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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 4 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Letta, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Letta, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
AMICI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso» (1223);
BERNARDINI ed altri: «Riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari» (1224);
BERSANI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti riguardanti l'avvio di attività economiche e la realizzazione di insediamenti produttivi, nonché in materia di disciplina dello sportello unico per le attività produttive, per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di attività economiche e di autocertificazione» (1225);
VELTRONI ed altri: «Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente» (1226);

VELTRONI ed altri: «Misure per ridurre il prelievo fiscale sul salario di produttività» (1227);
VELTRONI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Introduzione di una detrazione, rimborsabile come credito d'imposta, per le spese di assistenza familiare e cura dei figli, in favore delle donne lavoratrici residenti in determinate aree» (1228);
VELTRONI ed altri: «Disposizioni per il contrasto della precarietà del lavoro, concernenti lo sviluppo della formazione, l'ampliamento delle tutele, gli istituti di sostegno al reddito e il reinserimento dei lavoratori, nonché la sicurezza sul lavoro e l'emersione del lavoro irregolare. Deleghe al Governo in materia di apprendimento permanente e contratto di inserimento» (1229);
IANNUZZI: «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» (1230).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte» (361) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Delfino.
La proposta di legge LUPI e PAROLI: «Legge obiettivo per le città» (436) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stradella.
La proposta di legge costituzionale AMICI ed altri: «Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (441) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Antona.
La proposta di legge BRESSA ed altri: «Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali» (442) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Antona.
La proposta di legge GALLETTI ed altri: «Norme per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di attività senza fini di lucro di carattere umanitario o di rilevanza culturale e sociale» (484) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Poli e Tassone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
OSVALDO NAPOLI: «Disposizioni concernenti i responsabili religiosi delle moschee» (512) Parere della II Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITALI: «Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale» (539) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
ANGELA NAPOLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli abusi e della corruzione nell'espletamento dei concorsi e degli esami pubblici» (794) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI;
SANTELLI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza» (1048) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SANTELLI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il contrasto dell'immigrazione clandestina e dei comportamenti elusivi degli obblighi di identificazione degli stranieri, la tutela dei minori, nonché in materia di espulsione dal territorio dello Stato» (1051) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX, X, XI e XII.
II Commissione (Giustizia):
BRIGANDÌ: «Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione» (348) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
POLLASTRINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati» (924) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SANTELLI: «Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (1056) Parere delle Commissioni I, IX e XII;
MUSSOLINI: «Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione» (1119) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
PINI: «Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali» (178) Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CIOCCHETTI: «Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di prestazioni sportive professionistiche e di disciplina delle società sportive» (461) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
LUPI ed altri: «Princìpi fondamentali per il governo del territorio» (438) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STRADELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiestasul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» (1182) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
IX Commissione (Trasporti):

ZELLER e BRUGGER: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni» (44) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XII;
STUCCHI: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap» (81) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CARLUCCI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» (772) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
DI VIRGILIO ed altri: «Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici» (412) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
DE POLI: «Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» (349) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
PANIZ: «Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale» (748) Parere delle Commissioni I, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 10).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 30 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una segnalazione inmerito alla videosorveglianza nelle parti comuni degli edifici condominiali.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008, a pagina 39, seconda colonna, le righe dalla trentunesima alla trentatreesima devono essere sostituite dalle seguenti: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITALI: "Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale" (539)».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Misure per garantire la sicurezza nelle città, con particolare riferimento ai grandi centri urbani n. 3-00022)

CICCHITTO, BOCCHINO, RAMPELLI e MARSILIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel pomeriggio di sabato 24 maggio 2008 un gruppo di persone a volto coperto ha fatto irruzione in alcuni negozi del quartiere Pigneto a Roma gestiti da extracomunitari bengalesi e senegalesi, distruggendo le vetrine e danneggiando gli interni di tre esercizi commerciali: un bar, un call center e un negozio di generi alimentari;
nonostante l'immediata e ferma condanna dell'aggressione pronunciata dal sindaco Alemanno, i fatti del Pigneto hanno dato luogo ad una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti dello stesso sindaco Alemanno e dell'intero Governo, sulla base della presunzione di colpevolezza di ipotetiche bande di estrema destra o, addirittura, di episodi «di squadrismo di destra», protetti, in ambito cittadino, dalla nuova giunta di centrodestra e alimentati, a livello nazionale, dal «clima xenofobo indotto dalle politiche del Governo»;
in particolare, un consigliere comunale del Partito democratico ha espresso la convinzione che l'estrema destra, responsabile, a suo dire, dell'aggressione, «con l'insediamento della nuova giunta in Campidoglio pensi di godere di una impunità per le proprie scorribande violente e razziste nella capitale»; analoghe considerazioni sono state svolte da un parlamentare dello stesso partito;
tali gravissime accuse sono state ripetute per giorni, nonostante la questura di Roma avesse dichiarato già all'indomani dell'accaduto che l'aggressione «non ha un connotato politico con una matrice, ma è piuttosto un gesto sintomo di una forte intolleranza e insofferenza» e che probabilmente è stata solamente la «ritorsione di un gruppo di cittadini italiani, probabilmente dello stesso quartiere, fatta dopo il furto di un portamonete contenente anche documenti e denaro»;
le ipotesi investigative della questura hanno trovato conferma nella confessione dell'uomo che ha ammesso di essere l'autore della spedizione punitiva contro il negozio di un bengalese e che ha dichiarato che la politica e la xenofobia sono totalmente estranee alle motivazioni del suo gesto, avvenuto, invece, per ritorsione dopo un furto ai danni di una sua amica -:
quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare e garantire la sicurezza nelle città, con particolare riferimento ai grandi centri urbani. (3-00022)
(3 giugno 2008)

(Orientamenti del Governo in merito alla questione Alitalia n. 3-00023)

MISITI - Al Ministro per l'attuazione del programma. - Per sapere - premesso che:
la competitività del Paese si misura ed è direttamente collegata alla coerenza delle sue strutture e infrastrutture ed alla capacità della sua rete di trasporto;
tale aspetto non è soltanto collegato ad una dimensione nazionale, bensì ad una realtà continentale ed anche intercontinentale, che non si può ignorare e che ha inevitabilmente innalzato il tasso di competitività necessario affinché un sistema Paese resti al passo con gli altri;
da anni nel nostro Paese è all'ordine del giorno la «questione Alitalia», questione di importanza elevata, in quanto riguarda una compagnia che ha avuto un ruolo eccezionale nell'affermare il sistema Italia nel mondo, mentre oggi, grazie a diversi fattori, tra cui l'intromissione nella gestione industriale dei partiti politici, è divenuta un problema gravissimo da risolvere;
su un tema come questo, indice essenziale della competitività generale del nostro sistema Paese, infatti, sarebbe stato opportuno evitare speculazioni elettorali, anche per rispetto agli utenti e, soprattutto, ai lavoratori coinvolti;
il Governo del Paese su scelte legate allo sviluppo ed alla salvaguardia di nodi strategici fondamentali è tenuto ad un comportamento sobrio, concreto, lineare e attento, onde evitare sovrapposizioni normative che rendono meno trasparenti le decisioni che si vogliono adottare-:
quali siano allo stato, anche per evitare possibili rilievi in sede comunitaria, le reali linee politiche ed industriali del Governo rispetto al problema Alitalia, quali gli strumenti che intenda adottare per far uscire dalla crisi la compagnia e che soluzione concreta, al di là degli annunci, abbia intenzione di presentare al Parlamento ed al Paese. (3-00023)
(3 giugno 2008)

(Utilizzo delle somme stanziate per la realizzazione di infrastrutture in Sicilia e Calabria per la copertura delle spese conseguenti all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale n. 3-00024)

ROMANO, NARO, MANNINO, DRAGO, RUVOLO, TASSONE, OCCHIUTO e VIETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2007 ed il decreto-legge collegato n. 262 del 2006, erano stati creati due distinti capitoli di spesa del ministero delle infrastrutture e del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia ed in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria»;
si prevedeva, altresì, che le risorse fossero «assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo» e che le stesse venissero destinate «per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria»;
in particolare, per la Sicilia, le «priorità» individuate erano: la linea della metropolitana leggera di Palermo - lo stralcio funzionale; la ferrovia Circumetnea a Catania - tratta urbana con funzione di metropolitana, 2o lotto funzionale Stesicoro-aeroporto; il completamento della piattaforma logistica intermodale, con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri e nodo di interscambio per l'accesso delle reti viarie; autostrada Agrigento-Caltanissetta - A19, tratto dal chilometro 74;
le risorse per i due capitoli sarebbero state ottenute attraverso il trasferimento di quelle originariamente stanziate da Fintecna s.p.a. per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina;
tra le sette missioni contenute nel programma della coalizione che sostiene l'attuale Governo si prevede un piano decennale straordinario per le infrastrutture per il Meridione;
il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, dispone la copertura delle spese conseguenti alla decisione del Governo di esentare i contribuenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture in Sicilia e Calabria;
tale decisione ha scatenato le proteste degli amministratori locali siciliani e calabresi, che hanno minacciato anche di ricorrere alla Corte costituzionale per i tagli delle risorse destinate al loro territorio -:
se non ritenga oltremodo penalizzante per le regioni Sicilia e Calabria, anche alla luce degli impegni presi in campagna elettorale e contenuti nel programma, che l'attuazione dell'impegno di abolire l'ici avvenga sottraendo fondamentali risorse per la realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini siciliani e calabresi. (3-00024)
(3 giugno 2008)

(Risorse destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria e copertura dei mancati introiti dovuti all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale n. 3-00025)

SAMPERI, ANTONIO RUSSO, BERRETTA, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, MADIA, CAUSI, GIANNI FARINA, SIRAGUSA, BOSSA, PICIERNO, GRAZIANO, DE BIASI, LO MORO, CONCIA, BINDI, MIOTTO, SERVODIO, MELANDRI, DUILIO, PISICCHIO, SCHIRRU, RAMPI, BELLANOVA, GIORGIO MERLO, D'ANTONI, MARIANI, REALACCI, DE MICHELI, CAPODICASA, BURTONE e BERNARDINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo Prodi aveva destinato un miliardo e 294 milioni di euro, originariamente in dotazione dell'ex Fintecna, ex articolo 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006, alla realizzazione di una serie di opere infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in Calabria;
in data 4 ottobre 2007, erano state firmate dal Governo le intese con le regioni interessate per stabilire priorità e scelte sulle nuove destinazioni delle risorse finalizzate precedentemente al progetto per il ponte sullo Stretto di Messina;
in particolare, erano stati conclusi gli accordi preliminari con cui erano state selezionate le seguenti opere infrastrutturali: 906 milioni di euro per la Sicilia (metropolitana di Palermo), 240 milioni di euro (Circumetnea di Catania), 240 milioni di euro (piattaforme logistiche di Messina), 247 milioni di euro (superstrada Agrigento-Caltanissetta), 180 milioni e 388 milioni di euro per la Calabria (strada statale jonica, sistema viario e attracchi di Villa San Giovanni);
la copertura economica dei mancati introiti relativi al taglio dell'ici sulla prima casa è stata effettuata sottraendo alla Sicilia e alla Calabria queste importanti risorse destinate alla crescita e alla modernizzazione del Sud -:
quali iniziative intenda adottare il Governo per evitare che la Sicilia e la Calabria siano ulteriormente penalizzate e per restituire le somme stornate destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali individuate come indispensabili per lo sviluppo delle due regioni. (3-00025)
(3 giugno 2008)

(Misure per fronteggiare l'emergenza maltempo in Piemonte n. 3-00026)

COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI,GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
l'alluvione che ha colpito il Piemonte negli scorsi giorni e, in particolare, le valli Chisone, Germanasca, Pellice e Susa ha provocato, oltre alla morte di quattro persone, danni ingentissimi;
da una prima stima i danni ammonterebbero a circa 250 milioni di euro solo nel torinese, considerando sia i danni alle infrastrutture che i costi che dovranno essere sostenuti per le opere di messa in sicurezza del territorio, ai quali si aggiungerebbero i danni subiti dal territorio della provincia di Cuneo;
il ripetersi di calamità naturali nel territorio piemontese mostra l'ineludibile necessità di interventi che non si limitino a ripristinare quanto distrutto dagli eventi naturali, ma piuttosto a realizzare opere strutturali che consentano di prevenire le ricorrenti frane ed esondazioni -:
quali siano le misure che il Governo intenda assumere per fronteggiare l'emergenza, anche in considerazione del fatto che le avverse condizioni del tempo che ancora incombono sulla regione potrebbero aggravare la già difficile situazione. (3-00026)
(3 giugno 2008)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2008, N. 80, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1094-A/R)

A.C. 1094-A/R - Parere I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.21 Evangelisti, limitatamente al comma 2-septies-quinquies;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 1094-A/R - Parere V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Esaminato il nuovo testo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli interventi a favore di Alitalia non configurano un aiuto di Stato in quanto non sono destinati a sostenere l'ordinaria attività della società ma appaiono direttamente finalizzati a favorirne il collocamento sul mercato; pertanto, non sembra potersi determinare il rischio di una procedura di infrazione suscettibile di produrre effetti finanziari negativi;
è possibile prorogare i contratti di consulenza in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
si esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che, come affermato dal Governo, le autorizzazioni di spesa di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura siano idonee ad assicurare adeguata compensazione non soltanto in termini di saldo netto da finanziare ma anche ai fini degli altri saldi.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.21, 1.2, 1.20, 1.5, 1.32, 1-bis.1, 1-bis.25, 1-bis.8 e 1-bis.22.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 1094-A/R - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2.
2. La somma erogata ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione dell'intera quota del capitale sociale, di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1o luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008.
3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, primo periodo, sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1094-A/R - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008.
2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1o luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino unadiminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto».

A.C. 1094-A/R - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Sopprimerlo.
1. 1. Compagnon.

Al comma 2, sostituire le parole: La somma erogata con le seguenti: Il prestito erogato.
1. 27. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel minore termine fino a: Ministero dell'economia e delle finanze, e con le seguenti: entro e non oltre.
1. 26. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel minore termine fino a: Ministero dell'economia e delle finanze, e con le seguenti: tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, comunque, non oltre.
1. 29. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: trentesimo giorno fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 25 dicembre 2008.
1. 24. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: trentesimo giorno fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantacinquesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 24 dicembre 2008.
1. 23. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: trentesimo giorno fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 23 dicembre 2008.
1. 22. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole da: trentesimo giorno fino alla fine del comma, con le seguenti: ventesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 26 dicembre 2008.
1. 25. Evangelisti.

Al comma 2, sopprimere le parole: della cessione o.

Conseguentemente al comma 2-quinquies, sopprimere le parole: della cessione o.
1. 28. Evangelisti.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di interesse equivalente fino a: 1o luglio 2008, al tasso con le seguenti: pari a quello.
1. 31. Evangelisti.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: equivalente fino a: segnatamente con la seguente: pari.
1. 33. Evangelisti.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: pari all'1 per cento con le seguenti: da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 32. Evangelisti.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.
1. 30. Evangelisti.

Al comma 2-ter, dopo le parole: interessi maturati aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 2-bis.
1. 35. Evangelisti.

Al comma 2-ter, sostituire la parola: sono con le seguenti: non possono essere.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-quinquies.
1. 9. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano, Cardinale.

Al comma 2-ter, sostituire le parole da: versato fino alla fine del comma con la seguente: sociale.
1. 34. Evangelisti.

Sopprimere il comma 2-quater.
1. 4. Evangelisti.

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A, a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.
1. 36. Evangelisti.

Al comma 2-quater, sostituire le parole da: è rimborsato fino alla fine del comma con le seguenti: rientra tra i crediti privilegiati.
1. 37. Evangelisti.

Al comma 2-quater, sostituire le parole da: rimborsato fino alla fine del comma, con le seguenti: considerato credito chirografario.
1. 10. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano.

Al comma 2-quinquies, sopprimere le parole: della cessione o.
1. 38. Evangelisti.

Al comma 2-quinquies, sopprimere la parola: eventuali.
1. 39. Evangelisti.

Al comma 2-quinquies, sopprimere le parole: ripristinati e.
1. 40. Evangelisti.

Sostituire il comma 2-septies con i seguenti:
2-septies. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante:
a) una riduzione pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
b) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
c) le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-undicies del presente articolo.

2-septies-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
2-septies-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
2-septies-quater. Il trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
2-septies-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montarne, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2-septies-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

2-septies-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
2-septies-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

2-septies-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
2-septies-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
2-septies-undicies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».

e, al comma 2-octies, sopprimere dalle parole «per essere riassegnate» fino alla fine del comma.
1. 21. Evangelisti.
(Inammissibile limitatamente alle lettere b) e c) del comma 2-septies e ai commi da 2-septies.1 a 2-septies.10)

Sostituire il comma 2-septies con i seguenti:
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante:
a) una riduzione pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
b) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
c) le disposizioni di cui ai commi da 2-septies.1 a 2-septies.10.

2-septies.1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
2-septies.2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso dì scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
2-septies.3. Il trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
2-septies.4. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2-septies.5. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

2-septies.6. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
2-septies.7. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

2-septies.8. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni dì comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
2-septies.9. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
2-septies.10. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loroapposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,».
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
1. 3. Evangelisti.
(Inammissibile limitatamente alle lettere b) e c) del comma 2-septies e ai commi da 2-septies.1 a 2-septies.10)

Al comma 2-septies, sostituire le lettere a), b) e c), con le parole: riducendo in maniera lineare le dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, al comma 2-octies, secondo periodo, sostituire le parole da: alle autorizzazioni di spesa fino alla fine del comma, con le seguenti: alle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 20. Evangelisti.

Al comma 2-septies, sostituire le lettere a), b) e c), con le parole: riducendo in maniera lineare le dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 2. Evangelisti.

Sopprimere il comma 3.
1. 5. Compagnon.

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente: Al fine della procedura di dismissione delle partecipazioni del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale di Alitalia - Linee aeree S.p.A., si procede secondo quanto disposto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
1-bis. 22. Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e in deroga fino a: n. 474, e successive modificazioni.
1-bis. 7. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in deroga fino a: anche in proprio, con le seguenti:, il Consiglio dei Ministri individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva.
1-bis. 11. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in deroga fino a: anche in proprio, con le seguenti:, il Consiglio dei Ministri individua, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva, per conto terzi.
1-bis. 5. Evangelisti.

Al comma 1, dopo le parole: con propria delibera aggiungere le seguenti: previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che attesti il rispetto dei principi e delle regole tutelati dall'Autorità medesima.
1-bis. 21. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano.

Al comma 1, sostituire le parole: può individuare uno o con la seguente: individua.
1-bis. 23. Evangelisti.

A comma 1, sopprimere le parole: in esclusiva.
1-bis. 24. Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.
*1-bis. 1. Compagnon.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.
*1-bis. 25. Evangelisti.

Al comma 1, dopo le parole: di un'offerta aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. 26. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, il quale non può superare di sessanta giorni la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. 27. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, trascorso il quale il Ministro dell'economia e delle finanze procede per la dismissione delle partecipazioni dello Stato al capitale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., secondo quanto disposto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
1-bis. 28. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto o i soggetti individuati dalla delibera di cui al presente comma non possono partecipare alla presentazione dell'offerta di acquisizione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.
1-bis. 8. Fiano, Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli.

Al comma 2, premettere le parole: Entro trenta giorni.
1-bis. 29. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole: al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali con le seguenti: a soggetti.
1-bis. 32. Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole: al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso con le seguenti: ai soggetti.
1-bis. 30. Evangelisti.

Al comma 2, sopprimere le parole: previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza.
1-bis. 31. Evangelisti.

Sopprimere il comma 3.
1-bis. 34. Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
1-bis. 35. Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere la parola: non.
1-bis. 33. Evangelisti.

Sopprimere il comma 4.
1-bis. 20. Evangelisti.

Al comma 4, sopprimere le parole: alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione.
1-bis. 37. Evangelisti.

Al comma 4, sopprimere le parole: alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi.
1-bis. 38. Evangelisti.

Al comma 4, sopprimere le parole: o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società,
1-bis. 39. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: con delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1-bis. 42. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: con delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. 43. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: con delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 44. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: con delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.
1-bis. 40. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: con delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1-bis. 41. Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole da: prioritariamente fino alla fine del comma con le seguenti: riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti.
1-bis. 45. Evangelisti.

Al comma 4, dopo le parole: degli interessi pubblici coinvolti aggiungere le seguenti:, in particolare dei livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti.
1-bis. 6. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
1-bis. 36. Evangelisti.

Sopprimere il comma 5.
1-bis. 46. Evangelisti.

Al comma 5, sopprimere le parole: Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa.
1-bis. 51. Evangelisti.

Al comma 5, dopo le parole: continuità aggiungere le seguenti:, la trasparenza.
1-bis. 47. Evangelisti.

Al comma 5, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
1-bis. 48. Evangelisti.

Al comma 5, sopprimere la parola: aggiuntivi.
1-bis. 49. Evangelisti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. 50. Evangelisti.