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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 11 maggio 2010

TESTO AGGIORNATO AL 17 MAGGIO 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Saltamartini, Sardelli, Scilipoti, Stefani, Stucchi, Tabacci, Toccafondi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Gianni Farina, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Saltamartini, Sardelli, Scilipoti, Stefani, Stucchi, Tabacci, Toccafondi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 maggio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Agevolazioni contributive in favore dei territori montani e delle zone agricole particolarmente svantaggiate» (3458);
VASSALLO: «Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie affidatarie» (3459);
PETRENGA ed altri: «Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, di garanzia dei crediti, di versamenti al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e di esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi» (3460);
REALACCI: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei giochi storici» (3461);
NASTRI: «Disposizioni concernenti l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, allo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne» (3462).

In data 10 maggio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
DAL LAGO ed altri: «Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave che restano prive di adeguato sostegno familiare» (3463).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LABOCCETTA: «Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso» (3204) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mazzocchi.

La proposta di legge MOFFA ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese socialmente responsabili» (3240) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biasotti, Bosi, Castiello, Ceccacci Rubino, Dima, Divella, Holzmann, Lo Presti e Mannucci.

La proposta di legge LABOCCETTA: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati» (3300) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mazzocchi.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 maggio 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1720. - ZELLER e BRUGGER; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA; META ed altri; CARLUCCI; LULLI ed altri; CONTE; VELO ed altri; BOFFA ed altri; VELO ed altri; VANNUCCI; LORENZIN ed altri; MOFFA ed altri; MINASSO ed altri; GIAMMANCO; GUIDO DUSSIN ed altri; COSENZA; BARBIERI; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; STASI; BRATTI e MOTTA: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TORRISI: «Modifica all'articolo 21 della Costituzione in materia di divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza» (3317) Parere delle Commissioni II e VII;
ROSSA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo» (3351) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TORRISI: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (3370) Parere delle Commissioni VII e VIII;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione» (3399) .

II Commissione (Giustizia):
TORRISI: «Modifiche agli articoli 47 e 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di sospensione dell'atto impugnato e di esecuzione della sentenza di accoglimento nel processo tributario» (3318) Parere delle Commissioni I, V e VI;
MIGLIORI: «Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti la composizione delle commissioni tributarie e l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» (3347) Parere delle Commissioni I, V, VI e XI;
TORRISI: «Modifica all'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile» (3371) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
TORRISI: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale» (3372) Parere delle Commissioni I e XII.

VII Commissione (Cultura):
MILO: «Istituzione e disciplina dell'Albo degli operatori di intrattenimento mediante diffusione della musica in occasione di incontri pubblici, spettacoli o eventi di intrattenimento in luoghi chiusi o aperti» (3165) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
COSENZA ed altri: «Disposizioni per favorire la diffusione dei corretti stili di vita tra i giovani» (3255) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BERGAMINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli - Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984» (3363) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

VIII Commissione (Ambiente):
BRATTI ed altri: «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (3271) Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LUPI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione di adempimenti in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche» (3379) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
VACCARO ed altri: «Norme per il risparmio energetico e lo sviluppo dell'impiego di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici» (3079) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
LO MONTE ed altri: «Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995» (2911) Parere delle Commissioni I, V e IX;
MILO: «Modifica all'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità» (3166) Parere delle Commissioni I e V;
MIGLIOLI ed altri: «Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari» (3375) Parere delle Commissioni I, II, V e XII;
MIGLIOLI ed altri: «Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico» (3376) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
LO MONTE ed altri: «Norme per la predisposizione di un protocollo di intesa con le regioni per la sicurezza del paziente nella somministrazione di farmaci presso le strutture ospedaliere pubbliche e private» (2456) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di medicinali omeopatici» (3360) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
EVANGELISTI ed altri: «Disposizioni in materia di riorganizzazione degli istituti italiani di cultura all'estero» (3177) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 4 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, aggiornata al mese di marzo dell'anno 2010 (doc. XC, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL Spa, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 194).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 11, comma 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione per l'anno 2010 sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli sulle gestioni (doc. CCXXVIII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 27 e 30 aprile 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno LAGANÀ FORTUGNO ed altri n. 9/1386/96, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, concernente il riconoscimento della precedenza al risarcimento per le vittime dei reati di tipo mafioso e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno BRESSA ed altri n. 9/2561-A/65 e CALVISI ed altri n. 9/2561-A/66, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, riguardanti la predisposizione di meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al 15 ottobre 2009 (doc. CXIV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2009, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 maggio 2010, ha trasmesso un documento contenente le Note preliminari degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010, aggiornate dalle amministrazioni con la manovra finanziaria 2010-2012.
Questa documentazione è trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica concernente l'andamento dell'economia nel 2009 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2010-2012 (doc. XXV-bis, n. 2) nonché la situazione di cassa al 31 dicembre 2009 e la stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2010 (doc. XXV, n. 7).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 4 maggio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno REALACCI ed altri n. 9/624/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 settembre 2009, concernente l'adozione del regolamento di attuazione della legge n. 458 del 1967, in tema di donazione di organi da vivente.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 4 maggio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BURTONE ed altri n. 9/3210/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente la crisi del comparto agrumicolo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 6 maggio 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno NASTRI ed altri n. 9/2936-A/43, concernente la realizzazione della stazione di linea per l'alta velocità nella città di Novara, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, e ZACCHERA n. 9/2936-A/17, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante il miglioramento del servizio ferroviario anche a livello locale.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, la relazione - predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - riferita all'attività svolta nell'anno 2009 dal Consiglio stesso (doc. CCXV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994», la relazione di inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile SIAI Marchetti F.260D, marche I-ISAM, il 20 novembre 2008, in località Rozzampia, comune di Thiene (Vicenza).

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2008 (doc. CLXXII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 6 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati in sede primaria, il 6 maggio 2010, alle sottoindicate Commissioni:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186 definitivo) - alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame intermedio del mandato esterno della BEI (COM(2010)173 definitivo) - alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 6, 7 e 10 maggio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, relative alle domande EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal, Irlanda (COM(2010)196 definitivo) EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha (COM(2010)205 definitivo) e EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana (COM(2010)216 definitivo), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - Relazione sullo stato dei lavori (luglio 2009 - dicembre 2009) (COM(2010)221 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro (COM(2010)226 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Fiscalità e sviluppo - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (COM(2010)163 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Documento di lavoro della Commissione - Consultazione sulla futura politica in materia di rete transeuropea di trasporto (COM(2010)212 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio-Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014) (COM(2010)213 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (COM(2010)220 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (COM(2010)198 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (COM(2010)200 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Prima relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2009) (COM(2010)214 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sesta relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2006-2009) (COM(2010)219 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 aprile 2010, C. 100, è stata pubblicata la seguente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, relativa a causa in cui la Repubblica italiana è parte o adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla sottoindicata Commissione competente per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2010/C 100/02 - Causa C-172/08: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria provinciale di Roma) - Pontina Ambiente Srl/regione Lazio (Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - articolo 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica - Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora) (doc. LXXXIX, n. 99) - alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'assemblea regionale siciliana.

Il presidente dell'assemblea regionale siciliana, con lettera in data 15 aprile 2010, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dall'assemblea regionale stessa, nella seduta del 14 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, concernente modifiche al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di destinazione delle somme e dei proventi derivanti dai beni confiscati e affluiti nel Fondo unico di giustizia.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra l'8 marzo e il 15 aprile 2010, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Scuola statale «Ernesto Chiovini» di Roma;
Cinecittà Luce Spa;
Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Terni.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (66).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative per incrementare i poteri ispettivi del Garante per la sorveglianza dei prezzi al fine di favorire la trasparenza nel mercato dei prezzi dei carburanti - n. 3-00539

A)

RUGGERI e COMPAGNON. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le presunte speculazioni dei petrolieri, che avrebbero determinato i nuovi rincari del prezzo dei carburanti, hanno spinto i distributori di carburante ad annunciare una serrata nei giorni 24 e 25 giugno 2009, anche sulle autostrade;
la scorsa settimana, nel corso di un'audizione al Senato della Repubblica, il presidente dell'Unione petrolifera avrebbe tuttavia ribaltato le accuse su Governo e Parlamento, rei di aver penalizzato indebitamente la categoria attraverso l'introduzione della «Robin tax» e delle royalties sulle estrazioni di idrocarburi;
per il presidente dell'Unione petrolifera De Vita, confrontando l'andamento progressivo 2008-2009 del differenziale Italia-area euro, emergerebbe una sostanziale stabilità dei prezzi, che sarebbe l'andamento dei mercati internazionali a fissarne il livello il prezzo e che i gestori controllerebbero il tutto, stabilendo anche il prezzo finale;
i gestori, invece, lamentano la riduzioni dei margini di vendita imposti dalla compagnie, ma anche la mancanza di una piena liberalizzazione del settore, che non consente la realizzazione di un sistema multivendita europeo;
in questo rimbalzo di responsabilità a rimetterci sono comunque i consumatori finali, che hanno visto tornare il prezzo della «verde» ai livelli dell'autunno 2008, sfiorando in molti distributori quota 1,3 euro al litro, e tornano ad invocare le liberalizzazioni e ad attaccare le speculazioni in atto, denunciando lo scollamento temporale tra le dinamiche di discesa e di rialzo dei prezzi alla pompa -:
se non ritenga, al fine di evitare un increscioso rimpallo di accuse e responsabilità che non produce risultati, investire il Garante per la sorveglianza dei prezzi di maggiori poteri ispettivi, affidandogli, anche attraverso opportune iniziative normative, reali poteri sanzionatori, che consentano di chiarire la situazione e migliorare la trasparenza nei prezzi dei carburanti al dettaglio, che rappresentano una voce significativa e sempre più pesante nei bilanci familiari. (3-00539)
(26 maggio 2009)

Iniziative nei confronti di Poste italiane per garantire un adeguato servizio postale nei piccoli comuni e in quelli di montagna del Friuli Venezia Giulia - n. 3-00804

B)

COMPAGNON. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
numerosi sindaci di piccoli comuni e di comuni di montagna della regione Friuli Venezia Giulia segnalano da tempo i riflessi negativi sull'utenza derivanti da una controversa riduzione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli degli uffici postali presenti nei propri territori;
comprensibile preoccupazione è stata, altresì, rappresentata dalla cittadinanza - in particolare anziana e svantaggiata - soprattutto con riguardo al pagamento delle pensioni ed in considerazione del fatto che tali piccoli centri dispongono di un unico ufficio postale;
innumerevoli sono le segnalazioni provenienti dagli stessi cittadini circa i continui disservizi anche nella consegna della posta;
sia pure nell'ambito di autonome strategie e scelte aziendali, Poste italiane s.p.a. eroga un servizio pubblico essenziale ed universale;
il decreto del ministero delle comunicazioni del 28 giugno 2007, nel definire le linee generali di intervento relative alla rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali, tiene conto tanto delle esigenze organizzative di Poste italiane s.p.a., quanto delle istanze del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in modo tale che il contemperarsi delle prime con le seconde consenta di assicurare un livello di offerta del servizio in linea con le esigenze della popolazione su tutto il territorio nazionale -:
quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda avviare nei confronti del management di Poste italiane s.p.a., affinché venga scongiurato il rischio che i piccoli comuni ed i comuni di montagna del Friuli Venezia Giulia ed in genere dell'intero territorio nazionale siano ulteriormente penalizzati dalla riduzione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali, ovvero da chiusure totali e/o parziali durante i vari periodi dell'anno;
come intenda intervenire affinché sia ovunque garantito a tutti i cittadini il diritto di usufruire del servizio universale postale.(3-00804)
(9 dicembre 2009)

Iniziative nei confronti di Poste italiane in relazione al progetto di rimodulazione di giorni e orari di apertura al pubblico degli sportelli - n. 3-00864)

C)

COMPAGNON. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la direzione della filiale di Poste italiane s.p.a. di Udine, con propria determinazione, ha recentemente introdotto, dal 1o luglio al 31 agosto 2010, una controversa rimodulazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico degli sportelli degli uffici postali, tra l'altro prevedendo la loro chiusura il sabato mattina;
tale determinazione - che ha sollevato vivaci proteste e comprensibile preoccupazione nella cittadinanza, in particolare anziana, soprattutto con riguardo al pagamento delle pensioni - coinvolge numerose direzioni delle filiali di Poste italiane s.p.a. sull'intero territorio nazionale ed è destinata a creare notevoli disagi, anche in considerazione del fatto che numerosi centri abitati dispongono di un unico ufficio postale;
la chiusura degli sportelli il sabato mattina rappresenta una decisione, a parere dell'interrogante, incongrua, dal momento che tale giornata è, per numerosi cittadini-utenti, l'unica tradizionalmente utilizzata per il disbrigo di tutta una serie di incombenze;
il decreto del ministero delle comunicazioni del 28 giugno 2007, nel definire le linee generali di intervento relative alla rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali, tiene conto tanto delle esigenze organizzative di Poste italiane s.p.a., quanto delle istanze del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in modo tale che il contemperarsi delle prime con le seconde consenta di assicurare un livello di offerta del servizio in linea con le esigenze della popolazione su tutto il territorio nazionale -:
se e quali interventi intenda mettere in atto nei confronti di Poste italiane s.p.a., affinché venga scongiurato il rischio che gli uffici postali siano interessati da chiusure totali o parziali nel periodo estivo e che sia, comunque, assicurato ai cittadini il diritto ad usufruire del servizio universale postale sull'intero territorio nazionale.(3-00864)
(22 gennaio 2010)

Iniziative volte a prorogare l'entrata in vigore delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti - n. 3-00966

D)

DE POLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevede l'iscrizione al sistema stesso di varie tipologie di azienda;
è importante sottolineare che, essendo il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) un sistema basato sull'uso del computer e di internet, risulta indispensabile per le ditte interessate avere a disposizione tali tecnologie;
la normativa obbliga tutti i recuperatori/smaltitori e trasportatori all'iscrizione al SISTRI, nessuno escluso;
ogni azienda può decidere, inoltre di appoggiarsi alla propria associazione di categoria per il ritiro dei vari materiali previsti (chiavette usb);
una volta iscritta, all'azienda verrà consegnato un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, ovvero una chiavetta usb che consente la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni inserite e la memorizzazione delle informazioni stesse. La norma prevede di dotarsi di una chiavetta usb per ogni unità locale e per ogni attività di gestione dei rifiuti svolta nell'unità locale;
i trasportatori dovranno dotarsi di una chiavetta usb relativa alla sede legale e di una per ogni veicolo con motore adibito al trasporto dei rifiuti. Oltre a ciò, ogni veicolo a motore dovrà essere dotato di un dispositivo elettronico che dovrà permettere di monitorare il percorso, ovvero la black box;
le consegne delle black box avverranno tramite officine autorizzate e l'azienda dovrà accollarsi i costi di installazione e di acquisto delle schede sim da inserire in ogni black box;
la prima fase operativa decorre dal 13 luglio 2010 e, quindi, fino a tale data sono invariati gli adempimenti come il MUD annuale (scadenza 30 aprile 2010), il registro di carico e scarico ed i formulari per il trasporto. Però scattano subito i nuovi adempimenti;
salvo proroghe, entro il 1o marzo 2010 devono iscriversi al portale Sistri le seguenti imprese:
i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti;
i gestori di rifiuti;
salvo proroghe, entro il 29 marzo 2010 devono iscriversi le seguenti imprese:
i produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti che hanno da 11 a 50 dipendenti;
pur condividendo le finalità del decreto concernente il Sistri, il sistema si sta rivelando eccessivamente complesso e costoso per le piccole imprese;
le microimprese italiane sono attanagliate dalla crisi. La maggiore trasparenza del flusso dei rifiuti aziendali è un obiettivo importante, a patto che sia garantita da una rete di semplificazione delle procedure sino ad oggi adottate; invece, il sistema informatico della filiera dei rifiuti speciali previsto dal Sistri risulta più burocratico e costoso dei vecchi modelli unici di dichiarazione ambientale -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo,volte a prevedere una proroga di due anni per l'entrata in vigore delle norme succitate, in quanto in un momento in cui alla piccola impresa si chiede di reagire alla crisi, appesantirla ulteriormente con costi, burocrazia e nuove regole rischia di causare ulteriori problemi.(3-00966)
(16 marzo 2010)

MOZIONI D'ANTONI ED ALTRI N. 1-00362, MESSINA ED ALTRI N. 1-00363 E BERNARDO ED ALTRI N. 1-00364 CONCERNENTI INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA EUROMEDITERRANEA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la Carta costituzionale sancisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (articolo 2), che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (articolo 10) e che «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali» rivolte alla pace e alla giustizia tra le Nazioni (articolo 11);
la legge 26 febbraio 1987, n. 49, stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale;
il disegno di legge delega presentato dal Governo nella XV legislatura (Atto Senato 1537) sulla riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo conferma che la cooperazione allo sviluppo è parte qualificante della politica estera italiana;
l'orizzonte di un pieno sviluppo dei rapporti commerciali ed economici tra i Paesi che fanno riferimento al bacino euromediterraneo rappresenta una grande potenzialità per la crescita dell'Italia e, in particolare, per lo sviluppo delle sue zone deboli, che vedono in questa prospettiva non solo un'opportunità di crescita in chiave di base logistica, ma anche e soprattutto di vera e propria integrazione economica;
in occasione del vertice per il Mediterraneo svoltosi a Parigi il 13 luglio 2008, i 48 Capi di Stato e di Governo partecipanti hanno riconosciuto l'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) come organo legittimo dell'Unione per il Mediterraneo, riconoscendone il diritto di proporre progetti nel quadro della stessa Unione come in ogni sistema politico democratico e rappresentativo, in modo che l'Unione sia responsabile dinanzi a un'assemblea legittimamente eletta;
la dichiarazione comune del vertice di Parigi del 13 luglio 2008 ha sottolineato che i Capi di Stato e di Governo appoggiano senza riserve il potenziamento del ruolo di tale assemblea nei suoi rapporti con i partner mediterranei;
nella stessa circostanza le autorità degli Stati hanno, altresì, esortato la presidenza dell'Unione e la sua segreteria generale ad adoperarsi a sostegno della proposta di trasformare il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP), braccio finanziario della Banca europea per gli investimenti (BEI), in un nuovo istituto di credito incaricato di finanziare progetti tesi allo sviluppo e alla convergenza dell'area euromediterranea;
il 13 e 14 marzo 2010 l'Assemblea si è riunita per la sesta volta in sessione plenaria per aprire un dibattito sulla possibilità di trasformare il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP), braccio finanziario della Banca europea per gli investimenti (BEI), in un nuovo istituto, la Banca euromediterranea per lo sviluppo, progetto al quale i firmatari del presente atto di indirizzo aderiscono pienamente;
la discussione è stata avviata dopo una serie di raccomandazioni e di risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), che richiamano con forza la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile a una nuova ed efficace realtà economico-finanziaria, in grado di incentivare gli investimenti e lo sviluppo nell'area euromediterranea;
i firmatari del presente atto di indirizzo fanno propria la proposta di istituire tale istituto. Si rende indispensabile un nuovo soggetto chiamato a stimolare la crescita e la redistribuzione economica, attraverso piani di stimolo orientati, in particolare, al settore privato nelle zone deboli e sottoutilizzate dell'area euromediterranea;
a tal fine va rilevata l'urgenza di implementare subito nuovi e più efficaci strumenti ispirati ai principi di flessibilità, agilità e semplificazione delle norme e delle procedure di finanziamento. Una strada obbligata, se si vuole arginare e combattere in maniera fattiva e duratura il fenomeno della disoccupazione e il conseguente dramma dell'emigrazione clandestina tra Paesi;
l'esigenza di istituire un nuovo e più efficiente strumento finanziario è evidenziata dai dati relativi al funzionamento del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP). Nell'arco degli ultimi sei anni, infatti, il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) è riuscito a finanziare appena 125 progetti, una media di 20 l'anno. Una mole che avrebbe potuto e avrebbe dovuto essere smaltita in un solo anno;
appare del tutto evidente ai firmatari del presente atto di indirizzo che il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) non riesce a fornire risposte concrete e tempestive ai crescenti bisogni delle realtà produttive operanti nella regione euromediterranea;
il gruppo tecnico incaricato della supervisione della trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in Banca euromediterranea, istituito presso il Parlamento euromediterraneo e formato da parlamentari di Tunisia, Giordania, Italia e Parlamento europeo, ha sottolineato che il nuovo istituto non dovrà essere indipendente, ma inserito come filiale nel contesto della Banca europea per gli investimenti (BEI), che deterrà il 51 per cento del suo capitale. I Paesi delle sponde nord e sud del Mediterraneo concorreranno a coprire in misura paritaria il restante 49 per cento;
tale strategia, pienamente condivisibile a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, conferisce al progetto concretezza e prestigio istituzionale dal momento che la Banca europea per gli investimenti (BEI) gode di un notevole peso e della più alta credibilità nell'ambito del sistema finanziario mondiale. Va inoltre ricordato che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha già patrocinato la creazione di diverse istituzioni finanziarie nello scenario internazionale, tra cui in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nei Paesi dell'Europa orientale;
il Parlamento europeo ha espresso più volte il sostegno a tale progetto attraverso l'approvazione di una serie di risoluzioni, quali: la risoluzione 15 marzo 2007 riguardo ai rapporti euromediterranei, che invita i Paesi membri dell'Unione europea e i loro partner mediterranei a effettuare gli studi necessari alla trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in Banca euromediterranea di sviluppo; la risoluzione 5 giugno 2008 in cui si sottolinea che l'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), in quanto istanza parlamentare consultiva dell'UPM, ha facoltà di presentare proposte e procedere alla valutazione dei progetti da attuare nell'ambito dell'Unione; la risoluzione 19 febbraio 2009 che ribadisce l'appoggio dato alla trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in Banca euromediterranea di sviluppo, allo scopo di fornire le risorse occorrenti a finanziare i grandi progetti approvati dall'Unione per il Mediterraneo;
il dialogo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente è uno dei cardini della politica estera italiana. La sfida del processo d'integrazione euromediterranea riveste una valenza strategica preziosa per tutta la nazione. Lo Stato italiano deve adoperarsi attivamente per consolidare il suo ruolo nello scenario euromediterraneo, sia per promuovere e stimolare lo sviluppo e la crescita dei suoi territori, e in particolare di quelli deboli del Mezzogiorno, sia per rafforzare il proprio ruolo nelle dinamiche di concertazione e cooperazione con gli altri Stati europei attivi sul fronte mediterraneo. Anche per queste ragioni, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'Italia deve battersi per ottenere sul suo territorio la sede centrale della Banca euromediterranea per lo sviluppo,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali per assicurare il necessario supporto politico finalizzato alla trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) nella Banca euromediterranea, così come descritta in premessa;
ad assumere ogni utile iniziativa affinché la sede centrale di tale istituto sia istituita in Italia, e in particolare in una grande città del Mezzogiorno;
ad adottare ogni iniziativa di coordinamento con il gruppo tecnico incaricato della supervisione della trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in Banca euromediterranea di sviluppo.
(1-00362)
«D'Antoni, Vico, Mazzarella, Cimadoro, Piffari, Malgieri, Antonio Martino, Occhiuto, Servodio, Iannuzzi, Stefani».
(5 maggio 2010)

La Camera,
premesso che:
l'Italia sostiene con convinzione lo sviluppo del partenariato euromediterraneo;
il Mediterraneo è sempre stato un asse strategico per la costruzione di uno spazio di sicurezza, pace e prosperità e acquisirne consapevolezza dovrebbe indurre tutti a farne un «mare di pace», nel quale non trovino spazio le minacce estremistiche, fonte di instabilità e di insicurezza, ma si consolidino i valori del dialogo, della tolleranza e della convivenza;
in attivazione delle sue politiche per la regione euromediterranea, l'Unione europea ha predisposto una serie di strumenti e di programmi: il partenariato euromediterraneo e il programma Meda; il programma Ecip per le piccole e medie imprese; il programma Meda-Democrazia per la promozione dei diritti dell'uomo; il programma Life-Paesi terzi ed altri;
il partenariato euromediterraneo è nato con la Dichiarazione di Barcellona, adottata il 28 novembre 1995 dai 15 Ministri degli affari esteri dell'Unione europea e da quelli dei 12 partner mediterranei beneficiari dei programmi Meda: Algeria, Cipro, Egitto, Stato di Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Territori di Gaza e della Cisgiordania. Si tratta di un importante patto politico tra l'Unione europea e i Paesi del bacino mediterraneo, per sviluppare verso la sponda sud le relazioni dell'Unione europea;
l'Italia ha tenuto a battesimo l'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), che si distingue come la realtà istituzionale più viva ed operante dell'Unione per il Mediterraneo, riconosciuta quale istituzione del «processo di Barcellona» nella conferenza ministeriale svoltasi a Napoli a conclusione dell'ultimo semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, nel dicembre 2003;
il Parlamento italiano, peraltro, aveva avviato sin dal 1996, parallelamente al Parlamento europeo, una serie di iniziative volte a sviluppare la cooperazione tra i Parlamenti degli Stati interessati, come, ad esempio, il Forum euromediterraneo delle donne parlamentari;
il Parlamento italiano, durante la sessione plenaria del 13 e 14 marzo 2010, che ha avuto luogo ad Amman, ha assunto la presidenza di turno dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), che manterrà fino al marzo del 2011;
il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) è stato istituito come unità autonoma nell'ambito della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002. Si tratta di un fondo finanziario euromediterraneo di investimenti, integrato da un accordo di partenariato. Già nella sede dello stesso Consiglio era stata presa in considerazione la costituzione della Banca euromediterranea;
il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) riunisce l'intera gamma di servizi forniti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere lo sviluppo economico dei Paesi partner del Mediterraneo ed ha investito 10 miliardi di euro tra ottobre 2002 e dicembre 2009. Nel quadro della politica europea di vicinato e dell'Unione per il Mediterraneo, il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) incoraggia la modernizzazione e l'apertura delle economie dei Paesi partner del Mediterraneo. Le attività si concentrano su due settori prioritari: il sostegno al settore privato e la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti;
già nella sede del Consiglio europeo del marzo 2002 era stata presa in considerazione la costituzione della Banca euromediterranea;
nelle dichiarazioni istituzionali dell'epoca emerse la convinzione che la Banca euromediterranea dovesse essere una filiale della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dovesse servire per finanziare progetti di sviluppo nei Paesi dell'Africa del nord, dell'area balcanica e nell'Europa meridionale. Il progetto trovava, comunque, la perplessità di numerosi Stati europei, timorosi che si creasse un'istituzione ridondante;
la riunione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), tenutasi a Tunisi il 29-30 gennaio 2010, è stata dedicata alla discussione sulla trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in Banca euromediterranea di sviluppo, cui sovrintende un gruppo tecnico formato da parlamentari di Tunisia, Giordania, Italia e del Parlamento europeo, ed ha riaffermato che la Banca euromediterranea di sviluppo non sarà una banca indipendente, ma rimarrà comunque una filiale della Banca europea per gli investimenti (BEI);
anche la terza sessione dei lavori dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) del marzo 2010 ad Amman è stata dedicata alla trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) nella Banca euromediterranea;
le raccomandazioni conclusive adottate dal Comitato economico, degli affari finanziari, sociali ed educativi dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) contengono i punti 19 e 20, che riguardano specificamente questa iniziativa. Tali punti, accompagnati da note esplicative, rappresentano un compromesso sulle considerazioni emerse nel corso del dibattito sulla potenziale trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) nella Banca euromediterranea;
il punto 19) afferma che va sostenuto il bisogno di avere uno strumento veramente efficace per rafforzare gli investimenti e la cooperazione nella regione euromediterranea;
il punto 20) afferma che vanno realizzate analisi esaustive, con l'obiettivo di identificare il meccanismo più efficiente per supportare l'Unione nei progetti per il Mediterraneo, fra i quali uno potrebbe essere rappresentato proprio dalla Banca euromediterranea;
le note esplicative precisano che la proposta di trasformare il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) nella Banca di sviluppo euromediterraneo, quale ramo della Banca europea per gli investimenti (BEI), nella quale la stessa Banca europea per gli investimenti finanzierebbe il 51 per cento del capitale della Banca, mentre il restante 49 per cento sarebbe investito dai partner delle regioni nord e sud del Mediterraneo, ha raccolto le seguenti osservazioni:
a) la trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) in una banca potrebbe portare ad una diminuzione dei fondi destinati ai progetti, in quanto parte dei fondi sarebbe usato nei costi amministrativi della banca;
b) il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) costituisce un reale valore aggiunto e non ci sarebbe ragione per cambiare la sua struttura o il suo funzionamento. È stata espressa l'opinione che il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato dovrebbe essere mantenuto nella sua attuale forma come meccanismo finanziario per finanziare i progetti di cooperazione euromediterranei, specialmente nella cornice della politica europea di vicinato (European neighbourhood policy);
c) la maggioranza dei Paesi del Mediterraneo hanno convenuto sull'importanza di un meccanismo finanziario efficace per finanziare i progetti su cui si è raggiunto un accordo nella cornice dell'Unione per il Mediterraneo e che la costituzione della Banca euromediterranea costituisce una priorità;
d) la maggior parte dei membri sono abbastanza d'accordo sul costituire la Banca, come espressamente chiede l'Italia, quale meccanismo separato dal Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP);
e) la costituzione della Banca euromediterranea necessita di uno studio approfondito. In questo senso, si è in attesa di conoscere i risultati dello studio che sta conducendo il gruppo di lavoro costituito dal Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, per valutare la costituzione della Banca: i benefici attesi e la distribuzione del capitale azionario, che avrà peso nei processi decisionali della Banca;
appare condivisibile la perplessità di quegli Stati europei che sin dall'inizio si sono dichiarati timorosi che la fondazione di una Banca euromediterranea possa risolversi nella creazione di un'istituzione ridondante;
andrebbe evitata la nascita di tutte quello sovrastrutture che la costituzione di una banca comporta, con inutile dispendio di risorse pubbliche;
sarebbe invece da perseguire, efficacemente, l'idea della creazione di una Banca euromediterranea non come entità autonoma, bensì come una filiale specializzata euromediterranea della Banca europea per gli investimenti (BEI), da questa dipendente come ramo d'impresa;
la filiale, per qualificare la sua specializzazione, dovrebbe essere dotata di un efficiente ufficio studi e consulenza;
la filiale dovrebbe promuovere la realizzazione di grandi progetti, pubblici o privati, per lo sviluppo dei Paesi dell'Africa del nord, dell'area balcanica e dell'Europa meridionale, come, ad esempio, la costruzione delle reti idriche, delle strade, delle infrastrutture e la concessione del credito alle medie e piccole imprese che operano nel bacino mediterraneo, in una logica di collaborazione e sinergia progettuale;
il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) non dovrebbe essere scisso dalla filiale euromediterranea, ma andrebbero individuati meccanismi che consentano l'interdipendenza tra Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato e la filiale;
la sede della filiale dovrebbe essere collocata in un grande centro con valenza economica, che sia facilmente accessibile, specie in Italia, per esempio a Bari, Napoli o Palermo;
la filiale specializzata per l'area euromediterranea non deve essere condizionata dalla politica nella sua operatività, ritenendo che ad essa vada riservato il compito di dettare gli indirizzi generali della filiale, nel rispetto delle regole poste dall'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché nell'ambito della Banca europea per gli investimenti (BEI) venga creata una filiale specializzata per l'area euromediterranea, che potrebbe essere denominata «Filiale euromediterranea», dotata della necessaria autonomia operativa, evitando soluzioni diverse che potrebbero dare luogo ad un'istituzione ridondante con inutile dispendio di risorse pubbliche;
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché la Filiale euromediterranea, per qualificare la sua specializzazione, sia dotata di un adeguato ed efficiente ufficio studi e consulenza e abbia tra i suoi obiettivi principali la realizzazione di grandi progetti, pubblici o privati, per lo sviluppo dei Paesi dell'Africa del nord, dell'area balcanica e dell'Europa meridionale e la concessione del credito alle medie e piccole imprese che operano nel bacino mediterraneo, in una logica di collaborazione e sinergia progettuale;
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) e la Filiale euromediterranea della Banca europea per gli investimenti (BEI) siano interdipendenti pur nel riconoscimento di una loro distinzione;
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché l'Italia sia scelta per ospitare la sede della Filiale, preferibilmente ubicandola in grandi città come Bari, Napoli o Palermo;
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché la Filiale sia dotata di strumenti e meccanismi che impediscano condizionamenti operativi da parte della politica, alla quale andrebbe riservato il solo compito di dettare gli indirizzi generali della filiale.
(1-00363)
«Messina, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Di Pietro, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Mura, Monai, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Porcino, Piffari, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».
(11 maggio 2010)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma votata in materia analoga)

La Camera,
premesso che:
nel corso degli ultimi venti anni a livello internazionale si è sviluppato un processo costante di aggregazione sia politica che finanziaria. Gli Stati nazionali hanno dato vita ad una crescente collaborazione ed integrazione delle loro politiche economiche e finanziarie e si sono affermati nuovi soggetti sovranazionali di carattere continentale;
questo processo è stato evidente e necessario in particolare in Europa. La comparsa di nuovi protagonisti sui mercati mondiali, specie quelli asiatici, caratterizzati da una dimensione continentale con enormi tassi di crescita e potenzialità di sviluppo, ha determinato la necessità di superare la tradizionale dimensione nazionale, che non avrebbe potuto mantenersi competitiva;
si è affermato un mondo nuovo nel quale le tradizionali politiche nazionali si devono integrare necessariamente all'interno di nuove macroaree di sviluppo e di azione comune; questo vale, in particolare, per il Vecchio Continente caratterizzato da un'elevata frammentazione in singoli Stati nazionali: l'Europa come entità politica, economica e finanziaria è il risultato in itinere di questo processo;
una delle aree di maggiore interesse per lo sviluppo dell'Europa nel suo complesso e dei suoi singoli Stati è certamente quella mediterranea: l'Italia in questo contesto è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale;
in particolare, nell'ottica di una comune politica mediterranea, diventano decisivi i rapporti con i diversi Paesi non europei che si affacciano sulla stessa area: con questi appare necessario sviluppare una costante e sempre maggiore collaborazione ed integrazione, sia economica che finanziaria, e servono politiche di sviluppo comune per l'intera area mediterranea;
questa è una consapevolezza acquisita a livello europeo già da diversi anni: la questione dei rapporti tra l'Unione europea ed i Paesi terzi del Mediterraneo, infatti, venne posta già dagli anni '60, quando, in particolare, la Francia sottolineò la necessità di rafforzare le interdipendenze commerciali tra alcuni Stati europei e i Paesi del Mediterraneo. Al vertice di Parigi del 1972 venne, pertanto, definita la prima politica «globale mediterranea», il cui asse centrale era rappresentato dal libero accesso ai mercati della Comunità per i manufatti dei Paesi del bacino mediterraneo;
la necessità e l'opportunità di sviluppare una comune politica mediterranea è condivisa dall'attuale Governo italiano. Proprio in quest'ottica va, ad esempio, inserita l'attività diplomatica svolta nei confronti della Libia, che ha portato allo storico incontro del 10 giugno 2009 tra il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi ed il leader libico Gheddafi: incontro che ha suggellato un nuovo corso nelle relazioni tra i due Paesi e nuovi fondamentali accordi di collaborazione;
a conferma della volontà di affermare una comune politica economica e finanziaria nell'area del Mediterraneo, nel 1995 a Barcellona si è svolta per la prima volta una conferenza di tutti i Ministri degli affari esteri dei quindici Paesi membri dell'Unione europea e di dodici Paesi del sud e dell'est del Mediterraneo (Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Israele, Giordania, Autorità nazionale palestinese, Libano, Siria, Turchia, Cipro e Malta);
in tale occasione, dando seguito agli orientamenti già definiti dai Consigli europei di Lisbona (giugno 1992), Corfù (giugno 1994) ed Essen (dicembre 1994), nonché alle proposte formulate dalla Commissione europea, è stato dato avvio - con la Dichiarazione di Barcellona - a quello che va sotto il nome di «processo di Barcellona», ovvero il progetto di partenariato euromediterraneo (o euromed), finalizzato alla creazione di un'area di pace, stabilità e prosperità tra i Paesi europei e quelli del sud del Mediterraneo, attraverso il rafforzamento del dialogo politico e culturale, la cooperazione economica e finanziaria, nonché la progressiva integrazione dei mercati;
in particolare, furono definiti tre assi principali su cui articolare la nuova politica euromediterranea:
a) il partenariato politico e di sicurezza, che mira a realizzare uno spazio comune di pace e stabilità, attraverso l'implementazione di azioni volte a garantire la sicurezza ed il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;
b) il partenariato economico e finanziario, che intendeva promuovere la creazione di un'area di prosperità condivisa, in primis attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea ed i Paesi partner mediterranei (Ppm) firmatari della Dichiarazione di Barcellona, entro il 2010;
c) il partenariato sociale, culturale ed umano, volto a sviluppare le risorse umane, favorire la comprensione tra culture e gli scambi tra società civili;
da precisare che il partenariato euromed è stato pensato per svilupparsi su due direttrici: da una parte una dimensione bilaterale che attiene ai rapporti tra tra l'Unione europea ed i Paesi partner mediterranei, dall'altra su una dimensione regionale finalizzata a promuovere l'integrazione tra tutti i 35 partner; inoltre, è stata attribuita particolare importanza alla cooperazione «sud-sud» tra i Paesi mediterranei;
l'evoluzione del processo di Barcellona è monitorata da periodiche conferenze euromediterranee, cui partecipano i Ministri degli affari esteri dei Paesi coinvolti nel partenariato euromed;
nel 2005, sempre a Barcellona - in occasione del decimo anniversario dalla Dichiarazione omonima - si sono riuniti per la prima volta i Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi coinvolti, varando un programma di lavoro quinquennale, in cui si è ribadito l'impegno a raggiungere i seguenti obiettivi ritenuti prioritari: promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani; creare e sviluppare opportunità economiche e contribuire alla creazione di posti di lavoro, attraverso il completamento della zona di libero scambio entro il 2010; estendere il libero scambio all'agricoltura e ai servizi; fronteggiare il problema dell'immigrazione; rendere accessibile a tutti l'istruzione di base e collaborare con i Paesi partner per migliorare la qualità dell'istruzione;
quanto sia importante lo sviluppo di una politica mediterranea, in particolare per regioni del Sud Italia, è ben presente nelle linee strategiche del Governo: in quest'ottica appare fondamentale la creazione ed il sostegno di una rete finanziaria adeguata a sostenere tale sviluppo;
il processo di integrazione sud-sud è uno degli assi portanti del processo di Barcellona, una tappa necessaria per una piena integrazione tra i mercati dei Paesi europei e di quelli mediterranei; da questa possibile integrazione dipende tanto la crescita dei singoli Paesi partner, quanto l'effettivo ampliamento delle opportunità di business per le imprese europee che si insediano nell'area. In questo quadro appare coerente e strategica la decisione di istituire la Banca del Sud;
è fondamentale ricordare che la Banca europea per gli investimenti (BEI), in qualità di istituzione finanziaria dell'Unione europea che ha il compito di attuare le politiche volte a rafforzare l'integrazione economica dei Paesi membri, svolge un ruolo chiave nel finanziamento delle iniziative che promuovono lo sviluppo dei Paesi mediterranei, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Barcellona;
l'attività di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) è svolta sia su mandato della Commissione europea, a valere su risorse comunitarie (fondi Meda e, precedentemente all'istituzione del programma, sulla base di specifiche convenzioni con l'Unione europea), sia a valere sui fondi propri della Banca che provengono dalla sua attività di raccolta e dai proventi collegati al lending;
complessivamente, tra il 1974 ed il 2004, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha finanziato progetti di investimento nei Paesi partner mediterranei per circa 15 miliardi di euro, di cui oltre 8 miliardi di finanziamenti solo tra il 2000 ed il 2004;
il Consiglio di Barcellona del marzo 2002, al fine di potenziare gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel Mediterraneo, ha deciso di creare la Facility for Euromediterranean investment and partnership (FEMIP);
il Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) interviene attraverso una molteplicità di strumenti finanziari di cui possono beneficiare sia soggetti pubblici che privati: prestiti a medio-lungo termine per grandi progetti, operazioni di finanza strutturata, prestiti globali concessi ad intermediari finanziari, operazioni di equity e quasi-equity, garanzie, fondi di assistenza tecnica;
la possibilità di costituire una banca di sviluppo dedicata esclusivamente ai Paesi mediterranei era stata considerata favorevolmente dalla Commissione europea già nel 2002, quando si era ipotizzata la costituzione di un'affiliata alla Banca europea per gli investimenti (BEI), che avrebbe dovuto incorporarne le attività nell'area;
si decise, però, in un primo momento, di optare per una soluzione differente, attraverso appunto la creazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP), rinviando la decisione di costituzione di un organismo ad hoc ad un secondo momento, sulla base dei risultati conseguiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il nuovo strumento;
su queste premesse circa la possibilità di arrivare alla creazione di una Banca euromediterranea, il Ministro Tremonti già nel 2003 si era espresso favorevolmente, sempre nel rispetto di un quadro di scelte condivise con gli altri partner europei;
una delle principali ragioni che sostiene la creazione di un soggetto distinto rispetto alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per le attività di finanziamento nei Paesi del Mediterraneo è certamente quello di ottenere un più efficace ed incisivo supporto al settore privato, nevralgico per il raggiungimento dello scopo;
è fondamentale, però, che tale eventuale decisione avvenga nel pieno rispetto ed in assoluto coordinamento con gli altri partner europei, che sia, cioè, il risultato tangibile di una politica comune, nella quale ogni singolo Stato si possa riconoscere pienamente e sentirsi pienamente responsabilizzato e coinvolto. L'iniziativa del singolo Stato, anche in materia di politica comune mediterranea, deve essere vincolata alla necessità di una scelta condivisa da parte dell'Unione europea nel suo complesso. In questo senso appare evidente l'importanza storica dell'accordo raggiunto in questi giorni relativo all'impegno dell'intera Unione europea nei confronti della crisi della Grecia: un atto politico comune che ha dato il senso di una politica europea sempre più forte e che fa dell'Unione europea una realtà più di quanto non sia finora riuscita ad essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare, nella riunione dell'Ecofin del 18 maggio 2010, la possibilità di pervenire ad un accordo, con gli altri partner europei, che possa definire tempi e modi per l'eventuale trasformazione del Fondo euromediterraneo d'investimento e partenariato (FEMIP) nella Banca euromediterranea e, atteso il ruolo strategico dell'Italia nell'area mediterranea, a sostenere che la sede di tale nuovo istituto sia localizzata nel nostro Paese.
(1-00364)
«Bernardo, Gianfranco Conte, Baldelli, Marinello, Iannaccone, Milo, Germanà, Pagano, Commercio, Latteri».
(11 maggio 2010)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma votata in materia analoga)

PROPOSTA DI LEGGE LO PRESTI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 1996, N. 103, CONCERNENTE LA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO DOVUTO DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE ISCRITTI IN ALBI ED ELENCHI (A.C. 1524-A)

A.C. 1524-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 1524-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

Ulteriore parere della V Commissione

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.012 in quanto risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 1524-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aggiungere il seguente:
«4-bis. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 possono, entro il 31 dicembre 2010, modificare con propria delibera, il regolamento di cui al comma 4 per rideterminare le misure dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato al fine di garantire ai propri iscritti un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione. Le predette delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
1. 11. Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.
1. 10. Borghesi, Porcino, Paladini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - (Benefici assistenziali per padri esercenti attività libero professionali). - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre, l'indennità di cui al comma 1, anche per la sola parte residua, spetta, alle condizioni ivi previste, al padre libero professionista.
3-quater. Il padre libero professionista che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 3-ter, presenta apposita domanda corredata da certificazione dei requisiti ivi previsti, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 71».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1, che non sia stata richiesta dalla madre, spetta altresì, alle medesime condizioni, al padre libero professionista».
1. 010. Pelino, Di Biagio.
(Inammissibile)

A.C. 1524-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
a causa dell'inadeguatezza dell'attuale disciplina, i gruppi dirigenti delle Casse di previdenza private, anche se purtroppo non quelli di tutte le casse, stanno attuando riforme destinate ad incidere sulle prestazioni di coloro che andranno in pensione nei prossimi anni;
le Casse di previdenza dei professionisti devono garantire bilanci capaci di sostenere i conti per almeno trenta anni, un compito difficile che richiede una serie di interventi anche drastici per adeguarsi all'allungamento della vita media degli iscritti e assicurare una stabilità del sistema pensionistico;
i tentativi di riforma delle Casse che non realizzano interventi di sistema non costituiscono misure corrette e idonee all'obiettivo prefisso, potendo essere falsati dalla valutazione del rapporto ancora positivo tra i contribuenti attivi e le pensioni e della consistenza di patrimoni immobiliari e mobiliari di notevoli dimensioni;
nei regimi chiusi, che sono limitati ad una sola categoria professionale, è facile constatare, purtroppo, che quando si inverte il rapporto tra contribuenti attivi e pensionati, diminuendo il numero degli iscritti e crescendo il numero dei pensionati, si creano squilibri;
in particolare la valutazione della spesa previdenziale, secondo le proiezioni economiche effettuate dai tecnici, evidenzia che tra il 2010 e il 2020 si creeranno forti disavanzi tra entrate ed uscite per gran parte degli enti. E nel decennio successivo ci sarà un'erosione totale del patrimonio. Lo squilibrio tra entrate ed uscite comporterà, da un lato, un drastico ridimensionamento delle prestazioni e, dall'altro, un progressivo aumento dei contributi;
le Casse private che non riescono a fare quanto necessario per garantire la sostenibilità, non possono confidare nella possibilità di riversare sui clienti degli iscritti, in misura sempre crescente, i costi della previdenza o, peggio, che al momento del bisogno intervenga lo Stato;
l'autonomia statutaria delle Casse, riconosciuta dal decreto legislativo n. 509 del 1994, non vieta al Governo di stabilire precisi criteri direttivi sugli indirizzi delle riforme, in particolare insistendo che in futuro aumentino le aliquote di prelievo contributivo a carico degli iscritti e non dei loro clienti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le Casse di previdenza private si impegnino a contenere il contributo integrativo posto a carico dei clienti e ad aumentare in maniera più che proporzionale rispetto al primo l'incidenza del prelievo a carico degli iscritti.
9/1524-A/1. Borghesi, Porcino, Paladini.

La Camera,
premesso che:
a causa dell'inadeguatezza dell'attuale disciplina, i gruppi dirigenti delle Casse di previdenza private, anche se purtroppo non quelli di tutte le casse, stanno attuando riforme destinate ad incidere sulle prestazioni di coloro che andranno in pensione nei prossimi anni;
le Casse di previdenza dei professionisti devono garantire bilanci capaci di sostenere i conti per almeno trenta anni, un compito difficile che richiede una serie di interventi anche drastici per adeguarsi all'allungamento della vita media degli iscritti e assicurare una stabilità del sistema pensionistico;
i tentativi di riforma delle Casse che non realizzano interventi di sistema non costituiscono misure corrette e idonee all'obiettivo prefisso, potendo essere falsati dalla valutazione del rapporto ancora positivo tra i contribuenti attivi e le pensioni e della consistenza di patrimoni immobiliari e mobiliari di notevoli dimensioni;
nei regimi chiusi, che sono limitati ad una sola categoria professionale, è facile constatare, purtroppo, che quando si inverte il rapporto tra contribuenti attivi e pensionati, diminuendo il numero degli iscritti e crescendo il numero dei pensionati, si creano squilibri;
in particolare la valutazione della spesa previdenziale, secondo le proiezioni economiche effettuate dai tecnici, evidenzia che tra il 2010 e il 2020 si creeranno forti disavanzi tra entrate ed uscite per gran parte degli enti. E nel decennio successivo ci sarà un'erosione totale del patrimonio. Lo squilibrio tra entrate ed uscite comporterà, da un lato, un drastico ridimensionamento delle prestazioni e, dall'altro, un progressivo aumento dei contributi;
le Casse private che non riescono a fare quanto necessario per garantire la sostenibilità, non possono confidare nella possibilità di riversare sui clienti degli iscritti, in misura sempre crescente, i costi della previdenza o, peggio, che al momento del bisogno intervenga lo Stato;
l'autonomia statutaria delle Casse, riconosciuta dal decreto legislativo n. 509 del 1994, non vieta al Governo di stabilire precisi criteri direttivi sugli indirizzi delle riforme, in particolare insistendo che in futuro aumentino le aliquote di prelievo contributivo a carico degli iscritti e non dei loro clienti,

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le Casse di previdenza private si impegnino a contenere il contributo integrativo posto a carico dei clienti e ad aumentare in maniera più che proporzionale rispetto al primo l'incidenza del prelievo a carico degli iscritti.
9/1524-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Porcino, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione - senza vincolo di subordinazione - iscritti alle casse professionali privatizzate, prevedendo in particolare che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse stesse (attualmente fissato al 2 per cento del fatturato lordo) sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna cassa, approvate dai Ministeri vigilanti;
al fine di migliorare il trattamento pensionistico degli iscritti alle casse o enti che hanno adottato il metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche è, altresì, riconosciuta agli stessi la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti, sottoposte successivamente all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
tali previsioni si inquadrano anche nell'ottica di garantire la tenuta contabile nel lungo periodo del sistema delle casse professionali oltre quella di assicurare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche da esse erogate, con positivi effetti sul rapporto tra reddito professionale e trattamento pensionistico (il cosiddetto «tasso di sostituzione»),

impegna il Governo

a perseguire, nell'ottica della salvaguardia della sostenibilità del sistema pensionistico, l'obiettivo di tutelare le forme pensionistiche dei soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate.
9/1524-A/2.Garagnani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione - senza vincolo di subordinazione - iscritti alle casse professionali privatizzate, prevedendo in particolare che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse stesse (attualmente fissato al 2 per cento del fatturato lordo) sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna cassa, approvate dai Ministeri vigilanti;
al fine di migliorare il trattamento pensionistico degli iscritti alle casse o enti che hanno adottato il metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche è, altresì, riconosciuta agli stessi la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti, sottoposte successivamente all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
tali previsioni si inquadrano anche nell'ottica di garantire la tenuta contabile nel lungo periodo del sistema delle casse professionali oltre quella di assicurare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche da esse erogate, con positivi effetti sul rapporto tra reddito professionale e trattamento pensionistico (il cosiddetto «tasso di sostituzione»),

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di perseguire, nell'ottica della salvaguardia della sostenibilità del sistema pensionistico, l'obiettivo di tutelare le forme pensionistiche dei soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate.
9/1524-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Garagnani.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in oggetto intervengono sulla misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi;
le delibere delle casse e degli enti dei liberi professionisti concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso sono sottoposte all'approvazione dei ministri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni,

impegna il Governo

ad operare affinché sia in generale garantito un rapporto, proporzionalmente equo, tra l'aliquota del contributo soggettivo (a carico del professionista contribuente) e quella del contributo integrativo (che il professionista può fatturare al cliente), evitando così il determinarsi di eventuali possibili squilibri a danno dei consumatori.
9/1524-A/3.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in oggetto intervengono sulla misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi;
le delibere delle casse e degli enti dei liberi professionisti concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso sono sottoposte all'approvazione dei ministri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni,

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di operare affinché sia in generale garantito un rapporto, proporzionalmente equo, tra l'aliquota del contributo soggettivo (a carico del professionista contribuente) e quella del contributo integrativo (che il professionista può fatturare al cliente), evitando così il determinarsi di eventuali possibili squilibri a danno dei consumatori.
9/1524-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
con l'introduzione della gestione separata, prevista dalla legge 335 del 1995, cosiddetta legge Dini, è stato istituito un fondo previdenziale per assicurare a tutte le figure professionali che ne erano sprovviste un'adeguata copertura contributiva, che è divenuta, dunque, obbligatoria;
sono migliaia i contribuenti che prima dell'introduzione di tale gestione separata non hanno versato i contributi,

impegna il Governo

a garantire per quanto attiene alle sue competenze, forme di recupero della contribuzione, per gli anni antecedenti all'introduzione del Fondo gestione separata Inps, per i soggetti che in precedenza erano privi di un sistema di contribuzione obbligatorio.
9/1524-A/4.Gnecchi, Santagata, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

La Camera,
premesso che:
con l'introduzione della gestione separata, prevista dalla legge n.335 del 1995, cosiddetta legge Dini, è stato istituito un fondo previdenziale per assicurare a tutte le figure professionali che ne erano sprovviste un'adeguata copertura contributiva, che è divenuta, dunque, obbligatoria;
sono migliaia i contribuenti che prima dell'introduzione di tale gestione separata non hanno versato i contributi,

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di garantire per quanto attiene alle sue competenze, forme di recupero della contribuzione, per gli anni antecedenti all'introduzione del Fondo gestione separata Inps, per i soggetti che in precedenza erano privi di un sistema di contribuzione obbligatorio.
9/1524-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Gnecchi, Santagata, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la presente proposta di legge si è resa necessaria a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute;
di qui la necessità di interventi volti a incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione;
si è creata, infatti, una situazione di eccessiva disparità tra reddito percepito dai professionisti e ammontare pensionistico di questi, percepito al termine della vita professionale;
l'aumento della contribuzione integrativa, però non può risultare scollegato dalle contribuzioni individuali,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure affinché all'approvazione degli aumenti della contribuzione integrativa sia operato analogo aumento della contribuzione individuale.
9/1524-A/5.Santagata, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la presente proposta di legge si è resa necessaria a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute;
di qui la necessità di interventi volti a incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione;
si è creata, infatti, una situazione di eccessiva disparità tra reddito percepito dai professionisti e ammontare pensionistico di questi, percepito al termine della vita professionale;
l'aumento della contribuzione integrativa, però non può risultare scollegato dalle contribuzioni individuali,

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure affinché all'approvazione degli aumenti della contribuzione integrativa sia operato analogo aumento della contribuzione individuale.
9/1524-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Santagata, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse professionali, attualmente bloccato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo, sia autonomamente stabilito, con apposita delibera di ciascuna cassa, approvata dai Ministeri vigilanti, nei limiti del nuovo tetto massimo fissato dalla presente proposta di legge al 5 per cento del fatturato lordo, così come stabilito per le altre casse di liberi professionisti di più antica istituzione regolate dal decreto legislativo n. 509 del 1994;
gli iscritti alle casse professionali, in virtù di singoli regolamenti di gestione, sono tenuti al versamento di specifici contributi obbligatori consistenti nel contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto, e nel contributo integrativo, applicato sul volume d'affari annuale e fatturato al cliente;
lo scopo del presente progetto di legge è, tra l'altro, quello di introdurre un regime di parità di condizioni per tutte le casse e gli enti dei liberi professionisti, uniformando al 5 per cento il tetto massimo del contributo integrativo. Il progetto di legge all'esame dell'Aula offre, altresì, l'opportunità per l'incremento dei montanti contributivi migliorando sensibilmente il livello delle prestazioni previdenziali erogate;
a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti a incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi;
alla luce di quanto sopra esposto risulta ormai impellente l'esigenza di una riforma organica del sistema previdenziale dei liberi professionisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare, con le modalità che riterrà più adeguate, un riordino organico e complessivo dell'intera disciplina previdenziale dei liberi professionisti al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione.
9/1524-A/6.Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse professionali, attualmente bloccato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo, sia autonomamente stabilito, con apposita delibera di ciascuna cassa, approvata dai Ministeri vigilanti, nei limiti del nuovo tetto massimo fissato dalla presente proposta di legge al 5 per cento del fatturato lordo, così come stabilito per le altre casse di liberi professionisti di più antica istituzione regolate dal decreto legislativo n. 509 del 1994;
gli iscritti alle casse professionali, in virtù di singoli regolamenti di gestione, sono tenuti al versamento di specifici contributi obbligatori consistenti nel contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto, e nel contributo integrativo, applicato sul volume d'affari annuale e fatturato al cliente;
lo scopo del presente progetto di legge è, tra l'altro, quello di introdurre un regime di parità di condizioni per tutte le casse e gli enti dei liberi professionisti, uniformando al 5 per cento il tetto massimo del contributo integrativo. Il progetto di legge all'esame dell'Aula offre, altresì, l'opportunità per l'incremento dei montanti contributivi migliorando sensibilmente il livello delle prestazioni previdenziali erogate;
a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti a incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi;
alla luce di quanto sopra esposto risulta ormai impellente l'esigenza di una riforma organica del sistema previdenziale dei liberi professionisti,

impegna il Governo

a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di valutare l'opportunità di attuare, con le modalità che riterrà più adeguate, un riordino organico e complessivo dell'intera disciplina previdenziale dei liberi professionisti al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione.
9/1524-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MALAWI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A BLANTYRE IL 28 AGOSTO 2003 (A.C. 3365-A)

A.C. 3365-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.

A.C. 3365-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

A.C. 3365-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHÉ LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE, FATTA A BRUXELLES IL 10 MARZO 2009 (A.C. 3356)

A.C. 3356 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

A.C. 3356 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

A.C. 3356 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.