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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 2 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, De Biasi, Donadi, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, De Biasi, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1o marzo 2010 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006» (3259).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RIA ed altri: «Modifiche agli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione concernenti l'immunità per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato della Repubblica, per il Presidente della Camera dei deputati e per il Presidente del Consiglio dei ministri» (3121) Parere della II Commissione;
GIRLANDA: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'odio politico» (3138) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
BERNARDINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 251-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di applicabilità retroattiva dell'istituto dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione» (3158) Parere delle Commissioni I e V.

VII Commissione (Cultura):
DI STANISLAO: «Disposizioni per la promozione della cultura musicale, bandistica e corale» (3164) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
RAO ed altri: «Istituzione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e disposizioni per il recupero dell'evasione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» (2974) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XII.

XI Commissione (Lavoro):
BERSANI ed altri: «Istituzione del Fondo rotativo di garanzia per l'anticipazione dei crediti di lavoro» (3189) Parere delle Commissioni I e V.

XII Commissione (Affari sociali):
PEDOTO ed altri: «Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari» (3224) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):
BUTTIGLIONE e COMPAGNON: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (3131) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 50 del 10 - 18 febbraio 2010 (doc. VII, n. 362)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 637, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 51 del 10 - 18 febbraio 2010 (doc. VII, n. 363)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), in relazione agli articoli 3, 24, 25 e 32 della Costituzione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 52 del 10 - 18 febbraio 2010 (doc. VII, n. 364)
con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62, commi 01, 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Veneto;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, comma 01, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento agli articoli 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2009), promossa, in riferimento agli articoli 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto articolo 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 97 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento agli articoli 70 e 77 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto articolo 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 62, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);

sentenza n. 57 del 22 - 24 febbraio 2010 (doc. VII, n. 365)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'articolo 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
sollevata dalla regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dalla regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro);

sentenza n. 58 del 22 - 24 febbraio 2010 (doc. VII, n. 366)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), della legge 17 gennaio 1994, n. 47 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575), dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 71 del 22 - 26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 371)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), sollevata dal tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 72 del 22 - 26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 372)
con la quale:
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto (prot. n. H1/2008/Gab) del 25 settembre 2008, trasmesso al presidente della Provincia di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab. del 25 settembre 2008, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 73 del 22 - 26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 373)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dal tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 26 febbraio 2010, sentenza n. 67 del 22-26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 367),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della regione siciliana approvata il 25 novembre 2008, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio»;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive»:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);

con lettera in data 26 febbraio 2010, sentenza n. 68 del 22-26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 368),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), e della legge della regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 26 febbraio 2010, sentenza n. 69 del 22-26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 369),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della regione Veneto n. 32 del 2007:
alla IX Commissione permanente (Trasporti);

con lettera in data 26 febbraio 2010, sentenza n. 70 del 22-26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 370),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 116, della legge della regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili):
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 26 febbraio 2010, sentenza n. 80 del 22-26 febbraio 2010 (doc. VII, n. 374),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente:
alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o marzo 2010, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di agosto 2009, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2009.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 1o marzo 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Libro verde - La protezione e l'informazione sulle foreste nell'Unione europea: preparare le foreste ai cambiamenti climatici (COM(2010)66 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (COM(2010)64 definitivo), che è assegnata alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto dottor Alberto Pace a commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o GENNAIO 2010, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA E PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3097-B)

A.C. 3097-B - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 5.1 Tempestini e 9.1 Recchia.

A.C. 3097-B - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5. 1., in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sull'emendamento 9.1.

A.C. 3097-B - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Art. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Art. 3.
(Regime degli interventi).

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Art. 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1o luglio 2011, in 105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.
18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Art. 7.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.
3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17.702.953
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 106.517
004 L'Italia in Europa e nel mondo 61.332
007 Ordine pubblico e sicurezza 444.371
008 Soccorso civile 312.853
011 Competitività e sviluppo delle imprese 784.384
013 Diritto alla mobilità 25.323
015 Comunicazioni 3.242.590
017 Ricerca e innovazione 134.849
022 Istruzione scolastica 1.144.028
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.068.344
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 3.503.834
030 Giovani e sport 984.759
031 Turismo 740.728
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.518.633
033 Fondi da ripartire 1.630.406
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.837.576
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.424
011 Competitività e sviluppo delle imprese 50.100
012 Regolazione dei mercati 295.083
Ministero
    Missione
2010
015 Comunicazioni 811.879
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo
788.833
017 Ricerca e innovazione 3.130
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 596
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 101.506
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 53.768
033 Fondi da ripartire 727.257
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 784.411
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.946
025 Politiche previdenziali 11.113
026 Politiche per il lavoro 530.009
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.571
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 57.539
033 Fondi da ripartire 162.232
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3.940.689
006 Giustizia 3.882.157
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 28.548
033 Fondi da ripartire 29.983
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 5.311.916
004 L'Italia in Europa e nel mondo 5.089.696
Ministero
    Missione
2010
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 173.731
033 Fondi da ripartire 48.489
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10.170.734
004 L'Italia in Europa e nel mondo 8.830
017 Ricerca e innovazione 3.042
022 Istruzione scolastica 6.882.605
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 540.537
033 Fondi da ripartire 2.735.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.454.068
017 Ricerca e innovazione 9.882
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.141.175
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 49.304
033 Fondi da ripartire 253.706
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3.590.406
007 Ordine pubblico e sicurezza 492.350
013 Diritto alla mobilità 826.209
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 155.003
017 Ricerca e innovazione 66.379
019 Casa e assetto urbanistico 1.404.480
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 59.597
033 Fondi da ripartire 586.388
Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.252.113
007 Ordine pubblico e sicurezza 97.152
008 Soccorso civile 167.837
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 775.751
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 121.427
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 14.851
033 Fondi da ripartire 75.095
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 5.324.048
017 Ricerca e innovazione 68.487
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 4.403.821
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6.686
033 Fondi da ripartire 845.054
MINISTERO DELLA SALUTE 1.839.750
017 Ricerca e innovazione 211.978
020 Tutela della salute 1.263.896
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 74.130
033 Fondi da ripartire 289.746
Totale complessivo 54.208.663

A.C. 3097-B - Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «È autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
"ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;".
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 10, al comma 1:
all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle seguenti: «euro 814.208.663»;
alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

A.C. 3097-B - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «È autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

All'articolo 5, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. È autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)»;

al comma 17, le parole: «euro 9.323.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.643.594» e le parole: «euro 6.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.220.094».

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «alloggio gratuiti,» sono inserite le seguenti: «nella missione MINUSTAH» e dopo le parole: «commi 8» sono inserite le seguenti: «, 15-bis».

All'articolo 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonché del corrispondente personale delle Forze armate»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
"ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;".
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva esigersi» sono sostituite dalle seguenti: «il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».

All'articolo 10, al comma 1:
all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle seguenti: «euro 814.208.663»;
alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

A.C. 3097-B - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

Al comma 17, sostituire le parole: euro 6.643.594 con le seguenti: euro 9.323.500.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: euro 4.220.094 con le seguenti: euro 6.900.000;
all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole: euro 814.208.663 con le seguenti: euro 816.888.569.
dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
a-ter)
quanto a euro 2.679.906 per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. Tempestini, Rugghia.

ART. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

Al comma 4, sostituire le parole: e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali con le seguenti: dal quale.
9. 1. Recchia.