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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 21 settembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 settembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pianetta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bocchino, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pianetta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 settembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
CATANOSO GENOESE: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei figli dal genitore non affidatario» (3717).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Farina Coscioni:
BELLANOVA ed altri: «Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro» (760);
SERENI ed altri: «Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti» (1093);
ARGENTIN ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario» (1568);
GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento» (1874);
PORTA ed altri: «Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana» (2267);
CODURELLI ed altri: «Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante» (3367).

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Maurizio Turco:
BELLANOVA ed altri: «Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro» (760);
SERENI ed altri: «Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti» (1093);
SERVODIO ed altri: «Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza» (1254);
ARGENTIN ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario» (1568);
GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento» (1874);
LIVIA TURCO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (2024);
PORTA ed altri: «Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana» (2267);
SBROLLINI ed altri: «Disposizioni per garantire la tutela dei minori nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva e degli altri mezzi di comunicazione» (3062);
CODURELLI ed altri: «Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante» (3367);
MORASSUT ed altri: «Princìpi generali in materia di governo del territorio nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche» (3543).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 5 agosto e del 3 settembre 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno PORTA ed altri n. 9/3210/55, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente la possibilità di prorogare il termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain del 1920, e ai loro discendenti che ne facciano domanda, per la parte di propria competenza, alla mozione DONADI ed altri n. 1/00353, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, riguardante iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione nonché per il contrasto al lavoro irregolare.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 9 settembre 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MADIA ed altri n. 9/3350-A/56, SBROLLINI ed altri n. 9/3350-A/57, SCHIRRU n. 9/3350-A/59 e BOSSA n. 9/3350-A/58, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, riguardanti la destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali giovani coppie, anziani, disabili o famiglie con figli; ha trasmesso inoltre due note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva Antonino FOTI ed altri n. 8/00072, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta dell'8 giugno 2010, in materia di sviluppo dei fondi pensione, e, per la parte di propria competenza, alla mozione SANTELLI ed altri n. 1/00356, concernente iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione, nonché per il contrasto al lavoro irregolare, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Il ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, con lettere in data 17 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta negli anni 2008 e 2009 dall'Ente italiano per la montagna (EIM), comprensiva dei conti consuntivi, piante organiche e consistenza degli organici per le medesime annualità e dei bilanci di previsione relativi agli anni 2009 e 2010.
Questa documentazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Quarta relazione annuale 2009 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2010)468 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)471 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2010)1035 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 settembre 2010;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (COM(2010)472 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ammissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)473 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2010)1041 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo di uno spazio unico ferroviario europeo (COM(2010)474 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2010)475 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 settembre 2010;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Youth on the Move - Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea (COM(2010)477 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione del l'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2010)500 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera (CQM(2010)503 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2011 - Stato delle entrate e delle spese per sezione - Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio; Sezione III - Commissione; Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (SEC(2010)1064 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 settembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Apricale (Imperia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (70).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (71).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (255).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 ottobre 2010.

Atti del Governo presentati per il parere - Nuovo termine per l'espressione del parere parlamentare.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (164) e allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (168), il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ha stabilito che la Commissione parlamentare per la semplificazione dovrà esprimere il prescritto parere su ciascuno dei predetti atti entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

A) Interpellanza

Problematiche concernenti il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla regione Sardegna - 2-00701

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
in Sardegna, in quanto regione autonoma, è lo statuto speciale, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, a prevedere quali sono i beni demaniali regionali. All'articolo 14 si prevede che «la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo»;
la regione, in quanto titolare di tale bene, esercita a pieno titolo tutte le funzioni relative alla gestione del demanio idrico (i fiumi, i torrenti, i laghi, e le acque definite pubbliche);
l'articolo 29 del codice della navigazione (e all'annesso regolamento per la navigazione marittima) di cui al regio decreto n. 327 del 1942, entrato in vigore il 21 aprile 1942 e tuttora vigente, cita le pertinenze del demanio marittimo ossia: «le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso». Tali opere (fari, moli, argini e altro) sono caratterizzate da un rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale, col quale si immedesimano;
con l'accordo di programma sottoscritto il 7 marzo 2008 tra la regione Sardegna, il Ministero della difesa e l'agenzia del demanio sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione degli immobili, dei beni demaniali dallo Stato alla regione. Tre sono stati gli allegati contenenti lunghi elenchi di beni, tra i quali quelli immediatamente dismissibili e quelli da dismettere dopo la riallocazione delle funzioni in altre infrastrutture da parte della regione (caserme, ospedali militari, importanti complessi alloggiativi). Un elenco di beni effettivamente utilizzati per gli usi governativi. Un elenco di beni, invece, non più destinati a usi governativi e che, quindi, oggi sono stati trasferiti, oltre 350. Un elenco di beni sui quali si continua a discutere, se ci sia effettivamente un uso governativo o meno, e sul quale si sarebbero dovuti perfezionare nuovi sopralluoghi e verificato ulteriormente; e poi è stato fatto un ulteriore elenco di beni che, invece, sono stati trasferiti, sulla base di un ordinanza della Protezione civile, che ha riguardato i beni militari della Maddalena e altri. Oggi, di quell'accordo non si conosce l'iter di attuazione e continuano a verificarsi episodi lesivi delle prerogative disciplinate dallo statuto speciale della regione Sardegna. Si ignora parimenti se la Commissione paritetica Stato-regione prevista dall'articolo 56 dello statuto, recentemente rinnovata, stia operando in tale ambito;
recentemente, per fare un esempio, la regione Sardegna ha dichiarato, per quanto riguarda il faro di Punta Scorno, nel comune di Porto Torres, di essere la legittima proprietaria sin dal 1994, quando l'agenzia del demanio l'avrebbe trasferito alla regione che lo ha iscritto nel conto patrimoniale con il numero identificativo 2133; successivamente il Ministero della difesa con ulteriore nota ha dichiarato la titolarità statale del bene, ribadendo che, se non fosse intervenuto specifico accordo, lo avrebbe tenuto nel proprio conto patrimoniale. Analoghe ipotesi di utilizzi per finalità turistiche sono state recentemente dichiarate: Capo Sandalo (Carloforte), Capo Mannu (S. Vero Milis), Isola del Porto (Olbia);
emerge chiaramente - in ogni caso - l'obbligo di trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile della regione autonoma della Sardegna dei beni che abbiano perso la loro funzione di difesa militare mediante specifica dichiarazione, ovvero de facto, ad esempio quando il competente Ministero della difesa ipotizzi il loro utilizzo con finalità turistiche, le quali palesemente esulano dai compiti istituzionali della difesa nazionale. Si tratta, infatti, di conseguenze pacificamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche e integrazioni);
allo stato attuale, le normative attuative della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3 del 2001) pongono il principio secondo cui le competenze non attribuite espressamente allo Stato spettano alle regioni e agli enti locali. Tuttavia, emerge un disorganico quadro normativo di riferimento;
risulta, quindi, difficile coniugare le suddette previsioni con le norme del codice della navigazione relative alle funzioni dell'autorità marittima in tema di delimitazione, sdemanializzazione o di ampliamento del demanio marittimo (tuttavia, a riportare chiarezza è intervenuta la giurisprudenza amministrativa ritenendo che tutti i provvedimenti che incidono sull'aspetto dominicale del demanio marittimo permangano in capo allo Stato) o, ancora, con l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima, recante disposizioni sul potere di ordinanza del comandante del porto;
tutto ciò comporta inevitabili conflitti di attribuzioni tra le diverse amministrazioni coinvolte (autorità marittime, autorità portuali, autorità regionali ed enti locali) e, di conseguenza, notevoli difficoltà che si ripercuotono nel concreto esercizio delle funzioni di polizia amministrativa dei beni demaniali, che non di rado si tramutano in problematiche operative sul piano dell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria -:
se non ritenga opportuno promuovere una rivisitazione delle norme codicistiche e la redazione di un Testo unico in materia demaniale, ovvero di un intervento chiarificatore finalizzato ad individuare e definire quelle «zone grigie» che ancora oggi pervadono la materia de qua;
se non ritenga opportuno comunicare l'elenco di tutti i beni immobili la cui funzione della difesa nazionale è cessata, ricadenti nel territorio della regione Sardegna e non ancora iscritti negli elenchi delle cessioni;
se non ritenga opportuno predisporre un elenco dei beni ricadenti nel territorio della Sardegna non ancora transitati dal patrimonio dello Stato a quello regionale nonostante la cessata funzione originaria, oggetto di iniziative analoghe a quelle intraprese per i predetti casi;
se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo al demanio militare e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla regione autonoma della Sardegna in base all'articolo 14 dello statuto speciale della Sardegna;
se non intenda convocare immediatamente la regione Sardegna nel prossimo tavolo annunciato per le regioni a statuto speciale, per definire i provvedimenti di attuazione della legge n. 42 sul federalismo fiscale, e per il completamento del definitivo passaggio dei beni demaniali.
(2-00701)
«Schirru, Calvisi, Pes, Marrocu, Melis, Fadda, Arturo Mario Luigi Parisi, Bellanova, Bucchino, Servodio, Farinone, Gnecchi, Causi, Nannicini, Murer, Tempestini, Antonino Russo, Cardinale, Siragusa, Strizzolo».
(6 maggio 2010)

B) Interrogazione

Gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione italiana arbitri - 3-00085

BOCCIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
l'Associazione italiana arbitri (Aia) è l'associazione che, all'interno della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione italiana giuoco calcio e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa;
ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dello statuto della Federazione italiana giuoco calcio, i princìpi informatori devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri;
l'articolo 9 (Garanzie etiche e procedure) dei princìpi informatori dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri prevede, tra l'altro che:
1. I regolamenti dell'Associazione italiana arbitri devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
2. I regolamenti dell'Associazione italiana arbitri devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un comitato dei garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale;
3. I componenti il comitato dei garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'Associazione italiana arbitri;
in base al sopra citato articolo 9 dei principi informatori dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri, il regolamento dell'Associazione italiana arbitri, all'articolo 16 (Il comitato dei garanti) prevede:
il comitato dei garanti è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di responsabile, nominato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, uno dal presidente federale ed uno dal comitato nazionale in composizione allargata su proposta del presidente dell'Associazione italiana arbitri, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale;
4. Sono compiti del comitato dei garanti:
a) proporre al comitato nazionale in composizione allargata il codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;
b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del codice etico e di comportamento da trasmettere al comitato nazionale;
c) esprimere pareri scritti a richiesta degli organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;
d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;
e) proporre al comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli organi direttivi centrali e periferici;
5. Il comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al presidente federale ed al presidente dell'Associazione italiana arbitri modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati, e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari;
6. Il comitato dei garanti segnala alla procura federale o alla procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala, altresì, al presidente federale e al presidente dell'Associazione italiana arbitri inefficienze o irregolarità riscontrate;
l'Associazione italiana arbitri è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegatale dalla Federazione italiana giuoco calcio nel rispetto dello statuto e delle norme federali;
le risorse finanziarie dell'Associazione italiana arbitri sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la Federazione italiana giuoco calcio agevola l'Associazione italiana arbitri e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'Associazione italiana arbitri;
l'Associazione italiana arbitri, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla Federazione italiana giuoco calcio idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'Associazione italiana arbitri confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della Federazione italiana giuoco calcio;
l'Associazione italiana arbitri adotta i propri regolamenti in conformità allo statuto della Federazione italiana giuoco calcio, ai principi informatori eventualmente emanati dal consiglio federale, allo statuto ed agli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano ed alla normazione vigente;
l'articolo 39, comma 6, dell'attuale regolamento dell'Associazione italiana arbitri, riprendendo testualmente quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo del vecchio regolamento dell'Associazione italiana arbitri, statuisce che: «ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del presidente dell'Associazione italiana arbitri che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'Associazione italiana arbitri un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.»;
come annunciato dalla stessa Federazione italiana giuoco calcio, in data 20 settembre 2004, veniva siglata un'importante operazione di sponsorizzazione arbitrale: il progetto «Arbitro Campione», che prevedeva un investimento totale superiore a 8 milioni di euro, distribuiti su un arco di quattro stagioni sportive. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa), l'accordo prevedeva che i fondi ricavati dalla sponsorizzazione di Ing Direct fossero destinati alla crescita professionale dell'Associazione italiana arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione -:
se a seguito delle precise ed univoche statuizioni dei princìpi informatori dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri e dello stesso regolamento dell'Associazione italiana arbitri, quando sia stato nominato il comitato dei garanti dell'Associazione italiana arbitri, e quali siano i suoi componenti;
nell'eventualità che questo importante e necessario organo di garanzia non sia stato nominato, se risulti di chi siano le responsabilità della mancata nomina e se tutti gli atti adottati in assenza di tale organismo abbiano validità, e se l'assenza di tale organo possa o abbia potuto pregiudicare i diritti di tutela dei singoli associati;
quale sia l'entità dei rapporti economici intercorsi da «calciopoli» ad oggi tra dell'Associazione italiana arbitri, la Federazione italiana giuoco calcio e il Comitato olimpico nazionale italiano;
i meccanismi attraverso i quali consistenti somme di denaro vengono corrisposte all'Associazione italiana arbitri e il loro preciso e dettagliato utilizzo;
quale sia stato il compenso corrisposto dalla Ing Direct all'Associazione italiana arbitri a partire dal 2004 per la sponsorizzazione di tutti gli arbitri, quale sia l'entità delle somme destinate alla crescita professionale dell'Associazione italiana arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione; quale sia l'entità delle eventuali somme trattenute dalla Federazione italiana giuoco calcio; quale sia l'entità del compenso corrisposto alla società di consulenza I&B Group; quale sia il dettaglio delle eventuali somme corrisposte, per tale sponsorizzazione, ad ogni tesserato appartenente alla commissione arbitri nazionale di serie A e B e, in special modo, il dettaglio delle somme corrisposte singolarmente ai quattro arbitri protagonisti della campagna pubblicitaria (Collina, De Santis, Trefoloni, Paparesta);
quale sia la tipologia del rapporto di fornitura tecnica e/o sponsorizzazione della Diadora con l'Associazione italiana arbitri; quale sia stato, negli ultimi cinque anni, il compenso corrisposto dall'Associazione italiana arbitri agli arbitri appartenenti alla commissione arbitri nazionale di serie A e B per l'utilizzo del materiale tecnico Diadora, quale sia il criterio con cui tali somme siano state suddivise tra i vari arbitri e se tali somme siano mai state percepite anche da altri soggetti sprovvisti della qualifica di arbitro effettivo appartenente alla commissione arbitri nazionale ed eventualmente per quali motivazioni;
se sia vero che oltre all'allora presidente federale, Carraro, l'intera questione riguardante i contratti di sponsorizzazione e fornitura di materiale siano stati gestiti e/o supervisionati dall'allora vice presidente federale, nonché attuale presidente federale Giancarlo Abete;
quale sia la natura contrattuale dei rapporti tra l'Associazione italiana arbitri e/o la Federazione italiana giuoco calcio e gli arbitri appartenenti alla commissione arbitri nazionale di serie A e B e come si sia evoluta negli ultimi dieci anni, sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale;
se, oltre che con gli arbitri effettivi a disposizione della commissione arbitri nazionale, l'Associazione italiana arbitri e/o la Federazione italiana giuoco calcio abbiano sottoscritto contratti con altri tesserati dell'Associazione italiana arbitri; in tale ipotesi, quale siano le motivazioni alla base della sottoscrizione e la loro dettagliata misura;
se mai nella storia dell'Associazione italiana arbitri, qualche associato dell'Associazione italiana arbitri abbia sottoscritto individualmente, disponendo della propria immagine di arbitro e sfruttandola ai fini commerciali, contratti privatistici; se abbia a tale proposito richiesto autorizzazione scritta al presidente dell'Associazione italiana arbitri e, soprattutto, se mai qualche associato abbia versato all'Associazione italiana arbitri un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri, così come previsto dall'articolo 39 del regolamento dell'Associazione italiana arbitri; se quanto disposto dal citato articolo 39 sia stato mai disatteso e quali sanzioni siano state adottate in tali casi;
se attualmente tesserati, personale dipendente, dirigenti e consulenti della Federazione italiana giuoco calcio e del Comitato olimpico nazionale italiano, direttamente o indirettamente coinvolti nell'indagine della procura della Repubblica di Napoli, denominata «calciopoli», continuino a svolgere incarichi e mansioni all'interno della Federazione italiana giuoco calcio, o in strutture ad essa collegate in qualsiasi modo, e con quali ruoli. (3-00085)
(11 luglio 2008)

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 (DOC. VIII, N. 6)

DOC. VIII, N. 6 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati, per le proprie esigenze di funzionamento, conduce in locazione, tra gli altri, gli immobili denominati Palazzo Marini 1, 2, 3, 4, per i quali corrisponde alla proprietà un canone annuo di oltre 30 milioni di euro;
beneficiaria di questa considerevole somma è la società Milano 90, dell'imprenditore Sergio Scarpellini, società che pure riceve dall'amministrazione della Camera ulteriori 17 milioni di euro circa per i servizi ancillari dalla stessa forniti nei locali oggetto della locazione;
la locazione degli immobili dell'ex albergo Marini, oggi denominati Palazzo Marini, venne decisa dall'allora Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, tra il 1997 e il 2000, concludendo contratti di locazione della durata di nove anni rinnovabili con la previsione, altresì, di un'opzione di acquisto in favore della Camera dei deputati, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento dei canoni di locazione nel frattempo versati;
l'individuazione degli immobili dell'ex albergo Marini quale sede secondaria della Camera dei deputati avvenne quando gli stessi, inutilizzati da tempo, avevano necessità di ristrutturazione e di cambio di destinazione d'uso e non se ne poté determinare la congruità del prezzo della locazione proprio per tale ragione;
gli immobili furono acquistati dalla Milano 90 al fine ed in considerazione della conclamata volontà della Camera di condurli, poi, in locazione;
nel corso della locazione, la Camera dei deputati ha corrisposto alla società Milano 90 complessivamente oltre 300 milioni di euro, che ben avrebbero potuto essere utilizzati per l'acquisto dell'immobile che all'attualità può ritenersi avere un valore non superiore ad euro 150 milioni;
appare in ogni caso che il canone di locazione corrisposto attribuisce in linea teorica all'immobile un valore tra i 500 e i 600 milioni di euro, laddove venga applicato un tasso di rendita tra il 5 ed il 6 per cento, di guisa che ciascuno dei circa 12.000 metri quadrati avrebbe un valore tra i 41.600 e i 50.000 euro;
quanto innanzi collide pesantemente con i criteri di buona amministrazione e di economicità della gestione del denaro pubblico che contribuisce al bilancio di questa istituzione;
se la Camera contraesse un mutuo fondiario alle condizioni di mercato oggi prevalenti e nella forma prudente del tasso fisso, pagando come rata quanto oggi paga per canone di locazione, potrebbe ottenere, ad esempio, per una durata venticinquennale, un mutuo pari ad oltre 450 milioni di euro;
la somma mutuabile consentirebbe agevolmente di acquistare, a ben vedere, non uno ma almeno tre compendi immobiliari della stessa consistenza degli attuali palazzi Marini o, meglio ancora, lo stesso compendio immobiliare oggi condotto in locazione che ha, al più, un valore certamente non superiore ad euro 150 milioni, realizzando così un notevole risparmio;
invero un mutuo pari ad euro 150 milioni, di durata, come detto, venticinquennale, avrebbe un costo non superiore a 10 milioni di euro all'anno;
la Camera, così, oltre a realizzare un risparmio immediato pari ad euro 20 milioni annui, si troverebbe alla fine del periodo proprietaria dell'immobile,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare nella immediatezza l'opportunità del mantenimento alle attuali condizioni del contratto di locazione in essere e di valutare concretamente l'ipotesi di procedere all'acquisto dell'immobile stesso, anche ricorrendo ad un mutuo fondiario.
9/Doc. VIII, n. 6/1. Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati, per le proprie esigenze di funzionamento, conduce in locazione, tra gli altri, gli immobili denominati Palazzo Marini 1, 2, 3, 4, per i quali corrisponde alla proprietà un canone annuo di oltre 30 milioni di euro;
beneficiaria di questa considerevole somma è la società Milano 90, dell'imprenditore Sergio Scarpellini, società che pure riceve dall'amministrazione della Camera ulteriori 17 milioni di euro circa per i servizi ancillari dalla stessa forniti nei locali oggetto della locazione;
la locazione degli immobili dell'ex albergo Marini, oggi denominati Palazzo Marini, venne decisa dall'allora Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, tra il 1997 e il 2000, concludendo contratti di locazione della durata di nove anni rinnovabili con la previsione, altresì, di un'opzione di acquisto in favore della Camera dei deputati, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento dei canoni di locazione nel frattempo versati;
l'individuazione degli immobili dell'ex albergo Marini quale sede secondaria della Camera dei deputati avvenne quando gli stessi, inutilizzati da tempo, avevano necessità di ristrutturazione e di cambio di destinazione d'uso e non se ne poté determinare la congruità del prezzo della locazione proprio per tale ragione;
gli immobili furono acquistati dalla Milano 90 al fine ed in considerazione della conclamata volontà della Camera di condurli, poi, in locazione;
nel corso della locazione, la Camera dei deputati ha corrisposto alla società Milano 90 complessivamente oltre 300 milioni di euro, che ben avrebbero potuto essere utilizzati per l'acquisto dell'immobile che all'attualità può ritenersi avere un valore non superiore ad euro 150 milioni;
appare in ogni caso che il canone di locazione corrisposto attribuisce in linea teorica all'immobile un valore tra i 500 e i 600 milioni di euro, laddove venga applicato un tasso di rendita tra il 5 ed il 6 per cento, di guisa che ciascuno dei circa 12.000 metri quadrati avrebbe un valore tra i 41.600 e i 50.000 euro;
quanto innanzi collide pesantemente con i criteri di buona amministrazione e di economicità della gestione del denaro pubblico che contribuisce al bilancio di questa istituzione;
se la Camera contraesse un mutuo fondiario alle condizioni di mercato oggi prevalenti e nella forma prudente del tasso fisso, pagando come rata quanto oggi paga per canone di locazione, potrebbe ottenere, ad esempio, per una durata venticinquennale, un mutuo pari ad oltre 450 milioni di euro;
la somma mutuabile consentirebbe agevolmente di acquistare, a ben vedere, non uno ma almeno tre compendi immobiliari della stessa consistenza degli attuali palazzi Marini o, meglio ancora, lo stesso compendio immobiliare oggi condotto in locazione che ha, al più, un valore certamente non superiore ad euro 150 milioni, realizzando così un notevole risparmio;
invero un mutuo pari ad euro 150 milioni, di durata, come detto, venticinquennale, avrebbe un costo non superiore a 10 milioni di euro all'anno;
la Camera, così, oltre a realizzare un risparmio immediato pari ad euro 20 milioni annui, si troverebbe alla fine del periodo proprietaria dell'immobile,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare nella immediatezza l'opportunità del mantenimento alle attuali condizioni del contratto di locazione in essere e di valutare concretamente l'ipotesi di procedere all'acquisto di immobili anche ricorrendo ad un mutuo fondiario.
9/Doc. VIII, n. 6/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione della posta, vigilanza, informatica, ed altri, nonché appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi della Camera dei deputati;
sono state segnalate da alcune organizzazioni sindacali varie inadempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei propri dipendenti impegnati presso la Camera dei deputati, quali ritardi nel pagamento delle retribuzioni, non rispetto dell'inquadramento contrattuale, impedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali, non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale, ed altri,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto, da parte di queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavori, della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria.
9/Doc. VIII, n. 6/2.Mura, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili;
l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;
è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»;
proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano - agli occhi della pubblica opinione - la credibilità delle nostre istituzioni;
preso atto del vincolo della crescita zero della dotazione della Camera dei deputati per gli anni 2010 e 2011, si ritiene che possano essere incrementati i risparmi da conseguire,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di procedere immediatamente alla cessazione di ogni agevolazione per i deputati cessati dal mandato parlamentare, con particolare riferimento a quelle concernenti gli spostamenti aerei, autostradali, ferroviari, marittimi ed ogni altro spostamento nazionale ed internazionale, nonché a quelle relative al rimborso delle spese sanitarie ai deputati;
a procedere immediatamente ad una revisione delle attuali convenzioni tra la Camera dei deputati e le compagnie aeree, al fine di realizzare un contenimento dei costi dei voli, nonché a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con compagnie aeree low cost, garantendo, ove possibile, ai deputati l'esclusivo utilizzo di tali compagnie aeree a basso costo;
a ridurre in maniera significativa le spese complessive inerenti il parco auto, con particolare riguardo al noleggio, manutenzione, rimessaggio e lavaggio;
ad allineare ulteriormente il costo dei prodotti della buvette della Camera al prezzo medio di mercato.
9/Doc. VIII, n. 6/3.Borghesi, Mura.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili;
l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;
è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»;
proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano - agli occhi della pubblica opinione - la credibilità delle nostre istituzioni;
preso atto del vincolo della crescita zero della dotazione della Camera dei deputati per gli anni 2010 e 2011, si ritiene che possano essere incrementati i risparmi da conseguire,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a procedere immediatamente ad una revisione delle attuali convenzioni tra la Camera dei deputati e le compagnie aeree, al fine di realizzare un contenimento dei costi dei voli, nonché a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con compagnie aeree low cost, garantendo, ove possibile, ai deputati l'esclusivo utilizzo di tali compagnie aeree a basso costo;
a ridurre in maniera significativa le spese complessive inerenti il parco auto, con particolare riguardo al noleggio, manutenzione, rimessaggio e lavaggio;
ad allineare ulteriormente il costo dei prodotti della buvette della Camera al prezzo medio di mercato.
9/Doc. VIII, n. 6/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Mura.

La Camera,
premesso che:
la Costituzione italiana riconosce, agli articoli 4, 35 e 36, il diritto al lavoro, la tutela ad esso riservata ed adeguati riconoscimenti in materia di retribuzione e qualifica professionale; l'attività dei parlamentari richiede supporto, assistenza e collaborazione da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;
nell'ambito delle istituzioni parlamentari si registra la mancanza di riferimenti normativi certi che consentano di regolare e disciplinare in maniera univoca il rapporto giuridico tra collaboratore e parlamentare, lasciando alla discrezionalità di quest'ultimo l'individuazione del modello contrattuale da adottare;
il perdurare dell'assenza di una regolamentazione in tale ambito rischia di generare il venir meno di tutti quegli elementi di certezza dei diritti e delle tutele, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro e di cui i parlamentari dovrebbero essere i primi garanti proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, quali la Camera dei deputati;
a livello di Unione europea, lo status di collaboratore parlamentare è stato identificato e tutelato con apposito quadro normativo;
in questo anno i Presidenti della Camera e del Senato hanno mostrato attenzione alle considerazioni sollevate dal gruppo dei collaboratori e sono state disposte nuove indicazioni in materia di accesso e regolarizzazione dei collaboratori parlamentari,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a verificare l'effettiva applicazione delle norme di accesso e regolamentazione dei collaboratori e a valutare la possibilità di adottare, tempestivamente e in modo omogeneo con l'altro ramo del Parlamento, norme volte ad assicurare un trattamento adeguato e misure concrete e idonee per la tutela del profilo professionale del collaboratore parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/4.Mura, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente contabile, ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;
l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1994, ha precisato come «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio (...) come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;
il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare deve essere regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335;
deve essere considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

impegna l'Ufficio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare e, contestualmente, a chiedere ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio.
9/Doc. VIII, n. 6/5.Borghesi, Mura.

La Camera,
premesso che:
l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente contabile, ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare; ciò comporta, per le assemblee elettive, anche la necessità di assicurare una crescente efficienza dei propri apparati amministrativi;
tale obiettivo va perseguito riducendo nel complesso la spesa corrente, compresa quella per il personale dipendente, elevando al contempo la qualità delle prestazioni rese al servizio dell'istituzione parlamentare;
l'utilizzo delle tecnologie digitali può rappresentare una rilevantissima risorsa per l'efficienza e la produttività dell'apparato amministrativo. In tale prospettiva, il tema della dematerializzazione documentale - foriero di evidenti ed immediati benefici di carattere economico, gestionale ed ambientale - deve costituire un obiettivo primario non solo dell'attività dell'amministrazione, ma anche di quella dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati;
ogni qual volta un deputato deposita un atto di sindacato ispettivo, emendamenti, una proposta di legge, tali documenti vengono ricopiati al computer, ossia ribattuti integralmente; ciò comporta un costo elevato all'interno del Parlamento;
una quantità di carta dalla casella della posta dei deputati finisce immediatamente buttata via; sarebbe molto più conveniente e meno dispendioso inviare gli atti di sindacato ispettivo, gli emendamenti e le proposte di legge mediante posta elettronica in formato word, al fine di non essere ricopiato, ma semplicemente revisionato;
il gruppo dell'Italia dei Valori ha già presentato al bilancio interno della Camera del 2009 un ordine del giorno sul medesimo argomento; tale ordine del giorno è stato accolto, subordinatamente alla «definizione di alcuni aspetti procedurali, regolamentari e organizzativi» dall'Ufficio di Presidenza il 7 luglio 2009, ma non risulta che qualche iniziativa sia stata adottata al riguardo,

impegna l'Ufficio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori:

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di consentire la presentazione di disegni di legge, di emendamenti, di atti di sindacato ispettivo ed atti di indirizzo in formato esclusivamente elettronico, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di posta elettronica certificata;
ad intraprendere le iniziative necessarie per ridurre la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte ed all'interno della Camera dei deputati, sostituendola con documentazione informatica.
9/Doc. VIII, n. 6/6.Borghesi, Mura.

La Camera,
premesso che:
l'attuale periodo di crisi economica internazionale, che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul nostro Paese, sia sotto il profilo occupazionale che nei confronti del mondo produttivo, suggerisce un'attenzione maggiore per tutte le spese dello Stato al fine di evitare ogni spreco ed ogni spesa superflua;
l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) è oggi urgente sia per liberare risorse in funzione anticrisi, sia per arginare l'allontanamento dei cittadini dalle istituzioni ed il loro disamore per la politica; i costi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, troppo spesso non riconducibili all'efficienza dell'azione amministrativa, costituiscono un freno allo sviluppo dell'intero Paese;
attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possibile liberare risorse per obiettivi inderogabili quali il finanziamento degli ammortizzatori sociali, la sicurezza e la giustizia;
pur riconoscendo che le istituzioni, per ragioni di operatività e di rappresentanza, abbiano dei costi intrinseci di gestione, esse non dovrebbero mai diventare fucina di sprechi, di privilegi nascosti o di inefficienze;
i quasi 2000 dipendenti della Camera costano in media circa 120 mila euro ciascuno, per un totale di 285 milioni di euro di oneri del personale,

impegna l'Ufficio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:
evitare l'indizione di nuovi concorsi per i commessi parlamentari e procedere alla riduzione progressiva del loro numero nella misura minima del 30 per cento nell'arco della legislatura in corso;
rendere pubblico un chiaro prospetto degli andamenti retributivi del personale interno della Camera proponendo ipotesi di razionalizzazione;
definire un più razionale quadro organizzativo e, valutando le opportunità di outsourcing nei servizi non strettamente essenziali allo svolgimento delle specifiche funzioni parlamentari, conseguire, tramite un blocco selettivo del turn-over, un'effettiva riduzione dell'organico in servizio attivo al 31 dicembre 2010 rispetto a quello in servizio alla stessa data dell'anno precedente.
9/Doc. VIII, n. 6/7.Stefani.

La Camera,
premesso che:
le difficoltà economiche dell'attuale congiuntura richiedono uno sforzo ancora maggiore che in passato ai fini del rispetto delle compatibilità di bilancio, in coerenza con l'obiettivo del contenimento della spesa che è la linea ispiratrice anche dell'azione del Governo;
alcune funzioni tradizionalmente svolte all'interno della Camera hanno subito evoluzioni in conseguenza di innovazioni tecnologiche. Ne è esempio la funzione degli stenografi d'aula, i cui compiti sono oggi sostituiti da un'operazione di registrazione e successivo sbobinamento, spesso compiuto da esterni;
sarebbe opportuna una verifica generale dei compiti e delle funzioni interne per verificare eventuali eccedenze di alcune figure e alcuni ruoli a discapito di altri,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a ridurre progressivamente fino al 50 per cento nell'arco della legislatura il numero degli stenografi d'Aula, figure rese oggi meno necessarie dall'impiego di nuovi strumenti di registrazione, anche riconvertendoli ad altre funzioni;
a conseguire un livello significativamente più basso, rispetto a quello previsto nel bilancio 2009, nel rapporto tra spesa complessiva per il personale (comprensiva del trattamento retributivo, del trattamento previdenziale e pensionistico nonché degli oneri indiretti) e spesa complessiva iscritta nel bilancio di previsione per il 2010.
9/Doc. VIII, n. 6/8.Stefani.

La Camera,
premesso che:
le difficoltà economiche dell'attuale congiuntura richiedono uno sforzo ancora maggiore che in passato ai fini del rispetto delle compatibilità di bilancio, in coerenza con l'obiettivo del contenimento della spesa che è la linea ispiratrice anche dell'azione del Governo;
le istituzioni per prime devono impegnarsi sul fronte del risparmio e del taglio delle spese, per inviare un messaggio chiaro ai cittadini e contrastare i pessimi stereotipi costruiti intorno ai privilegi della «casta»;
è necessario, oltre che eticamente doveroso, procedere senza esitazione all'eliminazione di tutti i costi del bilancio della Camera che non siano direttamente funzionali ed indispensabili allo svolgimento dell'attività parlamentare,

impegna l'Ufficio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il servizio interno di barberia di Montecitorio.
9/Doc. VIII, n. 6/9.Stefani.

La Camera,
premesso che:
risulterebbero esser stati attuati degli interventi per la messa in sicurezza degli infissi del Cortile d'onore di Palazzo Montecitorio, causa il cedimento, avvenuto recentemente, di una porzione del cornicione dello stesso;
in un ottica volta alla messa in sicurezza delle sedi, onde scongiurare il rischio del ripetersi di analoghi eventi e, al contempo, ad ottimizzare il decoro delle stesse, sarebbe più opportuno prevedere il rifacimento completo del Cortile d'onore, anche a spese della stessa Camera dei deputati, affidando tale attività al Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, analogamente a quanto avvenuto in occasione del restauro del velario della buvette di Palazzo Montecitorio,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi della realizzazione di tale intervento, volto al perseguimento della completa e certa messa in sicurezza delle sedi di Palazzo Montecitorio.
9/Doc. VIII, n. 6/10.Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
la difficile situazione del personale dei Gruppi suddivisi tra le tre delibere del Collegio dei Questori che, con diversi criteri e modalità, investono oltre 400 dipendenti e la complessa gestione del personale interno della Camera dei deputati che si è venuta a creare con il blocco del turn-over e che si aggraverà in conseguenza al numero di domande di pensionamento presentate, necessitano ora di una presa di posizione da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori;
se la Camera dei deputati, attraverso l'Avvocatura, studiasse la possibilità di creare una società per azioni a totale partecipazione pubblica della Camera dei deputati che consenta contemporaneamente da un lato la stabilizzazione dei suddetti 400 lavoratori e dall'altra l'affiancamento di personale esterno al personale Camera, sul modello di alcune società già costituite da alcuni enti locali, si riuscirebbero ad ottimizzare i servizi della stessa Camera dei deputati,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi di realizzare tale soluzione.
9/Doc. VIII, n. 6/11.Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
il palazzo di Montecitorio risulta sprovvisto di un locale destinato a sala fumatori, alla stessa stregua di palazzo Madama; allo stato attuale risulta che molti colleghi e dipendenti non fumatori, a causa di colleghi poco rispettosi del divieto affisso, si ritrovano a dover subire passivamente il fumo nel corridoio semicircolare alle spalle dell'Aula dove, peraltro, sono stati messi a disposizione dei deputati stessi dei computer per consentire loro di lavorare;
tale situazione risulta essere deleteria per l'immagine della stessa Camera dei deputati che, quale organo cui la Costituzione attribuisce il potere di approvare le leggi, dovrebbe rispettarle per prima dando il buon esempio all'intera collettività nazionale; una soluzione positiva potrebbe essere quella di individuare la sala fumatori nel corridoio adiacente la Sala lettura dove attualmente sono collocati alcuni divanetti dei quali beneficiano alcuni colleghi nelle pause dei lavori dell'Assemblea;
se tale area fosse chiusa e dotata degli appositi impianti d'aerazione artificiale per il ricambio e la depurazione della stessa ai sensi della normativa vigente si realizzerebbe un ambiente, in primo luogo rispettoso dei diritti e della salute di chi giustamente vuole godere invece della possibilità di trascorrere il proprio tempo in ambienti liberi dai fumo e, in secondo luogo, attiguo all'area riservata alla stessa tabaccheria,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prendere in considerazione tale soluzione in quanto idonea a scongiurare le problematiche attualmente esistenti.
9/Doc. VIII, n. 6/12.Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute negli articoli 8, secondo comma, e 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, non pongono alcun divieto, né espresso né implicito, alla libera comunicazione a chiunque e alla divulgazione con qualsiasi mezzo, da parte di chi ne abbia avuto conoscenza, di dati o informazioni che siano stati resi noti ai sensi della medesima legge, relativi alla situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive o di cariche direttive degli enti ivi previsti, ed in particolare dei deputati;
le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non pongono alcun divieto, né implicito né esplicito, alla libera comunicazione a chiunque e alla divulgazione con qualsiasi mezzo, da parte di chi ne abbia avuto conoscenza, di dati o informazioni sulle spese elettorali di candidati, che siano stati resi noti ai sensi della medesima legge;
72 deputati bipartisan hanno aderito all'appello lanciato da Rita Bernardini, Roberto Giachetti e Benedetto Della Vedova, consentendo la pubblicazione dei propri dati contenuti nell'anagrafe patrimoniale dei deputati e di quelli relativi alle proprie spese elettorali,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati afferenti all'anagrafe patrimoniale e alle spese elettorali dei deputati che vi consentano siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 6/13.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
è necessario assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa della Camera dei deputati nel settore degli appalti e, quindi, che siano rispettati i seguenti principi:
a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
b) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul sito della Camera dei deputati ed il link di apertura della sezione, per tutto il periodo utile alla presentazione delle domande di accesso, deve essere inserito nella prima pagina del sito e deve essere ben visibile e riconoscibile;
c) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato per via telematica nel sito della Camera dei deputati affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;
d) sul sito devono essere indicati i componenti delle commissioni aggiudicatrici;
e) la nomina di eventuali esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso ad appalto, perché abbia efficacia, segua l'iter pubblico come indicato in premessa.
9/Doc. VIII, n. 6/14.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
è necessario assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa della Camera dei deputati nel settore degli appalti e, quindi, che siano rispettati i seguenti principi:
a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
b) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul sito della Camera dei deputati ed il link di apertura della sezione, per tutto il periodo utile alla presentazione delle domande di accesso, deve essere inserito nella prima pagina del sito e deve essere ben visibile e riconoscibile;
c) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato per via telematica nel sito della Camera dei deputati affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente;
d) sul sito devono essere indicati i componenti delle commissioni aggiudicatrici;
e) la nomina di eventuali esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso ad appalto, perché abbia efficacia, segua l'iter pubblico come indicato in premessa.
9/Doc. VIII, n. 6/14.(Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
è necessario assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa della Camera dei deputati in relazione alle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso le proprie strutture che, oltre a conformarsi ai principi contenuti nella normativa vigente in materia, garantisca:
a) un'adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l'imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatizzati per l'espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli elaborati;
b) l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nonché il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
c) la massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;
d) la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni. Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell'ambito di ruoli esterni all'amministrazione. Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre. Il giorno, l'ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l'indirizzo per l'accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato, devono essere indicati nel bando;
e) che i bandi di concorso contengano la specifica circa la ripartizione dei punteggi relativi ai titoli;
f) che le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet;
g) che i bandi di concorso o gli avvisi di selezione, oltre a quanto altro previsto dalla vigente normativa, siano pubblicati, per intero, sul sito internet e, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, il link di apertura della sezione concorsi e avvisi di selezione sia inserito nella prima pagina e sia ben visibile e riconoscibile;
h) che sul sito internet siano pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l'esito delle stesse,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso a procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso le proprie strutture, perché abbia efficacia, segua l'iter pubblico come indicato in premessa.
9/Doc. VIII, n. 6/15. (Per la riformulazione vedi il resoconto stenografico pag. 30) Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 92, comma 1, del Regolamento dei servizi e del personale prescrive che agli ambulatori della Camera, e quindi alla effettuazione in via permanente di prestazioni sanitarie a favore dei deputati entro la sede, possano essere addetti esclusivamente medici dipendenti della Camera ovvero medici esterni individuati attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche;
la natura sostanziale del Fondo di solidarietà tra i deputati, di gestione separata dal bilancio della Camera, comporta che al Fondo si applichino i principi della normativa interna e quelli relativi al settore pubblico;
il Fondo di solidarietà ha invece stipulato almeno una convenzione con una struttura privata avente ad oggetto prestazioni sanitarie direttamente rimborsabili dal Fondo stesso;
la struttura privata in questione non è stata selezionata mediante un qualsiasi tipo di procedura di gara o procedura ad evidenza pubblica, ma con un affidamento diretto, in termini che appaiono privi di ogni garanzia qualitativa;
sebbene erogate al di fuori della sede della Camera, tali prestazioni possono assumere un carattere permanente, che di fatto può assimilarle a quelle erogate negli ambulatori della Camera e renderle anche concorrenziali a queste ultime;
forti perplessità suscita quindi la legittimità, e comunque l'opportunità, della stipula di una simile convenzione, che di fatto si risolve in un aggiramento ed in una vanificazione del principio di pubblicità delle strutture sanitarie chiamate ad erogare servizi sanitari ai deputati, e in un aggiramento degli obblighi sostanziali e procedurali in materia di selezione dei contraenti;
tali perplessità sono rafforzate dai metodi di induzione degli iscritti al Fondo a rivolgersi alla struttura privata in questione, che configurano una indebita e inopportuna pubblicità della stessa,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adoperarsi affinché si addivenga al recesso immediato dal rapporto contrattuale richiamato in premessa.
9/Doc. VIII, n. 6/16. Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
è necessario assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa della Camera dei Deputati,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a pubblicare sul sito internet della Camera l'elenco dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria. Tale elenco, consultabile liberamente da ogni utente, deve contenere:
a) la denominazione del soggetto beneficiario;
b) l'indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;
c) il tipo e l'entità del contributo erogato.
9/Doc. VIII, n. 6/17. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
l'attività amministrativa della Camera dei deputati è completamente sottratta, in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali, agli ordinari controlli esterni, amministrativi e giurisdizionali, cui sono sottoposte tutte le pubbliche amministrazioni;
la funzione di alta vigilanza sull'attività amministrativa interna, affidata dall'articolo 10 del Regolamento al Collegio dei Questori, non è in alcun modo supportata da una strumentazione tecnico-amministrativa indipendente, in grado di fornire una conoscenza ed un monitoraggio obiettivi sui comportamenti seguiti dall'Amministrazione nell'attuazione delle decisioni politiche in materia amministrativa;
l'unica struttura dedicata al controllo amministrativo è in posizione di dipendenza gerarchica dal Segretario generale, che, come vertice monocratico dell'Amministrazione, dovrebbe invece costituire l'oggetto dell'attività di controllo;
il descritto circolo vizioso dei controlli amministrativi crea una situazione di sostanziale assenza di controlli, sia interni che esterni, sull'attività amministrativa della Camera;
emblematico di tale situazione è lo svolgimento unicamente di «controlli di legittimità», mentre un sistema di controllo di gestione, da anni obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni, non è mai stato realizzato né è previsto nel documento intitolato «Proposte di linee guida in tema di riorganizzazione amministrativa», presentato dal Segretario generale e del quale l'Ufficio di Presidenza ha preso atto;
il controllo di gestione è d'altronde indissolubilmente legato al tema di una contabilità di tipo economico-gestionale, anch'esso completamente disatteso;
l'assenza di un sistema di controllo di gestione rende non verificabili i giudizi di eccellenza, cui spesso, anche in documenti e prese di posizione ufficiali, i vertici dell'Amministrazione della Camera dei deputati indulgono nei confronti della propria attività, ma che sono ben poco confermati dall'esperienza quotidiana dei deputati;
per superare le descritte carenze, sul piano della terzietà e su quello dell'efficacia dei controlli, del sistema di controllo amministrativo vigente presso la Camera può essere utile riflettere, tra l'altro, sulle soluzioni adottate da altri Parlamenti, pur tenendo conto delle differenze di contesto costituzionale in cui essi operano;
ad esempio, il Regolamento dell'Assemblea Nazionale francese, all'articolo 16, comma 2, prevede che in ciascun anno della legislatura, tranne quello che precede lo scioglimento dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria l'Assemblea elegga una Commissione speciale di quindici membri, presieduta da un deputato d'opposizione, incaricata di «verificare ed appurare» i conti. Né i Questori né alcun altro membro dell'Ufficio di Presidenza possono far parte di tale Commissione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad elaborare ed approvare un progetto di complessiva ristrutturazione dei controlli amministrativi svolti presso la Camera dei deputati, tenuto conto delle considerazioni ed indicazioni esposte in premessa.
9/Doc. VIII, n. 6/18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 68, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità attribuisce a tutti i deputati uno speciale diritto di accesso rispetto a vaste categorie di atti amministrativi;
tale diritto di accesso costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza dei controlli amministrativi esterni che si esercitano sulle pubbliche amministrazioni;
proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato;
pur essendo in questo modo possibile una conoscenza indiretta da parte dei cittadini di alcuni degli atti amministrativi della Camera, tuttavia la possibilità per tutti di conoscere direttamente i principali atti amministrativi mediante la loro pubblicazione nel sito internet della Camera conferirebbe maggiore trasparenza e correttezza al rapporto tra cittadini ed istituzione;
inoltre, diverse categorie di atti di massima rilevanza, come le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, non sono attualmente accessibili se non al Presidente della Camera, ai membri del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza e al Segretario generale;
di altri atti fondamentali, come i bandi di gara, si dà nel sito internet della Camera una pubblicità meramente riassuntiva e sintetica, a differenza di quanto accadeva sino a pochissimi anni or sono, allorché i bandi venivano pubblicati nel sito in forma integrale,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a mantenere e rafforzare, nell'ambito della prevista ristrutturazione dell'amministrazione della Camera, gli speciali diritti di accesso previsti dall'articolo 68, commi 3 e 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità;
ad assumere le opportune iniziative atte a far sì che i principali tipi di atti amministrativi (deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori, e tra queste in particolare: relazioni annuali sullo stato dell'Amministrazione; documenti programmatici sull'attività amministrativa; delibere concernenti affidamenti; bandi di gara, contratti, consulenze; iscrizioni nell'albo dei fornitori e degli appaltatori; indizione di concorsi) vengano pubblicati integralmente nel sito internet della Camera, salvo le eventuali limitazioni imposte da obbligazioni assunte dall'Italia in sedi internazionali, o derivanti dalla normativa comunitaria, o connesse al dovere di salvaguardare i diritti e i legittimi interessi di terzi, tutelati dall'ordinamento vigente;
ad assumere le opportune iniziative affinché la Relazione sullo stato dell'Amministrazione relativa all'anno 2009, già pubblicata nel sito internet della Camera, ma priva dei relativi allegati, venga tempestivamente integrata con questi ultimi, ed in particolare con il documento intitolato «Proposte di linee guida in tema di ristrutturazione organizzativa», sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza in qualità di allegato alla stessa relazione;
a prevedere, in considerazione del rilevo che l'operazione non mancherebbe di assumere sul piano della conoscenza della storia del Parlamento in Italia, anche la pubblicazione e la messa in rete, a cura dell'Archivio storico della Camera, delle serie storiche degli atti amministrativi dei tipi sopra menzionati.
9/Doc. VIII, n. 6/19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 68, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità attribuisce a tutti i deputati uno speciale diritto di accesso rispetto a vaste categorie di atti amministrativi;
tale diritto di accesso costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza dei controlli amministrativi esterni che si esercitano sulle pubbliche amministrazioni;
proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato;
pur essendo in questo modo possibile una conoscenza indiretta da parte dei cittadini di alcuni degli atti amministrativi della Camera, tuttavia la possibilità per tutti di conoscere direttamente i principali atti amministrativi mediante la loro pubblicazione nel sito internet della Camera conferirebbe maggiore trasparenza e correttezza al rapporto tra cittadini ed istituzione;
inoltre, diverse categorie di atti di massima rilevanza, come le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, non sono attualmente accessibili se non al Presidente della Camera, ai membri del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza e al Segretario generale;
di altri atti fondamentali, come i bandi di gara, si dà nel sito internet della Camera una pubblicità meramente riassuntiva e sintetica, a differenza di quanto accadeva sino a pochissimi anni or sono, allorché i bandi venivano pubblicati nel sito in forma integrale,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a mantenere e rafforzare, nell'ambito della prevista ristrutturazione dell'amministrazione della Camera, gli speciali diritti di accesso previsti dall'articolo 68, commi 3 e 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità;
ad assumere le opportune iniziative atte a far sì che i principali tipi di atti amministrativi (deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori, e tra queste in particolare: relazioni annuali sullo stato dell'Amministrazione; documenti programmatici sull'attività amministrativa; delibere concernenti affidamenti; bandi di gara, contratti, consulenze; iscrizioni nell'albo dei fornitori e degli appaltatori; indizione di concorsi) vengano pubblicati integralmente nel sito internet della Camera, salvo le eventuali limitazioni imposte da obbligazioni assunte dall'Italia in sedi internazionali, o derivanti dalla normativa comunitaria, o connesse al dovere di salvaguardare i diritti e i legittimi interessi di terzi, tutelati dall'ordinamento vigente;
ad assumere le opportune iniziative affinché la Relazione sullo stato dell'Amministrazione relativa all'anno 2009, già pubblicata nel sito internet della Camera, ma priva dei relativi allegati, venga tempestivamente integrata con questi ultimi, ed in particolare con il documento intitolato «Proposte di linee guida in tema di ristrutturazione organizzativa», sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza in qualità di allegato alla stessa relazione.
9/Doc. VIII, n. 6/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il Fondo di solidarietà tra i deputati, nonostante la sua denominazione, non prevede una partecipazione volontaria dei singoli deputati, in quanto, al contrario l'iscrizione viene imposta all'inizio della legislatura a ciascun deputato con conseguente prelievo obbligatorio a monte della relativa contribuzione;
l'informazione fornita ai cittadini, ma anche agli stessi deputati (né fa eccezione lo stesso Ufficio di Presidenza), circa la gestione del Fondo, è sostanzialmente inesistente;
tale situazione di opacità può facilmente dar luogo ad abusi, disparità di trattamento, diseconomie di gestione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a pubblicare, entro tre mesi, sul sito internet della Camera, nel rispetto delle disposizioni concernenti la privacy, una relazione precisa ed analitica sulla pregressa gestione del Fondo di solidarietà tra i deputati, evidenziando in particolare l'entità dei contributi individuali, l'entità della contribuzione da parte del bilancio della Camera, l'entità degli investimenti finanziari e di quelli non finanziari, l'identità dei gestori di tali investimenti, la loro redditività, l'entità media delle prestazioni, la distribuzione statistica delle prestazioni attorno alla media distinta per parlamentari, ex parlamentari e membri non parlamentari, l'elenco nominativo dei membri non parlamentari iscritti al Fondo, la durata dell'iscrizione di questi ultimi;
a riformare il Fondo di solidarietà tra i deputati, attribuendo allo stesso natura associativa basata sulla libera adesione di ciascun deputato e amministrato da deputati eletti tra gli associati, secondo le norme di diritto comune. L'associazione, se costituita in ciascuna legislatura, potrà essere riconosciuta dalla Camera, onde assicurare alla stessa un conveniente e trasparente supporto sul piano finanziario e su quello amministrativo;
ad istituire una contabilità del Fondo ai sensi delle norme del codice civile in materia.
9/Doc. VIII, n. 6/20.Farina Coscioni, Bernardini, Beltrandi, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il conferimento all'esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio, nonché, ove consentito, su base strettamente fiduciaria,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a pubblicare sul sito internet della Camera l'elenco di tutti gli incarichi professionali e di consulenza esterni con la specifica se siano essi stati conferiti mediante trattativa privata, o con preceduta da bando di gara o su base strettamente fiduciaria. Per ciascun incaricato esterno devono essere pubblicati i curricula e devono essere esplicati i criteri di scelta, nonché l'oggetto dell'incarico e la sua durata, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti e corrisposti;
l'elenco deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.
9/Doc. VIII, n. 6/21.Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'Ufficio di Presidenza, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare spettante alla Camera e secondo le previsioni degli articoli 12, commi 2 e 3, e 67 del Regolamento, ha adottato numerosi regolamenti interni, oltre al regolamento della Biblioteca;
detti Regolamenti disciplinano aspetti fondamentali della vita amministrativa della Camera, inclusi quelli riguardanti i rapporti tra l'amministrazione e molti altri soggetti, interni ed esterni, che per varie ragioni interagiscono con essa;
dei regolamenti interni viene predisposta un'edizione onnicomprensiva solo in forma cartacea, con cadenza pluriennale (l'ultima nel 2005), con la conseguenza che il volume in distribuzione non comprende le modifiche regolamentari intervenute dopo la sua edizione; il volume contenente i regolamenti interni è distribuito esclusivamente, a quanto consta, presso uno sportello sito in palazzo Montecitorio, quindi accessibile solo a chi può entrare nel palazzo, e solo a seguito di espressa richiesta; inoltre la possibilità di richiedere i regolamenti interni presso lo sportello è scarsamente pubblicizzata;
non si hanno informazioni circa il regolamento della Biblioteca;
all'inizio della corrente legislatura, in fase di accoglienza dei deputati, non si è avuto cura di comunicare agli eletti, con il risalto che sarebbe stato doveroso, l'esistenza di detti regolamenti;
dei quindici regolamenti interni vigenti, ne risultano pubblicati nel sito internet della Camera, salvo errore, solo due (il regolamento dei servizi e del personale e il regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti), e nel sito intranet quattro (oltre ai due menzionati, il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e quello dei concorsi); neppure l'edizione digitale dei pochi regolamenti messi in rete risulta aggiornata oltre il luglio 2004;
data questa situazione di semiclandestinità di diversi regolamenti, tra cui quello di amministrazione e contabilità, è verosimile che molti degli stessi deputati, chiamati in ciascun esercizio finanziario della legislatura a discutere e a votare il bilancio di previsione interno ed il rendiconto dell'esercizio precedente, ignorino, se non l'esistenza, certamente il tenore delle norme che disciplinano il bilancio ed il rendiconto;
a maggior ragione, la normativa interna è praticamente ignota alla generalità dei cittadini;
lo stesso Regolamento della Camera prevede, agli articoli 17, comma 2, e 18 comma 4, l'adozione da parte dell'Assemblea, con la medesima procedura con cui è adottato il Regolamento della Camera, dei regolamenti della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni a procedere;
dei regolamenti da ultimo citati solo il primo è pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sui siti della Camera;
altri regolamenti interni di organi parlamentari sono previsti da leggi o dal regolamento della Camera, ma non sono pubblicati sul sito;
il Senato pubblica nel proprio sito internet, tra diversi altri, anche il fondamentale regolamento di amministrazione e contabilità,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

ad assumere le opportune iniziative affinché sul sito internet della Camera siano pubblicati, in posizione evidente e facilmente ricercabile, tutti i regolamenti che disciplinano organi della Camera o aspetti della vita interna, ed in particolare tutti i regolamenti la cui adozione è prevista dal Regolamento della Camera o da leggi;
a provvedere al costante aggiornamento dei regolamenti pubblicati in forma digitale con le modifiche che nel tempo vengono introdotte.
9/Doc. VIII, n. 6/22.Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha introdotto una disciplina contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni;
l'armonizzazione dei conti pubblici a tutti i livelli di governo della Repubblica risponde ad una ben precisa necessità: predisporre, per tutto il settore pubblico, un ambiente gestionale e conoscitivo in grado di supportare, ma anche di rendere controllabile e misurabile, l'ottemperanza agli impegni finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
le disposizioni dettate dalla citata legge n. 196 del 2009, come sottolinea anche la Ragioneria Generale dello Stato nel documento «Garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche», costituiscono i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
in tale contesto, l'autonomia spettante agli organi costituzionali nell'ambito della rispettiva amministrazione interna non significa la facoltà di prescindere dagli sviluppi normativi fondamentali che interessano la finanza pubblica del Paese;
la citata legge n. 196 del 2009, mediante l'adozione di schemi contabili uniformi atti a superare la preesistente molteplicità e disomogeneità di modelli contabili, ha confermato ed esteso a tutto il settore pubblico il principio del sistema duale;
pertanto, accanto al sistema di contabilità finanziaria, al quale è affidata la funzione autorizzatoria, è obbligatorio istituire un sistema contabile economico-patrimoniale, come essenziale strumento conoscitivo e di controllo;
in mancanza di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale è sostanzialmente impossibile avere una adeguata conoscenza del grado di efficienza e di efficacia di un'amministrazione;
in rapporto a tali sviluppi, la configurazione del bilancio interno della Camera dei deputati, come delineata dal Regolamento di amministrazione e contabilità, appare difforme dallo schema generale e gravemente obsoleta e carente;
l'attuale struttura del bilancio interno assicura un insufficiente grado di trasparenza e leggibilità dell'attività amministrativa e costituisce più un ostacolo che un aiuto al controllo sulla stessa attività amministrativa, sia in sede procedurale che da parte dell'opinione pubblica e dell'elettorato;
a rendere ancor più grave tale situazione strutturale si pone l'inadempienza alla norma regolamentare (articolo 14, commi 2 e 4) che prevede di affiancare alla contabilità generale un sistema di contabilità analitica, mai realizzato, mentre la tempestiva predisposizione della contabilità analitica avrebbe reso minore il divario con la nuova normativa introdotta dalla legge n. 196 del 2009;
nessuna pretesa specificità dell'attività amministrativa di un organo costituzionale basta a giustificare tale aperta violazione di un obbligo vigente, tenuto anche conto che tale obbligo risulta del tutto coerente con i princìpi dell'ordinamento generale;
questi problemi dovrebbero essere al centro della necessaria riforma dell'amministrazione della Camera, mentre sono soltanto sfiorati, in modo superficiale e senza alcuna indicazione operativa, dal documento intitolato «Proposte di linee guida in tema di riorganizzazione amministrativa» presentato dal Segretario generale e del quale l'Ufficio di Presidenza ha preso atto;
è pertanto urgente avviare un'azione ricognitiva e progettuale di ben più ampio respiro, che esamini, con il dovuto approfondimento ed in modo ravvicinato, le caratteristiche e le specificità dell'azione amministrativa nell'ambito della Camera, al fine di proporre gli eventuali adattamenti che si rendano strettamente necessari in rapporto agli istituti che reggono la finanza pubblica generale,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a costituire un Comitato di parlamentari e di esperti nelle materie afferenti al bilancio e alla contabilità pubblica che, nel termine di sei mesi, presenti una relazione sul recepimento dei principi recati dalla nuova legge di contabilità pubblica e prospetti soluzioni in tal senso ispirate in particolare al criterio della più assoluta e rigorosa trasparenza delle procedure contabili e dei documenti di bilancio.
9/Doc. VIII, n. 6/23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'ammontare dei canoni per locazioni e servizi previsti nei contratti stipulati dalla Camera con la società Milano 90 S.r.l. appare, ad un esame obiettivo, assolutamente esorbitante rispetto al valore di mercato delle prestazioni acquisite;
il tenore dei servizi forniti ai deputati mediante l'acquisizione delle menzionate prestazioni da parte della società Milano 90 risulta considerevolmente sfasato rispetto alle effettive esigenze che i deputati esprimono in relazione allo svolgimento del mandato parlamentare; conseguentemente si assiste ad una situazione di diffuso sottoutilizzo da parte della maggior parte dei deputati dei servizi in questione;
non è utile al Paese né condivisibile una linea di riduzione dei servizi messi a disposizione dei deputati, qualora la fruizione dei medesimi avvenga in termini trasparenti e con assunzione della responsabilità politica di fronte agli elettori;
senza ipocrite demagogie, i presentatori del presente ordine del giorno sono convinti che sia fondamentale mettere a disposizione del deputato servizi efficienti ed aggiornati che gli consentano di espletare al meglio il suo mandato parlamentare,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a recedere dai contratti con la società Milano 90 per i quali sia eventualmente prevista tale facoltà;
a rinegoziare con la società Milano 90 l'entità dei canoni relativi ai contratti di cui dovesse proseguire la vigenza;
a promuovere, in caso di rifiuto della controparte, l'azione di rescissione dei contratti per sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, ai sensi dell'articolo 1448 del codice civile; ad assegnare i residui uffici disponibili in locazione con la società Milano 90 ai deputati che ne facciano richiesta e che si impegnino, con atto scritto da pubblicare nel sito internet della Camera, ad utilizzarli in modo frequente e continuativo;
ad utilizzare i fondi così risparmiati per l'attribuzione ai deputati privi di un ufficio assegnato dalla Camera di una indennità per la locazione, in nome e per conto proprio, di un ufficio nella città di Roma;
a subordinare l'erogazione di tale indennità alla presentazione, da parte del deputato, di idonea e dettagliata documentazione della spesa sostenuta e a pubblicare tale documentazione nel sito internet della Camera;
ad attrezzare, nell'ambito della sede della Camera o in prossimità alla stessa, idonei locali, di sufficiente capacità ed articolazione, da destinare ad uso condiviso da parte di tutti i deputati nei quali possano essere effettuati convegni, conferenze stampa, riunioni anche con soggetti esterni, teleconferenze, la navigazione attraverso tutte le banche dati della Camera e quelle di soggetti ed enti esterni messe a disposizione, la consultazione della propria posta elettronica, la navigazione in internet, l'interazione con il pubblico anche con ulteriori modalità interattive via via rese disponibili dalla tecnologia, l'interazione in forma digitale con l'amministrazione della Camera per gli adempimenti e tutto ciò che riguarda lo status di parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/24.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'ammontare dei canoni per locazioni e servizi previsti nei contratti stipulati dalla Camera con la società Milano 90 S.r.l. appare, ad un esame obiettivo, assolutamente esorbitante rispetto al valore di mercato delle prestazioni acquisite;
il tenore dei servizi forniti ai deputati mediante l'acquisizione delle menzionate prestazioni da parte della società Milano 90 risulta considerevolmente sfasato rispetto alle effettive esigenze che i deputati esprimono in relazione allo svolgimento del mandato parlamentare; conseguentemente si assiste ad una situazione di diffuso sottoutilizzo da parte della maggior parte dei deputati dei servizi in questione;
non è utile al Paese né condivisibile una linea di riduzione dei servizi messi a disposizione dei deputati, qualora la fruizione dei medesimi avvenga in termini trasparenti e con assunzione della responsabilità politica di fronte agli elettori;
senza ipocrite demagogie, i presentatori del presente ordine del giorno sono convinti che sia fondamentale mettere a disposizione del deputato servizi efficienti ed aggiornati che gli consentano di espletare al meglio il suo mandato parlamentare,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a recedere dai contratti con la società Milano 90 per i quali sia eventualmente prevista tale facoltà;
a rinegoziare con la società Milano 90 l'entità dei canoni relativi ai contratti di cui dovesse proseguire la vigenza;
9/Doc. VIII, n. 6/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'ordinamento del personale della Camera era stata introdotta fin dall'anno 2000, a seguito di una contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, la previsione di un sistema di valutazione del personale; tuttavia, tale sistema di valutazione finora non è stato reso operativo;
la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance, sia organizzativa che individuale, costituiscono ormai un preciso e preminente obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta legge Brunetta);
l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance, in quanto basata su elementi oggettivi e misurabili, è considerata dal citato decreto legislativo come garanzia per una corretta gestione del personale;
è pertanto opportuno che venga superata la situazione di stallo che sembra essersi determinata presso la Camera dei deputati, avviando una trattativa avente ad oggetto le modalità di recepimento dei principi ispiratori del citato decreto legislativo;
l'effettività di un sistema di valutazione della performance dipende, come dispone anche il citato decreto legislativo, dall'introduzione di un sistema di controllo di gestione;
anche quest'ultimo manca nell'amministrazione della Camera,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad adottare opportuni indirizzi affinché venga sollecitamente avviata la trattativa menzionata nelle premesse;
a tenere conto, in tali indirizzi, dei seguenti punti qualificanti:
a) il sistema di misurazione e valutazione della performance non può riguardare soltanto i singoli dipendenti, ma presuppone la definizione di precise aree di responsabilità nell'ambito dell'amministrazione, a cui associare la definizione della performance organizzativa;
b) gli obiettivi assegnati alle strutture e ai dipendenti dovranno essere specifici e misurabili;
c) una corretta misurazione e valutazione della performance può essere effettuata solo in base a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; pertanto occorre reperire modalità mediante le quali gli utenti dell'amministrazione della Camera, in primo luogo gli organi parlamentari ed i deputati, possano esprimersi sul proprio grado di soddisfacimento;
d) la definizione degli obiettivi programmatici dovrà essere riservata agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
e) la misurazione e la valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, dei dirigenti dovranno essere deferite ad un apposito organismo indipendente, da costituire;
f) considerato il pluralismo intrinseco al contesto parlamentare, l'organismo indipendente dovrà avere composizione collegiale;

a mantenere strettamente collegate l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance e quella di un sistema di controllo di gestione.
9/Doc. VIII, n. 6/25.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la prima firmataria del presente ordine del giorno, assieme ai deputati della delegazione radicale, è riuscita, a fatica, anche con il ricorso ad un'azione non violenta di sciopero della fame, ad ottenere la lista dei fornitori e dei consulenti della Camera dei deputati nonché alcuni dei contratti stipulati dalla Camera;
per mesi la suddetta documentazione le era stata negata, anche per iscritto, nonostante ne avesse pieno diritto in base al comma 4 dell'articolo 68 del Regolamento di amministrazione e contabilità;
la documentazione richiesta è stata consegnata alla prima firmataria del presente atto solo dopo un intervento diretto del Presidente della Camera Gianfranco Fini;
dall'esame della lista dei fornitori e dei consulenti risulta che alla conclusione della maggior parte dei contratti stipulati dalla Camera dei deputati non si è arrivati tramite una gara pubblica, bensì mediante affidamenti diretti, in costante deroga alla normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, oltre che alla stessa regolamentazione interna;
tra i contratti ad affidamento diretto è presente un contratto con una struttura sanitaria privata, la società Studio Pantheon, per prestazioni rimborsabili dal Fondo di solidarietà tra i deputati, e le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata sono in larga misura le stesse già effettuate all'interno della sede della Camera da decine di medici della ASL Roma A e del Policlinico Gemelli, in base ad onerose convenzioni, con l'effetto di aggirare la norma regolamentare che impone che le prestazioni sanitarie ai deputati siano svolte esclusivamente da medici dipendenti dalla Camera o da strutture pubbliche;
in particolare, un solo fornitore (la società Milano 90 srl), si è aggiudicato, in base ad affidamento diretto, il 35,5 percento dell'intera cifra destinata a consulenti e fornitori per il 2010;
il tenore dei numerosi contratti stipulati con il predetto fornitore a partire dal 1997, al pari della loro gestione nel corso di tale periodo, tuttora presenta una serie di singolari e vistose anomalie, ed in particolare:
a) la non titolarità della proprietà degli immobili da parte del contraente al momento della stipula del contratto di locazione;
b) il pagamento anticipato del primo canone a titolo di ristoro preventivo delle spese di ristrutturazione iniziali che, come è ben noto, spetterebbero al locatore e non al locatario;
c) l'enorme entità dei canoni di locazione e, ancor più, dei corrispettivi per i servizi acquisiti, estranea ad ogni logica di mercato;
d) la presenza in tutti i contratti di locazione di una identica clausola di contorta formulazione che, dopo aver previsto un defatigante iter procedurale, con il coinvolgimento di enti pubblici terzi, sembra attribuire alla Camera, ma in realtà nega (secondo una sentenza di accertamento preliminare) il diritto di acquisire la proprietà degli immobili scomputando i canoni già pagati;
e) il fatto che dell'acquisizione di cui alla citata sentenza preliminare solo di recente si sia avvertita la necessità, ed in particolare soltanto dopo che erano inutilmente decorsi i termini contrattuali per disdettare il rinnovo per altri nove anni di tutti i contratti;
f) l'accollo alla Camera, in uno dei contratti, di un onere del tutto improprio in quanto esorbitante la capacità di agire dell'organo costituzionale, quale l'ottenimento dal Comune di Roma di una variante al Piano regolatore, condizione peraltro dotata di efficacia risolutiva del contratto in caso di sua mancata realizzazione, con conseguente perdita di quanto già pagato dalla Camera, come al solito, in via anticipata;
g) la scarsa trasparenza della successiva vicenda, che ha visto l'approvazione da parte del Consiglio comunale della predetta variante ad onta del netto parere contrario espresso dalla I Circoscrizione, territorialmente competente;
h) l'ancor meno chiara vicenda della clausola che attribuiva in origine alle parti la facoltà di recedere liberamente dai primi due contratti, stipulati nel 1997 e 1998, mentre negli ultimi due, stipulati nel 1999 e nel 2000, è presente una clausola opposta, che nega espressamente tale facoltà;
i) il carattere apparentemente pleonastico della soluzione adottata negli ultimi due contratti, considerato che, affinché non sussista alcuna facoltà di recedere da un contratto, è sufficiente che tale facoltà non sia prevista; tuttavia la negazione espressa della facoltà di recedere è probabilmente la spia della consapevolezza, da parte dei contraenti, del carattere fortemente anomalo dei contratti stessi e rivela l'intenzione di «blindarli» al di là del succedersi delle legislature e dell'avvicendarsi degli amministratori della Camera;
j) l'oscura vicenda relativa al fatto che alla facoltà di recesso, inizialmente prevista nel contratto del 1998, la Camera rinunciò dopo alcuni mesi, accedendo ad una proposta della controparte in tal senso, ben comprensibile da parte di quest'ultima, ma per nulla da parte della Camera, dato che non si vede a quale interesse pubblico tale rinuncia rispondesse;
k) l'ancor più oscura vicenda relativa al fatto che, per una singolare «dimenticanza», non si è mai addivenuti alla rinuncia alla facoltà di recesso prevista dal primo dei contratti, quello del 1997, e pertanto, salvo errore, essa è tuttora vigente, ma tuttavia nel corso del lungo periodo passato la Camera non ha mai avvertito la forte ed evidente opportunità di avvalersene e di recedere almeno da quel contratto; inoltre il fatto che tale prolungata inerzia della Camera indebolirebbe ora la pur indispensabile decisione di attivare finalmente il recesso, fornendo alla controparte argomenti qualora essa decidesse di opporsi,
l) la «stranezza» del contesto che ha circondato la stipula del contratto del 2000, come ad esempio la vicenda dei locali un tempo assegnati all'Associazione stampa estera che, «sfrattata» dalla sede di via della Mercede, è stata «ospitata» in altro palazzo della società Milano 90 srl, con canone a carico del Ministero dello sviluppo economico versato a titolo di «indennità di occupazione» e solo nel marzo del 2009 formalizzato in un contratto d'affitto dell'importo di - 920.833,00 annui;

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad istituire una Commissione composta di rappresentanti di tutte le parti politiche e di esperti indipendenti, di chiara fama nelle materie amministrativistiche e civilistiche, definendone i poteri di indagine, che svolga un'inchiesta amministrativa volta ad accertare la presenza di eventuali irregolarità amministrative negli atti e nelle gestioni citati in premessa, ed in particolare:
a) se la conclusione dei contratti in premessa citati sia avvenuta in violazione di leggi, regolamenti o comunque del canone, principio che impone sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione;
b) se la stipula della convenzione con la società Studio Pantheon abbia determinato un'ingiustificata duplicazione di costi a carico del bilancio della Camera;
c) se la conclusione dei contratti con la società Milano 90 abbia cagionato ingiusti profitti in favore del fornitore, con danni patrimoniali di pari entità a carico della Camera dei deputati;
quanto sopra fermo restando l'obbligo della Commissione di investire l'autorità giudiziaria qualora nel corso dell'inchiesta emergano possibili profili di reati associativi, finalizzati alla commissione di delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e comunque di qualunque altro reato dovesse essere ravvisato nei fatti che emergeranno nel corso dell'inchiesta ed al suo esito e da chiunque commessi.
9/Doc. VIII, n. 6/26.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la piena conoscibilità dell'attività degli eletti è elemento essenziale in democrazia;
il nuovo sito internet della Camera dei deputati offre, molto più che in passato, la possibilità per i cittadini di conoscere sia l'attività degli eletti che la documentazione degli atti istituzionali;
i provvedimenti necessari per portare a compimento questo processo di innovazione sono quelli di aggiornare ed ampliare il portale della Camera dei deputati, rendendo accessibili tramite formati aperti, liberi e standardizzati (esempio XML) i seguenti dati:
bilancio interno della Camera dei deputati con relativi allegati;
lista dei fornitori e dei consulenti della Camera dei deputati, completa di tutte le informazioni quali importi, descrizione del servizio fornito e modalità di aggiudicazione;
composizione dell'istituzione;
e-mail, numero di telefono e di fax dell'ufficio di ciascun deputato;
presenze e comportamento di voto dei deputati (anche in Commissione);
atti presentati in tutte le articolazioni dell'attività parlamentare (compresi gli emendamenti a proposte di legge in esame), relativo iter e loro conclusione;
tutti gli atti adottati dalle singole articolazioni dell'istituzione (gruppi e Commissioni);
registrazione e archiviazione con indicizzazione di tutte le sedute delle Commissioni;
registro delle spese oggetto di rimborso forfettario o documentato (per staff, telefoniche, ufficio, viaggi, dotazioni informatiche, ecc.);
spese e contributi dei gruppi parlamentari;
rendicontazione delle spese elettorali;
storico dei bilanci dei gruppi parlamentari;
bilanci dei partiti e movimenti quanto all'erogazione dei rimborsi elettorali;
storico dei bilanci dei partiti e movimenti quanto all'erogazione del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali;
storico della rendicontazione delle spese elettorali,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad ampliare e rendere fruibili le informazioni di cui nelle premesse anche agli utenti esterni, con particolare riguardo all'attività degli eletti.
9/Doc. VIII, n. 6/27. Beltrandi, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
ai deputati cessati dal mandato vengono garantiti:
a) in misura illimitata gli spostamenti ferroviari sul territorio nazionale fino alla categoria «intercity»;
b) i trasferimenti aerei nei limiti di un plafond variabile in base alla durata del mandato esercitato, qualora abbiano esercitato il mandato per almeno una legislatura completa;
c) i pedaggi autostradali in misura illimitata con la sola opzione alternativa fra telepass o tessera via card; nonché i trasporti navali,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a deliberare sulla cessazione di tali privilegi, garantendo che la libera circolazione autostradale, ferroviaria, aerea e navale sul territorio nazionale termini con il cessare del mandato parlamentare,
9/Doc. VIII, n. 6/28. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
i deputati dispongono di una somma annua per le spese telefoniche;
nel caso i consumi superino l'ammontare messo a disposizione, è a carico del deputato la differenza;
nel caso i consumi risultino inferiori all'ammontare messo a disposizione, viene accreditata al deputato, a gennaio e a luglio, la somma non utilizzata;
tale «rimborso» non è assoggettato ad imposizione fiscale,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a deliberare che il rimborso delle spese telefoniche, nel limite del budget annuo, sia effettuato a fronte di fatture relative a un massimo di due utenze fisse e due utenze mobili, purché intestate al deputato stesso.
9/Doc. VIII, n. 6/29.Mecacci, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
in favore di ciascun deputato, oltre ad essere riconosciuta la gratuita circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti nazionali, è previsto un rimborso spese trimestrale per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio;
tale rimborso forfetario non è assoggettato ad imposizione fiscale,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a deliberare sull'inserimento di tale rimborso nella base imponibile e sul mancato riconoscimento del medesimo in favore di chi dispone di auto di servizio.
9/Doc. VIII, n. 6/30. Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura erano state rese note le procedure avviate per eliminare o almeno ridurre le locazioni immobiliari;
nella previsione triennale tale onere, ad avviso dei presentatori, ha una consistenza spropositata,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a perseguire la scelta delle acquisizioni in luogo delle locazioni.
9/Doc. VIII, n. 6/31. Zamparutti, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Mecacci.

La Camera,
premesso che:
il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno in corso e per il triennio vengono esaminati dall'Assemblea in una fase avanzata dell'anno;
oltre la relazione non vengono forniti allegati analitici dei singoli capitoli di bilancio,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a portare in Aula i documenti di bilancio unitamente agli allegati analitici entro il mese di marzo, al fine di evitare di dover gestire a lungo il bilancio in regime di esercizio provvisorio e, al fine di garantire la trasparenza dell'istituzione, a pubblicare anche i relativi allegati sul sito internet.
9/Doc. VIII, n. 6/32. Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
a ciascun deputato è attribuita una somma mensile, a titolo di rimborso forfetario, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, erogato tramite il gruppo parlamentare di appartenenza,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a deliberare sulla obbligatorietà di documentare tali spese che saranno rimborsate direttamente al deputato, con cadenza mensile, nei limiti del budget annuo e rese pubbliche sul sito internet della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/33.Zamparutti, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Mecacci.

La Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a stabilire che per nessun incarico elettivo interno ricoperto da un deputato durante la legislatura sia previsto, al termine del medesimo, il protrarsi dell'elargizione di emolumenti o benefit di qualsiasi entità e tipo oltre i sei mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.
9/Doc. VIII, n. 6/34.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
a seguito di particolari incarichi elettivi il deputato ha diritto ad assumere a tempo determinato personale di sua fiducia,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi al personale e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 6/35.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che;
i deputati che intendano far accedere a Palazzo Marini propri collaboratori devono fornire agli uffici copia di un regolare contratto di lavoro,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi ai collaboratori, al tipo di contratto e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 6/36.Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge n.659 del 1981 impone ai rappresentanti legali dei partiti ed ai singoli politici di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati storici relativi ai soggetti che hanno ricevuto e donato denaro siano pubblicati nel sito internet della Camera in un formato che possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 6/37.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
i materiali prodotti dalla Camera dei deputati possono essere indifferentemente elaborati in formati che consentano una successiva elaborazione o in formato immagine che rende l'elaborazione successiva difficoltosa se non impossibile,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare le opportune iniziative affinché tutti i materiali prodotti dalla Camera dei deputati siano pubblicati nel sito internet in un formato che possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 6/38.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati ha preso in locazione, alla fine degli anni novanta, l'insieme dei palazzi Marini al fine di dare una risposta complessiva alle esigenze di fornire strutture e servizi adeguati per l'espletamento delle attività proprie dei parlamentari;
in vista delle scadenze naturali dei diversi contratti di locazione, in particolare quella di palazzo Marini 1, si rende necessaria una riflessione circa i costi di tali contratti e circa l'opportunità di trasformare le spese per locazioni in spese per investimenti in sedi che siano di proprietà della Camera dei deputati o del Demanio,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a perseguire con determinazione, attraverso successivi provvedimenti, quanto proposto dal Collegio dei Questori e successivamente approvato dall'Ufficio di Presidenza del 15 settembre 2010, anche in attuazione del contenuto degli ordini del giorno accolti in sede di discussione del bilancio interno per l'anno 2009, circa la necessità di dismettere progressivamente i contratti di locazione dei palazzi Marini in relazione ai diversi termini di durata degli stessi;
a rinnovare la richiesta all'Agenzia del demanio di reperire, ai fini dell'acquisto in proprietà, immobili nelle vicinanze di Palazzo Montecitorio, esplicitando la disponibilità della Camera a sostenere in tutto o in parte l'onere finanziario degli investimenti, anche al fine di determinare ulteriori riduzioni di spesa rispetto a quelle già previste dal progetto di bilancio in esame.
9/Doc. VIII, n. 6/39.Quartiani, Rosato, Giachetti, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
si valuta positivamente quanto deliberato nel luglio scorso dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla partecipazione della Camera dei deputati allo sforzo complessivo cui è chiamato il Paese per rispondere alla crisi economica in corso, in particolare la riduzione di cinquecento euro della diaria di soggiorno e la riduzione di cinquecento euro delle spese per il rapporto eletto/elettori;
la rideterminazione e riqualificazione dei compiti del Parlamento è tema proprio delle riforme istituzionali, mentre spetta alla riforma del Regolamento disciplinare modi e forme del procedimento legislativo, nonché lo svolgimento delle altre funzioni parlamentari;
in attesa di queste innovazioni esiste comunque la necessità di utilizzare nel modo più razionale le risorse della Camera dei deputati e fare tutto ciò che è possibile per migliorare l'efficienza del lavoro parlamentare, fissando alcuni principi, nell'ambito del Regolamento vigente, che consentano all'attività legislativa di perseguire finalità di chiarezza, efficacia e di semplificazione nell'interesse dei cittadini e della pubblica amministrazione;
in questo quadro, al fine di garantire una maggiore qualità formale e sostanziale dei testi legislativi e della attività di controllo e di indirizzo nei confronti del Governo, è necessario migliorare il lavoro delle Commissioni parlamentari permanenti e di favorirne la partecipazione ai lavori,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad introdurre, da un lato, meccanismi che favoriscano una maggiore partecipazione dei deputati all'attività delle Commissioni parlamentari, prevedendo altresì che la diaria sia calcolata anche sulla base della effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni parlamentari permanenti e, dall'altro, a valutare l'opportunità di destinare una quota del fondo per il rapporto eletto/elettori solo a quei deputati che abbiano stipulato con i propri assistenti parlamentari un rapporto di collaborazione nel rispetto delle prescritte forme contrattuali o che si avvalgano di contratti stipulati con soggetti titolari di forniture di servizi di segreteria e di assistenza al lavoro parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/40.Quartiani, Giachetti, Rosato, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni si è registrata nell'opinione pubblica una particolare attenzione sui costi della politica e sui costi di tutti i livelli istituzionali;
la stessa comparazione con il funzionamento, l'organizzazione ed i costi delle altre democrazie parlamentari europee è spesso oggetto di luoghi comuni, secondo i quali il nostro Parlamento avrebbe costi di gran lunga superiori rispetto a quelli del Bundestag, dell'Assemblea nazionale francese, della Camera dei Comuni, o addirittura paragonabili alla somma di tutti questi;
negli ultimi anni la Camera ha adottato provvedimenti e riforme significative - ed altri sono in progressivo corso di realizzazione - concernenti la struttura dei costi dell'amministrazione nel rispetto delle norme costituzionali, legislative e contrattuali,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad intraprendere iniziative volte ad analizzare, attraverso un raffronto comparato, il costo delle assemblee legislative nazionali dei principali paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), al fine di allineare alla media europea le voci di bilancio relative alla indennità di carica, ai rimborsi e ai servizi messi a disposizione dei parlamentari per l'espletamento del loro mandato.
9/Doc. VIII, n. 6/41.Rosato, Quartiani, Giachetti, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
la piena conoscibilità dell'attività degli eletti è elemento essenziale in democrazia;
altrettanto importante per il pieno esercizio del controllo democratico e per garantire il buon andamento dell'amministrazione è il libero accesso agli atti e ai documenti amministrativi adottati dall'istituzione Camera dei deputati, anche nello svolgimento di attività strumentali rispetto alle funzioni istituzionalmente ad essa assegnate,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

compatibilmente con il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, a rendere fruibili sul sito internet tutte le informazioni relative all'attività e alla condizione patrimoniale dei deputati, in particolare gli incarichi, elettivi e non, ricoperti nel tempo da ogni singolo deputato nei diversi livelli istituzionali (comuni, province, regioni), la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari (anagrafe patrimoniale) di ogni singolo deputato, la dichiarazione per ciascun singolo deputato dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile;
ad ampliare, attraverso la modifica dell'articolo 68 del Regolamento di amministrazione e contabilità, le possibilità di accesso agli atti nel pieno rispetto della normativa europea e delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9/Doc. VIII, n. 6/42.Giachetti, Quartiani, Bernardini, Maran, Beltrandi, Amici, Farina Coscioni, Rosato, Mecacci, Nannicini, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
è necessario garantire in tutte le sedi della Camera forme di decoro adeguate alla funzione di rappresentanza che l'istituzione richiede e finalizzate alla tutela degli spazi, sia in termini di pulizia che di manutenzione;
in particolare, si registra, con sempre maggior frequenza, la presenza di turisti e scolaresche che siedono sugli scalini di ingresso di molti uffici della Camera ubicati nei pressi di Palazzo Montecitorio, ostruendone l'accesso e talvolta lasciandovi carte e altri rifiuti;
tali comportamenti determinano, soprattutto nel periodo estivo, disagi e pessime condizioni di pulizia,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad attivare tutti gli interventi necessari per evitare il perdurare di tale situazione e per garantire in tutti gli spazi adiacenti alla Camera dei deputati il giusto e necessario decoro.
9/Doc. VIII, n. 6/43. Quartiani, Rosato, Giachetti, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
alla società Milano 90 s.r.l. è affidata la gestione dei servizi di pulizia, distribuzione, posta e vigilanza presso palazzo Marini, sede degli uffici e dei locali messi a disposizione dei deputati dalla Camera ai deputati;
le modalità di gestione dei servizi sono state definite attraverso contratti di locazione e servizi stipulati a partire dal 30 aprile 1997,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di verificare la qualità dei servizi di pulizia, distribuzione, posta e vigilanza presso palazzo Marini, sede degli uffici e dei locali messi a disposizione dei singoli deputati;
a valutare, altresì, a parità di spesa, l'opportunità di rendere accessibili ai deputati gli uffici, i locali e le sale riunioni di palazzo Marini, garantendone al contempo ogni utile servizio attraverso una riorganizzazione del lavoro del personale, anche nelle fasce orarie non coincidenti con i lavori delle Commissioni permanenti o dell'Assemblea, consentendo in tal modo una piena fruibilità della struttura e dei servizi.
9/Doc. VIII, n. 6/44.Nannicini, Giachetti, Rosato, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
l'attività parlamentare dei deputati, nella sua peculiarità, richiede la collaborazione di personale qualificato, dotato di abilità e conoscenze specifiche nello svolgimento di molteplici compiti che quotidianamente i collaboratori sono chiamati ad ottemperare nell'ambito di un rapporto lavorativo strettamente fiduciario con il deputato;
nel corso degli anni la questione della regolamentazione del rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori è stato oggetto di proposte di legge mai approvate volte a definirne puntualmente i termini e a ridurre i margini moltiplicativi delle diverse tipologie contrattuali adottate, senza pervenire ad una definitiva e chiara disciplina della materia;
in sede di Parlamento europeo sono state definite precise modalità per disciplinare puntualmente i contratti tra deputati e collaboratori, gestiti direttamente dall'istituzione europea che provvede ad erogare al/i collaboratore/i l'importo pattuito tra europarlamentare e collaboratore/i all'interno di fasce retributive stabilite a seconda delle diverse mansioni richieste,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

ad elaborare e ad autorizzare, sulla scorta del modello europeo, le forme contrattuali più consone, individuando i profili professionali, le corrispondenti fasce retributive proporzionate alle mansioni effettivamente svolte, alla qualità e alla quantità del lavoro, ferma restando: la natura prettamente fiduciaria, la stipula esclusivamente sulla base di accordi tra le parti, la durata massima commisurata a quella della legislatura, la risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare o in caso di interruzione del rapporto fiduciario e, ovviamente, il non instaurarsi di alcun rapporto di impiego tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati;
a gestire gli adempimenti riguardanti il rapporto di lavoro con uno o più collaboratori e, conseguentemente, gli accrediti presso gli uffici della Camera sulla base dell'incarico conferito dai parlamentari che intendano avvalersi di un rapporto di collaborazione, sia che esso si svolga presso gli uffici della Camera, sia che si svolga presso il proprio collegio parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/45.De Torre, Nicolais, Bachelet, Cazzola, Codurelli, Damiano, Di Biagio, Gava, Giovanelli, Gnecchi, Madia, Mogherini Rebesani, Pes, Porta, Sarubbi, Scapagnini, Siragusa, Touadi, Zampa, Melis, Gatti, Graziano, Bossa, Coscia, Motta, De Pasquale, Ghizzoni, Palagiano.

La Camera,
tenuto conto dei provvedimenti che disciplinano la composizione degli uffici di segreteria dei membri dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici di Segreteria dei presidenti delle Giunte e delle Commissioni;
premesso che i componenti delle predette segreterie hanno una retribuzione parametrata in forma fissa che non consente il riconoscimento della maggiore professionalità acquista nel corso degli anni e delle diverse legislature,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare, per i soggetti di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45/97, una disciplina che consenta una progressione nel tempo delle retribuzioni, connessa agli anni di servizio prestato ed individuata attraverso il riconoscimento di scatti retributivi a cadenza predeterminata.
9/Doc. VIII, n. 6/46.Miglioli.

La Camera,
tenuto conto dei provvedimenti che disciplinano la composizione degli uffici di segreteria dei membri dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici di Segreteria dei presidenti delle Giunte e delle Commissioni;
premesso che i componenti delle predette segreterie hanno una retribuzione parametrata in forma fissa che non consente il riconoscimento della maggiore professionalità acquista nel corso degli anni e delle diverse legislature,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di adottare, per i soggetti di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45/97, una disciplina che consenta una progressione nel tempo delle retribuzioni, connessa agli anni di servizio prestato ed individuata attraverso il riconoscimento di scatti retributivi a cadenza predeterminata.
9/Doc. VIII, n. 6/46.(Testo modificato nel corso della seduta) Miglioli.

La Camera,
premesso che:
nel 2009 l'Assemblea ha tenuto 153 sedute, con articolazione antimeridiana, pomeridiana e talora notturna, con una media di circa 4 sedute per settimana, tenuto conto dei periodi di sospensione dell'attività parlamentare. Sono stati deliberati 81 progetti di legge, utilizzando, a tal fine, il 63,69 per cento delle ore totali di seduta;
all'esame di atti di indirizzo e di controllo è stato dedicato il 25,42 per cento del tempo complessivo, il tempo residuo è stato impiegato per altre attività (ad esempio, esame di documenti licenziati dalla Giunta per le elezioni, procedimenti elettivi, eccetera). Le votazioni qualificate mediante procedimento elettronico sono state complessivamente 2.941;
le Commissioni permanenti hanno tenuto 3.916 sedute, per un totale di 1955 ore. Per quanto riguarda l'attività delle Commissioni, esse hanno esaminato in sede referente 85 progetti di legge, approvato in sede legislativa 17 progetti di legge ed espresso 879 pareri. Relativamente all'attività conoscitiva, sono state deliberate 20 indagini conoscitive, di cui 15 concluse;
infine sono stati espressi 205 pareri e rilievi su atti del Governo: 99 pareri e rilievi su schemi di decreto legislativo, 23 pareti e rilievi su schemi di regolamento, 32 pareri su proposte di nomina e 51 pareri e rilievi su altri atti. Il Comitato per la legislazione si è riunito 22 volte, per un tempo complessivo pari a 10 ore e 5 minuti;
le tre Giunte (Giunta per il Regolamento, Giunta delle elezioni e Giunta per le autorizzazioni) hanno tenuto 40 sedute, per un totale di 26 ore e 53 minuti;
le Commissioni bicamerali, di inchiesta e vigilanza hanno tenuto 439 sedute, per un tempo complessivo di 405 ore e 30 minuti;
a supporto delle diverse attività istituzionali della Camera, i Servizi ed Uffici di documentazione hanno elaborato nel corso dell'anno 1474 dossier, nonché un notevole numero di note, schede informative e ricerche. Dal mese di luglio 2009, inoltre, sulla home page del nuovo sito internet della Camera è pubblicata una sezione relativa ai Temi dell'attività parlamentare, costantemente aggiornata. Si tratta di sintesi organizzate per 32 aree tematiche, che danno conto dei processi di attuazione delle leggi e, più complessivamente, dei risultati delle politiche pubbliche nei vari settori. Ogni settimana vengono individuati tre temi di particolare attualità che vengono evidenziati nella home page,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a fare in modo che la Camera dei deputati dia la più ampia e costante diffusione possibile ai dati e alle statistiche relative alla attività parlamentare, sulla falsa riga di quelle suindicate, richiamate anche nella relazione scritta dei deputati Questori al bilancio consuntivo 2009, attraverso le principali testate giornalistiche, ivi compreso il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di sfatare alcuni falsi luoghi comuni sul poco lavoro svolto in questa ramo del Parlamento italiano.
9/Doc. VIII, n. 6/47.Baldelli, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati dal 2007 ha intrapreso un percorso per la valutazione e l'adozione di software «libero» e «a sorgente aperta» (open source) al posto di software concesso con licenze d'uso proprietarie;
la valutazione si è basata sull'opportunità di sfruttare i vantaggi che le pubbliche amministrazioni e gli organi dello Stato possono trarre dall'adozione di tali tecnologie;
tra questi vantaggi è utile ricordare:
1) l'accesso al codice sorgente garantisce il pieno controllo sulle operazioni svolte dal software, che assume una particolare rilevanza dal punto di vista della sicurezza e della riservatezza per gli organi costituzionali e, in genere, per le amministrazioni pubbliche;
2) l'indipendenza dal fornitore, anch'essa fondamentale per un organo dello Stato;
3) la possibilità di sviluppare o ampliare autonomamente parti del software, potendo intervenire sul codice sorgente;
4) i minori costi per l'amministrazione;
5) la possibilità di trasmettere nuove applicazioni eventualmente sviluppate in proprio o tramite terzi ad altre amministrazioni dello Stato, secondo il principio del riuso peraltro previsto dalle norme vigenti, senza dover sottostare a contratti di licenza vincolanti;
6) la nettamente minore vulnerabilità dei sistemi «liberi» e open source da parte degli attacchi informatici, quali i cosiddetti virus, e in generale una riconosciuta maggiore sicurezza complessiva del software open source e «libero» rispetto all'equivalente software proprietario;

la Camera dei deputati, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ha meritoriamente avviato alcuni processi di migrazione. In particolare la migrazione di strumenti di produttività individuale (videoscrittura, foglio elettronico, presentazioni) avviato in alcuni Servizi ha mostrato ottime potenzialità per essere esteso a tutta l'Amministrazione della Camera;

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prevedere l'adozione in tempi rapidi di formati e protocolli aperti che garantirebbero la possibilità di migrare la totalità della Camera dei deputati verso software a sorgente aperta per quanto riguarda le succitate applicazioni, lasciando comunque la possibilità di utilizzare soluzioni interoperabili di terze parti.
9/Doc. VIII, n. 6/48.Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati dal 2007 ha intrapreso un percorso per la valutazione e l'adozione di software «libero» e «a sorgente aperta» (open source) al posto di software concesso con licenze d'uso proprietarie;
la valutazione si è basata sull'opportunità di sfruttare i vantaggi che le pubbliche amministrazioni e gli organi dello Stato possono trarre dall'adozione di tali tecnologie;
tra questi vantaggi è utile ricordare:
1) l'accesso al codice sorgente garantisce il pieno controllo sulle operazioni svolte dal software, che assume una particolare rilevanza dal punto di vista della sicurezza e della riservatezza per gli organi costituzionali e, in genere, per le amministrazioni pubbliche;
2) l'indipendenza dal fornitore, anch'essa fondamentale per un organo dello Stato;
3) la possibilità di sviluppare o ampliare autonomamente parti del software, potendo intervenire sul codice sorgente;
4) i minori costi per l'amministrazione;
5) la possibilità di trasmettere nuove applicazioni eventualmente sviluppate in proprio o tramite terzi ad altre amministrazioni dello Stato, secondo il principio del riuso peraltro previsto dalle norme vigenti, senza dover sottostare a contratti di licenza vincolanti;
6) la nettamente minore vulnerabilità dei sistemi «liberi» e open source da parte degli attacchi informatici, quali i cosiddetti virus, e in generale una riconosciuta maggiore sicurezza complessiva del software open source e «libero» rispetto all'equivalente software proprietario;

la Camera dei deputati, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ha meritoriamente avviato alcuni processi di migrazione. In particolare la migrazione di strumenti di produttività individuale (videoscrittura, foglio elettronico, presentazioni) avviato in alcuni Servizi ha mostrato ottime potenzialità per essere esteso a tutta l'Amministrazione della Camera;

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prevedere l'adozione di formati e protocolli aperti che garantirebbero la possibilità di migrare la totalità della Camera dei deputati verso software a sorgente aperta per quanto riguarda le succitate applicazioni, lasciando comunque la possibilità di utilizzare soluzioni interoperabili di terze parti.
9/Doc. VIII, n. 6/48.(Testo modificato nel corso della seduta) Trappolino.