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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 1 dicembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Mura, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RONDINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, per la tutela e la valorizzazione dei vivai sportivi e delle attività sportive giovanili» (1962);
LENZI: «Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero» (1963);
BARBATO: «Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo» (1964).

In data 28 novembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
LORENZIN ed altri: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia» (1965).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge Zaccaria ed altri: «Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria» (447) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Capodicasa.

La proposta di legge COSENZA ed altri: «Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia e istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza» (1302) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gibiino.

La proposta di legge COSENZA ed altri: «Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni, servizi e prodotti di natura turistico-alberghiera» (1401) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Milo, Murgia e Torrisi.

La proposta di legge GUZZANTI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legislazionein materia di assistenza psichiatrica» (1423) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cristaldi.

La proposta di legge BARANI ed altri: «Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991» (1445) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Distaso.

La proposta di legge COSENZA ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di sfruttamento dell'accattonaggio e di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori» (1485) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Gibiino e Torrisi.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi» (1524) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cristaldi.

La proposta di legge BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette» (1814) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» (1889) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barba, Cosenza, Pugliese, Milo e Vella.

Trasmissione dal Senato.

In data 1o dicembre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1197. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» (approvato dal Senato) (1966).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BARBIERI: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nel medesimo Corpo, nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli» (1396) Parere delle Commissioni II, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GRIMOLDI: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (1563) Parere delle Commissioni II, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LO MONTE ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1600).
II Commissione (Giustizia):
DI PIETRO ed altri: «Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazionegiudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché di registrazione telematica di provvedimenti giudiziari in materia civile» (1108) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;
CONTENTO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela» (1640) Parere della I Commissione;
GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento» (1874) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
III Commissione (Affari esteri):
NICCO ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006» (1608) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e XIV.
IV Commissione (Difesa):
GREGORIO FONTANA: «Delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate» (1324) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di disciplina delle banche popolari» (1238) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
VII Commissione (Cultura):
MALGIERI e FORMICHELLA: «Istituzione del Parco del Sannio e dell'Irpinia» (1834) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MALGIERI e FORMICHELLA: «Istituzione del Parco paleontologico di Pietraroja, nella provincia di Benevento, e del Museo paleontologico della Valle Telesina» (1835) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
RAMPELLI: «Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo» (1849) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
BELLANOVA ed altri: «Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo» (762) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
GUZZANTI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di assistenza psichiatrica» (1423) Parere delleCommissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GIANNI FARINA: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora» (1562) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PORCU ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (1732) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MURA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di trasparenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile delle strutture ospedaliere» (1942) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
CAPARINI: «Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda» (1736) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
DI CENTA ed altri: «Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica» (1286) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 45).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 46).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 47).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 28 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 48).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 novembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Briga Alta (Cuneo).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 16 al 30 novembre 2008.

Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 2008 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

alla II Commissione (Giustizia) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
al dottor Santi Consolo, l'incarico di vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
al dottor Sergio Gallo, l'incarico di vice capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
al dottor Alfonso Malato, l'incarico di vice capo del dipartimento per gli affari di giustizia;
alla dottoressa Maria Teresa Saragnano, l'incarico di vice capo del dipartimento per gli affari di giustizia;
al dottor Giovanni Paolo Nuvoli, l'incarico di direttore della direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, nell'ambito del dipartimento per gli affari di giustizia;

alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Carmela Mignacca Mieli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Mattia Adani, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento del tesoro;
al dottor Lorenzo Codogno, l'incarico di direttore della direzione I, analisi economico-finanziaria, nell'ambito del dipartimento del tesoro;
al dottor Francesco Parlato, l'incarico di direttore della direzione VII, finanza e privatizzazioni, nell'ambito del dipartimento del tesoro;

alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico:
al dottor Giancarlo Giordano, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1083 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2008, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1891)

A.C. 1891 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.4 e 3.5 Vannucci

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1891 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delleaziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazionedelle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

Art. 2.
(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali).

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3.
(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali).

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nellecompetenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

Art. 4.
(Proroga di termini per gli enti locali).

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2009».

Art. 5.
(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008).

1. Al comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, pari, rispettivamente, a 260 milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1891 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1, nell'alinea, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e, nella lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
al comma 2, nell'alinea, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120). - 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino a: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti".
Art. 1-ter. - (Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). - 1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte). - 1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, conpropria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.
5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2-quater. - (Disposizioni per gli enti locali). - 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.
4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;".

5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario".
6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni";
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno,a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali). - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009" e le parole: "entro la predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data"».

All'articolo 5, al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 2».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Interventi vari in materia di spesa). - 1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo».

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni».Elenco n. 1
(Articolo 5-bis)

Disposizione normativa Codice UPB Denominazione CAP Capitolo Descrizione UPB Integrazione
2008 2009
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 23 settembre 1993, n. 379 5.1.2 Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi 2316/1 Protezione e assistenza sociale 289.128 289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24 5.1.2 Contributo Compensativo 2316/2 Protezione e assistenza sociale 259.688 259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284 5.1.2 Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 2316/6 Protezione e assistenza sociale 43.995 43.995
Totale parziale 592.811 592.811

A.C. 1891 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari).

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2009, è, in ogni caso, escluso dal blocco delle assunzioni previsto dai Piani di rientro il personale medico ed infermieristico delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri, con peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi».
02. All'onere derivante dal comma 01, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni dispesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 1. Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice.

Sopprimere il comma 1.
1. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 17. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «il commissario si presenta in audizione presso le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere sulla nomina».
1. 60. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo»;
1. 20. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «dell'incarico commissariale» con le seguenti: «il commissario può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancarlo nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del suo incarico. I curricula dei subcommissari vengono resi pubblici e disponibili sul sito internet delle regioni interessate».
1. 61. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «rapporti con le regioni» con le seguenti: «il Commissario ad acta».

Conseguentemente:
alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
*1. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «rapporti con le regioni» con le seguenti: «il Commissario ad acta».

Conseguentemente:
alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
*1. 16. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il Ministro per i rapporti con le regioni aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari permanenti competenti
1. 19. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: può nominare aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
1. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Il commissario può avvalersi dei subcommissari fino alla fine della lettera.
1. 7. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento».
1. 62. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: della regione interessata fino a: all'espletamento dell'incarico con le seguenti: del bilancio dello Stato
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: Le regioni provvedono fino alla fine della lettera.
1. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Tutti gli atti del commissario e dei subcommissari sono pubblici e devono immediatamente essere resi facilmente accessibili sul sito internet della regione.
1. 63. Farina Coscioni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.
1. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale
1. 10. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di mancato superamento delle verifiche di cui al comma 2, gli amministratori regionali sono interdetti dai pubblici uffici per un periodo di dieci anni.
1. 22. Montagnoli, Bitonci.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono oggetto di recupero fino alla fine del comma.
1. 11. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo con le seguenti: attraverso una corrispondente e progressiva riduzionedei trasferimenti statali assegnati alla regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
1. 23. Montagnoli, Bitonci.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
*1. 13. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
*1. 64. Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 79, comma 1-bis, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole «consistenza organica del personale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione del personale medico ed infermieristico delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri con peso alla nascita minore di 1.500 grammi».
1. 4. Binetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali, che non trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo secondo i criteri definiti annualmente dalla Corte dei conti, di cui ai commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene decurtata del 50 per cento l'indennità annua lorda.
1. 2. Nannicini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1 - (Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale). - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente:
«46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla Regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla Regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la Regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore atrenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato».
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni".
1. 01. Livia Turco, D'Incecco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Lolli, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 1-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2009

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per i progetti edilizi non ancora ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la scadenza prevista dal comma 1 è prorogata fino al 31 gennaio 2010.
1-bis. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti 31 gennaio 2009
1-bis. 2. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2012. aggiungere le seguenti: Ferme restando le sanzioni ed i poteri previsti dal presente articolo, in caso di mancata realizzazione delle strutture il termine è prorogato.
1-bis. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.
1-bis. 1. Borghesi, Cambursano.

ART. 1-ter.
(Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Sopprimerlo.
1-ter. 1. Costantini, Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
1-ter. 2. Costantini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 2-quinquies è abrogato.
1-ter. 060. Vietti.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali).

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 619 milioni per l'anno 2009, si provvede per un importo corrispondente mediante la riduzione, per l'esercizio 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 7. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed auto-motorie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 619 milioni per l'anno 2009, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 8. Cambursano, Borghesi.

Al comma 6, sostituire le parole da: La certificazione fino a: dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: Il termine della certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fissato al 30 aprile 2009 è anticipato al 31 marzo 2009. Tale certificazione
2. 4. Marchi, Misiani.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 545 milioni

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Un importo pari a 500 milioni è riconosciuto ai comuni per l'anno 2009.
all'articolo 5:
al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 215 milioni;
al comma 3, dopo le parole: di spesa corrente; aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del Comune di Roma per l'anno 2009 è soppressa.
2. 14. Cambursano, Borghesi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 545 milioni

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Alla copertura di parte degli oneri di cui al comma 8, pari a 285 milioni di euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 545 milioni

Conseguentemente, all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 215 milioni;
al comma 2, dopo le parole: Alla copertura degli oneri aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 e di quota parte, pari a 285 milioni di euro, dell'onere di cui all'articolo 2, comma 8,
2. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 3. Rubinato, Misiani, Marchi, Vannucci.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
*2. 11. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
*2. 16. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analogo importo è riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, pari a 260 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2009, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 12. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analogo importo è riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente; aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del Comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 240 milioni.
2. 13. Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio per il mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma 32. Tale erogazione è effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».
8-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
2. 5. Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. La certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attestante il minor gettito ICI sull'abitazione principale per l'anno 2008, è integrata con l'indicazione, da parte dei comuni, del maggiore onere, in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi, a decorrere dal mese di novembre 2008, in diretta conseguenza dei minori trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno.
8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. 15. Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. 18. Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gnecchi.

ART. 2-bis.
(Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte).

Sopprimerlo.
2-bis. 5. Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2-bis. 4. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte possono beneficiare dei trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, solo se si costituiscono in unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è riconosciuto alcun genere di indennità per gli incarichi conferiti alla nuova forma associativa.
2-bis. 6. Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
1-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2-bis. 1. Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
2-bis. 7. Quartiani, Froner.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
2-bis. 2. Misiani, Marchi, Vannucci, Quartiani, Froner.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2-bis. 3. Montagnoli.

ART. 2-ter.
(Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione).

Al comma 1, sostituire le parole: nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera con le seguenti: nei territori di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, è attribuita alle regioni confinanti con tali territori.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che già usufruiscono delle riduzioni del prezzo del carburante previste dal comma 2 è istituito un fondo per l'erogazione di contributi sul prezzo del carburante per autotrazione utilizzato da privati cittadini. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni;
al comma 2:
sostituire le parole:
con la confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione Europea con le seguenti: con territori non facenti parte dell'Unione Europea, nonché dalle regioni di cui al comma 1-bis;
dopo le parole:
nello Stato aggiungere le seguenti: o nella regione;
al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
2-ter. 3. Dozzo, Bitonci, Luciano Dussin, Dal Lago, Stefani, Bragantini, Callegari, Guido Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lanzarin, Montagnoli, Munerato, Negro.

Al comma 1, sostituire le parole:, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera con le seguenti: e austriaco, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera e l'Austria.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: la Confederazione elvetica con le seguenti: con l'Austria e la Confederazione elvetica;
al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
2-ter. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario.

Conseguentemente, dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario.
2-ter. 6. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi è attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione dell'IVA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la quota di attribuzione dell'IVA.
6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-ter. 5. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 2-quater.
(Disposizioni per gli enti locali).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. 11. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di spesa corrente aggiungere le seguenti:; la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 480 milioni;
2-quater. 12. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare ai minori extracomunitari non accompagnati, entrati in maniera illegale sul territorio nazionale, un sistema valido di accoglienza e di tutela è riconosciuto un trasferimento di risorse pari al costo della retta giornaliera sostenuta dagli enti locali che provvedono al mantenimento dei minori a seguito di provvedimento di tutela disposto dall'autorità giudiziaria.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-quater. 60. Capodicasa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti «o al Presidente dell'unione di comuni ove costituita».
2-quater. 13. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.
*2-quater. 23. Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.
*2-quater. 45. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).
2-quater. 37. Ciccanti, Galletti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2-quater. 33. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.
*2-quater. 4. Misiani, Marchi, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.
*2-quater. 46. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2009.
2-quater. 3. Marchi, Misiani, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

Sopprimere il comma 7.
2-quater. 24. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 gennaio 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
2-quater. 22. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: del servizio finanziario con le seguenti: dell'ufficio tributi.
2-quater. 34. Rubinato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.
7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
2-quater. 15. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.
2-quater. 14. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».
2-quater. 16. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a seconda del caso. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».
2-quater. 022. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».
2-quater. 023. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».
2-quater. 025. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».
2-quater. 026. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».
2-quater. 027. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».
2-quater. 028. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati fino al raggiungimento della maggiore età».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-quater. 060. Ruvolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio, del mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma 32. Tale erogazione è effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".
2-quater. 015. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio, del mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma 32. Tale erogazione è effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-quater. 016. Galletti, Ciccanti, Delfino.

ART. 3.
(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali).

Al comma 1, capoverso 4-quinquies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che non possono comunque essere soppressi se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione è superiore a 20 minuti.
3. 3. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
«4-quinquies.1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la soppressione di eventuali punti di erogazione non è consentita se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione risulta superiore a 20 minuti».
3. 6. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
«4-quinquies.1. Dall'attività di dimensionamento della rete scolastica, di cui al comma 4-quinquies, sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 7. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
«4-quinquies.1. In caso di soppressione di punti di erogazione le regioni sono tenute a corrispondere ai comuni i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82,comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 4. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
«4-quinquies.1. In caso di soppressione di punti di erogazione le regioni sono tenute a corrispondere agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 5. Vannucci, Calvisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori, o comunque in zone disagiate, non rientrano negli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.
3. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.
3. 1. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica non può determinare la chiusura degli edifici scolastici nelle isole minori e nei comuni montani.
3. 2. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.
(Proroga di termini per gli enti locali).

Sopprimere il comma 1.
4. 4. Cambursano, Borghesi.

ART. 5.
(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario con la seguente: straordinario.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il suddetto contributo è assegnato in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra il comune di Roma ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle somme maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.
5. 7. Bitonci, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 2, elenco n. 1, apportare le seguenti variazioni:
voce: Legge 23 settembre 1993, n. 379 - Contributo ordinario a favore dell'unione italiana Ciechi sostituire l'importo 289.128 per l'anno 2008 con il seguente: 1.289.128;
voce: Legge 12 gennaio 1996, n. 24 - Contributo Compensativo sostituire l'importo 259.688 per l'anno 2008 con il seguente: 1.259.688;
voce: Legge 28 agosto 1997, n. 284 - Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi sostituire l'importo 43.995 per l'anno 2008 con il seguente: 1.043.995;
totale parziale, sostituire l'importo
592.811 per l'anno 2008 con il seguente: 1.592.811.
5. 13. Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 3.
5. 8. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. L'erogazione delle risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti a bilancio del comune, autorizzato dal Ministero dell'interno, da completarsi entro il 31 dicembre 2009.
3-bis. Le risorse assegnate al comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro.
3-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. 2. Burtone, Berretta, Samperi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche di spesa corrente aggiungere i seguenti periodi:. Tali risorse, che assumono natura di prestito, vengono ricostituite e riassegnate al suddetto Fondo per le aree sottoutilizzate, alla restituzione da parte dei singoli comuni assegnatari dell'importo erogato. L'erogazione del prestito assegnato al comune di Catania dalla suddetta delibera CIPE è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso che viene presentato al Governo entro il 31 dicembre 2008 ed approvato nei trenta giorni successivi. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito ai singoli comuni di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008.
5. 5. Vico, Misiani, Rubinato, Marchi, Calvisi, Burtone, Capodicasa, Sposetti, Pizzetti, Miglioli, Miotto, Ferrari, Fiano, Giovanelli, Berretta, Ventura, Sanga, Baretta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: modifica della predetta delibera aggiungere le seguenti: destinando nell'ambito delle risorse stanziate dalla stessa, 50 milioni di euro per il comune di Taranto.
5. 4. Franzoso.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.
5. 6. Bitonci, Montagnoli.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune di Catania è tenuto a rimborsare la somma, che va intesa come un prestito, prevista per l'anno 2008 dalle citate delibere del CIPE entro 5 anni dalla sua erogazione, calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.
5. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comune di Roma è tenuto a rimborsare allo Stato le somme ad esso assegnate ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo entro 5 anni dalla loro erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.
5. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: In sede di attuazione fino a: previste dal presente comma con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare per la realizzazione del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e previa approvazione del nuovo statuto del comune di Roma, viene riservato a favore di Roma Capitale un contributo annuale fino ad un importo non superiore a 500 milioni di euro annui.
5. 60. Bitonci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: di Roma Capitale fino alla fine del comma con le seguenti: del Comune di Roma, Capitale della Repubblica, un contributo annuale stabilito sulla base della valutazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale e di un programma di ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture della città capitale. La valutazione dei suddetti costi e il programma per i servizi e gli investimenti sono redatti secondo il metodo del «fabbisogno standard», indicando separatamente costi unitari dei servizi e degli interventi previsti e loro quantità, e fornendo dimostrazione che i costi unitari adottati rispondano a standard di massima efficienza, anche al confronto con analoghi servizi erogati dai più grandi comuni italiani paragonabili per classe demografica (Milano, Torino). In ogni caso, il contributo annuale a favore di Roma Capitale non può superare i 500 milioni di euro.
5. 12. Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi, Pompili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comune di Roma rendiconta l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, nonché di quelle assegnate ai sensi delle delibere CIPE del 30 settembre2008, inviando alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rapporto entro la data del 28 febbraio 2009 ed un altro rapporto entro la data del 28 febbraio 2010, indicando le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio. I suddetti rapporti vengono inviati al Parlamento.
5. 11. Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi, Pompili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per i comuni che si trovano nelle medesime condizioni di bilancio di quelli di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008 e in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario è istituito un fondo rotativo con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, destinato a ripianare l'esposizione debitoria, in tutto o in parte, degli enti locali.
3-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 3-bis.
3-quater. Gli enti locali ammessi al finanziamento del fondo sono tenuti a presentare, approvati dai rispettivi consigli, appositi piani di rientro dall'indebitamento pregresso entro il 30 settembre 2009 al Ministro dell'economia e delle finanze il quale li approva entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
5. 61. Capodicasa.

ART. 5-bis.
(Interventi vari in materia di spesa).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le somme accantonate per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulleunità previsionali di base di cui all'elenco n. 1, allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati. Sono altresì reintegrate per l'anno 2009, con riferimento alle medesime unità previsionali di base, le somme ridotte ai sensi del disposto di cui all'articolo 60, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine è autorizzata la spesa di 613 mila euro per l'anno 2008 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente:
sostituire l'elenco n. 1 allegato con il seguente:

Amministrazione/ Disposizione normativa Codice UPB Denominazione CAP Capitolo Descrizione UPB Integrazione
2008 2009
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 23 settembre 1993, n. 379 5.1.2 Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi 2316/1 Protezione e assistenza
sociale
289.128 289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24 5.1.2 Contributo Compensativo 2316/2 Protezione e assistenza
sociale
259.688 259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284 5.1.2 Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 2316/6 Protezione e assistenza
sociale
43.995 43.995
Totale parziale 592.811 592.811
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Legge 28 agosto 1997, n. 284 3.2.2 Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della Cecità 4401/1 Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva - 234.614
Totale parziale - 234.614
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge 25 novembre 1999, n. 452 3.2.1 Spese per il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona 1308 Funzionamento 20.132 14.486
Legge 13 novembre 2002, n. 260 1.1.2 Contriburo statale a favore della Biblioteca italiana per Ciechi «Regina Margherita» 3631/1 Enti e Attività Culturali - 502.826
Legge 3 agosto 1998, n. 282 1.1.2 Centro Nazionale per il Libro Parlato 3631/3 Enti e Attività Culturali - 275.918
Totale parziale 20.132 794.230
TOTALE 613.943 1.621.656

aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «ovvero comunitaria» sono aggiunte le seguenti: «, nonché degli altri requisiti previsti dal medesimo comma 333». A tal fine è autorizzata la spesa di 14,3 milioni di euro per l'anno 2009 per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
all'articolo 6:
al comma 1, sostituire le parole: 781,779 milioni di euro, per l'anno 2008 e di528 milioni con le seguenti: 781,84 milioni di euro per l'anno 2008 e di 454 milioni;
al comma 1-
ter, sostituire le parole da: articoli 1, comma 5 fino alla fine del comma con le seguenti: articoli 2, comma 8, 1, comma 5, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,613 milioni di euro per l'anno 2008 e 375 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis.
5-bis. 60. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Palagiano.

Al comma 2, sostituire l'elenco n. 1 allegato con il seguente:

Disposizione normativa Codice UPB Denominazione CAP Capitolo Descrizione UPB Integrazione
2008 2009
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 23 settembre 1993, n. 379 5.1.2 Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi 2316/1 Protezione e assistenza
sociale
370.019 370.019
Legge 12 gennaio 1996, n. 24 5.1.2 Contributo Compensativo 2316/2 Protezione e assistenza
sociale
332.325 332.325
Legge 28 agosto 1997, n. 284 5.1.2 Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 2316/6 Protezione e assistenza
sociale
56.303 56.303
Totale parziale 758.647 758.647

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1-ter, sostituire le parole: 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 con le seguenti: 426,429 milioni di euro per l'anno 2008 e 602,429.
5-bis. 3. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le voci n. 2990 e 3309 sono soppresse.
5-bis. 1. Marinello, Giudice, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie e finali).

Sostituire i commi da 1 a 1-quater con il seguente:
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede per importi corrispondenti mediante la riduzione, in maniera lineare, per gli esercizi 2008 e 2009, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1. Cambursano, Borghesi.

 
 
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