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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 28 settembre 2009

TESTO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 settembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brunetta, Carfagna, Casero, Cavallaro, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Meloni, Menia, Miccichè, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 settembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DAMIANO: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione» (2715);
JANNONE: «Disposizioni in materia di depositi bancari e finanziari "dormienti", in giacenza presso le banche e gli intermediari finanziari» (2716);
BUCCHINO ed altri: «Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero» (2717).

In data 25 settembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
CARLUCCI: «Disposizioni per l'erogazione di un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (2725);
CARLUCCI: «Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari» (2726);
CARLUCCI: «Disposizioni per il completamento, la riutilizzazione o l'alienazione delle opere pubbliche incompiute» (2727);
CARLUCCI: «Istituzione di un sistema di rilevazione precoce dei rischi di povertà» (2728);
CARLUCCI: «Benefìci previdenziali per le persone affette da invalidità» (2729);
CARLUCCI: «Disposizioni fiscali in favore delle famiglie» (2730).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 25 settembre 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» (2724).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CECCUZZI ed altri: «Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali» (2485) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tullo.

La proposta di legge SARUBBI e GRANATA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (2670) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, De Pasquale, De Torre, Della Vedova, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbrollini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Versace, Villecco Calipari e Zazzera.

Trasmissioni dal Senato.

In data 24 settembre 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 1750. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007» (approvato dal Senato) (2718);
S. 1554. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004» (approvato dal Senato) (2719);
S. 1574. - «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione» (approvato dal Senato) (2720);
S. 1694. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007» (approvato dal Senato) (2721);
S. 979. - Senatori RANUCCI ed altri: «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica» (approvata dal Senato) (2722);
S. 1672. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (2723).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
BOBBA e DAMIANO: «Modifiche agli articoli 1917 e 2751-bis del codice civile e all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di tutela risarcitoria delle vittime del lavoro» (2577) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII;
TORRISI e SISTO: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni concernenti la disciplina del condominio negli edifici» (2608) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX e X.

III Commissione (Affari esteri):
RICARDO ANTONIO MERLO: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (2562) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1750. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007» (approvato dal Senato) (2718) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;
S. 1554. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004» (approvato dal Senato) (2719) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;
S. 1672. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (2723) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

VI Commissione (Finanze):
REGUZZONI ed altri: «Norme in materia di istituzione di nuovi giochi e concorsi per il finanziamento della realizzazione delle infrastrutture connesse all'esposizione universale "EXPO Milano 2015"» (2678) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
FRASSINETTI ed altri: «Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole e negli edifici pubblici» (2453) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
POLI ed altri: «Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto» (2656) Parere delle Commissioni I, V e XII;
CALABRIA: «Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di permesso retribuito di paternità» (2672) Parere delle Commissioni I, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
SARUBBI e GIAMMANCO: «Norme per la tutela delle scelte alimentari vegetariana e vegana» (1467) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
COSENZA: «Introduzione dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, e modifica all'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori» (2636) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 392-550-918. - Senatori BASSOLI e altri; Senatore COSTA; Senatori NESSA e altri: «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche» (approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato) (2713) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
NEGRO ed altri: «Concessione di contributi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici» (2617) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI e XIV.

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):
DI STANISLAO: «Istituzione e disciplina dei distretti formativi» (2613) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 10 settembre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva Gioacchino ALFANO ed altri n. 8/00025, approvata dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VII (Cultura) nella seduta del 23 dicembre 2008, concernente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 169 del 2008.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio) e VII (Cultura), competenti per materia.

Trasmissioni dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere del 16 settembre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DAMIANO ed altri n. 9/2187-A/42, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2009, PALADINI n. 9/2187-A/105 e DI STANISLAO n. 9/2187-A/106, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 13).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 16 e del 21 settembre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno ZACCHERA n. 9/2041/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, concernente la situazione relativa ai crediti ancora vantati da imprese italiane nei confronti delle autorità libiche, alla mozione BONIVER ed altri n. 1/00086, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 17 febbraio 2009, concernente iniziative per la difesa dei diritti umani e per l'affermazione delle libertà democratiche in Birmania, nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno BERTOLINI n. 9/1519/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2008, riguardante le politiche europee di contrasto all'immigrazione clandestina.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la prima relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 11).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa nazionale cancellieri nell'anno 2008, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro della giustizia, con lettera in data 23 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria nell'anno 2008, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 24 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 14).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dagli ex Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 12).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, la relazione, predisposta di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia, riferita al periodo maggio-agosto 2007 (doc. C, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 settembre 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Michele al Tagliamento (Venezia), Galatina (Lecce), e Montottone (Ascoli Piceno).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1749 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO-LEGGE ANTICRISI N. 78 DEL 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2714)

A.C. 2714 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche e delle integrazioni approvate dal Senato della Repubblica il 23 settembre scorso, reca talune disposizioni che, oltre ad aver stravolto la disciplina sullo scudo fiscale prevista dal precedente decreto, rappresentano la prova provata della volontà del Governo di affossare un principio fondamentale del cosiddetto «nocciolo duro» della Costituzione, in forza del quale «Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge» (articolo 3 della Costituzione);
il provvedimento in esame prevede una norma correttiva della disciplina sul cosiddetto «scudo fiscale» prevista dall'articolo 13-bis del precedente decreto n. 78 del 2009, che introduce una vera e propria amnistia di una serie di reati tributari e societari, tra i quali il cosiddetto falso in bilancio, a favore di coloro che rimpatriano attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, anche attraverso imprese estere controllate o collegate, escludendone «di fatto» e «di diritto» la punibilità penale, in violazione dell'articolo 79 della Costituzione secondo cui l'amnistia è concessa «con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale», e non certo attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza in sede di conversione in legge ordinaria;
in particolare, l'articolo 1, lettera b) del provvedimento in esame, prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il cosiddetto falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile che, come noto, consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio e i cui effetti penali prevedono l'arresto fino ai sei anni;
estendere la copertura dello scudo fiscale a fattispecie gravi e penalmente rilevanti quali il falso in bilancio, senza abrogare le norme che tali reati puniscono, significa raggiungere lo stesso risultato della concessione di amnistia, facendo venir meno di fatto le condizioni di punibilità di reati profondamente offensivi nei confronti della comunità sociale ed equiparando al contempo chi ha commesso un atto illecito a chi invece si è sempre comportato nel rispetto delle leggi;
l'amnistia è la rinuncia dello Stato a punire i soggetti che hanno commesso un reato e la rilevanza di questo cedimento dell'autorità statale è stata da tempo avvertita, tanto che l'articolo 79 della Costituzione è stato modificato nel senso di stabilire che l'amnistia, come si è detto, venga concessa con legge deliberata con la maggioranza qualificata di entrambi i rami del Parlamento;
appare inoltre rilevante considerare eventuali conseguenze che potrebbero derivare sul sistema fiscale nel suo complesso dall'introduzione di una norma come quella contenuta nel provvedimento in esame, nella misura in cui essa dovesse essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle regole fiscali e di sostanziale vanificazione degli effetti di deterrenza delle misure anti-evasione;
la predetta disposizione costituisce altresì una inaccettabile violazione dell'articolo 53 della Costituzione in forza del quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Principio che rappresenta non solo un criterio di misurazione del prelievo di ricchezza, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria, che si collega strettamente al principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione per dimostrare che le imposte devono essere corrisposte da «tutti i cittadini» in base alla loro «capacità contributiva» e, nel rispetto della Costituzione, non dovrebbero essere ammesse situazioni che prevedano, condonino o giustifichino «ex lege» il mancato pagamento di una prestazione tributaria se imposta e prevista per legge;
i soggetti beneficiati dalla norma sullo scudo fiscale, così come risultante dalle modifiche approvate dal Senato della Repubblica, non potranno essere perseguiti per reati tributari e di falso in bilancio, il mezzo con cui sono stati prodotti i capitali che lo Stato «liceizza»;
detta norma deve considerarsi una vera e propria bandiera dell'illegalità, perché ove non dovesse produrre concreti effetti sul piano penale, trasmetterà comunque all'Italia un messaggio di opportunismo: renderà evidente a tutti che adempiere ai propri obblighi tributari, a principi etici irrinunciabili nella gestione delle imprese, è un'ingenuità, peggio è antieconomico;
detta norma deve considerarsi altresì una legge criminogena, perché produrrà l'effetto di favorire la futura evasione fiscale, convincendo tutti che «pagare le tasse» è cosa inutile e soprattutto perché costituirà una vera e propria forma di favoreggiamento nei confronti delle forme più gravi di delinquenza organizzata. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e magistratura non potranno nemmeno trovare le prove di questi reati, forse conosciuti per altre vie, poiché il provento del reato sarà ormai sparito;
la norma in esame, infine, contiene pure una disposizione che deve ritenersi una vera e propria calamità, che assicura l'impunità ai trafficanti di droga, di armi, di donne e sequestratori di persona: una norma che, violando i principi di due direttive comunitarie, e, segnatamente, la direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2714.
N. 1. Di Pietro, Donadi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, presenta diversi profili di incostituzionalità di seguito elencati;
1) violazione dell'articolo 77 della Costituzione per mancanza di un presupposto: nel decreto-legge appare totalmente carente un presupposto essenziale per la sua adozione. La legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78 e il decreto-legge «correttivo» sono entrati in vigore contestualmente il 5 agosto 2009. Per tale circostanza oggettiva non è nemmeno configurabile una situazione di fatto comportante la straordinarietà, necessità ed urgenza, presupposto per l'adozione del decreto-legge. A tal proposito giova ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128 del 2008, ha avuto modo di affermare che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto»;
2) violazione dell'articolo 70 della Costituzione: il decreto legge si pone in contrasto con l'articolo 70 della Costituzione in quanto non rispetta la collocazione che la Carta fondamentale assegna al decreto legge nel contesto delle fonti di diritto. In particolare - come la stessa Corte Costituzionale fa notare (sentenza n. 171 del 2007) - con l'articolo 77 della Costituzione, primo comma, nello stabilire che il «Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria», si è inteso ribadire, anche con riferimento ai commi successivi, il carattere derogatorio del potere normativo primario del Governo rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre norme primarie, di cui all'articolo 70. Tale considerazione insiste sul complesso della configurazione del sistema costituzionale e la Corte Costituzionale (sent. 171/2007) nel valutare la costituzionalità del decreto legge convertito in legge ha ribadito che «se nella disciplina costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie (leggi e atti aventi efficacia di legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso». Occorre ancora ricordare in proposito che uno dei motivi di censura che portarono con la sentenza n. 360 del 1996 la Corte costituzionale ad interrompere la prassi di reiterazione dei decreti legge, fu la circostanza che la reiterazione è suscettibile di incidere sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri stessi della forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (articolo 70 della Costituzione). Per le ragioni esposte il divieto di utilizzare un atto straordinario in deroga al riparto di competenze per modificare una legge approvata dal Parlamento nel momento in cui entra in vigore, deve ritenersi in ogni caso implicito nel disegno costituzionale. Una diversa conclusione creerebbe una grave e pericolosa falla nel complesso equilibrio della Carta potendo peraltro essere un grimaldello per una profonda alterazione degli equilibri che ne ispirano l'assetto. Peraltro è da notare che qualora il Parlamento avesse ritenuto opportuno modificare una seconda volta il testo del decreto legge n. 78, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1o luglio 2009 avrebbe avuto i tempi tecnici necessari in quanto il termine per la conversione scadeva soltanto il 28 agosto: ci sarebbe stato tempo anche per la navetta tra i due rami del Parlamento;
3) violazione dell'articolo 77 della Costituzione - difetto di motivazione: il decreto legge è sprovvisto dell'indicazione dei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve essere rilevabile nel preambolo (articolo 15 della legge n. 400 del 1988). Al contrario tanto l'epigrafe del decreto che reca l'intestazione «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009» quanto il preambolo, così testualmente formulato: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1o agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini [....]» si limitano ad una apodittica enunciazione. A tal proposito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2714.
N. 2. Vietti, Galletti, Occhiuto, Romano, Cera, Tabacci, Ciccanti, Compagnon, Volontè, Naro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è stato emanato per introdurre, come lo stesso Governo scrive nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione presentato al Senato, «una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere, finalizzati a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte»;
le disposizioni introdotte al Senato cambiano l'oggetto e la ratio del provvedimento, in particolare per quello che riguarda il c.d. «scudo fiscale» di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, prevedendo ulteriori benefici di carattere penale, quali gli effetti estintivi relativamente a fattispecie di reato di falsità in atti puniti dal codice penale nonché per i seguenti reati: dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi ed IVA mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (delitto punito da un anno e sei mesi a sei anni); dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici contabili (delitto punito da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione); occultamento o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA (delitto punito da sei mesi a cinque anni); false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, previsto dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
è chiaro che in tal modo 1'adozione dello scudo fiscale volto a favorire il rientro di capitali dall'estero viene strumentalmente trasformato quale mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata;
considerato, inoltre, che:
con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato stabilito che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 1997 devono essere inviate all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia apposite segnalazioni quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
sul piano sostanziale tale misura favorisce le attività di riciclaggio, in particolare delle organizzazioni criminali e terroristiche, creando una corsia preferenziale ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano;
sul piano del diritto tale disposizione si pone in contrasto con la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, da cui deriva la violazione dell'articolo 11 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2714.
N. 3. Soro, Sereni, Bressa, Fluvi, Baretta, Amici, Ferranti, Zaccaria, D'Antoni, Causi.