XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 agosto 2010.
Albonetti, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Menia, Miccichè, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.
(Alla ripresa pomeridana della seduta).
Albonetti, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 agosto 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
CARLUCCI: «Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli animali vivi delle specie bovina e suina e per le loro carni e parti commestibili» (3685);
CARLUCCI: «Norme concernenti il consenso dei minori a trattamenti sanitari» (3686).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a una proposta di legge.
La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Disposizioni per l'estensione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle indennità di imbarco, di navigazione, di aeronavigazione e di volo previste per il personale delle Forze armate e di polizia» (3536) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lo Presti e Sammarco.
Trasmissione dal Senato.
In data 2 agosto 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1905. - «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» (approvato dal Senato) (3687).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
LO MONTE ed altri: «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico nella regione Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004» (3579) Parere delle Commissioni II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GRANATA ed altri: «Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (3588) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X.
II Commissione (Giustizia):
VASSALLO e PES: «Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie affidatarie» (3459) Parere delle Commissioni I e XII.
VI Commissione (Finanze):
BRAGANTINI ed altri: «Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative» (3589) Parere delle Commissioni I, II, V e IX.
VII Commissione (Cultura):
S. 1905 - «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» (approvato dal Senato) (3687) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
NASTRI: «Introduzione degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche» (3600) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
NASTRI: «Disposizioni per la disciplina dei centri benessere» (3612) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.
Su richiesta delle Commissioni II (Giustizia) e X (Attività produttive), le seguenti proposte di legge - già assegnate alle Commissioni riunite II e X - sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni:
alla II Commissione (Giustizia):
SILIQUINI ed altri: «Disciplina delle libere professioni» (503) - Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
alla X Commissione (Attività produttive):
FRONER ed altri: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (1934) - Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (2077) - Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BUTTIGLIONE e COMPAGNON: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (3131) - Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DELLA VEDOVA e CAZZOLA: «Disposizioni concernenti il riconoscimento delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni professionali» (3488) - Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la relazione, relativa agli anni 2008 e 2009, riguardante il programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia (doc. XXVII, n. 23).
Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 223).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 224).
Questo documento - che sarà stampato - sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 225).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di sanità (ISS), per gli esercizi dal 2006 al 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, dalla citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 226).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 227).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 228).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con lettera in data 27 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, la prima relazione sulla valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi triennali delle università, relativa al triennio 2007-2009 (doc. CCXXXIV, n. 1).
Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con allegate le relative piante organiche e il bilancio di previsione per l'anno 2009, nonché i conti consuntivi dell'anno 2008 dei tre enti soppressi (APAT, ICRAM e INFS) di cui l'ISPRA ha assunto le funzioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissioni dal ministro della difesa.
Il ministro della difesa, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e sulla consistenza organica dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), con allegati il bilancio di previsione per l'anno 2010 e il rendiconto generale per l'anno 2009.
Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Il ministro della difesa, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2010, sul rendiconto generale per il 2009 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana (LNI), con allegati il bilancio di previsione per l'anno 2010 e il bilancio consuntivo per l'anno 2009.
Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Il ministro della difesa, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e sulla consistenza organica dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), con allegati il conto consuntivo per l'anno 2009 e il bilancio di previsione per l'anno 2010.
Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Il ministro della difesa, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e sulla consistenza organica dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), con allegati la pianta organica, il conto consuntivo per il 2009 e il bilancio di previsione per il 2010.
Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti alleato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/031 DK/Linak, Danimarca) (COM(2010)417 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Danimarca) (COM(2010)416 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2009 (COM(2010)415 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La commercializzazione delle copie di armi da fuoco (COM(2010)404 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2266 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA. PROROGA DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3660-A)
A.C. 3660-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti Di Biagio 1-quater.1, limitatamente al secondo periodo, Rugghia 1-quater.2, Servodio 1-quater.4, Soro 1-quater.5, Porta 1-quater.6, Verini 1-quater.7, Livia Turco 1-quater.13, Santagata 1-quater.18, Sarubbi 1-quater.19 e Cenni 1-quater.20;
NULLA OSTA
sugli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1-quinquies.100 e 3.100 della Commissione.
ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE
NULLA OSTA
sull'emendamento 2.200 della Commissione.
A.C. 3660-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
sopprimere l'articolo 1-ter;
sopprimere l'articolo 1-sexies;
sopprimere l'articolo 1-septies;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.63, 1.78, 1-ter.2, 1-sexies. 1, 1-sexies. 2, 1-septies. 1, 1-septies. 2, 1-septies. 3, e sugli articoli aggiuntivi 1.0200, 1.0201, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.04, 1-bis, 0.200, 2.01, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09 e 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 2.200;
PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo 1-bis.0200.
A.C. 3660-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.
1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Misure urgenti in materia di energia).
1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonché definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa.
Art. 2.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
Art. 3.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;
b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici».
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 3660-A - Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
A.C. 3660-A - Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
A.C. 3660-A - Proposte emendamentive
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Misure urgenti in materia di energia).
Sopprimerlo.
1. 1. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 2. Bossa.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 3. Nicolais, Bucchino.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro per i rapporti con le regioni.
1. 4. Arturo Mario Luigi Parisi.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro per le politiche europee.
1. 5. Pedoto.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
1. 7. Burtone.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 9. Calvisi.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 10. Capodicasa.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 11. Cardinale.
Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e con il Ministro della semplificazione normativa.
1. 12. Libè, Formisano, Ruggeri, Pezzotta.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 13. Agostini.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per i rapporti con le regioni.
1. 14. Albonetti.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per le politiche europee.
1. 15. Amici.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
1. 16. Argentin.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
1. 17. Bachelet.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 18. Berretta.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 19. Bobba.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 20. Mario Pepe (PD).
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 21. Barbi.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro per i rapporti con le regioni.
1. 22. Baretta.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro per le politiche europee.
1. 23. Bellanova.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
1. 25. Piccolo.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 26. Boccuzzi.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:, nonché con il Ministro del lavoro delle politiche sociali.
1. 27. Boffa.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: d'intesa con le regioni e le province autonome interessate con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 29. Peluffo.
Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e le province autonome.
Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 2:
primo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;
secondo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;
capoverso 4, primo periodo:
sopprimere le parole: o la provincia autonoma;
sopprimere le parole: o della provincia autonoma.
1. 200. Froner.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti:, nonché d'intesa con gli enti locali interessati.
1. 30. Carella.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti:, nonché sentiti gli enti locali interessati.
1. 31. Pistelli.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: urgenti ed indifferibili con le seguenti: necessari per comprovate nuove esigenze o circostanze non considerate o previste dai relativi piani ordinari.
*1. 32. Fadda.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: urgenti ed indifferibili con le seguenti: necessari per comprovate nuove esigenze o circostanze non considerate o previste dai relativi piani ordinari.
*1. 33. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche con le seguenti: e alla distribuzione dell'energia.
1. 34. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e alla produzione.
1. 35. Vico.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: che rivestono carattere strategico nazionale con le seguenti: qualificabili quali opere di interesse nazionale di rilevanza strategica.
*1. 36. Marchioni.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: che rivestono carattere strategico nazionale con le seguenti: qualificabili quali opere di interesse nazionale di rilevanza strategica.
*1. 37. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: allo sviluppo socio-economico con le seguenti: a comprovate esigenze di produzione energetica non risolvibili con lo sviluppo di impianti di minori dimensioni.
1. 38. Sanga.
Al comma 1, capoverso 1 sostituire le parole: allo sviluppo socio-economico con le seguenti: a comprovate esigenze di sviluppo energetico nazionale non risolvibili con l'attivazione di misure diffuse di risparmio energetico.
1. 39. Graziano.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: allo sviluppo socio-economico con le seguenti: a comprovate esigenze di produzione energetica non risolvibili con lo sviluppo, in impianti che comportino tempi di installazione e costi più contenuti.
1. 40. La Forgia.
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: socio-economico aggiungere le seguenti: ovvero relativi all'esistenza di centrali realizzate ma non funzionanti per contenziosi legati all'utilizzo di infrastrutture idrauliche di proprietà pubblica ma esercite da soggetti diversi.
1. 41. Di Biagio.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: in via prioritaria.
1. 42. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa con le seguenti: di intesa.
1. 43. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli enti locali interessati.
1. 44. Causi.
Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e purché tale finanziamento non comporti la possibilità da parte di detti soggetti privati di surrogare in tutto o in parte i mezzi ed i poteri straordinari di cui al presente comma.
1. 46. Martella.
Al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La posizione dei soggetti privati non può in nessun modo essere prevalente rispetto a quella del soggetto pubblico, il quale mantiene comunque la direzione e il controllo dell'intervento.
1. 47. Vico.
Al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La posizione dei soggetti privati non può mai essere prevalente rispetto a quella pubblica che mantiene comunque la direzione e il controllo dell'intervento.
1. 48. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 49. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino a: dallo stesso commissario con le seguenti: di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività.
*1. 51. Mastromauro.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino a: dallo stesso commissario con le seguenti: di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività.
*1. 53. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentiti con seguenti: d'intesa con le regioni e.
1. 52. Zunino.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole da:, di competenza delle amministrazioni fino a: dallo stesso commissario.
1. 54. Portas.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: o quelli più brevi fino alla fine del comma.
1. 55. Lenzi.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario.
1. 56. Benamati.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini.
*1. 57. Scarpetti.
Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini.
*1. 58. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire parole: del Ministro della semplificazione normativa e degli altri con le seguenti: e dei.
1. 59. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.
Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dello sviluppo economico.
1. 60. Levi.
Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere le parole:, nonché le strutture anche di concessionari.
1. 61. Losacco.
Al comma 1, capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole:, salvo proroga aggiungere le seguenti: non rinnovabile.
1. 62. Lucà.
Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività commissariale è sottoposta al controllo di specifici uffici della regione o della provincia autonoma che vengono costituiti unitamente con la struttura commissariale ed i cui costi sono posti a carico dell'intervento.
1. 63. Lulli.
Al comma 1 sopprimere il capoverso 4.
*1. 64. Esposito.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.
*1. 65. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 66. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 67. Madia.
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, che si esprime all'unanimità dei presenti, compreso il Presidente della regione o della provincia autonoma.
1. 68. Colaninno.
Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: dà impulso agli con le seguenti: attiva le procedure d'avvio degli.
1. 69. Marchi.
Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli interventi di cui al comma 4 sono adottati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini.
1. 70. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono compresi nello specifico, la predisposizione di un piano informativo sullo stato di avanzamento del piano di smantellamento delle centrali nucleari, il termine entro cui concludere tale operazione e azioni di sorveglianza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo finale.
1. 71. Di Biagio.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 2.
1. 72. Ginoble.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.
1. 201. Froner.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 73. Cesare Marini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2-ter. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.
1. 74. Servodio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 75. Froner.
Sopprimere il comma 3.
1. 76. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 3, sopprimere le parole da:, anche al di fuori fino alla fine del comma.
1. 77. Marco Carra.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101».
3-ter. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 3-bis, sono considerate connesse nei imiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle entrate.
1. 78. Oliverio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e favorire l'efficienza del mercato elettrico). - 1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, Terna alloca, per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 dicembre 2011, e per quantità pari a 1.000 MW, ai soggetti titolari di unità di generazione abilitate a fornire servizi di dispacciamento che siano localizzate per almeno il 60 per cento della potenza complessiva in una medesima zona di mercato, diritti che prevedono il riconoscimento all'assegnatario, se positiva, ovvero il riconoscimento a Terna da parte dell'assegnatario, se negativa, della differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona. Qualora al 1o gennaio 2012 la linea di interconnessione tra la Calabria e la Sicilia non sia entrata in operatività i) tale misura è prorogata fino alla realizzazione della linea e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 e ii) la suddetta percentuale del 60 per cento è ridotta al 45 per cento.
2. Ai fini di cui al presente articolo, ciascuna zona di mercato comprende i poli di produzione nella stessa inclusi geograficamente.
3. I diritti di copertura di cui al comma 1 prevedono una potenza costante in tutte le ore e sono assegnati a partire dal 1o gennaio 2011 a fronte di un corrispettivo annuo che deve essere riconosciuto a Terna. Tale corrispettivo non deve essere superiore ai corrispettivi per l'importazione virtuale dalla frontiera svizzera determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia n. 179/09. Per il periodo intercorrente tra il 1o settembre 2010 e il 31 dicembre 2010 il suddetto corrispettivo è ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di applicazione.
4. Terna procede ad assegnare i suddetti diritti agli aventi titolo dando priorità alle richieste appartenenti alle zone di mercato che, nell'anno precedente a quello di assegnazione, hanno registrato la differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona più elevato.
5. La differenza tra costi e i proventi derivanti a Terna dall'assegnazione dei diritti di cui al comma 1 ed al comma 6 è regolata da Terna a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n.111/06.
6. I diritti di cui al comma 1 possono essere richiesti, per ulteriori 750 MW e conseguentemente assegnati da Terna alle medesime condizioni economiche di cui al comma 3 e secondo modalità definite dal Ministro dello sviluppo economico, per il periodo di cui al comma 1, alle società consortili industriali o consorzi industriali, titolari di un contratto di dispacciamento in prelievo, già costituiti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,ovvero società utenti di dispacciamento in prelievo controllate da società consortili industriali o da consorzi industriali, già costituiti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, che abbiano avuto una potenza media annua prelevata su tutto il territorio nazionale nell'ultimo biennio superiore a 40 MW, al netto di quella prelevata dai punti di prelievo che hanno beneficiato dei corrispettivi connessi ai servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, di riduzione istantanea dei prelievi di cui alla legge del 22 marzo 2010, n. 41, dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 e al netto dei consumi da autoproduzione. Restano esclusi i soggetti che rispettano la condizione di cui sopra ma sono controllanti o controllati dalla medesima controllante di società di produzione di energia elettrica o titolari di impianti di produzione di energia elettrica per una potenza complessivamente installata superiore al 20 per cento della potenza media annua definita nel precedente periodo.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce il corrispettivo di cui al comma 3 e le relative modalità di aggiornamento e determina le modalità di attuazione del comma 5, attingendo prioritariamente dalle rendite da congestione raccolte da Terna.
8. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e incentivare un adeguato sviluppo della concorrenza, nonché per contenere i prezzi per clienti finali, i venditori di energia elettrica e gas possono chiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura per i clienti inadempienti anche nei casi in cui i medesimi clienti siano forniti da altri venditori. Tale sospensione è esclusa se relativa ad una morosità afferente ad un periodo inferiore ai quattro mesi, ovvero oggetto di contenzioso fra le parti. È fatto comunque salvo quanto previsto dalla regolazione vigente a tutela dei clienti finali non disalimentabili.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio regolamento, adotta le misure volte a rendere operativo il meccanismo di cui al comma 8.
1. 0201. Moroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e favorire l'efficienza del mercato elettrico) - 1. Al fine di favorire la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, nonché un adeguato sviluppo del sistema di approvvigionamento su tutto il territorio nazionale garantendo altresì condizioni di effettiva concorrenza nel mercato elettrico, la società Terna S.p.A., nelle more della realizzazione della linea di interconnessione tra il continente Rizziconi/Scilla e la Sicilia, Sorgente/Villafranca Tirrena, provvede all'inserimento di una linea di interconnessione virtuale finalizzata ad un incremento, pari ad almeno 1000 MW, dei limiti di transito per il funzionamento del mercato dell'energia tra le aree geografiche fisiche Sud e Sicilia.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Terna S.p.A. determina il nuovo limite di transito, che comunque non può essere superiore a 2000 MW, ed entro lo stesso termine il Gestore dei mercati energetici lo recepisce ai fini dello svolgimento delle proprie attività.
3. Le eventuali congestioni tra le aree geografiche di cui al comma 1 sono risolte dalla società Terna S.p.A. ricorrendo al mercato dei servizi di dispacciamento.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua i vigenti meccanismi di incentivazione riconosciuti alla società Terna S.p.A. nell'ambito dell'attività di approvvigionamento delle risorse di dispacciamento tenendo conto di quanto previsto al comma 3.
1. 0200. Moroni.
(Inammissibile)
ART. 1-bis.
(Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas).
Al comma 3, aggiungere, in fine le parole:, in particolare vietando l'utilizzo di tali flussi informativi a scopi commerciali.
1-bis. 1. Melandri.
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, parole: e le modalità di eventuali reclami da parte dei clienti finali in caso di errore da parte del Sistema.
1-bis. 2. Merloni.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Finanziamenti ed incentivi alle fonti rinnovabili di energia). - 1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1o gennaio 2008. Al medesimo comma 1117, secondo periodo, le parole: «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse.
1-bis. 0200. Vignali, Lazzari.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1-bis. 01. Zucchi.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
1-bis. 02. Agostini.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
1-bis. 03. Brandolini.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
1-bis. 04. Cenni.
ART. 1-ter.
(Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW).
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99, con le seguenti: il 31 dicembre 2007.
1-ter. 1. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per potenza media nominale annua di 1 MW incentivata con la tariffa onnicomprensiva si intende la potenza media netta ceduta in rete nell'anno.
1-ter. 2. Di Biagio.
ART. 1-quater.
(Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza media nominale annua non superiore ad 1 MW sono assentiti con DIA. Sono nulle le normative regionali più restrittive.
1-quater. 1. Di Biagio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili recanti soglie superiori (e comunque fino a un MW) a quelle di cui alla Tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) completamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei lavori relativi alla realizzazione degli stessi impianti di produzione;
b) completamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei lavori relativi alla realizzazione della linea elettrica degli stessi impianti di produzione;
c) completamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei lavori relativi alla realizzazione della cabina primaria di trasformazione per la connessione in alta tensione a servizio di sistemi complessi di impianti.
2. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si considerano soddisfatte anche qualora l'impianto di produzione non dovesse entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dalle difficoltà del Gestore locale di rete di completare le opere e/o le attività a proprio carico.
1-quater. 202. Sardelli, Iannaccone, Belcastro, Milo.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Lazio.
1-quater. 2. Rugghia.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Puglia.
1-quater. 4. Servodio.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Sardegna.
1-quater. 5. Soro.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Sicilia.
1-quater. 6. Porta.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Umbria.
1-quater. 7. Verini.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Piemonte.
1-quater. 13. Livia Turco.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Emilia Romagna.
1-quater. 18. Santagata.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Campania.
1-quater. 19. Sarubbi.
Al comma 1, sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Toscana.
1-quater. 20. Cenni.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, a condizione che fino alla fine del comma.
1-quater. 200. Gibiino, Germanà, Lisi, Ghiglia, Franzoso, Piffari, Tommaso Foti, Bonciani, Garofalo, Murgia, Pugliese, D'Anna, Del Tenno, Berardi, Vessa, Barani, De Luca, Catone, Girlanda, Castellani, Bocciardo, Pagano, Fucci, Libè, Vincenzo Antonio Fontana, Cosenza, Torrisi, Barba.
Al comma 1, sostituire le parole da: novanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. 100.(ex 1-quinquies. 100. Nel testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora l'impianto di produzione non dovesse entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dalle difficoltà del Gestore locale di rete a completare le opere e le attività a proprio carico, entro novanta giorni dalla data del completamento delle predette opere e attività.
1-quater. 205. Boccia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine si intende sospeso a fronte della certificazione, trasmessa a cura del richiedente, da cui risulti che il ritardo è ascrivibile esclusivamente alle difficoltà di connessione degli impianti alla rete, per responsabilità degli enti gestori della rete elettrica.
1-quater. 203. Iannaccone, Sardelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti sono considerati entrati in esercizio nel momento in cui la conclusione dei lavori e l'esecuzione degli stessi nel rispetto delle leggi sono certificate da un tecnico abilitato.
1-quater. 201. Mariani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di denuncia di inizio attività relative ad impianti che:
a) pur avendo completato, dandone dimostrazione, l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione degli stessi impianti di produzione, non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dall'impossibilità del Gestore locale di rete di completare le opere e/o le attività a proprio carico;
b) pur dimostrando la completa esecuzione dei lavori relativi alla linea elettrica, tuttavia non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dall'impossibilità del Gestore locale di rete di completare le opere e/o le attività a proprio carico;
c) in relazione a sistemi complessi di impianti aventi un punto di raccolta per la connessione in alta tensione, per i quali il soggetto proponente dimostri la completa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della cabina primaria di trasformazione, tuttavia non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dall'impossibilità del Gestore locale di rete di completare le opere e/o le attività a proprio carico.
1-quater. 204. Ruggeri, Libè, Anna Teresa Formisano, Pezzotta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 4 giugno 2010, n. 96, le procedure di autorizzazione, ivi compresi i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, di certificazione e di concessione di licenze, relative agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, sono assoggettate, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
1-quater. 24. Nannicini.
ART. 1-quinquies.
(Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
Al comma 1, sostituire le parole da: novanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale termine si intende sospeso a fronte della certificazione, trasmessa a cura del richiedente, da cui risulti che il ritardo è ascrivibile esclusivamente alle difficoltà di connessione degli impianti alla rete, per responsabilità degli enti gestori della rete elettrica.
1-quinquies. 100. La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie aggiungere le seguenti:, non inferiori al 75 per cento del valore dell'impianto,
1-quinquies. 1. Ciriello.
Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie aggiungere le seguenti:, non inferiori al 70 per cento del valore dell'impianto,
1-quinquies. 2. Coscia.
Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie aggiungere le seguenti:, non inferiori al 65 per cento del valore dell'impianto,
1-quinquies. 3. Damiano.
Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie aggiungere le seguenti:, non inferiori a 500.000 euro,
1-quinquies. 4. D'Antoni.
Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie aggiungere le seguenti:, non inferiori a 400.000 euro,
1-quinquies. 5. De Biasi.
ART. 1-sexies.
(Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico).
Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: adotta le iniziative ed i provvedimenti necessari a rendere permanenti le condizioni di sicurezza del sistema anche in relazione al contributo offerto dalla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine dispone.
1-sexies. 1. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Considerata la rilevanza della produzione di energia idroelettrica ai fini della sicurezza del sistema elettrico e della capacità di modulazione dello stesso, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministrazione competente, 5 anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di un più efficiente utilizzo delle risorse oggetto della concessione. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate di sei anni. Se alla data di scadenza di una concessione, non si fosse ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente sarà comunque tenuto a gestire le grandi derivazioni fino al subentro dell'aggiudicatario, alle stesse condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di concessione. Nel caso in cui, in tale periodo, si dovessero rendere necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato-Regioni determina con decreto i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri concernenti la procedura di gara in conformità di quanto previsto al precedente comma 1, tenendo anche conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Decorso inutilmente tale termine, le Regioni, previa definizione con legge regionale dei predetti requisiti e parametri e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1 e quanto previsto dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, indicono le gare comunicando al Ministero dello sviluppo economico gli estremi di pubblicazione dei relativi bandi».
2-ter. L'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico prevede il trasferimento del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua. le condotte forzate, i canali di scarico, i beni, gli edifici, i macchinari, gli impianti di utilizzazione, di trasformazione) dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un corrispettivo pari al valore di mercato dei beni strumentali all'esercizio della concessione, entrambi predeterminati di comune accordo dall'amministrazione competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
Il bando di gara deve prevedere altresì le modalità e i termini di corresponsione del corrispettivo di cui al comma precedente. Il concessionario uscente comunica all'amministrazione competente la descrizione del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione. Il concessionario uscente è altresì obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici ed ai macchinari funzionali all'esercizio della concessione a personale incaricato dall'amministrazione competente.
In caso di mancato accordo tra l'amministrazione competente ed il concessionario uscente riguardo alle modalità e al corrispettivo di trasferimento dei beni cui al precedente comma primo, la relativa controversia è decisa da un collegio con funzioni di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, composto da tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri ed il terzo, i cui oneri sono a carico di entrambe le parti, nominato, dal presidente del Tribunale Superiore delle Acque. Il collegio procede alla determinazione degli elementi di cui al precedente comma primo, secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano, in ogni caso, conto dei valori di mercato dei beni oggetto di trasferimento.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione».
2-quater. I commi 489, 490 e 491 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
1-sexies. 2. Federico Testa.
ART. 1-septies.
(Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 marzo 2011.
1-septies. 3. Morassut.
Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono effettuare con la seguente: effettuano.
1-septies. 1. Narducci.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Restano esclusi dal termine previsto dal comma 1 i lavori di connessione alla rete elettrica nazionale terminati entro il 31 maggio 2010».
1-septies. 2. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.
ART. 1-novies.
(Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA).
Sopprimerlo.
*1-novies. 1. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.
Sopprimerlo.
*1-novies. 2. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, sostituire le parole: che può notificare con le seguenti: che deve notificare.
1-novies. 3. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Dopo l'articolo 1-novies, aggiungere il seguente:
Art. 1-decies. - (Separazione proprietaria della rete di trasporto del gas). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.; conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 96, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011.
1-novies. 01. Lulli.
Dopo l'articolo 1-novies, aggiungere il seguente:
Art. 1-decies. - (Definizione di potenza degli impianti di fonti rinnovabili). - 1. Nell'ambito della promozione dell'energia elettrica da biomasse, il Governo procede alla interpretazione e al chiarimento della definizione di «potenza media nominale annua, come riportata dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in raccordo con le autorità amministrative competenti, che non introduca delle disparità tra le diverse fonti energetiche rinnovabili e che sia congrua con la produzione di energia elettrica da biomasse e tale che limiti a 1 MW la potenza media annua riversata in rete, senza porre limiti alla potenza del generatore elettrico in modo tale che possa soddisfare anche le utenze interne».
1-novies. 02. Di Biagio.
Dopo l'articolo 1-novies, aggiungere il seguente:
Art. 1-decies. - (Meccanismi di transizione graduale per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che aderiscano al regime della perequazione). - 1. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-novies. 0200. Girlanda.
(Inammissibile)
ART. 2.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 novembre 2010.
2. 1. D'Antona.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 15 dicembre 2010.
2. 2. Gianni Farina.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
2. 3. Farinone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A, come modificato dal comma 1, deve considerarsi perentorio.
2. 4. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità ed in posizione di terzietà, secondo i principi del diritto comunitario, l'attuazione dei programmi comunitari di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi comunitari, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. 200.La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Proroga detrazioni per investimenti in efficienza energetica). - 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012».
2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, stimati in 500 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sue successive modificazioni, e per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione di 500 milioni di euro per il 2013 e 200 milioni per il 2014, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
2. 01. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
(Inammissibile)
ART. 3.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).
Sopprimerlo.
*3. 1. Realacci.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*3. 2. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 5. Braga.
Sopprimere il comma 1.
3. 4. Bocci.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 2009, n. 99 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi.
3. 12. Bratti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 con le seguenti: salvo gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici.
3. 100. La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche in enti culturali,
3. 6. Fedi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche in enti assistenziali,
3. 7. Ferranti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche in enti di culto,
3. 8. Fioroni.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche in enti-fiera,
3. 9. Fluvi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche conferite nelle università degli studi a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici,
3. 10. Garavini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché agli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti:, escluse le cariche conferite nelle istituti di formazione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici,
3. 11. Gasbarra.
Sopprimere il comma 2.
3. 13. Iannuzzi.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 5, lettera g), le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 30.000 euro e non superiori nel massimo a 190 milioni di euro».
3. 18. Ventura.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 5, lettera g), le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 35.000 euro e non superiori nel massimo a 180 milioni di euro».
3. 19. Tidei.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 5, lettera g), le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 180 milioni di euro».
3. 20. Trappolino.
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 5, lettera g), le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 170 milioni di euro».
3. 21. Vaccaro.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 15. Margiotta.
Al comma 2 sostituire la lettera a), con la seguente:
al comma 8, quarto periodo, le parole: «possono procedere all'audizione» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all'audizione pubblica».
3. 17. Motta.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 12, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
3. 27. Gatti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 200. Giachetti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 14, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,7 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 30. Gentiloni Silveri.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 14, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,6 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 31. Viola.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200,000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».
2. Al del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;
b) all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh», sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».
3. 03. Sanga.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole da: «attraverso l'acquisto di battelli» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «favorendo un sempre più ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti tale attività un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli alimentati ad energia solare effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale».
3. 04. Froner.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 27, comma 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 05. Fadda.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano energetico e ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna entro l'anno 2011 una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato a seguito di notifica e decisione positiva dei competenti organi della Commissione Europea, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i contenuti ed i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:
a) assegnazione della concessione e contestuale messa in disponibilità da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;
b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore del Sistema Elettrico dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, eventualmente modificato a seguito della decisione comunitaria al fine di adeguarlo alla normativa europea per gli aiuti di stato relativa alla tipologia di intervento;
c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;
d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);
e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi di energia per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;
f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;
g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo;
h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;
i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che dimostrino il contenimento dei tempi di esecuzione;
l) il riconoscimento al concessionario di una compensazione, a valere sul sistema di remunerazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, dei sovra costi derivanti dall'estrazione e dall'uso del carbone Sulcis. La compensazione dei sovra costi è riconosciuta a fronte della imposizione alla miniera dell'onere di servizio pubblico consistente nella fornitura - per una quantità non superiore ad un terzo della capacità produttiva del sito - a prezzi in linea con il mercato, di carbone da utilizzare nella conduzione degli impianti di generazione elettrica assoggettati al sistema di operatore elettrico virtuale di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge. Analogo onere di servizio pubblico, reso a prezzi in linea con il mercato, grava sugli impianti oggetto di concessione per lo stoccaggio del biossido di carboni o e degli altri dei residui di utilizzazione del carbone estratto dalla miniera. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione».
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 06. Calvisi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 07. Gianni Farina.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».
*3. 02. Fadda.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».
*3. 02.(Testo modificato nel corso della seduta) Fadda, Mereu, Palomba.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».
*3. 0200. Pili.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».
*3. 0200.(Testo modificato nel corso della seduta) Pili.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
3. 08. Marrocu.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate in Sardegna che utilizzino gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari ai differenziale di prezzo con il metano.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
3. 09. Melis.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis. - 1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo Economico 28 dicembre 2007, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui ai comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 010. Pes.
A.C. 3660-A - Proposte emendative riferite all'articolo unico
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 1. Quartiani.
Al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quindici.
Dis. 1. 3. Ghizzoni.
Al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sedici.
Dis. 1. 2. Bressa.
A.C. 3660-A - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», risulta così modificato dalla legge n. 99 del 2009: «14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;
al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara «entro il 31 dicembre 2010»;
il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto«;
l'unica risorsa carbonifera italiana è concentrata nel bacino del Sulcis Iglesiente, localizzato nella Sardegna sud-occidentale;
si tratta di un deposito di carbone sub-bituminoso di età eocenica, costituito da numerosi strati di carbone, con potenze variabili da pochi centimetri a qualche metro, intercalati a calcari, marne, argille carboniose ed arenarie;
l'attuale area di interesse minerario, che ricopre solo una limitata parte del bacino (circa 20 kmq) contiene, in base alle più recenti stime sulle riserve coltivabili nelle attuali condizioni, oltre 57 milioni di tonnellate di carbone mercantile con potere calorifico maggiore di 5000 kcal/kg ed elevato contenuto di ceneri e zolfo;
il bacino carbonifero, le cui attività estrattive erano state sospese nel 1972, è stato riattivato nel 1997 nel quadro del Piano di disinquinamento del territorio Sulcis Iglesiente;
in particolare, con DPCM del 30 gennaio 1990, il territorio del Sulcis Iglesiente è stato dichiarato «area ad elevato rischio di crisi ambientale» in relazione all'elevata concentrazione di impianti industriali ed energetici. Il relativo piano di disinquinamento e risanamento, approvato con il DPCM del 23 aprile 1993 ed attuato con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, prevede fondamentalmente due piani di azione:
interventi sugli impianti industriali esistenti, finalizzati ad un adeguamento dei limiti di emissioni nell'ambiente ed al ripristino di specifiche situazioni di degrado;
promozione dello sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis Iglesiente, la cui origine risale alla legge n. 351 del 1985 («Norme per la riattivazione del bacino minerario del Sulcis») ed ai successivi studi finalizzati all'utilizzo energetico ed eco-compatibile del carbone Sulcis. In sintesi, il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 («Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis Iglesiente») stabilisce che, ai fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis, venga affidata una «concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione»;
attualmente la miniera ha una capacità produttiva di circa 400.000 t/anno. Alla centrale ENEL Produzione di Portovesme sono destinate 300.000 tonnellate annue di carbone, conferite in quantità mensili di 20-25.000 tonnellate, compatibilmente con le esigenze produttive dell'ENEL. La società Carbosulcis dispone di un organico complessivo di circa 500 minatori;
il coordinamento Regione/MAP ha elaborato nel corso del 2002 e dei primi mesi del 2003 alcune ipotesi alternative in linea con quelle previste dal regolamento comunitario 1407/02 sugli aiuti di Stato all'industria carbonifera;
l'Italia importa via mare circa il 99 per cento del totale del proprio fabbisogno di carbone ed esso viaggia, per la metà, su navi bulk carrier della flotta italiana, composta da circa 60 imbarcazioni con una capacità complessiva di carico superiore ai 4,6 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda le provenienze, esse sono molto diversificate in relazione alla qualità ed agli impieghi dei carboni richiesti dal sistema industriale nazionale. I principali paesi d'importazione sono gli USA, il Sud Africa, l'Australia, l'Indonesia e la Colombia, con quote significative provenienti anche dal Canada e dal Venezuela;
le importazioni totali di combustibili solidi fossili sono diminuite dell'1 per cento circa, passando dai 20,1 milioni di tonnellate del 2001 ai 19,8 del 2002: il contributo maggiore è derivato dal carbone da vapore (+11 per cento) e dal coke metallurgico (+12 per cento), mentre il carbone da coke ha fatto registrare un calo del 24 per cento;
l'impiego pulito del carbone potrebbe inoltre beneficiare delle iniziative avviate nel settore delle tecnologie per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica, che risulta anche fortemente complementare a quello della produzione di idrogeno come vettore energetico. In tale prospettiva nel giugno 2003 l'Italia ha aderito al «Carbon Sequestration Leadership Forum», un'iniziativa di collaborazione internazionale promossa dagli Stati Uniti per finalizzare e concentrare gli sforzi per lo sviluppo di tecnologie per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica;
il Ministero delle attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna hanno siglato, il 25 febbraio 2003, una piattaforma programmatica per il rilancio dell'area del Sulcis. In tale ambito hanno previsto l'affidamento di uno «studio di fattibilità per gli approfondimenti riguardanti la individuazione delle opportune soluzioni tecnologiche, la sostenibilità economico-finanziaria, amministrativa e soprattutto ambientale con particolare riferimento alle condizioni circa la realizzazione di una capacità produttiva termoelettrica, che, oltre al rilancio della miniera, possa consentire favorevoli ricadute anche come alimentazione elettrica per le industrie di base dell'area, verificando la possibilità di costi dell'energia comparabili con quelli attualmente riconosciuti dai regimi speciali in essere»;
in attuazione di quanto previsto nella citata piattaforma programmatica, la Regione autonoma della Sardegna-assessorato dell'Industria ed il Ministero delle attività produttive, hanno costituito un comitato tecnico per sovrintendere all'affidamento ed alla realizzazione dello studio di fattibilità ed hanno incaricato la società Sotacarbo SpA per la predisposizione dello stesso;
lo studio «Progetto integrato miniera-centrale», partendo dall'analisi di fattibilità tecnica, ambientale, normativa, economica e finanziaria di un progetto integrato finalizzato allo sviluppo della miniera di carbone del Sulcis ed alla sua verticalizzazione con una nuova centrale termoelettrica, con disponibilità di energia in eccesso, al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico dell'area, ha individuato uno schema progettuale realizzabile e le azioni necessarie alla sua implementazione;
l'analisi del quadro normativo è stata incentrata sul DPCM 23 aprile 1993 «Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente», sul decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, quale strumento di attuazione per lo sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis Iglesiente, sulle modifiche intervenute nell'ambito della legge n. 99 del 2009 e sui regolamenti comunitari in materia;
il Piano di disinquinamento si pone come obiettivo quello di individuare le misure più urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per favorire il ripristino ambientale dell'area;
il Piano contestualmente indica l'importanza di avviare un processo parallelo di innovazione tecnologica in grado di incrementare la produttività e l'occupazione;
tra i programmi di sviluppo che devono conciliarsi con l'operazione di disinquinamento dell'area, il Piano fa riferimento esplicito a quelli relativi allo sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis;
il decreto del Presidente della Repubblica prevede l'affidamento di una concessione integrata, di durata trentennale, per la gestione della miniera del Sulcis e la realizzazione e gestione di un impianto IGCC per la produzione di energia elettrica;
per favorire il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e disinquinamento, già definiti dal Piano di disinquinamento, il decreto prevede la concessione di un articolato quadro agevolativo (la messa a disposizione gratuita dell'area, il trasferimento a titolo gratuito della titolarità delle concessioni minerarie della Carbosulcis SpA, la concessione di agevolazioni finanziarie, l'assimilazione della gassificazione del carbone Sulcis alle fonti rinnovabili, la possibilità di cessione all'Enel del carbone prodotto fino all'entrata in esercizio degli impianti di gassificazione, un prezzo di cessione incentivato per l'energia elettrica prodotta) nel rispetto di precisi vincoli (l'utilizzo della tecnologia di gassificazione integrata a ciclo combinato, l'adozione di una potenza elettrica netta di impianto compresa tra 350 e 450 MW, il rispetto dei vincoli ambientali prefissati, il mantenimento dei livelli occupazionali per tutta la durata della concessione, e da ultima la cattura e lo stoccaggio di Cot. A questi vincoli si sono aggiunti anche quelli scaturiti dal giudizio di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente il 4 agosto 1999 (DEC/VIA/3865) a causa della mancata realizzazione del progetto integrato così come predisposto da ATI Sulcis, in ottemperanza al dettato del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e delle prescrizioni ad esso collegate, la ristrutturazione e il rilancio della miniera richiedono necessariamente l'individuazione di nuove soluzioni tecnologiche in grado di coniugare esigenze ambientali ed economiche;
dall'analisi del sistema elettrico regionale è risultata evidente la condizione di notevole svantaggio della Sardegna rispetto alle altre regioni italiane ed europee in ordine ai seguenti fattori:
mancanza di disponibilità del gas naturale;
più elevato costo dell'energia;
più limitate possibilità di innovazione tecnologica nel settore energetico;
maggiore costo della protezione ambientale;
maggiore vulnerabilità del sistema in caso di crisi petrolifera;
esigenze di autosufficienza e maggior costo dell'infrastrutturazione in relazione alla situazione di insularità;
è risultato inoltre evidente che il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia potrebbe avere effetti non immediati e comunque più limitati in Sardegna rispetto al resto del territorio nazionale. È prevedibile infatti che ciò determinerà senz'altro benefici sensibili e immediati nel resto dell'Italia dove esistono maggiori potenzialità di sviluppo della concorrenza per la presenza di numerosi soggetti produttori e distributori pubblici e privati e per la possibilità di integrazione con le reti di altri paesi comunitari. Non altrettanto potrà avvenire in Sardegna, almeno nel breve periodo, in relazione alla sua condizione di insularità, al limitato territorio e alle ridotte possibilità di integrazione con il resto del sistema nazionale e, quindi, alle scarse potenzialità di sviluppo della concorrenza nel settore energetico;
per le altre regioni in condizioni di continuità territoriale la situazione di deficit o surplus energetico, nell'ambito di un sistema basato su reti energetiche integrate a livello nazionale e transnazionale, non riveste particolare rilevanza, ciò non è per la Sardegna, per la quale è viceversa richiesta una maggiore autonomia, stante la mancanza di disponibilità di gas naturale e i vincoli strutturali e di rete per quanto riguarda l'energia elettrica;
la carenza di riserva di potenza rappresenta un notevole elemento di criticità e di vulnerabilità per l'esercizio della rete sarda; il problema è aggravato dalla condizione di insularità poiché il supporto della rete nazionale è in ogni caso limitato dalla modesta potenzialità e dalla precarietà del collegamento con il resto del paese;
il sistema elettrico della Sardegna necessita pertanto di una adeguata riserva di potenza, ovvero di un adeguato sovradimensionamento del parco di generazione;
il Ministero dell'industria, con decreto del 7 agosto 2000 tra l'altro stabilisce che «Nella regione Sardegna, ove è necessario assicurare nei prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore all'80 per cento, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio di riserva di potenza, assegna la priorità a nuove realizzazioni di impianti che utilizzano carbone e che non godano di strumenti di incentivazione in conto energia»;
gli scenari possibili di evoluzione del sistema di generazione elettrica della Sardegna evidenziano che il deficit di riserva è destinato ad accentuarsi nel prossimo futuro in considerazione dei seguenti fattori ed eventi:
nella sua attività di pianificazione il GRTN considera un aumento della domanda di energia elettrica in Italia per il prossimo decennio al tasso medio annuo del 3 per cento, con un maggior valore, del 3,2 per cento, al sud e nelle isole;
la punta oraria di potenza richiesta dalla rete sarda, aumenta con un tasso di crescita perfino superiore al tasso annuo di crescita della domanda di energia elettrica;
l'evoluzione della potenza del sistema di generazione del sistema elettrico regionale al 2012 considerando i soli impianti di generazione evidenzia l'esigenza di porre rimedio con urgenza alla situazione di sofferenza del sistema di generazione elettrica della Sardegna che nel prossimo futuro sarà chiaramente caratterizzato, senza prospettive di immediata soluzione, da una crescente vulnerabilità e insicurezza di gestione;
l'esame degli scenari effettuati sull'evoluzione del sistema di generazione elettrica della Sardegna ha dimostrato che la realizzazione di una nuova centrale a carbone localizzata nel Sulcis e di una sua presunta entrata in servizio nei minimi tempi tecnici necessari, non è affatto strumentale alla sola soluzione del «problema Sulcis» ma può rappresentare un importante elemento di razionalizzazione del sistema di generazione elettrica della Sardegna fondamentale per la ricostituzione della riserva di potenza dello stesso, a prescindere dai benefici che ne risulterebbero per i settori minerario e metallurgico del Sulcis;
l'analisi sulla domanda di energia elettrica si è incentrata sui consumi di energia delle industrie energivore del polo di Portovesme (stabilimento Eurallumina, stabilimento ALCOA, stabilimento ILA e stabilimento Portovesme srl) e loro previsioni;
la realizzazione di una nuova centrale da 650 MW consentirebbe teoricamente di coprire l'intera domanda individuata, nei limiti dettati dalle esigenze di una gestione economicamente sostenibile, nonché dai vincoli di natura tecnico-normativa stabiliti dagli eventuali provvedimenti legislativi promulgati ad hoc e dagli accordi che potranno essere liberamente stipulati dai vari operatori industriali coinvolti;
la centrale potrebbe teoricamente soddisfare l'intero fabbisogno di energia elettrica del sistema industriale di Portovesme, per una potenza complessiva dell'ordine di 400 MW, e la restante produzione, corrispondente ad una potenza di 250 MW circa, potrebbe essere ceduta al GRTN a prezzo incentivato. In alternativa la centrale potrebbe cedere al GRTN, a prezzo incentivato, la massima quantità possibile di energia elettrica (corrispondente ad una potenza di 450 MW con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994) destinando allo sviluppo economico dell'area la restante quota corrispondente ad una potenza di circa 200 MW, pari al 50 per cento circa dell'intero fabbisogno del sistema industriale di Portovesme;
la possibilità «teorica» di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica del sistema industriale di Portovesme è pertanto verificata. Peraltro, la realizzazione della nuova centrale a carbone va oltre le specifiche esigenze del sistema industriale in oggetto;
l'Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002 sugli aiuti di stato all'industria carboniera;
tale regolamento comunitario esamina lo squilibrio concorrenziale del carbone comunitario rispetto al carbone importato che ha imposto all'industria carboniera negli ultimi decenni l'adozione di importanti misure di ristrutturazione e riduzione di attività;
la Comunità è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, una diversificazione delle fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti consentirà di creare condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità;
risulta quindi necessario, come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure che permetteranno di garantire l'accesso a riserve carboniere, e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario;
il Parlamento europeo ha adottato il 16 ottobre 2001 una risoluzione sul Libro verde della Commissione su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che riconosce l'importanza del ruolo del carbone in quanto fonte autoctona di energia. Il Parlamento ritiene che occorra prevedere un sostegno finanziario alla produzione carboniera, pur riconoscendo la necessità di accrescere l'efficacia di questo settore e di ridurne le sovvenzioni;
il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione - che è espressione del principio generale di precauzione - è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato;
una produzione minima di carbone contribuirà, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, a mantenere una percentuale di fonti interne di energia primaria che consentirà di rafforzare significativamente la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, una percentuale di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile;
il regolamento (CE) n. 1407/2002 richiamato, conformemente al principio di proporzionalità, prevede che la produzione di carbone sovvenzionato deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di sicurezza energetica. Gli aiuti accordati dagli Stati membri saranno quindi limitati alla copertura dei costi di investimento o delle perdite alla produzione corrente quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di accesso alle riserve carboniere;
gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento di un accesso a riserve carboniere a titolo della sicurezza energetica dovrebbero essere destinati alle unità di produzione che potrebbero contribuire a tale obiettivo a condizioni economiche soddisfacenti. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera;
una produzione minima di carbone sovvenzionata, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2002, contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia europea in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone e consentirà di trasferirla nelle regioni grandi produttrici di carbone fuori dell'Unione. Tale politica contribuirà ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra a livello mondiale;
sempreché siano compatibili con il regime istituito dal richiamato regolamento comunitario, gli Stati membri possono anche concedere, all'industria carboniera, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti a favore della tutela dell'ambiente ed aiuti alla formazione. La loro concessione dovrà essere conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla Commissione per queste categorie di aiuti;
il regolamento (CE) n. 1407/2002 che stabilisce regole per la concessione di aiuti di Stato volti a contribuire alla ristrutturazione dell'industria carboniera si applica fino al 31 dicembre 2010;
il rilancio del progetto integrato miniera centrale rappresenta la soluzione ottimale e decisiva per l'intero comparto energivoro del Sulcis senza la quale l'intero sistema produttivo rischia di trovarsi dinnanzi ad un punto di non ritorno con la cessazione delle tariffe speciali energetiche;
la legge nazionale n. 99 del 2009 ha dunque stabilito che la concessione mediante procedure di gara deve avvenire «entro il 31 dicembre 2010» così come il regolamento comunitario resta in vigore sia al 31 dicembre 2010;
i tempi a disposizione appaiono assolutamente ristretti e impongono un'immediata accelerazione di tutte le procedure tecniche e amministrative che risultano decisive per l'avvio del progetto richiamato in premessa;
sia la Regione Sardegna che il Governo nazionale non hanno ancora compiuto atti formali e sostanziali che possano far ritenere possibile il raggiungimento dell'obiettivo di rilancio del progetto Miniera centrale Sulcis;
il mancato raggiungimento di questo obiettivo costituirebbe un danno irrimediabile che andrebbe a sommarsi ai tanti e colpevoli ritardi del cinquennio 2004/2009,
impegna il Governo
a convocare con urgenza un'apposita conferenza di servizi per verificare lo stato di attuazione delle norme previste nella legge n. 99 del 2009 relativamente all'utilizzo del carbone Sulcis e la realizzazione del sistema integrato Miniera centrale;
ad attivare le opportune interlocuzioni con la Commissione europea al fine di prevedere un percorso condiviso sia per la realizzazione del progetto Miniera centrale che per l'inserimento tra gli oneri a carico dello Stato anche quelli relativi alla ricerca applicata relativa alla cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica;
a valutare, anche alla luce dei tempi ristretti, l'ipotesi del diretto coinvolgimento, in regime di autoproduzione, delle industrie energivore del Sulcis per la realizzazione della nuova centrale, considerato che a luglio 2003 sia Portovesme Srl, Alcoa e Eurallumina avevano presentato al Ministero, attraverso la Regione, apposito progetto;
a proporre una proroga di un anno per le procedure di gara d'appalto internazionale per il progetto Miniera-centrale previste nella legge n. 99 del 2009;
a chiedere sin d'ora uno slittamento dei tempi di scadenza del regolamento CE n. 1407/2002, sia al fine di poter adempiere agli obblighi di legge in materia di appalti e concessioni, sia per poter meglio affrontare la questione rilevante degli oneri relativi alla cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica.
9/3660-A/1.Pili, Torrisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-quater del provvedimento in esame fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003, ponendo però la condizione che gli impianti entrino in esercizio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
i soggetti che realizzano i suddetti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbero non riuscire a farli entrare in esercizio entro il menzionato termine dei novanta giorni anche indipendentemente dalla loro volontà e diligenza, per esempio nel caso in cui il gestore di rete non abbia effettuato la connessione dell'impianto alla rete elettrica entro tale termine nonostante si sia provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica in tempo utile;
l'esclusione dalla procedura della DIA determinerebbe per i soggetti in questione una ingiustificata disparità di trattamento e notevoli danni, poiché si troverebbero in una situazione di irregolarità per quanto riguarda le procedure di realizzazione degli impianti, con inevitabili ripercussioni economiche nonché con il rischio di vedersi comminate delle sanzioni, per circostanze indipendenti dalla propria volontà;
ciò appare ancora più iniquo e inaccettabile, tenendo conto che i soggetti in questione hanno avviato la realizzazione degli impianti facendo affidamento e in conformità a disposizioni regionali, quindi la procedura della DIA è stata seguita sulla base di norme effettivamente vigenti seppur non coerenti con la normativa statale,
impegna il Governo
a predisporre idonei provvedimenti in via amministrativa e, se necessario, di carattere legislativo, per chiarire che la condizione suddetta relativa all'entrata in esercizio degli impianti non si applica nei casi in cui il mancato rispetto della stessa condizione dipenda da cause non imputabili ai soggetti che realizzano gli impianti.
9/3660-A/2.Lazzari, Torrisi, Lisi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1-quater, prevede che sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, a condizione che l'entrata in esercizio degli impianti avvenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
si ritiene opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1-quater prevedendo che siano fatti salvi gli effetti relativi ad impianti che realizzano almeno uno dei seguenti punti:
1) siano in corso i cantieri per la realizzazione del progetto e dei relativi cavidotti;
2) siano stati appaltati interamente i lavori per l'intera realizzazione dell'opera e siano stati versati congrui acconti sul corrispettivo del contratto;
3) sia stata acquistata la maggior parte delle attrezzature per la realizzazione del progetto;
4) siano stati stipulati accordi per il finanziamento dell'intero progetto;
5) venga dimostrata la completa esecuzione dei lavori relativi alla linea elettrica;
6) venga dimostrata la completa esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere quanto disposto dall'articolo 1-quater del provvedimento in esame anche agli impianti che realizzano uno dei punti previsti in premessa, anche alla luce del successivo articolo 1-quinquies (garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) in quanto le fattispecie di cui ai punti 1, 2 e 3 citati alla premessa indicano in maniera inequivocabile la natura industriale e non speculativa dell'intervento.
9/3660-A/3.Germanà, Gibiino, Torrisi, Lisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-quinquies del provvedimento in esame prevede che le richieste di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili devono essere accompagnate da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente e degli eventuali subentranti, al fine di impedire attività con intenti speculativi, più che di reale produzione energetica;
è opportuno che in tale ambito le installazioni rispondano a criteri di efficienza energetica al fine di non disperdere preziose risorse economiche e di non incrementare ingiustificatamente le componenti tariffarie energetiche a carico dei cittadini e delle imprese;
è opportuno altresì che le richieste di installazione siano accompagnate da adeguate valutazioni costi-benefici, nonché di impatto sull'economia delle aree limitrofe, anche al fine di evitare l'abbandono degli impianti al termine del periodo di incentivazione,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del citato articolo 1-quinquies, a valutare la possibilità di introdurre a carico dei richiedenti l'autorizzazione a costruire impianti di energia rinnovabile in particolare eolici e fotovoltaici, l'obbligo di:
a) fornire veritiere informazioni sulla reale capacità produttiva dell'impianto e sulla sua capacità di essere economicamente sostenibile in assenza del regime di incentivazione;
b) fornire una adeguata valutazione costi-benefici sugli impatti ambientali ed economici delle opere, ivi comprese quelle accessorie alla realizzazione (strade, elettrodotti ecc.);
c) consentire la partecipazione alle assemblee di servizi, relative alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili, anche ai soggetti economici i cui interessi possano essere offesi dalla realizzazione dell'impianto;
d) introdurre in favore dei soggetti di cui al punto c) adeguate misure di compensazione economica, qualora sia verificato un danno economico effettivo.
9/3660-A/4.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (A.C. 3660-A);
premesso che:
l'articolo 1-quater del provvedimento in esame (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili) fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
la procedura di denuncia di inizio attività cui si riferisce la norma è quella disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
considerato che:
la legge, al pari della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non può avere effetti retroattivi che peggiorino i diritti quesiti e/o i rapporti esauriti, quali le iniziative che realizzino almeno una delle seguenti condizioni: 1) siano in corso i cantieri per la realizzazione del progetto e dei relativi cavidotti; 2) sia stata acquistata la maggior parte delle attrezzature per la realizzazione del progetto; 3) siano stati appaltati interamente i lavori per l'intera realizzazione dell'opera e siano stati versati acconti pari almeno al 10 per cento del corrispettivo totale del contratto; 4) siano stati stipulati accordi per il finanziamento dell'intero progetto; 5) sia ultimata l'esecuzione dei lavori relativi alla linea elettrica; 6) sia ultimata la realizzazione dell'impianto di produzione; 7) sia ultimata l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della cabina primaria di trasformazione;
la condizione ed il relativo termine previsti dall'articolo 1-quater del provvedimento in esame che fa salvi gli effetti delle DIA non poteva essere conosciuto dai titolari degli impianti al momento della stipulazione degli accordi realizzativi;
tale termine è da considerarsi oggettivamente più restrittivo rispetto a quelli normativamente previsti all'epoca della loro conclusione;
il rispetto del predetto termine potrebbe non dipendere dalla volontà dei titolari degli impianti per le seguenti ragioni: 1) carenze di materiali, macchinari, risorse umane, non sopportabile lievitazione costi per molteplicità di iniziative sul territorio e introduzione di un termine più restrittivo; 2) deficienze delle linee elettriche del gestore della rete elettrica nazionale; 3) difficoltà operative ed amministrative del gestore della rete elettrica nazionale; 4) possibile sussistenza di interessi contrapposti del gestore della rete elettrica nazionale;
considerato ancora che:
la condizione ed il relativo termine previsti dall'articolo 1-quater del provvedimento in esame potrebbe violare: 1) la ratio del decreto-legge di favorire la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; 2) le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, che prevede la DIA per impianti con potenza non superiore a un MW;
la condizione ed il relativo termine previsti dall'articolo 1-quater del provvedimento in esame potrebbe causare ingentissimi danni agli investitori, ai finanziatori, ai lavoratori del settore, all'indotto del settore delle energie rinnovabili, all'Italia in termini di perdita di PIL, di immagine e pagamento di ingenti sanzioni per violazione degli obblighi assunti con il protocollo di Kyoto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a chiarire la reale portata della condizione e del termine di cui al citato articolo 1-quater, affinché questi non possano in alcun caso produrre effetti peggiorativi per i diritti quesiti e/o rapporti esauriti come specificati nel presente ordine del giorno;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere una proroga del termine di entrata in vigore dell'articolo 1-quater del provvedimento in esame;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere la sospensione del termine di cui al citato articolo 1-quater del provvedimento in esame, nelle ipotesi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o fatto di terzi e/o del gestore della rete elettrica nazionale che impediscano la realizzazione delle condizioni indicate dal presente ordine del giorno.
9/3660-A/5.Scilipoti.
La Camera,
premesso che:
nel 1994 è stato avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico, mediante l'emanazione della «Legge Galli» - Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 - con la quale il Parlamento ha approvato le nuove "Disposizioni in materia di risorse idriche";
che la riforma si è resa necessaria per la definizione di un modello gestionale di tipo imprenditoriale che faccia superare il frazionamento e le inefficienze riscontrate nei molti anni di gestione pubblica del settore;
che il passaggio della gestione ad una società privata non toglie nulla al principio che l'acqua sia un bene primario che non si può negare a nessuno e in questo senso sono previste misure idonee a tenere conto delle diverse tipologie della clientela;
che l'evoluzione culturale e politica di questi ultimi anni ha inoltre prodotto l'esigenza di ripensare il concetto di «servizi pubblici», alla luce di nuovi obiettivi che devono caratterizzare il rapporto gestore/cliente, al fine di garantire ai destinatari del servizio qualità, procedure rapide e semplici, facilità ed interscambio delle informazioni;
che l'obiettivo del legislatore era quello di ridurre i costi per le pubbliche amministrazioni e garantire la migliore qualità dei servizi resi agli utenti;
che le liberalizzazioni hanno un senso se riducono i costi e aumentano la qualità del servizio altrimenti diventano una mera speculazione sulle tasche dei cittadini;
che le preoccupazioni nascono dal fatto che da alcune indagini svolte sul territorio nazionale nessuna esperienza di gestione affidata a privati, ha finora aumentato la qualità del servizio e ridotto la tariffa;
che piuttosto si registra costantemente un aumento dei costi di gestione a fronte di una mancanza di investimenti pur previsti dal piano d'ambito e consistenti aumenti tariffari;
che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all'esecutivo;
che i poteri di regolazione settoriale, di tale Autorità, fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali;
che con il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010 viene completata la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra i quali rientra la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la gestione delle risorse idriche;
che il regolamento, inoltre, fissa regole chiare per lo svolgimento delle gare, per consentire in modo trasparente di selezionare il gestore più efficiente in grado di offrire tariffe più basse e prevede entro l'anno l'istituzione di una autorità «terza» per la regolazione delle tariffe;
impegna il Governo
affinché preveda l'affidamento delle funzioni di regolazione dei servizi idrici all'Autorità predetta che assorbirebbe, con limitati costi integrativi e ampliandole a vantaggio dell'utenza, le competenze della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche.
9/3660-A/6.Vincenzo Antonio Fontana.
La Camera,
considerato che:
il comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) non pone un termine ultimo per l'accesso agli incentivi CIP6/92, e quindi, se fosse applicato in maniera estensiva, determinerebbe il concreto rischio di un allargamento della platea dei beneficiari degli incentivi stessi;
successivamente alla Legge finanziaria per il 2007, la Legge finanziaria per il 2008, adottata dopo l'entrata in esercizio di soli tre impianti nel corso del 2007, ha inserito l'ulteriore vincolo che gli impianti dovevano essere «realizzati e operativi», senza specificare a quale data. Di fatto, l'ammissione al regime è stata chiusa «dimenticando» i tre impianti che erano nel frattempo entrati in esercizio nel corso del 2007, confidando nella norma della Legge finanziaria per il 2007;
vi sono tre impianti, che hanno stipulato convenzione preliminare con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in qualità di produttori CIP6/92 ma sono entrati in esercizio nel corso del 2007 e che, data la tempistica tipica di costruzione di impianti energetici, si può ben affermare che l'impianto entrato in servizio nel 2007 fosse in avanzato stadio di costruzione nel 2006 e quindi soddisfacesse le condizioni poste dalla Legge finanziaria per il 2007;
ritenuto che:
l'ammissione agli incentivi CIP6/92 dei tre impianti in parola non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto i finanziamenti e gli incentivi erogati ex provvedimento CIP6/92 trovano copertura in un'apposita voce della tariffa elettrica (A3), senza incidere minimamente sulla finanza pubblica;
sia opportuno porre un limite certo ed invalicabile dal punto di vista temporale rispetto alla possibilità di ottenere ulteriori incentivazioni per la produzione di energia elettrica da impianti CIP6/92;
in vista delle cosiddette risoluzioni volontarie dalle convenzioni CIP6/92 di alcuni impianti «assimilati» attraverso l'adesione di alcuni produttori titolari di detti impianti secondo modalità rese note dal ministro dello sviluppo economico con proprio decreto in data 2 dicembre 2009, adottato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, le quali comporteranno importanti efficienze nel mercato elettrico a favore della riduzione della spesa per le forniture energetiche di famiglie ed imprese,
impegna il Governo
a fare in modo che il ministro dello sviluppo economico individui gli impianti di produzione di energia elettrica che hanno diritto agli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente entro il 31 dicembre 2006 e che siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, assicurando che tale individuazione non possa causare incrementi della componente tariffaria specificamente destinata alla copertura degli oneri derivanti dai predetti incentivi.
9/3660-A/7.Abrignani.
La Camera,
premesso che:
molti enti pubblici in forma diretta o indiretta hanno meritevolmente intrapreso iniziative per la produzione di energie da fonti rinnovabili;
le iniziative dei comuni possono essere di esempio e di traino per altre iniziative private;
il maggior interesse è dato dalla realizzazione di parchi fotovoltaici ed eolici che realizzati da comuni offrono le garanzie del maggior rispetto paesaggistico e delle attività agricole;
tali iniziative necessitano di cospicui finanziamenti in quanto l'ammortamento richiede molti anni;
i progetti e la volontà dei comuni e degli enti pubblici in generale si bloccano spesso con la difficoltà a reperire i finanziamenti nel mercato bancario privato;
sarebbe opportuno un intervento dello Stato per superare queste difficoltà anche attivando più intensamente la Cassa depositi e prestiti specialmente per gli interventi degli enti pubblici,
impegna il Governo
ad assumere iniziative per superare i problemi che si determinano nelle difficoltà di reperire prestito da parte di enti pubblici per progetti di produzione di energia da fonti alternative anche attivando direttamente e più intensamente la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento diretto della realizzazione degli enti pubblici.
9/3660-A/8.Vannucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, è volto a dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, prevedendo una procedura di intesa Stato-regioni per individuare interventi in campo energetico che rivestono carattere strategico nazionale, anche per situazioni di emergenza ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere esercitati con mezzi e poteri straordinari, coinvolgendo anche i soggetti privati nel relativo finanziamento;
nell'ambito di tali poteri straordinari, quali ragioni di urgenza di carattere socio-economico e ai fini della salvaguardia del finanziamento di imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili,
impegna il Governo
a porre in essere in atti di sua competenza la soluzione di quelle fattispecie che non possono essere risolte o nei confronti delle quali non trova applicazione l'articolo 43 del Testo unico n. 1775 del 1936 ovvero quelle relative all'esistenza di centrali realizzate ma non funzionanti per contenziosi legati all'utilizzo di infrastrutture idrauliche di proprietà pubblica ma esercite da soggetti diversi.
9/3660-A/9.Angeli, Di Biagio, Berardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1-quater introduce l'interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW;
per gli impianti a fonti rinnovabili da biomasse, il concetto di potenza media annua evidenzia una certa incertezza normativa da cui deriva una problematica fondamentale: i consumi ausiliari dell'impianto, ovvero l'elettricità che serve per far funzionare l'impianto stesso va a diminuire la potenza che può essere ceduta alla rete e questo va ad inficiare una reale efficienza energetica dell'impianto oltre alla reale possibilità di poter immettere in rete più potenza elettrica installata a parità di incentivi;
il concetto di potenza media nominale è un concetto tipico ed esclusivo degli impianti idroelettrici. Nel caso delle biomasse, gli impianti erogano normalmente una potenza fissa in quanto vengono alimentati con un combustibile in modo costante, per cui la potenza media nominale viene assunta pari a quella del generatore elettrico e che quindi non può superare la potenza di 1 MW,
impegna il Governo
a considerare, chiarendone la definizione come riportata dall'articolo 2, della legge n. 244 del 2007, in raccordo con le autorità amministrative competenti, per potenza media nominale annua di 1 MW incentivata con la tariffa onnicomprensiva la potenza media netta ceduta in rete nell'anno.
9/3660-A/10.Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
in Italia le prospettive di sviluppo della green economy ci sono tutte, grazie anche alla politica di promozione europea, ma a frenare il settore delle energie verdi in Italia contribuisce una legislazione ancora frammentaria, la competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, che spesso tendono a frenare la libera iniziativa nel settore, l'inadeguatezza della rete e delle infrastrutture;
la giustizia amministrativa e quella statale hanno cercato di frenare l'abuso di competenza delle regioni, travolgendo però anche il buono che era stato fatto con la legge della regione Puglia n. 31 del 2008 anche nelle parti in cui consentiva l'istallazione previa denuncia di inizio attività in luogo dell'ordinaria autorizzazione in circostanza e per tipologie di impianti per i quali, è, invece previsto dalla legge statale (articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) il normale procedimento unico;
la sentenza di annullamento delle norme della regione Puglia, anche per travalicazione delle competenze regionali, aveva creato una situazione di crisi per tutti gli investitori del settore, risolta attraverso una soluzione legislativa statale al fine della salvaguardia delle opere realizzate e in via di realizzazione, infatti all'articolo 17 comma 1 della legge n. 96 del 2010 Legge comunitaria 2009 viene esteso il ricorso alla DIA per la realizzazione degli impianti a 1 MW;
alla luce di tanto l'articolo 1-quinquies del presente provvedimento, pur rendendo assertivo il procedimento amministrativo della DIA, appare incongruente rispetto alla norma introdotta dalla legge n. 96 del 2010 introducendo una condizione legata all'entrata in esercizio dell'impianto da fonti rinnovabili non superiore a 1 MW;
tale approccio legislativo scollegato dalle norme di carattere generale, determinerebbe una serie di problemi agli operatori del settore rinnovabile che hanno impianti in corso di realizzazione, e la cui entrata in esercizio, non dipende dalla volontà o capacità del produttore proponente, ma attiene esclusivamente a tempistiche di soggetti terzi quali i gestori locali di rete che per innumerevoli motivi ritardano l'entrata in esercizio degli impianti per cause di forza maggiore,
impegna il Governo
a prevedere per tutti gli impianti da fonte rinnovabile con potenza media nominale annua non superiore a 1 MW l'uso della DIA e per gli impianti in corso di realizzazione che ritardano l'entrata in esercizio degli impianti, una deroga alla condizione imposta all'articolo 1-quinquies, per cause dipendenti da terzi o da forza maggiore non dipendente dalla volontà o capacità del produttore.
9/3660-A/11.Di Biagio, Angeli, Berardi.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 1-quinquies del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105 al comma 1 recita: «Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il citato articolo disciplina in termini tecnici l'intervento del Governo in materia di impianti fotovoltaici autorizzati in ottemperanza a leggi regionali che abbiano permesso l'utilizzo della DIA per avviare la costruzione e l'esercizio di produzioni fino ad 1 MW in difformità con i limiti imposti dalla legge n. 387 del 2003,
impegna il Governo
a esplicitare, con apposita circolare ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, gli elementi discriminanti per l'applicabilità della norma al fine di limitare gli effetti retroattivi su iniziative pienamente efficaci ed in progress la cui finalizzazione venisse a dipendere dall'operatività dei soggetti terzi che dovessero rendere irrealizzabile l'obbiettivo limite descritto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 ed in particolare a prevedere nella circolare ministeriale che:
1. siano fatti salvi i diritti derivanti da impianti che non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore e/o dall'impossibilità del gestore locale di rete di completare le opere e attività a proprio carico e/o per l'insorgere di limitazioni di esercizio della rete stessa che impedissero il completamento delle opere di connessione;
2. siano fatti, altresì, salvi i diritti derivanti da impianti per i quali il soggetto proponente abbia richiesto la realizzazione in proprio delle opere necessarie alla connessione, entro i tempi previsti dal gestore locale di rete, così come indicati nel preventivo di connessione rilasciato dallo stesso ed accettato dal proponente;
3. siano fatti salvi i diritti derivanti da sistemi complessi di impianti, aventi un punto di raccolta per la connessione in alta tensione, in aree in cui il gestore di rete abbia preventivamente dichiarato la necessità di implementare le infrastrutture e per i quali il soggetto proponente, dimostrato di avere espletato per conto del medesimo gestore locale di rete in pieno ed in proprio l'iter autorizzativo, possa garantire e certificare l'entrata in esercizio della/e cabina/e di trasformazione e/o altra infrastruttura delegata necessaria entro il limite temporale imposto dal decreto ministeriale.
9/3660-A/12.Sardelli, Ruggeri, Franzoso, Milo, Iannaccone, Scilipoti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 1 del provvedimento in esame prevede la nomina di commissari straordinari per interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione, e alla produzione dell'energia in relazione alla possibilità di insorgenza di situazioni di emergenza;
la nomina avviene su proposta del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro della semplificazione normativa a cui il successivo paragrafo 3 del comma 1 assegna anche poteri di controllo e vigilanza sull'operato dei commissari;
la competenza assegnata al ministro della semplificazione normativa risulta alquanto poco rispondente rispetto alle prerogative assegnategli dal dettato ordinamentale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni ulteriormente in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere il coinvolgimento del ministro della semplificazione normativa nella scelta e nel controllo dei commissari straordinari di cui al seguente provvedimento.
9/3660-A/13.Libè, Formisano, Dionisi, Compagnon, Ruggeri, Pezzotta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone norme che specificano meglio le modalità di assegnazione per il rilascio di finanziamenti e di incentivi alle fonti rinnovabili di energia;
alle volte è possibile che gli incentivi in questione non vengano assegnati agli attori proponenti per questioni tecniche relative all'allacciamento alla rete elettrica nazionale per cause non riconducibili agli stessi, bensì al gestore di rete e al gestore dei servizi elettrici, arrecando così danno agli investimenti previsti dalle aziende in questione,
impegna il Governo
a farsi promotore presso gli enti competenti di iniziative volte a far sì che si riducano i tempi per la realizzazione delle opere e le attività a proprio carico, avendo già il soggetto proponente dimostrato la completa esecuzione dei lavori, per consentire così l'entrata in esercizio dell'impianto.
9/3660-A/14.Dionisi, Formisano, Libè, Compagnon, Ruggeri, Pezzotta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-quinquies del provvedimento in esame dispone che sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22, 23, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali con soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
è necessario esplicitare meglio gli elementi per l'applicabilità della norma al fine di evitare effetti retroattivi su iniziative efficaci la cui finalizzazione venisse a dipendere dall'operatività che dovessero rendere irrealizzabile l'obiettivo limite dei novanta giorni descritto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere i termini limite per l'entrata in esercizio degli impianti fissati dal presente decreto qualora, pur avendo il soggetto proponente dimostrato la completa esecuzione dei lavori, gli impianti non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dall'impossibilità del gestore locale di rete di completare le opere e/o le attività a proprio carico.
9/3660-A/15.Ruggeri, Libè, Formisano, Compagnon, Pezzotta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 comma 14 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ulteriormente modificato dalla legge 99 del 2009, prevede che la regione Sardegna assegni una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;
secondo l'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie assegnando la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2010;
il bacino del Sulcis Iglesiente rappresenta l'unica risorsa carbonifera italiana con attualmente una capacità produttiva di circa 400 mila tonnellate l'anno;
ad oggi non risulta essere stata completata la gara per l'assegnazione della concessione in quanto i tempi a disposizione stabiliti dalla legge nazionale appaiono ristretti e inoltre sia la regione Sardegna che il Governo nazionale non hanno ancora compiuto atti formali e sostanziali che possano far ritenere possibile il raggiungimento dell'obiettivo fissato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2011 per le procedure di gara di appalto per il progetto miniera centrale del Sulcis.
9/3660-A/16.Mereu, Libè, Formisano, Compagnon, Ruggeri, Pezzotta.
La Camera,
premesso che:
è necessario operare una profonda e radicale trasformazione dei sistemi di produzione e di uso dell'energia, orientata a ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili e ad incrementare quello delle energie prodotte da fonti rinnovabili;
per questo motivo si condividono l'impostazione e le finalità dell'articolo che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nel decreto legislativo n. 387 del 2003;
condizione indispensabile per l'applicazione del predetto articolo è l'entrata in esercizio degli impianti entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
nel processo che determina l'entrata in esercizio degli impianti si potrebbero verificare delle interruzioni indipendenti dalla volontà del soggetto che ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività,
impegna il Governo
a chiarire che, qualora l'impianto di produzione non dovesse entrare in esercizio per cause di forza maggiore derivanti dalle difficoltà del gestore locale di rete a completare le opere e le attività a proprio carico, il termine di 150 giorni decorre a partire dalla data di completamento di quest'ultime.
9/3660-A/17.Boccia.
La Camera,
preso atto che la produzione di energia idroelettrica è sicuramente annoverabile tra quelle rinnovabili e di basso impatto ambientale in atmosfera ma non sempre per la realizzazione delle centrali e che è comunque strettamente collegata ai luoghi dove scorrono i corsi d'acqua e i bacini che ne permettano l'intercettazione, la raccolta e il loro utilizzo a mezzo delle centrali idroelettriche;
sottolineato come l'utilizzo di queste risorse idriche può compromettere lo stato dei luoghi e comunque rappresentano un limite e un condizionamento rispetto alla situazione naturale delle vallate, di solito in aree di montagna;
che spesso le società che producono energia idroelettrica acquisiscono quindi ingenti profitti dalla captazione ed uso di acqua pubbliche ma che gli enti locali interessati non hanno possibilità economiche al fine di intervenire per sfruttare in proprio queste possibilità,
impegna il Governo
a favorire la creazione di aziende ed attività tese all'uso dell'acqua ai fini idroelettrici da parte degli enti locali affinché i profitti di tale attività restino il più possibile a vantaggio dei territori interessati ed in questo senso sia cura dei Ministeri interessati insistere perché anche le regioni abbiano a tutelare ed incentivare tali soluzioni.
9/3660-A/18.Zacchera.