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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 2 febbraio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 gennaio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ZAMPARUTTI ed altri: «Esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica in favore delle famiglie con figli in condizioni di estremo disagio economico» (3154);
MARCHIONI: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del castello di Mondaino» (3155);
MARCHIONI: «Disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di piercing (3156).

In data 29 gennaio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
NASTRI: «Incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (3157).

In data 1o febbraio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BERNARDINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 251-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di applicabilità retroattiva dell'istituto dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione» (3158);
MEREU: «Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori» (3159);
SCHIRRU: «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate» (3160);
SCHIRRU: «Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno» (3161);
SCHIRRU: «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernenti l'erogazione di servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (3162).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2751, d'iniziativa dei deputati BORGHESI e LEOLUCA ORLANDO, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di indicazione del saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti bancari e di capitalizzazione degli interessi nei contratti regolati in conto corrente».

La proposta di legge costituzionale n. 3032, d'iniziativa dei deputati VIGNALI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 136 della Costituzione, concernente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Amici ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
AMICI ed altri: «Norme per la semplificazione e la qualità della regolazione» (1500).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BORGHESI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione del Ministero del turismo» (2834) Parere delle Commissioni III, V, VI, VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica dell'articolo 136 della Costituzione, concernente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge» (3032) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
VITALI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (3009) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
D'IPPOLITO VITALE: «Istituzione del Comitato parlamentare permanente di garanzia sugli istituti di pena» (3044) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

IX Commissione (Trasporti):
BORGHESI ed altri: «Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione di divieti di sosta e di fermata nonché di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide» (2891) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;
MUSSOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli» (3031) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.

X Commissione (Attività produttive):
NASTRI: «Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in fabbricati a destinazione abitativa privata» (3063) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
FARINA COSCIONI ed altri: «Prolungamento della durata del congedo spettante ai lavoratori che convivono con soggetti con handicap in situazione di gravita, per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, tutelare la salute psicofisica e promuovere la vita di relazione delle persone disabili e dei loro familiari» (3049) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
DONADI ed altri: «Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamento ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situazione di crisi economica» (3102) Parere delle Commissioni I e V.

XIII Commissione (Agricoltura):
CECCACCI RUBINO e MANNUCCI: «Istituzione dell'Ufficio del Garante dei diritti degli animali» (2965) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole» (2985) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Disposizioni per la riduzione dell'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione di prodotti biologici e chimici in agricoltura e incentivi per la modernizzazione del settore agromeccanico» (2991) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei risi tradizionali della Valle del Po e istituzione del distretto di ristorazione del Novarese» (3052) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 4 del 15 dicembre 2009-14 gennaio 2010 (doc. VII, n. 341), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge della regione Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge della regione Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

sentenza n. 10 dell'11-15 gennaio 2010 (doc. VII, n. 343), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 38-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promosse, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte, dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Liguria:
alla V Commissione (Bilancio);

sentenza n. 15 del 13-21 gennaio 2010 (doc. VII, n. 344), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna (ric. n. 69 del 2008);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata, con riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto (ric. n. 70 del 2008);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Veneto (ric. n. 69 del 2008 e n. 70 del 2008):
alla X Commissione (Attività produttive);

sentenza n. 16 del 13-21 gennaio 2010 (doc. VII, n. 345), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla regione Calabria, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quinquies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla regione Calabria, in riferimento agli articoli 3, 11, 117, 118, 119 della Costituzione; ai principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all'articolo 249 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), e successive modificazioni; agli articoli 9, 13, 15, 32, 33 del regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999):
alla V Commissione (Bilancio);

sentenza n. 17 del 13-21 gennaio 2010 (doc. VII, n. 346), con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Biella:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 21 del 25-28 gennaio 2010 (doc. VII, n. 348), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 14 gennaio 2010, sentenza n. 1 dell'11-14 gennaio 2010 (doc. VII, n. 338), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 8, della legge della regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 10, e 45 della predetta legge della regione Campania n. 8 del 2008:
alla X Commissione (Attività produttive);

con lettera in data 14 gennaio 2010, sentenza n. 2 dell'11-14 gennaio 2010 (doc. VII, n. 339), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 69, lettere b) e c), della legge della regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della regione Lazio);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della medesima legge della regione Lazio n. 14 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 85, della medesima legge della regione Lazio n. 14 del 2008, nella parte in cui non esclude dall'ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 73, della medesima legge della regione Lazio n. 14 del 2008, proposta - in riferimento agli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 65, della medesima legge della regione Lazio n. 14 del 2008, proposta - in riferimento agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

con lettera in data 14 gennaio 2010, sentenza n. 3 dell'11-14 gennaio 2010 (doc. VII, n. 340), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Bologna;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione:
alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 15 gennaio 2010, sentenza n. 9 dall'11 al 15 gennaio 2010 (doc. VII, n. 342), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, della legge della regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale):
alla I Commissione (Affari costituzionali);

con lettera in data 28 gennaio 2010, sentenza n. 20 del 25-28 gennaio 2010 (doc. VII, n. 347), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio disponibile delle regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli articoli 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede alcuna indennità per l'utilizzo di suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile delle regioni per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 28 gennaio 2010, sentenza n. 26 del 25-28 gennaio 2010 (doc. VII, n. 349), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito:
alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 28 gennaio 2010, sentenza n. 27 del 25-28 gennaio 2010 (doc. VII, n. 350), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del ministro dell'interno, da adottare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria:
alla V Commissione (Bilancio);

con lettera in data 28 gennaio 2010, sentenza n. 28 del 25 - 28 gennaio 2010 (doc. VII, n. 351), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'articolo 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale»:
alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 28 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le deliberazioni n. 23/2009 e n. 25/2009, adottate dalla sezione stessa nelle adunanze, rispettivamente, dell'11 e del 18 dicembre 2009, concernenti la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato rispettivamente per il triennio 2010-2012 e per l'anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la prima relazione sull'operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi 841 a 853 del predetto articolo 1, relativa agli anni 2007 e 2008 (doc. CCXXIV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 29 gennaio 2010, ha trasmesso, a sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa, svolta dal Ministero dell'interno, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 20).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Giosuè Marino a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) ed alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dodici risoluzioni approvate nella sessione dal 23 al 26 novembre 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (doc. XII, n. 390) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentati (doc. XII, n. 391) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15) (doc. XII, n. 392) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» - Programma di Stoccolma (doc. XII, n. 393) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
risoluzione sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio - Bruxelles - 9 dicembre 2009 (doc. XII, n. 394) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea (doc. XII, n. 395) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sulla proposta dì decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (doc. XII, n. 396) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica» (doc. XII, n. 397) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia (doc. XII, n. 398) - alle Commissioni riunita III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulle Convenzioni che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come aggiornate (doc. XII, n. 399) alla III Commissione (Affari esteri).
risoluzione sul Nicaragua (doc. XII, n. 400) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione in Laos e in Vietnam (doc. XII, n. 401) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 29 gennaio e 1o febbraio 2010, ha trasmesso, in attuazione del protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema di informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (COM(2010)15 definitivo) (trasmessa il 29 gennaio 2010), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incentivi alle organizzazioni aderenti ad EMAS per il periodo 2004-2006 (COM(2010)6 definitivo/2) (trasmessa il 1o febbraio 2010), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Assegnazione di progetti di atti dell'Unione europea ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

I seguenti progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, già assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnati alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:
n. 1/2010 - Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, e documenti connessi;
n. 2/2010 - Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, e documenti connessi.

Con riferimento ai medesimi progetti, il Consiglio dell'Unione europea ha comunicato che il termine di otto settimane per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1o febbraio 2010.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 28 gennaio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Tivoli (Roma), Pazzano (Reggio Calabria), Bovolenta (Padova), Corigliano d'Otranto (Lecce), Valle di Maddaloni (Caserta), Telese Terme (Benevento), Martano (Lecce), Soragna (Parma), Castellina Marittima (Pisa), Cessaniti (Vibo Valentia), Campodarsego (Padova), Castel San Vincenzo (Isernia), Guardia Sanframondi (Benevento), Sestriere (Torino), Tortora (Cosenza) e Borgoratto Alessandrino (Alessandria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di gennaio 2010 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento.

Il Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 26 gennaio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmesso dal Garante del contribuente della regione Abruzzo.

Il Garante del contribuente della regione Abruzzo, con lettera in data 26 gennaio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Sardegna.

Il Garante del contribuente della regione Sardegna, con lettera in data 28 gennaio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Giusuè Marino a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) ed alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 gennaio 2010, integrata da successiva documentazione inviata in data 29 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (186).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 gennaio 2010, a pagina 39, seconda colonna, tredicesima riga e a pagina 40, seconda colonna, quinta riga, i nomi «Moffa e Cazzola» si intendono invertiti nell'ordine.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1755 - DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2966)

A.C. 2966 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2966 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se lo scarico riguarda le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, o se si sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».
1. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro con le seguenti: da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole:«da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da diecimila euro a duecentomila euro».
1. 2. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 13 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».
1. 3. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«14-bis. Se dagli scarichi di cui al presente articolo derivi una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, per la flora o per la fauna selvatica, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 150.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni».
1. 4. Piffari, Scilipoti.

A.C. 2966 - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, più noto come «codice dell'ambiente», nella parte in cui sono previste sanzioni per la violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali;
appare oggettivamente ragionevole la necessità di intervenire sul testo del codice dell'ambiente al fine di risolvere le incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della norma, sulla quale, in via interpretativa, si è andato formato un orientamento giurisprudenziale che sta rendendo difficile un'applicazione omogenea del sistema sanzionatorio;
mentre nel merito si ritiene opportuna la correzione, desta perplessità la metodica usata in questi primi anni di vita del codice dell'ambiente, il quale, nonostante una lunga gestazione durata due anni, è stato oggetto di numerose e talvolta disorganiche modifiche, che rischiano di minare la tenuta dell'impianto normativo complessivo;
si fa presente che, a parte i cosiddetti «decreti correttivi» previsti dalla stessa legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», molto numerosi sono stati i provvedimenti legislativi che hanno apportato modifiche o integrazioni al codice;
tra le norme intervenute negli ultimi anni si segnalano, in modo non esaustivo, le seguenti: decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, decreto legislativo, 9 novembre 2007, n. 205, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
è attualmente in corso l'ennesima «revisione» dei decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni competenti solo al termine dell'elaborazione del testo,

impegna il Governo:

a stabilire, in accordo col Parlamento, un sistema di «aggiornamento» del codice dell'ambiente che tenga conto dell'esigenza di salvaguardare l'integrità e la coerenza del testo di riordino della legislazione in materia ambientale, al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire il rischio di un quadro normativo farraginoso ed incoerente, evitando il ricorso a modifiche estemporanee e marginali, che rischiano di indebolire il sistema;
ad assicurare, in particolare, l'avvio di un confronto continuo tra il gruppo di lavoro che sta elaborando la revisione del codice dell'ambiente e le Commissioni parlamentari competenti, in modo da consentire una proficua collaborazione tra l'organo tecnico e l'organo politico, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di incongruenze dell'impianto normativo che verrà delineato.
9/2966/1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, più noto come «codice dell'ambiente», nella parte in cui sono previste sanzioni per la violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali;
appare oggettivamente ragionevole la necessità di intervenire sul testo del codice dell'ambiente al fine di risolvere le incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della norma, sulla quale, in via interpretativa, si è andato formato un orientamento giurisprudenziale che sta rendendo difficile un'applicazione omogenea del sistema sanzionatorio;
mentre nel merito si ritiene opportuna la correzione, desta perplessità la metodica usata in questi primi anni di vita del codice dell'ambiente, il quale, nonostante una lunga gestazione durata due anni, è stato oggetto di numerose e talvolta disorganiche modifiche, che rischiano di minare la tenuta dell'impianto normativo complessivo;
si fa presente che, a parte i cosiddetti «decreti correttivi» previsti dalla stessa legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», molto numerosi sono stati i provvedimenti legislativi che hanno apportato modifiche o integrazioni al codice;
tra le norme intervenute negli ultimi anni si segnalano, in modo non esaustivo, le seguenti: decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, decreto legislativo, 9 novembre 2007, n. 205, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
è attualmente in corso l'ennesima «revisione» dei decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni competenti solo al termine dell'elaborazione del testo,

impegna il Governo:

a stabilire, con il contributo del Parlamento, un sistema di «aggiornamento» del codice dell'ambiente che tenga conto dell'esigenza di salvaguardare l'integrità e la coerenza del testo di riordino della legislazione in materia ambientale, al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire il rischio di un quadro normativo farraginoso ed incoerente, evitando il ricorso a modifiche estemporanee e marginali, che rischiano di indebolire il sistema, anche attraverso un confronto tra il gruppo di lavoro che sta elaborando la revisione del codice dell'ambiente e le Commissioni parlamentari competenti.
9/2966/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

PROPOSTE DI LEGGE: CONSOLO; BIANCOFIORE E BERTOLINI; LA LOGGIA; COSTA E BRIGANDÌ; VIETTI; PALOMBA; PANIZ: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA (A.C. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A)

A.C. 889-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al testo unificato in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituiscono sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo»;
queste norme costituiscono la introduzione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione. Non si tratta, quindi, come autorevolmente sostenuto in sede di audizione presso la II Commissione (Giustizia) dal professor Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, «di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è, infatti, per sua natura, qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione ex lege assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa»;
la transitorietà della normativa in oggetto, prevista dal comma 1 dell'articolo 1, non può giustificare l'adozione per legge ordinaria di una disciplina dichiaratamente volta a stabilire una prerogativa, che eventualmente solo una legge costituzionale potrebbe stabilire;

considerato, quindi, il contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione,

delibera

non procedere all'esame dell'A.C. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A.
n. 1. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Ferranti, Bressa, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Bindi.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
è evidente la violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Sono gli stessi articoli la cui violazione la Corte costituzionale ha costantemente posto a fondamento delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dei vari «lodi» (Schifani ed Alfano). Anche il testo unificato in esame, infatti, presenta il medesimo radicale ed insanabile vizio: introduce con legge ordinaria un «prerogativa» che sottrae il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri al principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, evitando loro il dovere di presenziare alle udienze, che incombe su ogni cittadino. Una siffatta normativa può essere introdotta solo con una legge costituzionale che giustifichi un'applicazione diversificata dell'articolo 3 della Costituzione. Ciò è stato ripetuto anche dagli esperti di cui è stata disposta l'audizione presso la II Commissione (Giustizia). E tuttavia la maggioranza, ad avviso dei firmatari del presente atto, con una pervicacia che straripa nel cinismo, ha ugualmente imposto il proseguimento dell'iter legislativo, indifferente alla sicura ulteriore bocciatura del provvedimento che, tra l'altro, ad avviso dei firmatari del presente atto, rischierebbe di essere utilizzata ancora in funzione di scontro da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con la Corte costituzionale. Di diverso rispetto agli altri provvedimenti c'è solo la premessa costituita dal fatto che la legge pretenderebbe di costituire un ponte rispetto all'approvazione con legge costituzionale di una norma-scudo costituita o dal contenuto del «lodo Alfano» con legge costituzionale o dal ripristino dell'immunità parlamentare nel testo antecedente rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione. Ma siffatta novità, lungi dal rappresentare una legittimazione costituzionale della legge, ne confessa il contrasto con la Carta fondamentale, in quanto riconosce che lo sbocco finale può essere rappresentato solo da una legge costituzionale approvata con le modalità di cui all'articolo 138 della Costituzione: detta premessa costituisce, quindi, solo una confessione dell'incostituzionalità e rappresenta, sempre ad avviso dei firmatari del presente documento, un atto di inaccettabile cinismo, consistente nel fatto di pretendere ugualmente l'approvazione della legge con un «bonus» di non sottoposizione al giudizio per 18 mesi, durata valutata dalla maggioranza come sufficiente prima che la questione di legittimità costituzionale che venisse sollevata possa essere decisa dalla suprema magistratura di costituzionalità, nonché sufficiente perché il Parlamento approvi lo scudo con legge costituzionale. Tale comportamento è inconcepibile ed inaccettabile da parte delle istituzioni, Parlamento e Governo, che, per prime, dovrebbero rispettare lealmente le leggi e le regole dello Stato;
è altresì evidente la violazione dell'articolo 101 in relazione all'articolo 1 della Costituzione. Dal combinato disposto di questi due articoli emerge che la giustizia è una funzione sovrana perché discende direttamente dal popolo. I giudici amministrano la giustizia e rendono le sentenze in nome del popolo italiano. L'altra funzione sovrana è esercitata dal Parlamento, che è eletto dal popolo. Il Governo, invece, non esercita una funzione che discende direttamente dal popolo: il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica ed esercita le sue funzioni se ottiene la fiducia delle due Camere. Quindi, la funzione di Governo non può essere sovraordinata rispetto a quella giurisdizionale, come invece accade con il testo unificato in esame che contiene un totale sbilanciamento delle posizioni a favore dell'esecutivo e ad esclusivo detrimento della giustizia, impedita a svolgere la propria funzione sovrana. Ma anche a volere ritenere le due funzioni equiordinate e di pari rango costituzionale, il testo unificato in esame sacrifica totalmente la funzione sovrana della giustizia a solo favore della funzione di governo. L'Italia dei Valori, con la propria proposta di legge, aveva indicato come via per rispettare il rango di entrambe le funzioni quella della leale collaborazione tra poteri dello Stato, costituita dal fatto che il giudice non esercita un sindacato sulla ritenuta essenzialità delle modalità di estrinsecazione della funzione di governo, ma chi esercita funzioni di governo deve a sua volta indicare ogni mese i giorni a sua scelta nei quali si rende disponibile a comparire in udienza per consentire e rispettare la funzione sovrana della giustizia, di rango costituzionale almeno pari. L'assoluta mancanza di ogni bilanciamento rappresenta una ferita alla necessità di svolgimento di ciascuna funzione, soprattutto quella della giustizia che presenta la caratteristica della sovranità;
si rileva inoltre la violazione dell'articolo 3 per irragionevolezza. La normativa proposta pecca di inammissibile genericità e di contraddittorietà tra presupposti ed eccezioni: all'articolo 2 si dice che costituisce legittimo impedimento il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da specifiche leggi, ma poi si ampliano a dismisura - fino all'arbitrio - le relative ipotesi con l'estensione alle attività «preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alla funzione di governo». In tal modo non si pone alcun limite e si legittima l'assenza all'udienza per mera arbitraria decisione del capo del Governo. Di modo che teoricamente basterebbe un solo evento (si prenda, a titolo esemplificativo, il cosiddetto G8) per affermare, senza possibilità di controllo, che le attività preparatorie hanno assorbito tutto il tempo precedente e che quelle consequenziali assorbirebbero tutto quello successivo, con decisione «ad libitum» dell'interessato;
deve poi segnalarsi la violazione dell'articolo 101 della Costituzione. Il giudice, che è il dominus del processo, viene totalmente privato della possibilità di esercitare un qualsivoglia controllo delle allegazioni e dell'impedimento. La dichiarazione di un funzionario dipendente dell'esecutivo (articolo 1, comma 5) è fidefacente e non sottoponibile ad alcuna valutazione critica. In tal modo c'è un'invasione dell'esecutivo nelle prerogative della magistratura, che in tal modo perde la sua indipendenza dal potere di governo;
è altresì evidente la violazione dell'articolo 24 sul diritto di difesa e sulla parità tra le parti. La possibilità ad libitum del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri di bloccare il processo preclude l'esercizio del diritto di difesa delle parti private e delle persone offese, che, in mancanza di bilanciamento che renda comunque possibile far andare avanti il processo, vedono interdetto l'esercizio del loro diritto di difesa. Ciò riguarda tanto le parti civili eventualmente costituite, quanto eventuali coimputati che hanno diritto a svolgere le loro difese per veder pronunciare la loro assoluzione. Il blocco del processo ne pregiudica le facoltà ed i diritti;
vi è poi, da ultimo, la violazione dell'articolo 112 della Costituzione, in quanto il blocco forzato delle udienze non consegue ad un'interlocuzione del pubblico ministero come parte pubblica, essendo del tutto indipendente da ogni sua richiesta, e di fatto preclude, anche se per un certo tempo, l'esercizio dell'azione penale,

per questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A.
n. 2. Palomba, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi.

A.C. 889-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 889-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.
5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

Sopprimerlo.
1. 154. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento). - 1. Al fine di garantire il libero e ordinato esercizio delle prerogative e competenze connesse all'esercizio del mandato parlamentare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della Costituzione, la presente legge riconosce priorità assoluta ai procedimenti penali a carico di membri delle Camere, in sede di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.
2. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) ai processi a carico di membri del Parlamento».
1. 216. Ferranti, Levi, Samperi, Zaccaria.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Quando il legittimo impedimento a comparire nell'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».
1. 1. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
1. 155. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

Subemendamenti all'emendamento 1. 300. della Commissione

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con le seguenti: Il giudice può applicare le disposizioni di cui all'articolo 1.
0. 1. 300. 8. Palomba.

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, sopprimere la parola: organica.
0. 1. 300. 2. Giachetti.

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, sopprimere le parole: e dei Ministri.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale:
sostituire le parole:
degli stessi con le seguenti: dello stesso;
sopprimere le parole: e ai Ministri.
0. 1. 300. 9. Melchiorre, Tanoni.

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: della disciplina attuativa.
0. 1. 300. 1. Contento.
(Approvato)

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.
0. 1. 300. 4. Cuperlo.

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, aggiungere, in fine, le parole: qualora il ritardo non pregiudichi il sereno svolgimento del processo.
0. 1. 300. 6. Palomba.

All'emendamento 1. 300. della Commissione, parte consequenziale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge non si applica ai processi relativi a delitti di corruzione in atti giudiziari.
0. 1. 300. 7. Palomba.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:
01. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
1. 300. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge,
1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la parola: organica.
1. 138. Giachetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire le parole:
degli stessi con le seguenti: dello stesso;
sopprimere le parole: e ai Ministri;
sostituire la parola: loro con le seguenti: a lui;
sopprimere il comma 3.
* 1. 87. Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire le parole:
degli stessi con le seguenti: dello stesso;
sopprimere le parole: e ai Ministri;
sostituire la parola: loro con le seguenti: a lui;
sopprimere il comma 3.
* 1. 139. Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire le parole:
degli stessi con le seguenti: dello stesso;
sopprimere le parole: e ai Ministri;
sostituire la parola: loro con le seguenti: a lui;
sopprimere il comma 3.
* 1. 208. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
sostituire le parole:
degli stessi con le seguenti: dello stesso;
sopprimere le parole: e ai Ministri;
sostituire la parola: loro con le seguenti: a lui;
sopprimere il comma 3.
* 1. 220. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 140 giorni.
1. 134. Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 150 giorni.
1. 133. Lo Moro.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 160 giorni.
1. 132. Quartiani.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 170 giorni.
1. 131. Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 180 giorni.
1. 130. Fiano, Ferrari.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 7 mesi.
1. 152. Madia.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 8 mesi.
1. 151. Damiano.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 9 mesi.
1. 150. Peluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 10 mesi.
1. 149. Picierno.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 11 mesi.
1. 144. Bossa.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 12 mesi.
* 1. 96. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 12 mesi.
* 1. 145. Garavini.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 13 mesi.
1. 146. Lulli.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 14 mesi.
1. 147. Causi.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 15 mesi.
1. 142. Vico.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 16 mesi.
1. 141. Carella.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: 17 mesi.
1. 140. D'Antoni.

Al comma 1, sostituire le parole da: il sereno fino a: dalla legge con le seguenti: di sottrarsi ai processi che li riguardano.
1. 22. Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole da: il sereno fino a: dalla legge con le seguenti: di sottrarsi al sereno svolgimento della funzione giurisdizionale.
1. 24. Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.
* 1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.
* 1. 135. Morassut.

Al comma 1, sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.
* 1. 207. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: il giudice può applicare.
1. 19. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: che introducono una prerogativa in via transitoria.
1. 34. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: alla luce degli articoli 3 e 138 della Costituzione.
1. 200. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: alla luce del principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
1. 201. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: alla luce del principio di pari dignità costituzionale della funzione di governo e della funzione giurisdizionale.
1. 202. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
1. 203. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: qualora il ritardo non pregiudichi il sereno svolgimento del processo.
1. 39. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: qualora il ritardo non pregiudichi il decoro della funzione giurisdizionale.
1. 40. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi delitti contro la pubblica amministrazione.
1. 43. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi delitti in materia finanziaria.
1. 46. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi delitti in materia fiscale.
1. 45. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di corruzione.
1. 42. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di peculato.
1. 44. Palomba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di corruzione in atti giudiziari.
1. 41. Palomba.

Al comma 2, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: presunzione di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 157. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle udienze dei procedimenti penali con le seguenti: in udienza preliminare o in dibattimento.
1. 181. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

Al comma 2, sopprimere le parole: o parte offesa.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: o parti offese.
1. 301. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o parte offesa.
1. 156. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

Al comma 2, sostituire le parole: di una o più con le seguenti: delle attività coessenziali alle funzioni di governo previste dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
1. 218. Vietti, Rao, Ria.

Subemendamenti all'emendamento 1. 302. della Commissione

All'emendamento 1. 302. della Commissione, sostituire le parole: dalla normativa con le seguenti: dalle leggi.
* 0. 1. 302. 1. Contento.
(Approvato)

All'emendamento 1. 302. della Commissione, sostituire le parole: dalla normativa con le seguenti: dalle leggi.
* 0. 1. 302. 2. Vietti, Rao, Ria.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: attribuzioni previste aggiungere le seguenti: dalla normativa o dai regolamenti e in particolare.
1. 302. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
1. 136. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere la parola: 5,
1. 143. Gnecchi.

Al comma 2, sopprimere la parola:, 6.
1. 119. Gatti.

Al comma 2, sostituire le parole:, 6 e 12 con le seguenti: e 6.
1. 205. Mosca.

Al comma 2, sopprimere le parole:, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
1. 137. Vannucci.

Al comma 2, sopprimere la parola: 2,
1. 121. Gozi.

Al comma 2, sopprimere la parola:, 3.
1. 122. Pollastrini.

Al comma 2, sostituire le parole:, 3 e 4 con le seguenti: e 3.
1. 206. Baretta.

Al comma 2, sopprimere le parole:, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni.
1. 214. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere le parole:, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole:, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 180. Coscia.

Al comma 2, sopprimere le parole:, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 209. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 2, sopprimere le parole:, delle attività preparatorie e consequenziali.
** 1. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole:, delle attività preparatorie e consequenziali,.
** 1. 124. Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole: delle attività con le seguenti: delle relative attività.
1. 303. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: preparatorie e.
* 1. 63. Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole: preparatorie e.
* 1. 125. Bachelet.

Al comma 2, sopprimere le parole: e consequenziali.
1. 126. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: preparatorie e consequenziali aggiungere le seguenti: purché valutate dal giudice come essenziali e non procrastinabili.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di valutazione negativa sul carattere essenziale e non procrastinabile delle attività preparatorie e consequenziali di cui al primo periodo del presente comma, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 50. Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: preparatorie e consequenziali aggiungere le seguenti: purché si dia prova che non possono essere svolte dai collaboratori del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 64. Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: preparatorie e consequenziali aggiungere le seguenti: purché si dia prova che richiedono la personale cura del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 65. Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: preparatorie e consequenziali aggiungere le seguenti: purché non attinenti o inerenti ad affari privati.
1. 51. Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 97. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
* 1. 127. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché di ogni altra attività comunque connessa con le seguenti: ad eccezione delle attività semplicemente connesse.
1. 61. Palomba.

Al comma 2, sopprimere la parola: comunque.
1. 62. Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: comunque aggiungere la seguente: inequivocabilmente.
1. 57. Palomba.

Al comma 2, dopo la parola: comunque aggiungere la seguente: inevitabilmente.
1. 58. Palomba.

Al comma 2, dopo la parola: comunque aggiungere la seguente: inconfutabilmente.
1. 59. Palomba.

Al comma 2, dopo la parola: comunque aggiungere la seguente: inscindibilmente.
1. 60. Palomba.

All'emendamento 1.400 della Commissione, alla parola: coessenziale premettere le seguenti: ritenuta dal giudice.
0. 1. 400. 1.Palomba, Barbato, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Colombo, Misiti, Giachetti.

Al comma 2, sostituire la parola: connessa con la seguente: coessenziale.
1. 400.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché la connessione sia previamente valutata e ritenuta essenziale dal giudice.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di valutazione circa la non essenzialità della connessione, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 52. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: escluse inaugurazioni o attività di propaganda politica.
1. 53. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono attività di governo la partecipazione a convegni o ogni altra forma di propaganda politica.
1. 54. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituisce attività di governo la partecipazione a pranzi, cene o eventi mondani.
1. 55. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco dì un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 47. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Se il giudice, sentite le parti offese, pur ritenendo le attività rientranti nei doveri d'ufficio, ritiene che possano essere accorpate ad altre nello stesso giorno ovvero differite alla sera, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 48. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento.
1. 49. Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 158. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 222. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 226. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per i delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 225. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per i delitti puniti con l'ergastolo, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 223. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 224. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 227. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 228. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 229. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 230. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 231. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 232. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 233. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 234. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 235. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 237. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 239. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 240. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 242. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 243. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 244. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 246. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 247. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 248. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 249. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 250. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 251. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 252. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 253. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 254. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 255. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 256. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 259. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 260. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 261. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 262. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 263. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 264. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 265. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 266. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 267. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 268. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 269. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 270. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 271. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 272. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 273. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 274. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 275. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 276. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 277. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 278. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 279. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 280. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 281. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 282. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 283. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 284. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 285. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 286. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 287. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 288. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 289. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 290. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 291. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 292. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 293. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 294. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 296. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 297. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 298. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 299. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 355. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 356. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 357. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 358. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 359. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 360. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 306. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 307. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 308. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 309. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 310. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 311. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 312. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 313. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 314. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 315. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 316. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 317. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 318. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 319. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 320. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 323. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 324. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 325. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 326. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 327. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 328. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 329. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 330. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 331. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 332. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 333. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 334. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 335. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 336. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 337. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 338. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 339. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 340. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 341. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 342. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 343. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 344. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 345. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 346. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 347. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 348. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 349. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 350. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 351. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 352. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 8. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 221. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, dopo le parole: Per i Ministri aggiungere la seguente: esclusivamente.
** 1. 66. Palomba.

Al comma 3, dopo le parole: Per i Ministri aggiungere la seguente: esclusivamente.
** 1. 210. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 3, sostituire le parole: previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni con le seguenti: coessenziali alle funzioni di governo previste dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare dagli articoli 64 e da 92 a 96 della Costituzione.
1. 353. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dai regolamenti.
1. 159. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1.401 della Commissione, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: ritenuta dal giudice.
0. 1. 401. 1.Palomba, Barbato, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Colombo, Misiti, Giachetti.

Al comma 3, dopo le parole: le attribuzioni inserire le seguenti:, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo,.
1. 401.La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: le attribuzioni aggiungere le seguenti:, escluse inaugurazioni o attività di propaganda politica,
1. 67. Palomba.

Al comma 3, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: presunzione di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 171. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, sopprimere le parole: o parti offese.
1. 160. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'inizio di ogni mese il Ministro trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 68. Palomba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse le attività meramente connesse con le attività di cui al primo periodo del presente comma.
1. 69. Palomba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione costituisce deroga al principio costituzionale per cui non possono essere stabilite prerogative con legge ordinaria.
1. 70. Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 172. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, dopo le parole: commi precedenti aggiungere le seguenti: quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.
0. 1. 304. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, dopo le parole: commi precedenti aggiungere le seguenti: e qualora ritenga che l'evento costituente l'impedimento non sia comunque rinviabile.
0. 1. 304. 3. Melchiorre, Tanoni.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro.
0. 1. 304. 2. Palomba.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice, su richiesta di parte, se ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.
1. 304. La Commissione.

Al comma 4, dopo la parola: Quando aggiungere le seguenti:, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro,
1. 74. Palomba.

Al comma 4, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti:, qualora ritenga che l'evento costituente l'impedimento non sia comunque rinviabile.
1. 213. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 4, dopo le parole: su richiesta di parte aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite.
1. 77. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nell'arco temporale di un mese e nei giorni per i quali è stata manifestata la disponibilità a partecipare alle udienze.
1. 76. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.
1. 174. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri non siano presenti all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati.
1. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, taluno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 75. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento.
1. 10. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, indicano a pena di inammissibilità, almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato.
1. 173. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 11. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 98. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 128. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 211. Melchiorre, Tanoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Gli uffici di appartenenza non possono attestare che l'impedimento è continuativo. Ogni attestazione in merito è inefficace.
1. 78. Palomba.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'attestazione degli uffici di appartenenza che l'impedimento è continuativo è inefficace ai fini processuali.
1. 79. Palomba.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
1. 175. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Gli uffici di appartenenza attestano, sotto la loro penale responsabilità, che le dichiarazioni sull'impedimento determinato dallo svolgimento in determinati giorni delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 in ciascun mese sono veritiere. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri devono indicare per ciascun mese i giorni in cui sono disponibili a partecipare all'udienza. In caso di accertata non veridicità dell'attestazione, fatte salve le conseguenze penali, o di non congruità degli impegni, ovvero in mancanza della dichiarazione di disponibilità a partecipare all'udienza, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 81. Palomba.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato.
1. 305. La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici di appartenenza attestino con le seguenti: abbia accertato.
1. 176. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Garavini.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attestino aggiungere le seguenti: sotto la loro penale responsabilità.
1. 80. Palomba.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti:, sentito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite,
1. 83. Palomba.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:. Ciascun rinvio con la seguente: che.
1. 363. Contento.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Ciascun rinvio con le seguenti: Il rinvio può essere richiesto una sola volta e.
1. 219. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: Ciascun con la seguente: Il.
1. 361. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 30 giorni.
* 1. 82. Palomba.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 30 giorni.
* 1. 129. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 40 giorni.
1. 110. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 50 giorni.
1. 109. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.
* 1. 105. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.
* 1. 212. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 70 giorni.
1. 106. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 80 giorni.
1. 107. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 90 giorni.
1. 108. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 100 giorni.
1. 116. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 110 giorni.
1. 115. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 120 giorni.
1. 114. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 130 giorni.
1. 148. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 140 giorni.
1. 111. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 150 giorni.
1. 112. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 160 giorni.
1. 113. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 170 giorni.
1. 117. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 12. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 217. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.
1. 15. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.
1. 14. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.
1. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è triplicato rispetto a quello ordinario.
1. 85. Palomba.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è raddoppiato rispetto a quello ordinario.
1. 84. Palomba.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 16. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 177. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 7, dopo le parole: presente articolo aggiungere la seguente: non.
1. 215. Palomba.

Al comma 7, sostituire le parole da: si applicano fino a: o grado con le seguenti: non si applicano ai processi penali in corso.
* 1. 86. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, sostituire le parole da: si applicano fino a: o grado con le seguenti: non si applicano ai processi penali in corso.
* 1. 178. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 7, sostituire le parole: fase, stato o grado con le seguenti: stato e grado del processo.
1. 179. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8. In caso di rinvio ai sensi dei commi 4 e 5, il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
1. 354. Vietti, Rao, Ria.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo a quello della con le seguenti: 30 giorni dopo la.
2. 1. Di Pietro, Palomba.