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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 17 novembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bosi, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cenni, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Moles, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela e la valorizzazione egli equini» (2938);
CARLUCCI: «Disposizioni per la tutela dei minori dalla visione di spettacoli violenti o pornografici» (2939);
RUBINATO ed altri: «Disposizioni per favorire la qualità e la sostenibilità ambientale delle abitazioni, il recupero dei quartieri degradati e la riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché estensione degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari» (2940);
COMMERCIO e LOMBARDO: «Istituzione del Garante nazionale dell'anziano» (2941);
REGUZZONI: «Modifica all'articolo 2598 del codice civile, in materia di concorrenza sleale, e disposizioni per la repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale» (2942);
REGUZZONI: «Contributo in favore del Museo del tessile e della tradizione industriale in Busto Arsizio» (2943);
REGUZZONI: «Norme in favore della musica popolare» (2944).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge COSENZA: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione» (2760) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angelucci, De Pasquale e Pelino.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XI Commissione (Lavoro):
DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori» (2688) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 137).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettere in data 10 e 12 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). I medesimi atti sono assegnati, ove ne ricorrano i presupposti, alla XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Nell'ambito dei documenti trasmessi il 10 novembre 2009, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 14732/09 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
Nell'ambito dei documenti trasmessi il 12 novembre 2009, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
n. 14968/09 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
n. 15533/09 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2009, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di settembre 2009, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009: Enea n. 74912/01, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'articolo 6, paragrafo 1, CEDU. Il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare (doc. CLXXIV, n. 152) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009: Scoppola n. 10249/03, in materia di applicazione della legge penale. L'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo. Costituisce altresì violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal decreto-legge n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale (doc. CLXXIV, n. 153) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 24 marzo 2009: Soltana n. 37336/06, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 154) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: Abdelhedi n. 2638/07, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 155) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: Ben Salah n. 38128/06, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 156) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: Hamraoui n. 16201/07, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 157) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: Bouyahia n. 46792/06, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 158) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: C.B.Z. n. 44006/06, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 159) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: Darraji n. 11549/05, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 160) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 24 marzo 2009: O. n. 37257/06, in materia di espulsione di stranieri. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 161) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 9 giugno 2009: Di Pasquale n. 27522/04, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 162) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 9 giugno 2009: Nicola Silvestri n. 16861/02, in materia di mancata esecuzione di decisioni giudiziarie definitive. Costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva. Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU (doc. CLXXIV, n. 163) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 9 giugno 2009: Vessichelli n. 29290/02, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo (doc. CLXXIV, n. 168) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 23 giugno 2009: Roccaro n. 34562/04, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 164) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 giugno 2009: Vinci Mortillaro n. 29070/04, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 165) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 giugno 2009: Diurno n. 37360/04, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 166) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 giugno 2009: Carbè ed altri n. 13697/04, in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 2 del Protocollo n. 4, relativi alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 (doc. CLXXIV, n. 167) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 30 giugno 2009: Mandola n. 38596/02, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo (doc. CLXXIV, n. 169) - alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n.14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (53).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 novembre 2009, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 16 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi del predetto articolo 17, comma 4 (153).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 dicembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1784 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2897)

A.C. 2897 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2897, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, presenta alcune violazioni di principi costituzionali e di leggi ordinamentali;
il decreto-legge, emanato per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano, prevede, infatti, interventi a stralcio delle procedure previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11;
la legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, per i suoi contenuti assume un rilievo ordinamentale. L'articolo, 10 comma 1, in particolare, stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»;
nel decreto-legge in esame sono diversi gli interventi che o risultano in sovrapposizione alla legge comunitaria per l'anno 2009 approvata alla Camera e all'esame del Senato o non hanno nessun collegamento con gli obblighi comunitari se non nella formulazione delle rubriche, e non risulta puntualmente indicata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
parimenti, il decreto-legge non risponde alle norme per la decretazione di urgenza stabilite dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo anch'essa una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
in particolare è violato l'articolo 15 che prevede che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione mentre il provvedimento reca alcune norme i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (articolo 3-quater, che fissa le decorrenza del divieto di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A al 1o gennaio 2011; articolo 7, comma 2-bis, che proroga al 2012 l'obbligo della promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; articolo 16, che fissa una nuova disciplina sanzionatoria sulla contraffazione di prodotti made in Italy, applicabile 45 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto);
l'assoluta eterogeneità delle materie contenute nel decreto appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo, anche perché, come ha chiarito la Corte costituzionale nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, il disegno di legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi dei decreto;
nel decreto-legge sono confluite tutte le modifiche legislative che non possono essere fatte nella legge finanziaria creando uno strumento del tutto fuori dal quadro costituzionale che finisce per assolvere il ruolo di sostituto funzionale della microlegislazione prima affidata alla legge finanziaria, con la grave differenza, rispetto ad essa, di far entrare subito in vigore le norme all'atto dell'emanazione del decreto;
tra gli innumerevoli esempi che si possono fare, anche con riferimento alle modifiche apportate dal Senato:
l'inserimento dell'articolo 3-ter in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni;
l'inserimento dell'articolo 3-quinquies recante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, che attribuisce al prefetto di Milano poteri in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici connessi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, dichiaratamente per prevenire le infiltrazioni mafiose;
l'articolo 8-bis che modifica: la destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti;
l'articolo 15 che introduce una nuova disciplina sui servizi pubblici locali;
l'articolo 16 sull'etichettatura dei prodotti made in Italy;
l'articolo 19-bis sul «perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali», di modifica della legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale), con particolare riferimento ai tempi di attuazione della delega;
infine l'articolo 20 sul commercio dei medicinali;
nel complesso appare evidente la violazione dell'articolo 77 della Costituzione in quanto il decreto-legge è sprovvisto dell'indicazione dei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve essere rilevabile nel preambolo (articolo 15 della legge n. 400 del 1988) e la Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 Cost. - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»,

delibera

di non procedere nell'esame dell'atto Camera A.C. 2897.
n. 1. Vietti, Tassone, Mantini, Mannino, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Galletti, Libè, Occhiuto, Ruvolo, Mondello, Delfino, Rao, Buttiglione, Ria.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame sono stati aggiunti ben 13 articoli rispetto ai 21 originari, dando vita ad un complesso di norme non più finalizzate all'adempimento soltanto di obblighi comunitari ma fortemente eterogenee e in molti casi prive dei requisiti di «straordinaria necessità ed urgenza» richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
sotto quest'ultimo profilo, il decreto-legge in esame reca norme i cui effetti finali appaiono destinati a porsi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 3-quater fissa la decorrenza del divieto al 1o gennaio 2011; l'articolo 7, comma 2-bis, proroga un termine dal 2011 al 2012; l'articolo 16 fissa una nuova disciplina sanzionatoria che entra in vigore quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della immediata applicabilità delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;
sotto il profilo dell'estraneità all'oggetto del decreto, si segnalano, tra l'altro, l'articolo 3-quinquies che attribuisce al prefetto di Milano poteri in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici connessi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, dichiaratamente per prevenire le infiltrazioni mafiose, tra l'altro in deroga a disposizioni regolamentari vigenti, nonché l'articolo 19-bis che modifica la legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale), con particolare riferimento ai tempi di attuazione della delega e che appare «duplicato» da una disposizione contenuta nella recentissima legge di contabilità, appena licenziata dalla Camera (A.C. n. 2555);
l'adempimento degli obblighi comunitari avviene ordinariamente attraverso lo strumento della legge comunitaria; in casi particolari, l'articolo 10, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disposizione «ordinamentale» che regola i rapporti tra l'ordinamento italiano e quello comunitario, stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»;
nel caso del disegno di legge in esame, invece, alcune disposizioni, come l'articolo 5 riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'articolo 6 sugli allergeni alimentari sono già contenute nel disegno di legge comunitaria che, approvato dalla Camera, attende l'esame del Senato, altre non rispondono né all'urgenza di adeguarsi a sentenze della Corte né a quella di sottrarsi a procedure d'infrazione, ma sono giustificate in nome di genericissimi obblighi comunitari a cui adeguarsi, che, anche quando esistano effettivamente, sono comunque privi di precise e indifferibili scadenze;
ancora più clamoroso è il distacco dalla logica di un decreto-legge, ed ancor più da un decreto legge in materia di adempimenti di obblighi comunitari, è l'articolo 15 del decreto in materia di disciplina dei servizi pubblici locali. Il contenuto della complessa disposizione, peraltro riferita arbitrariamente a servizi pubblici tra loro molto diversi ed estremamente delicati, come ad esempio il servizio idrico, appare assolutamente incoerente rispetto all'esigenza di rispettare precisi obblighi comunitari (la stessa sentenza richiamata dal Governo durante il dibattito in Commissione affari costituzionali appare pronunciata in una data successiva alla stessa emanazione del decreto). E lo stesso termine che giustificherebbe l'urgenza dell'intervento normativo con lo strumento del decreto legge appare in scadenza non prima del dicembre 2010;
ci sono poi altre disposizioni che mancano di un preciso aggancio a inadempienze comunitarie: a quelle già significative, presenti nel decreto (articolo 4 - emissioni e Trattato di Kyoto; articolo 9 - controlli di sicurezza su forniture alimentari ai contingenti militari all'estero; articolo 16 - Made in Italy; articolo 18 - quote latte) se ne sono aggiunte altre nel corso dell'esame del Senato, tra cui in particolare: l'articolo 3-bis sul programma pluriennale di dotazione infrastrutturale a favore della Guardia di Finanza e della Guardia costiera; l'articolo 3-ter sulle concessioni autostradali; l'articolo 3-quater su elettrodomestici e motori elettrici; l'articolo 4-bis sugli impianti portuali per i rifiuti;
l'articolo 20-bis, introdotto al Senato, sancisce una proroga del regime di utilizzo a fini promozionali delle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005, sulla base di una modifica normativa introdotta con il decreto cosiddetto mille proroghe. La Commissione europea ha già da tempo manifestato dubbi sulla compatibilità comunitaria della disposizione che si intenderebbe prorogare e ha richiesto al Governo italiano di fornire informazioni al riguardo. Desta quindi molte perplessità il fatto che l'articolo sia stato inserito attraverso un emendamento proprio nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione di un provvedimento recante «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»;
l'articolo 20-bis, inoltre, disciplina, più in generale, il fenomeno delle telefonate a scopo commerciale e pubblicitario: se oggi gli operatori commerciali possono contattare, a fini di marketing, solo coloro che abbiano espressamente manifestato il proprio consenso (vigendo altrimenti una sorta di regime di silenzio-diniego), con l'articolo 20-bis avverrà il contrario: si presumerà il consenso a ricevere chiamate di disturbo e chi non vorrà essere raggiunto dalle telefonate a scopo commerciale dovrà iscriversi in un registro sulla cui tenuta vigilerà il Garante. Tale nuovo regime penalizzerà proprio i soggetti più deboli, in particolare gli anziani, che certamente non avranno la conoscenza e le informazioni adeguate per sapere che dovranno opporsi al trattamento dei propri dati personali con un'espressa richiesta in tal senso, ponendosi, così, in contrasto con le direttive 2002/58/CE e 95/46/CE,

delibera

di non procedere nell'esame dell'atto Camera A.C.2897.
n. 2. Zaccaria, Sereni, Bressa, Amici, Mariani, Gozi, Ferranti, Lulli, Causi, Fontanelli, Federico Testa.

A.C. 2897 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3-ter.7, 3-ter.100, 3-quinquies.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.12, 15.25, 15.26, 15.28, 15.43, 15.66, 15.68, 15.69, 15.74, 15.75, 15.76, 18.4, 18.5, 18.7, 19.1, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-ter.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2897 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE).

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07).

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 4.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

Art. 5.
(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;
b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;
c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 7.
(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE).

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

Art. 10.
(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421).

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Art. 11.
(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08).

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
b) al primo comma dell'articolo 38-ter:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) il terzo periodo è soppresso.

Art. 12.
(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:
«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

Art. 13.
(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190).

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;
b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

Art. 14.
(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145).

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Art. 15.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei princìpi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai princìpi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1o ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) è soppressa.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

Art. 16.
(Made in Italy e prodotti interamente italiani).

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:
«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

Art. 17.
(6o Censimento generale dell'agricoltura).

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6o Censimento generale dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di prelievo mensile).

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009-2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008.

Art. 19.
(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219).

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è inserito il seguente:
«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2897 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso 15, le parole: «all'articolo 5,» sono sostituite dalla seguente: «al».

All'articolo 2:
al comma 1, lettera
c), capoverso 6-bis, lettera a), le parole: «fatturato di settore» sono sostituite dalle seguenti: «fatturato relativo ai proventi da mercato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000»;
al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» sono inserite le seguenti: «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse,»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5"».

All'articolo 3:
al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;
al comma 2, alinea, e ai commi 3 e 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "l'offerta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"»;
nella rubrica, le parole: «n. 16» sono sostituite dalle seguenti: «n. 163» e le parole: «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a lavori».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009). - 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1o ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1o ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-ter. - (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni). - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:
"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".
2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-quater. - (Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 è abrogato.

Art. 3-quinquies. - (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015). - 1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 4:
al comma 1: alla lettera a), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»; alla lettera e), la parola: «registro» è sostituita dalle seguenti: «Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione» e la parola: «contenute» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
al comma 2, le parole: «la gestione per le» sono sostituite dalle seguenti: «il supporto nella gestione delle»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefìci di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE). - 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: "al ripristino" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5";
b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2";
c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto;";
d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: "sono versate" fino a: "della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalità";
e) all'articolo 317, il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33"».

All'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012"».

All'articolo 8, nella rubrica, le parole: «Procedure d'infrazione n. 2006/114» sono sostituite dalle seguenti: «Procedure d'infrazione n. 2006/2114».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti). - 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento"».

All'articolo 11, al comma 1, alinea, la parola: «dal» è sostituita dalla seguente: «del».

All'articolo 12, al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» sono inserite le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del».

All'articolo 13, al comma 4, lettera b), alle parole: «1-bis) cedere» è premesso il segno: «"».

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera
a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali»;
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis)
al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2012,"»;
alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione di specifici compiti operativi»;
alla lettera c), capoverso 4-bis, le parole da: «L'Autorità» fino a: «propria delibera,» sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono»;
alla lettera d), capoverso 8, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2»; al medesimo capoverso, lettera d), le parole da: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015»;
alla lettera d), capoverso 9, secondo periodo, dopo la parola: «regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;
alla lettera e), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'alinea»;
alla lettera g), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

All'articolo 16, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura.
2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo"».

All'articolo 17, al comma 2, dopo le parole: «incarico di coordinatore e rilevatore,» sono inserite le seguenti: «anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie,».

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca). - 1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorità di audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006».

All'articolo 18, al comma 1, dopo le parole: «la produzione conseguita,» sono inserite le seguenti: «le trattenute e» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 19, al comma 2, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102» sono aggiunte le seguenti: «, per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali). - 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
2. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010".

Art. 19-ter. - (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime) - 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le società di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).

10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell'intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, è finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.
21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.
25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. È altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.

Art. 19-quater. - (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o"».

All'articolo 20, comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto legislativo».

Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE) - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo".

2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".
4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20-ter. - (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185) - 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto";
b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi"».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 19-bis, comma 1)

A.C. 2897 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: devono consegnare, aggiungere le seguenti: senza oneri a carico delle stesse e.
1. 100. Froner.

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzate gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

2. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.
3. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
4. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato della tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero dalle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato sevizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 4, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei sevizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovete le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di sevizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).
2. 1. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata "Autorità", con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzate gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.
1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
1-quater. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero dalle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

1-quinquies. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1-quater, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato sevizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1-quater, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei sevizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di nome di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovete le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti».
2. 2. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
1-ter. Al fine di garantire la piena autonomia finanziaria dell'ufficio che svolge le funzioni di organismo di regolazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
1-quater. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate al sensi del comma 1-ter, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
1-quinquies. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2010;
1-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 1-septies e 1-octies, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 1-ter, nei limiti previsti dal comma 1-quater.
1-septies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 1-ter e 1-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
1-octies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza nell'ambito delle risorse».
2. 3. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
a) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
b) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere a) e c);
c) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
d) applica la sanzione di cui alla lettera a), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni relativi alla cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dal soggetti regolati.
2. 4. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 5. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei revisori dei conti non possono assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso aziende operanti nel comparto ferroviario soggette all'attività di controllo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie».
2. 6. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere rinnovato per più di una volta».
2. 7. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, le parole: «, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo» sono soppresse.
2. 8. Favia, Borghesi.

ART. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07).

Al comma 1, capoverso m-quater), sostituire le parole: comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale con le seguenti: influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara.
3. 1. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. L'articolo 122, comma 7-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.
(Inammissibile)

ART. 3-ter.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni).

Sopprimerlo.
*3-ter. 1. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Sopprimerlo.
*3-ter. 2. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Al comma 1, capoverso comma 289, sostituire le parole da:, di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalle regioni interessate e dall'ANAS S.p.a., in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 3. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso comma 289, sostituire le parole da:, di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 4. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso comma 289, sostituire le parole da: esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: interesse regionale e interregionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 5. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso comma 289, sopprimere le parole:, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione.
3-ter. 6. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, sono inseriti i seguenti:
«289-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul settore delle concessioni autostradali e verifica il rispetto degli obblighi in capo ai concessionari autostradali previsti all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti assegnati all'ANAS S.p.a. dal comma 86 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica altresì che l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali avvenga nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-quinquies. Ogni previsione normativa vigente in contrasto con quanto previsto dal presente articolo deve intendersi abrogata, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente disposizione».
3-ter. 7. Viola, Mariani, Bratti, Braga.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la progettazione e la relativa attività esecutiva della pedemontana picena Fermo-Teramo può essere affidata dall'ANAS ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS e dalle regioni Marche e Abruzzo.
3-ter. 100. Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

ART. 3-quater.
(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati).

Sopprimerlo.
3-quater. 1. Lulli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2011 con le seguenti: 1o gennaio 2010.
3-quater. 2. Lulli.

Sopprimere il comma 3.
3-quater. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 4.
3-quater. 4. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 3-quinquies.
(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato di vigilanza e controllo sugli appalti relativi all'esposizione universale «EXPO Milano 2015», di seguito denominato «Comitato», con sede a Milano.
2. Il Comitato ha il compito di verificare e di approvare, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia, le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per la realizzazione dell'esposizione universale «EXPO Milano 2015», previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, comprese le procedure per interventi di emergenza previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed è composto:
a) dal prefetto di Milano o da un suo delegato che ne assicura il coordinamento;
b) da un rappresentante della Direzione investigativa antimafia;
c) dal sindaco di Milano o da un suo delegato;
d) dal presidente della provincia di Milano o da un suo delegato;
e) dal presidente della regione Lombardia o da un suo delegato;
f) da un magistrato designato dalla Procura della Repubblica di Milano;
g) da un professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.
3-quinquies. 1. Peluffo.

Al comma 1, dopo le parole: di contratti pubblici aggiungere le seguenti: e nei successivi subappalti e subcontratti, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
3-quinquies. 2. Peluffo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; ne devono comunque essere componenti:
a) il prefetto di Milano o un suo delegato che ne assicura il coordinamento;
b) un rappresentante della Direzione investigativa antimafia, dalla medesima designato;
c) il sindaco di Milano o un suo delegato;
d) il presidente della provincia di Milano o un suo delegato;
e) il presidente della regione Lombardia o un suo delegato;
f) un magistrato designato dalla Procura della Repubblica di Milano;
g) un professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.
3-quinquies. 3. Peluffo.

Al comma 4, dopo le parole: subappalti e subcontratti aggiungere le seguenti:, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
3-quinquies. 4. Peluffo.

Al comma 4, sostituire le parole: anche in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.
3-quinquies. 5. Peluffo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: elenchi di fornitori e prestatori fino alla fine del periodo con le seguenti: un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3-quinquies. 6. Fiano, Ferrari, Amici, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

ART. 4.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni).

Al comma 3, sostituire le parole: d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee con le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: alla riduzione delle emissioni aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo allo sviluppo dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica e della relativa rete di rifornimento.
4. 2. Lulli, Mariani, Strizzolo, Velo.

Al comma 3, dopo le parole: alla riduzione del consumo delle risorse naturali aggiungere le seguenti:, alla realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline.
4. 3. Duilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. 4. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 5. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: al ricorrere dei quali aggiungere le seguenti:, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,
4. 6. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente.
4. 7. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 8. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare.
4. 9. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
4. 10. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma è in ogni caso necessaria l'acquisizione del parere degli enti locali interessati.
4. 11. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
4. 12. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Alla rubrica, sostituire le parole da: dell'ambientalizzazione fino a: finalizzate con le seguenti: da parte delle imprese di processi produttivi, impianti e innovazioni tecnologiche finalizzati.
4. 14. Piffari, Favia, Scilipoti.

ART. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE).

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
5-bis. 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5-bis. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5-bis. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 2.
*5-bis. 4. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.
*5-bis. 5. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, per essere destinate a finalità di tutela ambientale e bonifica dei siti inquinati.
5-bis. 6. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 7.
(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915).

Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori.
7. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello, Mereu.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale aggiungere le seguenti: e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.
*7. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello, Dionisi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale aggiungere le seguenti: e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.
*7. 4. Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I sistemi di misura aggiungere le seguenti:, allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione,
7. 7. Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in servizio fino a: metrologia legale con le seguenti: allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma.
7. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di metrologia legale con le seguenti: contenute nei decreti di cui al presente comma.
7. 9. Quartiani.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori.
7. 10. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.
7. 12. Quartiani.

Sopprimere il comma 2-bis.
7. 13. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

ART. 15.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Sopprimerlo.
15. 1. Amici, Causi, Mariani, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Disciplina del servizi pubblici locali). - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. Principi della materia sono: la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia del diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.
2. Per servizi pubblici locali si intendono le attività economiche di soddisfazione diretta di bisogni primari della collettività locale, con riferimento alle quali l'intervento pubblico si rende necessario per l'insufficiente o la non perfetta adeguatezza del mercato.
3. Sono utenti dei servizi pubblici locali:
a) i residenti nel territorio di riferimento;
b) coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento del servizio, si avvalgono dello stesso non occasionalmente.

4. Per quanto concerne la disciplina relativa all'esercizio dei diritti degli utenti ed alle modalità di tutela, anche nelle forme previste dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si rinvia dal comma 28 al comma 31 del presente articolo.
5. Le presenti disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, al sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Sulla base del principio di sussidiarietà, costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, nel rispetto delle competenze regionali le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari degli appartenenti alla collettività locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e con riferimento al miglior livello possibile di qualità e sicurezza.
7. Fermi restando gli obblighi comunitari e quelli fissati dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorrenza, nonché al fine di garantire la migliore qualità ed economicità del servizio, gli enti locali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, possono definire i casi in cui segmenti delle attività di servizio pubblico locale sono condotti in regime di autorizzazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di accessibilità al servizio tenendo altresì conto dei livelli essenziali delle prestazioni.
8. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi da 1 a 7 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale.
9. Gli interventi pubblici regolati vi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto dei principio di proporzionalità.
10. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa devono essere previste le necessarie misure compensative.
11. Salvo quanto previsto dal comma 14, l'affidamento della gestione del servizi pubblici locali di rilevanza economica deve sempre avvenire mediante: procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici.
12. Alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica possono partecipare anche le società cooperative.
13. Rispetto a quanto stabilito dal comma 11, sono fatte salve le specificità proprie dei settori speciali di cui al comma 27 del presente articolo.
14. In deroga alla modalità ordinaria di affidamento di cui al comma 32, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.
15. Nei casi di affidamento del servizio secondo le modalità indicate al comma 14, l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata.
16. Nel caso di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico locale a società in house, è fatto obbligo all'ente locale affidante di verificare ogni tre anni, la sussistenza e la permanenza delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che avevano consentito un efficace ed utile ricorso al mercato. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ente locale è obbligato ad affidare la gestione del servizio pubblico locale, mediante gara ai sensi del commi 11, 12, 13.
17. Le società in house, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, sono soggette al patto di stabilità interno.
18. Alle società in house si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi.
19. Le società in house, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare.
20. La proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.
21. È compito dei comuni, delle province e delle città metropolitane interessati individuare, d'intesa con le regioni, le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio per direttrici d'area vasta, da definire tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle collettività che a diverso titolo usano il territorio, da raccordare con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
22. I proventi derivanti dalla dismissione totale di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
23. Il rapporto tra gestori del servizio pubblico locale e utenti si uniforma ai criteri di accessibilità, universalità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio.
24. Ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale ha l'obbligo di pubblicizzare, entro e non oltre 90 giorni dall'effettiva presa in gestione del servizio e mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza.
25. La carta dei servizi resi all'utenza deve essere adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
26. La carta dei servizi resi all'utenza deve indicare le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
27. Il permanere dell'affidamento in capo al gestore del servizio pubblico locale è condizionato al positivo riscontro degli utenti, che deve essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura del soggetto pubblico proprietario delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e a spese del gestore, secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.
28. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della normativa comunitaria e statale in materia. I criteri per il calcolo delle tariffe sono:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli rivestimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

29. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione a favore dei gestori.
30. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive norme settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi triennali secondo il meccanismo del price cap. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività;
c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati;
d) variazione dei costì derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

31. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve specificare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formula sintetica e chiara.
32. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
33. Gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
15. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 147, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate;
b) all'articolo 148:
1) al comma 2, le parole: «della gestione del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività di gestione del servizio idrico integrato spettante ai comuni»;
2) al comma 5, le parole: «l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione unica del servizio idrico integrato spetta ai comuni, in forma singola o associata, ed è esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito competente esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito competente, previo accordo di programma, sono definiti i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dalla medesima autorità»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La gestione diretta del servizio idrico integrato di cui al comma 5 può essere esercitata dai singoli comuni o da più comuni associati secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
c) l'articolo 150 è abrogato;
d) all'articolo 151:
1) al comma 1, dopo le parole: «gestori del servizio idrico integrato» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 148, commi 5 e 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera a) è abrogata;
2.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o di soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-bis»;
2.3) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-bis»;
2.4) alla lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La garanzia fideiussoria del gestore deve coprire gli interventi da realizzare nei primi tre anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo triennio»;
3) al comma 3, primo periodo, le parole: «, da allegare ai capitolati di gara» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «dell'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «del comune competente»;
e) all'articolo 166 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I soggetti associati ai consorzi di bonifica ed irrigazione o i conduttori di aziende agricole non servite da impianti o da canali consortili di irrigazione sono esonerati dal pagamento del canone o di ogni altra forma di contribuzione».
15. 3. Messina, Scilipoti, Favia, Borghesi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «con popolazione fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione fino a 3.000 abitanti»
15. 106. Vannucci.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del servizio idrico integrato,».

Conseguentemente, al comma 1:
lettera b), capoverso comma 2, alinea, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti:, con esclusione del servizio idrico integrato,
dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, lettera d), le parole: «, nonché in materia di acqua» sono soppresse.
15. 4. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del servizio idrico integrato,».
15. 5. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei servizi idrici,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.
15. 6. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale».
15. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di distribuzione di energia elettrica aggiungere le seguenti:, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche.
15. 8. Mariani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite aggiungere le seguenti:, anche a capitale interamente pubblico,
15. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).
15. 10. Borghesi, Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
15. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), sopprimere la parola: specifici.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d):
capoverso comma 8:
lettera
b), sostituire le parole: dei compiti operativi con le seguenti: di compiti operativi;
lettera c), sostituire le parole: dei compiti operativi con le seguenti: di compiti operativi;
capoverso comma 9, primo periodo, sostituire le parole: comma 2, lettera b) con le seguenti: comma 8, lettera b).
15. 12. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: gestione del servizio aggiungere le seguenti: nonché il piano industriale pluriennale.
15. 13. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. Il socio privato può essere rappresentato anche da una pluralità di soggetti.
15. 101. Froner.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
15. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale o da enti locali associati, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddette «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolte dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente:
alla medesima lettera
, sopprimere il capoverso comma 3;
alla lettera
d), capoverso comma 8, alinea, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.
15. 15. Mariani.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure.
15. 16. Mariani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Nei casi fino a: predetta verifica con le seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli ambiti territoriali entro i quali hanno luogo le situazioni eccezionali, limitative di un efficace e utile ricorso al mercato di cui al comma 3, in base ad un'analisi del mercato, e ne danno comunicazione.
15. 17. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituite.
15. 19. Federico Testa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti:, nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
15. 18. Favia, Leoluca Orlando, Messina Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione di un parere preventivo fino alla fine del capoverso con le seguenti: la quale è tenuta ad esprimere un parere preventivo di assenso o diniego entro novanta giorni dalla ricezione delle predetta relazione.
15. 20. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo aggiungere le seguenti: e vincolante.
*15. 21. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo aggiungere le seguenti: e vincolante.
*15. 22. Federico Testa.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 102. Froner.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 definiscono con le seguenti: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera.
15. 24. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi».
*15. 25. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi».
*15. 26. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi».
*15. 28. Fontanelli, Mariani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera a).
15. 30. Mariani, Bratti, Braga, Viola.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), sostituire le parole: del
31 dicembre 2011 con le seguenti: del 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2011 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
15. 31. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), dopo le parole: alla data del 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti:; relativamente al solo servizio idrico integrato alla data del 31 dicembre 2013.
15. 32. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:. Rimane fermo l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata.
15. 33. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.
15. 34. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera d).
15. 35. Causi, Amici, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti:, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas.
*15. 37. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti:, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas.
*15. 38. Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali.
**15. 39. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali.
**15. 40. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), sostituire le parole da: al 40 per cento fino a: rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o con le seguenti: al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante alla data.
*15. 41. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d), sostituire le parole da: al 40 per cento fino a: rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o con le seguenti: al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante alla data.
*15. 42. Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
15. 43. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti, Ria.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera e).
*15. 44. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera e).
*15. 45. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera e).
*15. 46. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera e).
*15. 48. Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
15. 100. Minniti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
15. 49. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e), dopo le parole: 31 dicembre 2010 aggiungere:, relativamente al solo servizio idrico integrato la data del 31 dicembre 2012.
15. 50. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b).
15. 51. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: comma 2, lettera b) con le seguenti: comma 8, lettera b).
*15. 52. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: comma 2, lettera b) con le seguenti: comma 8, lettera b).
*15. 53. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: comma 2, lettera b) con le seguenti: comma 8, lettera b).
*15. 54. Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
15. 56. Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
15. 57. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società a partecipazione mista pubblica e privata il cui socio è stato scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica.
15. 58. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, sopprimere il terzo periodo.
15. 59. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, terzo periodo, dopo le parole: alla prima gara successiva alla cessazione del servizio aggiungere le seguenti: affidato direttamente e senza procedura di evidenza pubblica.
15. 105. Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio».
*15. 60. Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio».
*15. 61. Federico Testa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori;».
15. 63. Federico Testa, Meta, Lovelli, Velo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».
15. 65. Meta, Lovelli, Velo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali».
*15. 66. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali».
*15. 68. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali».
*15. 69. Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
**15. 71. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
**15. 72. Gnecchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
*15. 73. Nicco, Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
*15. 104. Froner.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: i contratti con le seguenti: gli affidamenti.
15. 103. Froner.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. L'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato è istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e garantisce l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità del servizio idrico integrato e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché, per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.
15. 74. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti, Ciocchetti.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i princìpi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché, per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.
15. 75. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria, Giovanelli, Naccarato.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla Commissione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alla Commissione al sensi della citata legge n. 481 del 1995».
15. 76. Mariani.

ART. 16.
(Made in Italy e prodotti interamente italiani).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Made in Italy). - 1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, garantendo la necessaria trasparenza al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura «Made in Italy» solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il settanta per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.
2. Dal 1o marzo 2010, i prodotti italiani che riportano l'indicazione «Made in Italy» devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando - per ogni fase di lavorazione - i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
16. 1. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1 sostituire le parole: la lavorazione con le seguenti: le fasi di lavorazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
1-ter. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
1-quater. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la ridefinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
16. 3. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: dall'impresa regolarmente iscritta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in regola con i versamenti degli oneri tributari e contributivi dell'ultima annualità.
16. 2. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che rispetta i requisiti di sicurezza per la salute del consumatore prescritti dalla normativa comunitaria.
16. 4. Vico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'introduzione della certificazione sociale in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente naturale, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani con lo scopo prioritario di combattere l'utilizzo del lavoro minorile.
16. 5. Lulli.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8.
16. 6. Marchi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 7. Vico.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»). - 1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato.
2. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
16. 01. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

ART. 18.
(Disposizioni in materia di prelievo mensile).

Sopprimerlo.
*18. 1. Nola.

Sopprimerlo.
*18. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè, Bosi.

Sopprimerlo.
*18. 3. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 con le seguenti: per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 140 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni di euro annui.
18. 4. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 con le seguenti: ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui.
18. 5. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
18. 9. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè, Rao.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.
18. 11. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e per coloro che non superano la propria quota di oltre il 20 per cento.
18. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, e con esclusione dei produttori che abbiano superato il 20 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale nel medesimo periodo.
18. 6. Favia, Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni della legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
18. 14. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «il 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «lo 0 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 80 milioni di euro annui.
18. 13. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-quater è abrogato.
18. 15. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 19.
(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE).

Sopprimerlo.
19. 1. Causi, Fontanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il recupero degli aiuti, di cui al presente articolo ed agli articoli da questo richiamati, non si riferisce e non riguarda le società a totale capitale pubblico, affidatarie, da parte dell'ente locale o degli enti locali unici soci, di servizi pubblici, dal momento che non sono contemplate dalla decisione 2003/193/CE, che si riferisce unicamente alla società a capitale misto pubblico-privato, pur se con capitale pubblico maggioritario.
19. 2. Marchi, Castagnetti.

ART. 19-ter.
(Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime).

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
27-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 27-ter.
27-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni per l'anno 2010.
19-ter. 1. Velo, Meta, Lovelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione S.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a., e Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono tenuti, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, a mantenere inalterati livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
8-ter. Agli oneri derivati dall'applicazione del comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
19-ter. 2. Favia, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione S.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima S.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima S.p.a. sono tenuti a mantenere inalterato per almeno cinque anni dalla data di acquisizione l'assetto organizzativo e l'autonomia finanziaria delle società acquisite, nonché i livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare trasferimenti di costi di qualsiasi natura dalle loro società in capo alle società Tirrenia di Navigazione S.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima S.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima S.p.a. acquisite ai sensi del comma 8.
19-ter. 3. Velo, Meta, Lovelli.

Al comma 22, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
19-ter. 4. Velo, Meta, Lovelli.

ART. 19-quater.
(Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-quater. - (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa 561/07 - procedura d'infrazione 2005/2433) - 1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o» sono soppresse.
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»
19-quater. 1. Paladini, Porcino, Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, alinea, sopprimere le parole: nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo.
19-quater. 2. Gatti, Madia.

ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219).

Sopprimerlo.
20. 1. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

ART. 20-bis.
(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE).

Sopprimerlo.
20-bis. 1. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate e delle eventuali ulteriori opposizioni manifestate nei confronti dei singoli titolari del trattamento a norma dell'articolo 7.
20-bis. 4. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi del titolare del trattamento.
20-bis. 3. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 aggiungere le seguenti: e fermi i casi in cui sia stato prestato uno specifico consenso direttamente al titolare.
20-bis. 5. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: di cui all'articolo 129, comma 1,
20-bis. 6. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di chi abbia prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.
20-bis. 7. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, alinea, dopo le parole: relativi profili di competenza, il parere aggiungere le seguenti: del Garante e.
*20-bis. 9. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, alinea, dopo le parole: relativi profili di competenza, il parere aggiungere le seguenti: del Garante e.
*20-bis. 10. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, lettera b), dopo le parole: a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti:. I terzi eventualmente affidatari della realizzazione e gestione del registro devono essere soggetti che non trattino né direttamente né indirettamente i dati di cui all'articolo 129 del Codice per finalità diverse rispetto a quelle di mera ricerca dell'abbonato, che non si avvalgano di soggetti che effettuino tali trattamenti nel proprio interesse e che non siano collegati né direttamente né indirettamente a soggetti che effettuino, direttamente o per il tramite di terzi, tali trattamenti.
20-bis. 11. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, lettera e), sostituire le parole: senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.
20-bis. 12. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
20-bis. 15. Favia.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «da ventimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquantamila euro a centocinquantamila euro».
20-bis. 100. Compagnon.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
20-bis. 101. Compagnon.

Sopprimere il comma 3.
*20-bis. 102. Compagnon.

Sopprimere il comma 3.
*20-bis. 103. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, per i trattamenti dei dati inclusi fino alla fine del capoverso.
20-bis. 18. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato.

ART. 20-ter.
(Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere, il seguente:
Art. 20-quater. - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
20-ter. 01. Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:
Art. 20-quater. - (Attuazione delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE). - 1. In attuazione di quanto disposto dal regolamento CE n. 1781/2006, dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.
20-ter. 02. Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:
Art. 20-quater. - 1. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di sacchi non biodegradabili» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo oneroso di sacchi biodegradabili e non biodegradabili con marchi o emblemi pubblicitari».
20-ter. 0100. Compagnon.