.
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di decorrenza del caratteredi edificabilità delle aree urbane ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili» (467) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
BERTOLINI: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili dell'abitazione principale» (544) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
BERTOLINI: «Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia» (551) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.
LA RUSSA ed altri: «Misure tributarie a sostegno della famiglia» (729) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XII.
LA RUSSA e TOMMASO FOTI: «Concessione di un credito d'imposta in favore dei rivenditori di generi di monopolio e dei gestori di impianti di distribuzione di carburante per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici» (732) Parere delle Commissioni I, V e X.
VII Commissione (Cultura):
DUILIO: «Interventi per la Biblioteca europea di Milano» (99) Parere delle Commissioni I e V.
DUILIO: «Istituzione dell'Ente "Fondazione Musical italiano"» (100) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
ASCIERTO: «Istituzione della "Libera università degli studi sulla criminalità, l'investigazione e la sicurezza"» (144) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.
TOMMASO FOTI: «Divieto, a carico degli autori di efferati delitti, di trarre beneficio economico da opere ispirate ai loro crimini e di utilizzare il loro nome o le loro immagini a fini pubblicitari» (157) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e X.
PINI: «Istituzione dell'università degli studi della Romagna» (180) Parere delle Commissioni I e V.
JANNONE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel calcio professionistico» (316) Parere delle Commissioni I, II e V.
CIOCCHETTI: «Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il riassetto del Comitato olimpico nazionale italiano, scioglimento della società CONI Servizi Spa e nuove disposizioni per il finanziamento del medesimo Comitato» (462) Parere delle Commissioni I, V, VI e XI.
VIII Commissione (Ambiente):
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico» (2) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
TOMMASO FOTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» (152) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
JANNONE: «Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico» (309) Parere delle Commissioni I, V e IX.
ZACCHERA: «Disposizioni in materia di pubblicità dell'attività edilizia» (498) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).
IX Commissione (Trasporti):
ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni per la semplificazione amministrativa dei procedimenti di immatricolazione e di registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e norme sull'organizzazione e sul funzionamento del pubblico registro automobilistico» (470) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.
X Commissione (Attività produttive):
GIOACCHINO ALFANO: «Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio» (440) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV.
ZACCHERA: «Disposizioni per la tutela del settore marmoreo e lapideo» (497) Parere delle Commissioni I, II, IV, VIII e XIV.
OSVALDO NAPOLI: «Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società» (513) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
XI Commissione (Lavoro):
BRUGGER e ZELLER: «Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile» (47) Parere delle Commissioni I, V e XII.
TOMMASO FOTI: «Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale» (171) Parere delle Commissioni I e V.
TOMMASO FOTI: «Disposizioni in materia di contributi pensionistici dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche sindacali» (172) Parere delle Commissioni I e V.
ZAMPARUTTI ed altri: «Disciplina dei licenziamenti individuali» (261) Parere delle Commissioni I, II, VII e X.
BARBIERI ed altri: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (322) Parere delle Commissioni I, V e XII.
STEFANI ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione» (327) Parere delle Commissioni I, V e X.
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro» (473) Parere delle Commissioni I e XII.
BARBIERI: «Disposizioni per il riconoscimento del diritto al lavoro dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale» (489) Parere delle Commissioni I, V e XII.
OSVALDO NAPOLI: «Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave» (527) Parere delle Commissioni I, V e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
VOLONTÈ: «Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di lotta contro l'aborto» (365) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VOLONTÈ: «Disposizioni in favore della natalità» (394) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII.
LUSSANA: «Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente» (664) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
ASCIERTO: «Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» (137) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.
ASCIERTO: «Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate» (143) Parere delle Commissioni V e XI.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
DE POLI: «Norme di principio e interventi per la promozione e il sostegno della famiglia» (350) Parere delle Commissioni II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite IV (Difesa) e VI (Finanze):
ZAMPARUTTI ed altri: «Istituzione e ordinamento del Corpo della polizia tributaria» (270) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (692) Parere delle Commissioni I, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
BRUGGER ed altri: «Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle al di sotto della soglia di povertà» (48) Parere delle Commissioni I, V e XII.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Assegnazione a Commissioni di sentenze della Corte costituzionale.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008 sono state annunziate sentenze che la Corte costituzionale ha depositato in cancelleria nel periodo dal 13 febbraio all'11 aprile 2008.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali sentenze sono inviate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
alla I Commissione (Affari costituzionali): doc. VII, nn. 2, 4, 8 e 29;
alla II Commissione (Giustizia): doc. VII, nn. 12, 18, 28 e 30;
alla X Commissione (Attività produttive): doc. VII, n. 19;
alla XI Commissione (Lavoro): doc. VII, nn. 9 e 20;
alla XII Commissione (Affari sociali): doc. VII, nn.22 e 24;
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro): doc. VII, n.21.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008 sono state annunziate le sentenze che la Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel periodo dal 13 febbraio al 15 aprile 2008.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali sentenze sono inviate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
alla I Commissione (Affari costituzionali): doc. VII, n. 1;
alla II Commissione (Giustizia): doc. VII, nn. 5, 15, 17 e 23;
alla V Commissione (Bilancio): doc. VII, n. 10;
alla VI Commissione (Finanze): doc. VII, n. 31;
alla VIII Commissione (Ambiente): doc. VII, nn. 13 e 16;
alla IX Commissione (Trasporti): doc. VII, n. 11;
alla X Commissione (Attività produttive): doc. VII, nn. 14 e 26;
alla XI Commissione (Lavoro): doc. VII, nn. 3, 6 e 27;
alla XII Commissione (Affari sociali): doc. VII, nn. 7 e 25.

Assegnazione a Commissioni di risoluzioni del Parlamento europeo.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008 sono state annunciate risoluzioni e dichiarazioni del Parlamento europeo approvate nelle sessioni svoltesi nel periodo dal 28 novembre 2007 al 13 marzo 2008.
A seguito della costituzione delle Commissioni, tali risoluzioni e dichiarazioni sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
alla I Commissione (Affari costituzionali): doc. XII, n. 330 e doc. XII, n. 10;
alla III Commissione (Affari esteri): doc. XII, nn. 319, 320, da 324 a 328, da 332 a 335, 338 e 339 nonché doc. XII, nn. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e da 37 a 41;
alla VII Commissione (Cultura): doc. XII, n. 2;
alla VIII Commissione (Ambiente): doc. XII, n. 336;
alla IX Commissione (Trasporti): doc. XII, n. 31;
alla X Commissione (Attività produttive): doc. XII, nn. 322, 337 e 340 nonché doc. XII, nn. 9, 14 e 27;
alla XI Commissione (Lavoro): doc. XII, n. 321;
alla XIII Commissione (Agricoltura): doc. XII, n. 329 nonché doc. XII, n. 32;
alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea): doc. XII, n. 331 nonché doc. XII, nn. 16 e 19;
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali): doc. XII, n. 36;
alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura): doc. XII, n. 23;
alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente): doc. XII, n. 8;
alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti): doc. XII, n. 4;
alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea): doc. XII, n. 15;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea): doc. XII, n. 17;
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive): doc. XII, n. 323;
alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali): doc. XII, nn. 1 e 22.

Assegnazione a Commissioni di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Nell'Allegato A al resoconto stenografico della seduta del 29 aprile 2008 sono stati annunziati i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, trasmessi dal ministro per il commercio internazionale e le politiche europee, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nel periodo dal 5 febbraio al 22 aprile 2008.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, i seguenti atti, sui quali il Governo ha richiamato l'attenzione, sono assegnati in sede primaria alle sottoindicate Commissioni:
alla I Commissione (Affari costituzionali):
n. 6665/08: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (trasmesso l'11 marzo 2008);
n. 6666/08: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea (trasmesso l'11 marzo 2008);
n. 6666/08 ADD 2: Documento di lavoro dei servizi della Commissione documento di accompagnamento della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea (trasmesso il 14 marzo 2008);
n. 6665/08 ADD 2: Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Documento di accompagnamento della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione della Commissione sulla creazione di un Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) Sintesi della valutazione d'impatto (trasmesso il 18 marzo 2008);
n. 7978/08: Adozione delle conclusioni del Consiglio sulla cooperazione pratica in materia di asilo (trasmesso l'8 aprile 2008);

alla VI Commissione (Finanze):
n. 8027/08: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale (trasmesso il 4 aprile 2008);

alla VIII Commissione (Ambiente):
n. 6993/08: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (trasmesso il 28 marzo 2008);

alla X Commissione (Attività produttive):
n. 7088/08: Proposta di regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (trasmesso l'11 marzo 2008);

alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
n. 7275/08: Raccomandazioni per paese integrate - Relazione del Consiglio al Consiglio europeo (trasmesso l'11 marzo 2008);
n. 7652/08 Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 (trasmesso il 18 marzo 2008);

alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):
n. 7562/08: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (trasmesso il 4 aprile 2008).

Assegnazione a Commissioni di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008 sono stati annunciati i documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale - Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa, approvati nel corso della II parte della 53a sessione svoltasi a Parigi dal 3 al 5 dicembre 2007.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
alla III Commissione (Affari esteri): doc. XII-bis, n. 65, da n. 67 a n. 71, n. 75 e n. 76;
alla IV Commissione (Difesa): doc. XII-bis, n. 72;
alla IX Commissione (Trasporti): doc. XII-bis, n. 64;
alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa): doc. XII-bis, nn. 66, 73, 74 e 77.

Invio a Commissioni di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nell'Allegato A al resoconto stenografico della seduta del 29 aprile 2008 sono state annunziate le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciate nei confronti dello Stato italiano nel periodo settembre 2007-febbraio 2008, comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, con lettere in data 9 novembre e 10 dicembre 2007 e 15 gennaio, 8 e 19 febbraio, 5 marzo e 7 aprile 2008.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali sentenze sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
alla I Commissione (Affari costituzionali): doc. CLXXIV, n. 43;
alla II Commissione (Giustizia): doc. CLXXIV, nn. da 1 a 18, da 20 a 24 e da 26 a 42;
alla VIII Commissione (Ambiente): doc. CLXXIV, nn. 19 e 25.

Invio a Commissioni di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nell'Allegato A alla seduta del 29 aprile 2008 sono state annunziate le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudizialeproposta da un'autorità giurisdizionale italiana pubblicate nelle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea del 10 novembre 2007, C 269, dell'8 dicembre 2007, C 297, del 22 dicembre 2007, C 315, e del 26 gennaio 2008, C 22.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali sentenze sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
alla II Commissione (Giustizia): doc. LXXXIX, n. 15;
alla V Commissione (Bilancio): doc. LXXXIX, n. 14;
alla VI Commissione (Finanze): doc. LXXXIX, nn. 1, 7, 8, 9 e 11;
alla VII Commissione (Cultura): doc. LXXXIX, n. 6;
alla VIII Commissione (Ambiente): doc. LXXXIX, da n. 2 a n. 5, n. 10 e n. 13;
alla X Commissione (Attività produttive): doc. LXXXIX, n. 12.

Trasmissione a Commissione di comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'Allegato A al resoconto stenografico della seduta del 6 maggio 2008 sono state annunziate comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, trasmesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla Tirrenia Navigazione Spa e dall'Ufficio dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, tali atti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato SpA, per gli esercizi 2005 e 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 8).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 aprile 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2007 (doc. LXX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - sarà trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti delPresidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Norcia (Perugia) e di Gattico (Novara).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 20 maggio 2008, a pagina 3, seconda colonna, le righe dalla ventitreesima alla ventiseiesima devono intendersi sostituite dalle seguenti:
«BORDO: "Istituzione in Foggia di sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari, nonché del tribunale per i minorenni" (1012);».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (A.C. 6)

A.C. 6 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile).

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivodella Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria).

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accoltal'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale edella commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59).

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani»;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori».

Art. 4.
(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:
«Art. 134-bis. - (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1o ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1o ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1o ottobre 2008».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) è soppressa.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezziusati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Art. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni».

Art. 9.
(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari).

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

Art. 10.
(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorreredall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti 2008 2009 2010
  (in migliaia di euro)
Ministero della giustizia 2.273 5.981 6.488
Ministero degli affari esteri 1.136 3.427 3.145
Ministero della pubblica istruzione 2.014 - -
Ministero per i beni e le attività culturali 314 1.021 2.458
Ministero dei trasporti 70 654 855
Ministero dell'università e della ricerca 1.000 1.000 1.000
Ministero della solidarietà sociale 216 - -

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 6 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni, di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrino di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del Commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. È abrogato l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200.
4. 01. Governo.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un altro con le seguenti: presso pubbliche amministrazioni di un altro.
5. 1. Governo.

ART. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito dellaprocedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

Sopprimere il comma 1.
8. 1. Cristaldi.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole da: sanzionata fino alla fine del comma con le seguenti: punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
8. 4. Anna Teresa Formisano.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
8. 2. Cristaldi.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 6.
8. 3. Cristaldi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto compatibili»;
c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
8. 01.(Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge»;
b) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;
c) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previa consultazione della Commissione Europea»;
d) all'articolo 21, comma 1:
1) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;
2) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono aggiunte le seguenti: «, trasportare per vendere».
8. 02. Governo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri».
8. 03. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, dopo le parole «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono inserite le seguenti: «A|gpbokat (Bulgaria) - Avocat (Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in un Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, dopo le parole: «Avocat-Advocaat (Belgio)» sono inserite le seguenti: «A|gpbokat (Bulgaria)» e dopo le parole: «Advogado (Portogallo)» sono inserite le seguenti: «Avocat (Romania)».
8. 04. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/36/CE, in materia di etichettatura di prodotti di cioccolato. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/5258). - 1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «cioccolato puro burro di cacao» inaggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure in altra parte dell'etichetta.
2. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, le parole: «puro» abbinato al termine «cioccolato» sono sostituite dalle seguenti: «cioccolato puro burro di cacao».
3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conformi alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 05. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza», sono aggiunte le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»;
e) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
f) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamentopregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».
8. 06.(Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535). - 1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono aggiunte le parole «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.».
8. 07. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.
8. 08. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Tratto che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144). - 1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale,nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.
8. 09. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modifcazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179). - 1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»
8. 010. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004. Procedura di infrazione n. 2007/2309). - 1. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: «Entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre anni».
8. 011. Governo.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 83, è aggiunto il seguente:
«83-bis. I concessionari che ne facciano richiesta concordano con il concedente una formula semplificata dell'attuale sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per la durata dell'intera convenzione, dell'inflazione reale, oltre alle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima»;
b) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
c) i commi 87 e 88 sono abrogati;

3. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono abrogate;
b) alla lettera d), le parole da: «sottoporre gli schemi» fino a: «Di conseguenza» sono soppresse;
c) le lettere e) ed f) sono abrogate.
0. 8. 012. 3. Stradella.
(Inammissibile
limitatamente al comma 3)

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 83 è aggiunto il seguente:
«83-bis. Sono approvate tutte le convenzioni già stipulate con ANAS spa, i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
0. 8. 012. 4. Stradella.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del comma 1, per la convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 1. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 2. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione» sono soppresse.
2. Sono approvate tutte le convenzioni già stipulate con Anas s.p.a., i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle predette convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. 012.(Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993, ratificata dalla legge 18 novembre 1995, n. 496, sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione). - 1. Al fine di consentire l'adempimento, entro la prevista scadenza, degli obblighi posti dalla Convenzione di Parigi del 13 gennaio1993, ratificata dalla legge 18 novembre 1995, n. 496, sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di ami chimiche e sulla loro distruzione, è autorizzata la spesa di euro 15.806.000 per l'anno 2008, di euro 2.398.000 per l'anno 2009 e di euro 678.000, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, da assegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa.
8. 013. Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
8. 0100. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro, Costantini, Cambursano. Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Touadi.

All'articolo aggiuntivo 8. 014. del Governo, comma 2, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole: comunque commisurata al reale vantaggio economico conseguito dal soggetto che ha determinato la sanzione amministrativa.
0. 8. 014. 1. Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303) - 1. All'articolo 37, comma 3, gli ultimi due periodi sono abrogati.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cu al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o centri media».

3. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
4. L'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».
8. 014. Governo.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 19. Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 15, comma 4, 25, comma 1, e 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 1. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 3. Meta, Amici, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 4. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 5. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 10. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 6. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 11. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 8. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 7. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, comma 5, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 12. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 2. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 9. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sentenza C-380/05 della Corte di giustizia della Comunità europea del 31 gennaio 2008.
0. 8. 015. 13. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 14. Amici, Zaccaria, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
0. 8. 015. 20. Zaccaria, Meta, Amici, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 21. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole:, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni,
0. 8. 015. 15. Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole: e sue successive modificazioni e integrazioni.
0. 8. 015. 16. Meta, Amici, Zaccaria, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole:, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 22. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce.
0. 8. 015. 18. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole: non avente natura regolamentare.
0. 8. 015. 17. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tuteladel pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'AGCOM n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono modificate, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell'esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.